Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44363 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44363 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nata a Napoli il 09/12/1970 a Napoli COGNOME NOME nato il 01/08/1991 a Napoli COGNOME NOMECOGNOME nato 1’01/09/1989 a Napoli avverso la ordinanza del Tribunale della libertà di Napoli del 09/04/2024 udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME con cui si chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere per NOME COGNOME e per NOME COGNOME e dell’obbligo di dimora nel Comune di Napoli per NOME COGNOME applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in relazione ai delitti ex art. 416 cod. pen. (capo 1, per COGNOME COGNOME e COGNOME), ex art. 74 d.P.R. 1° ottobre 1990 n. 309 (capo 1-bis per COGNOME, COGNOME e COGNOME) ex artt. 81, comma 2, 110 e 391-ter, 416-bis.1. cod. pen. (capi 13, 14 e 15 per COGNOME;
capi 1 3, 6, 10 32 e 39 per COGNOME; capi 2, 3, 6, 7, 10 e 13 per COGNOME), come descritti nelle imputazioni provvisorie.
Nei ricorsi presentati dai difensori degli imputati si chiede l’annullamento dell’ordinanza.
2.1. Il ricorso di NOME COGNOME si fonda su due motivi.
2.1.1. Con il primo motivo, si deducono violazione della legge e vizio della motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza relativi ai capi 1 1-bis. Si osserva che mancano i presupposti per ravvisare gravi indizi circa la esistenza delle due associazioni e, comunque, circa la partecipazione di COGNOME alle stesse. Si argomenta che le dichiarazioni accusatorie provenienti dai collaboranti con l’Autorità giudiziaria (Aboumouslim, COGNOME, COGNOME e altri) sono generiche, non concernono dazioni di sostanze stupefacenti, non coincidono con la collocazione temporale degli eventi descritta nelle imputazioni e mancano riscontri individualizzanti; né emergono collegamenti con il clan COGNOME che possano giustificare il riconoscimento della aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen.
2.1.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione della legge e vizio della motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e la necessità di applicare la custodia cautelare in carcere, affermata applicando automaticamente la presunzione legislativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. senza valutare se questa non sia superabile, nel caso concreto, considerando l’allentamento dell’indagato dal gruppo criminale pur senza una formale rescissione del vincolo.
2.2. I ricorsi congiunti di NOME COGNOME e NOME COGNOME si fondano su due motivi.
2.2.1. Con il primo motivo, si deducono violazione della legge e vizio della motivazione e circa la sussistenza della associazione per delinquere oggetto del capo 1-bis e circa le qualifiche di capo promotore, attribuita a COGNOME e di partecipe, attribuita a COGNOME.
2.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deducono violazione della legge e vizio della motivazione nel riconoscimento della aggravante ex art. 416-bis.1.1. cod. pen. «per entrambi i reati associativi».
Per quel che riguarda COGNOME, si osserva che egli viene indicato come coinvolto nelle attività della associazione dal luglio 2021 al gennaio 2022, il che risulta incompatibile con l’attribuzione ruolo di promotore della associazione, della quale l’attività sarebbe iniziata nel 2020, tanto più che egli è indicato come coinvolto in soli 8 casi di consegna di beni mediante droni (più della metà dei quali con consegna a lui stesso) rispetto ai 41 episodi contestati. Analogamente, si osserva che egli è indicato come capo e promotore della associazioni oggetto del
capo 1-bis pur essendogli contestato soltanto uno dei reati-fine, peral riguardante la consegna di sostanza stupefacente a lui stesso, sicché, al più, a carico potrebbe configurarsi solo un reato ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME ha contenuti generici, che non si confrontan con le argomentazioni della ordinanza impugnata.
1.1. L’ordinanza qualifica COGNOME – figlio della coindagata NOME COGNOME (moglie di COGNOME, capo dell’omonimo gruppo criminale operante a Bagnoli) e cugina della madre del collaborante NOME – come referente della organizzazione dentro le carceri nelle quali fu detenuto, con il ruolo di mantene i contatti con i capi, o direttamente con COGNOME per gestire la consegn mediante droni, di beni dei quali è vietata l’introduzione nelle carceri.
La conclusione del Tribunale poggia sulle circostanziate dichiarazioni accusatorie del cugino collaborante NOME, convergenti con quelle dei collaboranti NOME COGNOME e NOME COGNOME e di altri, nelle quali si prec che mediante droni NOME procurò anche l’introduzione di sostanze stupefacenti nelle carceri e sui contenuti delle articolate conversazioni intercettate (p. 1 hanno condotto anche a ascrivergli i reati descritti nei capi 3, 6, 10, 32 e 39.
1.2. Il rischio della reiterazione delle condotte e della necessità di applica custodia cautelare in carcere (per i reati associativi valgono le presunzi legislative poste nell’art. 275 cod. proc pen.) è stato fodnato sulla realizza dei gravi reati mediante una struttura organizzata e efficiente, oltre che precedenti penali per furto, estorsioni, lesioni, resistenza a pubblico uffici violazioni degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.
2. I ricorsi di COGNOME e COGNOME sono infondati.
2.1. Circa il primo motivo, deve rilevarsi che nell’ordinanza impugnata sono diffusamente trattati gli elementi di prova concernenti la sussistenza de associazioni per delinquere oggetto dei capi 1 e 1-bis. (p. 13-18).
L’ordinanza qualifica COGNOME (zia di COGNOME) come referente della organizzazione per l’approvvigionamento di beni di genere vietato nelle carceri e gestrice dei guadagni illeciti. I gravi indizi di colpevolezza a suo carico sono t sulla base di pertinenti massime di esperienza, dai contenuti delle conversazioni intercettate, dalle dichiarazioni accusatorie del collaborante NOME COGNOME dall’accertamento dei numerosi versamenti effettuati dal marito della COGNOME a COGNOME, colui che materialmente curava l’introduzione della merce in carcere mediante droni (p.19-20).
B
L’ordinanza qualifica COGNOME (nipote di COGNOME), indagato anche per i reati descritti nei capi 2, 3, 6, 7, 10 e 13), come soggetto al vertice della organizzazione (vedasi conversazione del 26/01/2022, p. 23 dell’ordinanza), il quale manteneva i rapporti, con i referenti dentro le carceri, riguardanti l’introduzione di materiale elettronico e anche di un’arma comune da sparo. I gravi indizi di colpevolezza a suo carico sono tratti, sulla base di pertinenti massime di esperienza, dai contenuti delle conversazioni intercettate (p. 22-23) e dalle dichiarazioni accusatorie (p. 2022) dei collaboranti COGNOME, COGNOME e NOME COGNOMEche ha indicato COGNOME come «colui che ha inventato il sistema del drone») oltre che dall’accertamento dei numerosi versamenti effettuati dal marito della COGNOME in favore di COGNOME, colui che materialmente curava l’introduzione della merce in carcere mediante droni (p.18-19).
Nei ricorsi non sono evidenziate manifeste illogicità nelle argomentazioni adottate dal Tribunale
2.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
La motivazione del Tribunale circa la sussistenza della aggravante ex art. 416bis.1. cod. pen., sotto il profilo della agevolazione della associazione per delinquere, è specificamente aderente alla vicenda e risulta adeguata concorrendo nei reati descritti nei capi 6 e 10 contribuì a accrescere la forza dei gruppi aderenti alla cosiddette Alleanza di Secondigliano realizzando l’espressione di potenza criminale costituita dalla introduzione di telefoni cellulari e sostanze stupefacenti nelle carceri. Per quanto riguarda il profilo concernente la forza di intimidazione è rilevante l’episodio, verificatosi nel carcere di Frosinone, descritto nelle pp. 23-25 dell’ordinanza impugnata.
2.3. Da quanto precede derivano il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli inadempimenti ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc pen.
Così deciso il 19/09/2024.