Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3863 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3863 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME Antonio nato a Cerignola ( FG) il 1/1/1978; avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza in data 25/7/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha c l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24/6/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza disponeva l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di COGNOME Alessandro Antonio ed altri indagati non ricorrenti perché ritenuto partecipe di
un’associazione per delinquere dedita a reati contro il patrimonio ( furti tentati e consumati rapine aggravate), in qualità di esecutore materiale dei delitti fine.
1.1. Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l’indagato contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
1.2. GLYPH Il Tribunale di Potenza, sezione del riesame, respingeva l’istanza proposta, confermando l’ordinanza impugnata.
COGNOME Ricorre per Cassazione l’indagato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando il seguente motivo di gravame: violazione di legge in relazione agli artt. 273, c.p.p. e 416 c.p., per essere il provvedimento impugnato viziato da mancanza di motivazione oltre che da illogicità e contraddittorietà con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ordine al delitto associativo.
Il Tribunale avrebbe valorizzato intercettazioni telefoniche affatto dimostrative dell’esistenza di una struttura organizzata avente un comune programma criminoso, mancando in capo all’indagato l’affectio societatis. Ad avviso della difesa, il coinvolgimento del Barnabbò nei singoli episodi delittuosi poteva dar luogo ad un mero concorso di persone nei reati fine svoltisi, peraltro, in un arco temporale limitato, difettando la prova dell’esistenza di incon finalizzati all’organizzazione di futuri colpi o alla suddivisione degli utili; mancava, infatti cassa comune, requisito indefettibile per ritenere sussistente il delitto associativo e la prova della consapevolezza da parte dell’indagato di contribuire alla realizzazione degli scopi del sodalizio.
Con il secondo motivo di deduce il vizio di violazione di legge (art. 273 c.p.p.) in relazione a reati fine indicati ai capi 6),7),9),12),14),17). Il Tribunale avrebbe valorizzato intercettazi telefoniche e ambientali assolutamente inidonee, in assenza di ulteriori elementi, a fondare il giudizio di gravità indiziaria. In particolare, con riferimento al capo 6) contesta che vi stato un contestuale spostamento delle due utenze attribuite al ricorrente denominate alle lett. F) e D).
In relazione al capo 7) contesta la gravità indiziaria siccome desunta dal fatto che l’utenza da questi utilizzata (utenza G), si trovava in zona compatibile con quella del furto.
Lo stesso a dirsi per gli ulteriori capi di incolpazione : 9), 14), 17), 18), rispetto ai qu presenza del Barnabbò in loco, sarebbe stata ricavata dall’utilizzo dell’utenza a lui riferibil che invero, potrebbe essere stata utilizzata da altri; aggiunge che l’inserimento di una Sim fittizia nel proprio telefono sarebbe elemento non determinante ai fini della individuazione del Barnabbò posto che le persone offese individuarono soggetti che avevano un accento diverso da quello dell’indagato.
In mancanza di immagini di videosorveglianza e percorsi gps non vi sarebbe dunque la dimostrazione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti fine.
Aggiunge il ricorrente che il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato posto che l’associazione, secondo la contestazione provvisoria, ha cessato di operare nel marzo 2024 e l’ultimo reato fine risale a sette mesi fa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è generico oltre che manifestamente infondato e deve essere, pertanto, dichiar inammissibile. È anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Co provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Second l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l’ordinamento non conferisce alla Cort Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratterist soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misu ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del ries Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esam impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di ca positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittim l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) – l’assenz illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustific provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, COGNOME, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011 Rv. 251760). Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di ries provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la cong la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giu di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indiz controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fa apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concl dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell’ordin riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dal Corte di legittimità, quando non risulti “prima facie” dal testo del provvedimento impugna restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione questioni di fatto. (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, COGNOME, Rv. 210566). Non possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto Corte di Cassazione – copia non ufficiale
elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l’avve rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal test dell’impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovv memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell’essenziale, delle ragion addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell’udienza tenutasi a norma dell’art. 309, comm 8, cod. proc. pen. (Sez. 1 sent. n. 1786 del 5.12.2003, COGNOME, Rv 227110). Tanto precisato sul caso di specie deve rilevarsi quanto segue.
Il provvedimento impugnato non presenta i vizi denunciati con il ricorso. Specificamen nell’ordinanza si dà atto adeguatamente della sussistenza del presupposto cautelare di cui all’a 273 cod. proc. pen., sul quale si concentra il ricorso, rilevandosi anzitutto come dall’anal tabulati telefonici delle utenze reali intestate una a COGNOME e l’altra alla moglie NOME Va poteva ricavarsi il dato, invero del tutto genericamente contestato dalla difesa, ci riconducibilità all’indagato delle varie utenze che, attivate e disattivate in occasione dei episodi delittuosi, risultavano presenti sui luoghi dei reati fine.
Per quanto riguarda questi ultimi, il Tribunale del Riesame ha valorizzato anche intercettaz telefoniche e dall’ incrocio dei dati e dei contatti telefonici ha ricavato la prova log partecipazione del ricorrente ai reati fine fornendo dunque una motivazione esaustiva e del tu logica delle ragioni per le quali ha ravvisato i gravi indizi di colpevolezza dovendosi ricorda in tema di applicazione di misure cautelari personali, gli indizi di colpevolezza non devono ess valutati secondo i medesimi criteri richiesti per il giudizio di merito, essendo sufficiente gravità di essi, evidenziata da qualsiasi elemento idoneo a fondare un giudizio di qualifi probabilità della responsabilità dell’indagato.
Anche con riferimento al reato associativo il Tribunale ha concluso per la sussistenza del delitt associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio applica quale criterio distintivo, rispetto al prospettato concorso di persone, quello del ca dell’accordo criminoso, che nell’indicata ipotesi di concorso si concretizza in via merame occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati anche nell’ambito del medesimo disegno criminoso – con la all’attuazione di un più vast programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell’eff commissione dei singoli reati programmati. (Sez. 2, n. 933/2013, Rv. 258009).
Va poi ribadito che in tema di associazione per delinquere, la ripetuta commissione, in concorso co partecipi al sodalizio criminoso, di reati-fine integra, per ciò stesso, gravi, precisi e concordanti ordine alla partecipazione al reato associativo, superabili solo con la prova contraria che il cont fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi e fermo restando che detta prova, sta
la natura permanente del reato “de quo”, non può consistere nell’allegazione della limitata durata rapporti intercorsi ( Sez. 2, n. 5424 del 22/01/2010, Rv. 246441, Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, 279505).
In questo senso il Tribunale cautelare ha sottolineato come la responsabilità a livello indiziar COGNOME per i reati fine, dimostrasse la piena intraneità dell’indagato alle dinamiche criminal sodalizio e come l’esistenza dell’associazione fosse dimostrata dalla presenza di una struttura sta che aveva a disposizione autovetture, dispositivi telefonici, schede telefoniche, walkie talkie e arm caratterizzata da una precisa ripartizione di ruoli , per ciascuno dei singoli componenti, ed avev progaramma criminoso indeterminato a nulla rilevando, l’assenza di una c.d. «cassa comune» che come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità non è ostativa al riconoscimento dell’associazio essendo sufficiente, che tra i sodali sussista un comune e durevole interesse, nella consapevolezz della dimensione collettiva dell’attività e dell’esistenza di una sia pur minima organizzazione (Sez. 19146 del 20/02/2019, Rv. 275583).
Proseguendo nell’esame sulla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie criminos riferimento alla presenza dell’elemento oggettivo del reato, l’assenza di un apprezzabile period tempo nel quale l’associazione avrebbe dovuto compiere il suo programma criminoso non comporta, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, alcuna conseguenza determinante ai fin della configurabilità del delitto associativo in quanto non rileva la durata del per osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto rifer anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, R 278440).
Anche l’ultimo motivo doglianza inerente alle esigenze cautelari è manifestamente infondato. Tribunale ha fornito un’ampia motivazione delle ragioni per le quali ha ravvisato il pericolo di re la sua concretezza e attualità avuto riguardo sia alla gravità della condotta posta in essere dall’indagato, sia alla personalità desunta dai precedenti ritenuti indicativi della stabile dedi crimine.
Ai fini della configurabilità dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma primo, lett. c l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, non deve essere concettualmente confusa co l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all comma 1, lett. c) c.p.p. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate anche se risalenti nel tempo ( Sez.2, n. 38299 del 13/06/2023, Rv. 285217).
Ala luce di quanto complessivamente esposto il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/11/2024