Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47251 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47251 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRICARICO il 16/09/1980
avverso l’ordinanza del 30/07/2024 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che chiedeva il rigetto dl ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Salerno, in qualità di giudice del riesame, con l’ordinanza emessa il 30 luglio 2024 rigettava la richiesta di riesame dell’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno aveva applicato – fra gli altri – a Traili Vito la misura della custodia cautelare in carcere in qua gravemente indiziato per il reato di associazione per delinquere, nonché per reati in materia di immigrazione clandestina.
Le attività di indagine richiamate nell’impugnato provvedimento avevano consentito di accertare l’esistenza di una associazione criminale transnazionale che / attraverso l’inoltro di istanze sostenute da falsa documentazione in ordine ai datori di lavoro,consentivarie il rilascio di nulla osta ovvero di permessi di soggiorno a soggetti che non erano nelle condizioni di poterli ottenere legittimamente.
Figure apicali di tale struttura criminale erano COGNOME, COGNOME Ferdinando e NOME COGNOME.
In virtù della attività captative emergeva la figura di COGNOME NOME, per le c aziende COGNOME si si occupava di preparare le richieste di nulla osta.
Da ulteriori conversazioni richiamate nell’impugnato provvedimento emerge che COGNOME era perfettamente a conoscenza del fatto che fossero state inoltrate e., (2, suo nome delle domande di nulla osta.
Il Tribunale del Riesame sottolineava che le società di RAGIONE_SOCIALE risultavano costitute nella stessa data, che non avevano posizioni contributive, non erano intestatarie né di beni strumentali, né di utenze né di autoveicoli.
È stato poi accertato che RAGIONE_SOCIALE aveva avanzato una pluralità di domande di nulla osta che erano state presentate a vari sportelli per l’immigrazione distribui sul territorio azionale.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso l’indagato che articolava su due motivi.
2.1 Con il primo motivo lamenta l’erronea applicazione degli artt. 27 e 292 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione, sotto il profilo della motivazione manifestamente illogica o apparente.
Rilevava il ricorrente come il provvedimento impugnato non avesse in alcun modo valutato ed analizzato il motivo di gravame relativo alla eccepita assenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto associativo; in particolare lamentava come né il provvedimento impugnato davanti al Tribunale né quello oggi ricorso avessero partitamente esaminato la sussistenza in capo a Traili dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all’art. 416 cod. pen. facendo solo largo riferimento agli atti di indagine.
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Sarebbero carenti, dunque, le ragioni giuridicamente significative che hanno portato alla emissione del provvedimento e inoltre le argomentazioni non sarebbero congruenti rispetto al fine del provvedimento stesso.
Secondo il ricorrente non sarebbe provato che in capo al Traili sussistessero la affectio societatis e che egli avesse partecipato al pactum sceleris, emergendo unicamente il fatto di avere funto da prestanome per altra persona.
2.2 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. circa la sussistenza delle esigenze cautelari, e, sempre sotto il profilo del violazione di legge, la mancata valutazione della adeguatezza della misura applicata.
Secondo il ricorrente la motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari sotto il profilo del pericolo di reiterazione sarebbe carente e del tu apparente.
Inoltre, l’impugnato provvedimento non avrebbe valutato la proporzionalità e l’adeguatezza della misura cautelare applicata rispetto ad altre misure meno afflittive.
3. Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato
1.1 II primo motivo di ricorso è infondato.
L’impugnato provvedimento, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, evidenzia i gravi indizi di colpevolezza in relazione all’art. 416 cod. pe riferibili all’indagato.
Come esposto in parte motiva, l’indagato è titolare di alcune società riferibili nella sostanza a NOME COGNOME, figura di spicco dell’attività criminosa e associativa; ciò è affermato in ragione del contenuto di alcune intercettazioni partitamente richiamate nella motivazione del provvedimento da cui si evince, appunto, come le società formalmente riconducibili a Traili fossero in realtà «cosa» di NOME che le considerava e trattava uti dominus, in pieno accordo con il Traili.
Circa la sussistenza dell’organizzazione di mezzi e persone di carattere diffuso l’impugnato provvedimento fa ampio riferimento – anche testuale – agli elementi fattuali dimostrativi della sussistenza di una associazione per delinquere.
Il RAGIONE_SOCIALE è formalmente titolare di due società e di una ditta individuale sostanzialmente riferibili al Viola, in ragione degli elementi evidenziati ne medesimo provvedimento, che hanno complessivamente avanzato 300 domande di nulla osta all’assunzione di lavoratori stranieri da parte del datore di lavoro.
Come evidenziato dal Tribunale di Salerno si tratta di società prive di posizione contributiva e di beni strumentali; pertanto, erano società che non avevano né i requisiti né la capacità reddituale per avanzare tali domande.
A sostegno della piena consapevolezza del Traili circa la sussistenza dell’organizzazione e del contributo che con le proprie condotte forniva alla realizzazione dello scopo societario, nonché della pie ‘. na intraneità all’organizzazione, il provvedimento impugnato ha riportato il contenuto di una pluralità di conversazioni il cui significato è inequivoco, e ha fatto riferimento al necessaria manifestazione di condotte significative che si concretino in una attiva e stabile partecipazione, che sono individuate nell’avere il Traili avanzato 4u>.k.2 distribuito agli sportelli dell’immigrazione distr-ithm.iti su tutto il territorio nazio le domande di nulla osta.
A fronte di tale solido, logico e coeso apparato argomentativo, il ricorso non presenta alcuna critica specifica, evidenziandosi come teso non a stigmatizzare una inesistente carenza motivazionale e/o violazione di legge, ma a sollecitare una differente valutazione degli indizi di colpevolezza, operazione non consentita in questa sede.
In tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi d apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare l sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità del argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, Sentenza n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438 – 01)
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Stante il titolo del reato per cui è stata applicata la misura – art.12 1 comma 3 bis, Digs. 286/98 – sussiste la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, ai sensi dell’art. 12, comma.,4 1 D.Igs. 286/1998; come si evince dal provvedimento impugnato non solo non emergevano dagli atti elementi che consentissero di superare detta presunzione, ma, al contrario, si è evidenziata una messe di elementi che hanno rafforzato la attualità del pericolo di recidiva, stante l’ampiezza del fenomeno e l’entità degli interessi economici in gioco.
Né, del resto, il ricorrente ha posto in evidenza, a sua volta, elementi di segno contrario che potessero fare ritenere superata la presunzione in parola.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
La condizione di soggetto detenuto del ricorrente e il contenuto del presente provvedimento impongono che la Cancelleria effettui le comunicazioni ai sensi dell’art 94 disp. att. cod. proc. pen.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 25 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente