Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13198 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13198 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME NicolasCOGNOME nato a Gela il 24/08/2004 avverso l’ordinanza del 23/09/2024 del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con ordinanza del 23 settembre 2024, il Tribunale di Caltanissettél, quale giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza emessa in data 5 agosto 21:: 4 dal Gip del medesimo Tribunale, con la quale era stata applicata, nei confronti del ricorrente, la misura della custodia cautelare in carcere, giacché indagt) per molteplici episodi di acquisto, detenzione e spaccio di stupefacenti, integranti il
reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per il delitto òrevisto dall’art. 74, commi 1, 2 e 3, del medesimo decreto, perché si associava Kin altri allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti tra quelli di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, nella specie consistiti in acquisti e succassive rivendite e cessioni di sostanza stupefacente, principalmente del tipo coc:aina e marijuana. Nell’ipotesi accusatoria, l’indagato, in qualità di promotore, te leva i contatti con i fornitori catanesi e procedeva agli approvvigionamenti, coodi iando in ciò gli sforzi degli altri sodali e cedendo la sostanza stupefacente all’incirasso e al dettaglio.
Avverso l’ordinanza, l’indagato, tramite difensore, ha proposto ricon>o per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1 Con un primo motivo di censura, si lamentano il vizio di motivazi :11:: e e la violazione degli artt. 266, 271, 291 e 309 cod. proc. pen., per la ri ncata acquisizione, da parte del Tribunale, di tutti i provvedimenti autorizzat vi delle intercettazioni effettuate sull’utenza mobile del coindagato COGNOME e, segnatamente, del decreto autorizzativo datato 15 giugno 2022 di cui al RIT n. 635/2022 – erroneamente non trasmesso dal Pubblico Ministero – i cui esiti avrebbero fondato tanto l’ordinanza genetica quanto il rigetto del r e;ame, nonostante le specifiche richieste rivolte dal difensore di parte ricorrente E i ‘irte di verificarne i contenuti ed i presupposti normativi.
2.2. Con un secondo motivo di doglianza, si deducono la violazione di legge ed il difetto di motivazione, con riguardo agli artt. 74 e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Quanto al delitto associativo, il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente la partecipazione del COGNOME al sodalizio criminoso, in ragione del contenuto di cl verse intercettazioni, ritenute dimostrative di una sistematica ripetizione di reati !icopo, tuttavia omettendo di considerare l’inidoneità della commissione di ripetut reati ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, a costituire, di per sé sola, prova dell’integrazione del predetto delitto associativo. Al contrario di quanto argomentato nell’ordinanza impugnata, difetterebbero, nel caso di specie, i molteplici requisiti dell’associazione di cui al paradigma normativo ex art del d.P.R. n. 309 del 1990, mancando l’accordo, chiare manifestazioni di alfectio societatis, la stabilità del vincolo, la predisposizione di mezzi e ruol Der il perseguimento di un programma criminoso comune ed indeterminato.
All’opposto, la completa ed integrale lettura del compendio probatorio riporterebbe uno spaccato ben diverso rispetto a quello indicato dal Tribu le del riesame, laddove ha ritenuto integrato il reato di partecipazione all’associi:: zione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti piuttosto che la fattispec: e del
concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupa13centi con lo zio NOME COGNOME. Né la ripartizione dei proventi dell’attività illecita né l’adozione di accurati presidi di autotutela, relativi all’utilizzo di utenze autovetture apposite, di sistemi di messaggistica istantanea e di luoghi di in1:ontro privilegiati, né la circostanza che altri coindagati vendessero stupefacenti per conto loro rappresenterebbero invero elementi qualificanti per l’ipotesi assciciativa, trattandosi di componenti sovente ricorrenti anche nella commissione d episodi criminosi di compravendita di sostanze stupefacenti, in ipotesi riconducibili anche alla fattispecie di concorso di persone nel reato continuato.
La motivazione dell’ordinanza impugnata, ad avviso del ricorrente, sarebbe dunque sostanzialmente carente e contraddittoria, ancorando la sussistEn::a del vincolo associativo alla reiterazione delle ipotizzate cessioni, senza illustrare quali siano i concreti tratti che consentirebbero di ricavare i necessari Elementi dell’accordo criminoso e della permanenza del vincolo tra i partecipanti, in luogo dell’invocata fattispecie concorsuale “a due” tra il COGNOME ed il COGNOME, res:ituita dallo stesso provvedimento impugnato.
Quanto, invece, ai contestati reati satellite, il ricorrente lamenta la ri ncata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. I giudici del riesame avrebbero erroneamente omesso di confrontarsi cor fatto che, stante l’assenza di elementi di prova oggettivi e di una consistenza qu.91itativa e quantitativa certa dello stupefacente – conseguente alla circostanza clic nella maggior parte dei casi non vi è stato il sequestro della sostanza, tralUndosi dunque di “droga parlata” – per la regola del favor rei, avrebbero dovuto riconoscere la predetta fattispecie attenuata. Avrebbero altresì disatteso le doglianze difensive in ordine alle censurate ripetizioni degli accadimenti, contenute nel provvedimento restrittivo genetico, analiticamente argomentando soltErmo con riferimento al capo 6) della rubrica.
2.3. Con una terza censura, ci si duole, infine, della violazione dell’ari. 274 cod. proc. pen., e del vizio di motivazione, relativamente alla sussisten a delle esigenze cautelari.
In primo luogo, sostiene la difesa che, in punto di adeguate,;:za e proporzionalità della misura cautelare applicata, il Tribunale del riesarne ha erroneamente omesso di considerare, non solo l’incensuratezza e la giovane età dell’indagato, ma anche i condizionamenti a cui egli sarebbe andato inco -11: -o nel proprio agire, indotto da fattori esterni, quali i meri vincoli parentali, pe ralt recepiti con · malavoglia dall’indagato, per questo destinatario di frequenti rimproveri, da parte dello zio, giacché non interessato all’attività illecita.
Si censura, poi, la motivazione in punto di inquinaménto probatorio, itenuta dalla difesa apodittica e congetturale, tenuto conto che, basandosi il conrendio
indiziario prevalentemente sul contenuto di intercettazioni telefoni :ihe ed ambientali, già tutte versati in atti, non sarebbe possibile sapere da quale emergenza indiziaria risulti l’attuale e concreta possibilità che l’odierno ricorrente aderisca alla concretizzazione di stratagemmi volti all’elusione delle indagini.
Con memoria del 3 gennaio 2025, la difesa del ricorrente ha presntato motivi aggiunti, con i quali, dopo avere insistito nell’eccezione di inutilizzatilità de risultati delle intercettazioni effettuate, per violazione dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., ha informato la Corte di cassazione dell’intervenuta revoca, ca parte del Gip del Tribunale di Caltanissetta, della misura cautelare disposta nei coi fronti dell’odierno indagato, in relazione ai reati di cui ai capi 2), 4), 5), 7), 8), 9;1, 11 15), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 25), 26), 27), 30), 31), 33), e da 38) a (i2), co conseguente carenza di interesse a coltivare il ricorso per cassazione per i predetti delitti.
Con successive memorie del 10 e del 15 gennaio 2023, la die ;a ha trasmesso ulteriori motivi aggiunti, con cui, in replica alle conclusiDiiii del Procuratore generale, articolando ulteriormente il motivo di ricorso afferenlie alla mancata trasmissione dei decreti intercettivi richiesti, ha ribadito la specificità e tempestività dell’istanza di acquisizione di tutti i decreti autorizzativi, avanziiita s al Gip sia al Tribunale del riesame, in data 21 settembre 2024.
Si rappresenta, in particolare, che il Gip, in esito alla predetta richie ;ita, giorno successivo alla trattazione dell’udienza camerale, svoltasi in Ca:a 23 settembre 2021, aveva erroneamente dichiarato non dovervi provvdere, trattandosi di provvedimenti già presenti agli atti; e che, invece, il Tribunale del riesame, soltanto a seguito di nuova richiesta avanzata in data 14 ottobre 2024, aveva attestato l’effettiva mancanza del decreto genetico, in quante mai trasmesso. A parere della difesa, peraltro, tale mancata trasmissicric non comporterebbe una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, con – i na 1, lettera c), cod. proc. pen., bensì una nullità assoluta, rilevabile d’uricio ed eccepibile ad istanza di parte in ogni stato e grado del procedimento, sussis:endo l’obbligo del Tribunale di acquisire tali provvedimenti a garanzia del diritto cli lifesa della parte richiedente; provvedimenti non trasmessi ai sensi dell’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. e, dunque, indebitamente sottratti al vaglio in orcire alla sussistenza dei presupposti motivazionali dell’atto medesimo.
In data 23 ottobre 2024, ha depositato memoria scritta il Procuratcni della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta – nella sua veste di Pu Dblico Ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato con la
quale censura l’intempestività della richiesta del difensore, presentata solo nella tarda serata del sabato 21 settembre 2024, in relazione ad una .h: ienza calendarizzata per il lunedì successivo: proprio a causa di tale intempes =ività, infatti, tanto il Gip quanto il Tribunale del riesame avrebbero potuto effettuar ?. solo una sommaria verifica di avvenuta trasmissione, su supporto informaticp, degli atti relativi a tutte le intercettazioni richiamate nell’ordinanza impugnata.
Secondo la prospettazione accusatoria, inoltre, la difesa dell’odierno inclagato avrebbe erroneamente omesso di considerare, non solo che il materiale a disposizione del Tribunale per il riesame era lo stesso che ha avuto a dispos zione il Gip nel momento in cui ha emesso il provvedimento custodiale onde l’inapplicabilità al caso di specie l’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. – mi) anche che nessun captatore informatico era stato inoculato sul telefono sottop:Isto ad intercettazione; di talché, essendosi la questione di inutilizzabilità concentrata esclusivamente sulla presunta mancanza di motivazione rafforzata in rela;:inne al decreto autorizzativo di un captatore mai richiesto né autorizzato, la richieE;l:3 non avrebbe comunque potuto sortire alcun effetto utile, potendo la verifica r chiesta ben essere compiuta sugli atti ritualmente trasmessi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È preliminare, sul piano processuale, la considerazione relativ,:. alla memoria scritta trasmessa a questa Corte dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, nella sua qualità di Pubblico Ministero che ha cl ‘lesto l’applicazione della misura.
Tale produzione deve essere considerata inammissibile.
La legittimazione a proporre ricorso per cassazione, riconosciuta dall’a -t 311, comma 1, cod. proc. pen., a quell’ufficio del Pubblico Ministero, invero, non a fare acquisire la qualità di “parte” del giudizio di cassazione – da cui discer de la facoltà di presentare memorie, riconosciuta dall’art. 121 cod. proc. peri. – al Procuratore della Repubblica territoriale che, pur avendo chiesto l’appli::azione della misura cautelare, non risulti poi essere parte ricorrente nel giucli.:io di legittimità.
In questo senso, infatti, se è vero che la facoltà di presentare memorie al giudice è prevista in via generale dal predetto art. 121 cod. proc. pen. in favore delle “parti” e che la norma generale di cui all’art. 584 cod. proc. pen che prevede che l’atto di impugnazione sia comunicato al Pubblico Ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato – non è funzionale soltanto alla possibilità di proporre appello incidentale ex art. 595 cod. proc. pen. poic:hé la suddetta comunicazione deve essere certamente effettuata non solò quando il
provvedimento è appellabile ma anche quanto è ricorribile e, in tale caso, i3Eisume significato solo se correlata alla predetta facoltà di presentare memorie :Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, Rv. 254036), è pur vero che, ai sensi dell’a -t 568, comma 4, cod. proc. pen., alla base dell’impugnazione, è sempre ric: -Iiesto l’interesse ad agire delle parti, costituendo essa il rimedio giuridico a ueste attribuito per rimuovere lo svantaggio nascente da una decisione del ji Alce. Qualsiasi impugnazione, infatti, deve essere assistita da uno specifico e concreto interesse, di cui deve essere apprezzata l’attualità.
Ebbene, se il Procuratore della Repubblica che ha chiesto la misura ion è ricorrente, ciò significa che il suo interesse si è già in concreto esaurite ,i;on la decisione del Tribunale del riesame o del giudice per le indagini prelimindri; di talché consentirgli di intervenire, mediante la presentazione di memorie, significherebbe ammettere una partecipazione non prevista dal Eiii;tema processuale.
Ne consegue che, laddove non sia ricorrente una Procura della RepuDblica territoriale, la parte del procedimento di cassazione non è quest’ultima, beni1 solo l’ufficio del Pubblico Ministero, costituito, secondo la regola generale dell’art. 51, comma 1, lettera b) , cod. proc. pen., dalla Procura generale presso la Ccirte di cassazione, che diventa dunque l’esclusiva interlocutrice degli uffici territoriali del Pubblico Ministero, alla quale questi debbono perciò indirizzare le loro eventuali memorie ed attraverso la quale le stesse possono essere poi sottoposte a questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 5096 del 09/01/2024, Rv. 285983). De, -esto, consentire al Pubblico Ministero non ricorrente di interloquire in Caszione farebbe venire meno la funzione di supporto – che è svolta necessarian – ente in forma unitaria dalla Procura presso la Corte di Cassazione – alla ?Azione nomofilattica, determinando altresì un’indebita sovrapposizione di ruoli che, qualora le argomentazioni e le deduzioni proposte non fossero condivise dalla Procura generale, potrebbe dare luogo alla situazione di uffici del Fu )1Dlico Ministero che, nello stesso grado, finiscano per rappresentare posizioni loro sostanzialmente contrastanti.
Venendo alle questioni sollevate con l’atto di impugnazione, ritIime il Collegio che queste siano inammissibili.
2.1. Il primo motivo di impugnazione, relativo alla mancata acquisizior e, da parte del Tribunale, dei provvedimenti autorizzativi delle intercettaz oni, in violazione degli artt. 266, 271, 291 e 309 cod. proc. pen., è manifestariente infondato, oltre che generico.
2.1.1. Deve infatti ricordarsi, sul punto, che la giurisprudenza di legitti -n tà ha già più volte chiarito che, in tema di ricorso per cassazione avverso misure
cautelari, è inammissibile la deduzione della tardiva trasmissione di atti r levanti, in violazione dell’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., qualora l’eccezir)r e non sia stata tempestivamente formulata dinnanzi al Tribunale del riesame, attei;o che il necessario accertamento sulla completezza della trasmissione degli atti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., spettE olo a giudice di merito. Laddove, dunque, l’eccezione relativa alla mancata trasmksione di atti rilevanti da parte del Pubblico Ministero al Tribunale del riesame ienga dedotta davanti alla Corte di cassazione, questa potrà procedere all’eventuale declaratoria di inefficacia della misura solo se la questione sia stata fatta valere ed il relativo contraddittorio si sia instaurato davanti al giudice di merito (ex pibrimis, Sez. 6, n. 45911 del 26/09/2011, Rv. 251181; Sez. 4, n. 287 del 29/01/15)9), Rv. 214880); ciò che, in altri termini, equivale a dire che la predetta eccezion e non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di cassazione (Sez. 3, n. ,-7559 del 16/07/2019, Rv. 277991). In tema di intercettazioni telefoniche, del reiito, la mancata allegazione, da parte del Pubblico Ministero, dei relativi decreti autorizzativi a corredo della richiesta di applicazione della misura cautelar e la successiva omessa trasmissione degli stessi al tribunale del riesame, a sejuito di impugnazione del provvedimento coercitivo, non determina l’inefficacia della misura ex art. 309, comma 10, cod. proc. peri., né l’inutilizzabilità delle caph:i zioni, che consegue, invece, all’adozione dei decreti fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 267 e 268 cod. proc. pen., obbligando, purtuttavia, il tribunale ad acquisire tali provvedimenti a gara -12ia del diritto di difesa della parte che ne abbia fatto specifica e tempestiva richis sta ai fini del controllo circa la loro sussistenza e legittima adozione (ex multis, S z. 4, n. 26297 del 15/05/2024, Rv. 286817; Sez. 4, n. 18802 del 21/03/201, Rv. 269944; Sez. 1, n. 823 del 11/10/2016, dep. 2017, Rv. 269291).
2.1.2. Nel caso di specie, dalla lettura del ricorso e degli altri atti del fas; :ico – consentita a questa Corte in ragione della natura processuale della questi )ne emerge che, con il presente motivo di impugnazione, il ricorrente ha lamentato l’inutilizzabilità delle conversazioni riconducibili all’utenza telefonica COGNOME, conseguente alla mancanza in atti del decreto autorizzativo genetico del 15 giugno 2022, mentre la questione posta all’attenzione del Tribunale del riesame riguardava l’assenza di motivazione rafforzata richiesta dall’art. 267 cod. proc. pen. per le conversazioni tra presenti captate per il tramite dell’apparecchio telefonico in uso al COGNOME.
Dunque la predetta eccezione di inutilizzabilità delle captazioni per ma icata trasmissione dei decreti autorizzativi al Tribunale del riesame, da pari: e del Pubblico Ministero, non risulta essere stata fatta valere ed il “e ativo contraddittorio non appare essere stato instaurato davanti al giudice di merito.
Né, peraltro, il ricorrente deduce mai di aver fatto presente al Tribu -iiii le del riesame il mancato invio di tali decreti. Anzi, la circostanza che tale rilievo rpn sia stato proposto dalla difesa dinnanzi ai giudici cautelari emerge sia dalla memoria in atti, nella quale non si rinviene alcun riferimento alla questione inerenl e alle intercettazioni, sia dal riepilogo riportato dall’ordinanza impugnata (pag. 4) riferito invero alla invocata inutilizzabilità dei gran parte delle eccezioni <,!:,erché captate per il tramite dell'apparecchio del Di COGNOME, ma il provvedimento autorizzativo non conterrebbe la motivazione rafforzata richiesta dall'art. 26 7 cod. proc. pen.» -sia, infine, dal fatto che, nelle successive memorie presenti:iiii dallo stesso ricorrente ex art. 121 cod. proc. pen., questi lamenta espressamente che il Tribunale avrebbe dovuto esercitare d'ufficio il potere di ric h edere documentazione integrativa, rivendicando, per il rilievo proposto, la nid ira di eccezione rilevabile d'ufficio ed eccepibile ad istanza di parte in ogni stato e grado del procedimento.
In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, d'altri Darte, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesaMe resa mar ifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito – sul fatto, sulle fonti di prova e sulla lati valutazione – onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguiate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata ossEirivanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. € 0 5 cod.. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Rv. 279505-03).
2.1.3. A ciò si aggiunga, infine, che la stessa prospettazione difensiva non fornisce la puntuale indicazione delle ragioni per le quali la richiesta di acq sizione dei decreti autorizzativi sarebbe riferita a captazioni diverse da quolle espressamente ritenute effettuate mediante captatore informatico e, r erciò, dichiarate inesistenti dal Tribunale (pag. 5) – oggetto della doglianza sollevata in sede di riesame; altresì omettendo di specificare sia la portata sia i termini nei quali le intercettazioni rispetto alle quali la censura è articolata, sarebbe -o state utilizzate ai fini dell'accertamento dei reati in contestazione. In altre parplii, al doglianza, non si correla alcuna indicazione degli specifici colloqui che si assumono inutilizzabili, in modo che possa evincersene l'effettiva incidenza sulla ricoslri izione operata dal Gip, prima, e dal Tribunale del riesame, dopo. Ed è inammiss bile il ricorso con il quale ci si dolga dell'inutilizzabilità della gran parte del intercettazioni, senza l'indicazione specifica delle ragioni per cui gli atti infic: ano compromettono in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coererua della
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motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 25082 del 27/02/2019, Rv. 277608 – C, Sez. 6, n. 18725 del 19/04/2012, Rv. 252644).
2.2. Il secondo motivo di censura, con il quale si contesta sostanzialmente la ritenuta gravità indiziaria relativamente ai reati di cui agli artt. 74 e 73 dell i.P. n. 309 del 1990, è anch’esso inammissibile.
2.2.1. In via preliminare, occorre innanzitutto richiamare la consdidata affermazione di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari penionali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen., diwono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non valgono, di per sé, a provare oltre ogni ragbe evole dubbio la responsabilità dell’indagato, ma che, tuttavia, consentono, per 13 loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di .11:eriori elementi, saranno idonei a dimostrare la responsabilità, fondando nel frtempo una qualificata probabilità di colpevolezza (ex multis, Sez. 2, n. 12851 del 07/12/2017, dep. 2018, Rv. 272687; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/201: , Rv. 256657; Sez. U., n. 11 del 21/04/1995, Rv. 202002).
La valutazione allo stato degli atti in ordine alla colpevolezza dell’indag3n, per essere idonea ad integrare il presupposto per l’adozione di un provvedirne’ to de libertate, deve, quindi, condurre non all’unica ricostruzione dei fatti che in :11., ca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell’incolpato, ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con ipessibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi.
La valutazione della prova in sede cautelare rispetto a quella nel gild zio di cognizione, pertanto, si contraddistingue non in base alla differente inTinseca capacità dimostrativa del materiale acquisito, ma proprio per l’aspellto di provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoli,. zione dinamica, potrà essere arricchito (Sez. 1, n. 13980 del 13/02/2015, Rv. 215:;: 300).
2.2.2. Va poi evidenziato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all’applicazione di misure cautelari personali è ammissibile solnrito se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta gicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i prin:ipi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostn. zione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Rv. 241997; Sez. 6, n. 11194 del 8/03/2012, Rv. 252178; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Rv. 2E:244).
La funzione di legittimità è, quindi, limitata alla verifica della adeguateza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto l suo
esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomert:.zione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo colto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo i:same (Sez. 6, n 40609 del 01/10/2008, Rv. 241214; Sez. 6, n. 18190 del 04/0 ,1/2012, Rv. 253006; Sez. 6, n. 27928 del 14/06/2013, Rv. 256262). Alla Corte, dunque, spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giud zio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice abbia dato adeguata’ nente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro ird ziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione rigu ariante la valutazione degli elementi indiziari rispetto ai canoni della logica e ai pr n :ipi d diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828).
2.2.3. Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha opportunamente rit enuto sussistente la gravità indiziaria in ordine al reato associativo, evidenziando i:he le complessive risultanze probatorie comprovavano plurimi elementi f ttu a li dimostrativi dell’esistenza di una associazione finalizzata al narcotraffico, cir etta e controllata dal COGNOME, con il fondamentale contributo: del nipote NOME Michael COGNOME – odierno ricorrente – avente un ruolo centrale sia nella perpetrazione dei reati fine sia nell’esecuzione di mansioni più prettarnente gestorie, su delega dello zio; di COGNOME NOME COGNOME, titolare di un autosaler e che metteva a disposizione autovetture “pulite” da utilizzare per le attività iiiE cite; di COGNOME e di COGNOME NOME, incaricati del confezionamentc ,, della custodia e della cessione al dettaglio dello stupefacente, i cui introiti veniva’ io poi versati al COGNOME, che ne determinava l’utilizzo.’
Con motivazione scevra da manifesta illogicità, il giudice cautelare ha dunque adeguatamente esplicitato le ragioni per le quali si debba ritenere provata, 3 ivello indiziario e salve eventuali ulteriori verifiche nel giudizio di meritD, l partecipazione del ricorrente all’associazione finalizzata all’attività di i lecit commercializzazione di sostanza stupefacente.
Dirimente, sul punto, è apparsa, in particolare, la copiosa attività di captEzione ambientale e telefonica effettuata (pagg. 6-7 del provvedimento impugnato), dimostrativa non solo del ruolo ricoperto dall’odierno indagato all’interno , della compagina associativa, ma anche dell’imponente quantità di sostanza inriessa sul mercato. Come opportunamente rilevato dall’ordinanza gravata, dalle conversazioni intercettate, sono emerse sia le istruzioni impartite dal COGNOME al nipote in ordine alle fasi del traffico illecito e all’utilizzo ed alla sostitu::i strumenti telefonici ed autovetture necessari per la commissione dei reati. i:il fine di sfuggire alle eventuali attività investigative dell’autorità operante, sia l’affidamento allo stesso di importanti compiti interni all’organizzazione, arwhe di
carattere gestorio, come l’assunzione di ulteriori soggetti da destinare alla vendita al dettaglio dello stupefacente, la gestione di un pusher da retribuire con le 9: n rnme messe a sua disposizione per il pagamento della “manovalanza”, l’utilizza ione di un apposito cellulare per le sole comunicazioni inerenti allo spaccio, la cura delle attività illecite per i giorni in cui lo zio sarebbe stato assente.
2.2.4. Contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, avuto riguardo a quanto sopra evidenziato, non può dunque parlarsi, nella specie, di concor:o nei singoli reati di spaccio, ma di vera e propria associazione, ravvisandosi gli ele -nenti aggiuntivi e distintivi del delitto di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, pet al concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di s ,:lstanze stupefacenti.
In punto di diritto, del resto, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, alla base dell’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, è identifica b le un accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli divengono – ciascuno nell’ambito dei compiti assunti o affidati – parti di un tutto final z;:ato commettere una serie indeterminata di delitti tra quelli di cui all’art. 73 del predetto decreto, preordinati alla cessione o al traffico di sostanze stupefazenti.
Per costante orientamento giurisprudenziale, tuttavia il patto associativo nori deve necessariamente consistere in un preventivo accordo formale, ma può (,:ssere anche non espresso e costituirsi di fatto fra soggetti consapevoli che le a :tività proprie ed altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribJi;cono all’attuazione dello scopo comune (ex plurimis, Sez. 3, n. 32485 del 24/05/2022, Rv. 283691; Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, Rv. 285646). La prova del v ncolo associativo, in altre parole, può essere desunta anche dalle modalità esecuti , fe dei reati fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro auto i, ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimenl o del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stupefacenti (ex multis, Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Rv. 255312), potendo dunque essere data anche per mezzo dell’accertamento di facta concludentia, quali i coltinui contatti tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, li?. ba logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso E I 2 loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Rv. 28261j1).
Tutto ciò premesso, deve ritenersi che la ricostruzione dei giudici della cutela in punto di sussistenza dell’organizzazione criminale e di partecipazion e del ricorrente alla stessa debba ritenersi frutto di una esauriente e razionale ri2si;egna degli elementi investigativi acquisiti, dei quali la difesa propone sostanzi2lriente una diversa lettura, che non può trovare ingresso in questa sede.
2.2.5. Lo stesso è a dirsi con riguardo alle censure relative ai contestati reati satellite·ex art. 73 del d.P.R. n: 309 del 1990.
Nella seconda parte del motivo di ricorso, il difensore si limita, irftti, a richiamare il principio giurisprudenziale per cui, in assenza di dati certi in rdine al carattere quantitativo e qualitativo dello stupefacente trattato, la qualifi giuridica deve essere quella più favorevole, ma omette, ancora una v:)I·:a, di confrontarsi con il percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata, nella quale si dà atto (pag. 16): a) della potenzialità di approvvigionamento del gruppo, innche da territori differenti da quelli in cui risultano avvenute le cessioni al dettagl o; b delle importanti somme di denaro e di sostanza stupefacente periodic:wiente movimentate; c) della diffusività e della spregiudicatezza delle condotte, proiettate all’immissione sul mercato del maggior quantitativo possibile di sostanza, al solo fine di incrementare le entrate; d) delle diverse tipologie di sostanza oggetto di cessione.
Da un lato, dunque, la mancata derubricazione nella fattispecie di lievi:i i?.ntità risulta adeguatamente giustificata in modo logico e coerente con le risultan?i.c delle
indagini; dall’altro, il motivo, nella sua genericità, non evidenzia ragioni di fatto o di diritto tali da incrinare la tenuta logica del provvedimento.
2.3. Anche il terzo motivo di gravame – afferente alla violazione dell’ari. 274 cod. proc. pen. e al vizio di motivazione relativamente alla sussisten2a delle esigenze cautelari – è inammissibile.
2.3.1. Essendo il reato associativo di cui all’art. 74-del d.P.R. n. 309 del 1990, ricompreso tra quelli indicati dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è lE tessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della cu:;todia in carcere, salvo prova contraria, ivi prevista, a fondare un giudizio, in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo’ tale, cioè, da configurare una valutazione di costante ed invariabile pericolo caut ?lare, superabile solo attraverso la dimostrazione di elementi contrari da parli2 della difesa, con conseguente inversione degli ordinari poli del ragion Einento giustificativo (ex multis, Sez. 5, n. 4950 del 07/1272021, dep. 2022, Rv. 28865; Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Rv. 280452). Dunque, il giucic:e che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostra;:iiHne in positivo della ricorrenza dei pericula libertatis, ma soltanto di apprezzamentd delle ragioni di esclusione, tali da smentire, nel caso concreto, l’effetto della presunzione.
2.3.2. Ebbene, nella fattispecie, ritiene il Collegio che l’ordinanza imp .1i;; nata, anche a prescindere dall’operatività della predetta doppia presunzione,- abbia correttamente evidenziato la sussistenza sia di un concreto ed attuale peridDlo di recidiva, comprovato da una pluralità di elementi di rilevante pregnanza – quali il ruolo di primo piano assunto daWindagato, nonostante · la giovane eCi’ e la. professionalità mostrata nello svolgimento delle attività illecite – sia dell’atuale pericolo di inquinamento probatorio, tenuto conto dell’estrema abilità dirro:;trata dall’indagato nell’elaborazione e nella predisposizione di stratagemmi volti all’elusione delle indagini, quali l’utilizzazione di utenze e autovetture dedicate esclusivamente allo svolgimento delle attività associative, e l’impiego di sisitomi di messaggistica istantanea e di un linguaggio simbolico ed allusivo. In ogni :aso, la difesa non ha allegato alcuna specifica ragione contraria in grado di vincer tale presunzione, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente né Ic stato d’incensuratezza né la giovane età dell’indagato, ed essendo altresì indinro:;trato l’invocato condizionamento per vincoli parentali, rispetto a cui, invero, la difesa non precisa mai alcunché, nemmeno in via di mera prospettazione.
Anche laddove si volesse accedere alla prospettazione difensiva relativEinente al difetto di motivazione in punto di inquinamento probatorio, peraltro, si ri :orda che l’art. 274 cod. proc. pen. prevede, in via alternativa, le tre distinte esigenze cautelari dell’inquinamento probatorio, del pericolo di fuga e della reiten:zione
criminosa, le quali, dunque, non devono necessariamente essere tutte acc:ertate nel singolo caso concreto; di talché risulta sufficiente anche l’esistenza di una sola di esse per giustificare, unitamente al requisito della gravità indiziaria ex ar:. 273 cod. proc. pen., l’applicazione di una misura cautelare personale.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per itenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determini: zione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della :assa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamente delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, coni na Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 28/01/2025.