Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26602 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26602 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
SALVATORE DOVERE
– Presidente –
Sent. n. sez. 439/2025
NOME COGNOME
UP – 17/04/2025
NOME
R.G.N. 6154/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
COGNOME
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Catanzaro, il 28/02/1982 NOMECOGNOME nato a Milano il 19/10/1985 COGNOME NOME nato a Milano il 12/06/1991
avverso la sentenza del 23/10/2024 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME COGNOME e per lÕinammissibilitˆ del ricorso di NOME NOMECOGNOME uditi i difensori;
l’Avv. NOMECOGNOME del foro di Milano, in difesa di COGNOME NOME, illustra i motivi del ricorso e ne chiede l’accoglimento;
l’Avv. COGNOME COGNOME del foro di Roma, in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME del foro di Milano, in difesa di NOMECOGNOME espone i motivi del ricorso e ne chiede l’accoglimento;
l’Avv. COGNOME COGNOME del foro di Milano, in difesa di COGNOME COGNOME illustra i motivi del ricorso e ne chiede l’accoglimento;
1. Con sentenza del 23 ottobre 2024 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 15 febbraio 2024 dal Giudice dellÕudienza preliminare del Tribunale di Milano, in esito al giudizio abbreviato, con la quale: A) NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi I), H), B), C), D), E), F) e G), e previo riconoscimento della continuazione, è stato condannato alla pena di anni quattordici e giorni venti di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; B) NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi I) e H), e, previo riconoscimento della continuazione, è stato condannato alla pena di anni quattordici e giorni venti di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; C) NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo I) e, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Le condotte di cui ai capi C), D), E), F) e G) sono state riqualificate nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
1.1. Per quanto di interesse, i giudici di merito hanno ritenuto provata lÕesistenza e lÕoperativitˆ, fino al mese di novembre 2020, di una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina (capo I), promossa ed organizzata da NOME COGNOME e NOME COGNOME ed alla quale prese parte anche NOME COGNOME oltre ad altri soggetti a cui carico si è proceduto separatamente.
LÕesistenza e lÕoperativitˆ del sodalizio sono state desunte essenzialmente dallÕanalisi di una serie di conversazioni intercettate, ritenute utili sia a fornire la prova della consumazione dei c.d. reati Ð fine (capi da B ad H), sia dellÕesistenza di una struttura organizzativa funzionale al perseguimento di un programma delittuoso aperto, consistente nella commissione di reati in materia di stupefacenti.
Il sodalizio, infatti, poteva contare su di una pur rudimentale organizzazione, fondata sulla disponibilitˆ di risorse umane e materiali (ad es., utenze ritenute sicure poichŽ fittiziamente intestate), su un protocollo dÕazione condiviso (di cui era espressione lÕuso di un linguaggio convenzionale), su una precisa ripartizione dei compiti tra i sodali, il cui operato era oggetto di controllo da parte degli esponenti di vertice, anche attraverso forme di rendicontazione.
I giudici di merito hanno inoltre escluso che i fatti potessero essere qualificati nella ipotesi lieve di cui al comma 6 dellÕart. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sia in ragione delle caratteristiche concrete dellÕassociazione, sia in ragione dellÕaccertata consumazione di condotte non riconducibili allÕipotesi di cui al comma 5 dellÕart. 73 dello stesso decreto (capo H).
In relazione al reato di cui al capo H, i giudici di merito hanno affermato il concorso degli imputati COGNOME e COGNOME nellÕacquisto di una partita di cocaina (del peso di 808 grammi), presa in consegna dal corriere NOME COGNOME che lÕavrebbe dovuta trasportare con il suo taxi in un luogo sicuro, ma che invece veniva tratto in arresto in flagranza di reato e per tale fatto separatamente giudicato.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge penale sostanziale, in quanto la Corte di appello ha ritenuto dimostrata l’esistenza della associazione per delinquere sebbene tutti i reati cosiddetti fine siano stati commessi solo in minima parte dai membri del sodalizio, ma mai da tutti gli imputati insieme.
Si tratta, in altri termini, di reati commessi da soggetti sempre diversi, talvolta estranei alla organizzazione, organizzazione che la stessa sentenza indica essere ÒrudimentaleÓ e che, sotto il profilo temporale, ha operato per un periodo piuttosto limitato.
Tali considerazioni avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a ritenere provate soltanto delle condotte estemporanee ed isolate, in nulla indicative della affectio societatis .
D’altra parte, alcuni dei pretesi associati, come NOME e COGNOME nello stesso segmento temporale operavano nel settore degli stupefacenti anche in maniera autonoma, avvalendosi di propri fornitori.
2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio della motivazione, poichŽ mancante o comunque apodittica (p. 5): la Corte territoriale si è limitata ad elencare gli elementi ritenuti sintomatici dell’esistenza della associazione senza verificarne in concreto l’effettiva capacitˆ dimostrativa; verifica ancor più necessaria ove si consideri che quegli elementi ben possono caratterizzare il semplice concorso nelle singole condotte di cui all’articolo 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, eventualmente aggravate ai sensi del comma 6 della stessa disposizione.
Si evidenzia, ad esempio, che il linguaggio utilizzato dagli imputati era per lo più legato alla loro giovane etˆ, e non certo rivelatore di uno schema condiviso.
Anche la indicazione, da parte dei giudici di merito, di un luogo in cui occultare il narcotico (la casa del ricorrente) non è seguita da alcuna analisi critica del dato, necessaria in considerazione del fatto che non risulta lÕutilizzo di tale luogo da parte degli associati.
Suddivisione dei compiti, forme di reclutamento ed incontri di carattere organizzativo, su cui pure si intrattengono i giudici di merito, rappresentano, si afferma, indici compatibili anche con il concorso di persone nei singoli reati.
2.3. Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione (poichŽ manifestamente illogica): lamenta il ricorrente che la Corte territoriale ha confermato la condanna per il reato di cui al capo I) non perchŽ sia certa l’esistenza dell’associazione, ma semplicemente perchŽ non ÒplausibileÓ escluderne l’esistenza.
2.4. Con il quarto motivo lamenta vizio della motivazione (poichŽ manifestamente illogica), con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all’articolo 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Pur avendo ritenuto l’ipotesi della lieve entitˆ, in relazione ai reati fine di cui ai capi C, D, E, F e G, i giudici di merito hanno valutato come ostativa all’applicazione del comma 6 la consumazione dellÕulteriore reato di cui al capo H, nonchŽ le caratteristiche concrete dellÕassociazione, con riguardo al numero di soggetti coinvolti ed allÕoperativitˆ in costanza di pandemia.
Cos’ facendo i giudici di merito non hanno considerato che il reato di cui al capo H non era riferibile al programma associativo, quanto piuttosto ad una isolata iniziativa del ricorrente (come reso evidente dall’analisi delle conversazioni intercettate).
Hanno inoltre errato, i giudici di merito, nel valorizzare il numero dei pusher coinvolti, elemento non ritenuto di ostacolo al riconoscimento della fattispecie di cui allÕart. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
NŽ si vede, afferma il ricorrente, come lÕaver agito in costanza di pandemia possa essere elemento utilmente valutabile al fine di negare lÕipotesi di cui al comma 6 dellÕart. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2.5. Con il quinto motivo deduce violazione della legge penale e vizio della motivazione (poichŽ carente, contradittoria e manifestamente illogica), con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Corte territoriale, superando la diversa opinione espressa dal Tribunale (fondata sullÕassenza di elementi positivi), ha ritenuto il ricorrente non meritevole del riconoscimento delle attenuanti generiche per la pessima biografia penale, per aver tenuto le condotte nel periodo di massima diffusione della pandemia da COVID-19, e per non avere offerto alcuna cooperazione rispetto all’accertamento del delitto associativo.
Per quest’ultimo profilo, il ricorrente sottolinea di aver ammesso le proprie responsabilitˆ per quanto riguarda le condotte indicate come reati fine, e che nel valorizzare la mancata ammissione quanto al delitto associativo, la Corte sembra confondere le attenuanti generiche con la circostanza attenuante della collaborazione (art. 73, comma 7, e 74, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
Anche il riferimento ai plurimi precedenti penali è erroneo, in quanto il ricorrente è gravato da una condanna risalente all’anno 2011, mentre invece la condanna per i fatti commessi in data 11 dicembre 2020 non pu˜ essere in alcun modo presa in
considerazione, trattandosi dell’ultimo reato commesso dallo COGNOME in esecuzione del programma associativo.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
3.1. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione (poichŽ manifestamente illogica) con riguardo alla affermazione di responsabilitˆ per il reato associativo.
Lamenta il ricorrente l’assenza di prova in ordine alla affectio societatis , ovvero di un accordo ulteriore rispetto a quello, tipicamente sinallagmatico, intercorso solo con lo COGNOME.
Cos’ come non vi è prova della consapevolezza del ricorrente di far parte di una organizzazione e di contribuire allÕattuazione del programma delittuoso.
3.2. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione (poichŽ manifestamente illogica), con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all’articolo 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Sviluppando argomenti simili al motivo proposto da altri ricorrenti, la difesa del COGNOME sottolinea che lo stupefacente gestito dall’associazione non era tale da coprire una rilevante fetta di mercato.
Egli stesso deteneva il narcotico ed il denaro presso la sua abitazione (non in un luogo occulto), dunque con una condotta cui deve riconoscersi Ð anche soggettivamente considerata Ð una ridotta pericolositˆ.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
4.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione, con riguardo alla affermazione di responsabilitˆ per il reato associativo.
Lamenta il ricorrente che, in contrasto con i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimitˆ, la Corte territoriale ha ritenuto provati gli elementi costitutivi della fattispecie associativa in termini di mera ÒplausibilitˆÓ.
Senza offrire risposta alle doglianze contenute nell’atto d’appello e nei motivi nuovi, la Corte di appello ha richiamato degli indicatori fattuali di per sŽ inidonei, nel loro concreto atteggiarsi, a fornire la prova dell’esistenza di un accordo stabile e di una struttura idonea a perseguire un indefinito programma delittuoso.
Sviluppando temi comuni al ricorso proposto nellÕinteresse di NOME COGNOME si evidenzia che l’ipotizzata associazione oper˜ per un ristretto margine temporale,
attraverso la consumazione di singoli reati di volta in volta attribuiti a soggetti diversi e non sempre appartenenti al sodalizio.
Passando in rassegna gli elementi valorizzati dai giudici di merito, e ricordando come lo RAGIONE_SOCIALE e lo Spallina utilizzassero lÕautovettura di questÕultimo, si evidenzia lÕindisponibilitˆ, da parte del preteso sodalizio, di risorse materiali adeguate rispetto alla attuazione del pactum sceleris (ad esempio, veicoli intestati a terzi o comunque in uso a tutti i sodali).
Quanto alla disponibilitˆ di luoghi per lo stoccaggio, individuati nelle abitazioni di Spallina e COGNOME (non quella dello Scordamaglia, erroneamente evocata in sentenza), i giudici di merito non hanno spiegato le ragioni per le quali dovevano ritenersi nella disponibilitˆ del gruppo, nŽ hanno superato lÕevidente contraddizione di ritenere esistente ed operante una struttura organizzativa che per˜ non era in grado di disporre di un luogo sicuro per il deposito e la lavorazione dello stupefacente.
Anche il linguaggio utilizzato dai correi (piuttosto semplice), e la disponibilitˆ di utenze dedicate (di cui non si ha prova siano state acquistate e fornite dal sodalizio) appaiono indici compatibili anche con la ripetizione di singole condotte delittuose.
LÕinstabilitˆ dei contributi e dei canali di fornitura, la coesistenza di iniziative individuali (e dunque non condivise) avrebbero imposto alla Corte territoriale un ulteriore sforzo motivazionale.
Il ricorrente osserva, infine, come un analogo deficit motivazionale riguardi la prova dellÕ affectio societatis , e dunque del superamento di un accordo che non sia limitato alla sola consumazione dei singoli reati Ð scopo.
Più in particolare, gli indici valutati dalla Corte territoriale per dimostrare l’esistenza di una struttura organizzativa, giˆ a tal scopo ritenuti insufficienti, nulla dicono in ordine alla consapevolezza di ciascun affiliato di operare nell’ambito della associazione e di contribuire all’attuazione di un programma delittuoso a carattere aperto.
4.2. Con il secondo motivo lamenta vizio della motivazione (poichŽ mancante e manifestamente illogica) con riguardo al riconosciuto ruolo apicale.
La Corte territoriale, si osserva, non ha risposto alle doglianze contenute nell’atto di appello con cui si evidenziava l’assenza, nei dialoghi intercettati, della prova del concreto esercizio del potere direttivo, in cui si sostanzia la figura dell’organizzatore; si evidenzia, inoltre, lÕassenza di contatti tra lo RAGIONE_SOCIALE e gli altri sodali, se si eccettuano quelli con COGNOME e quelli, del tutto occasionali, con COGNOME.
Neppure poteva farsi riferimento agli incontri che la Corte indica quali Òchiamate a rapportoÓ, nulla sapendosi sul se, in tali occasioni, siano state o meno assunte decisioni rilevanti per la operativitˆ dell’associazione.
4.3. Con il terzo motivo lamenta violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione (poichŽ contraddittoria e manifestamente illogica) con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all’articolo 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
La motivazione offerta dai giudici di merito deve ritenersi manifestamente illogica nella misura in cui, pur a fronte dell’intervenuta riqualificazione di 6 dei 7 reati scopo nella fattispecie di cui al comma 5 dell’articolo 73, ha ugualmente ritenuto di escludere l’ipotesi di cui all’articolo 74 comma 6.
Intanto era possibile ritenere ostativa la mancata riqualificazione della condotta di cui al capo H in quanto se ne fosse dimostrata la riconducibilitˆ al programma associativo, cosa che invece deve essere esclusa in quanto lo stesso COGNOME ebbe ad affermare, in un dialogo, di aver Òfatto tutto da soloÓ in quella circostanza.
Inoltre, l’invocata riqualificazione è stata esclusa sulla scorta di fatti non accertati in sede processuale, ovvero la capacitˆ del sodalizio di rifornire ai clienti in altre parti d’Italia, nonchŽ ÒlÕelevato numero di pusherÓ (essendone stati identificati, invece, solo 3, ovvero Novacenco, Puxeddu e Papushko).
4.4. Con il quarto ed ultimo motivo lamenta vizio della motivazione (poichŽ mancante e manifestamente illogica), con riguardo alla affermazione di responsabilitˆ per la condotta contestata al capo H.
Proponendo una ricostruzione in parte difforme da quella contenuta nella sentenza di primo grado (ove si era ritenuto che la somma di euro 21.500 rappresentasse il costo da versare al fornitore), e valorizzando informazioni non presenti nel processo, la Corte di appello ha ritenuto che lo COGNOME avesse eterodiretto lo scambio, elargendo a COGNOME la somma necessaria per pagare il Paone per il suo servizio, e discutendo del guadagno connesso alla vendita della cocaina.
Tuttavia, nessuna delle due ricostruzioni era corretta, in quanto contrastanti con la logica e con le evidenze disponibili: nella prima, non si comprende la ragione per cui lo Scordamaglia abbia chiesto a COGNOME il costo del narcotico; nella seconda, invece, difetta ogni confronto con la circostanza relativa al mancato rinvenimento del denaro da parte della polizia giudiziaria che sequestr˜ lo stupefacente.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale, e le parti hanno formulato le conclusioni come in epigrafe indicate.
I ricorsi, poichŽ infondati, debbono essere rigettati.
I motivi riguardanti la configurabilitˆ del delitto associativo (capo I) ed il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all’articolo 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono comuni a tutti i ricorrenti, e dunque per ragioni di linearitˆ espositiva possono essere trattati congiuntamente.
2.1. Osserva innanzitutto il Collegio che nŽ il codice penale (artt. 416 e 416bis ) nŽ il d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 contengono una definizione dell’associazione per delinquere, che è venuta delineandosi, nei suoi elementi costitutivi, per effetto dellÕattivitˆ interpretativa.
Con specifico riferimento al citato art. 74, gli elementi costitutivi del delitto di associazione sono stati quindi individuati: a) in un accordo criminoso (c. d. pactum sceleris ), che crei un vincolo di natura permanente fra tre o più persone; b) nel perseguimento di un programma criminoso volto al compimento di una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti; c) nellÕesistenza di un minimo di organizzazione avente carattere stabile e, quindi, destinata a perdurare anche dopo la consumazione dei singoli delitti scopo.
In ordine allÕaccordo criminoso, la giurisprudenza di legittimitˆ ha costantemente escluso la necessitˆ di un accordo formalizzato, cioè di Òun accordo consacrato in atti di costituzione, statuto, regolamento, iniziazione od in altre manifestazioni di formale adesioneÓ, ritenendo, per contro, sufficiente ÒlÕesistenza di fatto della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta il contributo consapevolmente apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comuneÓ (Sez. 4, n. 37291 del 31/05/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 43327 del 08/10/2013, COGNOME, Rv. 256969 Ð 01; Sez. 6, n. 8046 del 08/05/1995, COGNOME, Rv. 202031 Ð 01).
LÕaccordo illecito, quindi, pu˜ costituirsi di fatto fra soggetti consapevoli che le attivitˆ proprie ed altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono allÕattuazione dello scopo comune.
Attuazione che, peraltro, non è richiesta, nel senso che si pu˜ rispondere di associazione anche senza la commissione dei singoli reati scopo, seppur tale ultimo aspetto possa agevolarne lÕidentificazione.
Una delle regole di giudizio e d’inferenza logica dell’esistenza di un sodalizio finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti è, infatti, costituita dalla valorizzazione di indici quali le comuni modalitˆ esecutive e la ripetitivitˆ delle condotte integranti i reati scopo oggetto del programma criminoso.
Nella stessa prospettiva, la ripetuta e non occasionale commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell’associazione, seppur non necessaria, pu˜ offrire la prova della condotta del partecipe, posto che, attraverso essi, si manifesta in concreto l’operativitˆ della compagine criminale (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, COGNOME, Rv. 279505 Ð 02; Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346 Ð
01; cfr., anche Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, COGNOME, Rv. 282838 Ð 01, con la precisazione che tali condotte debbono essere espressive di forme di interazione nell’ambito del gruppo organizzato).
Se ne è dedotto, coerentemente, che la prova della partecipazione pu˜ essere data anche con mezzi e modi diversi dalla prova del concorso nei singoli traffici (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, COGNOME, Rv. 280703 Ð 02; Sez. 3, n. 40749 del 05/03/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 264826 – 01); trattandosi, infatti, di reato a forma libera, rileva qualsiasi comportamento che apporti contributo, ancorchŽ minimo ma non insignificante alla vita della struttura, consapevolmente funzionale al programma delittuoso, a nulla rilevando che questo non integri, di per sŽ, alcun reato Ð fine.
In ordine, poi, allÕelemento organizzativo, non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilitˆ economiche, ma è sufficiente lÕesistenza di strutture sia pure rudimentali, deducibile dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune: una struttura che, quindi, fornisca un supporto stabile alle singole deliberazioni criminose, per la necessitˆ che il sodalizio si protragga per un apprezzabile periodo di tempo idoneo a consentire ad esso di operare validamente (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, COGNOME, Rv. 275583 Ð 01; Sez. 5, n. 11899 del 05/11/1997, COGNOME, Rv. 209646 Ð 01; Sez. 6, n. 9320 del 12/05/1995, COGNOME, Rv. 202038 Ð 01).
Quanto, poi, allÕelemento psicologico, va detto che il dolo del delitto di associazione a delinquere è dato dalla coscienza e volontˆ di partecipare attivamente alla realizzazione dellÕaccordo e, quindi, del programma delinquenziale in modo stabile e permanente.
PoichŽ, infatti, per la costituzione del sodalizio non è necessaria la esplicita manifestazione di una volontˆ associativa, la consapevolezza dell’associato pu˜ essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione (Sez. 1, n. 45297 del 05/11/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 10076 del 24/09/1998, COGNOME, Rv. 213978 – 01)
2.2. Nel caso in esame i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di tali principi di diritto, ritenendo provata lÕesistenza e lÕoperativitˆ, da marzo a novembre 2020, di una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, promossa ed organizzata da NOME COGNOME e NOME COGNOME ed alla quale prese parte anche NOME COGNOME oltre ad altri soggetti a cui carico si è proceduto separatamente.
DallÕanalisi di una serie di conversazioni intercettate è stato innanzitutto possibile delineare una precisa distribuzione dei ruoli tra gli associati (pp. 9 e ss., 25
e ss. sentenza impugnata), oltre che la prova della consumazione dei c.d. reati Ð fine (capi da B ad H).
La posizione apicale di NOME COGNOME, detto COGNOME , è stata affermata in ragione delle direttive ripetutamente fornite tanto allo COGNOME (prog. 468, ” s’ ma non devi fare come vuoi tu, ti ho detto che devi fare come ti ho detto io “; prog. 594 del 12 febbraio 2020, Ò COGNOME mi ha detto di fare le settimane da 13 Ó) quanto agli altri associati, attraverso delle “chiamate a rapporto”, come quella del 29 febbraio 2020 quando lo COGNOME aveva invitato tutto il gruppo a cenare insieme al fine di assumere talune determinazioni riguardanti i compiti dei pusher (prog. 964).
NellÕesercizio delle funzioni direttive, si occupava di effettuare dei controlli a sorpresa, nelle ore notturne, sullÕoperato dei sodali (cfr. prog. 1113, in relazione allÕoperato del Dridi), e di assoldarne di nuovi, come accaduto per NOME COGNOME
Oltre a mantenere i contatti con i fornitori, interveniva attivamente nel momento in cui occorreva recuperare i crediti vantanti dal sodalizio (prog. 2751, quanto ai ritardi accumulati da COGNOME) anche con sortite minatorie (prog. 4151, Ò tu mi lavori tutti i giorni e mi recuperi tutti i soldi…ti sto dando l’ultima possibilitˆ questa è l’ultima per˜… da come ti sei comportato fino a mo dovevo picchiarti una volta al giorno É vi sto lasciando stare perchŽ ora che prendo NOME 2/3 mesi di ospedale se li fa hai capito…quindi per favore non vi ci mettete anche voi perchŽ poi le cose peggiorano…e peggiorano per tutti ÉÓ).
La posizione apicale è stata riconosciuta anche per NOME COGNOME coinvolto nella consumazione dei reati-fine, in stretto contatto con lo RAGIONE_SOCIALE, ed impegnato: 1) nel recupero dei crediti vantati dal gruppo (prog. 404, ” mi sono fatto i conti, se prendo le tue due, più quello che è in giro, riesco a chiudere… visto che dobbiamo prendere il nuovo, se non abbiamo i love…cioè se non chiudo qua, non riusciamo a comprare il nuovo, capito ?”); nel controllo della contabilitˆ, insieme a NOME NOME (prog. 870; 1315; 2042; 2044); nel confezionamento delle dosi da consegnare agli addetti alla distribuzione (prog. 2777 e 2778).
Egli, inoltre, si mostrava a conoscenza delle regole di funzionamento del gruppo, quanto al contenuto delle confezioni consegnate agli addetti alla distribuzione e dal loro compenso (prog. 12; prog. 647, p. 35 sentenza di primo grado), talvolta consistente nella cessione di singole dosi (prog. 2731).
La partecipazione al sodalizio di NOME COGNOME, come visto assoldato dallo RAGIONE_SOCIALE, è stata desunta sia dalla costante gestione della contabilitˆ, attraverso lÕaggiornamento del “libro mastro” (prog. 1111), sia dal ruolo assunto tanto nel rifornire di cocaina gli addetti alla distribuzione, quanto nel prelevare il contante da consegnare di volta in volta allo Spallina (prog. 1008 e 1053).
Partecipe è stata ritenuta anche NOME COGNOME alla quale era attribuito il compito di ÒassaggiareÓ la sostanza trattata.
Oltre che nella distribuzione di tali compiti specifici, indici univoci dellÕesistenza di una struttura deputata al perseguimento del programma, sono stati individuati: a) nellÕesistenza di luoghi e mezzi destinati alla realizzazione delle attivitˆ delittuose, come utenze cellulari ÒdedicateÓ (usate anche in maniera promiscua), ritenute sicure poichŽ oggetto di intestazioni di comodo a soggetti extracomunitari (p. 63 sentenza di primo grado), o il veicolo condotto dallo COGNOME per soddisfare esigenze dellÕassociazione, o le abitazioni destinate al deposito ed al confezionamento dello stupefacente; b) nellÕadozione di un collaudato modus operandi , sia in relazione allÕesistenza di una ÒproceduraÓ di reclutamento, sia in relazione allÕadozione ed allÕutilizzo condiviso di un linguaggio convenzionale, sia in relazione alle modalitˆ di cessione e di presentazione del narcotico, sia con riguardo alla gestione di una vera e propria contabilitˆ; c) nella effettuazione di ripetuti incontri di carattere organizzativo, con funzioni di coordinamento.
DallÕanalisi di tali indicatori è stata desunta anche la c.d. affectio societatis .
2.2.1. Osserva il Collegio che un simile percorso motivazionale resiste alle critiche difensive.
I ricorrenti, infatti, propongo una analisi parcellizzata degli indicatori valorizzati dai giudici di merito, senza riuscire ad ÒisolareÓ uno specifico vizio della motivazione rilevabile ai sensi dellÕart. 606 cod. proc. pen. (pur formalmente denunciato nei ricorsi proposti nellÕinteresse di Spallina e Scordamaglia).
Tale certamente non è il riferimento alla ÒplausibilitˆÓ della ricostruzione; riferimento estrapolato dalla difesa dello COGNOME (terzo motivo) da un assai più ampio passaggio argomentativo che, nel suo complesso, fonda una valutazione condotta con il criterio dellÕoltre ogni ragionevole dubbio.
Ancora, i ricorrenti, con varietˆ di accenti, lamentano lÕindebita valorizzazione in chiave associativa di condotte estemporanee, isolate, commesse da soggetti sempre diversi Ð e talvolta neppure intranei al sodalizio Ð e per un segmento temporale indicato come ÒesiguoÓ.
Cos’ facendo, per˜, non si confrontano con le specifiche deduzioni della Corte territoriale, fondate su elementi di prova di cui si sollecita una non consentita rivisitazione: oltre a sottolineare la consumazione dei diversi reati scopo, in più punti della decisione impugnata, infatti, si fa riferimento ad attivitˆ, di rilievo associativo, svolte con cadenza pressochŽ quotidiana.
Quanto alla collocazione temporale delle condotte – circa 8 mesi Ð è utile richiamare il pacifico insegnamento giurisprudenziale secondo cui la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose pu˜ essere anche breve, purchŽ dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benchŽ per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 13093 del 13/11/2024, dep. 2025, Catania, non mass.; Sez. 4,
n. 36466 del 03/07/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 42937 del 23/9/2021, COGNOME, Rv. 282122 – 01; Sez. 4, n. 50570 del 16/12/2019, COGNOME, Rv. 278440-02); cos’ come per la prova della intraneitˆ pu˜ essere sufficiente anche l’adesione e l’apporto di un contributo per una fase temporalmente limitata (Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 276677 – 01).
DÕaltra parte, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, a rilevare in concreto non è tanto il segmento temporale di osservazione, quanto piuttosto la valutazione degli elementi emersi in quel periodo, da cui è stato possibile trarre, si osserva, ripetuta conferma della stabilitˆ dellÕaccordo.
La prova dellÕesistenza di uno stabile accordo non è di certo incompatibile, inoltre, con la deduzione difensiva secondo cui il processo ha restituito la partecipazione ai singoli reati scopo (non di tutti ma) solo di alcuni associati: da un lato, infatti, il dato riflette una caratteristica comune dei fenomeni associativi, che discende dalla distribuzione dei compiti tra i sodali; dallÕaltro, come giˆ anticipato, le condotte di rilievo associativo ben possono essere svincolate dal concorso nei singoli reati fine, come ad esempio nel caso del Lorrai, che si occupava quotidianamente della gestione della contabilitˆ, consegnava le dosi da immettere nel mercato e ritirava gli incassi.
Cos’ come non giova ai ricorrenti il riferimento al fatto che alcuni dei correi coltivassero Òin autonomiaÓ interessi illeciti, sempre nel settore degli stupefacenti: ci˜ che infatti rileva è il consapevole contributo al programma delittuoso, che non si pone in contrasto, e che pu˜ anche coesistere, con il compimento di ulteriori attivitˆ illecite ma al di fuori di quel contesto organizzativo e relazionale (cfr., nel senso che il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti è configurabile anche in caso di stabile collaborazione tra soggetti che partecipano, anche in posizione apicale, ad altri sodalizi impegnati nel medesimo settore criminoso o siano attivi, anche in forma non associata, in quel settore, Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, COGNOME, Rv. 278440 Ð 01).
Quanto alla contestata esistenza di risorse materiali destinate allÕattuazione del pactum sceleris (pp. 7 e ss. ricorso COGNOME), i motivi di ricorso da un lato non si confrontano con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, con riguardo alla consegna al COGNOME delle utenze dedicate al momento del suo ingresso nel sodalizio; dallÕaltro, non considerano che la riferibilitˆ di tali utenze al gruppo, come ricordato dai giudici di merito, emerge chiaramente dal potere, riconosciuto in capo allo Scordamaglia, di disporne secondo necessitˆ (p. 32 sentenza impugnata; p. 35 sentenza del Tribunale).
Inoltre, e sempre con riguardo alle risorse materiali, contrariamente a quanto assumono i ricorrenti (ad es., p. 8 ricorso Scordamaglia), la Corte di appello ha spiegato le ragioni per le quali lÕassenza di un luogo unitario deputato allo stoccaggio
dello stupefacente, od alla sua lavorazione, non fosse di ostacolo al riconoscimento della fattispecie associativa: dopo aver ricordato che i fatti si consumarono nella vigenza delle restrizioni imposte dallÕemergenza sanitaria, i giudici hanno correttamente valorizzato il profilo della destinazione funzionale di tali luoghi, in quanto nelle abitazioni di Spallina e Lorrai si svolgevano le attivitˆ di stoccaggio, confezionamento, consegna ed incasso.
SicchŽ, la considerazione per cui tali luoghi erano non stabilmente frequentati (anche) dagli altri sodali, non solo sottende una diversa ricostruzione degli accadimenti (ad es., NOME riceveva costantemente lo COGNOME e gli addetti alla distruzione: p. 37 sentenza del Tribunale), ma trascura di prenderne in considerazione la stabile destinazione allÕattuazione del programma associativo.
La decisione impugnata si pone in linea con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimitˆ anche in relazione al discrimine con il concorso di persone nel reato continuato.
Invero, il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e concorso di persone nel reato continuato, deve incentrarsi essenzialmente nel carattere dell’accordo criminoso, che, nelle seconda ipotesi, si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati (eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso, che, tutti, comprenda e preveda), con la realizzazione dei quali, si esaurisce l’accordo dei correi – con cessazione di ogni motivo di pericolo di allarme sociale – mentre nella prima, l’accordo criminoso risulta diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati programmati, che, come detto, non è richiesta per la sussistenza del reato (Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, COGNOME, Rv. 284724 Ð 01; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, Debbiche, Rv. 258009 – 01).
Se da un lato la stabilitˆ del vincolo associativo e dell’indeterminatezza del programma criminoso possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, dallÕaltro è necessario che, nel loro divenire, siano evocativi di un’organizzazione stabile e autonoma, nonchŽ di una capacitˆ progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi.
Pu˜ perci˜ dirsi, in sintesi, che, diversamente dal fenomeno associativo, nel concorso di persone nel reato continuato l’accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno (cos’, Sez. 6, n. 36131 del 13/05/2014, Torchia, Rv. 260292 – 01).
SicchŽ, l’associazione, a differenza del concorso, rappresenta essa stessa una struttura idonea a costituire un supporto stabile all’attivitˆ criminale, per la permanenza del vincolo, per la stessa consapevolezza, da parte degli associati, della
protrazione del vincolo associativo oltre la consumazione dei singoli reati scopo (c.d. affectio societatis scelerum ).
Come anticipato, i giudici di merito hanno ritenuto accertata la disponibilitˆ di mezzi per l’esecuzione delle azioni delittuose, la suddivisione dei compiti tra gli associati Ð tra cui un soggetto deputato a ÒsaggiareÓ la qualitˆ dello stupefacente la condivisione di un protocollo comunicativo volto a dissimulare il reale contenuto dei dialoghi, nonchŽ l’adozione di un collaudato modus operandi .
In tale contesto, le ripetute cessioni di stupefacente, avvenute secondo una tecnica condivisa in uso ai sodali, con lÕausilio di utenze fittiziamente intestate a terzi soggetti, ed avvalendosi di basi operative (con funzioni diverse, le abitazioni di Spallina, Lorrai e Scordamaglia: p. 26 sentenza di appello), sono state ritenute indicative di una pur rudimentale struttura, allÕinterno della quale vi erano regole ben precise anche per quanto riguarda la distribuzione dei compensi tra gli associati.
Il profilo organizzativo è stato ulteriormente argomentato in ragione della presenza di forme di resoconto giornaliero dei ricavi e di controllo sullÕoperato dei sodali da parte degli esponenti apicali (ad es., p. 32 sentenza impugnata), della gestione della contabilitˆ riferita agli affari del sodalizio, nonchŽ del tempestivo reclutamento di nuovi associati.
Di particolare attitudine dimostrativa è stata ritenuta proprio la vicenda che ha interessato lÕingresso nella compagine associativa di NOME COGNOME; ci˜ sia perchŽ egli fu reclutato direttamente da un esponente apicale come lo RAGIONE_SOCIALE, sia perchŽ al suo ingresso fu destinatario delle sim in uso al gruppo, fu reso edotto del modus operandi in uso al gruppo e delle possibilitˆ di ÒavanzamentoÓ, consistenti nello gestire progressivamente quantitˆ maggiori di stupefacente (p. 10 sentenza di appello).
Correttamente, quindi, i giudici di merito, con motivazione esente dai vizi rilevabili con ricorso per cassazione, hanno tratto da tali indicatori la prova del carattere non occasionale dellÕaccordo, e della comune consapevolezza di contribuire al perseguimento di un programma delittuoso aperto (solo genericamente contestata in ricorso), poichŽ teso a realizzare di una serie non preventivamente determinata di delitti.
2.3. Altro motivo comune ai ricorrenti riguarda il mancato riconoscimento della fattispecie di cui allÕart. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (quarto motivo ricorso nellÕinteresse di COGNOME; terzo motivo ricorso nellÕinteresse di Scordamaglia; secondo motivo nellÕinteresse di COGNOME.
Secondo un risalente e pacifico insegnamento di legittimitˆ, tale autonoma ipotesi delittuosa (Sez. U. 34475 del 23/6/2011, COGNOME, Rv. 250352 – 01) è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entitˆ, predisponendo modalitˆ strutturali e operative
incompatibili con fatti di maggiore gravitˆ e che, in concreto, l’attivitˆ associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278098 Ð 01; Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, C., Rv. 274287 – 02, in un caso in cui lÕipotesi lieve è stata esclusa valorizzando la concreta capacitˆ operativa, l’articolata organizzazione e la capacitˆ di approvvigionamento continuo e sistematico di sostanza stupefacente; Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, COGNOME, Rv. 271708 Ð 01, in un caso in cui lÕesclusione è stata fondata valorizzando l’entitˆ delle forniture concordate; Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, COGNOME, Rv. 267267 Ð 01).
La formulazione della norma lascia intendere che in tali casi il patto associativo, sia pur connotato, nella sua attuazione, da rudimentali profili organizzativi, deve fondarsi su una progettualitˆ relativa a fatti che non oltrepassino la soglia della lieve entitˆ: in tal senso depone il riferimento della norma incriminatrice al fatto che lÕassociazione deve essere “costituita” per commettere i reati di cui dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
LÕaver attribuito rilevanza al momento genetico dell’associazione, conduce a ritenere che la “lieve entitˆ” dei fatti deve caratterizzare la struttura associativa sin dalla sua nascita e deve investire sia il momento dell’approvvigionamento, sia le fasi successive.
Assumono rilievo, quindi, sia il momento genetico, sia l’effettiva dinamica operativa del sodalizio: lÕipotesi lieve deve perci˜ confrontarsi anche con le potenzialitˆ dell’organizzazione, in relazione ai quantitativi di sostanze che il gruppo è in grado di procurarsi, eventualmente in maniera continuativa (Sez. 4, n. 34920 del 14/06/2017, B., Rv. 270803 Ð 01; Sez. 4, n. 38133 del 2/7/2013, COGNOME, Rv. 256289 Ð 01).
Contrariamente a quanto genericamente sostenuto dai ricorrenti, non pu˜ quindi ritenersi che l’ipotesi di cui al comma 6 dellÕart. 74 debba essere valutata ÒsoggettivamenteÓ (p. 3 ricorso nellÕinteresse del COGNOME): lÕautonoma fattispecie incriminatrice è infatti modellata sulle caratteristiche del sodalizio, non della condotta del singolo partecipe, che semmai rileva in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Beninteso ci˜, nel caso in esame la Corte territoriale (pp. 29 e ss.), facendo corretta applicazione di tali principi ha scrutinato entrambe i profili, escludendo lÕipotesi delittuosa di cui al menzionato comma 6 innanzitutto perchŽ non tutti i reati commessi in esecuzione del pactum sceleris sono caratterizzati dalla lieve entitˆ: il riferimento è alla cessione di 808 grammi di cocaina (capo H), di cui sono stati ritenuti responsabili lo COGNOME (che non ha impugnato il capo) e lo COGNOME, del cui motivo di ricorso si dirˆ più avanti.
In tesi difensiva, il reato non sarebbe riferibile alla associazione, poichŽ organizzato Òda soloÓ da NOME COGNOME come emerso dallÕanalisi dei dialoghi intercettati (pp. 11 e 12 ricorso nellÕinteresse di COGNOME).
Osserva il Collegio che la Corte territoriale ha ben messo in evidenzia il concorso di Scordamaglia Ð associato in posizione apicale Ð nella consumazione del reato, sottolineandone lÕintervento sia nelle fasi antecedenti che in quelle immediatamente successive (pp. 33 e 34 sentenza impugnata), e la critica per la scelta di un mezzo di trasporto – il taxi, anzichŽ la moto Ð ritenuto inadatto (p. 24 sentenza del Tribunale); in tal modo, quindi, anche in considerazione del modus operandi del sodalizio, ha evidentemente ritenuto la condotta di cui al capo H, di cui pure è stata riconosciuta la continuazione con il reato di cui al capo I, pienamente inserita nellÕattuazione del programma delittuoso.
Inoltre, i giudici di merito hanno analizzato anche le specifiche caratteristiche dellÕassociazione, indicative della vocazione ab origine alla realizzazione di fatti di non lieve entitˆ: ci˜ in ragione della capacitˆ del gruppo di soddisfare clientela in diverse parti dÕItalia, anche lontane dal territorio servito in INDIRIZZO (p. 31), per come desumibile dai luoghi di consumazione dei singoli reati scopo (ad es., reati di cui ai capi C e D), e più in generale dallÕinsieme delle conversazioni intercettate (ad es., p. 17 sentenza del Tribunale, in relazione ad abituali clienti padovani).
Operativitˆ testimoniata anche dalla capacitˆ del sodalizio di riscontrare le richieste dei clienti in tempi rapidissimi, in nulla ostacolata dalle restrizioni al tempo vigenti in ragione dellÕemergenza sanitaria, cui anzi si è ovviato attraverso la disponibilitˆ di un elevato numero di pusher Ð di cui solo alcuni compiutamente identificati Ð e di schede telefoniche dedicate al traffico illecito.
Cos’ facendo, i giudici di merito si sono attenuti ai ricordati principi di diritto, con giudizio in fatto logicamente motivato, e pertanto insuscettibile di essere sottoposto al sindacato di legittimitˆ.
NŽ i ricorrenti si confrontano con lÕorientamento giurisprudenziale che esclude la fattispecie di cui al comma 6 nei casi in cui, come quello per cui si procede, è possibile apprezzare l’indeterminata estensione della clientela in un territorio (Sez. 6, n. 50382 del 18/11/2014, COGNOME, non mass.).
Vanno ora esaminati i restanti motivi di ricorso proposti nellÕinteresse di NOME COGNOME.
3.1. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio della motivazione (poichŽ mancante e manifestamente illogica) con riguardo al riconoscimento del ruolo apicale.
Il motivo è inammissibile.
Coerentemente con la imputazione, NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile dellÕipotesi di cui al comma 1 dellÕart. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in qualitˆ di promotore ed organizzatore del sodalizio.
Sul punto è utile premettere che, nellÕambito dei fenomeni associativi, lÕorganizzatore è colui che si occupa della gestione complessiva del gruppo (o di uno specifico settore di operativitˆ), mediante un contributo teso a garantirne stabilitˆ ed efficienza.
Che lÕassunzione e lÕesercizio concreto del potere gestorio rappresenti il dato fondante del ruolo dellÕorganizzatore è dato pressochŽ pacifico in giurisprudenza, affermato in relazione alle diverse fattispecie associative (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476 Ð 03; Sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262487 Ð 01; Sez. 5, n. 39378 del 22/06/2012, COGNOME, Rv. 254317 Ð 01; Sez. 6, n. 25698 del 15/06/2011, COGNOME, Rv. 250515 Ð 01).
Dunque, alla nozione di organizzatore deve essere rapportato ogni contributo sistematicamente rivolto, in autonomia, allÕesistenza, alla stabilitˆ ed allÕefficienza dellÕazione del gruppo, sul piano delle risorse umane (coordinando gli altri consociati – o strumentali) occupandosi della gestione di settori nevralgici
Anche sul piano squisitamente semantico, organizzare vuol dire imprimere un ordine ad una struttura più o meno complessa, mettendo gli elementi che la compongono in connessione tra loro, in vista del raggiungimento di una fine comune.
Ci˜ posto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi, evidenziando una serie di indicatori fattuali ritenuti espressivi del concreto esercizio del potere direttivo (pp. 31 e ss. sentenza impugnata).
Lo Scordamaglia, infatti, oltre a tenere i contatti con i fornitori, poteva disporre delle risorse del gruppo (ad es., le utenze dedicate) ed impartire direttive ai sodali, anche indicando i quantitativi da cedere.
Allo COGNOME dovevano rapportarsi gli altri sodali, tra cui lo stesso COGNOME, il quale era tenuto a rendicontargli i ricavi; una relazione, quella con gli altri associati, ben delineata dai giudici di merito attraverso il riferimento alle forme di controllo che lo stesso COGNOME esercitava su di loro, culminato in sortite minatorie a fronte di perduranti inadempimenti (pp. 11 e 32 sentenza impugnata).
A fronte di tale congrua motivazione, tuttÕaltro che manifestamente illogica, il tentativo del ricorrente di svalutare il significato probatorio di tali risultanze si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa a quella effettuata dalla Corte territoriale, in tal modo sollecitando una attivitˆ che è preclusa alla Corte di cassazione.
Va inoltre evidenziato che il motivo è aspecifico, nella misura in cui non si confronta in alcun modo con il riconoscimento del ruolo di promotore, che è distinto da quello di organizzatore e da solo in grado di sostenere la contestazione: è stato
infatti osservato che la previsione di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, facendo riferimento a Çchi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazioneÈ, tipizza modalitˆ alternative di realizzazione del medesimo delitto, sicchŽ è esclusa la configurabilitˆ di una pluralitˆ di reati in caso di realizzazione da parte dello stesso agente, nel medesimo contesto e con riguardo allo stesso oggetto materiale, di più condotte tra quelle descritte dall’indicata disposizione (Sez. 4, n. 17681 del 04/04/2024, COGNOME, Rv. 286365 Ð 02).
DÕaltra parte, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l’iniziatore dell’associazione, coagulando attorno a sŽ le prime adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che contribuisce alla potenzialitˆ pericolosa del gruppo giˆ costituito, provocando l’adesione di terzi all’associazione ed ai suoi scopi attraverso un’attivitˆ di diffusione del programma (Sez. 4, n. 44918 del 17/10/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 44440 del 06/10/2022, COGNOME, non mass; Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Rv. 268962 Ð 01, con la precisazione che non è richiesta la partecipazione alla complessiva attivitˆ di gestione dell’associazione, nŽ l’assunzione di funzioni decisionali; Sez. 6, n. 45168 del 29/10/2015, COGNOME, Rv. 265524 – 01).
Nell’ambito di tali coordinate interpretative si colloca il richiamo al ruolo avuto dallo COGNOME nel reclutamento di altri sodali, operato dalla Corte territoriale proprio nella parte dedicata a delinearne il ruolo apicale (p. 32).
3.2. Il quarto ed ultimo motivo, relativo al concorso nel reato di cui al capo H, è manifestamente infondato.
Nel dedurre il carattere apparente o manifestamente illogico della motivazione, il ricorrente, per sostenere la sua estraneitˆ dallÕaddebito, evidenzia le diverse ricostruzioni proposte nei due gradi di giudizio sul significato da attribuire alla somma denaro indicata nei dialoghi (come prezzo della partita di stupefacente o mancato guadagno); inoltre, sottolinea il mancato rinvenimento del denaro in esito alle perquisizioni conseguenti allÕarresto del corriere, per affermare che egli si era limitato ad ascoltare il resoconto di quanto accaduto.
Il ricorrente propone in realtˆ una diversa lettura degli elementi di prova (p. 24 del ricorso) che in nulla lo solleva dalla responsabilitˆ, ed anzi è coerente con il tenore della imputazione, ove si specifica, al pari di quanto si afferma in ricorso, che la somma di euro 21.500, di cui discuteva con lo COGNOME, rappresenta il valore della partita di cocaina sequestrata.
Come affermato dai giudici di merito, tanto il concorso di COGNOME nel reato, quanto la riferibilitˆ dello stesso al programma associativo Ð si desumono infatti da una serie di indicatori convergenti.
Come emerso dallÕanalisi congiunta dei dialoghi intercettarti e dei servizi di pedinamento, NOME COGNOME prima della consegna, si rec˜ da Scordamaglia per
prelevare il denaro che sarebbe stato utilizzato per pagare lo stupefacente al fornitore del gruppo ( quello che ci deve dare la roba ).
Quindi si assicur˜ che la cocaina fosse consegnata a NOME COGNOME, affinchŽ la trasportasse allÕinterno del suo taxi Ð secondo una modalitˆ in uso al sodalizio – nel luogo pattuito; tuttavia, questÕultimo, durante lo spostamento, fu controllato e, al rinvenimento dello stupefacente, tratto in arresto.
Subito dopo NOME COGNOME si rec˜ allora dallo COGNOME, al quale rifer’ dettagliatamente lÕaccaduto; questÕultimo gli sugger’ di nascondersi con lui e di non dormire a casa sua quella notte (p. 22 sentenza del Tribunale).
Quindi, COGNOME e COGNOME decisero di fare un ÒsopralluogoÓ nel punto in cui COGNOME era stato tratto in arresto; sopralluogo nel corso del quale i due discussero del pagamento della partita sequestrata, che lo COGNOME, dÕintesa con il fornitore, aveva differito al giorno seguente (Òmi ha detto: no facciamo domaniÓ); inoltre, COGNOME espresse le sue perplessitˆ circa la scelta del taxi quale mezzo di trasporto, ritenendo preferibile, nelle concrete circostanze di tempo e di luogo, ricorrere allÕutilizzo di una moto.
In tale contesto, il mancato rinvenimento del denaro, che il ricorrente evoca per sostenere la sua estraneitˆ, si spiega benissimo con la decisione di COGNOME di non portarlo con sŽ (p. 22: Òmeno male che non ho deciso di portare i soldi a quello l’Ó), e appare coerente con il successivo commento, declinato al plurale, dello RAGIONE_SOCIALE (p. 24, Òsti soldi glieli dobbiamo dareÓ).
NŽ osta al riconoscimento della responsabilitˆ dello COGNOME il fatto, pure valorizzato in ricorso, che lo COGNOME si occup˜ in prima persona di organizzare il trasporto, trattandosi di circostanza ben spiegabile con il riconoscimento, in capo a questÕultimo, di quel margine di autonomia tipico della posizione dellÕorganizzatore, a lui attribuita dalle conformi decisioni di merito ed in nulla rivelatrice della estraneitˆ dello COGNOME, concorrente nella fase ideativa e pronto ad intervenire nella concitata fase successiva allÕarresto del corriere.
Quanto al ricorso proposto nellÕinteresse di NOME COGNOME resta da esaminare il sesto ed ultimo motivo, sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che è manifestamente infondato.
La valutazione in esame, infatti, che fa leva sulla pessima biografia penale, sulla intensitˆ del dolo e sulla assenza di elementi positivi di valutazione è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicitˆ (pp. 35 – 36 sentenza impugnata).
Si tratta di una motivazione che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509 Ð 03; conf., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419 – 01), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel
motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 Ð 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163 – 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244 01).
La ratio della disposizione di cui all’art. 62bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltˆ di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena, non impone, infatti, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti.
Ne consegue che anche un solo elemento attinente alla personalitˆ del colpevole o all’entitˆ del reato ed alle modalitˆ di esecuzione pu˜ legittimamente fondare il diniego.
La Corte territoriale, nel compiere la valutazione complessiva che è richiesta in tema di attenuanti generiche ha anche sottolineato che alle parziali ammissioni deve attribuirsi una valenza meramente utilitaristica.
Correttamente, infatti, il giudice di merito pu˜ negare le attenuanti generiche, non solo in ragione di altri specifici elementi di disvalore in atti, ma anche quando la confessione si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilitˆ probatoria dell’accusa o sia volta esclusivamente all’utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o processuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra (Sez. 1, n. 34430 del 25/06/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224 Ð 01; Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, COGNOME Rv. 271454 Ð 01; Sez. 6, n. 6934 del 28/02/1991, COGNOME, Rv. 187671 – 01).
Venendo allÕaltro motivo proposto nellÕinteresse del COGNOME (che non contesta lÕesistenza della associazione), la Corte di appello (pp. 40 e ss.), replicando ad analoga censura, ha indicato gli elementi concreti da cui desumere il dolo che deve sorreggere la condotta del partecipe.
A prescindere da una Òinvestitura formaleÓ, non richiesta, il COGNOME, infatti, fu prima reclutato direttamente dallo Scordamaglia, per rimpiazzare NOME COGNOME venne quindi reso edotto dei compiti da svolgere e dei possibili ÒavanzamentiÓ nel gruppo proprio dallo COGNOME.
Rifornito di una delle schede in uso al sodalizio, fu quindi incaricato di gestire la contabilitˆ del gruppo (con consegna del denaro allo Spallina) e di rifornire di cocaina, con cadenza quotidiana, gli addetti alla distribuzione.
é quindi infondata giˆ in fatto lÕaffermazione secondo cui il COGNOME intrattenne un rapporto ÒsinallagmaticoÓ solo con lo COGNOME (p. 1 e 2 ricorso), ignorando lÕeventuale esistenza di un patto tra altre persone.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, con un motivo che assume anche una connotazione meramente avversativa, la Corte territoriale, con una motivazione non manifestamente illogica, ha tratto da tali indicatori concreti la prova del dolo, ovvero della coscienza e volontˆ di partecipare attivamente alla realizzazione dell’accordo, e quindi del programma delittuoso, in modo stabile e permanente (Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, COGNOME‘, Rv. 283351 Ð 04; Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, COGNOME, Rv. 251012 Ð 01).
DÕaltra parte, è affermazione costante in giurisprudenza quella per cui ai fini della configurabilitˆ della condotta del partecipe non è richiesta la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, ma è sufficiente la consapevolezza e volontˆ di partecipare ad una societˆ criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287482 Ð 01; Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, COGNOME, Rv. 252232 Ð 01).
I ricorsi debbono essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Cos’ deciso in Roma, il 17 aprile 2025
Il consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME