Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22289 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22289 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOME COGNOME NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA e NOME COGNOME NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 01-02-2023 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; udito l’avvocato AVV_NOTAIO, il quale, nella veste di difensore di fiducia di
NOME e di NOME, ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 maggio 2022, il Tribunale di Brescia, per quanto in questa sede rileva, condannava, NOME e NOME COGNOME alle pene, il primo, di anni 6 e mesi 4 di reclusione e, il secondo, di anni 5 e mesi 8 di reclusione, in quanto ritenuti entrambi promotori di un’associazione finalizzata alla commissione di più reati in materia di contrabbando (capo 1), associazione ritenuta operante dal 2018 al 26 maggio 2020 in Capriano del Colle e Isorella.
La penale responsabilità di entrambi gli imputati veniva inoltre affermata anche in ordine ai reati-fine di cui agli art. 291 bis del d.P.R. n. 43 del 1973 (capi 2, 3 e 4, commessi in Capriano del Colle e Isorella in epoca compresa tra il giugno del 2019 e il 26 maggio 2020), oltre che in relazione al delitto di cui agli art. 473 -474 ter cod. pen. (capo 5, commesso in Capriano del Colle e Isorella dal maggio 2019 al 21 maggio 2020), venendo altresì condannati COGNOME per il delitto ex art. 497 bis cod. pen., (capo 14, commesso in Brescia il 21 agosto 2020) e NOME con riferimento al reato ex art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capi 6 e 7, commessi in Capriano del Colle, rispettivamente, il 30 maggio 2017 e il 30 luglio 2019).
Con sentenza del 10 febbraio 2023, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riconosciute agli imputati le attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, rideterminava le pene loro inflitte nei seguenti termini: anni 4 e mesi 4 di reclusione per NOME e anni 4 di reclusione per COGNOME, confermando nel resto.
Avverso la sentenza dejla Corte di appello lombarda, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tramite il loro comune difensore, dst proposto distinti ricorsi per cassazione.
2.1. NOME ha sollevato tre motivi.
Con il primo, la difesa contesta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la conferma del giudizio di colpevolezza con riferimento al reato associativo, evidenziando che la Corte di appello si è limitata a recepire le argomentazioni del primo giudice, senza confrontarsi con i rilievi difensivi, con cui era stato rimarcato che, sin dalla fase della cautela, l’attivi illecita era stata riferita ai soli NOME e NOME, con evidente carenza del requisit numerico previsto dalla norma (ossia la presenza di tre o più partecipanti), senza ricostruire la presunta struttura associativa e senza la benchè minima indicazione di eventuali affiliati e della ripartizione dei compiti e dei proventi. Analo carenza motivazionale sarebbe inoltre ravvisabile rispetto al giudizio sulla credibilità delle dichiarazioni del coimputato COGNOME, soggetto fortemente interessato, il quale ha palesemente calunniato NOME con riferimento ai capi 8, 9, 10, 11 e 12. Del resto, la collaborazione di NOME, soggetto violento e pericoloso, nasce dall’esigenza di questi, ben consapevole di essere inserito in un contesto ‘ndranghetista, di ottenere benefici e protezione da parte dell’Autorità giudiziaria.
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Peraltro, le asserite violenze che NOME avrebbe perpetrato ai danni della propria compagna NOME COGNOME sono smentite dal fatto che la donna non ha mai denunciato di violenze l’imputato, riguardando l’accesso al Pronto Soccorso del giugno 2019 e la relativa diagnosi fatti diversi da presunte aggressioni.
Né può trascurarsi che NOME ha sempre palesato il suo odio nei confronti di NOME, peraltro già rappresentato nelle missive dirette agli inquirenti, essendo inverosimile che egli potesse avere paura di NOME, essendo NOME detentore di armi, pronto a uccidere senza scrupoli e a usare violenza contro l’imputato.
Del tutto generiche e prive di riscontro sono rimaste le dichiarazioni dell’imputato circa i ruoli di NOME quale promotore, costitutore, organizzatore o finanziatore, non potendosi sottacere che NOME non compare mai in nessuna intercettazione telefonica o ambientale ed è presente nelle indagini solo quando gli operanti sono intervenuti nel capannone di Capriano del Colle, non avendo il ricorrente mai agito con carattere di indipendenza, come invece era solito fare COGNOME.
Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sull’attribuzione a NOME del ruolo di promotore, avendo anche in tal caso la Corte territoriale omesso il vaglio delle doglianze difensive sul punto, essendo state ignorate le stesse spontanee dichiarazioni dell’imputato, il quale ha ammesso la sussistenza di un’attività illecita di commercializzazione del tabacco, nella quale ciascuno agiva a mero titolo concorsuale, senza alcuna connotazione associativa. In tal senso, se davvero l’attività di contrabbando di COGNOME e NOME si fosse svolta mediante l’apporto di altri soggetti, non si comprenderebbe il motivo per cui un soggetto al vertice del sodalizio, quale sarebbe il ricorrente, si sarebbe dovuto esporre al punto da sottoscrivere personalmente il contratto di locazione del capannone e/o di acquisto del muletto dove il tabacco veniva lavorato.
Con il terzo motivo, è stata censurata l’affermazione della responsabilità penale dell’imputato rispetto ai reati di cui ai capi 4, 5, 6 e 7, rilevandosi, quan ai primi due capi, che non è emersa alcuna prova circa il coinvolgimento del ricorrente in merito al contrabbando dei 24 chili di tabacco rinvenuti nel capannone di Isorella, che era gestito da COGNOME sotto la direzione di COGNOME, mentre COGNOME era del tutto disinteressato all’attività di tale sito di stoccaggio.
Quanto ai capi 6 e 7, si evidenzia che le condotte valorizzate dai giudici di merito riguardano le annualità 2016 e 2018, non essendovi alcun elemento che ricolleghi temporalmente RAGIONE_SOCIALE alla gestione di fatto della società RAGIONE_SOCIALE ed essendo del tutto neutro il riscontro valutato dalla Corte di appello, ossia il pagamento dei canoni di locazione con altra società da parte di RAGIONE_SOCIALE.
2.2. NOME ha sollevato tre motivi.
Con il primo, la difesa contesta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la conferma del giudizio di colpevolezza con riferimento al reato associativo, evidenziando che la Corte di appello si è limitata
a recepire le argomentazioni del primo giudice, senza confrontarsi con i rilievi difensivi, con cui era stato rimarcato che, sin dalla fase della cautela, l’attivi illecita era stata riferita ai soli NOME e NOME, con evidente carenza del requisito numerico previsto dalla norma (ossia la presenza di tre o più partecipanti), senza ricostruire la presunta struttura associativa, senza la benchè minima indicazione di eventuali affiliati, di ripartizione dei compiti e dei proventi. Analoga carenz motivazione sarebbe inoltre ravvisabile rispetto al giudizio sulla credibilità delle dichiarazioni del coimputato COGNOME, soggetto fortemente interessato ad alleggerire la propria posizione addossando ad altri le sue responsabilità, essendo rimaste in ogni caso prive di riscontri le dichiarazioni del collaboratore.
Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sull’attribuzione a COGNOME del ruolo di promotore, avendo anche in tal caso la Corte territoriale omesso il vaglio delle doglianze difensive sul punto, essendo state ignorate le stesse spontanee dichiarazioni dell’imputato, il quale ha ammesso la sussistenza di un’attività illecita di commercializzazione del tabacco, nella quale ciascuno agiva a mero titolo concorsuale, senza alcuna connotazione associativa. In tal senso, se davvero l’attività di contrabbando di COGNOME e NOME si fosse svolta mediante l’apporto di altri soggetti, non si comprenderebbe il motivo per cui un soggetto al vertice del sodalizio, quale sarebbe il ricorrente, si sarebbe dovuto esporre al punto da sottoscrivere personalmente il contratto di locazione del capannone e/o di acquisto del muletto dove il tabacco veniva lavorato.
Con il terzo motivo, è stata censurata l’affermazione della responsabilità penale dell’imputato rispetto ai reati di cui ai capi 4, 5, rilevandosi in proposi che non è emersa alcuna prova circa il coinvolgimento del ricorrente in ordine al contrabbando dei 24 chili di tabacco rinvenuti nel capannone di Isorella, essendo decisiva in senso contrario la mera sottoscrizione da parte di COGNOME della proposta di locazione del capannone medesimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
1. Prima di soffermarsi sulle posizioni dei ricorrenti, le cui censure sono suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro in parte sovrapponibili, si rit utile una breve premessa sulla vicenda che fa da sfondo alle varie imputazioni. Orbene, dalle due conformi sentenze di merito, le cui argomentazioni sono destinate a integrarsi reciprocamente per formare un apparato motivazionale unitario, emerge che il 21 maggio 2020 personale della Guardia di Finanza di Brescia eseguiva una perquisizione presso il capannone sito in Capriano del Colle, dove venivano sequestrati un ingente quantitativo di tabacco lavorato estero, per un totale di 57.450 kg. e vari attrezzi per la lavorazione del tabacco.
All’arrivo dei militari, due uomini, poco prima presenti nel capannone, si davano alla fuga: si trattava di NOME COGNOME e di NOME COGNOME che peraltro risultavano entrambi destinatari di mandato di arresto europeo, mentre si accertava altresì che il capannone era concesso in locazione alla società RAGIONE_SOCIALE, società con sede legale in Ungheria e domicilio fiscale presso l’indirizzo del capannone, che risultava estinta il 18 dicembre 2018, non aveva presentato, tranne che nel 2017, dichiarazioni fiscali e comunque non disponeva di documenti in grado di giustificare la presenza del tabacco nel locale.
Legale rappresentate della RAGIONE_SOCIALE era NOME COGNOME, il quale era anche socio al 99% e amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, nella cui disponibilità vi era un capannone sito in ‘sorella, dove i finanzieri si recavano il 26 maggio 2020, rinvenendo e sequestrando 24 kg. di tabacco lavorato senza autorizzazione. Successivi accertamenti consentivano altresì di accertare sia che la proposta di locazione dell’immobile di ‘sorella era stata sottoscritta da COGNOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, società della Repubblica Slovacca, sia che presso il capannone di Capriano del Colle vi erano due autovetture (una Skoda e una Volkswagen) intestate a una società, la RAGIONE_SOCIALE, il cui legale rappresentante NOME COGNOME, dichiarava di aver prestato i veicoli in questione a un amico che aveva in uso il capannone, ossia NOME.
Successivamente all’esecuzione della prima ordinanza cautelare del 20 agosto 2020, emessa a carico di COGNOME, COGNOME e COGNOME, quest’ultimo decideva di avviare una collaborazione con la Procura della Repubblica di Brescia e il 9 settembre 2020 forniva dettagliate informazioni circa la genesi e l’articolazione di una struttura finalizzata all’acquisto di tabacco grezzo, alla sua lavorazione fino alla produzione di sigarette, che poi venivano trasportate nei Paesi dell’Est europeo, dove venivano vendute nel mercato di contrabbando. COGNOME, in particolare, riferiva che era stato COGNOME a proporgli di lavorare il tabacco grezzo e a produrre sigarette, mentre sua volta NOME era stato coinvolto da COGNOME, precisando che in quel periodo i tre si trovavano in Ungheria e si frequentavano. A un certo punto COGNOME propose a COGNOME di effettuare con COGNOME “un’attività attinente il tabacco in Italia” per il tramite della società RAGIONE_SOCIALE che NOME gestiva e che poco prima aveva aperto anche in Italia; la documentazione contabile della società si trovava in Roncadelle, in un appartamento nella disponibilità di NOME, il quale disponeva di altri due appartamenti, in uno dei quali egli viveva con la sua compagna, che si prostituiva. Aggiungeva COGNOME che nei primissimi tempi, nel capannone di Capriano del Colle, si svolgeva sia l’attività di trinciatura del tabacco, sia quella di confezionamento delle sigarette, mentre in seguito i macchinari per la fabbricazione delle sigarette furono trasferiti a ‘sorella. Era stato peraltro NOME a ordinargli l’apertura della RAGIONE_SOCIALE, alla quale era locato il capannone di ‘sorella. Il tabacco proveniva da un’azienda di trasporti
sita in Benevento e, dopo un passaggio a San Giuliano Milanese, giungeva a Capriano, g=ó1 veniva “tagliato” per poi essere trasferito a Isorella per la fabbricazione delle sigarette e il “confezionamento nei pacchetti”. COGNOME riferiva altresì che erano sempre NOME e NOME a intrattenere direttamente i rapporti con le società, italiane o straniere, utilizzate sia per l’acquisto sia per il traspo del tabacco, mentre le provviste per il pagamento del tabacco provenivano da conti correnti in Slovacchia o Ungheria, intestati a tale COGNOME, che era un amico di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e gestiva la RAGIONE_SOCIALE, società di diritto ungherese.
COGNOME dichiarava poi di non conoscere con esattezza la frequenza degli arrivi di tabacco a Capriano, dove comandavano NOME e NOME e dove operavano quattro o cinque cittadini di nazionalità moldava, mentre egli “lavorava” quasi esclusivamente a Isorella e solo qualche volta si recava nell’altro opificio, soprattutto per redigere la documentazione delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
A Isorella invece “lavoravano” lui, che si interessava di vari aspetti organizzativi, alcuni operai ucraini che si fermavano all’incirca “un mese o un mese e mezzo”, e tale NOME COGNOME, uomo di fiducia di “NOME“, ossia di colui che materialmente si occupava delle vendite delle sigarette e di sovrintendere al magazzino.
Ha poi riferito COGNOME che NOME nel maggio 2019 gli consegnò due pistole, una bomba a mano e le munizioni, che egli celò nel capannone di Capriano del Colle fino alla perquisizione del 21 maggio 2020, giorno in cui egli, impaurito all’idea che le armi venissero scoperte, aveva chiesto a tale NOME COGNOME di conservagliele, essendo dopo vari passaggi le armi finite a Verone nell’abitazione di tale NOME COGNOME, cui COGNOME chiese di insegnargli i rudimenti per usarle, ciò nella prospettiva di doversi difendere da NOME, da cui COGNOME ha riferito in dibattimento di essere “terrorizzato”, perché era un uomo violento che lo trattava “come uno schiavo”, e spesso lo aveva anche minacciato di morte, dicendo che l’avrebbe malmenato, come aveva fatto con la compagna NOME COGNOME, che poi NOME fece assumere formalmente da NOME, al fine di trovare una giustificazione ai maltrattamenti riscontrati alla donna al Pronto Soccorso.
Orbene, tanto premesso, i giudici di merito, nel confrontarsi con le obiezioni difensive, hanno evidenziato che le dichiarazioni di COGNOME dovevano essere ritenute attendibili, innanzitutto perché rese poco dopo che il coimputato era stato raggiunto da misura cautelare per il solo delitto di contrabbando, avendo COGNOME riferito, anche contra se, circostanze ben specifiche che si estendevano ben oltre il perimetro dei singoli reati a lui ascritti, tanto è vero che dal suo interrogatorio è scaturito un drastico aggravamento della sua posizione, essendo stata contestata in seguito la fattispecie associativa anche a suo carico. COGNOME COGNOME invero descritto con dovizia di particolari le vicende del traffico d tabacchi nelle varie fasi in cui lo stesso si è sviluppato, esponendo nei dettagli il
suo ruolo e quello degli altri coimputati, l’impiego delle due società di cui era
legale rappresentante (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), i viaggi verso l’Est Europa per procurarsi le materie prime o per scortare i carichi di sigarette, l’assistenza materiale agli operai, di cui curava l’arrivo dall’estero, il trasporto a Isorella supporto in Italia, con le cautele adoperate per evitare il riconoscimento delle sedi operative, giustificandosi evidentemente la precisione e la completezza del narrato in ragione del pieno coinvolgimento nelle dinamiche associative.
In ogni caso, l’attività di indagine della P.G., ben sintetizzata nella sentenza di primo grado (pag. 31-35), ha riscontrato ampiamente il racconto di COGNOME, sia tramite le acquisizioni documentali riferite alla società che hanno avuto rapporti con il sodalizio, sia attraverso le dichiarazioni dei relativi legali rappresentanti.
Né è stato dirimente, nell’ottica del giudizio di credibilità del dichiarante, il s “cambio di versione” rispetto alla responsabilità di NOME nella gestione delle armi.
NOME, infatti, ha dapprima incolpato NOME di essere compartecipe dell’attentato al presunto collaboratore di giustizia di Canale d’Agordo, salvo precisare in seguito di non essere intenzionato ad accusare ingiustamente un innocente, così limitando la responsabilità di NOME a una fugace detenzione delle armi, essendo stato ritenuto tale ripensamento, in maniera non illogica, non un indice di inaffidabilità del dichiarante, ma al contrario una prova della sua sincerità.
Il riferito “terrore” provato da NOME nei confronti di NOME non era del resto un sentimento implausibile, risultando comprovate sia l’aggressione subita dalla compagna NOME COGNOME (cfr. referto dell’Ospedale di Lovere), sia la contestuale assunzione della donna presso la RAGIONE_SOCIALE di NOME, funzionale a mascherare le lesioni come infortuni sul lavoro (cfr. banca dati Inps).
Ribadita la credibilità del coimputato COGNOME, condannato peraltro, nel separato giudizio celebrato a suo carico per gli stessi fatti con sentenza del G.U.P. di Brescia del 22 dicembre 2021, parzialmente riformata quanto alla pena dalla Corte di appello il 13 settembre 2022, con decisione divenuta irrevocabile il 29 novembre 2022, i giudici di merito hanno ritenuto ravvisabile la fattispecie associativa, rimarcando la stabilità del vincolo, destinato a durare anche dopo la realizzazione di ciascun delitto programmato, essendo in tal senso emblematico che, dopo la chiusura imposte?, dal lockdown del 2020, appena vi è stata la possibilità, i sodali hanno ripreso subito lo smercio del tabacco, come si evince dai trasporti compiuti nel maggio e nel giugno del 2020. Il programma criminoso era inoltre indeterminato, nel senso che gli associati, lungi dal legarsi in maniera occasionale, hanno svolto per quasi un anno diversi trasferimenti di tabacco fuori dall’Italia, autofinanziandosi con i proventi del contrabbando.
Oltre agli stabilimenti in Italia per la fabbricazione delle sigarette e ai magazzin in Ungheria, dove confluivano i tabacchi lavorati, la struttura disponeva di diverse società create appositamente per svolgere le operazioni economiche necessarie a vendere il tabacco e a gestire i ricavi del giro di affari.
2.1. Di tale sodalizio (di cui faceva sicuramente parte COGNOME, essendovi sul punto un accertamento giurisdizionale definitivo) COGNOME e COGNOME erano elementi di spicco. Il primo, oltre ad aver fornito la provvista iniziale, gestiva di fatt società di diritto slovacco e magiaro che intrattenevano rapporti commerciali con i fornitori di tabacco e con i vettori, trattando con i rispettivi amministrato stipulando i relativi contratti, ed esercitando un potere direttivo nei confront degli altri associati, come desumibile del resto dalla pronta esecuzione dell’ordine impartito a NOME di far figurare la sua compagna come dipendente della RAGIONE_SOCIALE. Quanto a COGNOME, è stato evidenziato dai giudici di merito che era colui che aveva suggerito a NOME e a NOME di intraprendere l’attività di contrabbando, conoscendo egli i processi produttivi del tabacco: egli aveva inoltre sottoscritto la proposta di locazione del fabbricato di Isorella quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE, versando la relativa caparra, aveva avuto contatti con il fornitore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e aveva impedito a NOME, che ne riconosceva il ruolo paritario, di vendicarsi contro COGNOME dopo la rottura dei rapporti tra i due.
2.2. In definitiva, in quanto ancorata a considerazioni coerenti con le acquisizioni probatorie e scevre da aspetti di irrazionalità, la valutazione compiuta nelle due sentenze di merito circa la sussistenza della struttura associativa e l’inserimento in essa dei ricorrenti con il ruolo apicale lor contestato non presta il fianco alle censure difensive, accomunate dal sostanziale tentativo di proporre una lettura alternativa del materiale istruttorio, operazione che non è consentita in questa sede, dovendosi ribadire (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice d legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decision impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Del resto, come sottolineato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, Rv. 281647 – 04 e Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Rv. 270519), il principio dell’ “oltre ragionevole dubbio”, introdotto nell’art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità, come avvenuto nel caso di specie, sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell’appello, giacché la Corte è chiamata a un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per
mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito. Di qui l’infondatezza delle censure in punto di appartenenza associativa.
Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto alle doglianze riferite ai reati fine, doglianze che risultano non adeguatamente specifiche, rispetto alle razionali argomentazioni esposte dal Tribunale (pag. 43 ss. della sentenza di primo grado) e riprese in maniera più sintetica ma comunque sufficientemente critica dalla Corte di appello (pag. 33 ss. della decisione impugnata).
3.1. In particolare, quanto ai capi 2, 3 e 4, concernenti i delitti in materia d contrabbando, ascritti a entrambi i ricorrenti, sono stati richiamati gli esiti d controlli e delle perquisizioni operate presso i due capannoni dalla P.G., da cui è emerso che tra il giugno del 2019 e il maggio del 2020 i due imputati, dopo aver acquistato tabacco grezzo del peso di 247.860 kg. dalla RAGIONE_SOCIALE, avvalendosi delle società straniere RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, lo avevano trasportato dapprima presso il capannone di Capriano del Colle per la lavorazione e in seguito presso il capannone di Isorella per il confezionamento delle sigarette, utilizzando prodotti accessori da fumo di contrabbando.
3.2. Quanto al capo 5, avente ad oggetto la contraffazione di marchi contestata a entrambi i ricorrenti, è stato ragionevolmente valorizzato il fatto che il confezionamento delle sigarette avveniva dentro pacchetti falsi di note marche (Marlboro, Lucky Strike ecc.) rinvenuti a migliaia a seguito della perquisizione del capannone di Isorella, mentre, quanto ai capi 6 e 7, riguardanti il reato ex art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, contestato al solo NOME quale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, appare pertinente il richiamo dei giudici di merito agli accertamenti della Guardia di Finanza che, oltre a confermare le dichiarazioni di COGNOME circa la gestione di fatto dell’impresa da parte di RAGIONE_SOCIALE, hanno accertato per tale società, la cui attività era funzionale al perseguimento degli scopi associativi, una pluralità di operazioni attive compiute negli anni 2016 e 2018, senza che sia stata mai presentata alcuna dichiarazione fiscale, essendo da ciò scaturita una evasione iva pari, nel 2016, a 322.003 euro e, nel 2018, a 291.372 euro.
La valenza dimostrativa degli elementi probatori acquisiti rispetto ai reati-fine e tra correlati non è stata seriamente confutata dalla difesa né nei due giudizi di merito né tantomeno negli odierni ricorsi, per cui, anche per tali delitti, deve senz’altro escludersi che le valutazioni in punto di responsabilità operate dai giudici di merito presentino vizi di legittimità rilevabili in questa sede.
In conclusione, stante l’infondatezza delle doglianze sollevate, i ricorsi presentati nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE devono essere rigettati, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/01/2024