Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8092 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8092 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato in Albania il 29/10/1979
COGNOME NOME nato in Albania il 24/11/1979
NOME nato in Albania il 5/9/1980
NOME nato in Albania il 5/2/1990
avverso la sentenza della Corte d’ appello di Bologna in data 19/1/2024
preso atto che i ricorrenti sono stati autorizzati alla trattazione orale in presenza;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rig dei ricorsi;
uditi i difensori avv. NOME COGNOME per COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME e avv. NOME COGNOME per NOME i quali hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’ appello di Bologna, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento parzi disposto dalla Corte di cassazione con sentenza in data 22/10/2022, della sentenza della Corte
d’appello di Bologna in data 3/12/2021 ha parzialmente riformato, per alcuni imputati ed i relazione ad alcune imputazioni, la sentenza del GUP del Tribunale di Bologna resa il 12/11/2020.
La Corte d’appello con la sentenza impugnata ha assolto NOME COGNOME dal capo 16), ha riqualificato i reati contestati ai capi 30) e 32) nei confronti di NOME COGNOME ai sensi del comma 5, d.p.r. 309/90 riducendo la pena a lui inflitta e, con riferimento agli imputati NOME COGNOME (capi 15 e 45), NOME (capo 15), NOME e NOME COGNOME (capo 45) ha confermato il giudizio di responsabilità.
1.1. Con ordinanza in data 10/4/2024, poi, la Corte d’appello di Bologna ha proceduto alla correzione dell’errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen., precisando che l’espression “conferma nel resto”, contenuta nel dispositivo della sentenza impugnata, doveva intendersi riferita alla sentenza della Corte di appello del 3/12/2021 “che aveva già riformato la sentenza di primo grado con riferimento alle pene, come anche disposto in sede di motivazione”.
Avverso la sentenza del 19/1/2024, propongono ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME
Ramadan.
2.1. Con un unico atto impugnatorio, intestato ad entrambi gli imputati, i ricorr eccepiscono, in relazione al capo 15), la nullità della sentenza di appello per contrasto dispositivo e motivazione e l’illegittimità dell’ordinanza di correzione di errore mate emessa in data 10/4/2024.
Ad avviso della difesa, la Corte di appello non poteva integrare il dispositivo della sentenza 19/1/2024 con un’ordinanza ex art. 130 cod. proc. pen. vertendosi in tema non già di errore materiale, ma di nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo (in cui si fa rifer genericamente alla conferma nel resto) e motivazione (in cui si chiarisce che il riferimento alla sentenza di appello del 3/12/2021 che a sua volta aveva riformato quella del Tribunale).
Pertanto, secondo la difesa, la statuizione “conferma nel resto” doveva intendersi riferita sentenza di primo grado che aveva condannato l’imputato NOME COGNOME alla pena di anni nove di reclusione, con la conseguenza che la sentenza impugnata avrebbe inflitto all’imputato NOME COGNOME una pena più grave ( anni nove di reclusione), rispetto a quella stabilita dalla sentenza di appello del 3/12/2021 ( anni otto, mesi tre e giorni dieci di reclusione).
2.2. Aggiungono i ricorrenti che la Corte di appello in riferimento al capo 15) ( art. 73 309/90) avrebbe disatteso le indicazioni della sentenza rescindente omettendo di colmare le lacune motivazionali in quella sede rilevate, limitandosi rivalutare lo stesso quadro probato già preso in esame e valorizzando, ai fini della conferma della statuizione di condanna elementi già presenti in atti che non avevano impedito alla Corte di cassazione di annullare sentenza di appello (in particolare il coinvolgimento dell’imputato NOME nell’episo illecito di cui al capo 1); la considerazione che l’episodio di cui al capo 15) si i nell’ambito di “un’intensa attività di traffico di cocaina portata avanti da Ramadan”; la rit eccentricità dell’argomento difensivo con il quale si assumeva che la detenzione poteva anche essere riferita a qualcosa di diverso dalla cocaina ed una conversazione intercorsa tra i frat
Mane nella quale essi si interrogavano su dove si trovasse una certa cosa all’interno dell’autovettura condotta da NOME, poi prelevata da Ramadan).
2.3. Con autonomo ricorso NOME COGNOME /oltre ribadire l’eccezione di nullità della sentenza di appello per contrasto tra dispositivo e motivazione e l’illegittimità dell’ordinanza di corr emessa ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., lamenta l’illogicità della motivazione per avere la Corte di merito provveduto a colmare la lacuna motivazionale rilevata dalla sentenza rescindente limitandosi a valorizzare, quali indici dimostrativi dell’esistenza dell’associa per delinquere ( art. 74 d.p.r. 309/90) di cui al capo 45),”il vasto giro” di affari illeciti coinvolto il ricorrente (in questo comprendendo anche il viaggio di Olanda del coimputato NOME per l’acquisto della cocaina e le mire espansionistiche dello stesso), per ricavarne prova dell’esistenza di un substrato organizzativo del quale farebbe parte COGNOME.
Secondo la prospettazione difensiva, quest’ultimo sarebbe estraneo all’accordo programmatico di fornitura e, al più, coinvolto in un singolo episodio di cessione, avulso dal momento geneti progettuale.
Il difensore di COGNOME con una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore dei 3014212t< generaleVha puntualizzato che l'impugnazione riguarda anche il capo 45).
COGNOME nel suo ricorso, contesta l'affermazione di penale responsabilità in ordine al delitto associativo di cui al capo 45) denunciando insufficienza e contraddittorietà de motivazione. La Corte di appello per superare le criticità rilevate dalla sentenza rescinden avrebbe valorizzato una conversazione ambientale nella quale COGNOME rivolgendosi al correo COGNOME parlando di COGNOME, gli riferiva che questi era allarmato e si informava in man petulante dell'esito del viaggio in Olanda dimenticando che essi "non tornavano mai vuoti".
Da tale conversazione, secondo la difesa, potrebbe desumersi, al più, un'attività di COGNOME vendita dello stupefacente al minuto, ma non l'appartenenza dello stesso all'associazione dedita al narcotraffico posto che era rimasto indimostrato che COGNOME conoscesse i programmi illeciti di COGNOME.
In sostanza, le condotte del COGNOME si limitavano alla materiale consegna dello stupefacente non dimostravano che egli conoscesse e partecipasse al programma criminoso.
COGNOME COGNOME nel ricorso a firma dell'avv. COGNOME ripercorre, sia pure con diversi accen gli stessi rilevi censori dei due correi relativamente al capo 45).
4.1. Lamenta in particolare, violazione di legge ( art. 627, comma 3, cod. proc. pen. ) illogicità della motivazione per avere la Corte di merito valorizzato a fini dimostrativi del associativo elementi quali le dimensioni del giro di affari asseritamente coltivato dal sodal criminoso, la presenza di autovetture dedicate al trasporto dello stupefacente, predisposizione di dispositivi e utenze telefoniche dedicate ovverosia elementi che la sentenza rescindente aveva già considerato e ritenuto compatibili con un'attività di spaccio al minut non potendosi da essi inferire l'esistenza di una dimensione organizzativa caratterizzante reato associativo. Anche la valorizzazione della pretesa gestione unitaria dei guadagni ricavat dal narcotraffico e delle conversazioni captate tra COGNOME e COGNOME in occasione del viaggio i
Olanda e in Belgio renderebbero la motivazione illogica posto che, con riferimento all riscossione delle precedenti cessioni ed alla asserita rendicontazione da parte del Mane al ricorrente, la sentenza rescindente aveva rilevato come potesse trattarsi di attività compatib con le singole cessioni poste in essere dal COGNOME, ora con COGNOME, ora con COGNOME, non sintomatiche dell'associazione e, quanto alle conversazioni intercettate, si tratterebbe dialoghi relativi ad un'attività illecita futura, meramente ipotetica.
Allo stesso modo, illogicamente, la Corte di appello avrebbe strumentalizzato la conversazione nella quale NOME si lamentava con COGNOME del fatto che NOME COGNOME lo stesse tempestando di domande e non capiva che loro "non tornavano mai vuoti", per dedurne che tra loro esisteva una certo grado di fiducia e che intendessero perseguire uno scopo comune. Ad avviso della difesa si tratterebbe invece di circostanze compatibili con la tesi alternativa propugnata c l'intenzione di realizzare singoli illeciti.
A tali argomenti il ricorrente aggiunge ulteriori dati di fatto come ad esempio la mancanza comuni canali di approvvigionamento della droga in relazione ai vari episodi di cessione, carattere frastagliato delle varie cessioni, la mancanza di regole per la suddivisione proventi, la durata temporalmente limitata della contestata associazione, dati che la sentenz avrebbe ignorato e che escluderebbero l'esistenza della fattispecie associativa.
4.2. Con il successivo motivo il ricorrente contesta il ruolo di vertice dell'associazione attribuito in sentenza. La Corte di appello, sul punto, avrebbe ignorato gli insegnamenti del giurisprudenza di legittimità secondo la quale per ritenere sussistente il ruolo di organizzat è necessario che il soggetto svolga attività di coordinamento delle attività degli associati p che nel caso esaminato ciascuno degli imputati agiva in autonomia e Locka lungi dall'occuparsi solo dei rapporti con i fornitori, svolgeva anche mansioni esecutive.
Con separato ricorso a firma dell'avv. NOME COGNOME il ricorrente propone analoghi moti di censura: la Corte di appello avrebbe valorizzato a fini dimostrativi della fattis associativa, elementi già valutati dalla sentenza rescindente (il vasto giro di affari ill autovetture dedicate, le conversazioni di NOME in occasione del viaggio in Olanda e in Belgio che aveva spiegato come quei dati fossero compatibili con singole transazioni per quantitativi e importi considerevoli, piuttosto che con la fattispecie associativa per la cui configurab occorreva un quid pluris.
Aggiunge che la sentenza di appello sarebbe illogica e carente quanto alla giustificazione de ruolo di promotore o organizzatore attribuito al ricorrente essendo rimasta indimostrata una sua attività di coordinamento degli altri associati e priva di riscontri in fatto la p capacità dello stesso di espandere il proprio mercato, rivelatasi una millanteria.
La Corte di appello avrebbe obliterato due circostanze evidenziate dalla difesa ai fini escludere il ruolo di promotore di NOME e cioè che nessuno degli altri imputati in occasio degli arresti lo aveva avvisato, come si conviene invece nel caso di capo e che i parenti deg arrestati non gli avevano chiesto di sostenere le spese necessarie per la loro difesa.
La posizione di NOME, sottolinea la difesa, risultava pari ordinata a quella degli altri imput
particolare a quella di NOME COGNOME, per ciò che concerne lo svolgimento di attività esecutiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono proposti per motivi in parte manifestamente infondati, in parte fondati come seguito illustrato.
Il motivo di ricorso comune a Mane Ramadan e di Mane COGNOME concernente la nullità della sentenza è manifestamente infondato.
Non si rinviene alcun contrasto tra dispositivo e motivazione .
La Corte di appello con l'ordinanza citata ha integrato il dispositivo della sentenza precisa che la conferma doveva intendersi riferita alla sentenza di appello del 3/12/2021 "che aveva già riformato la sentenza di primo grado con riferimento alle pene, come anche disposto in sede di motivazione".
Tale intervento non ha dato luogo alla denunciata nullità posto che la conferma contenuta nel dispositivo doveva già intendersi riferita alla sentenza della Corte di appello ( e non a quel primo grado) che aveva riconosciuto all'imputato un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto al primo giudice.
Da ciò discende che il ricorrente non ha interesse a dolersi della-a lui favorevole-correzione.
Il secondo motivo di ricorso relativo al capo 15) è infondato.
3.1. Va preliminarmente evidenziato come la giurisprudenza dilegittimità, in tema di annullamento per vizio di motivazione, abbia riconosciuto come il giudice di rinvio mantenga nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzio del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere – anche sulla base elementi probatori prima trascurati – il proprio libero convincimento, colmando in tal mod vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico divieto di fondare la nuova decisi sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Suprema Corte e con l'obbli conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questione di diritto n. 27116 del 22/05/2014, Rv.259811).
Si tratta di un principio fondamentale nel sistema delle impugnazioni, che scaturisce dall natura del sindacato della Suprema Corte, che è sindacato di pura legittimità e non può riguardare il merito del giudizio di fatto. Il giudizio di fatto, invero, è riservato in via ai giudici di merito, potendo su di esso la Corte di cassazione – quale mero giudice del dirit svolgere solo un sindacato esterno e indiretto, tramite il controllo della motivazione nei lim cui tale controllo è consentito dalla legge ("nnancanza,contraddittorietà o manifesta illogici art. 606 cod. proc. pen., lett.e).
Perciò, quando la sentenza è annullata per vizio della motivazione in fatto, la Corte cassazione non può enunciare alcun principio o punto di vista o diversa lettura dei dat processuali o diversa valutazione dei fatti al quale il giudice di rinvio debba conforma
Eventuali valutazioni in fatto contenute nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti pe il giudice di rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento per l'individuazi del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la nuova decision sul fatto a lui demandata.
Ciò vuol dire che, per il giudice di rinvio, non deriva alcun vincolo positivo dalla senten annullamento per vizio della motivazione in facto, ma deriva solo un "vincolo di contenuto negativo", consistente nel divieto di adottare, nella sua pronuncia, la stessa motivazione che Suprema Corte ha ritenuto viziata.
Osservato tale divieto, ben può il giudice di rinvio replicare il dispositivo della sen cassata, in quanto – quale esclusivo giudice del fatto – è depositario di potere discrezionale in ordine all'esitoylel giudizio di fatto sia in ordine alla scelta di una motivazione div quella ritenuta viziata. In questo senso, è stato deciso che "non viola l'obbligo di uniformar principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motiva pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arrcchito rispetto a quello già censurato in sede lo 1 legittimità" (Sez.2, n. 1726 del 05/12/2017,v Rv. 271696; Sez.3, n. 23140 del 26/03/2019, Rv. 276755; Sez. 4, n. 44644 del)18/10/2011,Rv. 251660).
Ciò premesso, può passarsi all'esame del merito del ricorso.
3.2. La Corte di cassazione ha annullato la sentenza della Corte di appello con riferimento all posizione di NOME COGNOME, e,per l'effetto estensivo dell'innpugnazione,anche a quella del coimputato NOMECOGNOME condannati per il delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 ( capo rilevando come nella sentenza di appello fossero presenti dei salti logici che andavano colmati "attraverso una rilettura del complessivo compendio istruttorio, o comunque, mediante un supplemento di motivazione".
Ritiene il 'ollegio che il giudice del rinvio, nella sentenza impugnata, abbia provvedut colmare le lacune motivazionali rilevate dalla sentenza rescindente procedendo ad una rivalutazione del compendio indiziario che, letto in chiave unitaria e non parcellizzata consentito di ritenere accertata al di là di ogni ragionevole dubbio e cioè, con un alto grad credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattame formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estr all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana, l'ipotesi d'accusa.
In particolare a pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha sottolineato che l'attività di collaborazione nell'attività di spaccio dei due definitivamente accertata con riferimento al capo 1) :acquisto e detenzione a fini di spaccio tre chili di cocaina occultata in auto e in abitazioni, ceduta nell'ordine di un chilo precedenti distinte occasioni, costituiva un dato rilevante al fine di ritenere provato il re cui al capo 15 ( cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina del chilo residuo).
Detto episodio, infatti, ha rimarcato logicamente la Corte territoriale, si inseriva in un co di plurime ravvicinate cessioni di cocaina in cui i due collaboravano sistematicamente
.4A
Inoltre, sia il passaggio dell'auto (la Mercedes condotta da NOME che veniva poi prelevata d Ramadan), sia la conversazione intercorsa tra i due fratelli ( in cui essi si interrogavan dove fosse stato posizionato "qualcosa" all'interno dell'auto) hanno fatto ragionevolmente ritenere al giudice del merito che i due imputati parlassero di qualcosa di illecito e c trattasse proprio di cocaina in ragione di tale pregressa, cronologicamente ravvicinata attiv di spaccio.
La Corte di appello ha anche spiegato le ragioni per le quali doveva ritenersi che l'involuc citato nella conversazione contenesse una non modica quantità di sostanza stupefacente, dando risalto sia alla consistenza della sostanza che seppure presente in quantità elevate, poteva essere facilmente occultata all'interno della autovettura, sia alle precedenti cessi sempre per cocaina poste in essere dagli imputati in quantità non modiche.
La valutazione complessiva e non parcellizzata del compendio indiziario ha dunque portato, legittimamente, la Corte di merito a ritenere raggiunta la prova della attività crimin contestata dovendosi considerare che, in presenza di una attività continuativa di traffico sostanze stupefacenti protrattasi per un congruo periodo di tempo con cessioni periodiche e monitorata attraverso servizi di intercettazione di conversazioni il cui contenuto sia rite univoco circa l'attività di spaccio (con riferimento al capo 1); la Corte di appello ha rileva L vi erano video riprese rappresentative della cessione a terzi di un chilo di cocaina ì dove ritenersi raggiunta la prova della attività criminosa essendo state dimostrate alcune singo cessioni, collegate probatoriamente a quella contestata, senza necessità di dover riscontrare tutti i singoli episodi di rifornimento e di successiva cessione, soprattutto al cospetto della stessa natura e tra loro avvinti da continuità cronologica ed intercorsi tra le medes (cfr. pag. 5 e segg. della sentenza) (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020,v Rv. 281138; Sez. 3, n 14954 del 02/12/2014Mv. 263043).
Fondate appaiono, invece, le doglianze difensive relative al capo 45) avanzate da NOME COGNOME, COGNOME e NOME Henry.
4.1. Va anzitutto precisato che l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74 309/1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.p.r. cit., seco quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, risiede soprattu nell'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzat traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un quid pluris, che si sostanzia nella predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione di delitti e in un contributo effettivo da parte dei singol raggiungimento dello scopo illecito.
In altri termini, è il particolare allarme sociale derivante dalla struttura organizzati giustifica la previsione di un'autonoma figura di reato contrassegnata, sul piano delle fina repressive perseguite dall'ordinamento, dal pericolo per l'ordine pubblico per il concretizzarsi la legge non richiede, a differenza di quanto accade per l'accordo, che i del per la commissione dei quali la societas sceleris è stata costituita vengano effettivamente
realizzati (Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Rv. 270396; Sez. 4, n. 27517 del 12/04/2024, Rv. 286738).
E' stato condivisibilnnente precisato che per la configurabilità dell'associazione dedit narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudiment deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con contributo dei singoli associati (Sez. 2,n. 19146 del 20/02/2019, Rv. 275583;Sez. 6, n. 2394 del 12/10/2021, Rv. 282677).
4.2. La Corte territoriale non si è attenuta ai suddetti principi trascurando di approfo l'indagine circa la tipologia di rapporto sussistente tra COGNOME COGNOME e COGNOME che solo in quan "collaborazione coordinata e continuativa", evidentemente sintomatica dell'esistenza di un organizzazione di fondo, avrebbe consentito di ipotizzare la fattispecie associativa piuttosto c dar luogo ad un contributo personale occasionale per il perseguimento un proprio interesse personale.
La presenza defilata e "ad intermittenza" del COGNOME, la mancanza di una specifica valutazion della posizione degli originari coimputati separatamente giudicati e la composizione, secondo l'imputazione, ristretta dell'associazione, rappresentavano secondo quanto già rilevato dall Corte di legittimità, dati certi da quali il giudice di rinvio non poteva prescindere;pertant r non appare corretto ricavare elementi di convincimento sull'esistenza dell'associazione dall'intercettazione tra COGNOME ed COGNOME in cui quest'ultimo riferisce al primo che COGNOME lo s tempestando di telefonate e che " Elis non capisce mai che noi non torniamo mai vuoti", deducendo da ciò che COGNOME fosse intraneo all'associazione.
Si tratta, invero, di una conclusione fondata su un dato, quello che l'informazione fos prodromica alla successiva commercializzazione della cocaina, meramente congetturale dal quale non è consentito desumere che il rapporto tra COGNOME, COGNOME e COGNOME si atteggiasse a collaborazione coordinata e continuativa.
La Corte di appello in questo caso ha replicato la stessa motivazione ritenuta viziata, senz provvedere al supplemento di motivazione richiesto dalla sentenza rescindente dando rilievo, ai fini della sussistenza dell'ipotesi associativa, agli stessi indici presuntivi ( la plura episodi delittuosi; la consistenza dei quantitativi di droga trattati per importi molto consi la disponibilità di un'autovettura e di utenze dedicate, le cc.dd. triangolazioni telefonic informazioni rinvenienti dai contatti intrattenuti da NOME durante un viaggio in Olanda a ricerca di contatti) che "non possono considerarsi marcatori specifici di un fenomeno associativo" ( così pag. 12 della sentenza rescindente) potendo essi, allo stesso modo, giustificare un semplice concorso di persone nel reato continuato di cui all'art. 73 d. 309/1990.
La sentenza va dunque annullata in parte qua dovendosi ribadire che la Corte di Cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica dell'adempimento dell'obbligo della
motivazione ed alla quaestio iuris così giudicata è tenuto ad uniformarsi il giudice del rinvio, così come è tenuto a fare, a mente dell'art. 627 cod. proc. pen., comma 3, in ogni altro caso d annullamento (Sez. 1, n. 26274 del 6/5/2004, Rv. 228913).
La totale inammissibilità del ricorso di NOME comporta la condanna dello stesso a pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma indicata in dispositivo e ritenuta equa in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME, di NOME Henry e di NOME COGNOME limitatamente al capo 45) con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Cort di appello di Bologna; dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME e di NOME COGNOME in relazione al capo 15). Condanna NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/1/2025