Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46437 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46437 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a UDINE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a AVIANO il DATA_NASCITA
LA RAGIONE_SOCIALE NOME NOME a PAULARO il DATA_NASCITA
NOME NOME a FORLF il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME NOME UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
udito il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi e la correzione dell’errore materiale della sentenza impugnata dove, nel dichiararsi non doversi visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; procedere, venga considerato “dai punti 1 a 29″‘
letta la memoria del difensore di COGNOME NOME e COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso;
letta la memoria del difensore di NOME, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, e sostituto dell’AVV_NOTAIO difensore della parte civile COGNOME NOME, e dell’AVV_NOTAIO per la parte civile COGNOME NOME, che ha concluso COGNOME da conclusioni e nota spese depositati;
udito l’AVV_NOTAIO, sostituto dell’AVV_NOTAIO, difensore delle parti civili RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che si è riportato agli scritti già depositati;
uditi i difensori di COGNOME NOME e COGNOME NOME, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, i quali hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore della ricorrente RAGIONE_SOCIALE e sostituto dell’AVV_NOTAIO per il ricorrente COGNOME NOME, che si è riportato ai motivi dei ricorsi;
udito il difensore di NOME, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 20 gennaio 20 dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME COGNOME ai reat RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE finalizzata alla commissione di truffe ed ai singoli di truffa, confermando la condanna degli stessi al risarcimento dei dan favore delle parti civili; la vicenda era relativa a contratti di leasing stip banca RAGIONE_SOCIALE Adria RAGIONE_SOCIALE S.p.a. sulla scorta di un algoritmo di calcolo de interessi predisposto, secondo l’accusa, in termini favorevoli per l’ist credito e a danno dei privati sottoscrittori dei contratti medesimi.
1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di NOME COGNOME, ripercorso l’esito del giudizio, eccepiva la mancanza, contraddittor manifesta illogicità della motivazione con particolare riferimento alle acquis istruttorie e documentali e alla loro interpretazione da parte della Corte d’ rispetto al ruolo e all’attività del ricorrente; i giudici di appello COGNOMEn la figura di COGNOME apicale al pari di quella degli amministratori o del di generale, laddove invece il ruolo ricoperto da NOME (vice direttore generale ben diverso, ciò in quanto non COGNOME autonomia e discrezionalità ne svolgimento dei compiti a lui affidati, COGNOME riferito da tutti i testimoni se punto; in particolare, NOME non COGNOME nessun potere con riferimento a stanziamenti e la ricostruzione della sua posizione era stata documentalme fornita anche attraverso la relazione del perito di parte della difesa COGNOME valutazione era stata completamente omessa dalla Corte di appello
1.2 Il difensore lamenta l’inosservanza di norme processuali stabil pena di nullità e inutilizzabilità, in particolare con riferimento alla assun testi COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME le garanzie di legge, e la mancata pronunci sentenza di assoluzione nel merito in relazione agli artt. 197, 197-bis e 12 proc. pen.. La posizione di COGNOMECOGNOME teste centrale dell’accusa, era la stessa gli altri soggetti che erano stati oggetto di indagine e di condan procedimento, con un ruolo di spicco in quanto era sottoposto gerarchicamen al solo amministratore delegato; COGNOME essere stato colpito fi subito da gravi indizi di reato e non certo da meri sospetti, per cui si dedurre la piena inutilizzabilità delle dichiarazioni rese; ad analoghe concl si perveniva in COGNOME alle deposizioni di COGNOMECOGNOME COGNOME era il soggetto che l’obbligo di riferire al consiglio di amministrazione e l’obbligo di vigilanza la normativa bancaria.
1.3 Il difensore eccepisce la GLYPH -icontraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione con particolare riferimento alle acquisizioni istruttorie ed all loro interpretazione da parte della Corte di appello, ed il travisamento della prova: la difesa COGNOME posto alla attenzione della Corte di appello un compendio riepilogativo relativo agli esiti della prova testimoniale nel giudizio di pri grado, che non era stato preso in considerazione e nel quale si osservava che: 1) nessuno COGNOME mai detto che NOME COGNOME a conoscenza della truffa o del meccanismo della stessa; 2) lo stesso COGNOME COGNOME dichiarato di non essere a conoscenza della truffa, ma solo di un errore, e che non parlava dei fattori distorsivi a NOME; 3) non si sapeva chi COGNOME deciso sul piano tecnico dove far confluire i rimborsi all’interno delle diverse voci di bilancio; 4) la modalità contabilizzazione dei rimborsi avveniva in modo automatico a seguito della emissione della nota di credito, a prescindere dalla volontà di NOME; 5) vi era una perizia di parte a firma del AVV_NOTAIO COGNOME che illustrava analiticamente l’asCOGNOME di ogni falsità della postazione in COGNOMEione nel bilancio; l’omessa motivazione in merito alla mancata considerazione degli anzidetti elementi viziava irreparabilmente la motivazione della sentenza impugnata.
1.4 Il difensore lamenta la errata interpretazione da parte della Corte di Appello con riferimento alle acquisizioni istruttorie rispetto al ruolo e alle atti del ricorrente, nonché all’organizzazione interna della banca, al riparto delle responsabilità al suo interno, alla conoscenza e conoscibilità del meccanismo fraudolento, al (non) profitto conseguito dalle censurate condotte; in particolare lamenta: a) contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si ammette che COGNOME COGNOME vice direttore generale e dunque dipendesse dal direttore generale e amministratore delegato COGNOME, e quindi da COGNOME, COGNOME trarne le dovute conseguenze; b) errore e contraddizione nella individuazione del ruolo di COGNOME, che era un mero esecutore degli ordini superiori; c) illogicità della motivazione nella parte in cui non ammetteva il ruolo preponderante e assorbente di COGNOME, superiore di COGNOME e mai indagato; d) contraddittorietà e illogicità in relazione alle email acquisite, evidentemente confondendo trasmittente e ricevente, dal momento che non si trattava di email nelle quali COGNOME dava ordini, ma semmai di ennail in cui li riceveva; e) aporia motivazionale laddove la Corte supponeva che la decisione nella predisposizione dei bilanci sarebbe stata del ricorrente, allorquando invece si trattava di incombenza tipica del consiglio di amministrazione; f) ulteriore aporia motivazionale, che discendeva da tutte le considerazioni che la Corte svolgeva sui bilanci, evocando che COGNOMEro non veri, quando nessuna imputazione vi era in COGNOMEo senso; g) contraddittorietà e
illogicità della motivazione laddove la Corte si intratteneva sulle deposizi COGNOME e COGNOME; h) ulteriore contraddittorietà e illogicità della moti laddove la Corte di appello si soffermava sui rimborsi COGNOME trarne la neces conclusione, secondo cui si trattava appunto di una procedura automatizzata c prescindeva del tutto dal contributo causale del ricorrente; i) error motivazione nella parte in cui non si era tratta la logica conclusione secon COGNOME faceva da passacarte da COGNOME/COGNOME a COGNOME; I) ulteriore aporia motivazionale in quanto non si comprendeva da dove potesse supporsi che COGNOME proprio COGNOME, e non piuttosto COGNOME, a dare ordini a COGNOME; m) altr aporia motivazionale in quanto COGNOME COGNOME non COGNOMEno mai detto espressamente che COGNOMEno riferito a COGNOME degli algoritmi alterati; n) non stato spiegato COGNOME e quando l’RAGIONE_SOCIALE si sarebbe costituita; o) manc del tutto un movente per COGNOME, essendo assurdo ed illogico ascrivere partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE non ad un beneficio economico diretto, ma presunti ed indimostrati avanzamenti di carriera o posizioni di prestigio.
1.5 Il difensore eccepisce inosservanza e/o erronea applicazione della le penale in relazione al reato di RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE: già in appello rilevato che: non vi era prova dell’esistenza di un sodalizio criminoso; non esaminata l’alternativa esistenza della RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE rispetto a scopo; la presunta RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE sarebbe esistita dal 1996 ad o di sole due persone; non era stata considerata la posizione della RAGIONE_SOCIALE COGNOME, ch un lato veniva considerata fondatrice della RAGIONE_SOCIALE e dall’altro conda quale partecipante; erano stati del tutto travisati il ruolo e l’operato non vi era alcuna certezza circa la sussistenza del vincolo e di almeno dell’elemento oggettivo; non si era approfondita la distinzione tra conco RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE in relazione agli episodi oggetto di contestazion tutte COGNOMEe censure la Corte di appello COGNOME omesso di motivare visto ch sua attenzione era focalizzata sulle truffe, ma non sulla associazi RAGIONE_SOCIALE.
Il difensore osserva che perché un’RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE pos svilupparsi all’interno di un’impresa in forma societaria è necessario che imposto alla compagine sociale un modulo operativo illecito seguito e condiv dai consociati, per cui occorrerebbe dimostrare l’esistenza di una società i dentro una società lecita: tale prova non era stata in alcun modo raggiunta.
1.6 Il difensore lamenta l’inosservanza e/o erronea applicazione della l penale in relazione al reato di RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE e concorso truffa: non erano stati individuati gli elementi distintivi idonei a diffe
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l’RAGIONE_SOCIALE da un comune concorso nelle truffe, visto che le persone coinv non erano in alcun modo collegate tra loro se non per la partecipazione COGNOME, che non era stato nemmeno oggetto dell’indagine penale.
1.7 Il difensore rileva che nei motivi di appello era stata evidenzi impossibilità giuridica e fattuale di contestare tutti gli episodi di truffa a COGNOME, in quanto non era stato considerato che COGNOME non COGNOME alcun contatt con i clienti e che il presunto mancato inserimento dei reclami non COGNOME in a modo inciso su truffe già perpetrate, potendosi al più riferire ad una condo favoreggiamento; la condotta di COGNOME poteva avere al più valenza civilistica sua condotta era stata unicamente quella di restituire il profitto del reat sè inconciliabile con il reato già commesso; in capo a NOME era del t insussistente il dolus in contrahendo, posto che il dolo della truffa può essere precedente o concomitante ma giammai sussistente ad una truffa gi perfezionata; su tutti tali aspetti la Corte di appello non COGNOME risposto.
Il difensore osserva che i capi di imputazione di truffa facevano riferim a rapporti contrattuali aventi un momento genetico di molto anteriore risp alla stessa conoscenza della loro fattuale esistenza da parte di NOME, il non poteva averne avuto contezza prima che ai singoli sottoscrittori, COGNOMEno evidenziato l’applicazione di un tasso non corretto, venisse effettu rimborso di quanto erroneamente calcolato; visto che i singoli contratti e stati negoziati da altri dipendenti e funzionari della banca, che l’alterazio formula era dipesa solo dalle indicazioni date da COGNOME alla socie fornitrice di RAGIONE_SOCIALE, che l’applicazione della formula e il conteggio delle rate erano avvenuti automaticamente e COGNOME alcun apporto da parte di COGNOME difettavano totalmente in capo allo stesso tutti gli elementi costitutiv della truffa.
1.8 Il difensore lamenta l’erronea applicazione della legge penale particolare riferimento alla necessitata e conseguente revoca delle statui civili di condanna a carico di NOME: quando il giudice, in base all’ approfondito del materiale probatorio, ritiene che manchi o sia insufficie contraddittoria la prova della colpevolezza dell’imputato, deve emettere sente di proscioglimento nel merito in applicazione della regola probatoria di cui a 530 comma 2 cod. proc. pen. (viene richiamata la sentenza di COGNOMEa Corte 46780 del 2021).
1.9 il difensore eccepisce la violazione di legge per contrasto tra dispo e motivazione: nel dispositivo vi era l’affermazione di non doversi procedere confronti di tutti gli imputati per i reati dal n.2 al n.29 delle imputazio
estinti per intervenuta prescrizione, mentre la motivazione era chiara sostenere che l’estinzione riguardava anche il reato di cui al capo 1.
Il medesimo difensore propone ricorso per cassazione anche nell’interesse di NOME COGNOME.
2.1 il difensore eccepisce che il giudice di appello, COGNOME alcuna lo spiegazione, COGNOME ritenuto la figura di COGNOME apicale al pari di quell amministratori o del direttore generale, laddove il ruolo ricoperto dal rico era ben diverso, in quanto egli faceva parte dell’organismo di vigilanza occupava dell’ufficio RAGIONE_SOCIALE, del quale era responsabile; perCOGNOME, i ruoli ri non potevano essere parificati a quelli che apicali lo erano davvero.
La ricostruzione della posizione di COGNOME era stata documentalment fornita anche attraverso la sua illustrazione all’interno della relazi consulente COGNOMECOGNOME che la Corte di appello COGNOME completamente omesso di considerare; il ruolo le incombenze e le responsabilità di COGNOME erano ricostruite basandosi solamente sulle dichiarazioni di COGNOME, sulla “le standard” predisposta dall’ufficio RAGIONE_SOCIALE e su una mail inviata a COGNOME, COGNOME che venisse considerata l’organizzazione aziendale.
2.2 Il secondo motivo di ricorso è identico al secondo motivo del ricor COGNOME relativo alla assunzione dei testi COGNOME e COGNOME COGNOME le garanzi legge.
2.3 II difensore lamenta la mancata effettuazione di perizia, la manc assunzione di prova decisiva e la mancanza di motivazione in COGNOME al decisione di non dar corso alla perizia richiesta; osserva che in sede di a era stata oggetto di espressa impugnazione l’ordinanza di rigetto dell’is avanzata ex art. 507 cod. proc. pen. contenente la richiesta di peri comunque di accesso al registro reclami informatico, al fine di verifica numero esatto dei reclami inseriti storicamente: la prova era decisiva in qua ove i presunti reclami mancanti COGNOMEro stati in un numero non alto, no sarebbe stata ragione di discutere oltre, visto che il numero di reclami man e la quantificazione di quelli inseriti era prova significativa della occultativa; sul punto il consulente del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, ammesso di non avere esamiNOME il contenuto del database reclami, per cu l’affermazione secondo cui un elevato numero di reclami non era stato inser nel database in ragione del fatto che sarebbe stato eseguito un maggior num di rimborsi rispetto ai reclami effettivamente inseriti era del tutto fallac più che era stato prodotto l’estratto cartaceo del registro dei reclami e ch
ai quali era stato sottoposto lo COGNOMEno tutti riconosciuto COGNOME corrisponde quello telematico, ma tale produzione non era stata presa in considerazione.
2.5 Il difensore lamenta l’illogicità della motivazione con partic riferimento alle acquisizioni istruttorie e alla loro interpretazione da pa Corte di appello rispetto al ruolo e all’attività di COGNOME, nonché all’organi interna della banca, al riparto delle responsabilità al suo interno, alla con e conoscibilità del meccanismo fraudolento, al (non) profitto conseguito d censurate condotte, osservando che: a) si erano riconosciuti esent responsabilità soggetti (COGNOME COGNOMECOGNOME che, pur a conoscenza meccanismo frodatorio, agivano su vincolo gerarchico, circostanza che valeva
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ugual modo per COGNOME; b) vi era stato un errore nella individuazione del ruo delle possibilità d’azione di COGNOME; c) era errata la motivazione sulla re della tesi di COGNOME di essere venuto a conoscenza del sistema criminoso s dopo l’emersione della notizia ad opera del programma “Striscia la notizia”; era errata la considerazione delle dichiarazioni di COGNOME COGNOME non erano s valutate quelle secondo cui era stato proprio il Direttore generale COGNOME che COGNOME posto in essere il sistema criminoso, ordinando alla RAGIONE_SOCIALE house modifica dell’algoritmo delle indicizzazioni, ordinandogli di non inserire i re che pervenivano a lui (COGNOMECOGNOME direttamente; f) non era stata considerat testimonianza di COGNOME secondo cui COGNOME non COGNOME mai trasmesso all’ufficio RAGIONE_SOCIALE i reclami ricevuti per altre vie; g) non era stato considerato c reclami, non essendo indirizzati all’ufficio RAGIONE_SOCIALE, non potevano veni conoscenza di COGNOME; h) era contraddittorio sostenere che COGNOME effettivamente aderente all’RAGIONE_SOCIALE, rivolgesse le richieste di ricont COGNOME COGNOMECOGNOME secondo la sentenza, non ne faceva parte; i) mancava l motivazione in relazione al riscontro secondo cui COGNOME COGNOME predisposto u lettera standard per far fronte ai reclami, ciò costituendo riprova del adesione alla RAGIONE_SOCIALE: da un lato rientrava tra le fun dell’ufficio RAGIONE_SOCIALE predisporre le lettere di risposta ai clienti, da predisposizione di una lettera non dimostrava certo la volontà di aderire ad RAGIONE_SOCIALE, né la conoscenza della truffa; I) era illogico sostenere predisposizione della lettera standard COGNOME velocizzato le procedure ricalcolo, visto che tale lettera era, per sua stessa natura, success procedura di ricalcolo; m) erano state travisate le dichiarazioni di NOME laddove gli si attribuiva la volontà di ritenere contenuto il numero dei recl materia di indicizzazione, visto che COGNOME COGNOME sempre fatto riferimento numero dei reclami pervenuti all’ufficio RAGIONE_SOCIALE, esprimendo solo su COGNOMEo proprie considerazioni; n) l’ufficio RAGIONE_SOCIALE non svolgeva, né poteva svol funzioni di controllo, ma solo funzioni operative; o) era quindi erra considerazione secondo cui si attribuiva la conoscenza della truffa a COGNOME non aver posto in atto i controlli e subito dopo gli veniva imputato di invece allertato i vertici dell’istituto con le mail acquisite agli atti pro stessa difesa; p) era emersa la piena buona fede del ricorrente nel segnala crescente numero di reclami ai vertici della banca, essendo illogico attribu tale comportamento la conoscenza della truffa; q) si era ricavat partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE di COGNOME dalla lettura delle mail di COGNOMECOGNOME che nessuno dei testi COGNOME affermato la conoscenza dell’alterazione del sist Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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di calcolo degli interessi da parte di COGNOME, e lo stesso COGNOME COGNOME dichiarato di non averne mai parlato con COGNOME; r) non era stato considerato il numero di reclami inseriti nel database da COGNOME e di quelli inseriti dalla Task Force, non essendo mai stata acquisita agli atti copia informatica del database; s) non era stato considerato che COGNOME non partecipava, nè COGNOME accesso al consiglio di amministrazione, nè COGNOME possibilità di relazionarsi con lo stesso; t) era palesemente illogico non avere ritenuto responsabili (e anzi averli sentiti COGNOME testimoni) COGNOME e COGNOME che, a differenza di COGNOME, COGNOMEno precise responsabilità, doveri di controllo e obblighi di riferire; u) mancava del tutto un movente per COGNOME, essendo assurdo e illogico ascrivere la partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE non ad un beneficio economico diretto, ma a presunti e indimostrati avanzamenti di carriera o supposte posizioni di prestigio; v) vi era stata una abnorme configurazione di una responsabilità oggettiva derivante unicamente dal ruolo di responsabile dell’ufficio RAGIONE_SOCIALE.
2.6 II difensore rileva che si era evidenziato che non vi era la prova dell’esistenza di un sodalizio criminoso, tenendo conto che i fatti si erano svolti all’interno di una persona giuridica che svolgeva ben altre attività rispetto alla gestione del leasing; non era stata esaminata l’alternativa esistenza di un’RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE rispetto ai reati scopo; la presunta RAGIONE_SOCIALE sarebbe esistita dal 1996 ad opera di due sole persone; non era stata considerata la posizione della La COGNOME, che da un lato era stata considerata fondatrice dell’RAGIONE_SOCIALE e dall’altra condannata quale partecipante; era stato del tutto travisato il ruolo di COGNOME, che COGNOME deposto in giudizio per scaricare la responsabilità su COGNOME del (non) caricamento dei reclami; ove si COGNOME ritenuto COGNOME membro dell’RAGIONE_SOCIALE si sarebbe da lui preteso un obbligo di autodenuncia; non era stato mai dimostrato che se COGNOME avesse agito COGNOME da lui preteso, le truffe sarebbero cessate e l’RAGIONE_SOCIALE si sarebbe sciolta; la sentenza di primo grado non COGNOME in alcun modo approfondito la distinzione tra concorso e RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE; su tutti COGNOMEi punti la Corte di appello COGNOME omesso di motivare; venivano poi ribadite le considerazioni del quinto motivo del ricorso COGNOME.
2.7 II settimo motivo di ricorso è identico al sesto motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME.
2.8 Il difensore rileva che nei motivi di appello era stata evidenziata la impossibilità giuridica e fattuale di contestare tutti gli episodi di truffa a carico COGNOME, in quanto non era stato considerato che COGNOME non COGNOME alcun contatto con i clienti, e il presunto mancato inserimento dei reclami non COGNOME in alcun
modo inciso su truffe già perpetrate, potendosi al più riferire ad una condotta di favoreggiamento; la condotta di COGNOME si poneva a valle di truffe già perfezionate e l’utilizzo di moduli standard per le risposte ai clienti non forniv alcun elemento a suo carico; in capo a COGNOME era del tutto insussistente il dolus in contrahendo, posto che il dolo della truffa può essere precedente o concomitante ma giammai sussistente ad una truffa già perfezionata; su tutti tali aspetti la Corte di appello non COGNOME risposto.
Il difensore osserva che i capi di imputazione di truffa facevano riferimento a rapporti contrattuali aventi un momento genetico di molto anteriore rispetto alla stessa conoscenza della loro fattuale esistenza da parte di COGNOME, il quale non poteva averne avuto contezza prima che ai singoli sottoscrittori, che COGNOMEno evidenziato l’applicazione di un tasso non corretto, venisse effettuato il rimborso di quanto erroneamente calcolato; visto che i singoli contratti erano stati negoziati da altri dipendenti e funzionari della banca, che l’alterazione della formula era dipesa solo dalle indicazioni date da COGNOME alla società fornitrice di RAGIONE_SOCIALE, che l’applicazione della formula e il conteggio delle singole rate erano avvenuti automaticamente e COGNOME alcun apporto da parte di COGNOME, difettavano totalmente in capo allo stesso tutti gli elementi costitutivi dell truffa; gli obblighi che si volevano far ricadere su COGNOME, ricadevano invece esclusivamente in capo agli amministratori ed ai sindaci; dello stesso avviso era stato anche il giudice del lavoro che, di fronte al licenziamento di COGNOME per non aver controllato o non aver segnalato, ne COGNOME dichiarato l’illegittimità proprio per mancanza di giusta causa; perCOGNOME, rispetto alla truffa COGNOME si collocava in un momento successivo, mentre rispetto all’RAGIONE_SOCIALE non vi era la prova della finalizzazione della condotta. 2.9 Il motivo di ricorso contiene argomentazioni analoghe all’ottavo motivo di ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.10 Il motivo di ricorso è identico al nono motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME.
Il difensore di COGNOME e COGNOME presentava memoria difensiva nella qúale chiedeva: a) annullamento ovvero la declaratoria della nullità degli impugnati provvedimenti, con o COGNOME rinvio; b) l’assoluzione dei due imputati nel merito da tutti i reati a loro rispettivamente ascritti con la formula ritenuta di giusti con conseguente annullamento di tutti i capi civili di primo e secondo grado ed esonero da qualsivoglia loro civile responsabilità da reato; c) in via subordinata, l’annullamento delle gravate sentenze e la declaratoria formale ed espressa della intervenuta prescrizione anche in relazione al capo 1) di imputazione.
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3. Propone ricorso il difensore di NOME COGNOME.
3.1 il difensore lamenta l’errata motivazione della sentenza impugnata c riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOMECOGNOME non solo per il ruolo che ricoprivano all’interno della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma anche alla luce della loro pacif conoscenza dell’esistenza, nel RAGIONE_SOCIALE utilizzato per i contratti di leasi fattori correttivi per cui era processo; la ricorrente, al pari di COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME dipendente della RAGIONE_SOCIALE, ed agiva secondo le precise diretti ad ella impartite dal vero e proprio dominus della vicenda, ossia NOME COGNOME; la raccomandata consegnata in data 18 Febbraio 2020 alla ricorrente era prova documentale di quanto dedotto, in quanto dalla stessa si evinceva la nomina di NOME COGNOME era avvenuta nel 2010, ossia in epoca ampiamente successiva all’inserimento del fattore correttivo, e che ella dipendev direttore generale, COGNOME, COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME che l mail con cui le si chiedeva di intervenire per eliminare la problematic giungevano da COGNOME e non viceversa; se era vero il fatto che, secondo il giud di appello, il contenuto delle mali dell’8 ottobre del 2007 e del 30 sett 2009 evidenziavano COGNOME la ricorrente COGNOME pienamente a conoscenza del sistema truffaldino introdotto da COGNOME ed COGNOME concorso nella consumazione dei reati, era altretCOGNOME vero che nulla era stato motivat COGNOME al contenuto delle 14 mali allegate dalla difesa, da cui emergeva l’ass mancanza di autonomia in capo alla ricorrente in COGNOME all’inserimento d fattore correttivo nel RAGIONE_SOCIALE in uso alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per lo sviluppo dei cont di leasing; vi era una assoluta mancanza di prova della volontà di ade all’RAGIONE_SOCIALE condividendone i fini. 4. Propone ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.1 Il difensore svolge alcune riflessioni in tema di valutazione d responsabilità penale in sede di appello in caso di reato prescritto do condanna di primo grado ed in preCOGNOME di statuizioni in favore delle parti ci richiamando sentenze di COGNOMEa Corte, e concludendo nel senso che in caso d impugnazione di sentenza di condanna ed in preCOGNOME di statuizioni in favo della parte civile, qualora il reato medio termine si estingue per prescrizione, il giudice: non si occupa dell’accertamento del reato in quanto ormai estinto limita ad accertare se le condotte possano integrare illecito civile e, nel f applica le regole probatorie del codice di procedura penale e le regole civilis afferenti sia l’accertamento del nesso causale che dell’elemento soggett dell’illecito, valutando la sussistenza del nesso causale in base al “criterio
probabile che non” o della “probabilità prevalente”, che consentono di riten adeguatamente dimostrata una determinata ipotesi fattuale se essa, avu riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, ap più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell’ipotesi contraria.
Ciò premesso, il difensore ripercorre la vicenda osservando che, a fronte 55.000 contratti, il procedimento penale si era occupato solo di circa 60 cont per i quali era stato contestato il reato di truffa e che la prova di tutti gl costitutivi delle singole truffe era da ritenersi “monca” ab origine, non es stata escussa alcuna delle presunte persone offese; inoltre, residua incertezze probatorie relativa all’effettiva consapevolezza di ciascun imputato meccanismo fraudolento ideato da COGNOME e all’effettivo apporto causale fornito da ciascun imputato ad ogni singola truffa; non era emersa l’esisten alcuna struttura interna alla banca ulteriore e diversa da quella aziendale da poter costituire la contestata RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE.
Dopo aver riportato parte della motivazione della sentenza di primo grado ed una sintesi dei motivi di appello e della sentenza di appello, il dif lamenta la violazione dell’art. 24 della Costituzione in relazione alla con delle statuizioni civili, e la violazione dell’art. 578 cod. proc. pen. per vi del diritto di difesa, non essendovi stata una cognizione piena in relazion valutazione di responsabilità dell’imputato e dei motivi di appello vol evidenziare l’asCOGNOME di prova di colpevolezza, visto che la Corte di appello s limitata a richiamare alcuni passaggi della sentenza di primo grado median mera parafrasi del contenuto della stessa (vengono riportati passi di motivazi di sentenze di COGNOMEa Corte).
4.2 il difensore lamenta l’inosservanza e l’erronea applicazione degli articoli 110-416-640 cod. pen., nonché vizio di motivazione conseguente alla mancata valutazione dei motivi di impugnazione ed il travisamento delle prove consisten nella omessa valutazione delle stesse: nei motivi di appello era stato evidenz che COGNOME COGNOME escluso che COGNOME COGNOME a conoscenza dei fattori distorsiv che COGNOME COGNOME escluso l’emersione di criticità relativamente alla posizion RAGIONE_SOCIALE, di cui era responsabile NOME, che dalle mail era emerso unico caso su 55.000 in cui NOME COGNOME dato indicazioni alla NOME COGNOME COGNOME alla gestione del calcolo degli interessi relativamente ad un contra leasing (peraltro non era stato accertato se tale contratto COGNOME uno tra oggetto di contestazione); non era emersa alcuna interesCOGNOME di NOME nessuno dei 60 contratti oggetto di imputazione; la Corte di appello av premesso che i motivi di impugnazione COGNOMEno lo scopo di evidenziare la
contraddittorietà/insufficienza della prova e che tale tipo di valutazione no consentita, stante l’avvenuta prescrizione dei reati, negando in COGNOMEo mod diritto a quella piena cognitio affermata da COGNOMEa Corte.
4.3 II difensore lamenta violazione degli artt. 578 lett. c)- 360 cod pen. con conseguente nullità delle operazioni di acquisizione di dati informa dal server acceso della RAGIONE_SOCIALE in quanto accertamento tecnico irripetibile svo COGNOME contraddittorio: le operazioni erano state compiute su sistemi acce quindi non erano più replicabili in quanto i dati del server si erano modifi l’eccezione era sempre stata respinta sulla scorta di sentenze che si occupav di COGNOMEioni diverse ovvero di copiatura di dati di computer portatili o di te cellulari.
Il difensore aggiunge che dalle dichiarazioni rese dal consulente tecnico d pubblico ministero e, su COGNOMEo specifico aspetto, dal consulente tecnico d difesa, COGNOME, era stato dimostrato che l’attività tecnica svol irripetibile, con conseguente violazione dell’ad 360 cod. proc. p inutilizzabilità dei dati acquisiti.
Il difensore presentava memoria di replica alle conclusioni del Procurato generale, nella quale insisteva per l’annullamento della sentenza impugnata.
Propone ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME.
5.1 Il difensore lamenta l’errata applicazione dell’ad. 63 comma 2 co proc. pen. e l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi COGNOME e COGNOME e COGNOME dovevano essere sentiti COGNOME testi, in spregio all’ad 63 c proc. pen., e quindi le dichiarazioni degli stessi dovevano essere dichi inutilizzabili ai fini della decisione, oppure anche COGNOME COGNOME d essere ritenuto responsabile COGNOME quanto loro in quanto COGNOMEno tutti e t stessa posizione.
5.2 II difensore eccepisce l’erronea valutazione e/o il travisamento d prova, la mancanza di prova, la totale mancanza o carenza della motivazione l’illiceità penale del fatto contestato, l’insussistenza dell’elemento sogget Corte di appello non COGNOME motivato in alcun modo perché non riteneva accoglibili e fondate le contestazioni e le deduzioni difensive ed a richiamato, a fondamento delle proprie affermazioni, prove che erano sta oggetto di palesi sviste e/o errata valutazione da parte del tribunale.
Premesso che le condotte addebitate al ricorrente consistevano nell gestione autonoma dell’inserimento e della modifica dei fattori correttivi sistema informatico della banca e nell’aver dato disposizioni per l’effettua dei conteggi finalizzati ai rimborsi ai clienti reclamanti, il difensore osserv
ricorrente non COGNOME mai ricoperto contemporaneamente le cariche di responsabile dell’area Market Support e direttore di RAGIONE_SOCIALE, in quanto due posizioni si erano succedute nel tempo; visto che COGNOME non av autonomia sulla gestione dei rimborsi per i leasing reclamati (COGNOME emer documentalmente e dall’assunzione del test COGNOME), neppure si poteva pensar che avesse autonomia COGNOME mero responsabile dell’area Market Support.
Secondo la Corte di appello -prosegue il difensore- il ruolo decision nell’inserimento, mantenimento ed implementazione dei fattori correttivi sareb emerso dalle mail prodotte dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, in cui COGNOMECOGNOME COGNOME soggetti non imputati, risultava in copia unicamente per conoscenza o addiritt non era tra i destinatari; erano invece state ignorate le prove docume prodotte dalla difesa, non considerando che nessuna mail proveniva d COGNOMECOGNOME che la decisione di modifica della formula del calcolo di indicizz proveniva da COGNOME, così COGNOME le decisioni in COGNOME ai fattori corretti che la ripartizione delle direttive operative avveniva da NOME COGNOME a COGNOME e da COGNOME‘ultimo ai dipendenti di RAGIONE_SOCIALE, e che nell’unica nnail attribuiva a COGNOME COGNOME‘impartizione di una direttiva, lo stesso non aggiunto per conoscenza, nè informato circa l’esecuzione della stessa, risultava tra i soggetti autorizzati ad accedere al sistema con possibi togliere il fattore correttivo (possibilità riservata solo a La COGNOME e COGNOME).
Quanto alle prove testimoniali ferma restando l’inutilizzabilità d deposizioni di COGNOME COGNOME, il contenuto delle stesse era stato travisato risultava comunque attendibile; non erano state considerate le prove testimoni indicate dalla difesa, quali quella del teste COGNOMECOGNOME dipendente della RAGIONE_SOCIALE inoltre, la semplice lettura delle mail indicate dalla Corte di appello a fonda della decisione, consentiva di escludere in radice la sussistenza di quel decisionale in capo a COGNOMECOGNOME che gli era valsa l’attribuzione di parte sodalizio criminoso; si era fatto riferimento alle testimonianze di NOME COGNOME e NOME COGNOME per far assumere ai documenti un significato ulteriore e dive da quello testuale; era perCOGNOME emerso che COGNOME COGNOME COGNOME abilit intervenire sul RAGIONE_SOCIALE per modificare il sistema delle indicizzazioni, non a mai deciso alcunché in COGNOME alle modifiche sul RAGIONE_SOCIALE, era estraneo procedura di gestione dei reclami ed alla gestione contabile dei rimborsi relativi appostamenti a bilancio ed interveniva solo su COGNOME alla direzion trasmettere ad altri la necessità di procedere con i conteggi.
Il difensore rileva che non era stata dimostrata la sussistenza dell’elem soggettivo, soprattutto in considerazione del ristretto numero di mail in cu
)
coinvolto, dell’esiguo numero di contratti in cui emergeva il . suo nome (3 su 50.000), del ristretto lasso temporale in cui erano concentrate le mail c vedevano coinvolto e del mero ruolo di passacarte evincibile dal contenuto del stesse mail.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE è fondato solCOGNOME relativame all’ultimo motivo.
1.1 Partendo dalle eccezioni procedurali, la Corte di appello ha correttame risposto a quella relativa alla inutilizzabilità delle deposizioni dei test sensi dell’art. 63 cod. proc. pen., applicando la giurisprudenza di COGNOMEa secondo cui “in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in t sostanziali, prescindendo da indici formali quali l’eventuale già interve iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l’attribuibilità al della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano re sicchè il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, sindacato di legittimità” (così Sez.5, n. 39498 del 25/06/2021, COGNOME, R 282030).
La motivazione della Corte di merito deve ritenersi corretta e legittima, ave fatto applicazione dei principi enunciati in materia da COGNOMEa Corte particolare, del principio di diritto secondo cui l’obbligo di applicare il d dell’art. 63 cod. proc. pen. insorge esclusivamente laddove emergano, ictu ocu elementi precisi di reità, elementi che non possono automaticamente inferirsi solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in v potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti di carat penale a suo carico.
Occorre perCOGNOME che dette vicende presentino connotazioni tali da indurre ravvisare concretamente la sussistenza di elementi di spessore indizia sufficiente ad attribuire al soggetto la qualità di indagato, non essendo suffi meri sospetti, ipotesi investigative o intuizioni personali dell’autorità proce (vedi Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009, COGNOME, Rv. 243417-01; Sez. 4, n. 46203 del 19/09/2019, Pavone, Rv. 277947 – 01).
Le verifica della sussistenza della qualità di indagato in reato connes collegato va, perCOGNOME, condotta secondo il criterio sostanziale «della qu oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistent
momento in cui le dichiarazioni sono state rese» (Sez. 2, n. 8402 17/02/2016, COGNOME, Rv. 267729-01; Sez. 6, n. 25425 del 04/03/2020, COGNOME Rv. 279606).
In asCOGNOME di indici formali certi, COGNOME la pregressa iscrizione nel registr notizie di reato, cui ancorare la definizione dello statuto di prova testimoni riferire al dichiarante, diventa centrale la valutazione giudiziale sulle eme processuali ritenute indicative del coinvolgimento nel fatto per cui si proce chi dichiara. Tale delibazione, tuttavia, è pienamente ascrivibile alla valut del giudice di merito e, perCOGNOME, non è sindacabile in sede di legittimità sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. n.15208 del 25/02/2010, Rv. 246584; Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, COGNOME, Rv. 282030 – 01).
Nel caso di specie l’accertamento di fatto, svolto dalla Corte territoriale, da motivazione congrua e non manifestamente illogica, dunque, non censurabile in COGNOMEa sede, ha dato conto delle ragioni per le quali COGNOME, COGNOME e COGNOME non COGNOMEno assunto le qualifica di indagati all’epoca in cui erano stati es quali testimoni, né, , la hanno assunta successivamente, evidenziando la correttezza delle decisioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO prima e del giudice poi (si la motivazione contenuta a pag.10 della sentenza impugnata), COGNOME, del rest già COGNOME motivato il giudice di primo grado (pag.22 e 27 sentenza di pri grado); inoltre, i motivi di ricorso proposti sono generici, perché non specif da quali dati era possibile ritenerli indagati al momento della decisione da dei giudici di merito; l’eccezione sul punto è, perCOGNOME, manifestam infondata.
1.2 Quanto alla eccezione di inutilizzabilità dei dati informatici estratti dal la Corte di appello (pag.8 e seguenti) ha correttamente richiamato giurisprudenza di COGNOMEa Corte secondo cui “L’estrazione di dati archiviati i supporto informatico, quale è la memoria di un telefono cellulare, non costitui accertamento tecnico irripetibile, e ciò neppure dopo l’entrata in vigore legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l’obbligo di adott modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acqu a quelli originali, con la conseguenza che né la mancata adozione di modalità, né, a monte, la mancata interlocuzione delle parti al rigu comportano l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la nece valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati origin corrispondenza ad essi di quelli estratti.” (Sez.1, n. 38909 del 10/06/20
,
Marziano, Rv. 282072); in particolare, la Corte di appello ha osservato (pag che “le modalità seguite in concreto hanno garantito la possibilità di effet una copia dei file originari del server COGNOME il pericolo di una loro modifica che il server veniva isolato prima della procedura di copiatura”; anche in caso, peraltro, i motivi di ricorso sono generici in quanto non precisano q pregiudizio sarebbe derivato ai ricorrenti e quali sono state le consegue anche tale motivo, perCOGNOME, è manifestamente infondato.
1.3 Passando ad esaminare in particolare il ricorso proposto nell’interess COGNOME, si deve rilevare COGNOME relativamente alle eccezioni contenute nei primi 4 motivi (ad eccezione di quello di cui al punto 1.2, di cui si è già detto settimo, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con ess ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in COGNOMEa sede, stante la preclusione, per il giudice di legitti sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compi nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demander alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valuta giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289); in particolare, la posizione di COGNOME è stata trattat Tribunale nelle pagine 47 e seguenti e dalla Corte di appello alle pagine 13 e e sulle motivazioni contenute nelle sentenze viene proposta una inammissibil rivalutazione dei dati probatori.
1.4 Quanto al quinto e sesto motivo di ricorso (mancata distinzione RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE e comune concorso nelle truffe), deve essere anch ribadito che “Nel concorso di persone nel reato continuato l’accordo criminoso occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati is da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell’RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE presentano i requisiti della stab del vincolo associativo e dell’indeterminatezza del programma criminoso elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei re scopo, ove indicativi di un’organizzazione stabile e autonoma, nonché di u capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione medesimi” (Sez.2, n.22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724): ciò premesso, la sentenza di appello ha richiamato le considerazioni del giudice primo grado che, nelle pagine 68 e seguenti, ha evidenziato l’indeterminatez del programma criminoso, in quanto in grado di realizzare un numero indetermiNOME di truffe, l’affectio societatis tra tutti coloro che erano coinvolti
nella gestione dei contratti, la cui volontà era di non far emergere il proble esistenza di una organizzazione strutturale,
L’esistenza di un’RAGIONE_SOCIALE criminale è stata correttamente spiegata (pag sentenza primo grado) in ragione della sovrapposizione, nel caso di spec sussistente, tra l’ente lecito (la banca) e l’ente criminale (l’associaz RAGIONE_SOCIALE finalizzata alla realizzazione di una serie indeterminata di re truffa), dove la coincidenza tra “ente sociale lecito” ed “ente criminale” non essere affatto totale, non essendo necessario che si esprima in una coincide materiale perfetta riguardo sia alle persone che compongono i rispettivi asset sia ai mezzi con i quali possono essere realizzati, secondo i casi, i fini quelli illeciti, rientranti, COGNOMEi ultimi, nel programma di delinquenza.
Anche la dottrina ammette la sovrapposizione, COGNOME in precedenza precisata, tr associazioni criminali e società commerciali, essendo possibile trarre il dato stabile convergenza di condotte, che dà vita all’elemento strutturale dell’ill dalla “costante sinergia” tra più soggetti, ove COGNOMEa sinergia non trov spiegazione logica nei rapporti commerciali o, comunque, si estrinsechi per perseguimento di fini diversi dalla creazione di un’organizzazione proiettata tempo che si faccia portatrice di un progetto criminale condiviso.
Quanto alla giurisprudenza di legittimità, è risalente, ed è stato ripetuta ribadito, l’insegnamento giusta il quale ai fini della configurabil un’RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE non si richiede l’apposita creazione un’organizzazione, sia pure rudimentale, ma è sufficiente l’attivazione di struttura che può essere anche preesistente all’ideazione criminosa e già dedi finalità lecita (Sez. 6, n. 10886 del 28/11/2013, Grasso, Rv. 259493).
La configurabilità del reato di RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE è stata esc allorquando i singoli componenti di un ufficio o di un’organizzazione, con fina e scopi leciti, pongano in essere attività illecite e manchi del tutto la prov collegamento tra tali fatti illeciti e le direttive generali impartite dai res dell’organizzazione stessa (Sez. 6, n. 34489 del 30/01/2013, COGNOME, R 256122; Sez. 2, n. 5838 del 09/02/1995, COGNOME, Rv. 201516).
Ciò porta, viceversa, a ritenere la configurabilità di un sodalizio crim allorquando i singoli componenti di una società commerciale e, dunque, d un’organizzazione, con finalità e scopi leciti, pongano in essere attività ill sussista la prova di un collegamento tra tali fatti illeciti e le direttive impartite dai responsabili dell’organizzazione stessa, direttive che, co evince nel caso in esame, erano impartite dal direttore generale COGNOME e poste in essere dai ricorrenti.
1.5 Relativamente poi alle eccezioni secondo cui la condotta di COGNOME COGNOME solo valenza civilistica e che lo stesso non COGNOME partecipato singole truffe, essendo intervenuto in un momento successivo alla alterazione d sistema informatico che permetteva alla banca di avere interessi maggiori quelli stabiliti nei singoli contratti, si deve osservare che alla prima la appello ha risposto con la motivazione contenuta a pag. 12; sul punto, si d ribadire che «la “menzogna” è un fatto attraverso il quale si crea suggestione che tende ad insinuare nella mente della parte offesa un erron convincimento su una situazione che non ha riscontro nella realt (Cass.42719/2010 Rv. 248662: “Integra l’elemento costitutivo del reato di truf anche la sola menzogna, costituendo una tipica forma di raggiro”).
Tenuto conto che nel caso di specie gli imputati hanno espresso una menzogna con carattere “aggressivo”, cioè teso ad indurre in errore le parti offese al procurarsi un profitto (facendo figurare nel contratto interessi diversi da poi applicati), si può affermare che gli atti compiuti integrano pr quell’avvolgimento psichico che è elemento costitutivo del delitto in esam sussiste perCOGNOME il dolo proprio del reato di truffa, per cui la vicenda n essere inquadrata in un mero inadempimento contrattuale.
Quanto alla seconda eccezione, già la sentenza di primo grado COGNOME evidenziato che RAGIONE_SOCIALE si occupava dei rimborsi da effettuare in favore dei clienti protestavano, con la finalità di non far emergere i rimborsi nel bilancio, e ch a conoscenza dell’esistenza dei fattori correttivi dell’alterazione dei interesse e che quindi, con la sua condotta, permetteva che il sistema truffa non venisse scoperto e potesse continuare ad operare nei confronti dei clie che non protestavano: perCOGNOME, il reato di truffa non è riconducibile a originario ed unico comportamento fraudolento, ma per la consumazione dello stesso è stato necessario il compimento di ulteriori attività fraudo consistenti nel non far emergere il sistema truffaldino mediante i comportamen indicati nelle sentenze di merito, che consentiva la prosecuzione dell’azion danno dei clienti.
Relativamente alla osservazione secondo cui l’RAGIONE_SOCIALE non poteva sussister perché inizialmente costituita da sole due persone, si deve osservare che in t di RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE il numero minimo di persone (almeno tre) può raggiungersi anche per successiva adesione di altri ad un vincolo originario due sole persone, con la sola conseguenza che in tal caso $. 3a il delitto è configurabile solCOGNOME dal momento in cui il vincolo si è esteso al numero mini di correi.
1.6 Quanto all’ottavo motivo di ricorso, è vero che “all’esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la preCOGNOME della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili” (Sez.4, n. 53354 del 21/11/2018, Zuccherelli, Rv. 274497) ma, per quanto sopra evidenziato, tale valutazione è stata effettuata dal giudice di appello, che ha concluso affermando l’insussistenza di ragioni per pronunciare sentenza favorevole nel merito agli imputati in base agli elementi probatori acquisiti.
1.7 E’ invece fondato l’ultimo motivo di ricorso, posto che nella motivazione della sentenza di appello si era affermato (pag.8) che, oltre ai reati di truffa, doveva essere dichiarato estinto per prescrizione anche il reato di RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, ma nel dispositivo vi è scritto “dichiara non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati per i reati dal n.2 al n.29 delle imputazioni perché estinti per intervenuta prescrizione”, per cui non vi è analoga statuizione per il reato di cui al capo 1) (RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE); deve essere perCOGNOME disposta la correzione del dispositivo della sentenza impugnata, poiché anche per il reato associativo era già maturata all’epoca la prescrizione
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è fondato solCOGNOME all’ultimo motivo di ricorso.
2.1 Premesso che i motivi di ricorso secondo, settimo e nono sono identici ai motivi del ricorso COGNOME rispettivamente secondo, sesto ed ottavo, i motivi di cui ai punti 2.1, 2.4 e 2.5 sono tutti relativi al merito della vicenda, e COGNOME tali inammissibili, in quanto propongono una rivalutazione delle risultanze processuali, su cui il giudice di primo grado ha motivato nelle pagine 62 e seguenti, e quello di appello alle pagine da 18 in avanti; si deve poi rilevare che: sulla sussistenza dell’RAGIONE_SOCIALE e sulla distinzione tra concorso e RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE (motivo 2.6) si è già detto trattando la posizione di COGNOME; sul motivo 2.8 devono essere richiamate le considerazioni di cui al punto 1.5 della motivazione, con la precisazione che il ruolo di COGNOME è stato evidenziato a pag.19 della sentenza di appello, nel senso che dalle dichiarazioni di COGNOME è risultato che le richieste di provvedere ai riconteggi degli interessi provenivano dall’ufficio RAGIONE_SOCIALE, di cui COGNOME era a capo, e che l’ufficio RAGIONE_SOCIALE COGNOME predisposto una lettera standard per far fronte ai reclami relativi allo scorretto conteggio dei tassi di interesse, tutti elementi (oltre agli altri indicati) che
portavano alla conclusione della consapevolezza in capo al ricorrente del sistema truffaldino; vengono ora esaminate le censure di cui al terzo motivo di ricorso.
2.2 Con riferimento alla richiesta di perizia, la stessa è stata implicitamente rigettata dalla Corte di appello con la considerazione che l’apposita predisposizione di una lettera standard portava alla conclusione che i reclami non potevano essere così contenuti COGNOME ritenuto da COGNOME; del resto, già nella motivazione della sentenza di primo grado si nota che “vi è una serie di reclami inviati dallo RAGIONE_SOCIALE (faldone B sub 32) alla direzione e all’ufficio reclami via mail che vengono reindirizzati da COGNOME a COGNOME per il controllo dei conteggi, ma che non erano stati inseriti nel database: lo riferisce il teste COGNOME…” (pag.63) e che “dalla verifica effettuata dagli organismi di controllo risultava invece che nel database reclami erano inseriti per l’anno 2012 solo 64 reclami a fronte di 158 rimborsi” (pag.64); del tutto superflua, perCOGNOME, COGNOME la perizia richiesta dalla difesa; a tale proposito, si deve ribadire che “il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in COGNOME alla responsabilità” (Sez.6, n. 2972 del 04/12/2020, G. Rv. 280589).
2.3 Fondato è l’ultimo motivo di ricorso, COGNOME si è già detto trattando della posizione di COGNOME,
Il ricorso proposto nell’interesse di La COGNOME è infondato.
3.1 Possono innanzitutto essere richiamate le considerazioni già espresse sulla eccezione di inutilizzabilità delle testimonianze, e si deve rilevare che le rimanenti censure attengono tutte al merito della decisione, e COGNOME tali sono inammissibili nella presente sede: quanto alla mancanza di prova della volontà di aderire all’RAGIONE_SOCIALE, già la sentenza di primo grado COGNOME rilevato g il ruolo determinante della ricorrente per il funzionamento del sistema criminoso, visto che, COGNOME rimarcato nella sentenza di appello, COGNOME era responsabile dell’ufficio che generava i contratti di leasing.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME è infondato.
4.1 Premesso che sul terzo motivo di ricorso si richiama quanto sopra esposto, le censure sulla responsabilità attengono al merito, e sono perCOGNOME inammissibili: la Corte di appello ha evidenziato COGNOME NOME COGNOME perfettamente a conoscenza del meccanismo di applicazione dei tassi a favore ed a credito della banca (pag.15), avendo dato indicazione a COGNOME su COGNOME applicare i tassi di
interesse ed a quali contratti applicarli ed essendosi attivato per far sì che non emergesse l’impiego generalizzato del calcolo contraffatto degli interessi.
4.2 Quanto alla violazione dell’art. 578 cod. proc. pen. e dell’art. 24 della Costituzione per non esservi stata una cognizione piena della responsabilità dell’imputato, si deve osservare che tale cognizione vi è invece stata, vista la motivazione contenuta nella pagine da 15 in avanti, in cui viene evidenziato il comportamento del ricorrente, che ha avuto COGNOME effetto il danno ingiusto per i clienti della banca consistente nel pagamento di somme a titolo di interessi diversi da quanto previsto nei contratti, con conseguente applicabilità dell’art. 2043 cod. civ.
4.3 Non si può poi condividere l’affermazione del ricorrente che, COGNOME sostenuto nel secondo motivo di ricorso, la condotta del ricorrente sarebbe stata rilevante in un solo caso su 55.000:ciò che la Corte di appello ha affermato è che, a fronte di una richiesta in cui NOME COGNOME chiede quale interesse debba applicare sui contratti trattati dagli agenti, la risposta di NOME è stata “no, vai COGNOME in passato con il 50% o il 150%”, citando quindi esattamente le percentuali previste in favore della banca (la banca poneva a carico del cliente il 150% dell’importo dovuto in caso di crescita dei tassi, mentre in caso di diminuzione accreditava solamente il 50% e non l’intero importo che altrimenti sarebbe spettato); il chè significa che l’applicazione degli interessi era stata indicata dal ricorrente COGNOME riferibile a tutti i contratti e non certo ad uno solo.
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME è infondato.
5.1 Per il primo motivo di ricorso, relativo alla eccezione di inutilizzabilità delle testimonianze, si richiamano le considerazioni contenute all’inizio della motivazione.
5.2 Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, si deve ribadire la natura stessa del sindacato di legittimità efsi riporta ai principi che COGNOMEa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.
Nel caso in esame, la Corte di appello ha rilevato COGNOME dalle deposizioni di COGNOME e COGNOME è risultato che COGNOME COGNOME fornito le indicazioni ai tecnici della RAGIONE_SOCIALE in merito ai fattori correttivi del calcolo dei tassi di interesse ne contratti di leasing ed COGNOME dato indicazioni per rendere operativo il sistema e
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per occultarlo ai soggetti estranei all’azienda (pag.17); quanto all’elemento soggettivo, è stato evidenziato che COGNOME non si limitava ad eseguire le indicazioni del direttore generale, ma forniva il suo contributo dando le opportune disposizioni affinchè il tasso degli interessi alterato venisse tolto ai clienti che si lamentavano.
6. I ricorsi devono, perCOGNOME, essere rigettati; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento; in virtù del principio della soccombenza, i ricorrenti devono inoltre essere condannati al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili, non sussistendo motivi per la compensazione.
P.Q.M.
Corregge il dispositivo della sentenza impugnata sostituendo, dopo la frase “non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati per i reati dal n.” l’indicazione di “1” in luogo di “2”.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 3.686 per ciascuna parte civile, oltre accessori di legge.
Così deciso il 27/09/2023