Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35379 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35379 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato DATA_NASCITA a Frattaminore avverso la ordinanza del 27/02/2024 emessa dal Tribunale della Libertà di Napoli;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udita la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME, che insiste per l’accoglimento dei motivi d ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 febbraio 2004, il Tribunale della Libertà di Napoli ha annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli limitatamente al reato di estorsione contestato al capo Z delle imputazioni provvisorie, confermando la decisione di applicare a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere ex art. 416-bis cod.pen. per la sua partecipazione – «accertata dal 2017 al luglio 2018 e dal gennaio 2022 al giugno
2022» – all’RAGIONE_SOCIALE guidata da NOME COGNOME, operante in Frattamaggiore e nei comuni limitrofi, descritta nel capo A.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento dell’ordinanza deducendo violazione della legge e illogicità della motivazione circa la prova dei fatti attribuiti a COGNOME e la sua volontà di delinquere.
Si evidenzia che mancano riferimenti diretti a sue specifiche attività delittuose che non derivino da affermazioni contenute in conversazioni intercettate o da dichiarazioni di collaboranti con l’Autorità giudiziaria, i quali lo colloca presuntivamente ai vertici della RAGIONE_SOCIALE ma mai effettivamente convolto in singole attività a lui specificamente addebitabili.
Si precisa che lo stesso Tribunale della libertà ha ritenuto che egli abbia partecipato alla spartizione dei proventi della estorsione oggetto del capo Z, ma non alla sua commissione.
Relativamente le esigenze cautelari, si osserva che le condotte attribuite a COGNOME risalgono a circa 6/7 anni fa, sicché le esigenze cautelari devono ritenersi mancanti o, comunque, affievolite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nel ricorso in esame non è contestata l’esistenza della RAGIONE_SOCIALE per delinquere descritta nel capo A (sui connotati della quale si diffondono le dichiarazioni del collaborante con l’Autorità giudiziaria NOME COGNOME, soggetto con ruolo apicale nel gruppo delinquenziale RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, esponente apicale del RAGIONE_SOCIALE di Arzano: p. 6-11 dell’ordinanza impegnata), ma la partecipazione del ricorrente alla stessa.
Come rilevato nella ordinanza impugnata (p. 4, 12-13), le accuse nei confronti del ricorrente provengono da collaboranti con l’Autorità giudiziaria, attivamente intranei all’ambiente criminale oggetto di indagine e la attendibilità dei quali stata riconosciuta in diversi provvedimenti giudiziari.
In particolare: il collaborante NOME COGNOME – referente del capo della RAGIONE_SOCIALE criminale (NOME COGNOME) nei territori di Frattaminore, Cardito e Crispano – e il collaborante NOME COGNOME – esponente apicale del RAGIONE_SOCIALE di Arzano – hanno indicato in NOME COGNOME, detto «NOME o NOME», un affiliato alla RAGIONE_SOCIALE criminale che, a Frattaminore, dirigeva altre 4/5 persone, poi arrestate, dedite a piccole estorsioni, fra le quali «Angioletto ‘o barbiere». L dichiarazioni di NOME (che ha riconosciuto COGNOME nelle foto mostrategli) risultano circostanziate (p. 13-17 dell’ordinanza impugnata).
Le dichiarazioni dei collaboranti ricevono riscontro dai contenuti di una serie di conversazioni intercettate nel 2017 (analiticamente richiamate nella ordinanza impugnata: p. 17-20), dalle quali non irragionevolmente il Tribunale ha tratto che COGNOME veniva interpellato prima che venissero decisioni circa le estorsioni da realizzare nell’ambito dei programmi della RAGIONE_SOCIALE.
Su queste basi, senza incorrere in manifeste illogicità, del resto neanche indicate nel ricorso, il Tribunale ha correttamente riconosciuto gravi indizi di uno stabile inserimento di COGNOME nella struttura organizzativa dell’RAGIONE_SOCIALE per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889).
Relativamente alle esigenze cautelari, il Tribunale ha fondato il riconoscimento del rischio di recidiva sia sullo spessore criminale di COGNOME sia sulla presunzione assoluta d’inadeguatezza della sola custodia cautelare in carcere ex art. 275, comma 3, cod. proc pen.
Da quanto precede deriva che il ricorso è infondato e dal suo rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. aff.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-te? -cod.
proc pen.