Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44871 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44871 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Lushnjie (Albania) il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 03/04/2023 del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. udito l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bari ha confermato in sede di riesame quella del G.I.P. del Tribunale della stessa città, emessa in data 6 marzo 2023, con cui è stata applicata nei confronti del ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui all’artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 30 ascritti ai capi 1), 4) e 7).
La predetta misura cautelare è stata applicata nei confronti di COGNOME in relazione alla partecipazione ad una associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, rispetto alla quale al ricorrente si contesta di avere svolto il ruolo fornitore stabile di considerevoli quantitativi di sostanze stupefacenti (capo 1).
Inoltre, ai capi 4) e 7) sono contestati i singoli reati-fine di cui agli artt. cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90, e precisamente al capo 4) la vendita ad NOME COGNOME e NOME COGNOME di quantitativi vari di cocaina, marijuana e hashish (circa 20 kg di hashish, 2 kg di marijuana e 26 g. di cocaina), sequestrati in data 1° ottobre 2017 in occasione dell’arresto di NOME COGNOME, al capo 7) la vendita sempre ai predetti sodali di quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente per l’importo di euro 46 mila euro, tra il 16 dicembre del 2017 ed il 9 gennaio del 2018.
Nell’ordinanza impugnata si spiega che le indagini relative ai fatti per cui si procede si inseriscono nel contesto di una vasta operazione di polizia che ha portato a identificare gli affiliati a tre sodalizi criminali collegati tra lorc)$ if traffico di sostanze stupefacenti nel territorio di Cerignola.
Ha presentato ricorso tramite il proprio difensore NOME COGNOME che deduce un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, con riferimento all’assenza di elementi di prova della stabilità del rapporto di collaborazione esistente tra il ricorrente e l’associazione, essendo le attività illecite ascritte all’indagato inquadrabili, a tutto voler concedere, concorso di persone nel reato.
Si richiamano sul punto i principi affermati in diversi precedenti di legittimità in tema di differenze tra il reato associativo ed il concorso di persone ed in particolare si rileva l’omessa motivazione circa il numero minimo di tre partecipanti richiesti per la configurabilità di un’associazione e l’assenza di consapevolezza da parte dell’indagato di rifornire un gruppo di persone legate da un sodalizio criminale.
Si ravvisa la illogicità della motivazione che non avrebbe preso in esame le numerose intercettazioni da cui si evince l’inesistenza dell’associazione al tempo in cui sono avvenute le forniture di sostanze stupefacenti da parte dell’indagato.
La intercettazione prog. 2246 del 5/10/2017, intercorsa tra NOME COGNOME e NOME COGNOME che attesta come a quell’epoca il sodalizio era formato solo da due persone (COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME.
Nonché l’intercettazione prog. 2121 del 16 dicembre 2017 / da cui emerge che NOME non era ancora subentrato nell’associazione al momento delle forniture di cui ai capi 4) e 7), tutte precedenti alla data del 10 ottobre 2017.
Si denuncia, poi, il vizio di motivazione anche in ordine alla conoscenza da parte del COGNOME che il suo acquirente COGNOME fosse inserito in una associazione, essendo i rapporti d indagato intercorsi unicamente con il predetto coindagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo dedotto.
Le plurime intercettazioni richiamate nell’ordinanza descrivono l’esistenza di un gruppo stabile di persone che gestisce lo spaccio nel territorio di Cerignola sotto l’egida di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che si rifornisce stabilmente dagli albanesi di cui COGNOME è stato individuato quale emissario.
Il ricorrente non contesta i reati-fine, ma soltanto l’esistenza di una associazione, censurando le valutazioni sulla sussistenza degli elementi strutturali del reato associativo rispetto al concorso di persone.
Si tratta, però, di doglianze generiche articolate esclusivamente sulla base di una lettura parziale di alcune conversazioni intercettate senza un confronto con le altre risultanze probatorie oggetto di valutazioni inattaccabili sul piano della logica argomentativa e che si pongono in linea con le indicazioni ermeneutiche fissate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di reato associativo.
Il Tribunale ha già esaminato le censure del ricorrente evidenziando con argomenti logici ineccepibili che le intercettazioni sono state travisate dalla difesa.
In particolare, l’adesione di COGNOME come terzo partecipe di un gruppo criminale formato fino ad allora solo da due persone (COGNOME e COGNOME), contrasta con la verificata esistenza di un ben più cospicuo gruppo di spacciatori che operano per conto dei due predetti capi.
Quindi, il riferimento alla già menzionata coppia come unici partecipanti del sodalizio/ confonde palesemente i ruoli direttivi svolti dai due predetti capi con quelli esecutivi degli altri sodali.
Risulta, pertanto, evidente la infondatezza della censura difensiva secondo cui le intercettazioni dimostrerebbero che il sodalizio non esisteva al momento delle forniture operate da COGNOME, essendo vero il contrario, come rilevato nelle pagine 38,39 e 40 dell’ordinanza impugnata ( in cui sono riportati gli elementi di fatto che dimostrano come anche il COGNOME fosse da tempo risalente inserito nel gruppo di trafficanti capeggiato da COGNOME e COGNOME.
Va, al riguardo, considerato che l’interpretazione del contenuto delle intercettazioni, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito che si sottrae al sindacato di legittimità, allorchè le relative valutazioni siano state motivate in conformità a criteri di logica e alle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), come avvenuto nella specie.
Costituisce principio ugualmente consolidato nella giurisprudenza di legittimità anche quello secondo cui l’adesione all’associazione ex art. 74 d.P.R.
309/90 può desumersi dalla sola continuità e ripetitività degli acquisti di sostanza stupefacente, essendo la prova dell’affectio societatis integrata precipuamente dalla costante disponibilità all’acquisto delle sostanze stupefacenti facente capo al sodalizio con la consapevolezza che la stabilità del rapporto che si instaura tra l’acquirente ed i fornitori garantisce l’operatività dell’associazione (Sez. 1, n 30233 del 15/01/2016, Rv. 267991).
Lo stesso principio affermato per l’acquirente stabilevale con maggiore forza anche nel caso del fornitore del sodalizio, per la medesima stabilità del rapporto di reciproco affidamento che si crea tra acquirenti e fornitore, data l’essenzialità di periodiche e costanti forniture per l’esistenza stessa del sodalizio.
Le censure sulla consapevolezza del ruolo svolto da COGNOME e COGNOME al vertice dell’associazione appaiono del tutto generiche, non confrontandosi con quanto argomentato dal Tribunale circa la rilevanza e continuità delle transazioni intercorse tra il ricorrente ed d,già menzionati acquirenti e le modalità di controllo territoriale della gestione del traffico di stupefacenti da parte dell’associazione, facente capo agli stessi soggetti.
In conclusione, si deve ritenere che la motivazione dell’ordinanza impugnata non presenta vizi logici manifesti e decisivi, risulta coerente con le emergenze processuali e non è incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesa alla causa dell’inammissibilità, anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il giorno 28 settembre 2023
Il Presidente