Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44079 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44079 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Marocco il 26/10/1981
avverso la sentenza del 19/03/2024 della Corte di appello di Milano;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado del 17 maggio 2023 con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, nel periodo tra novembre e dicembre 2019, contribuito fattivamente alle attività di una associazione per delinquere dedita al narcotraffico e partecipato alle relative fasi esecutive, inizialmente nella qualit di autista, assicurando quotidianamente i trasferimenti degli associati da e per le
diverse piazze di spaccio dell’organizzazione situate nel nord Italia (Genova, Milano, Novara, Varese, Alessandria, Lecco); successivamente gestendo l’attività di cessione di eroina, cocaina e hashish; nonché per avere illecitamente detenuto una partita di 500 grammi di cocaina.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con un unico motivo, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, sia con riferimento all’esistenza del sodalizio associativo, sia alla sua partecipazione, avendo fornito un contributo per un periodo assai limitato; nonché in relazione all’art. 73, comma 3, d.P.R. cit., dal momento che nessuna consapevolezza poteva sussistere in capo ad El Harram circa il numero dei partecipanti, attesa la sua fugace partecipazione, potendosi pure configurare nella fattispecie l’ipotesi attenuata del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. cit.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive disposizioni di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio il ricorso non superi il vaglio preliminare di ammissibilit perché entrambi i motivi dedotti – strettamente connessi tra loro – sono stati formulati in termini generici e per proporre ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Il ricorrente solo formalmente ha indicato, come motivi della sua impugnazione, violazioni di legge, in realtà prospettando in maniera indeterminata vizi della motivazione, senza però indicare alcuna reale contraddizione GLYPH logica, GLYPH intesa GLYPH come GLYPH implausibilità GLYPH delle GLYPH premesse dell’argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; né essendo stata lamentata, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento.
Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di ap di Milano aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante l’istruttoria dibattimentale di primo grado. E tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi
dal proporre un ‘travisamento delle prove’, vale a dire una incompatibilità tra l’apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell’intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di ‘travisamento dei fatti oggetto di analisi, sollecitando un’inammissibile rivalutazione dell’intero materiale d’indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell’ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.
Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell’art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., ad opera dell’art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di ‘travisamento della prova’, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del ‘travisamento del fatto’, stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione deg elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, COGNOME, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, COGNOME, Rv. 238215).
La motivazione contenuta nella sentenza impugnata (integrabile anche con la motivazione della conforme sentenza di primo grado) possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità.
In particolare, la sentenza impugnata ha chiarito, con riguardo alla sussistenza del sodalizio criminoso, quali fossero i tratti salienti di un ampio sodaliz criminoso stabilmente dedito alla commissione di attività di acquisto e spaccio di considerevoli quantitativi di eroina e cocaina, composto da soggetti di origine marocchina, caratterizzato da un significativo livello organizzativo e dalla suddivisione dei ruoli fra i compartecipi con disponibilità di mezzi di trasporto e d telefoni dedicati. La Corte ha sottolineato la capacità del gruppo di soddisfare la domanda di stupefacenti proveniente da un elevatissimo numero di tossicodipendenti e l’altissima redditività dell’attività di spaccio (v. pagg. 6 sent. impugn.).
Quanto al ruolo asseritamente marginale del ricorrente addotto dalla difesa anche in sede di ricorso, in considerazione del breve lasso temporale in contestazione, nel provvedimento impugnato si richiama la piena confessione resa da NOME COGNOME e si evidenzia che il medesimo era stato inviato in Italia da un elemento di vertice di quella organizzazione, NOME COGNOME rifugiatosi in Spagna per sottrarsi ad un possibile arresto, con il preciso incarico di mettersi a disposizione dei capi dell’organizzazione e di aiutarli nella gestione dell’illeci traffico svolgendo le mansioni di autista dei veicoli dell’organizzazione che quotidianamente trasportavano le batterie di spacciatori dai rispettivi luoghi di residenza alle piazze di smercio e viceversa (v. pagg. 9-13 sent. impugn.).
Le censure difensive, dunque, non si confrontano con quanto argomentato in sentenza con riferimento alla brevità del coinvolgimento del ricorrente: sentenza che, invece, si pone esattamente in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi de partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell’ “affectio” di ciascun aderent ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi resistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato» (così, ex plurimis, Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, COGNOME, Rv. 282122).
Manifestamente infondate appaiono le censure relative all’aggravante di cui all’art. 3 dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, alla luce del ruolo svo dall’imputato all’interno del sodalizio, così come descritto dagli elementi fattual richiamati nella sentenza, contestati in termini generici con il ricorso. Altrettant indeterminate e del tutto non contestualizzate rispetto all’impianto argomentativo della sentenza e alla consistenza del complesso probatorio concernente l’entità del traffico ed i reati fine contestati al ricorrente, risultan censure relative alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi degli articoli 7 comma 6, e 73, comma 5, d.P.R. cit., essendo stata messa in luce dai giudici di merito la quantità rilevantissima di singole partite di droga del cui commercio l’odierno ricorrente si era occupato (pagg. 13-17 sent. impugn.).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell’importo indicato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/11/2024