Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29285 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29285 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a KRWE (ALBANIA) il DATA_NASCITA NOME nato a LAC (ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell’art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.
Letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, resa in data 15 giugno 2023, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronunzia del Tribunale di Vicenza, emessa in data 8 marzo 2022, che ha ritenuto gli imputati ricorrenti NOME e NOME (in concorso con NOME e NOME) responsabili rispettivamente del reato di partecipazione ad associazione per delinquere dedita alla commissione di delitti contro il patrimonio ed il solo NOME RAGIONE_SOCIALE di una pluralità di furti aggravati, condannando il primo alla pena di anno 1 e mesi 4 di reclusione ed il secondo alla pena di anni 4, mesi 2, giorni 10 di reclusione ed euro 3.340 di multa, previo riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati già giudicati con sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Venezia emessa il 14 marzo 2019.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per il tramite del suo difensore AVV_NOTAIO.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) per violazione dell’art. 649 cocl.proc.pen., nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione in principio ne bis in idem processuale. ordine all’esclusione dell’applicazione del
Deduce che il procedimento ha tratto origine da una indagine avviata dai carabinieri di Cittadella volta ad individuare gli autori di una serie di furt perpetrati nelle province di Padova e Vicenza, fra il mese di agosto ed il mese di ottobre dell’anno 2017. Nell’ambito di tali indagini, l’imputato NOME COGNOME è stato individuato quale soggetto facente parte di un’associazipne per delinquere orbitante attorno a due gruppi di cittadini albanesi, finalizzata alla commissione di furti, e tratto a giudizio con l’accusa di aver fatto parte della suddetta associazione, non venendogli invece mossa alcuna contestazione rispetto alla commissione dei singoli reati fine. L’imputato era stato già, tuttavia, giudicato davanti al Tribunale collegiale di Padova, con sentenza del 14 luglio 2022, in ordine al medesimo fatto delittuoso (come clesumibile dal confronto fra i relativi capi di imputazione delle due sentenze) ed assolto con sentenza definitiva.
Sostiene la difesa, a fondamento della richiesta di proscioglimento ai sensi dell’ad 649 cod. proc. pen., che sarebbe identico il compendio probatorio posto a fondamento dell’ipotesi associativa e che la motivazione della sentenza impugnata, nel rigettare la relativa eccezione, risulta carente e sostanzialmente inesistente, non essendo chiaro sulla base di quali elementi si potrebbe ricavare la diversità dei fenomeni associativi.
Le persone facenti parte dell’associazione sono le stesse (e soltanto alcune di esse giudicate separatamente) ed è identica la natura delle condotte criminose. Dalla sentenza di primo grado si evince che i gruppi di cittadini
albanesi, gravitanti tra Carmignano di Brenta e Fontaniva, erano due ma il fenomeno associativo unico (in quanto “legati tra loro da vincolo di natura associativa”). L’associazione aveva programmato l’esecuzione di furti in due province diverse e l’instaurazione di due diversi procedimenti è stata conseguenza dell’applicazione delle regole di competenza territoriale.
Dal confronto fra le due sentenze, del Tribunale di Padova e del Tribunale di Vicenza, si ricava l’identità delle prove acquisite, tuttavia oggetto di opposta valutazione. In particolare, relativamente al fatto di avere fornito ospitalità ai connazionali nel condominio di Carmignano di Brenta, il Tribunale di Padova, al contrario del Tribunale di Vicenza, ha ritenuto irrilevante il contenuto delle intercettazioni intercorse tra COGNOME e COGNOME NOME ed il contenuto di altre intercettazioni con altri soggetti coinvolti nelle indagini.
Anche relativamente all’asserita fornitura di strumenti da scasso, il Tribunale di Padova ha ritenuto che non vi fosse prova documentale in ordine al riferito acquisto di cacciaviti di grosse dimensioni che sarebbe stato effettuato il 31.8.2017 e, quanto all’acquisto di un martello effettuato nell’ottobre del 2017, la mancanza di prova che il martello rinvenuto all’interno di un’autovettura rubata fosse proprio quello visto tra le mani dell’imputato all’interno di un negozio di ferramenta.
Il Tribunale di Vicenza ha, invece, ritenuto provato l’acquisto “di utensili adatti allo scasso e di guanti neri” oltre che di una “mazza da carpentiere” rinvenuta all’interno “della Ford Fiesta utilizzata (dai correi) in un secondo momento”.
La difesa ha chiesto, pertanto, l’annullamento della sentenza di secondo grado ed il proscioglimento dell’imputato per bis in idem processuale ai sensi dell’art. 649 cod.proc.pen., essendo stato l’imputato già giudicato in via definitiva (ed assolto) per il medesimo fatto dal Tribunale di Padova.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 416 cod. pen. e vizi di motivazione, in ordine all’individuazione dell’elemento oggettivo del reato di associazione per delinquere, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Il contributo partecipativo del COGNOME sarebbe consistito nell’avere fornito ospitalità agli autori dei furti in un appartamento nella località di Carmignano e tale conclusione è risultata fondata sul contenuto delle intercettazioni e sull’esito di un’attività diretta di osservazione compiuta dai carabinieri nel mese di ottobre 2017. Il teste di P.NOME COGNOME ha riferito che il condominio era “in fase fallimentare” e “in giudiziale custodia” e gestito da un soggetto di nome NOME COGNOME il quale ne aveva affidato le chiavi all’imputato COGNOME. Quest’ultimo “aveva
dato la possibilità ad alcuni suoi connazionali ad entrare in alcuni appartamenti che dovevano essere liberi”.
Già in sede di appello è stato rilevato come la messa a disposizione degli appartamenti non sia nata da una iniziativa unilaterale del COGNOME in quanto quest’ultimo, mosso solo da solidarietà, agiva in stretta collaborazione con NOME COGNOME, il quale era l’unico ad avere la gestione del condominio.
La mancata partecipazione ai singoli reati fine non può essere considerata come un dato irrilevante e, piuttosto, il contributo all’attività associativa deve essere più intenso in caso di mancata partecipazione ai singoli delitti fine, al fine di non ledere i principi di materialità ed offensività.
È mancata, inoltre, una verifica sull’efficienza causale del contributo prestato e non è stato chiarito in che termini la condotta del COGNOME avrebbe agevolato il sodalizio.
Relativamente al secondo contributo presuntivamente offerto dal COGNOME al sodalizio criminoso, consistito nella fornitura di strumenti da scasso, manca, inoltre, la prova che la mazza da carpentiere rinvenuta all’interno dell’autovettura Ford Fiesta (rubata ed utilizzata per gli spostamenti dagli autori dei vari furti) fosse effettivamente proprio quella acquistata dall’imputato.
Peraltro, il teste di P.NOME COGNOME (sentito all’udienza del 21.12.2021), nel riferire in ordine all’acquisto della suddetta mazza, non aveva indicato il NOME come presente in tale momento, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza.
Era “probabile” che la mazza fosse stata acquistata in totale autonomia da altri soggetti, i quali poi se ne erano avvalsi per compiere i furti.
Anche la sentenza del Tribunale di Padova aveva ritenuto che, sebbene l’attrezzo fosse stato acquistato presso la ferramenta in cui era stato fotografato il NOME, non poteva ritenersi che si trattava proprio del martello maneggiato dall’imputato.
2.3. Con il terzo motivo denuncia vizi di violazione dell’art. 416 cod. pen. e di motivazione in ordine all’individuazione dell’elemento soggettivo del reato di associazione per delinquere.
La Corte di Appello ha ritenuto esistente l’elemento soggettivo del reato valorizzando la risposta data dall’imputato a NOME COGNOME, il quale gli aveva comunicato il fatto che il postino cercava tale NOME COGNOME (“quel nome non è dei nostri”). L’elemento psicologico del delitto di associazione per delinquere corrisponde alla coscienza di partecipare attivamente alla realizzazione dell’accordo e del programma delittuoso in modo stabile e permanente e la prova di esso deve essere fornita attraverso comportamenti significativi che si concretizzano in una partecipazione attiva e stabile (Sez. 2 19 ottobre 2020 n.
28868). Nel caso di specie, il giudizio di colpevolezza non può fondarsi sul tenore della risposta data dal COGNOME al NOME. L’uso degli aggettivi possessivi non indica il senso di appartenenza ad un sodalizio criminoso, essendo piuttosto indicativo del diverso gruppo di connazionali ai quali il COGNOME, d’accordo con NOME, offriva ospitalità.
2.4. Con il quarto motivo denuncia vizi di mancanza ed illogicità della motivazione in ordine all’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata.
L’art. 417 cod.pen., modificato dall’art. 5 della legge n. 936 del 1982, consente l’applicazione della misura soltanto in caso di condanna per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e di scambio elettorale politicomafioso e non più per il delitto di cui all’art. 416 cod.pen.
In ogni caso, anche a volere ritenere applicabile la misura, la motivazione fornita dalla sentenza di appello è apparente essendo mancato un accertamento in concreto della pericolosità sociale dell’imputato.
Il risultato è stato quello di una applicazione automatica della misura di sicurezza derivante dalla riproduzione del giudizio di colpevolezza, come già lamentato in appello.
Anche l’imputato NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore AVV_NOTAIO.
3.1. Denuncia, con unico motivo, violazione dell’art. 416 cod. pen. e vizi di motivazione non avendo il giudicante dato conto degli elementi sulla base dei quali ha ritenuto sussistente l’associazione per delinquere nonché la volontà alla consapevolezza dell’imputato di far parte della stessa.
Non sono stati individuati gli elementi sulla base dei quali è stato ritenuto sussistente il reato associativo. La circostanza che gli imputati avessero abitato nel medesimo complesso residenziale di Carmignano di Brenta, tra l’estate e l’autunno del 2017, condividendo in parte anche lo stesso appartamento messo a disposizione da NOME, è stata contraddetta dal teste di P.GNOME COGNOME, il quale ha confermato la circostanza per cui era stato NOME a “mettere a disposizione di NOME COGNOME l’appartamento INDIRIZZO, a Carmignano di Brenta dove la donna aveva ospitato anche i suoi parenti, NOME e NOME“, e nel quale sono stati rinvenuti i documenti di identità e gli effetti personali di questi ultimi. NOME aveva trovato un’abitazione ad altri connazionali. Sarebbe irrilevante il fatto che in una sola occasione NOME abbia accompagnato NOME e NOME presso il negozio di ferramenta RAGIONE_SOCIALE, per l’acquisto di una mazza da carpentiere e alcuni cacciaviti, tanto più che gli stessi giudici di merito non avevano utilizzato tale elemento per motivare la loro decisione. Sulla base della superiore circostanza non poteva
affermarsi che NOME avesse fornito all’asserita associazione RAGIONE_SOCIALE gli strumenti necessari alla perpetrazione dei furti. Inoltre, le modalità di commissione dei furti fanno ritenere che gli imputati agissero senza avere un piano chiaro e concordato fra di loro e la mancanza di organizzazione e programmazione si evince proprio dalla differente compagine soggettiva del gruppo che, di volta in volta ha agito.
A parte NOME e NOME (fra di loro fraten gli altri imputati hanno come unico elemento in comune la nazionalità. Il programma criminoso era determinato e veniva deciso giorno per giorno. Manca la prova di un programma criminoso volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti e su un accordo relativo alla spartizione degli utili tra tutti gli imputati.
Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso questa Corte di cassazione, NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME è infondato.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si sostiene che i fatti oggetto della imputazione sub A) (reato associativo commesso in Cittadella e Carmignano di Brenta dal mese di agosto 2017 all’inizio di novembre 2017) sarebbero gli stessi per i quali è intervenuta sentenza di assoluzione definitiva per non aver commesso il fatto, con sentenza del Tribunale di Padova, del 14 luglio 1992, divenuta irrevocabile. Sostiene il ricorrente la mancanza di motivazione non essendo individuabili gli elementi in base ai quali sarebbe stata desunta la diversità dei fenomeni associativi. Secondo la difesa l’associazione è stata unica ed ha programmato la messa in atto di furti in due diverse province. Le due sentenze sono pervenute a risultati differenti sulla base di un identico compendio probatorio.
1.2. Il motivo è infondato.
Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, «ai fini della preclusione connessa al principio ne bis in idem, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo
alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, COGNOME, Rv 231799).
La preclusione ricorre ogni qualvolta il “fatto” oggetto di contestazione sostanziale (comprensivo di tutti gli elementi strutturali del reato: condotta, evento, nesso causale, circostanze di tempo e di luogo), nei due diversi procedimenti penali, promossi contro la stessa persona, presenta caratteri di identità nei suoi elementi costitutivi, sì che i contenuti delle due diverse contestazioni sono pienamente sovrapponibili.
Il divieto di bis in idem, stabilito dalrart. 649 cod.pro: – …pen., postula una preclusione derivante dal giudicato, formatosi per lo stesso fatto e per la stessa persona. Ne consegue che, quando la stessa persona sia coinvolta in due (o più) fatti – reato (anche se giuridicamente qualificabili sub specie della medesima ipotesi criminosa), detta identità non sussiste. Così, in tema di reati associativi, è stato chiarito che il medesimo agente ben possa (contemporaneamente) far parte di due (o più) associazioni delinquenziali, Il fatto che «alcuni soggetti facciano parte di più gruppi criminosi non sta, dunque, necessariamente a provare che si tratti di un’unica associazione, diversamente articolata sul territorio, ben essendo possibile, appunto, che lo stesso individuo sia al contempo attivo in più sodalizi malavitosi. Certamente, elementi di differenziazione possono essere integrati dalla diversa (anche parzialmente) composizione del sodalizio, dalla differente “zona di operazioni”, dalla mancata coincidenza della tipologia di reati commessi o che ci si propone di commettere, dalla diversa struttura organizzativa e così via» (Sez. 5 n. 19008, 13/3/2014, COGNOME e altri, Rv. 260002 – 01).
L’apprezzamento circa la identità/diversità delle societates scelerum è questione di fatto che va affrontata e risolta dal giudice del merito e, nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato come nei due distinti processi NOME sia stato “associato con persone diverse ed in relazione ad episodi furtivi ed associativi logicamente difformi”. Il procedimento concluso davanti al Tribunale di Padova, con sentenza di assoluzione, ha avuto ad oggetto la condotta di partecipazione ad un’associazione criminale compiuta in concorso con soggetti del tutto diversi da quelli indicati come partecipi dell’associazione criminale giudicata dalla sentenza impugnata. Anche i singoli reati fine, attraverso i quali si è concretizzato il programma criminoso dell’associazione, risultano del tutto differenti.
Stante la diversità delle due associazioni, per la differente compagine associativa ed il differente programma criminoso, deve escludersi la violazione della previsione dell’art. 649 cod.proc.pen., non avendo alcun rilievo il fatto che COGNOME sia stato assolto nel processo dinanzi il Tribunale di Padova, stante anche
la diversità dei compendi probatori e l’irrilevanza delle valutazioni espresse nei due giudizi.
2. È aspecifico il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione fornita dalla Corte di appello sul tema della efficienza causale del contributo all’associazione fornita da COGNOME, in relazione al duplice profilo della messa a disposizione di un alloggio ai sociali e connazionali e della fornitura di strumenti da scasso da utilizzare per la perpetrazione dei furti.
Va ricordato che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si tratta di “genericità intrinseca”; nel caso di mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di “genericità estrinseca”: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, in motivazione). In tale ottica è inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, COGNOME, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, NOME, Rv. 231708).
Peraltro, pure dietro l’apparente denuncia di violazione di legge, il ricorso sollecita complessivamente un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità, attraverso una rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti.
La Corte di appello ha ritenuto che sia stato l’imputato, e non NOME COGNOME, a dare ospitalità ai sodali e connazionali, NOME e NOME oltre che a NOME NOME, ribadendo come il suddetto NOME avesse dato le chiavi degli appartamenti del condominio, di cui era custode giudiziario, all’imputato NOME, il quale aveva personalmente dato ospitalità ai suoi connazionali, autori materiali dei furti.
Le indagini hanno, altresì, evidenziato che: l’imputato era stato personalmente attenzionato dalle forze dell’ordine, a partire dal 12 settembre 2017, quando la vettura a lui intestata veniva segnalata in prossimità del luogo di un furto; lo stesso COGNOME, qualche giorno dopo, veniva visto recarsi in un negozio di ferramenta, “RAGIONE_SOCIALE“, per procedere all’acquisto di guanti, cacciaviti e di una mazza da carpentiere e, in data 29 settembre, veniva visto recarsi nuovamente nel medesimo negozio di ferramenta, in compagnia di NOME
NOME e di NOME COGNOME, per l’acquisto di un cacciavite e di una seconda mazza da carpentiere; una mazza da carpentiere uguale a quella acquistata presso la ferramenta è stata rinvenuta, pochi giorni dopo, all’interno dell’autovettura (una Ford Fiesta) utilizzata da NOME e NOME per commettere furti. Inoltre, a conferma del legame fra l’imputato e gli altri sodali, è stato rilevato che: in occasione della perquisizione presso l’abitazione del COGNOME, è stata rinvenuta una ricetrasmittente identica a quella che COGNOME e i suoi complici avevano con loro in occasione di un furto perpetrato precedentemente; dalla deposizione del teste di P.AVV_NOTAIO COGNOME è emerso un ulteriore protagonismo del COGNOME, consistito nel presentarsi negli uffici di polizia quando i complici venivano arrestati, nell’interessarsi dei rapporti con gli avvocati e nel fare bonifici per conto loro.
Non sussiste, inoltre, il prospettato vizio di travisamento della prova, in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dal teste di P.NOME COGNOME all’udienza del 9.11.2021 (relativamente al dato della marcata presenza del COGNOME, in data 29 settembre, all’interno del negozio di ferramenta “RAGIONE_SOCIALE“, in occasione dell’acquisto di una mazza da carpentiere da parte di NOME e NOME COGNOME). Tale censura non ha costituito oggetto di doglianza in sede di appello nonostante anche i giudici di primo grado avessero ritenuto che COGNOME, dopo una prima volta nella quale aveva acquistato presso il medesimo negozio di ferramenta alcuni utensili da scasso, si fosse recato anche una seconda volta presso lo stesso negozio, a distanza di pochi giorni, accompagnato da NOME e NOME “per comprare un’ulteriore mazza da carpentiere e altri cacciaviti”. Va ribadito, sul punto, l’insegnamento di questa Corte secondo cui, in caso di cd. doppia conforme «il limite del devolutum opera nel senso di precludere la deduzione con il ricorso per cassazione di travisamenti probal:ori non denunciati al giudice di appello: regola, questa, derogabile in presenza di una valorizzazione, da parte del giudice di appello, di dati probatori non posti a fondamento della pronuncia di primo grado» (Sez. 5, n. 1297 del 20/12/2017 dep.2018- Petrocelli, Rv. 272324).
Inoltre, il travisamento della prova consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa, tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell’affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti ed è «decisivo quando la frattura logica tra premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile» (Sez. 4, n. 41898, 4/10/2019, Rv 277676-01).
Nel caso in esame, non ricorre tale presupposto avendo le sentenze dei giudici di merito comunque evidenziato che anche in altre, diverse, occasioni, COGNOME ha acquistato strumenti idonei allo scasso e un’altra mazza da carpentiere,
sicché non ricorre la decisività del dato rilevato in ordine alla presenza del suddetto all’interno del negozio di ferramenta proprio in data 29/09/2017.
Non è dato ravvisare, inoltre, alcun difetto di motivazione in ordine alla definizione del contributo offerto dal <abili all'associazione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini dimostrativi della partecipazione ad un sodalizio criminale, è irrilevante la mancanza di prova della consumazione dei reati-fine (Sez. 2, 24194 del 16/03/2010, Bilancia, Rv. 247660; Sez. 1, n. 33033 del 11/07/2003, Vitello; si veda anche Sez. 5, n. 18837 del 05/11/2013, Corso, Rv. 260920) e, per converso, la prova della consumazione cli più reati-fine non vale a scopi immediatamente dimostrativi dell'appartenenza al sodalizio (Sez. 1, n. 29959 del 05/06/2013, Amaradio, Rv. 256200).
Invero, «la condotta di "partecipazione" è strutturalmente impermeabile alla consumazione del "reato-fine"» (Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, 2016, Rv. 266710 – 01) e «la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione» (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Rv. 280703 – 02). Specularmente, costituisce principio consolidato che, in materia di reati associativi, il ruolo di partecipe – anche in posizione gerarchicamente dominante – da taluno rivestito nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sé solo sufficien1:e a far presumere, in forza di un approssimativo criterio di semplificazione probatoria dell'accertamento della responsabilità concorsuale, quel soggetto automaticamente responsabile di ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio.
Nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto che l'attività del ricorrente abbia avuto una portata organizzativa AVV_NOTAIO, definendo addirittura "essenziale" il contributo offerto per l'esistenza stessa dell'associazione criminale, avendo fornito appoggio operativo ai propri connazionali che agivano "in batteria", rifornendoli di strumenti da scasso e ricetrasmittenti", assistendoli anche dopo il fatto nonché provvedendo ad effettuare bonifici in favore degli altri correi. Ne consegue la presenza di una motivazione non solo legittima e conforme ai consolidati principi di diritto espressi da questa Corte ma anche logica, lineare, congrua, coerente e non suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità.
Quanto al dedotto ulteriore vizio di illogicità della motivazione, per costante insegnamento, in sede di legittimità, il giudizio di coerenza e non manifesta illogicità della motivazione non può mai fondarsi su un inammissibile e rinnovato esame del compendio probatorio già utilizzato dal giudice di merito per giungere alle sue conclusioni, a meno che tale compendio non sia frutto del
travisamento di specifici atti del processo (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 – 01). La Corte di Cassazione «nel momento del controllo di legittimità, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento"» (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Rv. 272406 – 01; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 – dep.2000- Moro, Rv. 215745).
Nella motivazione della sentenza impugnata non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede, tendendo piuttosto la difesa a sminuire la rilevanza degli elementi addotti a fondamento del giudizio di condanna avvalorando una diversa interpretazione dei medesimi elementi non consentita nella presente sede processuale.
È inammissibile il terzo motivo con il quale si deduce la illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza di secondo grado in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, trattandosi di doglianza inedita che non aveva trovato sviluppo con i motivi di appello.
In ogni caso il motivo tende ad ottenere una valutazione della rilevanza probatoria degli elementi acquisiti non consentita alla Corte.
Deve ritenersi infondato il quarto motivo con i: quale si deduce l'illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta congruità del trattamento sanzionatorio.
Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..
Nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti avendo la motivazione della Corte di appello ritenuto il contributo del COGNOME non solo "significativo" ma addirittura "essenziale" per l'esistenza dell'associazione criminale così da giustificare lo scostamento dal minimo edittale, in ragione dell'accertata fornitura di una base operativa, dell'avere accompagnato i complici ad acquistare i "ferri del mestiere", dell'averli assistiti dopo "il fatto" procurando assistenza legale e provvedendo ad effettuare bonifici in loro favore.
È infondato il quinto motivo con il quale si denuncia la mancanza di logicità della motivazione in ordine all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata.
L'art. 417 cod.pen. prevede che "nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti, è sempre ordinata una misura di sicurezza". La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che «il reato di cui all'art. 416-ter cod.pen. (che oggi precede l'art. 417 cod.pen.), è stato introdotto successivamente a tale norma, cosicché il richiamo ai "due articoli precedenti" deve intendersi riferito agli art. 416-bis e 416 cod.pen. Ne consegue che l'applicazione dell'art. 417 cod.pen. si estende al reato di cui all'art. 416 cod.pen.» ( Sez. 2 n. 20323, del 29.4.2021, Rv. 281288-01).
E', pertanto, erronea la tesi difensiva, secondo cui, l'art. 417 cod.pen., in quanto modificato nei termini attuali dall'art. 5 della legge n. 936 del 1982, prima dell'entrata in vigore dell'art. 416 ter cod.pen., in difetto di coordinamento con tale ultima disposizione, consente l'applicazione della misura di sicurezza soltanto nelle ipotesi dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, di cui all'art. 416 bis cod.pen., e di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416 ter cod.pen.
5.1. È pacifico che la misura di sicurezza non sia obbligatoria e debba essere sempre disposta senza un adeguato accertamento della pericolosità sociale, soprattutto «in relazione a fenomeni criminali meno gravi e usualmente meno radicati nello spazio e nel tempo – come in relazione al reato di associazione per delinquere "semplice" (Sez. 2 n. 20323, del 29.4.2021, Rv. 281288-01).
Relativamente ai presupposti per l'applicazione delle stesse è stato considerato che, «in tema di misure di sicurezza, dopo la modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 663, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., globalmente valutati,, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice» (Sez. 5, n. 24873 del 21/04/2023, Rv. 284817; anche Sez. 1, n 35996 del 08/05/2019, Rv. 276813; Sez. 1, n. 7188 del 10/12/2020, dep. 2021, Rv. 280804).
5.2. Deve pertanto ritenersi che «anche l'art. 417 cod.pen., nonostante la sua perentoria formulazione, prescriva l'applicazione di una misura di sicurezza, ai condannati per i delitti di cui agli artt. 416 e 416-bis cod.pen., solo a seguito
di un accertamento dell'effettiva e attuale pericolosità sociale del soggetto, da valutare sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod.pen., respingendo automatismi e presunzioni» (Sez.1 n. 2875, 12/12/2023, dep.2024 Rv.28581001). Nel caso in esame, la Corte di appello nel confermare la misura non risulta avere operato sulla base di automatismi.
La motivazione della sentenza impugnata è esaustiva avendo sottolineato, in aggiunta al giudizio di "significativa pericolosità" espresso dal Tribunale, come il COGNOME sia stato "il principale artefice" dell'organizzazione, sottolineandone la grande" professionalità" nel condurre tutte le operazioni, evitando accuratamente di partecipare all'esecuzione dei furti e di parlare troppo al telefono, formulando in tal modo implicitamente una valutazione prognostica negativa sulla condotta successiva.
6. È inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di NOME.
Da tempo la Corte di cassazione ha chiarito che «i vizi motivazionali ed argomentativi di una pronuncia di merito possono essere dedotti in sede di legittimità purché ricompresi entro un orizzonte preciso e ben delimitato, diretto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo del provvedimento impugnato, potendo ritenersi inadeguato, con conseguenze di annullamento, soltanto quell'impianto motivazionale che sia afflitto da manifesta illogicità» (Sez. 5, n. 15899 del 15/2/2021, Rv 281030-01).
I motivi di impugnazione sono, inoltre, inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Il ricorrente, piuttosto che addurre reali aporie argomentative o distonie del percorso logico-giustificativo che ha guidato la Corte territoriale nella ricostruzione della responsabilità per il reato contestato, ha incentrato le proprie censure difensive reiterando pedissequamente quelle introdol:te con i motivi di appello, sulla presunta mancanza degli elementi costituivi del reato di associazione per delinquere.
Il ricorso non si confronta con quanto è stato riportato nel provvedimento impugnato a fondamento dell'ipotesi di accusa. Quanto alla rilevanza del dato della messa a disposizione di un appartamento in favore del ricorrente (e di NOME) da parte di NOME COGNOME, e del rinvenimento presso l'abitazione di quest'ultima di documenti riferibili ai primi due in occasione della perquisizione eseguita in data 28/10/2017, la Corte di appello ha considerato che le indagini di COGNOME.COGNOME. avevano comunque fatto emergere che "in precedenza" NOME (oltre
che NOME COGNOME e NOME COGNOME) aveva abitato nello stesso appartamento di NOME.
L'ulteriore dato rappresentato dall'acquisto di "una mazza da carpentiere e di cacciaviti di grosse dimensioni e guanti neri", nonché il fatto che lo stesso COGNOME sia stato visto presso il medesimo negozio di ferramenta in compagnia di COGNOME NOME e di COGNOME COGNOME, lungi dall'essere stato ritenuto irrilevante da parte dei giudici di merito, è stato valutato come elemento cardine della sussistenza del reato associativo che vedeva nel COGNOME e nel COGNOME NOME due stabili componenti.
La Corte di appello ha ritenuto fondamentali, ai fini della sussistenza di un gruppo organizzato, alcune condotte specificamente riferibili a COGNOME (la messa a disposizione di un alloggio, l'acquisto di attrezzi da scasso avendo ritenuta assertiva la difesa dell'imputato che gli attrezzi acquistati servissero per una lecita attività di traslocatore, l'assistenza post factum prestata nel prendere contatti con gli avvocati e l'effettuazione di bonifici per conto dei medesimi correi), valorizzando, inoltre, anche il numero dei furti compiuti e il "metodo" utilizzato nella perpetrazione degli stessi: consistito nella predisposizione di "batterie" costituite da tre complici, nell'utilizzo di macchine rubate per gli spostamenti, che venivano abbandonate una volta "scoperte".
I giudici di merito risultano, pertanto, essersi mossi all'interno del perimetro segnato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere, legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti i reati fine ad opera di soggetti stabilmente collegati (tra le altre: Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540 – 01), avendo questa Corte affermato che «le condotte di partecipazione e promozione delle associazioni criminose possono essere provate attraverso i reati fine, sempre che le modalità con cui gli stessi vengono progettati e consumati, le relazioni tra i concorrenti, gli strumenti apprestati per la loro costituzione siano indicativi della sussistenza di una organizzazione stabile ed autonoma, dotata di una capacità progettuale che persiste anche "oltre" la consumazione dei reati-scopo » (Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023 Rv. 284724-01).
La sentenza impugnata, nel valorizzare l'esistenza di uno stabile apparato organizzativo imperniato sul ruolo di COGNOME che è andato oltre la consumazione dei singoli reati fine, ha dunque fatto applicazione del principio secondo cui il discrimen tra reato associativo e concorso di persone nel reato continuato risiede nel fatto che, in quest'ultimo, l'accordo criminoso è
occasionale e limitato, in quanto diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno che li prevede tutti (Sez. 6, n. 36131 del 13/05/2014, Torchia, Rv. 260292 – 01). Nel caso in esame, proprio la indeterminatezza del programma criminoso, sostanzialmente evocata dalla stessa difesa nella parte in cui fa riferimento ad un programma criminoso "deciso giorno per giorno" e comunque rivelata dal susseguirsi a disi:anza ravvicinata di innumerevoli furti compiuti con analoghe modalità esecutive, è stata valorizzata quale elemento indicativo della esistenza di uno stabile legame associativo fra gli imputati.
Il ricorso non si confronta con tale solida struttura argomentativa, limitandosi a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati dibattimentali, secondo uno schema deduttivo inammissibile, e per la genericità estrinseca derivata dalla aspecificità (sul tema, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568).
Il ricorso proposto da NOME COGNOME deve, pertanto, essere rigettato, con condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali. Deve dichiararsi inammissibile il ricorso di NOME COGNOME, con condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/05/2024.