Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14451 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14451 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME DECIO nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/11/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; uditi i difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Napoli, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di COGNOME COGNOME, in ordine: a due episodi di turbativa d’asta, aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1. cod. pen. (capi F3 e F4); alla partecipazione a una associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di turbativa d’asta e di estorsione, con l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. (capo F); al concorso esterno in associazione mafiosa consistito nel contributo fornito al RAGIONE_SOCIALE «occupandosi
della gestione dell’attività di ingerenza nel settore delle aste immobiliari, quale ramo di impresa del RAGIONE_SOCIALE COGNOME» (capo C).
Avverso l’ordinanza ricorre l’indagato, tramite il proprio difensore, articolando sei motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1 Con il primo denuncia la violazione degli artt. 125, comma 3 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273, 292, comma 2 lettera c) e c bis) cod. proc. pen., 110, 416 bis cod. pen. (capo C).
Sostiene che il Tribunale finirebbe con “il travisare la prova sconfinando nell’assoluta incertezza degli elementi posti a sostegno “.
Il Tribunale:
attribuirebbe un significato distorto alle parole pronunciate nel corso delle conversazioni intercettate;
non terrebbe conto di un fondamentale elemento favorevole all’indagato: il collaboratore di giustizia COGNOME non riconosce, nell’album fotografico, l’effigie di COGNOME.
2.2. Con il secondo e il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 125, comma 3 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273, 292, comma 2 lettera c) e c bis) cod. proc. pen., 110, 353 cod. peri. (capi F3 e F4).
Si premette che NOME, agente immobiliare, titolare della agenzia “Regno casa” svolge tutti gli adempimenti burocratici per la partecipazione alle aste giudiziarie.
Nessuno dei dati raccolti fornirebbe elementi a carico del ricorrente.
Il Tribunale dimostrerebbe scarsa esperienza in materia di aste giudiziarie.
2.3. Il quarto motivo contesta la gravità indiziaria in ordine al reato di associazione per delinquere (capo F).
L’ordinanza impugnata non enucleerebbe gli elementi costitutivi della fattispecie associativa necessari al fine di differenziare tale ipotesi dal concorso di persone nel reato.
2.4. Il quinto mira a escludere l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
2.5. Il sesto concerne il punto della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
Il ricorrente è stato cancellato dall’albo degli agenti immobiliari.
Sarebbe adeguata anche la misura custodiale degli arresti domiciliari nel luogo indicato, lontano da quelli oggetto delle vicende in contestazione.
2.6. Il difensore ha trasmesso una memoria con la quale insiste nei motivi di ricorso e rappresenta che il Tribunale del Riesame ha annullato l’ordinanza cautelare nei confronti di COGNOME NOME in relazione al capo F), sul rilievo che
le dichiarazioni del collaboratore di giustizia si riferirebbero a fatti antecedenti a quelli in contestazione, manifestatisi con modalità difformi (allega il relativo provvedimento).
Si è proceduto a discussione orale su richiesta della difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al capo F).
Il primo motivo è inammissibile.
Il ricorrente enuncia solo il vizio di violazione di legge, sostanziale e processuale, mentre nello sviluppo del motivo fa leva sul profilo, attinente al vizio di motivazione, del travisamento della prova.
Già questo scarto tra enunciazione ed esposizione delle ragioni evidenzia un vulnus di ammissibilità.
In ogni caso:
sono manifestamente infondate le censure in merito alla carenza assoluta di motivazione (art. 125 comma 3 cod. proc. pen.) poiché circa il concorso esterno del ricorrente nel RAGIONE_SOCIALE, l’ordinanza ha offerto una motivazione che, seppur succinta, non è apparente (pag. 15);
sono manifestamente infondate le censure incentrate sulla violazione dell’art. 292, lett. c) e c bis), cod. proc. pen., perché tali previsioni si applicano all’ordinanza genetica non a quella del riesame;
le ulteriori doglianze si risolvono nella prospettazione di una diversa lettura delle emergenze indiziarie e, in particolare, del contenuto delle conversazioni intercettate, non rivisitabili in questa sede; mentre hanno ricevuto specifica risposta i rilievi in fatto sollevati con la memoria prodotta in sede di riesame (pagg. 13-14).
Il secondo e il terzo motivo, che si appuntano sulla gravità indiziaria dei reati di turbativa d’asta (capi F3 e F4), soffrono dei medesimi vizi del primo motivo.
Il ricorso non si misura con la tenuta logica del tessuto argomentativo dell’ordinanza impugnata, limitandosi a contestare la valenza probatoria delle emergenze indiziarie poste a base dell’ordinanza medesima.
Il quarto motivo (su cui è incentrata anche la memoria difensiva) è fondato. Risulta del tutto privo di motivazione il profilo della esistenza di una organizzazione volta alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti di
turbativa d’asta e di estorsione, che, agendo al fine di agevolare il RAGIONE_SOCIALE mafioso, sia dotata di una propria struttura, autonoma rispetto a quella del RAGIONE_SOCIALE (capo F).
L’associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, dall’indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall’accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, e dall’esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (tra le altre Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Burgio, Rv. 255359).
Nessuno di questi punti viene adeguatamente trattato nell’ordinanza impugnata.
5. Il quinto motivo è generico.
L’insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. viene solo asserita, senza alcun confronto con l’impianto argomentativo offerto dai giudici di merito.
Il sesto motivo – che attiene alle esigenze cautelari, e, soprattutto, alla adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere – è assorbito dall’annullamento dell’ordinanza per il capo F) di incolpazione provvisoria, restando potenzialmente interessato dalle conseguenze della decisione del giudice di rinvio sulla sorte della misura in relazione a detto capo.
I motivi proposti con la memoria difensiva non introducono elementi nuovi e seguono le sorti degli omologhi motivi coltivati con il ricorso principale.
Deriva che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente al capo F). Il giudice del rinvio provvederà a rivalutare le esigenze cautelari con particolare attenzione all’adeguatezza della misura.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al capo di imputazione F) e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15/03/2024