Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9887 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9887 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Melito di Porto Salvo il 06/09/1996 avverso l’ordinanza emessa il 15/03/2024 dal Tribunale del riesame di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
1. Con ordinanza emessa il 15 marzo 2024, il Tribunale del riesame d Milano, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero ex art. 310 cod. proc. pen., avverso il provvedimento di rigetto emesso dal Giudice pe indagini preliminari del Tribunale di Milano il 26 settembre 2023, applica NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere per il reato all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), che gli veniva conte capo 23 unitamente a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Secondo il Tribunale del riesame di Milano, il compendio indiziari eminentemente fondato sulle attività di intercettazione e sulle videori eseguite nel corso delle indagini preliminari, consentivano di ritenere dimos il coinvolgimento di NOME COGNOME e degli altri indagati nel reato associ contestato al capo 23.
Gli indagati, infatti, erano consapevoli della reciproca appartenenz sodalizio in esame, dimostrata dai continui contatti, personali e telefonici, associati; dalla frequentazione dei medesimi luoghi; dall’impiego condiviso sodali di mezzi e beni immobili destinati allo svolgimento dell’attività i dalla stabilità dei canali di approvvigionamento degli stupefacenti.
Questi elementi indiziari costituivano indicatori sintomatici dell’esiste legami consolidati all’interno al sodalizio, che ruotava attorno a due egemoniche, rappresentate da NOME COGNOME e NOME COGNOME che distribuivano i ruoli e le mansioni dei vari associati. L’esistenza di una s associativa, dunque, risultava dimostrata, essendo supportata dalla disponib di mezzi e beni – tra cui un capannone e un capanno adiacente, ubicati Arconate – stabilmente impiegati nelle attività di reperimento, stoccagg distribuzione delle sostanze stupefacenti trafficate.
A sostegno di tali conclusioni, si richiamava il contenuto di al intercettazioni – tra cui le conversazioni nn. 102 del 20 gennaio 2021, 610 de febbraio 2021, 1625 del 23 giugno 2020 – e le registrazioni audiovisi effettuate all’interno del capannone di Arconate e dell’adiacente capanno, permettevano di documentare le attività di stoccaggio e di confezionamento del sostanze stupefacenti effettuate dagli associati. In tale contesto capta attribuiva un elevato rilievo indiziario anche alle attività di bonifica svo indagati il 15 e il 16 marzo 2021, quando NOME COGNOME e NOME COGNOME accorgevano della presenza dell’apparecchiatura installata per le videorip presso i locali frequentati dai sodali del gruppo di cui al capo 23.
In questa cornice indiziaria, si riteneva che NOME COGNOME provvedess tagliare e a confezionare le sostanze stupefacenti immesse sul mercato loca
mentre, NOME COGNOME e NOME COGNOME si occupavano, talora insieme allo stess COGNOME, di prelevare le sostanze stupefacenti, stoccate e confezionat consegnare agli acquirenti.
Il coinvolgimento di NOME COGNOME nella gestione delle attività connesse sodalizio oggetto di vaglio, dunque, si riteneva corroborato dalle attiv captazione, condotte nel corso delle indagini preliminari, che venivano pass analiticamente in rassegna nell’ordinanza impugnata, dalle quali emergevano rapporti consortili esistenti tra NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME che assumevano un elevato rilievo probatorio anche alla luce della pluralità di reati fine contestati ai componenti del sodalizio, che il per le indagini preliminari del Tribunale di Milano riteneva sostenuti da gra indiziaria.
Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensab mantenimento del regime detentivo patito da NOME COGNOME, rilevanti ai sen dell’art. 274, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Quanto, in particolare, alle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. b), cod. proc. pen. si richiamavano le attività di bonifica svolte dagli indagati il 15 e marzo 2021, presso i locali frequentati dai sodali del gruppo criminale in es di cui si è già detto.
Quanto, invece, alle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., si richiamavano la serialità delle attività di spaccio svolte sul terri collegamento esistente tra il sodalizio di cui al capo 23 e il gruppo indranghetista di cui al capo 1.
Sulla scorta di questi elementi indiziari il Tribunale del riesame di Mi emetteva il provvedimento cautelare di cui in premessa.
2 Avverso questa ordinanza NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione con due distinti atti di impugnazione.
2.1. Con il primo di tali atti, presentato dall’avv. NOME COGNOME articolata un’unica censura difensiva.
Con tale doglianza, in particolare, si deducevano la violazione di legge vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 74 T. stup., per non avere il Tribunale del riesame di Milano dato esaustivo conto d elementi costitutivi del reato associativo di cui al capo 23, la cui ricor correttamente esclusa nel provvedimento cautelare genetico del 26 settembre 2023 – doveva ritenersi esclusa per effetto il numero esiguo dei sogg associati; per il numero modesto dei reati fine contestati a NOME COGNOME l’irrilevanza dell’occasionale utilizzo del capannone di Arconate, nel quale e
svolta attività edilizia; per l’irrilevanza dell’utilizzo di autovetture da indagati, che impiegavano tali veicoli anche per scopi privati.
Ne discendeva che, in assenza di una rete soggettiva adeguata, di u separazione di ruoli associativi e di strutture logistiche destinate agli scop contestati al capo 23, non era possibile affermare l’esistenza di una str consortile organizzata.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
2.2. Con il secondo atto di impugnazione, presentato dall’avv. NOME COGNOME, venivano articolate due censure difensive.
Con il primo motivo di ricorso si deducevano, in termini sovrapponibi all’atto di impugnazione proposto dall’avv. NOME COGNOME la violazione di e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere il Tribuna del riesame di Milano dato esaustivo conto degli elementi costitutivi del r associativo di cui al capo 23, la cui ricorrenza doveva ritenersi esclusa per dell’assenza di una rete soggettiva adeguata e di strutture logistiche de agli scopi illeciti oggetto di contestazione.
Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio motivazione dell’ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la misura del custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di NOME COGNOME a f delle incertezze relative all’esistenza della sodalizio criminale di cui al era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli eleme sintomatici della pericolosità sociale dell’indagato, sui quali il Tribu riesame di Milano si era espresso in termini assertivi e senza tenere conto risalente datazione degli accadimenti criminosi – verificatisi un anno addie della peculiare condizione familiare del ricorrente, che era genitore di una in tenera età.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
Deve ritenersi infondato l’atto di impugnazione presentato dall’av NOME COGNOME articolato in un’unica censura difensiva.
Con tale atto di impugnazione si deducevano la violazione di legge e il vi di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 74 T. stup., per non avere il Tribunale del riesame di Milano dato esaustivo conto d
elementi costitutivi del reato associativo di cui al capo 23, la cui ricor correttamente esclusa nel provvedimento cautelare genetico del 26 settembre 2023 – doveva ritenersi esclusa per effetto il numero esiguo dei sogg associati; per il numero modesto dei reati fine contestati a NOME COGNOME; l’irrilevanza dell’occasionale utilizzo del capannone di Arconate, nel quale ve svolta attività edilizia; per l’irrilevanza dell’utilizzo di autovetture da p indagati, che impiegavano tali veicoli anche per scopi privati.
Osserva il Collegio che l’assunto ermeneutico posto a fondamento di tal atto di impugnazione – secondo cui la ricorrenza degli elementi costitutivi reato associativo di cui al capo 23 doveva ritenersi esclusa per ef dell’assenza di una rete soggettiva adeguata e di strutture logistiche des agli scopi illeciti oggetto di contestazione – è smentito dalla giurisprude legittimità, ormai da tempo, consolidata.
Basti, in proposito, richiamare il principio di diritto, che oc ulteriormente ribadire, affermato da Sez. 3, n. 9457 del 06/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266286 – 01, secondo cui: «Per la configurabilità un’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di so stupefacenti non è necessaria l’esistenza di una struttura di tipo verticisti è sufficiente un minimo sostrato organizzativo, anche “orizzontale”, purc strumentale alla realizzazione di uno scopo che si proietta oltre la consumazi dei singoli reati fine».
Si muove, del resto, nella stessa direzione ermeneutica il principio di dir che si attaglia perfettamente al capo di specie, affermato da Sez. 2, n. 1654 27/03/2013, COGNOME, Rv. 255491 – 01, secondo cui: «Ai fini del configurabilità del delitto associativo ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l’elemento organizzativo assume un rilievo secondario, essendo sufficiente anch un’organizzazione minima perché il reato si perfezioni».
Questo orientamento ermeneutico, a ben vedere, si inserisce nel solco di u filone giurisprudenziale consolidato, notevolmente risalente e tuttora insupera che è possibile esplicitare richiamando il principio di diritto affermato da S n. 22824 del 21/04/2006, Qose, Rv. 234756 – 01, secondo cui: «Ai fini dell configurabilità del delitto associativo (nella specie, trattavasi del reat all’articolo 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), l’elemento dell’organizzaz assume un rilievo secondario, nel senso che la sua sussistenza è richiesta n misura in cui serva per dimostrare che l’accordo illecito permanente teso realizzazione di un numero indeterminato di reati (che costituisce l’essenza d fattispecie associativa e l’elemento distintivo di questa rispetto al conco persone nel reato) può dirsi seriamente contratto, giacché la mancanza assolu di un supporto strumentale priverebbe il delitto del requisito dell’offensiyit
significa, sotto il profilo ontologico, che è sufficiente anche un’organizz minima perché il reato si perfezioni e, sotto il profilo probatorio, che la dei tratti organizzativi è essenzialmente diretta a provare, attraverso ta sintomatico, l’esistenza dell’accordo indeterminato a commettere più delitti di per sé concreta il reato associativo».
2.1. Sgomberato il campo da ogni possibile equivoco ermeneutico sugli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 74 T.U. stup., occorre v se gli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari po essere ritenuti idonei a consentire la formulazione del giudizio di gr indiziaria censurato.
A tale quesito non può che fornirsi risposta positiva.
Non può, in proposito, non rilevarsi che il Tribunale del riesame di Milano soffermava analiticamente sugli elementi probatori che consentivano l formulazione del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui al capo 23, passando in rassegna le captazioni quali l’indagato risultava personalmente coinvolto e la loro valenza ai fini valutazione della sua posizione cautelare, che documentavano la serialità de attività di stoccaggio e di confezionamento delle sostanze stupefacenti effett dal ricorrente e dai suoi sodali.
Tra queste captazioni, per la loro particolare pregnanza indiziaria, si ri opportuno richiamare le conversazioni nn. 102 del 20 gennaio 2021, 610 del 17 febbraio 2021, 1625 del 23 giugno 2020, che venivano correttamente correlate dal Tribunale del riesame di Milano alle registrazioni audiovisive, effett all’interno del capannone di Arconate e dell’adiacente capanno, c permettevano di documentare le attività di stoccaggio e di confezionamento dell sostanze stupefacenti effettuate dagli associati.
In questo contesto captativo, il Tribunale del riesame di Milano attribuiva elevato rilievo indiziario anche alle attività di bonifica svolte dagli indagati il 16 marzo 2021, dopo che NOME COGNOME e NOME COGNOME si accorgevano della presenza dell’apparecchiatura installata per le videoriprese presso i locali u ad Arconate, sopra richiamati, abitualmente frequentati dai sodali del gruppo cui al capo 23 per lo svolgimento delle loro attività consortili.
Né è possibile operare una reinterpretazione del contenuto del conversazioni in sede di legittimità, essendo una tale operazione di ermeneut processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio d diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta ill
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ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 – 01; si veda, in sens sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439 – 01).
Questa posizione ermeneutica, in ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni Uni che hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di intercettazi conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato d soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce quest fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta l relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindac legittimità» (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01).
2.2. Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza dell’atto impugnazione presentato dall’avv. NOME COGNOME.
Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso per l’atto impugnazione presentato dall’avv. NOME COGNOME articolato in due censure difensive.
3.1. Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con si deducevano, in termini assimilabili all’atto di impugnazione proposto dall’a NOME COGNOME, già vagliato, la violazione di legge e il vizio di motivazio provvedimento impugnato, per non avere il Tribunale del riesame di Milano dato esaustivo conto degli elementi costitutivi del reato associativo di cui al ca la cui ricorrenza doveva ritenersi esclusa per effetto dell’assenza di un soggettiva adeguata e di strutture logistiche destinate agli scopi illeciti ogg contestazione.
Si tratta, come detto, di una censura difensiva che veniva prospettata termini sovrapponibili a quella proposta nell’atto di impugnazione presenta dall’avv. NOME COGNOME, relativa agli ricorrenza degli elementi costitut reato associativo di cui al capo 23, sulla quale ci si è diffusamente soffermat paragrafi 2 e 2.1, ai quali si deve rinviare per la compiuta ricognizione ragioni che impongono di ritenerla destituita di fondamento.
Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
3.2. Deve, invece, ritenersi inammissibile il secondo motivo di ricorso, c cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinan impugnata, conseguenti al fatto che la misura della custodia cautelare in carc disposta nei confronti di NOME COGNOME a fronte delle incertezze rel all’esistenza della sodalizio criminale di cui al capo 23, era stata appli modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatick della
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pericolosità sociale dell’indagato, sui quali il Tribunale del riesame di Mil era espresso in termini assertivi e senza tenere conto della risalente data degli accadimenti criminosi della peculiare condizione familiare del ricorre che era genitore di una figlia in tenera età.
Osserva il Collegio, in linea con quanto già affermato nel paragrafo 3.1, quale si rinvia, che le condizioni nelle quali si concretizzavano i comportam criminosi contestati a NOME COGNOME al capo 23 rendevano evidente la sua eleva pericolosità sociale e imponevano di ritenere adeguata la misura cautelare de custodia in carcere, tenuto conto dei parametri enucleati dall’art. 275, comm cod. proc. pen., ai quali il Tribunale del riesame di Milano si conformav termini ineccepibili.
Non può, in proposito, non ribadirsi che le attività di stoccaggio confezionamento delle sostanze stupefacenti effettuate dal ricorrente e dai sodali non potevano ritenersi occasionali e circoscritte, proprio in ragion rapporti consortili, consolidati e conclamati, esistenti tra il ricorrente, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in collegamento con i quali operava sul mercato degli stupefacenti locale; connotazioni, queste, che rendeva evidente le caratteristiche di serialità delle attività di spaccio poste in e ricorrente.
Questi profili cautelari, al contempo, non venivano valutati isolatamente, in correlazione con gli ulteriori elementi di giudizio, dai quali il Tribun riesame di Milano desumeva la pericolosità sociale di NOME COGNOME sulla quale provvedimento cautelare censurato si esprimeva in termini congrui e conformi alle emergenze indiziarie, richiamando, tra l’altro, la serialità delle at spaccio svolte sul territorio – tutt’altro che risalenti, essendo state acc anno addietro – e il collegamento esistente tra il sodalizio di cui al capo gruppo ‘ndranghetista di cui al capo 1, rispetto ai quali appariva recessiva peculiare condizione familiare del ricorrente, richiamata dal suo difensore.
Le condotte illecite di NOME COGNOME, dunque, imponevano di ritener altamente pericolosi e connotati da attualità i comportamenti oggetto di vag cautelare; connotazioni, queste, rispetto alle quali appare ineccepibile il gi formulato dal Tribunale del riesame di Milano sull’adeguatezza del regim cautelare carcerario applicato, che veniva valutato alla luce delle emerge concrete.
Queste ragioni impongono di ribadire l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso.
3.3. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza dell’at di impugnazione presentato dall’avv. NOME COGNOME.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione degli atti alla cancelleria, per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod.
proc. pen.
Così deciso il 21 gennaio 2025.