Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5328 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 5328  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Melito Porto di Salvo il DATA_NASCITA -Reps 6.JAN/ha avverso la ordinanza del 26/05/2023de1 Tribunale della Libertà di~ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME sentita la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che concluso per l’inammissibilità del ricorso; sentito l’avvocato difensore NOME AVV_NOTAIO del Foro di Locri, che ha insistito l’accoglimento del ricorso. 
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26 maggio 2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice p le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria a NOME COGNOME COGNOME promotore, dirigente e organizzatore della RAGIONE_SOCIALE per delinque ‘ndranghetista e armata, operativa in Bianco e territori limitrofi da data ant
al novembre 2019 sino al giugno 2021, descritta nel capo 1 delle imputazioni provvisorie.
 GLYPH Nel ricorso presentato dal difensore di NOME NOME si chiede l’annullamento dell’ordinanza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la sussistenza della RAGIONE_SOCIALE per delinquere descritta nel capo 1 nel periodo considerato dall’imputazione, osservando che l’esistenza di tale RAGIONE_SOCIALE è stata fondata sugli esiti di altri procedimenti giudiziari e incentrata sulle condotte del capo NOME COGNOME e comunque senza una verifica concreta della operatività del gruppo criminale nel periodo considerato nella imputazione e con la necessaria forza di intimidazione del gruppo.
2.2. GLYPH Con il secondo motivo si deducono violazione della legge e vizio della motivazione circa la partecipazione del ricorrente alla RAGIONE_SOCIALE per delinquere. Si osserva in particolare che la vicenda relativa alla gestione del villaggio RAGIONE_SOCIALE Blu è stata connessa all’omicidio di NOME COGNOME (avvenuto nell’agosto del 1988) non considerando adeguatamente le dichiarazioni del collaborante NOME COGNOME, i contenuti di un suo colloquio con NOME COGNOME e la diversa spiegazione del crimine fornita dal rapporto giudiziario redatto dai Carabinieri. Si rilev incongruenze nell’escludere che l’interessamento dei fratelli NOME nella vicenda della RAGIONE_SOCIALE possa essere avvenuto a titolo personale e non nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE e si evidenzia che il villaggio è stato confiscato definitivamente COGNOMEhé riconducibile alle cosche RAGIONE_SOCIALE di Reggio Calabria e non ai NOME o al gruppo al qNOME si contesta loro di appartenere.
CONSIDERATO IIN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La motivazione della ordinanza impugnata si salda con i contenuti della ordinanza genetica che ha confermato e nella qNOME sono puntualmente ricimate le sentenze definitive o non definitive concernenti la RAGIONE_SOCIALE per delinquere oggetto del capo 1 (p. 13-27). Va ribadito al riguardo che i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall’art. 273, comma 1, cod. proc. peri., per applicare e mantenere misure cautelari personali possono essere validamente desunti anche da sentenze non ancora irrevocabili, senza che ciò comporti violazione dell’art. 238-bis, cod. proc. pen. che, nel prevedere che possano essere acquisite e valutate come prova le sentenze divenute irrevocabili, si riferisce al giudizio di colpevolezza e non alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, né dell’art.
238, comma 2-bis, cod. proc. pen. che, nel subordinare l’acquisizione di dichiarazioni rese in altri procedimenti alla condizione che il difensore abbia partecipato alla loro assunzione, si riferisce anch’esso al solo giudizio sulla responsabilità (Sez. 5, n. 57105 del 15/10/2018, COGNOME, Rv. 274404; Sez. 6, n. 88 del 06/11/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242376).
Inoltre, nell’ordinanza generica sono specificamente esaminate mediante l’analisi dei contenuti delle conversazioni intercettate nell’ambito di questo procedimento: le vicende concernenti la locale di Bianco (p. 17-27); gli interessi connessi al villaggio RAGIONE_SOCIALE Blu (p. 27-99); i progetti di sviluppo della ‘ndrangheta tramite il controllo delle competizioni elettorali (p. 99-138); il traffico di sostan stupefacenti (p. 138-167); la detenzione di armi (p. 167-172); la gestione occulta di attiva economiche (p. 167-202); l’organigramma della RAGIONE_SOCIALE e le singole posizioni (p. 202 ss.).
