Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10468 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10468 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/10/2023 del Tribunale della libertà di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, da Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
letta COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale cautelare di Catania ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso il provvedimento emesso dal G.i.p. del Tribunale di Catania, il quale aveva disposto, nei confronti del predetto, la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 199 rispettivamente contestati ai capi 16) e 15) dell’incolpazione provvisoria, commessi dal luglio al dicembre 2021.
Avverso l’indicata ordinanza, l’indagato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
2.1. Con un primo motivo si deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al delitto associativo di cui al capo 15). Argomenta il difensore che il Tribunale ha errato nell’avere automaticamente ritenuto lo COGNOME partecipe del sodalizio criminoso sulla base della mera realizzazione dei delitti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 de 1990, non essendo emersi elementi che possano documentare l’adesione del ricorrente all’associazione; ad avviso del difensore, si sarebbe perciò in presenza di un concorso continuato nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, seppure remunerata, anche considerando l’assenza, in capo all’indagato, di un potere decisionale autonomo.
2.2. Con un secondo motivo si eccepisce la violazione cii legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. Ad avviso n n / del difensore, l’ordinanza è da censurare non avendo compiuto un’autonoma motivazione sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, posto che la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera soltanto in relazione al giudizio di idoneità e adeguatezza della custodia in carcere.
2.3. Con un terzo motivo si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all’art. 275 cod. proc. pen., in quanto il provvedimento impugnato non indica specifici elementi in grado da far ritenere idonea una misura diversa dalla custodia in carcere, nonostante l’incensuratezza del ricorrente e la circostanza che tutti i presunti sodali sono stati tratti in arresto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso – con cui si contesta la partecipazione dello COGNOME al delitto associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 – è inammissibile perché generico.
2.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità di un’associazione per delinquere finalizzata a narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi: a) l’esistenza di un gruppo, i componenti del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; b) l’organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l’assunzione dell’impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso; c) sotto il profilo soggettivo, l’apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell’unione illecita (ex multis, cfr. Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, COGNOME, Rv. 257582; Sez. 1, n. 10758 del 18/02/2009, Uno, Rv. 242897).
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Si è, inoltre, chiarito che, ai fini della configurabilità dell’associazione’esame non è richiesto un patto espresso fra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetitività, da natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stupefacenti (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi e altri, Rv. 255312).
Quanto, poi, ai profili probatori, il giudice può dedurre i requisiti del stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reatifine, e dell’indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, RAGIONE_SOCIALE condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, COGNOME e altri, Rv. 268540), proprio perché attraverso essi si manifesta in concreto l’operatività dell’associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670). Di conseguenza, la partecipazione dell’imputato al sodalizio criminoso può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all’associazione e alle sue dinamic:he operative e di crescita criminale, e risultino compiute con l’immanente coscienza e volontà dell’autore di fare parte dell’organizzazione (Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014 dep. 04/12/2014, COGNOME, Rv. 261379).
2.2. Nel caso di specie, facendo corretta applicazione dei principi appena richiamati, il Tribunale cautelare di merito ha ravvisato la sussistenza della gravità indiziaria del delitto in esame, avendo inquadrato la piazza di spaccio operativa in Catania, al INDIRIZZO di INDIRIZZO, nella cornice di una compagine autonomamente organizzata e sistematicamente rifornita dalla RAGIONE_SOCIALE, come emerso dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME – esponente del clan COGNOME, storicamente dedito allo spaccio per conto del clan COGNOME, che approvvigionava piazze limitrofe a quella controllata dai COGNOME dal contenuto RAGIONE_SOCIALE intercettazioni telefoniche e dai servizi di osservazione e videosorveglianza allestiti nei luoghi indicati.
Da questi ultimi, in particolare, il Tribunale cautelare ha desunto la dedizione dello COGNOME alle attività del gruppo, in collaborazione con i sodali indicati n provvedimento (p. 3), con il ruolo di spacciatore, cassiere, rifornitore RAGIONE_SOCIALE scorte soggette a rapido esaurimento durante l’intenso traffico notturno – l’ordinanza dà conto di decine di cessioni quotidiane -, secondo turni prestabiliti, per un periodo di tempo assai significativo, che si è protratto (almeno) dall’8 luglio 2021 alla data dell’arresto del ricorrente, intervenuto il 25 novembre 2021, quando lo COGNOME fu sorpreso nel possesso di una borsa a tracolla contenente diverse dosi di cocaina, di 710 euro in banconote di vario taglio, di un bilancino di precisione e di due ricetrasmittenti sintonizzate su un canale convenuto, funzionali alle comunicazioni con gli altri componenti del gruppo che fungevano da vedette.
I chiari indicatori di inserimento della condotta continuativa dell’indagato nel sistema operativo del gruppo considerato (cooperazione con altri sodali, espletamento dell’attività secondo turni programmati, risorse organizzative funzionali alla comunicazione operativa), valutati dal Tribunale cautelare con una motivazione immune da profili di illogicità manifesta, giustificano pienamente l’addebito associativo, apparendo implausibile, alla luce RAGIONE_SOCIALE evidenze appena richiamate, la tesi del suo reclutamento “occasionale” per i singoli turni di lavoro e del tutto inconferente (non essendo contestato un ruolo apicale od organizzativo) la sottolineatura dell’assenza di un potere decisionale.
I restanti motivi, esaminabili congiuntamente essendo collegati, sono parimenti inammissibili.
3.1. In primo luogo, è errata la prospettazione difensiva, dedotta con il secondo motivo, giusta la quale la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sarebbe circoscritta al profilo dell’adeguatezza della misura; essa, infatti, si pone in contrasto con il chiaro dato letterale, secondo cui, quando sussistono gravi indizi per il delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 ricompreso tra quelli di cui all’art. 51, commi :3-bis, cod. proc. Den. – “è applicata
la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure”.
L’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., prevede perciò una doppia presunzione cautelare, sia pure relativa, avente ad oggetto la sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura custodiale carceraria, presunzione che può essere vinta laddove vengano dedotti dall’indagato specifici elementi dai qual risulti o il venire meno RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, ovvero che dette esigenze possono essere soddisfatte con altre misure meno gravose.
Si è chiarito, inoltre, che la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall’art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelar riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i c:aratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 5, n. 4950 del 07/1212021, dep. 2022, Andreano, Rv. 282865). Questa Corte di legittimità ha condivisibilmente precisato che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività dell’associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, né alla data ultima dei reati fine dell’associazione stessa, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273435).
3.2. Nel caso di specie, gli elementi indicati dalla difesa – ossia la formale incensuratezza del ricorrente (il quale, peraltro, è stato condannato, con sentenza confermata dalla Corte di appello, per l’episodio conseguente all’arresto in flagranza del novembre 2021) e gli arresti degli altri presunti sodali – con una motivazione certamente non manifestamente illogica, sono stati ritenuti inidonei a superare l’indicata duplice presunzione, alla luce della gravità dei fatti contestati, di data recente, inseriti in un contesto di criminalità RAGIONE_SOCIALE armata, fortemente radicata sul territorio, e considerando che, a dispetto RAGIONE_SOCIALE reiterate operazioni di polizia, i sodali arrestati e i luoghi di occultamento dell stupefacente venivano immediatamente sostituiti, ciò essendo indicativo della permanenza e della attualità del sodalizio criminoso.
Essendo il ricorso inammissibile l er io5i§A e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3..000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso il 30/01/2024.