Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 14697 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 14697 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Serra San Bruno il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 14/07/2023;
visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato;
sentiti i difensori dell’indagato, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, con ordinanza emessa il 14 luglio 2023 (motivazione depositata il successivo 10 agosto), ha rigettato la richiesta di riesame proposta – limitatamente alla contestazione associativa e alle esigenze cautelari – da COGNOME NOME avverso l’ordinanza del Gip in data 13 marzo 2023 che ha applicato all’indagato la misura della custodia in carcere.
1.1. La misura detentiva è stata disposta in relazione agli addebiti provvisori, di cui al capo C): associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in qualità di partecipe dell’associazione, collaborando – unitamente ad altri tre soggetti – COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, da cui riceveva disposizioni – nel trasporto con autovettura della cocaina e nel trasferimento dei proventi della commercializzazione; di cui ai capi C9), C12) e C20): artt. 81 cod. pen. e 73 TU Stup., in relazione al coinvolgimento, in concorso con altre persone, nel trasporto, rispettivamente, di 100, 1 e 58 chilogrammi di cocaina; e di cui al capo C83): detenzione illegale, in concorso con COGNOME NOME, di arma da fuoco, di tipo, calibro e marca non accertati.
Avverso l’ordinanza del riesame COGNOME ha, a mezzo dei propri difensori, proposto ricorso nel quale deduce due motivi.
2.1. Con il primo motivo – ripreso e approfondito nella memoria ritualmente depositata il 19 gennaio 2024, recante “motivi nuovi” – si censura l’ordinanza del riesame per aver ritenuto sussistenti, a carico dell’indagato, i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla fattispecie associativa di cui all’art. 74 TU Stup. In particolare, si evidenzia che sotto il profilo oggettivo la partecipazione del COGNOME è stata fondata esclusivamente sul suo presunto coinvolgimento in tre episodi di trasporto di stupefacenti (e quindi sul ruolo di mero “corriere”), senza tenere conto che egli non era mai stato coinvolto nella gestione della “cassa” e nelle operazioni di reinvestimento dei proventi illeciti, aveva “operato” solo per un brevissimo tempo (agosto/settembre 2020), aveva avuto contatti solo con altri due presunti associati e dopo l’arresto di altri due sodali (i fratelli COGNOME) non era stato più contemplato nelle indagini. Si eccepisce altresì che, in modo illogico, il Tribunale del riesame non ha valutato la circostanza che la misura cautelare nei confronti di COGNOME NOME (che aveva svolto anch’egli la funzione di “corriere”) è stata annullata, da ciò emergendo che proprio detto
ruolo non è sufficiente per ritenere dimostrata a livello indiziario la condotta partecipativa. Tali profili rifluiscono anche sotto l’aspetto dell’a ffectio societatis, affermata nei confronti del ricorrente in modo apodittico, mentre, anche in ragione dello specifico “ruolo” contestato, del breve arco temporale di coinvolgimento (a fronte della operatività della consorteria dal gennaio 2020 al gennaio 2022) nei – pochi – fatti illeciti, avrebbe dovuto essere dimostrata con argomentazione assai più convincente. Peraltro, contraddittoria risulta la decisione impugnata con quella adottata in sede cautelare reale, sempre nei confronti del COGNOME, avendo il Tribunale dei riesame annullato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto nei confronti dei beni dell’indagato e di alcuni suoi familiari, sul presupposto che questi fossero il frutto del reinvestimento di proventi illeciti.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermata esistenza delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura carceraria. Sul punto, l’ordinanza impugnata non ha tenuto conto di plurimi e significativi elementi a favore dell’indagato: il suo stato di incensuratezza; l’intervenuto annullamento del sequestro preventivo, fondato sull’accertamento che non vi è sproporzione tra redditi leciti e beni posseduti; il breve tempo di coinvolgimento nei fatti illeciti e il lungo periodo trascorso dai fatti; la circostanza che, dopo l’arresto del COGNOME, l’associazione lo ha rapidamente “sostituito” nel ruolo di corriere con altri soggetti, sicchè il suo compito non era affatto essenziale. Tutto ciò, alla luce anche della giurisprudenza di legittimità riportata nel ricorso e nei motivi nuovi, rende secondo il ricorrente evidente l’insussistenza delle esigenze cautelari e, comunque, l’adeguatezza della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari (avendo peraltro l’indagato indicato a tal fine un luogo situato in provincia diversa da quella ove sarebbero accaduti i fatti contestati).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
L’ordinanza impugnata ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del COGNOME in ordine alla fattispecie associativa sulla base di una motivazione certamente non illogica. In essa vengono richiamate, oltre
al contenuto delle chat il cui tenore è inequivoco – intercorse, a mezzo di “criptofonini” che operavano sul sistema criptato Sky ECC, tra l’indagato e altri soggetti, coinvolti nell’associazione criminosa finalizzata al traffico di stupefacenti ed avente il centro operativo in San Luca, con articolazioni operative in Belgio (nella città di Genk), in Germania (con particolare riferimento alla città di Monaco di Baviera) e Australia (Canberra), le circostanze che il predetto è stato fermato dopo che, in compagnia della fidanzata, aveva effettuato il trasporto di un rilevante quantitativo di cocaina, e che risulta che NOME si è recato all’estero per trasferire la provvista monetaria per pagare la cocaina acquistata dall’associazione.
2.1. Adeguatamente argomentati sono anche i diversi episodi di trasporto di stupefacente (in un caso per ben 100 kg. di cocaina) nei quali è intervenuto l’indagato, nonché il fatto che COGNOME sia coinvolto nella detenzione di un’arma da fuoco (fatti, questi ultimi, la cui gravità indiziaria risulta cristallizzata d “giudicato cautelare”).
Ciò premesso, rileva il Collegio che l’ordinanza del riesame (pacifica essendo l’esistenza del sodalizio criminoso) motiva in modo adeguato in ordine alla configurabilità della partecipazione del COGNOME all’associazione ex art. 74 TU Stup. In particolare (pag. 20 s.) viene evidenziato il ruolo, certamente di “fiducia”, dell’indagato – a cui sono stati affidati quantitativi assai rilevanti d cocaina da trasportare – la “sistematicità” di detti trasporti, nonchè la circostanza che COGNOME si interfacciava non solo con i fratelli COGNOME (come eccepito dal ricorrente), ma anche con NOME, classe DATA_NASCITA, il quale “ricopre una posizione di vertice nell’associazione, rappresentandone il promotore e l’organizzatore”.
Peraltro, le considerazioni del Tribunale del riesame si saldano con quanto rilevato nell’ordinanza genetica, in riferimento alla contestazione cautelare di cui al Capo C) (pag. 1708 ss.), ove si evidenzia che tra «i corrieri addetti al trasporto dei soldi vi erano COGNOME NOME e i fratelli COGNOME NOME ‘NOME e COGNOME NOME, soggetti già incaricati dall’organizzazione per il trasferimento dalla “Piana” alla Locride di 158 kg di cocaina (Capi C9 e C20). La sistematicità di tali trasporti e l’evidente estrema fiducia riposta dai sodali in COGNOME NOME … non lasciano alcun dubbio sulla loro appartenenza all’organizzazione di cui al Capo C, la quale può contare sullo stabile contributo
di tali esperti corrieri in una fase cruciale dell’attività di narcotraffico, ovver quella del trasferimento dei capitali necessari a remunerare tempestivamente i fornitori così da assicurarsi nuove future importazioni e preziose occasioni di guadagno … In particolare, gli addetti stabili alle operazioni di fuoriuscita dello stupefacente dal porto di Gioia Tauro e al successivo trasporto di cocaina dalla zona tirrenica a quella ionica della provincia di Reggio Calabria, nonché ai trasferimenti dei proventi del narcotraffico, erano … COGNOME NOME NOME dello SkyEcc user identífier PUCNL9 e nickname COGNOME), concorrente nei delitti fine C9, C12, C20, C83, che ricopre un ruolo cruciale per l’operatività dell’associazione» (così, pag. 2154).
3.1. Né il coinvolgimento in “soli tre episodi di trasporto della cocaina” (peraltro per quantitativi assai rilevanti; fatti, questi, non contestati da ricorrente) vale a escludere la condotta partecipativa. Invero, sul punto, questa Corte ha già precisato che «in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l’elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell’agente, consapevolmente servitosi dell’organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale» (ex multis, Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, COGNOME, Rv. 276701 -06). Ruolo nella specie significativo ed emergente, secondo la logica indicazione dei Giudici della cautela, dalle circostanze rappresentate dall’affidamento per il trasporto di ingenti carichi di stupefacenti e dai rapporti con i vertici dell’associazione.
3.2. Così come irrilevante risulta la circostanza, dedotta dall’indagato, che il coinvolgimento dello stesso sia stato temporalmente limitato, atteso che «in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell’affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato» (così, Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122 – 01); presupposti ricorrenti sulla base della motivazione dell’ordinanza del riesame.
Nel caso di specie, poi, oltre alle condotte ex art. 73 TU Stup. (già di per sé indici della partecipazione) rilevano, a carico del ricorrente, anche i viaggi all’estero per pagare gli acquisti di stupefacente, ulteriore elemento dimostrativo del coinvolgimento dell’indagato in un momento cruciale della dinamica associativa.
Per le suesposte ragioni sussistono, a livello indiziario, tutti gli elementi per l’ascrizione della condotta di partecipazione addebitata al COGNOME sub capo C).
A fronte di tale, non illogica, motivazione il ricorrente deduce profili (lo stato di incensuratezza, la intervenuta revoca del sequestro preventivo, fondata sull’accertata mancanza di sproporzione tra beni posseduti e redditi prodotti, l’esistenza di un domicilio lontano dal centro di radicamento dell’associazione, il diverso esito cautelare nei confronti di coindagato) che non risultano idonei a superare la presunzione relativa di adeguatezza, corroborata dagli elementi di sicura pregnanza – evidenziati dal Tribunale cautelare.
4. Anche sotto il profilo delle esigenze cautelari, il ricorso risulta infondato. Premesso che la contestazione cautelare concerne delitto per il quale opera la doppia presunzione – relativa – di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l’ordinanza del riesame motiva in modo adeguato (pag. 21 s.) in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari, facendo riferimento: alla – indubbia gravità dei fatti (“appartenenza ad un’associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti che si avvale dell’apporto di illeciti addentellati internazionali, composta da soggetti impegnati sia a fornire dall’estero lo stupefacente, sia ad organizzare e ad assicurarne la ricezione e il trasporto e sia a reperire le risorse finanziarie teleologicamente funzionali a finanziarne acquisti”); al ruolo rilevante ricoperto dall’indagato nell’ambito dell’organizzazione illecita, dimostrato dal fatto che lo stesso “ha permesso in più occasioni la movimentazione in sicurezza delle ingenti partite di cocaina e denaro di interesse delle associazioni criminali” e alla sua spiccata capacità a delinquere; nonché, all’assenza di concreti elementi idonei a superare la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.1. In riferimento, poi, alla richiesta di sostituzione della custodia carceraria con gli arresti domiciliari, l’ordinanza impugnata rileva – anche qui in modo non illogico – che l’esigenza di evitare la reiterazione della condotta criminosa non può essere tutelata con misure meno afflittive (financo gli arresti
domiciliari con “braccialetto elettronico”) dal momento che, tenuto conto della gravità dei fatti, della modalità della condotta e della personalità dell’indagato, lo stesso può “anche indirettamente, riallacciare concretamente i legami con l’ambiente criminale in cui è maturato il delitto e reiterare la condotta criminosa per cui si procede”.
Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna dell’indagato al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria è incaricata di provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 1° febbraio 2024
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Il Presidente