Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32602 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32602 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/04/2025
SENTENZA
Oggi, GLYPH 3 el!, 2025
sul ricorso proposto da:
F
COGNOME NOME, nato a Lametia Terme (Cz) il DATA_NASCITA;
NOME
avverso la ordinanza n. 1575/24 RRPers del Tribunale di Catanzaro del 26 novembre 2024;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta il PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
letti, altresì, i motivi aggiunti di ricorso formulati, nell’interesse del ricorr dall’AVV_NOTAIO, del foro di Lametia Terme.
N.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza pronunziata in data 26 novembre 2024 ha solo parzialmente accolto la istanza di riesame presentata da NOME avverso il provvedimento con il quale, il precedente 14 ottobre 2024, il Gip del Tribunale di Catanzaro aveva disposto a suo carico, in quanto attinto da gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sua partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti ed ad una serie di reati fine riguardanti, appunto, il traffico di stupefacenti, la misura cautelare della custodia in carcere.
In particolare, il Tribunale catanzarese, con la citata ordinanza, pur avendo ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’COGNOME in ordine ad uno dei reati scopo a lui contestati, si tratta del reato sub n. 183) della provvisoria rubrica, riguardo al quale, osserva il giudice del riesame cautelare, le captazioni operate potrebbero fare pensare che si tratti di acquisto di sostanza stupefacente esclusivamente destinata all’uso personale dell’indagato, ha ritenuto sussistere sia i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo ed in ordine ai restanti reati-fine; mentre, per ciò che concerne le esigenze cautelari, sussistenti quanto al pericolo di reiterazione di reati della medesima specie di quelli per i quali si procede, il Tribunale catanzarese ha ritenuto che esse potessero essere adeguatamente salvaguardate solo attraverso la conferma della misura cautelare dì massimo rigore a carico del prevenuto.
Avverso il provvedimento ora descritto ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, l’COGNOME, affidando le proprie lagnanze ad un unico motivo di impugnazione avente ad oggetto il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza inerenti la sua partecipazione alla associazione per delinquere a lui provvisoriamente contestata.
Con atto del 25 marzo 2025, denominato: “Motivi aggiunti”, il ricorrente ha ulteriormente rimarcato un profilo di ritenuta contraddittorietà della motivazione della ordinanza impugnata, nella parte in cui è stata sostenuta la adesione del ricorrente al sodalizio criminoso diretto RAGIONE_SOCIALE, sebbene siffatta adesione si sarebbe realizzata solo per un breve periodo di tempo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è inammissibile e come tale deve essere dichiarato.
Osserva, infatti, il Collegio come il ricorso per cassazione steso nell’interesse dell’NOME si limiti a sollecitare al giudice della legittimità la rivalutazione delle risultanze di indagine da cui il Tribunale di Catanzaro ha desunto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente; in particolare, avendo il predetto giudice rilevato che l’NOME aveva partecipato con frequente continuità, sia pure per un breve periodo di tempo, alla vita della associazione diretta dal RAGIONE_SOCIALE (ed al riguardo non può non segnalarsi come, sulla base della interpretazione giurisprudenziale, ai fini della adesione al programma criminoso di un’associazione per delinquere, non sia elemento decisivamente deponente per la esclusione del reato il fatto che la adesione alla associazione sia stata di breve durata: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 22 novembre 2021, n. 42937, rv 282122), il ricorrente si è limitato a contestare la rilevanza sintomatica delle condotte dell’NOME, in tale modo, di fatto, sollecitando a questa Corte non la verifica della oggettiva logicità delle inferenze operate in sede di merito ma una vera e propria rivalutazione del materiale istruttorio.
Più volte, infatti, la Corte di cassazione ha segnalato come sia possibile desumere la partecipazione di un determinato soggetto ad un sodalizio criminoso ai sensi dell’art. 74 del dPR n. 309 del 1990 in funzione della circostanza che questi, così come contestato all’NOME, si sia reso disponibile ad essere abituale fornitore ovvero ad essere collocatore al dettaglio della sostanza stupefacente smerciata dal sodalizio in questione (rispettivamente si vedano: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 30 dicembre 2024, n. 47576, rv 287375, e: Corte di cassazione, Sezione II penale, 8 febbraio 2013, n. 6261, rv 254498), cosa che, nel caso in esame, è riscontrabile quanto all’COGNOME, il quale non solo ha, sia pure nel ristretto arco di tempo interessato dalla contestazione mossa a suo carico, fornito della sostanza stupefacente al COGNOME, consapevole del fatto che questi operasse in seno ad una struttura associativamente organizzata, ma si è anche prestato a collocare dello stupefacente per conto di costui ed a reperire soggetti disposti ad acquistare a loro volta dal RAGIONE_SOCIALE.
Un dato, assai sintomatico della “intraneità” del predetto nella associazione diretta del RAGIONE_SOCIALE, è la circostanza, tale da escludere la manifesta illogicità delle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale del riesame in punto di adesione del ricorrente al complessivo programma criminoso, che, proprio in occasione della individuazione da parte dell’NOME di persona che avrebbe acquistato lo stupefacente fornito dal COGNOME, quest’ultimo aveva indicato
l’NOME come la persona incaricata di riscuotere, anche in un momento successivo alla materiale fornitura, il prezzo pattuito per essa.
E’, infatti, evidente che – ove la partecipazione dell’NOME all’affare s fosse limitata a mettere in contatto, secondo lo schema civilistico della mediazione, la domanda di una certa merce con la offerta della medesima egli nessun ruolo avrebbe dovuto svolgere in relazione al momento della so/utio del debito derivante dalla predetta cessione.
Il fatto che, invece, quello fosse stato investito dal dirigente associazione di un ruolo tipicamente svolto da soggetti ad essa interni, legittima, tanto più nella present4. fase cautelare nella quale il compendio dimostrativo dei fatti è sufficiente che sia fondato su elementi dotati dell semplice gravità indiziaria, kIpiuie decisaIrlriJ . LJ la congruità della conclusione cui sono pervenuti i giudici del merito.
In definitiva il ricorrente ha lamentato esclusivamente la congruità di aspetti di carattere valutativo – non oggetto di significativa integrazione occasione della redazione dei motivi aggiunti – contenuti nella ordinanza impugnata, come tali sottratti al sindacato di questa Corte di legittimità.
Il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile e, di conseguenza, il ricorrente, visto l’art. 616 cod. proc. pen. va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Non derivando dalla sentenza la cessazione dello stato di detenzione dell’NOME, di questa deve essere data comunicazione, a cura della cancelleria alle autorità di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2024
GLYPH
Il AVV_NOTAIO estensore