Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30516 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30516 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso. Sono presenti l’avvocato COGNOME NOMECOGNOME del foro di LAMEZIA TERME e l’avvocato NOME COGNOME del foro di CATANZARO, entrambi difensori di NOMECOGNOME NOME COGNOME, che chiedono l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 8.2.2024 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’istanza di riesame proposta da NOME avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro del 18.1.2024 applicativa della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all’art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 pe aver partecipato all’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo 1), segnatamente attiva nel settore della marijuana e dell’hashish con sedi e basi logistiche per il deposito, la custodia, la manipolazione e l’occultamento in Catanzaro.
Il Tribunale del riesame, richiamandosi a quanto esposto nell’ordinanza genetica, ha confermato il quadro di gravità indiziaria in ordine al reato contestato fondato sulle captazioni telefoniche ed ambientali, sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sulle attività di perquisizione e sequestro e sui servizi di o.c.p. hanno consentito di individuare un’associazione criminosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con centro nevralgico-operativo in Catanzaro e rapporti stabili di approvvigionamento con diversi fornitori anche al di fuori del territori calabrese, facente capo a COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Il ricorrente, in particolare, secondo la prospettazione accusatoria aveva il compito di gestire una parte dello spaccio della sostanza stupefacente dell’associazione ritirandola da COGNOME e COGNOME, provvedendo in proprio allo spaccio al dettaglio e raccogliendo poi il ricavato per restituirlo ai medesimi.
Quanto alle esigenze cautelari, ha ribadito il giudizio prognostico circa la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di recidivanza.
Avverso detta ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico complesso motivo con cui deduce l’erronea applicazione degli artt. 73 e 74 d.p.r. n. :309 del 1990, degli artt. 273 e 274 cod.proc.pen. e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione.
Si premette che il NOME é stato sottoposto alla misura cautelare per le ipotesi di incolpazione di cui ai capi 1), 3), 29) 30) e 31) fondate su alcune captazioni in data 12 ottobre 2022 e 9 novembre 2022.
Si rileva che la condotta partecipativa del NOME non può essere ricavata da un singolo episodio di acquisto di stupefacente in quanto manca l’elemento essenziale che é dato dalla continuità del rapporto che, solo ove presente, può essere sintomatica dell’adesione dell’acquirente al programma criminoso.
Si ritiene che le condotte contestate possano inquadrarsi nel concorso di reati con la conseguente insussistenza delle esigenze cautelari o con la loro attenuazione che comporta l’applicazione di misure cautelari meno afflittive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é infondato.
Va premesso che in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884-01).
Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale dell riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare la sussistenza un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’a valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concluden dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione – come nel caso in esame – sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.
Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito.
Inoltre in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la
sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che gove l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle cen che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nel prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 ).
Ebbene, l’ordinanza impugnata, dopo aver delineato la struttura del sodaliz criminoso di cui al capo 1) della contestazione nonché il ruolo degli associat ritenuto che la condotta partecipativa di COGNOME NOME sia evincibile dal t delle conversazioni telefoniche che evidenziano in termini inequivoci un rappor costante e continuativo con COGNOME COGNOME venendo in rilievo il p coinvolgimento dell’indagato nell’attività di detenzione e vendita d stupefacente nonché la piena consapevolezza delle vicende del sodalizio tra c l’arresto del fratello NOME.
Nè ad escludere la partecipazione dell’odierno ricorrente può essere addotta circostanza, di cui dà conto l’ordinanza impugnata, che COGNOME parlando co COGNOME (colloquio del 12 ottobre 2022) avrebbe minacciato di uccidere i due frat NOME, trattandosi di circostanza irrilevante e come tale correttamente valorizzata dal Tribunale rispetto ad un consesso criminale che opera per evide finalità affaristiche, finalità che peraltro non devono neanche esse medesime per tutti i sodali.
Infondata é altresì la censura con riguardo alla insussistenza delle esi cautelari none essendo stati neanche addotti elementi (tranne una dive qualificazione della condotta contestata) atti a scalfire il quadro cautelare valutato dal giudice del riesame.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.att.cod.proc.pen.
Così deciso in Roma il 20.6.2024