Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2600 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2600 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nata a Milazzo il 06/04/1993 avverso l’ordinanza del Tribunale della Libertà di Messina del 15/07/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, NOME COGNOME c invocato il rigetto del ricorso ; udite le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME e dell’avv. NOME COGNOME difensori NOMECOGNOME che si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendone l’accogliment
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15 luglio 2024 il Tribunale della Libertà di Messi pronunciandosi in relazione alla istanza di riesame avanzata dall’odierna ricor avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mes del 1-4 giugno 2024 (con cui era stata applicata a COGNOME Concetta la misura d custodia cautelare in carcere in relazione al reato di partecipazion associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90, con contestazione dall’ottobr
all’aprile 2023, capo 31, e al reato di cui all’art. 512-bis cod.pen., contestato il 22 ottobre 2021 e il 13 marzo 2023), ha rigettato l’ist confermato l’ordinanza impugnata.
A mezzo del difensore di fiducia COGNOME ha proposto tempestivo ricors affidato a due motivi.
2.1. Col primo denuncia, ex art. 606 comma 1, lett e) cod.proc.pen., illogi della motivazione in relazione all’errata interpretazione e valutazione dei indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione alla associazione; ex ar comma 1, lett b) cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione dell’art Cost.; ex art. 606 comma 1, lett b) e) cod.proc.pen., illogicità e contraddit della motivazione in ordine alla valutazione di credibilità del collaboratore NOME COGNOME con violazione dell’art. 192 cod.proc.pen. in relazione all’art. 273, 1 bis, cod.proc.pen.; ex art. 606 comma 1, lett e) cod.proc.pen., travisament fatto e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordi valutazione dell’unica intercettazione ambientale in atti.
Il quadro indiziario esistente non è idoneo a configurare la predi appartenenza alla associazione. COGNOME è artatamente accostata ai predic partecipi per il sol fatto di essere la moglie di COGNOME COGNOME, nonos assoluta carenza di concrete risultanze investigative a suo carico per non e stata la stessa mai intercettata, mai controllata, o osservata, in conta indagati diversi dal marito.
Pur volendo aderire all’ipotesi di piena consapevolezza da parte di Imb rispetto all’attività illecita posta in essere dal marito, il Tribunale h omesso di individuare elementi atti a provare l’effettiva commissione del r ascrittole, con ciò violando il disposto dell’art. 27 Cost. .
A suo carico ci sono le sole propalazioni dei collaboratori di giustizia conversazioni intercettate (a fronte di ben 53 complessive evidenze intercetti
Quanto alle prime, e alle affermazioni di Corritore in particolare, che è l a farne menzione, le stesse non sono state vagliate secondo i canoni ermeneut che la legge dispone (a mente dell’art 192, comma 3, cod.proc.pen. in quan richiamato dall’art. 273, comma 1 bis, cod proc pen.): non in ragione d circostanza per cui Corritore ne parla solo nell’ultimo degli interrogatori r gennaio 2023, e solo su sollecitazione della memoria mercé la sottoposizione fotogrammi con effigi da riconoscere, con una genesi della dichiarazione che inficia la spontaneità, e non consente di apprezzarne costanza, linea coerenza; non in considerazione degli attriti che avevano portato il Corrito allontanarsi dalla famiglia COGNOME per via della scarsa considerazione che fratelli NOME e NOME gli aveva riservato, sì da rendere non condivi
l’attestazione di assenza di sentimenti di astio e rancore a sostegno della a genuinità del narrato.
Nessuna indagine effettiva è stata svolta, quanto alla ricorrente, per veri l’esistenza di uno specifico accordo criminoso volto alla commissione di una s indeterminata di delitti, l’affectio societatis, la consapevolezza dell’esistenza di una cassa comune con suddivisione di proventi frutto delle molteplici attività il dell’associazione. Purtuttavia sulla scorta delle sole propalazioni di Corrit ha attestato essere la ricorrente a conoscenza di tutti gli affari illeciti portavoce di tutte le informazioni che gli accoliti intendevano far perven coniuge, custode, per conto del gruppo, dei profitti dell’illecito commer stupefacenti gestito dalla famiglia, e, dunque, le ha attribuito un ruolo di pr caratura all’interno dell’associazione, è stata ritenuta raggiunta dai gravi colpevolezza di partecipazione al sodalizio, neppure considerando che la presen di Imbesi presso la concessionaria di auto -asseritamente base logis dell’associazione- fosse giustificata dai rapporti lavorativi intercorrent società e limitata ad orari diurni a conferma della prospettazione difensiv interpretazione dunque palesemente illogica.
Quanto alle seconde, in virtù della conversazione -prog. 38 del 15 novembr 2022 di cui a pagina 9 dell’ordinanza impugnata- tra la ricorrente e RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto un episodio di cessione di somme contanti per totale di 3.500 euro avvenuto all’interno della concessionaria di auto di pro di Iannello Maurizio, il Tribunale ha travisato il fatto e illogica contraddittoriamente ritenuto che COGNOME stesse riscuotendo somme di denaro provenienza illecita, in difetto di qualsiasi prova al riguardo ed attes COGNOME -pure indagata per partecipazione , vanta pretese al proposito, né COGNOME pensa di riconoscere alla cognata alcunché; la conversazione riportata a pagin dell’ordinanza, valutata elemento “di straordinaria conferma” della prospettaz accusatoria, attiene alla circostanza della ricezione della somma di 6.500 e contanti da parte di COGNOME – pure egli indagato-, ma non è indicat alcuna ipotesi di reato tipicamente concepita dal legislatore.
2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett cod.proc.pen., omessa motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esi cautelari di eccezionale gravità.
I fatti risalgono a due anni orsono, l’ordinanza cautelare è stata em importante distanza temporale dalla loro commissione. Non sussistono element che comprovino l’attualità delle esigenze cautelari.
Palese è la violazione di legge al riguardo ove si consideri che il Tribunal Libertà, peraltro con motivazione apparente, ha affermato l’esistenz eccezionali esigenze di cautela a sostegno del rigetto dell’istanza di modific
misura originariamente applicata con altra meno afflittiva come quella degli ar domiciliari, deducendo che in tal caso la ricorrente persisterebbe nell’illeci considerando che tutti i coindagati sono ristretti in carcere, e che la stessa, cassiera del sodalizio, avrebbe commesso il reato per mezzo della sua posizi di amministratrice presso la concessionaria SJ Auto, posizione da cui si è dim già nel febbraio 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati.
Per contro, il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motivazione che, stante il perimetro di cognizione del giudice di legittimità i cautelare, contiene l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruit argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (anche riferimento alla puntuale analisi delle specifiche doglianze difensive), ed è c in diritto.
Ne deriva che il proposto ricorso va rigettato.
1. Giova una preliminare ricostruzione delle vicende procedimentali.
Con ordinanza del 1-4 giugno 2024 il giudice per le indagini preliminari Tribunale di Messina ha applicato -tra gli altri- a Imbesi Concetta la m custodiale massima in relazione in relazione al reato di partecipazione associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90, dall’ottobre 2022 all’apri capo 31, e al reato fine di cui al capo 33, di cui all’art. 512-bis cod.pen., c il 22 ottobre 2021 e il 13 marzo 2023.
Il Tribunale della Libertà, in sede di decisione sulla istanza di ri rigettata -con la quale innanzi tutto si censurava il giudizio di gravità in formulato dal primo decidente tanto con riferimento alla partecipazi dell’indagata al reato associativo, quanto avuto riguardo al suo concorso nel d di interposizione fittizia di cui al capo 33 dell’incolpazione provvisoria; quind il profilo delle esigenze di cautela, l’adeguatezza della misura inframurari ravvisando eccezionali esigenze di cautela a sostegno della stessa, e si invoc dissequestro dei beni nella disponibilità dell’assistita sottoposti a trattandosi di acquisti ampiamente giustificati-, ha dedotto che le incolp elevate alla odierna ricorrente si innestano in una più ampia attività i oggetto di una indagine condotta dal nucleo operativo radiomobile del Compagnia dei Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto, della Legione Carabinier
‘Sicilia, che ha disvelato l’esistenza di un agguerrito sodalizio de narcotraffico, radicato sulla fascia tirrenica della provincia messinese e f capo ai membri della famiglia COGNOME. Un altro filone di indagine, ch riguardato la diffusa disponibilità, in capo ai detenuti reclusi all’interno d Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, di cellulari per comunicare con l’est e di stupefacenti da smerciare all’interno, aveva visto confluire il r procedimento nel primo, per riunione; anche in tale contesto erano emer responsabilità a carico di COGNOME Maurizio, in quella Casa Circondariale reclu
Le indagini tutte si sono giovate del prezioso contributo conoscitivo off dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e, da ultimo, COGNOME, g affiliato al gruppo COGNOME. È proprio COGNOME -la cui attendibilità positivamente testata ed affermata così come per gli altri collaboranti l’ordinanza del Tribunale della Libertà), e mai posta in dubbio dalla difesa ricorrente – a lumeggiare la figura ed il ruolo di COGNOME NOME (cfr. dell’ordinanza impugnata e nota 6 della stessa pagina) quale soggetto pienamen inserito nella compagine associativa familiare di cui si è detto, fornendo p dettagli sul ruolo che costei aveva assunto all’interno del sodalizio: «Il p infatti, nel riferire che ella era a conoscenza di tutti gli affari illecit NOME Salvatore, ha aggiunto che ella non solo si rendeva portavoce di tu informazioni che gli altri accoliti intendevano far pervenire al coniuge ma, pu occupava di custodire, per conto del gruppo, i profitti dell’illecito commer stupefacenti gestito dalla famiglia».
Affermazione supportata dalle risultanze intercettive circa il coinvolgime nell’organigramma del gruppo anche della moglie dell’altro COGNOME, COGNOME (si vedrà poi il contenuto significativo della conversazione interce tra le due cognate).
Il Tribunale della Libertà ha positivamente vagliato le chiamate in corr formulate dai collaboratori ritenendole autonome, per le modalità dirette c quali le informazioni svelate sono state apprese dai propalanti; scevre da pos condizionamenti e soprattutto spontanee e genuine, non essendo emerso alcun indice che permetta di inficiare la credibilità intrinseca di costoro; costant e coerenti, in assenza di distonie, contraddizioni o illogicità; convergenti s dell’accusa principale, ovvero sulla sussistenza nel panorama barcellonese d gruppo a composizione essenzialmente familiare, costituito nel suo nucl essenziale da NOME NOME e dai figli NOME, NOME e NOME, che a assunto nel tempo una capacità criminale e una spiccata operatività pe professionalità con la quale gestiva i propri affari, tanto da porsi quale aut interlocutore di fornitori calabresi e catanesi di grosso calibro.
Ha preso in considerazione, quanto a COGNOME, la pregressa, temporalment significativa, militanza all’interno del sodalizio COGNOME, deducendone ragione più aggiornata e specifica conoscenza delle dinamiche associative e della prese dei singoli associati rispetto agli altri dichiaranti. Ha preso posizione circ che nel solo verbale del 5 gennaio 2023 COGNOME abbia iscritto tra dell’associazione l’odierna ricorrente, considerando la circostanza tale d escludere la credibilità dell’accusa e rilevando che «solo nella suddetta occa gli inquirenti gli hanno mostrato l’album fotografico in cui ha riconosciuto l dell’odierna ricorrente, sicché la fotografia ha ben potuto sollecitare memoria e sbloccare conoscenze che fino a quel momento erano rimaste in ombra nel suo ricordo». Ha, quindi, rilevato che le evidenze intercettive analitic richiamate (per la cui compiuta lettura, in quanto non direttamente incidenti posizione della ricorrente, si rinvia in questa sede alla ordinanza impug permettono di riscontrare appieno il narrato del Corritore sull’esistenza del g composto dalla famiglia COGNOME, cui il propalante era originariamente intra che le risultanze dei servizi di osservazione e videoripresa disposti l’autosalone di COGNOME NOME chiariscono oltre modo le dinamiche criminali gruppo e -insieme con la posizione di assoluta egemonia dei fratelli COGNOME NOME, con l’altro fratello NOME in ruolo subalterno- l’intraneità di odierna ricorrente, a prescindere ed in aggiunta rispetto alla piena consapevo della gestione dell’illecito commercio da parte del marito, in quanto apport di un contributo essenziale alla realizzazione degli obiettivi del sod riscuotendo in assenza del congiunto i proventi dell’attività di spaccio.
Ha enucleato dunque le fonti indiziarie a carico dell’odierna ricorrente: le già dedotte propalazioni di Corritore;
la conversazione n. 18 del 15 novembre 2022 tra la cognata, e associat COGNOME e il di lei marito e associato COGNOME;
la conversazione, intercettata in diretta, del 21 dicembre 2022, tra Imb COGNOME, che ‘in diretta’ certifica la consegna della somma di euro da parte dell’associato alla donna;
la conversazione progr. 2287 del 15 febbraio 2023, nel corso della qua Imbesi, in occasione del controllo effettuato dalla Guardia di Finanza presso i della società RAGIONE_SOCIALE dimostra «di avere perfetta contezza del meramente formale che aveva assunto nella ditta che, di fatto, era gestita d lei marito, tant’è che si adoperava per elidere le conseguenze della perquis subita e procedeva all’occultamento di un timbro che avrebbe permesso ag inquirenti di cogliere i collegamenti tra le società che erano tutte riconduc COGNOME Salvatore, sebbene formalmente intestate a persone a lui vicine»;
varie altre conversazioni, tra la ricorrente e il marito, nei mesi di g febbraio, marzo e aprile 2023, dal cui contenuto si «comprende chiaramente supporto che la stessa ha assicurato al di lei marito nelle operazioni con le era spogliato, invero solo apparentemente, della società RAGIONE_SOCIALE intestan dapprima alla stessa e poi a COGNOME NOME», circostanza riscontrata subentro della donna come socio unico ed amministratore della RAGIONE_SOCIALE, n periodo dal 28 ottobre 2021 al 12 marzo 2023, onde impedire l’aggressione d patrimonio del coniuge in forza di eventuali paventate azioni giudiziarie particolare, il dialogo del 5 gennaio 2023 tra COGNOME NOME e COGNOME, espressamente il primo palesa tale propria motivazione al sodale (peraltro Tribunale concretamente correlata all’arresto del fratello NOME COGNOME precedente 5 giugno 2021, in flagranza di reato di detenzione di oltre un chi cocaina; dalla misura della custodia cautelare applicata al medesimo fratello padre NOME nel febbraio 2022; alle preoccupazioni espressamente palesate c da COGNOME Salvatore come dalla moglie -odierna ricorrente- circa la possibil essere destinatari di misure di prevenzione a seguito delle dichiarazion Corritore, di cui avevano avuto notizia; alle telefonate del 9 e del 12 gennaio intrattenute da COGNOME NOME e COGNOME Salvatore, a proposito delle dir di condotta dal primo impartite al secondo, per perpetuare la gestione -ill della società nell’apparenza di una nuova gestione, al cospetto di evidenze a documentali che attestano come il vero titolare degli interessi relativi perm COGNOME Salvatore) del che COGNOME risultava perfettamente consapevole -cfr. 14 dell’ordinanza impugnata- al pari di COGNOME. Affermazione, quest’ultima, Tribunale della Libertà motivata anche con riferimento alla condotta da ult descritta e integrante gli estremi del contestato reato di cui all’art bis cod.pen., laddove precisa che la donna non solo coadiuvava il compagno in tut le sua attività illecite, ma, anche, era a conoscenza di tutte le dinami sodalizio finalizzate al traffico degli stupefacenti, e, quindi, anche delle vic riguardavano la società, e discute di come, se pur astrattamente si sarebbe p dimostrare l’assenza del dolo del reato di cui all’art. 512 bis cod pen vincendo la presunzione -vigente in materia di misure di prevenzione patrimoniale- circ disponibilità in capo al proposto dei beni formalmente intestati ai suoi pr congiunti, essendo ammessa al proposito la prova contraria, tale prova non è s offerta dalla ricorrente a fronte, comunque, dell’inequivoco tenore dei dialogh richiamati. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Così giungendo, alfine, a confermare il giudizio di gravità indiziaria form dal giudice per le indagini preliminari riguardo al coinvolgimento nell’i commercio degli stupefacenti gestito dal marito, avendo assunto il compito riscossione dei relativi proventi, il concorso nelle operazioni compiute dal c
per schermare il patrimonio, nella piena consapevolezza delle dinamiche d gruppo in tema di luoghi di occultamento delle armi, dei canali di fornitura stupefacenti, della identità dei pushers (circostanze da cui ha tratto l’attestazione della autonoma capacità criminale), argomenti ‘validati’ emergenze successive alla esecuzione della misura, per via del rinvenimento nel sua disponibilità, in occasione delle operazioni di perquisizione e sequest denaro per complessivi 48.685,00 euro, ritenuto ricavo dell’attività di spaccio documentazione varia relativa alla attività appena dedotta (l’agenda sequestr riporta cifre considerevoli con, a fianco, indicazione di tipologie di stupefac nella parte centrale la cifra di euro 60.000 racchiusa in un cerchio «all’evid rendiconto dei ricavi che il gruppo degli COGNOME avrebbe potuto trarre rivendita dello stupefacente che era stato sequestrato dagli operanti il 5 2023 ai due Castellano»).
Lamenta la difesa, col primo motivo di ricorso, inerente agli indi partecipazione alla associazione di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90:
-ex art. 606 comma 1, lett e) cod.proc.pen., illogicità della motivazio relazione all’errata interpretazione e valutazione dei gravi indizi di colpevol ordine alla partecipazione alla associazione;
-ex art. 606 comma 1, lett b) cod.proc.pen., inosservanza ed erron applicazione dell’art. 27 Cost.;
-ex art. 606 comma 1, lett b) e) cod.proc.pen., illogicità e contradditt della motivazione in ordine alla valutazione di credibilità del collaboratore NOME COGNOME con violazione dell’art. 192 cod.proc.pen. in relazione all’art. 273, 1 bis, cod.proc.pen.; ex art. 606 comma 1, lett e) cod.proc.pen., travisament fatto e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordi valutazione dell’unica intercettazione ambientale in atti.
2.1. Questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazion delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se den la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di dir ma non anche quando (…) propone e sviluppa censure che riguardano l ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazion circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, L Rv. 252178). Conseguentemente, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verif in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti ch
ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle rag che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a c dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardant valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai pri diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, COGNOME e altri, Rv. 237475).
Parametro ermeneutico centrale ai fini della delimitazione della cognizio della Corte in materia cautelare è quello secondo il quale non è conferita a q giudice di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi mate fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi; e nemmeno è alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle sog dell’indagato in relazione all’apprezzamento delle stesse che sia stato oper fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute ade Donde l’inammissibilità delle censure che, pur investendo formalmente motivazione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una div valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., tra le altre n.7445/2021).
Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedim impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazion degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fa delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusiv verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustifi del provvedimento impugnato. Se, cioè, in quest’ultimo, siano o meno presen due requisiti, l’uno di carattere positivo e l’altro negativo, e cioè l’esposiz ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l’assenza di illogicità e risultanti, cioè, prima facie dal testo del provvedimento impugnato.
Questa Corte di legittimità, più volte ha ribadito come la nozione di gravi i di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qualifi il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (cfr. ex Sez. 5 n. 36079 del 5/6/2012, COGNOME ed altri, Rv. 253511). Al fine dell’ado della misura cautelare, infatti, è sufficiente l’emersione di qualunque ele probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificata probabilità” responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitati. In altri termini cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri r per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ciò lo si con chiarezza dal fatto che l’art. 273, comma 1 bis, cod. proc. pen. richi commi 3 e 4 dell’art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesi articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza deg
(così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15.3.2013, COGNOME, rv. 256731; sez. 6 n. 7797′. del 5.2.2013, COGNOME, rv. 255053; sez. 4 n. 18589 del 14.2.2013, Superbo, rv. 255928).
2.2. Se quelli appena illustrati sono, dunque, i limiti del sindacato di questa Corte in punto di sussistenza della gravità indiziaria, la stessa lettura dei motiv del ricorso in esame palesa che ivi si propongono e sviluppano censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una proposta alternativa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, a fronte di argomentazioni spese nel provvedimento impugnato che appaiono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato, per cui quello che si chiede è proprio quello che questo giudice di legittimità non può fare, e cioè una rivalutazione nel merito del compendio indiziario.
Non risulta essersi verificata né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..
La motivazione del tribunale del riesame in punto di gravità indiziaria è stata prospettata, in concreto e diffusamente, in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza.
Si rileva, sempre preliminarmente, che pur non potendosi parlare di «doppia conforme», le due ordinanze cautelari pervengono a conclusioni sovrapponibili, seguendo i medesimi passaggi argomentativi (come nel caso di motivazione per relationem), sicché esse si integrano, formando un unicum, la prospettata censura va parametrata alla motivazione così complessivamente risultante. In tal senso, la giurisprudenza della Corte ritiene (Sez. 2, n. 672 del 23/01/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 212768 – 01) che «in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, così come la motivazione del tribunale del riesame può integrare e completare la motivazione elaborata dal giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo, quest’ultima ben può, a sua volta, essere utilizzata per colmare le eventuali lacune del successivo provvedimento; infatti, trattandosi di ordinanze complementari e strettamente collegate, esse, vicendevolmente e nel loro insieme, connotano l’unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti di applicabilità della misura cautelare». Analogamente, Sez. 6, n. 32359 del 06/05/2003, COGNOME, Rv. 226517 – 01, ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale del riesame integra e completa quello del giudice che ha emesso l’ordinanza applicativa, purché questa (come in questo caso) contenga le ragioni logiche e giuridiche che ne hanno determinato l’emissione, con la mera esclusione (Sez. 6, Sentenza n. 18476 del 12/12/2014, dep. 2015, COGNOME, n.m.) del caso in cui il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico oppure ove, pur esistendo materialmente una motivazione, essa si risolva in
clausole di stile o in una motivazione meramente apparente e cioè tale da consentire di comprendere l’itinerario logico-giuridico esperito dal giudice. L ordinanze, quindi, andranno considerate unitariamente ai fini di valut l’ammissibilità e la fondatezza dei motivi di ricorso.
La motivazione così risultante in relazione al censimento ed a interpretazione e valutazione dei gravi indizi di colpevolezza è immune da censur né incorre nella lamentata duplicé violazione di legge, generica risultando q relativa all’art. 27 Cost. e destituita di fondamento quella relativa alla vi del precetto di cui all’art. 192 cod proc pen. .
2.3. Ciò premesso, si osserva che il ricorso non pone in discussione l’esist della associazione come contestata al capo 31 (sicché può serenamente, in parte qua, farsi riferimento e integrale rinvio ordinanza impugnata, nella part cui ne discetta, in generale, fino a pagina 7), ma, solo, la esistenza di merito alla partecipazione di COGNOME alla stessa.
2.3.1. Si osserva, innanzi tutto e in astratto, quanto alle fonti in costituite dalla dichiarazioni dei collaboratori, che le stesse possono riscontrarsi reciprocamente (come ritenuto nel caso di specie) a condizione ch proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova c ne confermino l’attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordan nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali diverge o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno ch discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiam stessi, e che il Tribunale della Libertà ha fatto buon governo dell’insegnament questa Corte di legittimità in quanto la valutazione di credibilità della parola i collaboratori, e del Corritore in particolare, è stata svolta con il dovuto in termini di attendibilità dello stesso che di individuazione e discussio necessari riscontri individualizzanti come sopra riassunti.
Il Tribunale della Libertà ha positivamente vagliato le chiamate in corr tutte come formulate dai collaboratori ritenendole autonome, per le modal dirette con le quali le informazioni svelate sono state apprese dai propa scevre da possibili condizionamenti e soprattutto spontanee e genuine, n essendo emerso alcun indice che permetta di inficiare la credibilità intrinse costoro; costanti, lineari e coerenti, in assenza di distonie, contraddi illogicità; convergenti sul tema dell’accusa principale, ovvero sulla sussisten panorama barcellonese di un gruppo a composizione essenzialmente familiare, costituito nel suo nucleo essenziale da NOME NOME e dai figli NOME NOME e NOME, che aveva assunto nel tempo una capacità criminale e una spiccata operatività per la professionalità con la quale gestiva i propri affa
da porsi quale autorevole interlocutore di fornitori calabresi e catanesi di calibro.
Ha preso in considerazione, quanto a COGNOME, la pregressa, temporalment significativa, militanza all’interno del sodalizio COGNOME, deducendone ragione più aggiornata e specifica conoscenza delle dinamiche associative e della prese dei singoli associati rispetto agli altri dichiaranti. Ha preso posizione circ che nel solo » verbale del 5 gennaio 2023 COGNOME abbia iscritto tra le f dell’associazione l’odierna ricorrente, considerando la circostanza tale d escludere la credibilità dell’accusa e rilevando che «solo nella suddetta occa gli inquirenti gli hanno mostrato l’album fotografico in cui ha riconosciuto l’ dell’odierna ricorrente, sicché la fotografia ha ben potuto sollecitare memoria e sbloccare conoscenze che fino a quel momento erano rimaste in ombra nel suo ricordo».
Ha, quindi, rilevato che le evidenze intercettive analiticamente richiama gli altri elementi indiziari pure indicati puntualmente permettono di risco appieno il narrato del Corritore, sicché assolutamente non può predica violazione alcuna del disposto dell’art. 192 cod.proc.pen. .
2.3.2. Si osserva, in ogni caso, che non è consentito il motivo con cui si de la violazione dell’art. 192 cod.proc.pen. per censurare l’omessa o err valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specifica dall’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorr motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui co di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullit U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027). Difatti la deduzio del vizio di violazione di legge, in relazione all’asserito malgoverno delle re valutazione della prova contenute nell’art. 192 c.p.p. ovvero della regola di gi di cui all’art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l’inosser delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammi o decadenza, come richiesto dall’art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della ded della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ot 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, COGNOME e altri 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, COGNOME e altro, Rv. 2712 Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 de 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi lett. b) dell’art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per con insegnamento di questa Corte, riguarda solo l’errata applicazione della l sostanziale, pena, altrimenti, l’aggiramento del limite (posto dalla citata
dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processual nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 1997, COGNOME, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Alt e altri, Rv. 268404).
2.4. Si rileva, inoltre, che anche l’asserito travisamento del fatto, o genericamente dedotto, anche a seguito della modifica apportata all’art. comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non dedu nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassaz sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella comp nei precedenti gradi di merito (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217).
E che, comunque, quanto dedotto in ricorso non corrisponde alla realtà del piattaforma indiziaria perché, lungi dall’essere al cospetto di du conversazioni relative alla persona della ricorrente, come dedotto dalla dif Tribunale ha individuato e censito una pletora di conversazioni in aggiunta alle in cui COGNOME è direttamente intercettata, delle quali la stessa è ‘protagon essere oggetto delle interlocuzioni tra diversi sodali -marito ed associati, COGNOME, COGNOME, COGNOME– i quali ne attestano la fattiva collaborazion consapevolezza del proprio fondamentale apporto sia quale depositaria d proventi dello spaccio, sia quale formale intestataria della attività comme direttamente riconducibile al marito in vece del quale figurava all’ester l’evidente finalità di evitarne l’aggredibilità da parte degli organi della pre sicchè fondante rilevanza assume la ricezione da parte della donna dei de consegnatile da COGNOME.
2.5. Si rileva, ancora, andando nel merito delle contestazioni, che ai fin configurabilità del reato di associazione per delinquere finalizzata al traf stupefacenti, il patto associativo non deve necessariamente consistere i preventivo accordo formale, ma può essere anche non espresso e costituirsi fatto fra soggetti consapevoli che le attività proprie ed altrui ricevono vice ausilio e tutte insieme contribuiscono all’attuazione dello scopo co (Sez. 3, n. 32485 del 24/05/2022, COGNOME, Rv. 283691 – 02). Non è necessar che l’accordo si estrinsechi attraverso un rapporto di esclusiva nelle fornitur 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265764) o l’esistenza di c.d. «cassa comune»: è sufficiente che tra gli associati esista un com durevole interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo nella consapevolezza della dimensione collettiva dell’attività e dell’esistenza pur minima organizzazione; nè è di ostacolo alla costituzione del rappo associativo, la diversità degli scopi personali e degli utili che costoro, s fornitori, di acquirenti o di addetti ad altre mansioni, si propongono di o
dallo svolgimento della complessiva attività criminale, potendo, anzi, gli int individuali, secondari e mediati, addirittura confliggere, come fisiologicam accade, ad esempio, tra il fornitore e l’acquirente, senza che per questo meno lo scopo, invece primario, essenziale e comune tra loro, de commercializzazione e diffusione di tali sostanze (tra altre, Sez. 6, n. 2204 13/12/2018, COGNOME, Rv. 276068; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, Bandera, Rv. 269150).
Quanto al secondo aspetto (quello organizzativo), per la configurabil dell’associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza d complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economic ma è sufficiente l’esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibi predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, il contributo dei singoli associati (ex multis: Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, COGNOME. Rv. 275583 – 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 25816 Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Cali, Rv. 251011; Sez. 1, n. 4967 22/12/2009, COGNOME, Rv. 246112). Questa Corte, sul punto, ha anche precisa che proprio l’elemento organizzativo costituisce l’elemento differenziale l’ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quella del concorso a degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R., in quanto la condotta pun titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridurs semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un quid pluris, che si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che cons la realizzazione concreta del programma criminoso (cfr. Sez. 6, n. 27433 10/01/2017, Rv. 270396 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto al terzo aspetto (Vaffectio societatis), la giurisprudenza di legittimità ha precisato che si è in presenza di un’associazione per delinquere finalizz traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche d un patto che ha in sé la cosiddetta affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e insieme contribuiscano all’attuazione del programma criminale (Sez. n. 43327 de108/10/2013, COGNOME, Rv. 256969 – 01); non è, tuttavia, richiest conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevo e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la s consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finaliz secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, COGNOME, Rv. 252232 – 01), né rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminos può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esi
di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento an implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 23/09/2021, COGNOME, Rv. 282122 – 01; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, COGNOME, Rv. 278440-02). E, in tema di gestione di una piazza di spaccio, Se 3, n. 27910 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 276677 – 01, ha chiarito in partic che, ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione ad associa finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all’art. 74, d.P.R. 9 ottobr 309, è sufficiente anche l’adesione e l’apporto di un contributo per una « temporalmente limitata».
Sul versante probatorio, questa Corte ha chiarito (Sez. 3, n. 47291 11/06/2021, COGNOME, Rv. 282610) che «la prova del vincolo permanente, nascente dall’accordo associativo, può essere data anche mediante l’accertamen di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti vi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le op delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che med divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientra programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive».
Inoltre, anche l’utilizzo di un comune linguaggio convenzionale o criptico parte dei vari imputati può costituire indice di appartenenza al sodalizio .
Quanto, invece, alla partecipazione alla associazione, si è al cospetto d reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme di purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli s dell’organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli int salvaguardati dalla norma incriminatrice.(La Corte ha precisato in motivazio che, ai fini della determinatezza dell’imputazione di condotta di partecipazio sodalizio in oggetto, non è necessaria l’indicazione dello specifico eventualmente rivestito dal partecipante). In termini Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021 Ud. (dep. 04/10/2021 ) Rv. 282139 – 01 ; laddove la commissione di più reati-fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio non è vicenda fa di per sé idonea ad integrare di per sé l’esistenza di indizi gravi, p concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, essendo necess che i rapporti con tali soggetti costituiscano forme di interazione nell’ambito gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, priv riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria (cos Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022 Cc. (dep. 17/03/2022) Rv. 282838 – 01).
Fermo restando che, ai fini della verifica degli elementi costitutivi partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell’ “affectio” di ciascun ader esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte crimin che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa infer
l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto rifer anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato ( cfr. Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021 Cc. (dep. 22/11/2021 ) Rv. 282122 – 01).
2.5.1. Tanto rilevato in astratto, si osserva che la partecipazione ricorrente’ è, dal Tribunale, affermata sulla base di una lettura sine complessiva del compendio investigativo disponibile come sopra rappresentato a § 1 della motivazione in diritto e che qui si richiama, da integrarsi, per quan già sopra argomentato in termini generali, con tutto ciò che risulta dalla ordi genetica, sicché la intraneità di COGNOME al sodalizio è stata correttamente aff in forza delle propalazioni del Corritore riscontrate dalle conversazioni tutte citate: quella che direttamente certifica la ricezione di denaro da pa coindagato COGNOME e l’altra in cui la cognata COGNOME dà atto di an condotta della ricorrente di ricezione di euro 3.500,00 da parte di tale Sant 217-218 dell’ordinanza genetica); ma anche altre (cfr. pag 221 dell’ordin genetica), quali quella consacrante il colloquio tra COGNOME e COGNOME COGNOME cui si apprende che la dazione di denaro nei loro confronti da parte di COGNOME costituiva regalia tra parenti, ma era l’effetto di un obbligo connes svolgimento da parte dei due fratelli della comune attività illecita; o l’altr in occasione del controllo effettuato dalla Guardia di Finanza presso i local società RAGIONE_SOCIALE, la ricorrente dimostra «di avere perfetta contezza de meramente formale che aveva assunto nella ditta, di fatto, gestita da lei e lei marito, tant’è che si adoperava per elidere le conseguenze della perquisi subita e procedeva all’occultamento di un timbro che avrebbe permesso ag inquirenti di cogliere i collegamenti tra le società che erano tutte riconduc COGNOME Salvatore, sebbene formalmente intestate a persone a lui vicine»; que ulteriori, dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023, dal cui conten «comprende chiaramente il supporto che la stessa ha assicurato al marito ne operazioni con le quali si era spogliato, invero solo apparentemente, della so S3 Auto, intestandola dapprima alla moglie e poi a COGNOME Salvatore», riscontr dal censito subentro della donna come socio unico ed amministratore della RAGIONE_SOCIALE nel periodo dal 28 ottobre 2021 al 12 marzo 2023 (onde impedire l’aggressio del patrimonio del coniuge in forza di eventuali paventate azioni giudiziari particolare, il dialogo del 5 gennaio 2023 tra COGNOME Salvatore e COGNOME espressamente il primo palesa tale situazione al sodale (peraltro dal Trib concretamente correlata all’arresto del precedente 5 giugno 2021 in flagranz reato di detenzione di oltre un chilo di cocaina del fratello NOME COGNOME misura della custodia cautelare applicata al medesimo fratello e al padre NOME nel febbraio 2022; alle preoccupazioni espressamente palesate così da NOME come dalla moglie -odierna ricorrente- circa la possibilità di Corte di Cassazione – copia non ufficiale
destinatari di misure di prevenzione a seguito delle dichiarazioni del Corrito cui avevano avuto notizia; alle telefonate del 9 e del 12 gennaio 2023 intratt da COGNOME Salvatore e COGNOME Salvatore, a proposito delle direttive di con dal primo impartite al secondo, per perpetuare la gestione -illecita- della nell’apparenza di una nuova gestione al cospetto di evidenze anche documenta che attestano come il vero titolare degli interessi relativi permanesse NOMECOGNOME, del che COGNOME risultava perfettamente consapevole -cfr. pag dell’ordinanza impugnata- al pari di Imbesi, odierna ricorrente.
Affermazione, quest’ultima, dal Tribunale della Libertà motivata anche co riferimento alla condotta da ultimo descritta e integrante gli estremi del cont reato di cui all’art. 512 bis cod.pen., laddove precisa che la donna non solo coadiuvava il compagno in tutte le sua attività illecite, ma, anche, conoscenza di tutte le dinamiche del sodalizio finalizzate al traffico stupefacenti, e, quindi, anche delle vicende che riguardavano la società, e di di come, se pur astrattamente si possa dimostrare l’assenza del dolo del rea cui all’art. 512 bis cod pen vincendo la presunzione -vigente in materia di misure di prevenzione patrimoniale- circa la disponibilità in capo al proposto dei formalmente intestati ai suoi prossimi congiunti, essendo ammessa al proposito prova contraria, tale prova non è stata offerta dalla ricorrente a fronte, com dell’inequivoco tenore dei dialoghi tutti richiamati.
Così giungendo, alfine, a confermare il giudizio di gravità indiziaria formu dal giudice per le indagini preliminari riguardo al coinvolgimento nell’il commercio degli stupefacenti gestito dal marito, avendo assunto il compito riscossione dei relativi proventi, in forza del concorso nelle operazioni com dal coniuge per schermare il patrimonio nella piena consapevolezza del dinamiche del gruppo in tema di luoghi di occultamento delle armi, dei canal fornitura degli stupefacenti, della identità dei pushers (circostanze da cui h anche l’attestazione della autonoma capacità criminale), argomenti tvalidati’ emergenze successive alla esecuzione della misura, per via del rinvenimento ne disponibilità della ricorrente, in occasione delle operazioni di perquisi sequestro, di denaro per complessivi 48.685,00 euro, ritenuto ricavo dell’at di spaccio, e di documentazione varia relativa alla attività appena de (l’agenda sequestratale riporta cifre considerevoli con a fianco indicazi tipologie di stupefacente e nella parte centrale la cifra di euro 60.000 racch un cerchio «all’evidenza il rendiconto dei ricavi che il gruppo degli COGNOME av potuto trarre dalla rivendita dello stupefacente che era stato sequestrat operanti il 5 aprile 2023 ai due Castellano»).
Ad esplicitazione integrazione di quanto fin qui argomentato si rinvia a spaccato motivazionale dell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari d pagine da 216 a 222.
Incoerente rispetto alla motivazione resa dai giudici di merito risulta, dun la censura mossa in termini di illogicità e contraddittorietà della motivazion travisamento del fatto oggetto di esame.
A fronte di tanto invece, e a sostegno della affermata intraneità d ricorrente alla associazione contestata vale l’accertamento dei dedotti facta concludentia, quali i contatti continui tra la ricorrente e i sodali, che ampiame superano e contraddicono la censurata equazione tra rapporto di coniugio e appartenenza al sodalizio, interloquendo la ricorrente con cognizione di caus ‘competenza’ criminale non solo col compagno, ma anche direttamente con altri associati, operando in una logica di gruppo.
Quanto basta, attese le connotazioni concrete della indagata condotta, p affermarne la partecipazione alla associazione, oltre che la responsabili relazione all’altro reato contestatole (comunque particolarmente rilevante pe sussistenza del sodalizio), come affermato da questa Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019 Ud. (dep. 23/08/2019 ) Rv. 276701 – 06 «In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, anche il coinvolgimento solo reato-fine può integrare l’elemento oggettivo della partecipazione, nel cas cui le connotazioni della condotta dell’agente, consapevolmente servit dell’organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale.» Circostanza a fronte della quale il rapporto di coniugio, perde di rilev risultando la sua presenza e condotta, peraltro non di poco momento per tut quanto fin qui dedotto, consapevolmente funzionale all’esistenza dell’associazi in quel determinato momento storico.
Si rammenta che in termini di configurabilità e sussistenza dell’associazi questa Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016 Ud. (dep. 17/11/2016) Rv. 268184 – 01 ha già condivisibilmente ritenuto che « l’esistenza della consorteria cri non è esclusa per il fatto che la stessa sia imperniata per lo più in componenti della stessa famiglia, atteso che, al contrario, i rapporti pare coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono quest’ultimo ancora pi pericoloso. (Fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacent quale la RAGIONE_SOCIALE ha escluso che il rapporto di fratellanza fra i componenti del sod rilevasse per l’esclusione del vincolo associativo ovvero per la sussistenza attenuante ex art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990)».
2.6. Il motivo, dunque, infondato, deve essere rigettato.
3. Del pari infondato è il secondo motivo con cui la difesa denuncia, ex 606, comma 1, lett e) cod.proc.pen., omessa motivazione in ordine alla riten sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale gravità, e in ordine all concretezza ed attualità. I fatti risalgono a due anni orsono, l’ordinanza ca è stata emessa a rilevante distanza temporale dalla loro commissione, nel giu 2024. Palese è la violazione di legge al riguardo, così come relativamente affermata esistenza di eccezionali esigenze di cautela a sostegno del ri dell’istanza di modifica della misura originariamente applicata con altra m afflittiva come quella degli arresti domiciliari, risolta col solo dedurre ch caso la ricorrente persisterebbe nell’illecito, senza considerare che tutti i co sono ristretti in carcere, e che la stessa, ritenuta cassiera del sodalizio commesso il reato per mezzo della sua posizione di amministratrice presso concessionaria RAGIONE_SOCIALE, posizione da cui si è dimessa già nel febbraio 2023.
3.1. Si osserva, in via preliminare, che il Tribunale della Libertà, dopo discusso e ritenuto -come sopra- i gravi indizi di colpevolezza a carico ricorrente, ne ha indagato, anche, la situazione squisitamente cautelare giung ad affermare il medesimo giudizio di particolare pericolosità già formulato giudice per le indagini preliminari con l’ordinanza genetica.
Ivi (cfr. pag 298 e segg) si legge, in generale, che quanto alla progno pericolosità degli indagati di cui è predicata l’appartenenza alla associazione all’art. 74 d.P.R. 309/90, gli elementi di fatto esposti sono dimostrativi de comune professionalità degli associati, dell’elevato grado di inserimento all’i dei circuiti criminali dediti al traffico di stupefacente -come dimostrato costante disponibilità anche tramite canali stranieri di sostanze di diverse tip nonostante i sequestri e lo stato detentivo di taluni sodali, dalla ramifi estesa platea di clienti che al gruppo facevano riferimento per il pr approvvigionamento- indicativi della ragionevole previsione della continuatività medesimo apporto ai fini della vita del sodalizio.
Si legge, in particolare per ciò che concerne la posizione di COGNOME e del ma COGNOME, di spregiudicatezza e professionalità a dispetto dello st incensuratezza; sintomi di pericolosità attualizzati da aggiornamenti investig l’ultimo del 1 settembre 2023, attestanti la perdurante reiterazi conversazioni che avevano ad oggetto i traffici illeciti nonché la frequenza, a recentissima, si parla di ottobre e dicembre 2023, di spostamenti di COGNOME c coindagato marito verso la Spagna -ove dai commenti sul profilo social NOME NOME ha pubblicamente manifestato l’intenzione di trasferire i suoi inte economici-, nazione nella quale è emerso che si approvigionassero di stupeface per il tramite di COGNOME altro coindagato; sintomi conclamati per via del d
personalità e dello svolgimento di plurime attività illecite, con la volontà di eventuali misure di prevenzione patrimoniale.
A tanto il Tribunale della Libertà, nell’esercizio del suo potere di integra della motivazione, ha aggiunto che «il giudizio di particolare pregnanza cautel e di adeguatezza della sola misura inframuraria a contenere il pericolo di reci formulato dal primo decidente risulta meritevole di condivisione» in considerazio di come il compendio investigativo abbia dimostrato che l’associazione crimina di cui COGNOME è parte sia del tutto insensibile alle prescrizioni imposte dall’a avendo addirittura il sodalizio operato nell’illecito anche all’interno del Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto; delle conoscenza in capo alla ricorren delle dinamiche criminali tutte del gruppo, ivi compresi i luoghi di occultament armi e stupefacenti, i canali di approvvigionamento dello stupefacente, l’identità dei pushers; del ruolo di depositaria dei denari ricavo delle attività ille sodalizio e della ‘contabilità’ relativa (oltre che della concessionaria, coi fo dimostrativi del ruolo fittizio di NOME, anche delle vicende del traff stupefacenti, come comprovato dal contenuto dell’agenda sequestratale, con indicazione di qualità e prezzo dello stupefacente trattato).
3.2. Infondata, dunque, è la censura di omessa motivazione sulla sussistenz di esigenze cautelari, dimostrate e motivate come sopra, e perciò correttamen ritenute connotate da indubbia concretezza e gravità.
Quanto alla loro attualità, pure contestata dalla difesa, ritiene il Coll aderire al dictum secondo cui, in tema di misure coercitive quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esi cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova cont occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi pos che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertez deriva che, per giungere al superamento di tale presunzione, il tempo trasco tra i fatti per cui si procede e l’esecuzione della misura, pur valutabile, deve tale da consentire il superamento della situazione di dubbio (Sez. 2, n. 19341 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 273434 – 01; conf. Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576 – 01 secondo cui per il reato associativo di all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione al quale l’art. 275, c cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esige cautelari, ai fini della prova contraria assume rilevanza il fattore temporal esso sia di notevole consistenza, cosicché è necessario che l’ordinanza caute motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici element fatto idonei a dimostrare l’attualità delle esigenze cautelari; Sez. 6, n. 52 26/11/2014, COGNOME, Rv. 261670 – 01 secondo cui, in tema di misure coerciti disposte per il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n
sussistenza delle esigenze cautelari deve essere desunta – rispetto a cond esecutive risalenti nel tempo – da specifici elementi di fatto idonei a dimost l’attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente d fine, e non postula necessariamente l’esistenza dei requisiti strutturali peculiari connotazioni del vincolo associativo tipiche del reato di cui all’art. bis cod. pen., risultando quindi inapplicabile la regola di esperienza, elaborat quest’ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementi c attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo).
Il provvedimento impugnato si colloca nell’alveo del consolidato orientamento – che va qui ribadito – secondo cui, in tema di misure cautelari riguardanti reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la progn pericolosità non si rapporta solo all’operatività della stessa o alla data ul reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costitu espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza e pos pertanto, una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempo trasco è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualit esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 281293 – 01; conf. Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021 COGNOME, Rv. 280243 – 01).
I giudici del merito, come sopra argomentato, non si sono sottratti ai dov accertamenti e alla necessaria motivazione della decisione.
Il tempo trascorso tra i fatti -contestati tra l’ottobre 2022 e l’aprile d e l’emissione del titolo custodiale -1 giugno 2024-, non è particolarmente lung lo iato temporale si riduce ancor più ove si consideri l’attualizzazione delle co in esame a tutto il dicembre 2023 nell’innegato interesse dell’operativit sodalizio, essendo finalizzate all’approvvigionamento dello stupefacente fuori confini nazionali.
Non vi sono dunque elementi che possano superare la presunzione (iuris tantum) di pericolosità, a tanto deponendo l’ultrattività del sodalizio perdurante inserimento della ricorrente al suo interno, in posizione tale, per che dissimula proprio quelle particolari esigenze che impongono di ritenere che misura applicata sia l’unica idonea a scardinarla dal contesto criminoso in cu operato. Negata, in fatto, la rescissione dei legami cogli associati, il provvedi impugnato appare sufficientemente motivato sotto il profilo della adeguatezz della misura vigente, collegata all’acclarata propensione dell’odierna ricor all’attività legata al narcotraffico, alla sua inserzione in contesti c organizzati. Il tutto a rendere altamente prevedibile che l’indagata, ove ve
sottoposta ad una meno afflittiva misura – quale quella domiciliare invocata da difesa in via gradata – proseguirebbe nella illecita attività. E ciò anche qua più attenuata misura domiciliare venisse applicata congiuntamente ai previs dispositivi elettronici, posto che gli stessi non risulterebbero idonei a prev per evidenti difficoltà di monitoraggio delle plurime forme di comunicazion esistenti, i contatti con l’organizzazione criminale cui l’indagato inconfutabilmente inserito.
Il ricorso, infondato, deve dunque essere rigettato, per tutte le ra sopra discusse.
Ne consegue l’onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp att cod proc pen. .
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2024
La Cons. est