Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18197 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18197 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nata a Cadelbosco di Sopra (RE) il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Parma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 7/3/2023 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza per prescrizione;
udite le conclusioni del difensore RAGIONE_SOCIALE parte civile, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udite le conclusioni del difensore RAGIONE_SOCIALE COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7/3/2023, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia emessa il 1°/7/2021 dal Tribunale di Parma, dichiarava
non doversi procedere nei confronti dì NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine al delitto di cui al capo B.39), perché estinto per prescrizione; applicava allo stesso COGNOME la pena proposta ex art. 599-bis cod. proc. pen. per i restanti capi; rideterminava nella misura del dispositivo le pene inflitte a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME con riguardo alle numerose contestazioni di cui alla rubrica.
Propongono ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, deducendo i seguenti motivi:
COGNOME:
Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 366, 388, 416 cod. pen., 3, I. 16 marzo 2006, n. 146; vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe confermato l’esistenza dell’associazione di cui al capo A) con motivazione meramente apparente, priva di qualunque riferimento ai motivi di appello (diffusamente richiamati) e limitata ad un acritico riassunto RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado. La stessa decisione, peraltro, avrebbe mutuato la prova del sodalizio dalla mera esistenza di una struttura societaria lecita ed operativa, così come avrebbe presuntivamente letto i rapporti interni a questa in una chiave illecita, sebbene ispirati ad un’ordinaria logica commerciale;
le stesse censure sono poi mosse con riguardo all’aggravante RAGIONE_SOCIALE transnazionalità riconosciuta sui reati-fine dell’associazione per delinquere. La Corte non avrebbe fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, in forza RAGIONE_SOCIALE quale tale riconoscimento presupporrebbe che il gruppo criminale organizzato che presta il contributo alla commissione del reato non coincida – in alcun modo – con l’associazione per delinquere stessa o con i suoi concorrenti; ebbene, questa ipotesi non ricorrerebbe nel caso di specie, nel quale vi sarebbe piena sovrapposizione tra il sodalizio di cui al capo A (del quale – si ribadisce – gli altri reati costituirebbero il fine) e il gruppo sovranazional come peraltro risulterebbe sia dal capo di imputazione che da numerosi passaggi RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado (richiamati alle pagg. 14-15);
inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 11, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74; vizio di motivazione. Anche con riguardo a questo reato, si lamenta il mancato esame dei motivi di gravame e l’apparenza dei pochi argomenti spesi, specie con riguardo al mancato rispetto del principio di offensività ed alla valutazione di un concreto pericolo per l’interesse al soddisfacimento del credito erariale, nei termini RAGIONE_SOCIALE idoneità RAGIONE_SOCIALE condotta a raggiungere lo scopo perseguito. La sentenza, inoltre, non conterrebbe un minimo riferimento al patrimonio residuo dei debitori ed
al valore reale dei beni, come invece necessario per verificare – rispetto al debito erariale – la concreta offensività RAGIONE_SOCIALE condotta; ancora, non sarebbe stata verificata la definitività degli accertamenti, così che il giudice penale potrebbe esser chiamato a quantificare l’entità complessiva del debito tributario al mero fine di accertare l’eventuale superamento RAGIONE_SOCIALE soglia di punibilità. Sotto altro profilo, non sarebbe stata compiuta alcuna verifica quanto al carattere fraudolento RAGIONE_SOCIALE condotte, sebbene la norma richieda che la lesione del diritto altrui non sia immediatamente percepibile; negli stessi termini, la Corte di appello non avrebbe considerato che nessuno degli atti in oggetto avrebbe sottratto beni o reso più difficile l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE procedure esecutive. Il vizio motivazionale, ancora, riguarderebbe le considerazioni in ordine al fondo patrimoniale o al trust, che le sentenze avrebbero trattato ex se come strumenti illeciti, senza considerare che gli stessi sono invece disciplinati dall’ordinamento; quello del trustee, più volte ricoperto dalla ricorrente, sarebbe peraltro un ruolo ben diverso da quello del beneficiario, dovrebbe tener conto RAGIONE_SOCIALE indicazioni di questo e non consentirebbe un esercizio di poteri senza il consenso dell’altro. Infine, nessuna risposta sarebbe stata fornita con riguardo alla censura relativa all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE istruzioni operative n. 2010/71 emesse dall’RAGIONE_SOCIALE e prodotte in giudizio;
– inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 368 cod. pen.; vizio di motivazione. Con riguardo alle calunnie, la sentenza – con mera riedizione degli argomenti spesi dal Tribunale – non avrebbe esaminato affatto i motivi di gravame, con i quali sarebbe stata sottolineata la mancanza del dolo, a fronte RAGIONE_SOCIALE buona fede RAGIONE_SOCIALE ricorrente nella prospettazione RAGIONE_SOCIALE tesi contenute nelle querele; a conferma di ciò, la difesa avrebbe sottolineato che, RAGIONE_SOCIALE centinaia di istanze sollevate ai sensi dell’art. 20, I. 23 febbraio 1999, n. 44, soltanto una decina sarebbero state accolte. Negli stessi termini, peraltro, dovrebbe essere interpretata la riproposizione RAGIONE_SOCIALE querele, a seguito dei provvedimenti di archiviazione. Tutti questi elementi, non esaminati dalla Corte di merito, proverebbero dunque la genuina convinzione RAGIONE_SOCIALE COGNOME circa la correttezza di quanto rappresentato nelle querele; quel che, peraltro, non potrebbe esser superato dall’interpretazione di un’intercettazione del 4/1/2016, fraintesa dai Giudici, né dalla costituzione di un partito politico, ancora ad opera RAGIONE_SOCIALE ricorrente. Il dolo sulle calunnie, dunque, sarebbe stato riconosciuto soltanto con argomento congetturale, non certo con una prova;
la stessa censura, infine, è mossa sui capi C), E), F), concernenti ancora l’art. 368 cod. pen. La sentenza sarebbe priva di qualunque motivazione su tali reati, non ricavabile neppure da un richiamo alla decisione di primo grado, qui assente; non sarebbe indicato, peraltro, in che termini la ricorrente avrebbe concorso nei delitti, né quale sarebbe stato il suo contributo, così che la conferma RAGIONE_SOCIALE condanna risulterebbe palesemente viziata anche per questi capi.
COGNOME:
inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche quanto all’elemento oggettivo e soggettivo dei reati contestati. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna, quanto ai delitti di associazione per delinquere e di concorso in calunnia, senza considerare che l’istruttoria avrebbe dimostrato l’estraneità RAGIONE_SOCIALE COGNOME ad entrambe le fattispecie; ‘l’imputata, infatti, avrebbe svolto in NOME – peraltro solo dal 2014 – le semplici mansioni di segretaria, limitandosi ad inserire dati anagrafici in modelli precompilati dalla COGNOME, come peraltro confermato da questa, e senza dunque potersi riscontrare alcun contributo ad eventuali condotte illecite, in termini sia materiali che di dolo, contributo che peraltro, la sentenza non avrebbe indicato. La responsabilità RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dunque, sarebbe stata riconosciuta solo in forza del noto “non poteva non sapere”, per quanto, invece, l’istruttoria avesse dimostrato che ben “poteva non sapere”; d’altronde, la serietà e la legittimità RAGIONE_SOCIALE perizie redatte dallo COGNOME – origine di tutta l’attività dell’associazione sarebbe stata riconosciuta anche dal Tribunale, che avrebbe assolto questi per non aver commesso il fatto; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione. La Corte di appello si sarebbe espressa in termini contraddittori, prima riconoscendo alla RAGIONE_SOCIALE un ruolo di mera dipendente ed esecutrice di ordini RAGIONE_SOCIALE COGNOME, poi riconoscendole un contributo tanto all’operatività dell’associazione, quanto alla predisposizione di denunce calunniose. Per contro, per entrambi i reati difetterebbe ogni apporto materiale o psicologico, in aderenza alla costante giurisprudenza di questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso RAGIONE_SOCIALE COGNOME risulta manifestamente infondato.
Con riguardo alla prima doglianza, che lamenta il vizio di motivazione quanto alla riconosciuta esistenza dell’associazione per delinquere di cui al capo
A), si osserva che la Corte di appello ha affrontato tutte le questioni sollevate sul punto con il gravame, in modo esplicito o con diretto riferimento alla sentenza di primo grado: questa, sostenuta da una motivazione amplissima ed estremamente dettagliata, non risultava, peraltro, contrastata con efficacia dalle censure d appello (pagg. 13-19) che – anziché affrontare i plurimi argomenti a conferma dell’ipotesi accusatoria, in termini oggettivi e di contributo personale (pagg. 55183) – si pbnevano come mera, generica riproposizione RAGIONE_SOCIALE questioni già adeguatamente affrontate dal Tribunale, rispetto alle quali non erano indicati elementi di novità.
4.1. Il gravame, dunque, non si era confrontato con la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicenda compiuta dal primo Giudice e, specificamente, con i numerosissimi argomenti di prova – di natura dichiarativa, documentale ed intercettiva – che avevano confermato l’esistenza di un sodalizio, promosso e diretto dalla COGNOME, finalizzato alla sottrazione fraudolenta di beni al pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte (art. 11, d. Igs. n. 74 del 2000); la più che rilevante mole di atti (contratti, perizie, quere estratti conto), di deposizioni e di captazioni, trattata in sentenza in modo molto analitico, non era stata infatti neppure menzionata nell’atto di appello, ricevendo soltanto una generica censura di errata lettura, così come nel ricorso in esame, sul presupposto che i Giudici avrebbero mutuato l’esistenza di un organismo illecito da una struttura societaria del tutto lecita (RAGIONE_SOCIALE), sovrapponendone impropriamente ruoli e dinamiche.
4.2. Neppure una considerazione, dunque, per la rilevante mole probatoria dalla quale era univocamente emersa l’esistenza dell’associazione di cui al capo A) e del suo consueto modus operandi, attuato in primo luogo dalla stessa COGNOME, allorquando imprenditori gravati da debiti verso l’Erario o le banche si rivolgevano all’associazione: a) la RAGIONE_SOCIALE provvedeva a verificare il tasso praticato e, in caso di interessi usurari, i clienti – tali perché pagavano quote da 300,00 a 1.300,00 euro – erano invitati a sporgere querele per i delitti di usura o estorsione (nei confronti di RAGIONE_SOCIALE o degli istituti di credito), predisposte associati, con successiva richiesta di sospensione RAGIONE_SOCIALE azioni esecutive (e proroga degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva), ai sensi dell’art. 20 I. n. 44 del 1999, oltre che di accesso ai fondi di RAGIONE_SOCIALE per le vittime dell’usur Queste querele erano sostenute da perizie, redatte dal correo COGNOME, volte soltanto a fornire una parvenza di fondatezza ad argomenti, invece, inconsistenti; b) a seguito dell’archiviazione dei relativi procedimenti, i clienti erano quindi esortati ripresentare analoghe querele, a breve e più volte, presso altre autorità giudiziarie, al fine di procrastinare la sospensione RAGIONE_SOCIALE procedure, aggiornando la data RAGIONE_SOCIALE perizia già redatta. Tali ulteriori attività erano pagate a parte, con denaro contante,
in modo da non risultare tracciabili; c) alcuni di questi clienti erano anche indott – sempre a pagamento – a costituire società all’estero, talvolta con finanziamenti la cui richiesta era ancora sollecitata dalla ricorrente, o a trasferire all’est partecipazioni societarie; d) nel frattempo, e sempre su stimolo RAGIONE_SOCIALE COGNOME, i beni degli stessi debitori erano ceduti – con una pluralità di atti e servendosi d notai compiacenti – a varie società di diritto nazionale o estero (in particolare, con sede in Slovenia, in Croazia e in Senegal, ove operavano correi o prestanome), tutte riconducibili alla ricorrente, oppure ceduti a trust, del pari costituiti dalla COGNOME, anche tramite sodali che si prestavano all’assunzione del ruolo di guardiano di trustee. A quest’ultimo riguardo, già il Tribunale aveva rilevato che nel gennaio 2017 la ricorrente era coinvolta in ben 43 trust e, in particolare, in 36 come trustee, in 5 come disponente e in 2 come guardiano; la nomina RAGIONE_SOCIALE stessa quale trustee era risultata funzionale allo scopo illecito, dato che il fittiz trasferimento RAGIONE_SOCIALE residenza in Slovenia aveva reso assai difficoltosa la notifica degli atti giudiziari, lì peraltro trovandosi un correo (NOME COGNOME, giudicat separatamente) incaricato di non ritirarli o, nel caso, di siglare le relate con nomi di personaggi noti come NOME o NOME.
4.3. Questo meccanismo, ripetuto in moltissime occasioni, aveva trovato piena conferma processuale nelle dichiarazioni rese dai testimoni e dagli stessi clienti RAGIONE_SOCIALE NOME, nella documentazione acquisita e nelle tante intercettazioni, dalle quali, in particolare, era risultata certa la consapevolezza, capo alla ricorrente, di operare con modalità formalmente consentite, ma per finalità illecite; lo stesso meccanismo, ancora, aveva visto la costante partecipazione – a titolo di concorso – di numerose persone che, ciascuno con il proprio ruolo, precisamente contestato ed effettivamente riscontrato, avevano contribuito alla vita e all’operatività del sodalizio criminoso, sotto le prec direttive RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
4.4. Ebbene, di tutti questi elementi il ricorso (come già il gravame) non fa alcun cenno o menzione, non compie alcuna analisi, così di fatto negando un effettivo confronto con la pronuncia impugnata e con la motivazione che la sostiene. Non può certo assumere analoga e contraria forza probatoria, infatti, l’affermazione – del tutto generica, oltre che di mero fatto – secondo cui i Giudici di merito si sarebbero limitati a sovrapporre la struttura lecita (la NOME) a quella illecita, mutuandone le dinamiche ed i comportamenti che, dunque, sarebbero stati impropriamente letti in chiave criminale; questa censura, infatti, si connota per il carattere palesemente generico, non indicando neppure una circostanza nella quale tale ipotizzata sovrapposizione si sarebbe verificata. Per contro, entrambe le sentenze – e la prima con particolare ampiezza – si sono limitate a riportare RAGIONE_SOCIALE vicenda i soli profili di rilevanza penale, senza alcun
confusione – si ribadisce, solo accennata nel ricorso – con attività lecite svolte dalla stessa associazione.
4.4. La motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, pertanto, risulta immune da censura con riguardo al capo A), avendo individuato plurimi ed obiettivi riscontri all’esistenza del sodalizio criminoso, alla sua struttura organizzata, ai suoi mezzi, ai suoi partecipi ed alla sua tendenziale durevolezza, in vista RAGIONE_SOCIALE realizzazione di un programma illecito.
Le considerazioni appena espresse valgono, poi, anche con riguardo al terzo motivo di ricorso, che lamenta l’apparenza di motivazione quanto al reato di cui all’art. 11, d. Igs. n. 74 del 2000, contestato e riscontrato in numerosi capi.
5.1. Anche in questo caso, infatti, la censura si muove su un piano del tutto generico, con il quale si afferma che l’istruttoria non avrebbe provato la concreta offensività RAGIONE_SOCIALE condotte, la loro idoneità a raggiungere lo scopo perseguito e l’esistenza di un pericolo concreto, anche in relazione al valore del bene sottratto rispetto alla somma dovuta; questo argomento, però, risulta privo di ogni specificità, non contenendo un accenno anche solo ad una RAGIONE_SOCIALE numerosissime vicende già esaminate dal Tribunale con una motivazione estremamente ampia e dettagliata (da pag. 204 a pag. 301), con plurimi riferimenti a soggetti, società, atti notarili, pagamenti, immobili, ruoli tributari, cartelle esattoriali, tutti el a conferma dell’unico fine sottrattivo, efficacemente perseguito (in primis) dalla ricorrente, nell’ottica dell’art. 11 in rubrica. Nessuno di questi argomenti, dunque, costituisce motivo di ricorso (né, peraltro, effettivo argomento di gravame), che si limita ad affermazioni troppo ampie e generiche per poter costituire un’ammissibile censura ai dettagliatissimi argomenti spesi dal Tribunale e confermati dalla Corte di appello. L’unico dato specifico, peraltro, è costituito dalle “Istruzioni Operati prot. N. 2010/721”, emesse dall’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE quali il Tribunale avrebbe offerto un’interpretazione sbagliata; la questione, tuttavia, è ancora presentata in termini generici e senza alcun riferimento ai capi di accusa, dunque all’evidenza inammissibile. Del pari, peraltro, al successivo passo del motivo, con il quale si lamenta che i Giudici avrebbero contestato in sé l’istituto del trust, invero del tutto lecito, senza valutare i reali poteri del trustee; il motivo, infatti, non tiene conto degli specifici esiti istrutto ampiamente richiamati nelle sentenze e sopra accennati, dai quali era emersa evidente la finalità illecita sottesa all’utilizzo ripetuto dell’istituto, co preminente svolto dalla COGNOME non solo nella proposta, ai clienti, di conferire beni nel trust, ma anche nella gestione dei beni stessi nella veste di trustee (o, indirettamente, tramite suoi prestanomi o persone di fiducia) nell’interesse di beneficiari che, tuttavia, erano guidati dalla stessa ricorrente in ogni operazione volta a sottrarre i beni a possibili procedure di esecuzione. Con carattere Corte di Cassazione – copia non ufficiale
evidentemente fittizio dell’operazione, dunque, da leggere logicamente nella sola funzione dell’art. 11 in esame.
5.2. Ancora con riguardo a questo reato, poi, il ricorso risulta del tutto infondato in ordine ai requisiti dell’offensività dell’atto dispositivo e del concr pericolo che ne deve derivare per l’interesse erariale al soddisfacimento del credito, che si contestano assenti. Come già emerge dalla sentenza di primo grado, infatti, il reato di sottrazione fraudolenta ha natura di pericolo, nel senso dell semplice idoneità RAGIONE_SOCIALE condotta a pregiudicare l’attività recuperatoria dell’amministrazione finanziaria – esattamente come riscontrato nella vicenda in esame -, sicché ai fini RAGIONE_SOCIALE consumazione dello stesso ben può farsi riferimento, in una logica di evidente anticipazione RAGIONE_SOCIALE soglia del disvalore penale, strettamente legata, appunto, al mero pericolo, al primo momento di realizzazione RAGIONE_SOCIALE condotta finalizzata ad eludere le pretese del fisco (tra le molte, Sez. 3, n. 35853 dell’11/5/2016, COGNOME, Rv. 267648. Tra le non massimate, per tutte, Sez. 3, n. 34139 del 13/6/2023, COGNOME+altri). Entrambe le sentenze di merito, peraltro, hanno correttamente evidenziato che gli atti dispositivi dovevano esser letti non in modo isolato, ma nel complesso di tutte le iniziative che la ricorrente aveva ideato, sopra richiamate, a ciò sollecitando (a pagamento) i propri clienti, così da risultare – con solido ed affidabile argomento – una significativa frazione di un ben più ampio meccanismo fraudolento, composto da vari e consolidati passaggi.
Ancora alle stesse conclusioni, ossia in termini di inammissibilità, la Corte poi giunge sul quarto e sul quinto motivo di ricorso, che riguardano i delitti d calunnia di cui ai capi C), E), F), quanto ai profili oggettivo e psicologico.
6.1. Con la quarta censura si sostiene che la COGNOME non avrebbe agito con coscienza e volontà di calunnia, e che sarebbe stata convinta RAGIONE_SOCIALE correttezza RAGIONE_SOCIALE conclusioni rassegnate nelle consulenze redatte dallo COGNOME e RAGIONE_SOCIALE tesi sostenute nelle denunce, come peraltro confermato dal fatto che RAGIONE_SOCIALE centinaia di istanze presentate ex art. 20, I. n. 44 del 1999, soltanto una decina sarebbero state accolte; la stessa buona fede, del tutto genuina, sarebbe poi emersa nella riproposizione RAGIONE_SOCIALE querele già archiviate.
6.1.1. Ebbene, il Collegio riscontra, innanzitutto, il carattere palesemente fattuale di tali considerazioni, proprie RAGIONE_SOCIALE sola sede di merito e non consentite nel giudizio di legittimità.
6.1.2. Ancora, si evidenzia che il dolo sotteso altre capi di imputazione ha trovato una conferma istruttoria più che adeguata, tutt’altro che congetturale, come ben evidenziato nella sentenza del Tribunale ripresa dalla Corte di appello. Alle pagg. 194-203 RAGIONE_SOCIALE prima decisione, infatti, sono state richiamate – in modo molto analitico – le condotte di cui ai capi in questione, vicenda per vicenda, con espressa indicazione dei soggetti coinvolti (coniugi COGNOME/COGNOME,
NOME/NOME), del contenuto RAGIONE_SOCIALE calunnie e del ruolo coperto dalla COGNOME, che – con prova dichiarativa o logica – era risultata con certezza l’ideatrice RAGIONE_SOCIALE fals denunce-querele, colei che ne aveva indicato alle parti il contenuto, così come l’autorità di destinazione (peraltro, più volte cambiata anche per la stessa vicenda, successivamente all’emissione di decreti di archiviazione), oltre a fornire – tramite l’associazione – le false perizie di stima (alle quali, di volta in volta, erano cambia soltanto la data e la voce sui costi di finanziamento, che apparivano superiori al tasso legale). Condotte tenute, come ben espresso nelle decisioni di merito, nella piena consapevolezza RAGIONE_SOCIALE falsità di quanto si denunciava, risultando l’azione mirata soltanto ad ottenere gli indebiti benefici di cui al citato art. 20, al pari d altre e da leggere come espressione di un medesimo disegno criminoso in capo al sodalizio.
6.2. E’ totalmente infondata, dunque, anche la quinta censura, con la quale si lamenta che la sentenza di appello non avrebbe trattato dei capi C), E) iF) in esame. Questi reati, infatti, sono stati implicitamente esaminati con il rinvio alla decisio di primo grado sul punto, del tutto esaustiva, rispetto alla quale i motivi di gravame si ponevano come mera riproposizione RAGIONE_SOCIALE questioni già sollevate innanzi al Giudice di primo grado, e decise con motivazione solida, fondata su oggettivi elementi istruttori e priva di illogicità manifesta, dunque non censurabile. Tanto vale, in particolare, con riguardo al ruolo RAGIONE_SOCIALE COGNOME, che già il Tribunale come sopra riportato – aveva individuato come figura centrale, in quanto era stata proprio la ricorrente a proporre agli interessati di presentare le denunce-querele calunniose, come in moltissime altre pratiche, così come di ripresentare subito presso differenti autorità giudiziarie quelle oggetto di richiesta di archiviazion (anche senza attendere l’esito dell’opposizione di cui all’art. 410 cod. proc. pen., pur proposta) e di allegare le perizie di NOME, nella piena consapevolezza – come da intercettazioni – del carattere calunnioso RAGIONE_SOCIALE iniziative.
6.3. La motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza anche su questi reati, dunque, non merita alcuna censura, ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sul punto.
Con riguardo, infine, al secondo motivo di impugnazione, che contesta il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante RAGIONE_SOCIALE transnazionalità sui reati-fine, la Corte osserva che la questione non aveva formato oggetto di gravame, non potendo, dunque, essere proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione.
Il ricorso RAGIONE_SOCIALE COGNOME, conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce RAGIONE_SOCIALE sentenza 13 giugno 2000, n. 186, RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del
procedimento nonché quello del versamento RAGIONE_SOCIALE somma, in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. Segue la condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
A conclusioni diverse, invece, la Corte giunge quanto all’impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE; la sentenza, infatti, deve essere annullata in questa parte.
9.1. Il Collegio evidenzia, in primo luogo, che il ricorso ripropone – nei termini RAGIONE_SOCIALE violazione di legge e del vizio di motivazione – molte RAGIONE_SOCIALE questioni sollevate con il gravame, tese a sostenere l’estraneità RAGIONE_SOCIALE ricorrente alla fattispecie associativa e a quella di calunnia, rispetto alle quali difetterebbe una qualunque prova di contributo materiale, oltre che di dolo: l’imputata, quale segretaria dell’associazione, si sarebbe infatti limitata ad eseguire le disposizioni impartite dalla COGNOME, riempiendo di dati i moduli che quest’ultima aveva redatto, senza alcuna consapevolezza di partecipare ad una attività illecita, e sul punto la sentenza di appello avrebbe reso una motivazione del tutto carente ed apodittica.
9.2. Ebbene, queste censure sono fondate.
9.3. La Corte di merito ha affermato che le ampie fonti dichiarative e documentali avevano attestato che la COGNOME era di certo consapevole dell’esistenza dell’associazione per delinquere e del contenuto calunnioso RAGIONE_SOCIALE denunce-querele, come confermato dalla conoscenza degli estremi dei conti correnti intestati a società estere sui quali transitavano flussi finanziari riconducibili all’attività gruppo criminale; la stessa, peraltro, fungeva da front office dell’associazione, “rispondendo al telefono e mantenendo i primi contatti con gli imprenditori interessati ad avvalersi dei “servizi” dell’associazione e fornendo loro le indicazioni sulle procedure adottate”. Ancora, la ricorrente predisponeva le denunce-querele “secondo i modelli elaborati dalla COGNOME“, acquisiva le perizie da allegare alle stesse e i pagamenti effettuati dagli imprenditori.
9.4. Tanto premesso, il Collegio rileva l’insufficienza di questi argomenti a giustificare una pronuncia di condanna quanto alla fattispecie associativa e ai vari reati-fine, dando conto soltanto di un ruolo subalterno alla coimputata e, soprattutto, meramente esecutivo RAGIONE_SOCIALE disposizioni date dalla stessa COGNOME: ruolo dal quale, dunque, non si trae adeguatamente alcuna affectio societatís, né consapevolezza e volontà di concorrere nei reati-scopo, specie, peraltro, nell’ambito di un’associazione (presso cui la RAGIONE_SOCIALE lavorava come dipendente) RAGIONE_SOCIALE quale non è stato provato il carattere esclusivamente illecito.
9.5. In senso contrario, peraltro, non può condurre il ruolo di trustee che la ricorrente si era talvolta prestata a svolgere, “recandosi anche in trasferta” presso un notaio: la valorizzazione di questo elemento nella sentenza impugnata, infatti,
non consente di colmare la complessiva carenza motivazionale sul punto, che si manifesta in una risposta incompleta con riguardo al contributo che la ricorrente avrebbe offerto all’associazione per delinquere, oltre che al concorso con la COGNOME in numerosi reati fine.
9.6. La sentenza, pertanto, dovrebbe essere annullata con rinvio – nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – con riguardo a tutti i reati a lei contestati; nelle more d presente giudizio, tuttavia, è maturata la prescrizione per i delitti di cui ai capi (luglio 2023), E) (luglio 2023), K) (gennaio 2024) ed L) (dicembre 2023), con l’effetto che – quanto a questi reati – la sentenza deve essere annullata senza rinvio, mentre quanto al capo A) deve essere annullata con rinvio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Bologna, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME relativamente ai reati di cui ai capi C), E), K), L) dell’imputazione, perché estint per prescrizione; annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME relativamente al reato di cui al capo A) e rinvia ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024
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Il Presidente