Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38675 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38675 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a San Luca il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza del 29/04/2025 del Tribunale RAGIONE_SOCIALE libertà di Reggio Calabria; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; sentito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, che chiede l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l ‘ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria, rigettando la richiesta di riesame, ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria il 16 aprile 2025 ha applicato a NOME COGNOME la misura RAGIONE_SOCIALE custodia in carcere in relazione ai reati ex artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, e 80, comma 2, (capi 84 e 172), 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 175) per le detenzioni illecite di cocaina e la partecipazione, come capo e promotore, alla associazione per delinquere descritte nelle imputazioni provvisorie.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento del la ordinanza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione, per avere omesso di indicare gli elementi di fatto da cui desumere i gravi indizi di colpevolezza RAGIONE_SOCIALE partecipazione del ricorrente all’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti descritta nel capo 175 ─ che si assume da lui diretta anche mantenendo i rapporti con la criminalità organizzata calabrese ai fini delle forniture e conducendo le trattative per l’acquisto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in Colombi a ─ e circa la connessione fra le condotte oggetto dei capi 84 e 172 con i fini RAGIONE_SOCIALE associazione criminale.
In particolare, si osserva che non è dimostrata la identificabilità del ricorrente con il soggetto denominato «NOME» nelle chat dai contenuti delle quali sono stati tratti i dati indiziari.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione nell’ attribuire al ricorrente il ruolo di capo e promotore RAGIONE_SOCIALE associazione, erroneamente qualificando in tal senso la gestione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e i rapporti personali con NOME COGNOME attribuite a COGNOME.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione nell’a ddebitare al ricorrente la cessione di 10 chilogrammi di cocaina oggetto delle capo 84 solo perché egli fu presente nel luogo in cui questa avvenne, quando la cessione era già stata conclusa tra NOME COGNOME e il corriere NOME COGNOME.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione nell’attribuire al ricorrente il concorso nella raffinazione di cocaina descritta nel capo 172 solo perché egli si recò nel luogo in cui questa avveniva senza che sia provato che vi abbia svolto un’ attività o che fosse consapevole di quanto accadeva.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione circa la concretezza e l’attualità del le esigenze cautelari, peraltro trascurando che le condotte oggetto dei capi 84 e 172 si sarebbero concentrate nell’arco di sol i quattro mesi (dicembre 2022-aprile 2023).
Inoltre, si osserva che il Tribunale per il riesame non ha adeguatamente motivato circa la inidoneità di misure cautelari meno restrittive RAGIONE_SOCIALE custodia in carcere, anche tenendo conto delle condizioni di salute di NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Per linearità espositiva conviene trattare i primi tre motivi di ricorso vagliando le questioni nello stesso ordine in cui sono state trattate nella ordinanza impugnata.
1.1. Per quanto riguarda il capo 82, nell’ordinanza è analiticamente descritto il ruolo di corriere RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE svolto da NOME COGNOME ─ desunto dai contenuti delle conversazioni intercettate e dalla osservazione dei suoi sposamenti ─ e le modalità del suo incontro, avvenuto il 6/12/2022, con NOME COGNOME (davanti alla abitazione dello stesso, adibita a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) per la consegna (non conclusa, per il timore di un intervento RAGIONE_SOCIALE Polizia) di 10 panetti di cocaina di un chilogrammo ciascuno (p. 1517): all’incontro fu presente COGNOME che si incaricò di verificare se l’autovettura che gli altri indagati avevano notato transitare appartenesse alla Forze dell’Ordine (p. 17). Il Tribunale ha anche precisato che il giorno precedente COGNOME aveva intimato a COGNOME di recarsi in Calabria per caricare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fornendogli l’indirizzo RAGIONE_SOCIALE destinazione e che la mattina del giorno RAGIONE_SOCIALE consegna in una chat ─ in cui fu menzionato come «lo zio» COGNOME informò il coindagato NOME COGNOME che gli avrebbe indicato il corriere da incontrare personalmente.
Per quanto riguarda il capo 172, il Tribunale ha rimarcato che: nelle conversazioni captate COGNOME si qualificò al complice colombiano che ospitò nella sua abitazione, come «un amico di NOME COGNOME… di San Luca» preannunziando che COGNOME il giorno successivo gli avrebbe procurato quanto necessario per l’attività di raffinazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE specificamente descritta nelle successive conversazioni; il 22 aprile sopraggiunse COGNOME che verificò il funzionamento del laboratorio e pianificò le attività successive alla partenza del complice colombiano; il 24 aprile NOME, ragionando ad alta voce, disse che doveva chiedere a NOME (NOME) 1000 euro necessari per acquisti e un’ora dopo sopraggiunse NOME, che rimase dentro l’abitazione adibita a RAGIONE_SOCIALE da solo per quattro ore, per essere poi prelevato da NOME (che, in auto, ragionando ad alta voce, disse che NOME gli avrebbe rimborsato 270 euro di luce) e vi fu successivamente ricondotto. Nel tardo pomeriggio dello stesso giorno (NOME era stato riaccompagnato a casa da COGNOME) la Polizia giudiziaria intervenne. Arrestando NOME COGNOME e il colombiano NOME COGNOME e sequestrato 34 chilogrammi di cocaina, 11 di sostanza da taglio, acetone e strumentazione per raffinare la RAGIONE_SOCIALE (p. 11-14). Inoltre, il Tribunale ha aggiunto che dalle chat intercettate emerge che già nel gennaio del 2023 NOME COGNOME e NOME COGNOME (figlio di NOME) stavano trattando un rifornimento di 600 chilogrammi di cocaina che avrebbe dovuto essere lavorata tramite un chimico procurato dalla «NOME».
Pertanto, il Tribunale ha attribuito al ricorrente il ruolo di attivo organizzatore e partecipe dell’incontro oggetto del capo 82 e di organizzatore RAGIONE_SOCIALE attività di raffinazione oggetto del capo 172, sulla base di pertinenti massime di comune esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, evidenziando specifiche circostanze con le quali il ricorso non si confronta, sicché il secondo motivo di ricorso, relativo al reato descritto nel capo 82, e il terzo motivo di ricorso, relativo al capo 172, risultano manifestamente infondati.
1.2. Per quanto riguarda il capo 175, oggetto del primo motivo di ricorso, il Tribunale ─ dopo avere sottolineato i numerosi precedenti penali, anche specifici, del ricorrente e la sua parentela come soggetti intranei alla ‘ ndrangheta (p. 8) ) ─ ha evidenziato che proprio il monitoraggio dei suoi sposamenti abituali fra la Calabria, Roma e il Belgio, ha consentito di scoprire un laboratorio clandestino, assiduamente frequentato da COGNOME per la lavorazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Ha analiticamente descritto i modi in cui la cocaina veniva poi distribuita dall ‘ associazione (RAGIONE_SOCIALE quale nel ricorso non è contestata la sussistenza) in tutta Italia e indicato le persone coinvolte in tale attività.
Sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, il Tribunale ha desunto il ruolo direttivo di COGNOME dalle circostanze sopra richiamate: i reiterati contatti con i coindagati e le connotazioni direttive delle comunicazioni loro rivolte; il suo ruolo nelle trattative per l’acquisto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in Colombia, la reiterata presenza nella RAGIONE_SOCIALE installata nelle abitazione di COGNOME non irragionevolmente spiegabile i n termini di controllo sull’andamento delle attività; le erogazioni di somme da parte di COGNOME attese da COGNOME; la certa identificazione con «NOME zio», poiché come tale indicato come colui che doveva incontrare il corriere COGNOME poco prima che l’incontro tra lui e il secondo effettivamente si verificasse (p.27-31). Pertanto, anche il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato.
4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale non si è limitato a richiamare la presunzione in materia cautelare connessa al reato ex art. 74 d.P.R. cit., ma ha anche evidenziato l’inserimento di NOME in ambienti criminali ‘ndranghetisti (anche con partecipazione a riunioni), i numerosi, gravi e anche specifici precedenti penali, l’ampiezza del traffico di RAGIONE_SOCIALE da parte dell ‘ associazione (p. 31-33).
Inoltre, ha specificamente considerato che neanche gli arresti domiciliari con l’applicazione di un dispositivo elettronico di controllo salvaguarderebbe le esigenze cautelari perché potrebbe segnalare soltanto un ‘ eventuale fuga ma non ostacolare contatti per il compimento di reati. Correttamente ha valutato del tutto generica l’allegazione di esigenze di salute del ricorrente, del resto neanche specificate nel ricorso in esame.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 24/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore