Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20182 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20182 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 14/11/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che chiedeva il rigetto dei ricorsi.
Sentiti i difensori AVV_NOTAIO per NOME COGNOME ed AVV_NOTAIO per NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, che hanno concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Illribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Napoli, deci seguito all’appello del pubblico ministero nei confronti dell’ordinanza del giudi indagini preliminari che aveva accolto solo parzialmente le richieste della Procura:
(a) riconosceva in capo a COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME i gravi indizi di colpevolezza pe partecipazione ad un’associazione a delinquere, organizzata da NOME COGNOME funzionale alla consumazione di borseggi e rapine su autobus di linea e nei loca metropolitana a Napoli;
(b) riconosceva i gravi indizi di colpevolezza in capo a COGNOME NOME e NOME, in relazione alla rapina ai danni di una donna non identificata descritta a
(c) riconosceva i gravi indizi di colpevolezza in capo a COGNOME Frances relazione alla rapina descritta al capo b), consumata ai danni di COGNOME Monterrosa Guadalupe.
A COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOMEa applicata la massi misura cautelare. A NOME COGNOME, COGNOME NOME NOME COGNOME NOME applicata la misura degli arresti domiciliari.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di COGNOME, che deduceva:
2.1. violazione di legge (artt. 273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.) e motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per associativo: il tribunale non avrebbe valutato la differenza tra il concorso di p reato e la sussistenza di una autonoma organizzazione preordinata alla consumazio una serie indeterminata di delitti ed avrebbe ritenuto sussistente l’associazione base della omogeneità dei reati fine.
2.1.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità.
Il collegio riafferma (a) in primo luogo che nel concorso di persone nel continuato l’accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto a commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condot partecipazione e promozione dell’associazione per delinquere presentano i requisit stabilità del vincolo associativo e dell’indeterminatezza del programma criminoso, el che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove in di un’organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale c aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi (tra le altre: Sez. 2, n. 2 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724 – 01). In secondo luogo che (b) in tem associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell’autonomia del delitt
rispetto ai delitti-fine, dedurre la prova dell’esistenza del sodalizio crimin commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecuti posto che, attraverso di essi, si manifesta in concreto l’operatività dell’associazi 2, n. 33580 del 06/07/2023, COGNOME, Rv. 285126 – 02; Sez. U, n. 10 del 28/03/2 Cinalli Rv. 218376 – 01).
Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, il fribunal affermato che il compendio indiziario raccolto indicava la sussistenza di gravi ind partecipazione al sodalizio contestato. Si rilevava che i reati fine accertati dimo la sussistenza di un indeterminato e condiviso programma criminoso, tenuto conto de omogeneità delle modalità dì azione e della emersione di una strategia prevent conosciuta e condivisa dai sodali.
I reati fine risultavano, infatti, perpetrati nello stesso luogo dove gli inda spesso presenti senza giustificazione diversa da quella e di consumare i delitti con Le vittime NOMEano invece individuate sulla base della loro fragilità e NOMEano agg nei momenti di distrazione, spesso procurata. Emergeva anche una sufficiente distinzi dei ruoli, tenuto conto che NOME COGNOME era colui che si occupava di distr vittime, secondo un collaudato e reiterato modus agendi, mentre gli altri sodali operavano da supporto, accerchiando le “prede” e svolgendo operazioni di controllo. Il trib rilevava, altresì, che il metodo utilizzato, oltre che collaudato, era caratterizz singolare “sincronia”, tenuto conto che al solo cenno di COGNOME COGNOME indagati ent immediatamente in azione (pagg. 10 ed 11 dell’ordinanza impugnata).
Si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in quanto è coe con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in ordine alla d differenziale tra “concorso di persone nel reato continuato” e “partecipa all’associazione a delinquere”. E distingue i ruoli assegnati ai singoli partecipi ne di un sodalizio sufficientemente delineato e diretto alla consumazione di una indeterminata di azioni predatorie.
2.2. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordi sussistenza delle esigenze cautelari, che sarebbero state ritenute sulla base di pr risalenti nel tempo ed aspecifici.
2.2.1 La doglianza è manifestamente infondata in quanto, contrariamente a quan dedotto, iliribunale ha offerto una completa e persuasiva motivazione circa l’esi delle esigenze cautelari, che non risulta incisa dalle generiche contestazioni propos il ricorso.
Segnatamente 4ribunale rilevava che NOME COGNOME COGNOME COGNOME reso autore di due rea fine e vantava una corposa biografia criminale contrassegnata da condanne per fur evasione e reati in materia di stupefacenti; il che consentiva di ritenere c sussistente il pericolo di reiterazione di reati della medesima specie di quello p
porcede e che tale pericolo fosse contenibile solo con la misura degli arresti domiciliari (pagg. 12 e 13 dell’ordinanza impugnata).
3. Ricorreva per Cassazione anche l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME che deduceva (a) con riferimento al capo e) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine la sussistenza della gravità indiziaria per la rapina, tenuto conto che non vi era prova della coercizione e che NOME COGNOME pur presente sul luogo del delitto, non aveva partecipato all’azione; (b) in relazione al capo b) si deduceva che la condotta ascritta a COGNOME NOME NOME non sarebbe stata accertata, tenuto conto che lo stesso era semplicemente presente sul luogo del delitto, ma non poteva conoscere le intenzioni di COGNOME; (c) con riferimento al capo a) si deduceva che il reato associativo non poteva essere dedotto semplicemente dalla consumazione dei reati fine, alcuni dei quali, peraltro, NOMEano considerati come utili per dimostrare la sussistenza del consorzio, anche se non erano stati perseguiti per difetto della condizione di procedibilità; si deduceva altresì che non sarebbe dimostrativa della sussistenza dell’associazione né la ipotetica connivenza del personale di vigilanza, né il fatto che gli autori dei singoli reati si conoscessero tra di loro. Con riguardo ad NOME COGNOME la prova sarebbe carente, anche in relazione al fatto che avrebbe partecipato solo alla consumazione del reato descritto al capo e).
3.1.1. Le doglianze non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di assegnare una diversa capacità dimostrativa agli elementi di prova raccolti, in adesione alla proposta di interpretazione alternativa allegata dalla difesa. Invero è precluso il giudice di legittimità effettuare una nuova valutazione delle prove, essendo limitato il su compito all’esame della tenuta logica del provvedimento impugnato (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
Nel dettaglio: con riferimento al ruolo svolto NOME COGNOME e NOME COGNOME, il tribunale evidenziava con precisione il loro ruolo concorsuale, dato che dall’analisi degl elementi di prova raccolti era emerso che, mentre NOME COGNOME poneva in essere l’azione predatoria NOME COGNOME e NOME COGNOME circondavano le persone offese e presidiavano il regolare svolgimento dell’azione (pag. 8 dell’ordinanza impugnata).
Non superano la soglia di ammissibilità le censure riferite alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo: si richiama, sul punto, quanto già rilevato relazione alla posizione di NOME COGNOME (§ 2.1.1.) in ordine alla possibilità che il reato associativo possa essere ritenuto sussistente sulla base dell’analisi delle modalità di consumazione dei reati fine; a ciò si aggiunge che non rileva il fatto che alcuni reati non siano stati perseguiti per difetto della condizione di procedibilità, tenuto conto che l sussistenza di un consorzio stabile, diretto alla consumazione di una serie indeterminata di aggressioni contro la persona ed il patrimonio non dipende dalla effettiva persecuzione
dei reati-fine. Si ritiene, pertanto, che la motivazione in ordine alla sussistenza del rea associativo ed alla partecipazione dei ricorrenti sia persuasiva e coerente con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità.
Ricorreva per cassazione il difensore di NOME COGNOME, che deduceva:
4.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziari relativa al reato di associazione per delinquere: il ricorrente aveva partecipato alla consumazione di tre reati fine, e non di quattro, come era stato erroneamente affermato nell’ordinanza impugnata, sicché sarebbe evidente la minima partecipazione al progetto delittuoso.
4.1.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto la partecipazione al delitto non risulta incisa dalla – ipotetica – minima partecipazione del ricorrente al esecuzione dei reati fine. Contrariamente a quanto dedotto, il tribunale ha offerto una esaustiva e persuasiva motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di COGNOME per la partecipazione alla contestata associazione.
Segnatamente: il ricorrente risulta coinvolto in diversi reati fine nell’arco di un temp estremamente ridotto il che, come legittimamente ritenuto dal tribunale, risulta indicativo di uno stabile inserimento nel consorzio associativo diretto da NOME COGNOME. Nulla rileva rispetto alla partecipazione al consorzio il fatto che gli elementi di prova racco indichino la sua diretta partecipazione di COGNOME a tre, piuttosto che quattro, reati-fin (pag. 10 ed 11 della sentenza impugnata).
4.2. Violazione di legge (artt. 273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.): tenuto conto della retrodatazione al 28 marzo 2023 della misura applicata per il reato associativo la misura sarebbe inefficace, sarebbero scaduti i termini di fase.
4.2.1. Il motivo non è consentito in quanto l’istanza di retrodatazione (che peraltro non tiene conto del fatto che il ricorrente l’11 ottobre 2023 è stato condannato, in abbreviato, ad una pena superiore ad anni tre di reclusione) è stata proposta per la prima volta in sede di legittimità.
Si riafferma sul punto che è inammissibile il ricorso diretto per cassazione avverso l’ordinanza applicativa della misura che deduca la violazione della regola di retrodatazione del termine di decorrenza di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., poiché il relativo accertamento comporta verifiche di merito, incompatibili con il giudizio di legittimità, i ordine al rapporto di connessione tra i fatti oggetto dei due diversi procedimenti, alla desumibilità dagli atti delle posteriori contestazioni e all’interesse attuale della question dovendo invece la questione essere proposta, ex art. 306 cod. proc. pen., al giudice delle indagini preliminari e successivamente, in caso di rigetto, al tribunale del riesame in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., salvo che, per effetto della retrodatazione, a
momento dell’emissione dell’ordinanza tali termini fossero già scaduti (Sez. 5, n. del 06/03/2019, Petrone, Rv. 275098 – 01).
5. Ricorreva per cassazione anche il difensore di NOME COGNOME che deduceva
5.1. violazione di legge (artt. 273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.) e motivazione in ordine alla gravità indiziaria relativa al reato associativo: manche gli indizi relativi alla consumazione dei reati fine e le dichiarazioni racco riferirebbero al ricorrente, che non sarebbe mai stato indicato come partecipe del sod
5.1.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella di una rivalutazione integrale del compendio indiziario, attività esclusa dalla comp del giudice di legittimità.
Contrariamente a quanto dedotto, ii tribunale offriva una esaustiva e persu valutazione degli elementi raccolti, ritenendolo indicativi della sussistenza dei gra di colpevolezza in ordine ai reati contestati.
Con specifico riguardo a NOME, il ‘fribunale rilevava che lo stesso era coinvolto in sette reati fine consumati in concorso con i sodali nell’arco di poco mese, il che era altamente indicativo del suo stabile inserimento nel consorzio cont funzionale alla consumazione di una serie indeterminata di azioni predatorie nella “presidiata” (stazione metro di INDIRIZZO Cavour ed autobus di linea). La motivazione off in relazione alla quale si richiama quanto già affermato in relazione alla posi NOME COGNOME (§ 2.1.1.), non si presta ad alcuna censura in questa sede.
5.2. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio dì motivazione in ordi sussistenza delle esigenze cautelari: non sarebbe stata dimostrata l’attualità del di reiterazione; sul punto si allegava che l’ordinanza impugnata era stata emessa s dicembre 2023, mentre le condotte contestate erano relative al periodo novembre 202 febbraio 2023; l’ordinanza sarebbe illegittima anche nella parte non avrebbe val l’idoneità contenitiva di misure meno afflittive.
5.2.1. La doglianza è manifestamente infondata.
Contrariamente a quanto dedotto, ilfribunale valutava compiutamente la sussisten delle esigenze cautelari ed offriva, sul punto, una motivazione ineccep Segnatamente: NOMEa rilevato che COGNOME era autore di sette reati fine nell’ambito dell’indagine in corso, che lo stesso annoverava numerosi precedenti spe e risultava essere dedito alla consumazione di rapine da oltre un ventennio (risul anche condanne per lesioni, furto, ricettazione e reati in materia di stupefacent emergenze, unitamente alle modalità dei reati in contestazione, consentivano di rit che fosse elevato ed attuale il pericolo di reiterazione di reati dello stesso la st di quello per cui si procede e di ritenere adeguata la misura della custodia caut carcere (pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata).
La accertata, costante, dedizione del ricorrente alla consumazione di reati contro il patrimonio rende del tutto coerente la scelta cautelare con il lasso temporale intercorso tra i reati accertati e l’imposizione della cautela (di circa nove mesi).
La motivazione anche in questo caso non si presta ad alcuna censura in questa sede.
2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, deve disporsi ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cu l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo. Manda, inoltre, alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg, ese cod.proc. pen..
P.Q.M.
-Dichiara inammissibilt, ricorstr e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94, comma 1 -ter disp. att. cod, proc. pen, nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg, esec. cod.proc. pen..
Così deciso in Roma, il giorno 18 aprile 2024
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