Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6861 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6861 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a SAN FELICE A CANCELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
uditi i difensori:
l’avvocato COGNOME NOME in difesa di COGNOME NOME e COGNOME NOME si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
l’avvocato COGNOME NOME in difesa di COGNOME NOME si è riportato ai motivi di ricorso per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 26/10/2022, ha confermato il giudizio d penale responsabilità esCOGNOME dal Tribunale cittadino nei confronti degli odierni ricorrent COGNOME NOME NOME NOME sua madre COGNOME NOME NOME NOME al de itto di cui all’art.416 co pen., aggravato dalle condizioni di cui all’art. 416 bis cod. pen. e dal metodo mafioso, e COGNOME altresì in NOME a reati di usura (capi b, d, h) ed estorsione (tentata, capo consumata, capo g), nei confronti di COGNOME NOME NOME NOME NOME delitti di cui all’art cod. pen. ed all’art. 644 cod. pen., e di COGNOME NOME in NOME alla detenzione ed al por in luogo pubblico di arma da fuoco.
La Corte territoriale, invece, ha parzialmente riformato la pronuncia del primo giudice so in NOME al trattamento sanzionatorio.
Il procedimento che ha portato a tali imputazioni aveva tratto origine dall’omicidi COGNOME NOMENOME NOME NOMENOME cammurristiello”, pregiudicato legato agli ambienti della crimina organizzata di Acerra. Secondo la ricostruzione delle sentenze di merito, le indagini conseguent non avevano portato all’individuazione degli autori dell’omicidio, ma avevano rivelato u sodalizio guidato dal COGNOMECOGNOME COGNOME cui uomini di fiduc:ia erano stati individuati in COGNOME NOME NOME NOMENOME ma che si avvaleva anche di sua madre COGNOME NOME, mentre il COGNOME era alla guida della storica organizzazione nota come famiglia dei “marcianisielli”. sentenza impugnata evidenzia che da conversazioni intercettate coinvolgenti le strette congiunte di COGNOME NOME era emerso che questo aveva ricevuto un presl:ito dal COGNOME, a tass usurai, subendo i tentativi del preNOME di rientrare in possesso del capitale, anche con condo intimidatorie, anche dopo la restituzione di 30.000 euro di interessi. Le sentenze di merito hann così, riconosciuto l’esistenza di un sodalizio – guidato dal COGNOME – dedito a delitti di us estorsione, tra i quali quelli oggetto delle altre imputazioni, delitti ritenuti aggravati da mafioso, anche alla luce di precedente condanna del COGNOME per reato aggravato dalla finalità di agevolare il clan RAGIONE_SOCIALE. L’imputazione elevata al COGNOME, relativa al possesso e porto un’arma, non rinvenuta, si fonda invece su un’intercettazione nel corso della quale lo stes invitava un sodale, a lui sottoposto, a “levarsi da là”, perché “sta la pistola lì sotto”.
Con unico ricorso a mezzo del comune difensore – AVV_NOTAIO – il COGNOME e sua madre COGNOME NOME hanno articolato nove mol:ivi di impugnazione:
2.1. Con il primo, comune ad entrambi, hanno dedotto la violazione di legge ed il vizio motivazione con riferimento alla ritenuta esistenza di un’associazione per delinquere pur ne difetto degli elementi costitutivi di cui all’art. 416 cod. pen., non risultando la reiterazione di uniformi condotte criminose, né l’affectio societatis, né una sia pur rudiment organizzazione.
2.2. Con il secondo motivo la sola COGNOME ha dedotto il vizio di motivazione e la violazi di legge in NOME alla ritenuta sua partecipazione al sodalizio, emergendo dalle intercettazi perfino il suo rifiuto di assecondare le richieste del figlio.
2.3. Il solo COGNOME, con il terzo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione e la viola di legge in NOME alle ipotesi delittuose di usura di cui ai capi B),D), ed H), non NOME sequestrate somme sui conti correnti, nè acquisite le relative contabili al fine di accerta movimentazioni di denaro, e non risultando nemmeno gli interessi pattuiti con i prestiti di cu tratta.
2.4. la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 194 comma 3 e comma 7 cod. proc. pen., quanto alle utilizzabilità delle dichiarazioni de relato rese a s.i COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME NOME COGNOME aveva riferito che solo terze persone non identificate, e non il figlio, le avevano riferito di interessi che questo doveva corrispo al NOME COGNOME: si assume che se questo fosse stato vero, la teste lo avrebbe riferito g con le dichiarazioni resa il 17/2/2019. Le dichiarazioni di NOME, poi, si fondano su quanto riferitole dalla madre NOME, mentre peccano di genericità le dichiarazioni d moglie del COGNOME, NOME.
2.5. la violazione di legge e il vizio di motivazione, quanto alla valutazione degli elemen prova in NOME al reato di usura ai danni di COGNOME NOME, di cui al capo B). Si sotto in particolare, la valenza probatoria del documento sottoscritto dal COGNOME di aver ricevuto NOME COGNOME NOME prestito di 100.000 euro senza interessi, assumendo che non si può ritenere trattarsi di prova precostituita a favore.
2.6. la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla sussistenza degli elem costitutivi del tentativo di estorsione aggravata di cui al capo C) ai danni dello stesso COGNOME assumendosi che questo sarebbe smentito da un episodio in occasione del quale il COGNOME ebbe a schiaffeggiare il COGNOME e da un sms inviato dallo stesso COGNOME alla madre, evidenzia la poca considerazione che il preNOME aveva del NOME. Si contesta poi non essere state valorizzate le spiegazioni del ricorrente in NOME ad un proveroio napoletano (“o tav non tiene maniglie”) per evidenziare la presunta avarizia della vittima, ben diverse dalla minacc di portarlo alla bara.
2.7. la violazione di legge e il vizio di motivazione, quanto alla va’utazione degli elemen prova in NOME al reato di usura ai danni di COGNOME NOME, di cui al capo D), NOME state ben valorizzate le dichiarazioni del COGNOME nell’interrogatorio di garanz mentre quelle del COGNOME sarebbero smentite anche da quelle di suo padre.
2.8. la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla sussistenza degli elem costitutivi dell’estorsione aggravata di cui al capo G) ai danni di COGNOME NOME, difettando qual condotta violenta o minatoria, che si assume non emergere nemmeno dalle conversazioni intercettate.
2.9. Con l’ultimo motivo di impugnazione a sostegno del ricorso per entrambi i ricorrent sono state dedotte, infine, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla r aggravante di cui all’art. 416 bis 1 cod. pen., non potendosi desumere questa dal solo fatto ch il COGNOME è nipote di COGNOME NOME, “o cammuristiello”, ucciso nel 2000, la organizzazione da allora sarebbe svanita nel nulla soppiantata dal clan COGNOMERAGIONE_SOCIALECOGNOME, autor dell’omicidio.
A sostegno del suo ricorso il COGNOME ha articolato tre motivi di impugnazione:
3.1. vizio di motivazione – perché lacunosa e contraddittoria – in NOME alla rite responsabilità del ricorrente per la partecipazione all’ipotizzato sodalizio criminoso. Il r contesta la motivazione per relationem con riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado, con argomentazioni che si assumono contraddittorie in NOME alla sussistenza di un vincolo permanente nascente da un accordo associativo, laddove si assume, invece, doversi rinvenire un accordo meramente occasionale ed accidentale diretto alla commissione di uno o più reati, come si assume confermato dalla gestione familiare dei fatti di cui si tr Difetterebbe, infatti, il requisito dell’organizzazione, con divisione di ruoli e compe finalizzato alla realizzazione del programma criminoso, necessaria per il riconoscimento dell’associazione. Si duole il ricorrente che l’estensore si sia limitato, a suo avviso, ad un “co disarmonico e contraddittorio delle fonti di prova, rendendo così incomprensibile la motivazion stessa.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta aggravante d metodo mafioso, non ricollegabile all’appartenenza a sodalizio mafioso, bensì alle modalità dell’azione criminosa, fondata sulla forza di intimidazione ed omertà: si deduce non essere emerso che sia ostentata la forza di un vincolo associativo e che dagli esiti delle intercettaz non risulterebbero superate la violenza e la minaccia proprie dell’estorsione. Si evidenzia, particolare con riferimento al capo h) che il compendio probatorio si risolve in un’unica telefon tra il COGNOME ed il COGNOME, che non ha rapporto diretto con la persona offesa, tale rivelare l’esercizio di metodo mafioso per il suo intervento.
3.3. Vizio di motivazione in NOME al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamen sanzionatorio. Si deduce, tra l’altro, che la sentenza ha indicato il Lana ed il COGNOME co “bracci destri” del COGNOME, poi riservando ai due un trattamento sanzionatorio del tut diverso.
COGNOME NOME ha affidato il ricorso a due motivi di impugnazione:
4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in NOME alla ritenuta responsabilità pe detenzione ed il porto dell’arma di cui al capo I). Si contesta, in particolare, la mancan motivazione in NOME agli specifici argomenti addotti con motivi di appello con riferimen all’assenza di prova in NOME alla disponibilità dell’arma da parte del COGNOME.
Si duole il ricorrente che il giudizio di penale responsabilità non sia stato fondato su pluralità di indizi precisi e concordanti, bensì su un solo elemento oggettivo, costituito da sola telefonata nel corso della quale si sarebbe parlato di un’arma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, in quanto i motivi addotti si discostano dai param dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen, perché manifestam infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.
La sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto del percorso argonnentativo in virtù del quale è stata riconosciuta l’esistenza di una stabile organizzazione criminale dedita a consumazione di una pluralità di delitti di usura ed estorsione, evidenziando come dall’analisi intercettazioni telefoniche ed ambientali, da s.i.t. assunte all’indomani dell’omicidio di COGNOME NOME, NOME del COGNOME ed esponente della storica famiglia dei “RAGIONE_SOCIALE“, e d s.i.t. assunte da vittime dell’usura, peraltro spesso reticenti, sia emersa l’uniformità d pluralità di condotte soprattutto di usura, reiterate con modalità analoghe con frequenti conta tra i correi, e con una struttura organizzativa essenziale ma adeguata alla consumazione di tipologie di reati, quali quello di cui si tratta, per i quali non sono richiesti mezzi partico sofisticati o imponenti: l’esistenza di una rudimentale organizzazione è stata però no illogicamente desunta dalla partecipazione alle attività delittuose sempre del medesimo nucleo di soggetti, che sono risultati agire con modalità professionali in continuo contatto tra loro e base di una ripartizione di compiti collaudata e tale da non richiedere il perfezionarsi di acc di volta in volta, risultando il COGNOME capo e promotore indiscusso, la madre abitua confidente e complice, ed il NOME ed il COGNOME uomini di fiducia ed esecutori degli ordi del capo, il COGNOME anche delegato dal capo alle trattative tese alla concessione de prestiti usurai.
Nella pur rudimentale organizzazione del sodalizio sono stati, peraltro, anche evidenziati mezzi e la strumentazione necessaria al perseguimento dello scopo: la disponibilità del denaro per la concessione dei prestiti, ricavato anche dagli incassi del caseificio di cui il COGNOME titolare, titoli e documentazione risultati dalle conversazioni captate essere occul nell’abitazione del COGNOME, basi logistiche (quali il caseificio, l’ufficio ove convocare le dell’usura per concordare il prestito,) ed una pluralità di telefoni cellulari nella disponib sodali per comunicare tra loro e con le vittime.
2.1. Sono, pertanto, inammissibili perché attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata le censure con le quali i ricorsi del COGNOME e della madre COGNOME, e anche del COGNOME, contestano il percorso argomentativo con il quale la sentenza impugnata ha riconosciuto l’esistenza di uno stabile sodalizio criminoso e la stabi partecipazione dei ricorrenti allo stesso, dagli stessi contestata unicamente con la prospettazio
di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai po della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al g di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una dive e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/19 n. 6402, Dessimone, riv. 207944).
2.2. Anche la stabile partecipazione della COGNOME al sodalizio è stata riconosciuta d Corte territoriale sulla base di un percorso argomentativo immune da vizi logici e giuridic fondato, invece, soprattutto sugli esiti di intercettazioni telefoniche, ma anche da dichiara rese dalla COGNOME, madre di COGNOME NOME, in NOME alle sollecitazioni ricevute predetta ricorrente affinché il figlio saldasse il suo debito. Così, la sentenza impugnata ha ri anche (alle pagg.53-54) di una pluralità di conversazioni captate dalle quali è emerso lo stabi contributo dalla stessa offerto al sodalizio non solo quale confitente del figlio, ma anche i ruolo di mediazione e richiesta di insoluti, oltre che di riscossione dei proventi.
2.3. Analogamente, la partecipazione del COGNOME al sodalizio è stata desunta senza vizi logici da una pluralità di conversazioni telefoniche che ne hanno rivelato il coinvolgim nella gestione dei rapporti usurai in corso, occupandosi della riscossione dei ratei e concordand con i debitori tempi e modalità delle esazioni, talvolta anche accompagnando la COGNOME COGNOME iI debitore per riferire i messaggi intimidatori del COGNOME.
Ne consegue l’inammissibilità anche del primo motivo del ricorso proposto nell’interesse del COGNOME, peraltro anche generico laddove ha dedotto la contraddittorietà del percorso argomentativo della sentenza impugnata, e delle fonti di prova su cui questa si fonda, senza specificare quali possano essere le contraddizioni riscontrate.
Sono inammissibili perché concernono esclusivamente il merito della decisione impugnata anche i motivi di ricorso volti a proporre diverse letture degli elementi di prova po fondamento del giudizio di responsabilità in NOME ai singoli episodi di usura contestat COGNOME, dolendosi del mancato sequestro di somme sui conti correnti e delle relative contabil al fine di accertare le movimentazioni di denaro, e valorizzando uno scritto del defunto COGNOME NOME senza però confrontarsi adeguatamente con le conversazioni captate e con le dichiarazioni rese da COGNOME NOME quanto al capo d) e da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME quanto ai reati di cui ai capi b) e c) ai danni di COGNOME NOME.
Con particolare riferimento a questi ultimi, peraltro, con argomentazioni reiterative de doglianze già disattese dalla Corte territoriale, il COGNOME insiste nella prospettazione d violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 194 comma 3 e 195 comm 7 cod. proc. pen., quanto alle utilizzabilità delle dichiarazioni de relato rese a da COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME rispettivamente madre, sorella e moglie del defunto COGNOME NOME, sicché, oltre a rilevarsi che la NOME ha riferito anche circostanze a lei not conoscenza diretta, non può che darsi seguito al consolidato principio di diritto secondo cui i divieto di testimonianza sulle voci correnti nel pubblico, previsto dall’art. 194, comma terzo,
proc. pen., non trova applicazione qualora il testimone riferisca – come nel caso di specie circostanze apprese da persone determinate, ancorché non identificate (Sez. 2, n. 47404 del 30/11/2011, Rv. 251608, Sez. 6 n. 31721 del 10/6/2008, Rv 240986; Conf. sez. II, nn. 47405, 47406, 47407, 47408 e 47409/11, non massimate).
Anche le censure volte a fornire diverse interpretazioni di espressioni popolari o ipotizza incompatibilità tra la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e pregressi rapp il COGNOME ed il COGNOME altro non sono che prospettazioni di inammissibili riletture elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esulano dai poteri di questa Corte cassazione.