Su queste basi si configura un gruppo, in rapporto di continuità nel territorio con la cosca oggetto dei passati accertamenti, che opera nell’alveo del terzo comma dell’art. 416-bis cod. pen., sicché non si richiedono specifiche nuove estrinsecazioni della sua forza di intimidazione (Sez. 2, n. 38831 del 17/09/2021, COGNOME, Rv. 282199; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, COGNOME, Rv. 281811).
Il secondo motivo di ricorso è infondato COGNOMEhé contesta la motivazione della ordinanza impugnata senza confrontarsi con gli specifici contenuti del provvedimento.
Invece, il Tribunale, sula base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, ha desunto la partecipazione del ricorrente alla RAGIONE_SOCIALE per delinquere descritta nella imputazione provvisoria (capo 1) dai contenuti delle plurime conversazioni dalle quali sono emersi elementi di valutazione specifici.
Il primo riguarda le trattative per l’acquisizione del villaggio turistico RAGIONE_SOCIALE Blu con convergenza di interessi con i reggini intesi come appartenenti alle cosche operanti nel territorio di Reggio Calabria (‘ndrine RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) confiscato nell’ambito di altri procedimenti (p. 2-4). Il Tribunale ha considerato che nelle conversazioni intercettate NOME COGNOME afferma che il padre (NOME COGNOME) del ricorrente fu ucciso per avere voluto impedire che un gruppo rivale si impadronisse della gestione del villaggio RAGIONE_SOCIALE Blu. Tra i conversanti vi è anche il ricorrente e l’esposizione dei contenuti delle conversazioni ne rappresenta il coinvolgimento nella vicenda: egli si interpose, bloccandole, nelle trattative per la vendita del villaggio per evitare che fosse acquistato con il denaro di gruppi rivali e NOME COGNOME comunicò a NOME COGNOME che l’affare non si sarebbe potuto concludere se non fosse stato riconosciuto qualche benefico ai fratelli NOME e NOME
NOME (p. 3-4). Il Tribunale ha osservato (p. 6-7) che: la pretesa di un beneficio (la proprietà di un pezzo di terreno all’interno del villa gg io) non si spie g a come un mero vantagg io personale per i fratelli NOMENOME né si comprende come il ricorrente potesse pretendere di svol g ere, in assenza di interessi g iuridicamente rilevanti, un ruolo nella vicenda, anche manifestando l’intenzione di parlare con il cu g ino detenuto NOME COGNOMECOGNOME COGNOME capo della locale di Bianco, se non in forza della sua partecipazione alla `ndran g heta. A q uesto ri g uardo il Tribunale ha evidenziato anche che la mo g lie di NOME COGNOME, espresse al marito la sua preoccupazione per i possibili esiti san g uinosi dei contrasti sorti in relazione alle vicende relative all’ac q uisto del villa gg io RAGIONE_SOCIALE Blu.
Il secondo elemento di valutazione ri g uarda il soste g no del ricorrente e di COGNOME COGNOME‘elezione del sindaco NOME COGNOME con l’idea di creare un più ampio pacchetto di voti per non restare q uella che COGNOME e NOME COGNOME:ristiano definivano una «’ndrang heta ag ricola» (p. 7-9).
In terzo luo g o, il Tribunale ha va g liato analiticamente ulteriori dati indicativi della partecipazione del ricorrente con un ruolo apicale alla RAGIONE_SOCIALE: il potere di stipulare accordi con esponenti di altre cosche operanti in altri territori (Re gg io Calabria), il suo modo di rapportarsi paritario con il capo `ndrina NOME COGNOMECOGNOME COGNOME‘ordine dato a NOME COGNOME COGNOME convocare davanti a lui NOME q NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME impartire loro direttive relative alla vicenda dello RAGIONE_SOCIALE Blu (p. 10).
 Circa le esi g enze cautelari l’ordinanza ade g uatamente evidenzia la doppia presunzione posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rafforzata dalla considerazione del ruolo apicale del ricorrente, funzionale a g li interessi della cosca.
 Dal ri g etto ricorso deriva la condanna del ricorrente al pa g amento delle spese processuali.
P. Q. MI.
P(  GLYPH Rig etta il ricorso e condanna il ricorrente al pa g amento delle spese – processuali.
c–4  GLYPH Manda alla cancelleria per g li adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. Att cod proc. pen.
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Così deciso il 6 dicembre 2023