Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1297 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1297 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMECOGNOME nato a Messina il 03/07/1997
avverso l’ordinanza del 15/07/2024 del Tribunale di Messina;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Messina, in se riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applica NOME COGNOME dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, il delitto di partecipazione ad un’associazione dedita al narcotraffico (capo 1 un reato-fine in materia di stupefacenti (capo 72).
Avverso detta ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo, enunc nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. sulle esigenze cautelari sia con riferimento al p dell’attualità del pericolo di reiterazione dei reati che della proporzionali misura applicata, alla luce dei soli due mesi delle condotte contestate, pe risalenti al 2022, quando COGNOME si trovava in regime di detenzione domiciliare.
Il provvedimento impugnato ha ritenuto la partecipazione del ricorrente a un’associazione dedita al narcotraffico senza indicarne gli elementi costitu rimasti indimostrati sotto il profilo oggettivo e soggettivo, e non consideran mera occasionalità del reato-fine.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi d 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, c successivamente prorogato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché generico e reiterativo delle censure in f alle quali il Tribunale ha dato puntuale e corretta risposta.
2.Premesso che il ricorso pone innanzitutto censure relative alle esigenze cautelari per poi concludere assertivamente per l’assenza della gravità indizi il provvedimento impugnato, richiamando le articolate e convergenti risultan investigative, ha collocato le condotte contestate a NOME COGNOME nel più am contesto di un organigramma associativo, volto alla gestione di un traffic stupefacenti tra la Calabria e la Sicilia, nel quale ricopriva il ruolo d acquirente da NOME COGNOME e di successivo rivenditore.
2.1. L’attività di indagine si è fondata su servizi di videoripresa, pred presso l’abitazione di Abate (da cui è emersa non solo l’assiduità degli acqui cocaina e crack da parte di Vento ma anche la consegna al sodalizio, in occasio di ogni visita, di migliaia di euro come pagamento delle pregresse cessioni, p 5); sul monitoraggio del profilo Facebook del ricorrente e della compagna; s dialoghi intercettati (pagg. da 5 a 8 del provvedimento impugnato) c menzionano quantitativi, somme di denaro e suggerimenti del venditore ad una maggiore cautela; sul sequestro di stupefacente e denaro presso l’abitazione ricorrente, all’epoca sottoposto a detenzione domiciliare; sul suo arres soprattutto, sul successivo sostegno economico ricevuto da NOME da part
dell’associazione dedita al narcotraffico durante la custodia cautelare in c (pag. 7).
Si tratta di elementi convergenti e rivelatori del ruolo partecipati ricorrente nell’associazione criminale messinese, supportati anche d contestazione di un reato-fine, che escludono qualsiasi occasionalità, contrastati dalle generiche censure difensive.
2.2. E’ priva di pregio anche la deduzione difensiva in merito alla breve d delle indagini e, dunque, della condotta partecipativa in quanto in te associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti non la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può es anche breve, purché dagli elementi acquisiti risulti, come nel caso in e l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto rifer anche implicito, seppure per un periodo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2 Rv. 282122).
2.3. In ordine alle esigenze cautelari, il Tribunale, con apprezzament merito insindacabile in sede di legittimità, ha fondato la propria decisio giudizio positivo circa il pericolo di reiterazione, atteso che il rico interrotto la propria attività criminale solo a seguito del precedente arrest
A ciò va aggiunto che per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del prognosi ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espress della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circu criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza (Sez. 3, n. 1635 12/01/2021, COGNOME, Rv. 281293; Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, Rv. 273435), la cui perdurante operatività è attestata dalle dichiarazioni auto e accusatorie di NOME COGNOME riportate a pagina 4 del provvedimento impugnato
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissi ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa dell ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, mandan alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
La Consigliera estensora
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Così deciso il 18 dicembre 2024