5. La sentenza impugnata deve ritenersi immune da vizi logici o giuridici anche laddove ha riconosciuto, in relazione alle imputazioni di cui ai capi a), b), c), d), g) ed h) l’aggrav metodo mafioso di cui all’art. 416 bis1 cod. pen., contestata nei ricorsi proposti sia dal COGNOME e dalla COGNOME che dal COGNOME.
Premesso, infatti, che tale aggravante non presuppone necessariamente l’esistenza di un’associazione di stampo mafioso, NOME invece sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice dell’agire mafios sentenza impugnata ha valorizzato innanzitutto la circostanza che il COGNOME, nipote d COGNOME NOME, NOME “o cannnnuristiello”, soggetto di spicco dell’omonima organizzazione criminale ucciso nel 2000, risulta anche condannato, in passato, per estorsione aggravata dall’art. 7 L. 203/1991 ed era comunque noto, nell’area territoriale di riferimento, ed anche persone offese, come soggetto gravitante nell’orbita di tale organizzazione. Inoltre, anche al luce della predetta circostanza, la sentenza impugnata ha riconosciuto connotarsi del metodo mafioso anche le modalità di convocazione delle vittime, le espressioni usate ed il modo di compulsare l’adempimento degli obblighi restitutori: basti pensare alle minacce di presentars “nella tenuta dell’avvocato..” o di incendiare la casa di un debitore, riferite alle pagg. 57 della sentenza di primo grado, poi richiamate alla pag. 53 della sentenza della Corte di Appello
E’ inammissibile anche il terzo motivo del ricorso proposto dal COGNOMECOGNOME che si duole del diniego delle circostanze attenuanti generic:he e della commisurazione della pena, con una disparità di trattamento rispetto a quella irrogata al NOMENOME NOME NOME stato attribuit entrambi lo stesso ruolo di “braccio destro del capo COGNOME NOMENOMENOME
Sotto il primo profilo, va ribadito che la concessione delle attenuanti generiche deve esser fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di specia benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincer della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuan soddisfatto anche con il solo richiamo – effettuato nella sentenza impugnata – alla ritenu assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. (Sez. 9836 del 17/11/2015, Rv. 266460)
Analogamente, premesso che il diverso trattamento sanzionatorio del coimputato NOME è dovuto soprattutto al riconoscimento, in favore di quest’ultimo, delle circostanze attenua generiche, deve darsi seguito 4ette221arsi seguito al principio secondo cui, i tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identi sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, Rv. 264020), nel caso di specie nemmeno prospettate dal ricorrente.
E’ inammissibile perché contesta, nella sostanza, il merito della decisione impugnata anche il ricorso del COGNOME, laddove questo assume l’insufficienza della conversazione intercettata il 30/5/2019 a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la colpevolezza d ricorrente: dalla motivazione della sentenza impugnata emergono, infatti, plurimi elementi convergenti nel rivelare il possesso di una pistola da parte del preNOME. Si tratta in primo l del senso letterale ed univoco della frase dallo stesso rivolta al suo interlocutore, COGNOME “scemo, togliti di là … sta la pistola là sotto”. L’allarme manifestato dal COGNOME nel for l’invito a spostarsi non illogicamente ritenuto indicativo del fatto che il COGNOME si era avvi ad un’arma carica, altrimenti non vi sarebbero state ragioni di timore, e non illogicamente grave indizio emerso dalla conversazione in parola è stato ritenuto riscontrat dall’inverosimiglianza delle giustificazioni addotte in udienza dal ricorrente che, pur riconosce la paternità della frase intercettata, le attribuiva il senso di una mera scusa per allontan suo interlocutore mentre era al telefono, in insanabile contrasto con il tenore allarm dell’invito, rivelatore di un movimento pericoloso in prossimità di una pistola.
Il mancato rinvenimento dell’arma, infine, non giustifica il riconoscimento dell’attenuante cui all’art. 5 della legge n. 895/1967, negata dalla Corte territoriale sul rilievo che il poss un’arma carica, per di più in un contesto camorristico, deve ritenersi esclude la lieve entità fatto.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. 616 proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente