Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24561 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24561 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MONDRAGONE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CARINOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SURABAJA( INDONESIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROCCAFORTE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29/11/2022, la Corte d’appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, Sezione Terza, n. 43090 dell’8/7/2015, in riforma della sentenza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Napoli in data 9/1/2012, statuendo sulle posizioni degli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, odierni ricorrenti, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche a tutti gli imputati, ha così provveduto:
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cui al capo D perché estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena inflitta al predetto imputato in anni dieci di reclusione;
ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME in quella di anni quattro mesi cinque e giorni dieci di reclusione;
ha irrogato a NOME, in aumento sulla pena di anni diciotto e mesi otto di reclusione, la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, rideterminando la pena inflitta complessiva in anni venti di reclusione, ritenuto il vincolo della continuazione tra il reato per è processo e quelli giudicati con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 19/7/2016, irrevocabile il 25/9/2017;
ha irrogato a COGNOME NOME, in aumento sulla pena di anni diciotto e mesi dieci di reclusione, la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, rideterminando la pena finale inflitta in complessivi ann venti e mesi due di reclusione, ritenuto il vincolo della continuazione tra il reato per cui è processo e quelli giudicati con sentenza dell Corte di Appello di Napoli del 19/7/2016, irrevocabile il 25/9/2017;
ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME in quella di anni quattro e mesi otto di reclusione;
-escluso il ruolo di capo o organizzatore ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME in anni sei di reclusione.
Tutti i predetti imputati erano stati riconosciuti responsabili, c sentenza emessa in data 4/12/2013 dalla Corte di appello di Napoli dei seguenti reati: capo a) COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME (associazione per delinquere finalizzata al traffico di
stupefacenti del tipo cocaina: fatto contestato come commesso dal dicembre 2004 al settembre 2008); capo b) COGNOME e COGNOME (concorso in detenzione, cessione ed acquisto di ingenti quantità di stupefacente, nella specie, 700 kg. circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina: fatto contestato come commesso in data antecedente e prossima al 14/09/2005); capo d) COGNOME (concorso in detenzione e trasporto di sostanza stupefacente di tipo imprecisato: fatto contestato come commesso tra il 14/10 ed il 13/11/2005); capo g) COGNOME (concorso nell’offerta in vendita di ingente quantità di sostanza stupefacente: fatto contestato come commesso tra il 30/06/2006 ed il 7/11/2007); capo h) COGNOME (concorso nella detenzione ed offerta in vendita di ingenti quantitativi di stupefacente del ti cocaina: fatti contestati come commessi tra il 15/05/2006 sino al 30/03/2007); capo n) COGNOME (concorso nel reato di offerta in vendita di ingenti quantità di stupefacente, nella specie kg. 300, del tipo cocaina: fatt contestato come commesso tra l’agosto ed il novembre 2007).
La Corte di Cassazione, Sez. Terza, investita dei ricorsi degli imputati, aveva riconosciuto gravi difetti motivazionali nella sentenza impugnata, rilevando come la tecnica redazionale adottata dalla Corte d’appello prestasse agevolmente il fianco alle censure sollevate dagli imputati, essendo del tutto carente di un apparato giustificativo idoneo a rendere conto dell’affermazione di penale responsabilità dei predetti sia con riferimento alla fattispec associativa, sia con riferimento alla condanna pronunciata per i reati fine.
La Sezione Terza della Corte di cassazione, disponeva pertanto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata precisando che, in virtù dell’effetto estensivo dell’impugnazione ex art. 587 e 627, comma quinto, cod. proc. pen., l’annullamento doveva intendersi esteso anche alla posizione del ricorrente COGNOME, condannato per il delitto associativo sub a).
Avverso la pronuncia resa dalla Corte d’appello di Napoli a seguito di rinvio hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati sopra indicati articolando i seguenti motivi di ricorso.
3.1 La difesa di COGNOME NOME articola due motivi di ricorso.
Con il primo motivo lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale in relazione all’art. 74 d.P.R. 309/90; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultando il vizio dal testo provvedimento impugnato.
Si critica la motivazione offerta dalla Corte di appello con riferimento alla sussistenza del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 309/ Le emergenze probatorie non consentono di affermare che gli imputati fossero muniti di una rete organizzativa idonea. Ciò si desumerebbe dal fallimento della spedizione riguardante l’ingente carico di cocaina, che aveva rivelato la superficialità e l’approssimazione dei destinatari dell’acquisto. Non sono stati individuati i ruoli ricoperti dai div protagonisti della vicenda, rendendo incomprensibile comprendee che effettivamente organizzasse le attività della supposta organizzazione e impartisse ordini. Gli imputati, infatti, si relazionano a liv paritario essendo parti di un accordo economico-commerciale e non sodali di una organizzazione dotata di un vertice. La posizione di NOME COGNOME nella economia della vicenda è del tutto marginale, essendosi limitato a presentare alcune persone ad alte e svolgendo l’attività di imprenditore nel campo della ristorazione e titolare del tenuta COGNOME. Dal materiale probatorio raccolto non emerge alcuna prova che il prevenuto abbia avuto un ruolo decisionale ed abbia percepito utili derivanti dalla gestione dell’attività illecita contes
Dalla valutazione del materiale probatorio, costituito quasi esclusivamente dalle intercettazioni, si desume che COGNOME, pur conoscendo alcuni dei coimputati e, pur avendo contezza dei rapporti tra COGNOME, COGNOME e COGNOME, è rimasto del tutto estraneo ai fatti ed alle cointeressenze che riguardavano questi ultimi.
LA circostanza che l’agriturismo di COGNOME fosse un luogo di ritrovo di NOME, COGNOME, COGNOME ed altri non significa che il titol del ristorante fosse al corrente dei progeti organizzati da altri. In u intercettazione ambientale regitrata in data 21.11.2007, si comprende chiaramente che COGNOME, pur conoscendo gli ospiti del suo ristorante non era ammesso alle riunioni. L’interpretazione delle conversazioni intercettate proposta dalla Corte di merito è erronea. Nelle telefonate NOME COGNOME COGNOME unicamente di legno e travi di castagno. Nell’anno 2005 il ricorrente stava costruendo una tettoia presso la sua tenuta di campagna e COGNOME si era reso dispobile a fornire delle travi in legno di una particolare misura. Dopo il sequestro del carico di stupefacentilo COGNOME si preoccupa delle sorti della ornitura che gli era stata promessa e della caparra già versata. La ricostruzione offerta in sentenza dalla Corte di appello è pertanto frutto di un evidente fraintendimento.
Con il secondo motivo la difesa lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, vizio di motivazione con riferimento
ai capi B), H ed N) della imputazione.
Un’attenta lettura delle emergenze probatorie avrebbe dovuto indurre la Corte di merito a considerare il ricorrente del tutto estrane alla vicende riguardanti i reati fine dell’imputazione.
In subordine la Corte di merito avrebbe dovuto riconoscere l’attenuante della minima partecipazione, avendo l’imputato svolto una funzione marginale ed ininfluente nei singoli reati fine.
Il ricorrente ha avuto la sventura di intrattenere alcuni contatt con soggetti che, parallelamente tentavano di realizzare traffici di droga. Il coinvolgimento dell’imputato nella intera vicenda è stato frutto di una forzata interpretazione delle conversazioni intercettate.
3.2 LA difesa di NOME articola due motivi di ricorso.
Con il primo motivo lamenta erronea applicazione dell’art. 627 cod. proc. pen. in relazione all’art. 74 d.P.R. 309/90.
La corte di appello non si sarebbe uniformata alle questioni di diritto decise con la sentenza di annullamento, affrontando in maniera inidonea ed insufficiente con riferimento il tema riguardante la sussistenza degli elementi costitutivi dell’associazione dedita al traffico di stupefacenti contestata al capo A) della imputazione.
Dalla disamina approfondita del materiale probatorio in atti emerge palesemente che le persone coinvolte nell’indagine non sono legate da un pactum sceleris e non fanno parte di una struttura connotata dai caratteri della solidarietà e cointeressenza come è dimostrato dai rapporti contrapposti e conflittuali esistenti tra loro.
Tale assunto emerge chiaramente dai colloqui telefonici che registrano la totale e anche violenta contrapposizione tra il duo NOME COGNOME ed il COGNOME nonché dalla circostanza -indiscutibilmente desumibile dalle numerose intercettazioni – relativa al rifiuto de COGNOME di rifornire ancora lo stupefacente senza ottenere idonee garanzie finanziarie. Se gli indagati fossero stati parte di un’unic compagine associativa, non vi sarebbe stata alcuna pretesa di garanzie finanziarie per la fornitura dello stupefacente in quanto la perdita eventuale sarebbe stata sopportata dal gruppo nel suo complesso (situazione non verificatasi) ed i profitti previsti sarebbero stati divisi tra tutti i componenti dello stesso.
Con il secondo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta partecipazione del ricorrente al
sodalizio criminoso contestato al capo A) dell’imputazione.
L’impugnata sentenza fornisce una motivazione del tutto carente e inidonea in risposta alle censure difensive relative al ruolo partecipativo attribuito al COGNOME.
3.3 La difesa di COGNOME NOME articola quattro motivi di ricorso.
Con il primo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 74 d.P.R. 309/90.
La Corte territoriale manca di fare buon governo degli approdi raggiunti in sede di legittimità, non colmando il deficit motivazionale rilevato in sede di legittimità.
Le argomentazioni poste a sostegno della ritenuta sussistenza del sodalizio ex art. 74 D.P.R. 309/90 risultano del tutto lacunose e non rispettose dei principi stabiliti in sede di annullamento. Le emergenze probatorie, in particolare il contenuto delle intercettazioni, non consentono di individuare nei fatti elementi caratterizzanti la fattispecie associativa, essendo del tutto inesistenti manifestazioni in grado di rivelare la ricorrenza dell’affectio societatis, la sussistenza d una cassa comune, un assetto collaudato di ruoli.
Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 74 d.P.R. 309/90, nella parte in cui la Corte di appell ritiene integrata la partecipazione del ricorrente al sodalizio.
LA motivazione offerta sul punto sarebbe del tutto inidonea, non risultando integrata l’adesione al sodalziio del ricorrente, essendo la condotta contestata occasionale, limitata nel tempo, inidonea ad esprimere l’assunzione di un ruolo stabile funzionale alla vita del sodalizio.
Terzo motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell’imputato con riferimento al capo G) della imputazione.
La difesa indicava le captazioni rilevanti in relazione all’episodio di interesse ed evidenziava come non vi fosse l’effettiva disponibilità della sostanza da parte del BELGIOVANE e che non fosse stato raggiunto alcun accordo sulla quantità e sul prezzo, né presa alcuna decisione in merito al luogo di consegna (Togo o Tunisia). Così ricostruita la vicenda la difesa evidenziava come fosse evidente che non potesse ritenersi raggiunta la soglia di punibilità, arrestandosi le
emergenze alla fase di esecuzione di meri atti preparatori ed inidonei, ed anzi avendo l’imputato volontariamente desistito dal proseguire, recidendo i contatti con i soggetti coinvolti, prima della conclusione di qualsivoglia accordo. La doglianza -che rimaneva inascoltata dalla Corte di Appello -veniva al contrario accolta dalla Corte Suprema, che disponeva l’annullamento della sentenza di appello con riferimento a tale capo G) dell’imputazione, rilevando l’assoluta inidoneità della motivazione offerta dai Giudici di secondo grado, i quali avevano adottato -a parere della Corte di legittimità -una motivazione “all’evidenza distonica rispetto alla censura mossa dal ricorrente” (così, pago 43 della sentenza della Cassazione). Ebbene, in sede di rinvio la Corte di appello non ha colmato una simile lacuna, limitandosi a riportare quanto già affermato dal Giudice di secondo grado, senza confrontarsi con le obiezioni difensive.
Così facendo, la Corte territoriale è incorsa in un grave vizio di motivazione accompagnato da una erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 73 D.P.R. 309/90.
Quarto motivo: omessa motivazione in relazione all’aumento disposto a titolo di continuazione.
3.4 La difesa di COGNOME NOME articola un motivo unico di ricorso, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen.
La sentenza impugnata sarebbe affetta da difetto assoluto di motivazione atteso che non viene indicato in alcun modo in ragione di quali parametri è stato disposto l’aumento di anni 1 e mesi 4 di reclusione a titolo di continuazione con i fatti di cui alla senten definitiva emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 19/7/2016.
3.5 LA difesa di COGNOME NOME articola due motivi di ricorso.
Con il primo motivo lamenta che la Corte di appello sarebbe incorsa nella erronea applicazione della legge penale con riferimenti alla ritenuta sussistenza del delitto associativo, difettando i requis tipici del sodalizio di cui all’art. 74 dpr 309/90.
Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione: la Corte territoriale, ai fini dell’affermazione di responsabilità avreb valorizzato soltanto taluni elementi, trascurando di considerare elementi di segno contrario che avrebbero dovuro condurre ad una
diversa valutazione.
3.6 La difesa di COGNOME NOME articola i seguenti motivi di ricorso.
Primo motivo: violazione degli artt. 627, 533, 546, 192 cod. proc. pen e dell’art. 74 dpr 309/90-
La motivazione della sentenza, in relazione alla ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 74 dpr 309/90 ed alla partecipazione ad essa del ricorrente è del tutto inadeguata.
Sfugge ai giudici di merito la differenza tra il reato associativo ed il concorso di persone nel reato.
L’attività investigativa ha permesso solo di confermare che, a partire dal 2004, vi sarebbero stati dei contatti, il più delle vo telefonici ed in alcune rare occasioni di persona, tra il COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME.
Tuttavia, la detta attività non è stata in grado di dimostrare la formazione e la permanenza di un vincolo associativo stabile e duraturo, l’ideazione di un programma criminoso indeterminato, la presenza della cosiddetta affectio societatis e un vicendevole ausilio fra i presunti sodali.
La condotta dell’odierno ricorrente, per come ricostruita nella sentenza impugnata, non può trovare collocazione normativa nell’ambito del primo comma dell’art. 74 del D.P.R. 309/90, segnatamente col ruolo di finanziatore.
Dalla lettura combinata della sentenza di prime e seconde cure si evince ictu oculi che il COGNOME non fosse mai stato messo nella condizioni di occuparsi della direzione e dell’organizzazione del presunto sodalizio, né tale ruolo appunto è addebitato allo stesso in ordine al capo B di imputazione.
La qual cosa assume rilevanza nel contesto del controllo della motivazione sul punto della sentenza impugnata che omette di prendere in considerazione tali rilevanti elementi di discrasia.
Infine, il COGNOME ricorrente, in fatto e diritto, non è mai stato finanziatore del presunto sodalizio poiché il suo unico ruolo, secondo la stessa sentenza impugnata (foglio 19), sarebbe stato quello di presunto acquirente di una quota di partita di sostanza stupefacente che, peraltro, avrebbe pagato solo in parte.
Donde, non emerge, né appunto lo rileva la sentenza, che esso
NOME avesse finanziato l’importazione in sè, ma solo che sarebbe stato l’acquirente finale di una parte del carico, tra l’altro n onorando il debito.
Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 627, 533, 546, 192 cod. proc. pen. con riferimento alla fattispecie di cui al capo B) della rubrica.
Sarebbe erronea la ricostruzione dei fatti a cui è pervenuta la Corte d’appello. Per quello che concerne le intercettazioni telefoniche, è opportuno sottolineare che la Corte di Appello ha trascurato che il significato delle stesse non è univoco e si prestava ad interpretazioni alternative plausibili.
In molti casi il contenuto delle conversazioni telefoniche è assolutamente incomprensibile e avrebbe richiesto da parte del Giudice di secondo grado un migliore uso dei principi di diritto in materia di linguaggio criptico e indizi emersi nel corso delle intercettazioni telefoniche.
Invero, per quel che concerne il sequestro di droga posto in essere presso il porto di Livorno, non vi sono elementi chiari ed inequivocabili che permettano di collegare il carico sequestrato con l’attività del presunto sodalizio e, men che mai, con esso ricorrente.
Ed invero, le conversazioni captate permetterebbero tutt’al più di dimostrare l’esistenza una sorta di trattativa fra esso ricorrente, COGNOME, il Rea e lo COGNOME.
In via gradata, la Corte di appello avrebbe dovuto individuare nei fatti una ipotesi di tentato acquisto di sostanze stupefacenti
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di COGNOME NOME, attinente esclusivamente al profilo sanzionatorio, è inammissibile. La difesa si duole del vizio della violazione di legge e della carenza di motivazione con riferimento alla decisione adottata dal giudice di appello di determinare in complessivi anni 1 e mesi 4 di reclusione – così ridotta in ragione della diminuente per il rito abbreviato la pena di anni 2 di reclusione – l’aumento a titolo di continuazione per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90, come contestato in rubrica e ritenuto in sentenza.
La Corte di appello, aderendo alla richiesta difensiva, ha riconosciuto il vincolo della continuazione “esterna” tra il più grave reato associativo per il
quale era intervenuta condanna definitiva a carico di COGNOME NOME (sentenza della Corte d’appello di Napoli del 19/7/2016, irr. il 25/9/2017) ed il reato associativo di cui al presente giudizio, avendo cura di precisare come il reato associativo giudicato separatamente non fosse sovrapponibile a quello per cui è processo, circostanza rimasta incontestata nel ricorso.
La questione posta dalla difesa è priva di pregio, traducendosi in una critica al quantum della pena irrogata in sede di appello.
La individuazione della pena ritenuta più adeguata, entro i parametri della cornice edittale, appartiene all’apprezzamento discrezionale del giudice per espressa previsione di legge (art. 132 cod. pen.). Tale valutazione, pertanto, è insindacabile in sede di legittimità se assistita da congrua motivazione, trattandosi di operazione spettante al giudice di merito, risultato di una valutazione globale dei fatti costituenti reato e della personalità del re sulla base dei criteri dettati dall’art. 133 cod. pen.
La giurisprudenza di questa Corte ha stabilito, in plurime pronunce, che, ove la pena sia fissata in misura inferiore alla media edittale, non è richiesta una specifica motivazione. Si è invero affermato che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nel determinazione della pena sia richiesta solo nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta, basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen., di irrogare una pena misura media o prossima al minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv.258356; Sez. 2, n.28852 del 8/05/2013, COGNOME, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv.256197).
La ratio dell’istituto della continuazione è ispirata al principio del favor rei, in quanto, con la disposizione di cui all’art. 81 cod. pen. il legislatore ha inteso correggere gli eccessivi effetti sanzionatori derivanti dall’applicazione del criterio del cumulo materiale dei reati. Ciò in considerazione del fatto che è stata posta in essere una sola azione od omissione, anche se la stessa ha poi provocato la violazione di diverse disposizioni di legge o più violazioni della medesima norma (art. 81 c. 1 cod.pen.); oppure – come rileva nella specie – quando più azioni, poste in essere anche in tempi diversi, abbiano causato più violazioni della stessa norma o di diverse norme, in considerazione del fatto che l’agente, in realtà, si è determinato una sola volta a trasgredire i precetti in attuazione del medesimo disegno criminoso (art. 81 cpv. cod.pen.).
La legge quindi prevede che la pena da infliggere in caso di riconoscimento dell’istituto della continuazione, non possa superare il triplo della pena inflitta per la violazione più grave.
La giurisprudenza di legittimità riteneva estensibile al caso della continuazione il principio, espresso in generale con riferimento al trattamento sanzionatorio e alla dosimetria della pena, in base al quale, ove il giudice abbia determinato l’aumento a titolo di continuazione in misura inferiore alla media prevista dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., correttamente assolveva all’obbligo motivazionale imposto facendo ricorso ai criteri della congruità e adeguatezza (cfr. Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Rv. 274361 – 01: “In tema di determinazione della pena nel reato continuato, pur sussistendo in linea di principio l’obbligo di dar conto delle ragioni della quantificazion dell’aumento di pena per il reato satellite, tuttavia, qualora l’entità di det aumento non si ponga al di sopra della media della pena irrogabile a titolo di continuazione, non sussiste un obbligo di specifica motivazione, essendo in tal caso sufficiente il richiamo alla adeguatezza e alla congruità dell’aumento”).
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza Pizzone (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 – 01), richiamata nel ricorso, hanno recentemente stabilito come il giudice, nel determinare la pena complessiva, debba motivare gli aumenti in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.
Il Supremo Consesso ha tuttavia precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena sia correlato all’entità degli stessi, in modo da consentire di verificare che sia stat rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, in relazione a tutti gli ill accertati, e che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen.
In pronunce successive a quella richiamata, in ossequio a quanto stabilito nella sentenza Pizzone, si è precisato che, ove non vi siano dubbi in ordine al rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, non sussiste un obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento (da ultimo, cfr. Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005, così massimata:”In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen.”).
Tutto ciò premesso, non si riconoscono nella motivazione offerta dalla Corte di appello i vizi lamentati nel ricorso. I giudici di merito, ponendo i rilievo la negativa personalità dell’imputato e la gravità del fatto (cfr. pag
32 e 33 della sentenza di appello), hanno ritenuto congrua la pena sopra indicata per il reato posto in continuazione. L’aumento così determinato (anni 2 di reclusione, ridotta per il rito ad anni 1 e mesi 4 di reclusione) sulla pen base di (come stabilita nella sentenza definitiva), è certamente contenuto entro la media edittale e, pertanto, deve reputarsi del tutto adeguata ed immune da censure la giustificazione offerta in sentenza.
2. Inammissibili si appalesano i motivi di doglianza proposti da COGNOME NOME.
L’imputato è stato ritenuto responsabile del reato associativo di cui al capo A della rubrica e dei reati satellite di cui ai capi B, H ed N della rubrica.
La difesa dell’imputato dubita in primo luogo della esistenza stessa dell’organizzazione, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all’art. 74 d.P.R. 309/90; sostiene, in subordine, che il ricorrente non facesse parte del sodalizio in questione.
All’uopo lamenta come la Corte di appello sia incorsa in un evidente errore, non riconoscendosi in atti la sussistenza dei requisiti tipic dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, avendo i giudici d merito trascurato di considerare le circostanze deponenti per l’assenza di una stuttura organizzata, gerarchicamente dipendente da soggetti aventi un ruolo verticistico ed avendo offerto giustificazioni incongrue in ordine alla convergente volontà degli imputati di perseguire un fine comune.
In relazione alla fattispecie associativa di cui al capo A della rubrica, la Corte di appello, conformemente al giudice di primo grado, ha compiuto un’attenta disamina delle risultanze probatorie acquisite, richiamando il contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e gli esiti degli accertamenti di P.G., da cui emergono, alla stregua di quanto argomentato logicamente in sentenza, la dimostrazione di una fitta rete di rapporti e collaborazioni tra i sodali, finalizzata alla realizzazione di un vasto traffico sostanze stupefacenti importate dal Sud America e dall’Olanda. L’indagine, si legge in motivazione, erano state condotte a partire dall’ottobre dell’anno 2004 ed erano culminate, in data 14/9/2005, nel sequestro di un imponente carico di cocaina presso il porto di Livorno, occultato all’interno di un container, del peso di circa 700 kg.
Sotto il primo profilo, i giudici hanno evidenziato come l’esistenza dell’associazione si desuma dal contenuto delle conversazioni intercettate, dalle quali risulta che i partecipanti, oltre ad avere organizzato e realizzato l’importazione del carico di cocaina caduto in sequestro, avevano programmato ulteriori attività illecite finalizzate al costan
approvvigionamento di partite di stupefacenti dall’estero, coltivando l’obiettivo di ottenere stabili forniture dal Sud America grazie all’appoggio incondizionato di COGNOME NOME, il quale risiedeva in Venezuela.
Come è noto, ai fini della configurabilità del delitto associativo, è necessario che tre o più persone si accordino tra loro per la realizzazione di una serie indeterminata di reati. Nella fattispecie di cui all’art. 74 d.P. 309/90 la programmazione dell’attività illecita ed il fine perseguito riguarda la commissione di una pluralità di reati in materia di stupefacenti.
Tale aspetto differenzia l’associazione per delinquere dal concorso di persone nel reato: nel concorso di persone nel reato continuato l’accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell’associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell’indeterminatezza de programma criminoso, destinato ad essere potenzialmente permanente nel tempo.
Nel caso in esame, dalle risultanze investigative, richiamate in modo dettagliato nella sentenza di primo grado e riprese sia pure succintamente nella sentenza di appello, era emersa la esistenza di un gruppo originario, costituito da COGNOME NOME, esponente di spicco della omonima famiglia mafiosa di Platì, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME costituitosi allo scopo di realizzare un traffico internazionale di stupefacent (cfr. pag. 40 e seguenti della sentenza di primo grado). COGNOME NOME, residente in Venezuela, aveva il compito di assicurare costanti approvvigionamenti di sostanza stupefacente del tipo cocaina dal Venezuale; il COGNOME finaziava le spedizioni, COGNOME NOME e COGNOME NOME erano direttamente interessati all’acquisizione delle partite.
Quanto al ruolo dell’imputato nella vicenda che occupa, risulta dal contenuto delle intercettazioni richiamate in atti dal giudice di prime cure e dalla Corte di appello come il ricorrente, il quale aveva messo in contatto COGNOME NOME con COGNOME NOME, in plurime conversazioni con i sodali, si attivasse per gestire il traffico degli stupefacenti, adoperando un linguaggio convenzionale (durante i colloqui intercettati lo COGNOME mascherava il riferimento agli stupefacenti COGNOMEndo di legno).
Risultava poi che egli avesse messo a disposizione dei sodali la propria tenuta di campagna per gli incontri destinati alla programmazione delle attività illecite del gruppo
Alle origini dell’attività di indagine si accertò che il COGNOME, su invi di NOME, incontrò NOME e COGNOME NOME in Italia in data
3/12/2004.
A seguito dell’arrivo di NOME in Italia, si legge in motivazione, si comprendono gli scopi illeciti del gruppo e la finalizzazione dell’incontro alla “attivazione e gestione di un canale duraturo di importazione in Italia di sostanze stupefacenti, che doveva appunto essere avviato con una prima spedizione che i sodali stavano organizzando” (cosi pag. 44 della sentenza di primo grado).
Gli intenti programmatici del sodalizio sono stati evidenziati attraverso il richiamo a molteplici conversazioni registrate (tra le tante, la Corte di appell ricorda una conversazione registrata in data 4/12/2004, intercorsa tra NOME e COGNOME, riportata a pag. 44 della sentenza di primo grado – RIT n. 1555/04 – in cui COGNOME afferma:” va bene e poi fammi sapere in che parte vuoi che ti spedisco, in che porto e tutto…; ” da lì in avanti ogni settima arriverà qualcosa…ogni settimana.. appena incomincio a mandare la merce, immediatamente vengo là…così non c’è bisogno che mando molto pesce in una sola volta.., ogni settimana arriva pesce”; altra conversazione di rilievo citata in sentenza è quella registrata in data 28/12/2004, sempre tra Rea e COGNOME, in cui quest’ultimo afferma:” va bene, benissimo… in tutti i modi io ho già i documenti in mano e la prima settimana o la seconda settimana di Gennaio siamo tutti al proprio posto di lavoro e incominciamo a fare tutte le cose.. .però già stiamo lavorando.., perché poi ci sarà la continuità per l’esportazione.., ogni mese, mese e mezzo ci sarà un’esportazione…”).
Alla luce delle argomentazioni sviluppate in sentenza, appaiono non accoglibili i rilievi difensivi volti a contestare l’esistenza dell’associazione s base della lamentata mancanza di una organizzazione idonea a perseguire gli scopi illeciti che i partecipanti si erano prefissati.
Che il sodalizio disponesse di una organizzazione in grado di realizzare gli scopi illeciti, si legge in motivazione, si evince dal fatto che gli appartene ad esso erano riusciti ad importare nel territorio dello Stato un imponente carico di cocaina, occultato in un container caricato su una nave approdata al porto di Livorno. Tale circostanza, sostengono logicamente i giudici di merito, rende evidente come gli accordi intercorsi tra i vari sodali ed i progetti riguardanti le ulteriori importazionei poggiassero su valide basi organizzative.
Quanto alla lamentata inesistenza di una struttura verticistica è d’uopo osservare come tale requisito non sia elemento indefettibile del reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90. La giurisprudenza di questa Corte, in ragione delle peculiarità dell’associazione per delinquere finalizzata al traffico d stupefacenti, ammette la configurazione del reato anche nel caso di organizzazioni aventi una struttura “orizzontale” (cfr. Sez. 3, n. 9457 del
06/11/2015, COGNOME, Rv. 266286: «Per la configurabilità di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti non necessaria l’esistenza di una struttura di tipo verticistico, ma è sufficiente un minimo sostrato organizzativo, anche “orizzontale”, purché strumentale alla realizzazione di uno scopo che si proietta oltre la consumazione dei singoli reati-fine»).
La Corte di appello, in risposta alle doglianze difensive, ha anche precisato i compiti rivestiti dagli associati nell’ambito dell’organizzazione mettendo in rilievo come il COGNOME fungesse da finanziatore, COGNOME si occupasse di garantire gli approvvigionamenti, COGNOME, fungesse da intermediario tra i vari componenti del sodalizio, occupandosi fattivamente della riuscita delle operazioni.
2.1 Quanto alla doglianza riguardante la partecipazione del ricorrente all’associazione di cui si tratta, occorre premettere come la condotta costitutiva della partecipazione all’associazione per delinquere può realizzarsi in forme diverse, trattandosi di un reato a forma libera; è necessario tuttavia che la partecipazione si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell’organismo.
La Corte di appello ha posto in rilievo come il ricorrente avesse rapporti continuativi con gli altri sodali, con i quali colloquiava usando un linguaggio criptico. Fu lo COGNOME a mettere in contatto COGNOME con il COGNOME, finanziatore dell’importazione del carico di cocaina caduto in sequestro. Nel settembre dell’anno 2007 lo COGNOME si recava in Calabria per incontrare COGNOME. Le ragioni dell’incontro sono esplicitate nella conversazione riportata a pag. 24 della sentenza impugnata, in cui COGNOME e NOME, discutono del debito non saldato dal NOME per la partita sequestrata ed auspicano l’ingresso negli affari dell’organizzazione di alcuni parenti di NOME, che avevano interesse ad importare 200 kg. di cocaina (cfr. pag. 246 della sentenza di primo grado).
Da tali elementi e dal contenuto di molti altri colloqui intercettatti diffusamente richiamati nella sentenza di primo grado, la Corte d’appello ha ritenuto dimostrata l’intraneità del ricorrente nel sodalizio di cui si trat sostenendo che l’imputato fosse interessato al buon esito delle operazioni riguardanti il traffico di stupefacenti.
La difesa avversa la ricostruzione operata dai giudici di merito proponendo una diversa interpretazione delle emergenze probatorie.
Dietro l’apparente prospettazione del vizio della violazione di legge, la difesa pone questioni che attengono alla ricostruzione della vicenda e alla interpretazione delle prove raccolte, il cui ambito, come è noto, non può
formare oggetto di rivalutazione in sede di legittimità.
In proposito è d’uopo rammentare che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi u abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
2.2 Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso. La difesa sostiene che i giudici di merito avrebbero dovuto escludere la responsabilità dell’imputato in relazione ai reati fine che gli vengono addebitati; in subordine sostiene che il ricorrente debba beneficiare dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
I rilievi, palesemente versati in fatto, sono privi di fondamento.
Nelle conformi sentenze di merito, si pone in evidenza, dopo attenza analisi del materiale intercettativo, come l’imputato fosse destinatario del carico di cocaina proveniente dal Venezuela, unitamente a COGNOME, il quale aveva finanziato l’operazione.
Quanto agli altri episodi – si legge in motivazione – dalle conversazioni intercettate risulta che COGNOME si era adoperato per trovare nuovi metodi di copertura per il trasferimento dello stupefacente al gruppo olandese e offerto in vendita al grupppo casertano ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
La ricostruzione dei fatti offerta dalla difesa, che prospetta un diverso significato delle emergenze probatorie illustrate in motivazione, non può essere delibata in questa sede. In tema di giudizio di cassazione, infatti, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto pos fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorren come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
La doglianza riguardante il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. non era stata devoluta alla Corte d’appello. Il motivo è, pertanto, inammissibile, non avendo la questione formato oggetto di impugnazione davanti alla Corte d’appello. E’ ius receptum nella giurisprudenza di legittimità, il principio in base al quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione, questioni sulle quali il giudice di appello
abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così ex multis Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745).
3. il ricorso di NOME deve essere rigettato.
Quanto alle doglianze riguardanti l’esistenza del reato associativo si richiamano le argomentazioni illustrate nel precedente paragrafo 2 della parte in diritto.
In risposta agli ulteriori rilievi difensivi espressi dal ricorrente nel pri motivo di ricorso, si osserva quanto segue.
Contrariamente a quanto sostiene la difesa proprio l’aspetto della programmazione di una serie di attività illecite riguardanti l’importazione di rilevanti partite di stupefacenti connota l’esistenza della fattispeci associativa. La doglianza riguardante la prospettata inesistenza di un formale patto associativo è elemento non suscettibile d’incrinare il ragionamento seguito dai giudici di merito.
Il patto associativo non deve necessariamente consistere in un preventivo accordo formale, ma può essere anche non espresso e costituirsi di fatto fra soggetti consapevoli che le attività proprie ed altrui ricevon vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all’attuazione dello scopo comune.
La possibilità che ciascun appartenente all’organismo associativo coltivi propri interessi personali anche in colflitto con quelli degli altri non esclude l sussistenza del reato (cfr. Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023 Rv. 285646:”Ai fini della configurabilità del delitto di associazione finalizzata al traffic stupefacenti, è sufficiente l’esistenza tra i partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall’interesse a immettere droga sul mercato del consumo, sicché il vincolo associativo sussiste anche tra venditori e acquirenti della sostanza, non rilevando la diversità dei fini personali e degli utili che i singo si propongono di ottenere dallo svolgimento dell’attività criminale”).
Del pari irrilevante ai fini della configurazione del reato associativo è la circostanza che il sodalizio sia sprovvisto di una cassa comune, essendo sufficiente, anche nell’ipotesi di una gestione degli utili non paritaria n condivisa con tra i vari sodali, che tra questi sussista un comune e durevole interesse ad immettere nel mercato sostanza stupefacente, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell’attività e dell’esistenza di una sia pur minima organizzazione (cfr. Sez. 6, n. 2394 del 12/10/2021, dep. 2022, Rv. 282677).
Pertanto, risultano non conferenti le argomentazioni svolte nel ricorso a sostegno della inesistenza dell’associazione in ragione della rilevata
contrapposizione tra i sodali all’interno dell’organismo per questioni economiche (pagg. 8 e 9 del ricorso).
3.1 Quanto alla partecipazione del ricorrente alla fattispecie associativa, è irrilevante il fatto che l’imputato sia stato assolto dal reato s capo O della rubrica.
Ai fini della consumazione del reato non è necessaria la prova della partecipazione dell’agente ai singoli reati fine.
L’inserimento di ricorrente nell’organizzazione viene desunta da una serie di conversazioni dalle quali risulta che il predetto, vicino a RAGIONE_SOCIALE, era stato investito del compito di fornire copertura al traffico di stupefacent ricoprendo la qualifica di titolare di un’azienda rilevata in realtà da RAGIONE_SOCIALE. Il programma comune dell’organizzazione prevedeva il fatto di agevolare l’occultamento dei traffici di stupefacenti con coperture di attivit apparentemente lecite (cfr. le conversazione riportata a pag. 20 e 21 della sentenza).
Nel periodo successivo alla registrazione di tali conversazioni, il COGNOME viene intercettato a colloquio con i sodali NOME e COGNOME NOME. Lo COGNOME avverte COGNOME dell’arrivo di COGNOME NOME dall’Olanda ed il COGNOME partecipa all’incontro con questi organizzato da COGNOME presso la sua tenuta.
Ebbene, le argomentazioni poste a sostegno dell’affermazione di responsabilità dell’imputato in ordine al reato associativo risultano immuni da censure: come già detto in precedenza il reato sussiste ove si apprezzi e sia dimostrato un qualunque contributo per la vita dell’associazione. Nel caso in esame il contributo prestato dall’imputato si è sostanziato nella sua disponibilità a fornire una copertura per il trasorto degli stupefacenti.
il ricorso proposto da COGNOME NOME deve essere rigettato.
In ordine al primo motivo di ricorso, riguardante l’esistenza stessa dell’organizzazione, si richiamano le argomentazioni svolte in precedenza.
Quanto al secondo e terzo motivo di ricorso, attinenti alla partecipazione dell’imputato, la corte di appello ha evidenziato come il ricorrente fosse entrato a fare parte del gruppo dopo la crisi economica insorta a seguto del sequestro del carico di droga presso il porto di Livorno su presentazione del COGNOME. Si accertò in proposito che COGNOME, nel maggio dell’anno 2006, si recò in Venezuela per incontrare il fornitore COGNOME. Al suo rientro aveva incontrato COGNOME e COGNOME. Aveva poi effettuato ulteriori viaggi in Sudannerica finanziati da COGNOME, come emerge da conversazioni registrate in data 11/6/2006.
Nel corso delle conversazioni intercettate si apprendeva che l’accordo per l’acquisizione di una fornitura di stupefacenti che si trovava in Togo veniva concluso al prezzo di 13.500 dollari al chilogrammo.
Le doglianze illustrate nel ricorso nelle quali si dubita della concretezza dell’affare e della disponibilità dello stupefacente da parte del COGNOME, sono confutate nella motivazione della sentenza di primo grado (pag. 349) con argomentazioni del tutto logiche e coerenti rispetto alle emergenze probatorie. Le conversazioni intercettate, si legge in motivazione, danno piena contezza del fatto che gli accordi operativi raggiunti, riguardanti i quantitativo, il prezzo e la somma messa a disposizione, fossero del tutto specifici.
Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. L’aumento stabilito a titolo di continuazione per il reato sub capo G), determinato nella misura contenuta di mesi 4 di reclusione, non richiedeva una specifica motivazione, essendo evidentemente rispettoso del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen. (si veda la già richiamata Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005)
5. Il ricorso proposto da NOME è parimenti da rigettarsi.
Del tutto prive di specificità sono le doglianze a sostegno della inadeguatezza e apparenza della motivazione della pronuncia di appello.
La Corte di merito, sia pure con argomentare succinto, ha affrontato tutti i temi sollevati dalla difesa nell’atto di appello, fornendo risposte congru alle censure difensive. Per altro verso, trovandoci al cospetto di una doppia conforme pronuncia di condanna, la valutazione circa la completezza della motivazione dovrà essere effettuata tenendo conto anche della motivazione dal giudice di primo grado (sent. n. 86/2012 del G.u.p. Tribunale di Napoli), il quale ha riportato, in modo particolareggiato, tutte le numerosissime conversazioni intercettate conducenti ai fini dell’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Quanto alla partecipazione dell’imputato al sodalizio di cui si tratta, i giudici di merito hanno ritenuto che il ricorrente non fosse interessato unicamente alla importazione del carico sequestrato a Livorno, essendo il suo apporto contributivo nel sodalizio proseguito anche dopo il sequestro.
A questo proposito il giudice di primo grado ha posto in evidenza come, dopo la grave perdita del carico sequestrato a Livorno, il COGNOME, lungi dall’allontanarsi dal contesto associativo, avesse continuato ad operare, sostenendo l’ingresso nel sodalizio dello COGNOME (cfr. pag. 317 sentenza di primo grado), al quale, come visto in precedenza, finanziava le trasferte in
Sudamerica finalizzate ad incontrare il fornitore COGNOME.
Le doglianze difensive prospettano una diversa interpretazione dei fatti e della vicenda.
Anche la doglianza riguardante la commissione del reato sub capo B) deve essere ritenuta priva di fondamento.
La Corte di merito ha offerto logica motivazione in ordine al convincimento espresso circa la responsabilità dell’imputato nella importazione dei circa 700 kg di cocaina sequestrati nel porto di Livorno, ponendo in rilievo iI6. COGNOME: Il ricorrente era entrato a fare parte dell’associazione nell’anno 2007, dopo una riunione svoltasi nella tenuta di COGNOME NOME. Alla stregua dei colloqui intercettati, hanno precisato i giudici di merito, intercorsi tra i sodali Rea e COGNOME si è acclarato che egli fungeva da intermediario con acquirenti all’estero.
La difesa dubita che il COGNOME avesse fatto parte del sodalizio in contestazione, assumendo che, nel momento della comparsa dell’imputato sulla scena delle indagini non esistevano più manifestazioni dell’associazione contenuto dei dialoghi intercettati dai quali emergeva il ru I rilie difensivi genericamente posti, trovano risposta nelle pagine 22 e 23 della sentenza di appello, dove si legge che l’associazione, a partire dall’anno 2007 era alla ricerca di nuovi canali di approvvigionamento. In questo momento della vita dell’associazione RAGIONE_SOCIALE si recava in Spagna per incontrare COGNOME, ritenuto personaggio di rilievo nell’ambito del traffico internazionale di stupefacenti. A seguito di tale incontro il ricorrente giunse in Italia per incontrare presso la tenuta di COGNOME Rea, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e lo stesso COGNOME. Le conversazioni intercettate successivamente rivelano come da quell’incontro fosse nata la programmazione di un’attività d’importazione degli stupefacenti che avrebbe fruttato lauti guadagni. Nel mese di febbraio 2007, il COGNOME si reca in Africa, dove il COGNOME deteneva lo stupefacente, attendendo indicazioni dalla “famiglia” (conversazione del 26/2/2007 h. 16,37).
Le doglianze difensive sono del tutto generiche e tendenti a prospettare una diversa interpretazione delle emergenze processuali.
ruolo di finanziatore assunto dal COGNOME e la circostanza che egli si fosse accollato il danno economico ingentissimo derivato dalla perdita del carico.
Del pari priva di pregio è il rilievo riguardante la configurazione
del delitto tentato in relazione al capo B) della rubrica. La motivazione offerta dalla Corte di merito sul punto è immune da censure: il reato, infatti si è perfezionato con l’accordo raggiunto con il fornitore COGNOME, indipendentemente dalla materiale apprensione del carico che, peraltro, era stato inviato ed era giunto regolarmente in Italia (ex multis Sez. 3 – , Sentenza n. 1555 del 21/09/2021, dep 2022, Rv. 282407 – 01; Sez. 4, n. 38368 del 04/07/2023, Rv. 284960 – 01).
Alla luce delle considerazioni che precedono si impone il rigetto di tutti i ricorsi. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali