Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37778 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37778 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/06/2025
SENTENZA GLYPH
sul ricorso proposto da:
20 NOV. 2025
COGNOME NOMENOME nato a Palermoil DATA_NASCITA;
GLYPH
IL FUNZIONARI
ARTO
NOME
A
avverso la ordinanza n. 103/2025 del Tribunale di Palermo del 5 febbraio 2025;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata eli ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
sentito il PM, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO, del foro di Palermo, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 5 febbraio 2025, ha solo parzialmente accolto la istanza di riesame presentata da COGNOME NOME avverso il provvedimento con il quale, il precedente 8 novembre 2024, il Gip del Tribunale di Palermo aveva applicato a carico del predetto, indagato in ordine ad una serie di reati in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, fra questi compresa anche la direzione, unitamente al figlio NOME, di un’associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione dei reati di cui innanzi, aggravata ai sensi dell’art. 61-bis cod. pen. e dell’art. 291-ter, comma 2, lettera e), del dPR n. 43 del 1973, la misura cautelare della custodia in carcere; in particolare il Tribunale ha annullato l’ordinanza in relazione ad alcune ipotesi di reato fine in attuale contestazione, confermandola, però, anche in relazione alla misura applicata, in relazione sia alla ipotesi associativa sia in relazione alle restanti fattispecie di reato fine, confermando, altresì, anche la sussistenza delle contestate aggravanti.
Avverso la ordinanza in tale modo formulata ha interposto ricorso per cassazione la difesa del COGNOME, affidando le proprie censure a 4 motivi di impugnazione
Un primo motivo di ricorso attiene alla errata valutazione in merito alla ricorrenza degli elementi di gravità indiziaria in relazione alla partecipazione al sodalizio criminoso in ipotesi da lui organizzato e capeggiato; in particolare si lamenta la irrilevanza indiziaria degli elementi posti a fondamento della decisione assunta sul punto dal Tribunale, avendo questo anche trascurato l’avvenuto suo arresto, in data 16 maggio 2023, a seguito del quale lo stesso ha interrotto qualsiasi attività di carattere delittuoso; segnala, d’altra parte, il ricorrente la contraddittorietà della motivazione della ordinanza, nella quale è stata esclusa la gravità indiziaria in relazione ad una ampia serie di delitti fine, la cui responsabilità non risulta più attribuita al ricorrente.
Il secondo motivo di impugnazione concerne la sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati fine contestati sia in ordine alla circostanza aggravante della transnazionalità; in particolare con riferimento a queste, si rileva che le stessa, ritenuta sia in ordine a tutti i reati contestati, sia stata determinante ai fini della individuazione della idoneità della misura custodiale applicata.
Il terzo motivo è articolato in relazione proprio alla violazione di legge ed al vizio di motivazione che riguarderebbe la ordinanza laddove ha confermato
la ricorrenza della aggravante di cui all’art. 291-ter, comma 2, lettera e), del dPR n. 143 del 1973, rispetto al reato associativo; si segnala in particolare che non sarebbe stata evidenziata la consapevolezza da parte del ricorrente, necessaria ai fini della applicabilità anche nei suoi confronti della aggravante, del fatto che l’attività di traffico dei tabacchi lavorati esteri sia stata realizzata attraverso la disponibilità di risorse finanziarie, nella specie in capo a tale NOME, costituite in determinati Stati esteri.
Infine, con il quarto motivo è lamentata la mancata valutazione da parte del Tribunale di Palermo dei motivi volti a contestare la idoneità della sola misura custodiale applicata al ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile e, pertanto, come tale deve essere dichiarato.
Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso con il quale è censurata la ordinanza emessa dal Tribunale del riesame in punto dì sussistenza della gravità indiziaria relativamente alla partecipazione di COGNOME NOME, in posizione di dirigente ed organizzatore, al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
La doglianza del ricorrente, argomentata sulla base della rilevata esclusione della gravità indiziaria in ordine a taluni reati fine posti in essere dalla associazione, è palesemente infondata, posto che il dato enfatizzato non appare, di per sé, tale da escludere che, in relazione sia al reato associativo, sia ai numerosi restanti reati fine, la posizione del COGNOME sia invece gravata da pesanti indizi di colpevolezza.
Irrilevante è anche la circostanza che da una certa data in poi il COGNOME sia stato ristretto in carcere; tale dato, oltre a non privare, ovviamente, di rilevanze le pregresse condotte, getta una particolare luce sulle condotte tenute dal COGNOME anche durante la sua cattività, espressive di una particolare pertinacia delinquenziale, laddove si valuti il fatto che, anche dalla detenzione, l’indagato abbia conqruato ad informarsi sull’andamento della associazione ed ad impartire indicazioni e suggerimenti a chi lo aveva coadiuvato nella direzione del sodalizio ed adesso ne aveva assunto le redini, si veda, infatti, quanto opportunamente evidenziato dal Tribunale di Palermo a pagina 17 della ordinanza impugnata in ordine alla corrispondenza indirizzata agli altri associati rimasti liberi, contenente, onde sviare il sospetto sul loro
effettivo significato, espressioni criptiche, decodificate tuttavia dai destinatari di essa, in merito alla conduzione della associazione.
Passando al secondo motivo di ricorso, relativo alla ritenuta sussistenza, a livello indiziarlo, delle circostanze aggravanti della transnazionalità, osserva il Collegio – pacifica essendo la natura oggettiva della aggravante in questione (Corte di cassazione, Sezione II, penale, 22 giugno 2023, n. 27379, rv 284853; Corte di cassazione, Sezione II penale, 10 febbraio 2021, n. 5241, rv 280645) e, pertanto, la sua attribuibilità a tutti i concorrenti nel reato cui la stessa si riferisce, ove non risulti che la sua sussistenza non fosse conoscibile a tali concorrenti sulla base della ordinaria diligenza informativa che essi avrebbero dovuto osservare – che la sussistenza della stessa è stata ragionevolmente ritenuta (stante la pacifica collaborazione fra l’associazione a delinquere della quale il principale soggetto apicale era COGNOME NOME ed ambienti della malavita collocati all’estero) in funzione della circostanza che detti referenti, come il COGNOME NOME ben sapeva, facessero a loro volta capo a strutture di carattere organizzato come desumibile, tanto più nella presente fase cautelare, dalla impressionante quantità di tabacchi lavorati esteri che con continuità il gruppo RAGIONE_SOCIALE era in condizione di procurarsi presso i fornitori esteri; una siffatta disponibilità fa logicamente ritenere la esistenza di un’articolata organizzazione criminale anche presso tali ambiti territoriali.
Analogo ragionamento vale per la aggravante di cui all’art. 291-ter, comma 2, lettera e), del dPR n. 43 del 1973; va, rilevato che la condizione astrattamente idonea ad innescare l’attivazione della circostanza aggravante è dato dal fatto che non risulta che la Tunisia, cioè uno degli Stati di provenienza dei tabacchi lavorati esteri trattati dalla associazione per delinquere diretta dal RAGIONE_SOCIALE abbia ratificato la predetta convenzione internazionale, né ha stipulato altre convenzioni con la Repubblica italiana in tema di assistenza giudiziaria in materia di contrabbando.
Ciò posto, stante la natura oggettiva anche di questa aggravante, deve ritenersi, tanto più nella presente fase cautelare, che tutti gli associati, fra questa evidentemente a fortiori compresi quanti svolgevano funzioni di carattere direttivo, una volta che avevano condiviso il complessivo programma criminoso del sodalizio, debbano rispondere, quanto meno in funzione dell’atteggiamento gravemente colposo che ha caratterizzato siffatta piena adesione, anche degli elementi accidentali del reato aventi una precisa connotazione oggettiva.
In relazione al quarto motivo di impugnazione, afferente alla scelta della misura cautelare concretamente applicata, che nella specie è quella di massimo rigore, è sufficiente ricordare che, in relazione alla contestazione mossa al ricorrente sub i) della provvisoria imputazione, si è di fronte ad una contestazione per la quale vale la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, e che le argomentazioni del ricorrente, relative alla presunta disarticolazione della associazione in questione ed alla dichiarata scarsa professionalità dei soggetti aderenti ad essa, non paiono affatto idonee a superare la predetta presunzione, posto che la disarticolazione della associazione sarebbe solo il frutto, appunto, della disgregazione di essa derivante dall’avvenuta privazione della libertà dei soggetti che di tale associazione erano i capi, mentre quanto alla affermata carenza di “professionalità” dei medesimi, il dato appare plasticamente ed incontrovertibilmente smentito sia dalla ramificazione, quanto meno territoriale, degli interessi criminosi facenti capo a costoro e dalla elevatissima rilevanza economica degli stessi, fattore questo che esclude la occasionalità della attività delittuosa svolta anche dal COGNOME NOME.
Come detto, il ricorso da questo presentato deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente va, di conseguenza, condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Posto che al presente provvedimento non consegue la scarcerazione del ricorrente, di esso deve essere data notizia, a cura della Cancelleria, alle autorità di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente