Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51471 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51471 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
NOME COGNOME (alias NOME), nato in Jugoslavia il 28 DATA_NASCITA sui ricorsi proposti da NOME COGNOME, nato in Serbia il DATA_NASCITA; DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 4 novembre 2022 della Corte d’appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati tratti a giudizio per rispondere, entrambi, del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più furti in abitazione (capo 1) e, ciascuno, di singoli reati scopo (capi da 2 a 17 per COGNOME e 2, 15 e 16, per il Rac) commessi tra il 2018 e il 2020, nonché il solo COGNOME della ricettazione di una scheda SD (capo 17).
La prospettazione accusatoria è stata ritenuta pienamente provata dal Tribunale e sostanzialmente confermata dalla Corte d’appello, limitatasi ad escludere il ruolo apicale di COGNOME e a qualificare il capo 17 (relativo alla ricettazione) ai sensi del capoverso di cui all’art. 648 cod. pen., rideterminando, conseguentemente la pena irrogata.
Entrambi gli imputati propongono autonomo ricorso per cassazione, in termini, tuttavia, sostanzialmente sovrapponibili.
I ricorsi si articolano, ciascuno, in tre motivi di censura, tutti formulati sott profili della violazione di legge e dell’inosservanza di norma processuale.
Il primo deduce l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo e, segnatamente, la mancanza, sotto il profilo oggettivo, di una idonea struttura organizzativa (avendo a disposizione i presunti associati solo autovetture personali e qualche cacciavite) e, sotto quello soggettivo, della necessaria consapevolezza di partecipare al sodalizio (essendo i fatti criminosi, pacificamente commessi, frutto di accordi estemporanei assunti di volta in volta da gruppi differenti).
Il secondo attiene all’esatta qualificazione del fatto contestato al capo 17, non in termini di ricettazione (come ritenuto dalla Corte territoriale), ma ai sens dell’art. 712 del codice penale.
Il terzo attiene al trattamento sanzionatorio e censura la carenza di motivazione in relazione agli aumenti di pena irrogati per i singoli reati posti in continuazione e l’omesso riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 625-bis cod. pen., sussistente in ragione della fattiva collaborazione prestata dai ricorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo attiene, per come si è detto, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo, sia sotto il profilo dell’esistenza di una stab struttura organizzativa, sia sotto il profilo della consapevole partecipazione al sodalizio.
In linea di principio, l’associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi: un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; un programma criminoso tendenzialmente indeterminato, che distingue il reato associativo dall’accordo che sorregge il concorso di persone nel reato; una struttura organizzativa, sia pur minima, ma comunque idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Rv. 255359).
La prova di tali elementi e della stessa condotta partecipativa non necessita di particolari forme, ben potendo provenire anche dalla sola valutazione dei reati
scopo, ove indicativi di un’organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi (Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Rv. 284724), perché, pur nell’autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, attraverso essi si manifesti in concreto l’operatività dell’associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Rv. 266670).
Ne discende, quindi, che gli elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati fine effettivamente realizzati possono essere influenti nel giudizio relativo all’esistenza del vincolo associativo e all’inserimento dei soggetti nell’organizzazione, specie quando ricorrano elementi dimostrativi del tipo di criminalità, della struttura e delle caratteristiche dei singoli reati, nonché del modalità della loro esecuzione (Sez. 5, n. 21919 del 04/05/2010, Rv. 247435).
Ciò considerato, la Corte territoriale ha desunto l’esistenza di un’autonoma struttura associativa (e l’individuale partecipazione di ciascuno) alla luce di una pluralità di elementi, logici e fattuali:
il pacifico riconoscimento da parte degli imputati dell’esistenza di una “banda”;
l’unitaria decisione in ordine alla commissione dei delitti e alla ripartizione degli utili;
la partecipazione ad una pluralità di reati fine, la serialità delle azio delittuose e l’evidente analogia del relativo modus operandi, reiterato nel tempo e comune a tutti gli episodi contestati;
l’esistenza di ruoli, ben specifici, frutto di un consapevole accordo programmatico e tutti funzionali a garantire il compimento dei reati scopo (una volta stabilito l’obiettivo, alcuni componenti fungevano da autisti e altri da palo ed altri ancora, come il COGNOME e il COGNOME, si introducevano nelle abitazioni da razziare muniti di strumenti da scasso);
la disponibilità di un ricettatore in Palermo, che garantiva la monetizzazione del frutto dei singoli furti;
l’esistenza di vincoli familiari tra alcuni componenti del gruppo.
I ricorrenti non si confrontano con queste argomentazioni: si limitano a dedurre, assertivamente, la mancanza di una stabile organizzazione e della necessaria consapevolezza di partecipare al sodalizio, peraltro desumendo tale assunto da un dato contraddittorio, l’avere a disposizione solo autovetture personali e pochi arnesi. Senza tener presente, sotto un profilo ontologico, che la presenza di un’idonea struttura organizzativa in tanto è necessaria in quanto strettamente funzionale alla realizzazione del programma criminoso e sintomatico dell’esistenza di quell’accordo fra tre o più persone diretto a commettere più delitti,
in cui il reato associativo di per sé si concreta (Sez. 6, n. 10725 del 25/09/1998, Rv. 211743).
Il secondo motivo è inammissibile.
Va premesso che risponde del reato di ricettazione l’imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probator indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120). E ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell’indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (ibidem). “res”
Ciò considerato, facendo corretta applicazione di tali principi, la Corte territoriale ha desunto la consapevolezza del ricorrente in ordine alla provenienza furtiva della scheda dalla parallela conoscenza da parte del COGNOME delle attività furtive del cognato e dal particolare contenuto della scheda (rappresentato da foto relative alla persona offesa e alla sua famiglia). E ancora una volta i ricorrenti ripropongono argomenti già valutati dalla Corte territoriale, privi di forz inferenziale (il vincolo familiare e la natura del bene), senza confrontarsi con l’argomentazione offerta, limitandosi, peraltro, a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti fondata su differenti criteri di valutazione delle prove; attiv che, com’è noto, è riservata al giudice di merito ed è preclusa in sede di legittimità.
Il terzo motivo attiene al trattamento sanzionatorio e, segnatamente, alla determinazione degli aumenti in continuazione e al riconoscimento dell’attenuante della collaborazione ed è manifestamente infondato.
di aver tenuto conto delle attenuanti generiche per tutti i reati satellite. Sotto il primo profilo, va premesso che l’onere motivazionale che deve assistere la determinazione del trattamento sanzionatorio (e, con esso, anche dei singoli aumenti di pena) è correlato all’entità degli stessi e deve essere funzionale alla verifica del rispetto del rapporto di proporzionalità tra le pene (anche in relazione agli altri illeciti accertati), con particolare riferimento ai limiti p dall’art. 81 cod. pen. (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 01). Ebbene, la Corte, facendo corretta applicazione di tali principi, ha precisato le ragioni dei singoli aumenti (molto lontani dal massimo edittale), facendo riferimento alla gravità e alla reiterazione delle condotte, indicative di una sicur propensione a delinquere (quanto ai reati di furto in abitazione e di associazione a delinquere), riducendo l’entità per i furti tentati e la ricettazione e specifican
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Quanto al secondo profilo, la difesa invoca l’applicazione dell’attenuante sostenendo di aver fornito un significativo contributo nel corso del giudizio. Dimentica, tuttavia, che, ai fini del riconoscimento della stessa, il colpevole deve fornire il suo contributo non nel corso del giudizio, ma prima di esso. Un contributo che deve essere significativo e finalizzato all’individuazione dei correi o di coloro che abbiano acquistato, ricevuto o occultato la cosa sottratta o si siano comunque intromessi per farla acquistare, ricevere o occultare (ex plurimis: Sez. 4, n. 29045 del 22/07/2022, COGNOME, non massimata; Sez. 5, n. 13386 del 17/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280850-01). Circostanza pacificamente insussistente nel caso concreto
In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME