Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34390 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34390 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA in Albania; COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Montebelluna; COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA in Albania; nel procedimento a carico dei medesimi; avverso la sentenza del 14/02/2023 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha chiesto quanto al RAGIONE_SOCIALE annullamento con rinvio limitatamente alla fattispecie associativa, con dichiarazione di inammissibilità nel resto, per COGNOME NOME l’annullamento con rinvio limitatamente alle attenuanti generiche, con dichiarazione di inammissibilità nel resto, per COGNOME NOME l’inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dei difensori degli imputati, AVV_NOTAIO.ti COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, che hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATI -0
GLYPH Con sentenza del 14 febbraio 2023, la Corte di appello di Venezia riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Venezia del 163.2021, con riguardo a NOME, NOME, NOME, in accoglimento del concordato raggiunto riqualificava if fatto di cui al capo 1) ai sensi dell’art. 74 comma 2 del
DPR 309/90 e rideterminava le pene finali rispettivamente loro applicat riguardo a COGNOME NOME NOME accoglimento dell’intervenuto concordato riqualific il capo 11 ai sensi dell’art. 73 comma 5 del DPR 309/90, rideterminando la pe applicata, assolveva COGNOME NOME dal capo 2, riguardo ad NOME COGNOME riqualificava i fatti di cui ai capi 32, 34 e 36 ai sensi dell’art. 73 comma 5 309/90 rideterminando la pena applicata nei suoi confronti, riduceva alfine pena applicata a COGNOME, e confermava nel resto la sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza sono stati proposti ricorsi per cassazione attraverso i rispettivi difensori, da NOME COGNOME, NOME e NOME.
NOME COGNOME con il primo motivo deduce vizi di manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sua partecipazione all’associazione ex 74 del DPR 309/90. La Corte non si sarebbe misurata con il gravame proposto in ordine alla figura del ricorrente in rapporto alla ritenuta partecipazio associazione ex art. 74 del DPR 309/90. Dopo avere riportato lo specifico moti d’appello al riguardo proposto, con cui si sosteneva la assoluta estra dell’imputato rispetto al sodalizio, il ricorrente rappresenta NOME com stesso, a pagina 93 e seguenti, si fossero illustrati gli esiti di a intercettazione con dimostrazione della erroneità RAGIONE_SOCIALE decisioni assunt riguardo dal primo giudice. Si sostiene che in tal modo si erano proposti div temi di riflessione, quali l’assenza del ricorrente da ogni “snodo materiale” attività captate, l’assenza di riferimenti al medesimo nel corso di conversa captate, e la mancata conoscenza dello stesso da parte di chiunque, eccezione dei RAGIONE_SOCIALE NOMENOME NOME sua occasionale comparsa in data 27 aprile 201 carenza di ogni evidenza di procacciamento da parte sua di sostanz stupefacente, l’assenza in capo allo stesso di ogni ruolo nell’ambito associazione, la rivendicata indipendenza imprenditoriale ed economic rispondente ad interessi di famiglia concorrenziali rispetto a quelli del grup NOME, la mancanza di prove di una stabile collaborazione con i NOME, la mancan di prove di contributi materiali, la sussistenza di una amicizia di lunga d idonea a giustificare la confidenza dimostrata nel discorrere con altri coimpu l’assenza di riscontri circa la tesi della sua funzione di intermed trasportatore di denaro all’estero, la mancanza di qualsiasi socializzazione perdite tra i NOME e il ricorrente. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Si osserva, quindi, che nonostante tali questioni così devolute, la cor appello NOME trascurato le doglianze difensive in ordine alla posizione ricorrente, redigendo una motivazione assertiva e carente, e illogica, laddo riferimento a rapporti con il solo NOME COGNOME postulerebbe la mancata conoscen di ogni altro associato, mentre inconducente sarebbe la valorizzazione dell’a
ottenuto dall’imputato in ordine al trasporto del suo trolley all’aeroporto. S oscura la ragione della natura probatoria RAGIONE_SOCIALE intercettazioni ambientali d aprile 2017, assertivo il riferimento a moltissime intercettazioni riguar questioni di denaro, a fronte del fatto che si tratterebbe di co alternativamente spiegabili, ed inoltre sarebbe priva di valore indiziario a la frase intercettata “ti aiuto io” come NOME sarebbero criticabili le conc finali della Corte.
Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge in ordine al ritenuta sussistenza dell’associazione nonchè il vizio di carenza di motivazio manifesta illogicità della motivazione al riguardo. La corte di appello avr trascurato le doglianze proposte ,in tema di sussistenza dell’associazi formulando al riguardo a mere enunciazioni. Si osserva come la motivazione s ridurrebbe ad una mera elencazione di massime, nonché di richiami a circostanz insufficienti rispetto al caso concreto. In particolare, non si rispondereb censura relativa alla mancata indicazione di un atto d’esordio dell’associazi di almeno un atto di estinzione della stessa, come NOME sulla breve durata fenomeno. La Eorte NOME NOME omesso di indicare in concreto le citat conferme provenienti da NOMEzioni della DDA di Bologna, trascurando peraltro che rispetto a quella attività di indagine sarebbe intervenut sentenza assolutoria dell’odierno ricorrente. Si aggiunge che la citazion parte della 6>rte, della circostanza per cui NOME COGNOME NOME rivendica necessità di non creare un deposito di stoccaggio, si tradurrebbe in motivazione contraddittoria nella misura in cui essa converge verso il motivo appello inteso iclimostrare l’assenza di un sia pure rudimentale depos organizzato e accessibile per tutti i sodali. Inoltre, la torte di nell’evidenziare GLYPH plurimi GLYPH aspetti che confermerebbero GLYPH la GLYPH sussistenza dell’associazione, si sarebbe limitata a mere asserzioni al riguardo s misurarsi con le doglianze difensive e senza spiegare la portata probatoria d elementi stessi. Né la corte NOME risposto in ordine alla dedotta caren una cassa comune e di una suddivisione degli utili ovvero RAGIONE_SOCIALE perdit dell’elemento psicologico. Come NOME mNOMErebbe ogni risposta in ordine alla corretta interpretazione da dare al concetto di scopo comune. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
NOME, con il primo motivo ha dedotto vizi di motivazione circa l responsabilità del ricorrente con riguardo ai capi 32, 34 e 36. Si ribadi travisamento della prova con riferimento all’attribuzione al ricorrente dell’u telefonica. Si osserva, NOME, che nel quadro di una cosiddetta “d conforme” i giudici di appello si sarebbero limitati solo a recepire in mani critica le conclusioni già svolte sul punto sopra indicato dalla stessa
giudiziaria, senza confrontarsi con le deduzioni difensive e travisando fattuali. Quanto, in particolare, alle ragioni dell’attribuzione al ricorren utenza telefonica con numero finale 416, si NOME la valorizzazione dei risu di una cella telefonica in ragione della compatibilità con la resi dell’imputato, posto che nella stessa abitazione viveva NOME il fratello NOME Si NOME NOME l’attribuzione al ricorrente di altra utenza con numeri fina tre, sette, sempre in ragione RAGIONE_SOCIALE celle collegate all’utenza siccome compa con il luogo di lavoro di residenza del ricorrente, alla luce RAGIONE_SOCIALE med considerazioni critiche svolte per la precedente utenza. Si aggiunge che il fr NOME NOME NOME NOME NOME NOME predetta utenza. Si NOME anc valorizzazione, ai fini qui in esame, dei risultati di un servizio di OCP giugno 2017, non potendosi escludere che messaggi in questa occasione valorizzati fossero stati in realtà inviati a NOME NOME fratello NOMENOME NOMENOME NOME NOME valorizzazione dell’arrivo del ricorrente un’agenzia immobiliare in orario ritenuto prossimo a quello fissato per incontro stabilito con appositi SMS, NOME a fronte dell’assenza di ogni risco circa un incontro tra il ricorrente ed il cosiddetto gruppo degli albanesi. non sarebbe dimostrata la asserita volontà del fratello NOME NOME escl l’imputato, attuale ricorrente, da ogni responsabilità. Tanto premesso si os che nessuna risposta sarebbe stata fornita in ordine al nucleo RAGIONE_SOCIALE pre doglianze, limitandosi la Corte di appello a richiamare le conclusioni d sentenza di primo grado e di una informativa di polizia giudiziaria del 2017 NOME NOME la valorizzazione di alcuni nomignoli emergenti dal intercettazioni per attribuire al ricorrente l’utenza con numero finale 41 infine si rappresenta l’inidoneità a superare le doglianze dife dell’affermazione per cui l’utenza con numero finale 416 sarebbe stata utiliz non solo prevalentemente dal ricorrente ma NOME dal fratello. Tanto che i f di cui al capo 34 sono attribuiti al solo ricorrente e non NOME al f NOMENOME con riferimento poi al capo 36 si NOME l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE pro sostegno del giudizio di penale responsabilità sia per la mancata dimostrazion ciò che i due soggetti coinvolti si sarebbero scambiati sia per la mancanz elementi volti a riscontrare un’attività di rivendita a terzi della sostanza acquistata dal ricorrente. Con conseguente motivazione apodittica. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’articolo 597 del codice diritto in relazione al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche TARGA_VEICOLO j 4, riconosciute in primo grado, Con violazione del divieto di efriiaziunipeius.
7.COGNOME deduce il vizio di carenza e illogicità della motivazione riferimento A l éato di cui all’articolo 74 del d.p.r. numero 309 del 1990. N
sarebbe possibile comprendere come i rapporti tra il ricorrente e NOME COGNOME valorizzati per dimostrare la partecipazione al sodalizio criminoso da parte primo, in assenza di altri dati possano dimostrare la consapevolezza dell’at imputato di agevolare un contesto associativo e non soltanto il soggetto con intratteneva relazioni. Tanto più che il COGNOME nelle sue conversazioni c ricorrente NOME fatto riferimento a richieste ed esigenze riconducibili sol sua persona. Analoghe critiche si muovono circa la valorizzazione dello scambi di vetture intervenute tra il ricorrente e tale COGNOME dopo l’arresto di COGNOME vizio motivazionale emergerebbe ancora più in quanto, per ricondurre il fatto tentativo di eludere controlli nell’interesse dell’associazione, il giud NOMEro spiegato quali attività il COGNOME NOME compiuto con l’auto rice dal ricorrente nè tantomeno NOMEro spiegato se il ricorrente fos conoscenza della notizia dell’arresto di COGNOME NOME e comunque non comprenderebbe come uno scambio di auto possa dimostrare l’appartenenza ad un sodalizio criminale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Per ragioni logico-giuridiche, deve innanzitutto esaminarsi il seco motivo proposto da NOME COGNOME, con cui si NOME la sussistenza dell’ipo associativa.
1.1. GLYPH Deve premettersi che ricorre un caso di doppia conforme, in presenza della quale le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbian esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli u dal primo giudice, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (cfr. Sez. n.13926 del 01/12/2011 Rv.252615 Valeri; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 COGNOME).
Deve NOME aggiungersi che in tema di integrazione RAGIONE_SOCIALE motivazioni tr conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l’appellante si limita riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esamin correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generi superflue o palesemente infondate, il giudice dell’impugnazione ben pu motivare per relatíonem; quando invece sono formulate censure o NOMEzioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o con argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affe da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici
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TC I
risultanze istruttorie le deduzioni proposte (cfr. Sez.6, n. 28411 del 13/11 Rv. 256435 COGNOME e altri).
Di rilievo, in tema di valutazione RAGIONE_SOCIALE censure proposte in presenza di un “doppia conforme”, è NOME il principio per cui, in tema di ricorso in cassazio sensi dell’art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongrue argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorr ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non sia inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio d motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapol dal contesto, ma è solo l’esame del complesso probatorio entro il quale o elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini d compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227 M e altri).
1.2. Tanto precisato, si osserva che attraverso la lettura combinata d sentenza di appello e di quella di primo grado, emerge la ricostruzione d esistenza del NOMEto sodalizio sulla base dell’avvenuta rilevazione, in ra di atti di indagine e intercettazioni, di plurimi reati fine da parte de sodali, quali espressione di una attività preordinata e strutturata ( cf senso da ultimo Sez. 2 – , n. 22906 del 08/03/2023 Rv. 284724 – 01); atti riscontrata da intercettazioni ambientali, dimostrative di una so programmazione criminale e stabile affectio societatis, citate a partire dalla prima sentenza e descrittive di contatti tra i RAGIONE_SOCIALE NOME e NOME COGNOME rigu modalità di possibili azioni delittuose future e le condizioni attraver potrebbero essere realizzate, oltre che inerenti a rapporti di debito/c conseguenti alle operazioni già effettuate, con elencazione RAGIONE_SOCIALE varie person riferimento, con conseguente attestazione della ampiezza della attività crimin organizzata. Analoghe valutazioni, rilevanti per il tema in esame, sono svo NOME attraverso il precipuo riferimento all’inclusione del NOME COGNOME nel sodal alla luce di conversazioni illustrative del ruolo di costui nel gestire l’acquis spaccio di stupefacenti all’estero oltre che nell’assumere decisioni rilevant dinamica dell’associazione, NOME con riguardo alla separazione da talu complici (cfr. NOME pag. 54 della prima sentenza), nel quadro di significativa confidenza tra costui e i RAGIONE_SOCIALE NOME nella programmazi rivelazione di attività criminali future e di una chiara, consapevole conosc della composizione soggettiva della struttura associativa e dei rapporti inte gruppo, oltre che di un’evidente condivisione di rapporti di credito verso clie per quantitativi ingenti. Si tratta di dati emergenti da conversazioni che i
hanno rilevato come riscontrati oltre che da numerosi reati fine, NOME rinvenimento di notevoli quantitativi di stupefacenti, a conferma della trattaz di ampi quantitativi di droga, e che hanno inserito in un contesto probat arricchito dalla sussistenza di una comune base operativa – luogo di incontri sodali e tra questi e i vari cessionari -, dalla esistenza di luoghi desti stabile stoccaggio di stupefacenti, nonché di una rete di comunicazione dedica – con utenze acquistate dal sodalizio e fornite a sodali e cessionari confermato, tra l’altro, NOME da COGNOME NOME -, arricchita dall’util plurime auto usate per le esigenze associative e scambiate quindi tra i sodal tratta di un quadro peraltro connotato da una chiara distinzione di ruoli sodali, espressamente illustrata dai giudici, senza che, come pure osservat sentenza, la limitata durata dell’accertamento investigativo sia di ostaco riconoscimento della associazione: ciò in linea con l’indirizzo per cui, in te associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio particolare dell’ “affectio” di ciascun aderente ad esso, non rileva la dur periodo di osservazione RAGIONE_SOCIALE condotte criminose, che può essere NOME breve purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema colla al quale gli agenti abbiano fatto riferimento NOME implicito, benché per periodo di tempo limitato. (Sez. 6 – n. 42937 del 23/09/2021 Rv. 282122 – 01 Solo per completezza occorre precisare che tale impostazione è perfettament condivisa dalla motivazione della Cprte di appello, così da integr completamente, come anticipato, con quella di primo grado, laddove si condividono gli stessi criteri di analisi dei primi giudici attrav evidenziazione della comune base di riferimento per i sodali, RAGIONE_SOCIALE conversazio rivelatrici RAGIONE_SOCIALE attività svolte dai vari sodali e RAGIONE_SOCIALE programmazioni di attività criminali, degli elementi dimostrativi dell’ampia articola organizzativa, dei comuni luoghi di stoccaggio, della disponibilità di mezzi q vetture a disposizione del gruppo, della esistenza di una variegata distribuz di ruoli in Italia e all’estero; NOME la specifica evidenziazione de partecipativo del NOME COGNOME costituisce nel contempo la conferma del sussistenza degli elementi strutturali della fattispecie, attrav valorizzazione di conversazioni chiaramente dimostrative di una programmazione di plurimi reati, nel quadro di stabili rapporti tra costui e i RAGIONE_SOCIALE coerentemente e conseguentemente la corte ha osservato essere insuscettibili altra verosimile analisi. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
1.3. Rispetto a tale organica ricostruzione, non trova alcuno spazio la difensiva, di cui al motivo in esame, per cui la motivazione si ridurrebbe ad mera elencazione di massime, nonché di richiami a circostanze insufficient rispetto al caso concreto, essendo, piuttosto, va ribadito, una motivazione
deve necessariamente esaminarsi in stretta aderenza con quella di primo grado. Peraltro, non può evitarsi di osservare come la censura di gravame sulla mancanza della indicazione di un atto d’esordio dell’associazione e di almeno un atto di estinzione della stessa non risponde ad alcun criterio caratterizzante necessariamente il rinvenimento e la ricostruzione di una struttura associativa criminale, e come tale non può suffragare di per sé alcuna valida critica, posto il principio, ben diverso, per cui ai fini della configurabilità del reato di associazion per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il patto associativo non deve necessariamente consistere in un preventivo accordo formale, ma può essere NOME non espresso e costituirsi di fatto fra soggetti consapevoli che le attività proprie ed altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all’attuazione dello scopo comune. (Sez. 3, n. 32485 del 24/05/2022 Rv. 283691 – 02); così che, per quanto qui interessa, la non necessità di un previo accordo esclude NOME la necessità di un momento, ufficiale, formale e individuato, di inizio come di fine del sodalizio. Eguali considerazioni devono formularsi con riguardo alla critica difensiva inerente la breve durata del fenomeno, trattandosi di circostanza che la giurisprudenza di legittimità non ritiene dirimente, e su cui, come sopra riportato, già il primo giudice aveva risposto. Generica risulta, poi, la deduzione sulla omessa indicazione RAGIONE_SOCIALE citate conferme provenienti da NOMEzioni della DDA di Bologna, con particolare riguardo all’affermazione per cui, secondo il ricorrente, rispetto a quella attività di indagine sarebbe intervenuta una sentenza assolutoria dello stesso, stante non solo l’assertività del dato ma NOME il mancato preciso confronto col senso del richiamo effettuato dai giudici, siccome formulato non già in rapporto alla posizione specifica del ricorrente bensì rispetto ad un più ampio quadro probatorio, inerente le molteplici condotte riguardanti traffici di droga e realizzate da taluni sodali. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
1.4. Quanto alla tesi della assenza di un sia pure rudimentale deposito, organizzato e accessibile per tutti sodali, essa non tiene conto della prospettiva accusatoria, che valorizza la individuazione di plurimi luoghi di stoccaggio, piuttosto che di uno solo.
1.5 Quanto alla ritenuta mancata risposta in ordine alla dedotta carenza di una cassa comune e di una suddivisione degli utili ovvero RAGIONE_SOCIALE perdite, va osservato che, da una parte, emerge una evidente valorizzazione dell’interesse dei sodali in ordine ai crediti vantati dal gruppo, dall’altra, che si tratta di reat forma libera che può individuarsi attraverso plurimi elementi, senza che la mancanza di taluno ne infici la ricostruzione, così che la censura in tema di cassa comune appare comunque inidonea ad intaccare l’ampia e articolata motivazione.
1.6. Quanto all’elemento psicologico ovvero alla affectio societatis, i giudici hanno avuto cura, attraverso la sopra esposta ricostruzione, di evidenziare i
legami e quindi la comune dedizione alla associazione, NOME in v programmatoria, così da sottolineare di fatto la chiara consapevolezza e volo della stessa.
Quanto alla non conoscenza dei sodali è sufficiente ricordare che condotta di partecipazione ad un’associazione per delinquere è a forma liber può realizzarsi in forme e contenuti diversi, sicché il partecipe può anch avere la conoscenza dei capi o dei promotori – e tanto vale ovviamente anc per gli latri partecipi – , essendo sufficiente che, NOME in modo non rit inserisca di fatto nel gruppo per realizzarne gli scopi. (Sez. 3 -, Sent 2351 del 18/11/2022 Ud. (dep. 20/01/2023) Rv. 284057 – 02).
Dunque la motivazione risponde al criterio per cui ai fini de configurabilità di un’associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario: almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto a in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attrave coordinamento degli apporti personali; b) che il sodalizio abbia a disposizi con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una cred attuazione del programma associativo; c) che ciascun associato, a conoscenz quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposi di quest’ultimo. (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013 (dep. 17/02/2014) Rv. 2587 – 01). Consegue l’inammissibilità del motivo esaminato.
2.11 primo motivo dedotto da RAGIONE_SOCIALE COGNOME, in ordine a vizi di manifest illogicità della motivazione con riferimento alla sua partecipaz all’associazione ex art. 74 del DPR 309/90, è manifestamente infondato. E’ q sufficiente richiamare quanto già sopra riportato con riferimento a quei passa motivazionali con cui i giudici hanno evidenziato il ruolo del RAGIONE_SOCIALE in mani da illustrarne la rilevanza, la consapevolezza del sodalizio, la sua conoscenz parte di altri coimputasti, la condivisione RAGIONE_SOCIALE dinamiche criminali. A fro una così organica motivazione, la doglianza circa la avvenuta introduzione, sen risposta, in sede di gravame di diversi temi di riflessione come riportati sintesi dei motivi di impugnazione, da una parte trascura la motivazione co sopra sintetizzata, che invero fornisce un chiaro quadro partecipativo, dall’ non illustra la rilevanza RAGIONE_SOCIALE ritenute omissioni rispetto alla loro cap alterare ineluttabilmente l’equilibrio illustrativo della sentenza. Così ch ribadirsi, nel caso di specie, il principio per cui la denunzia di incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non posso dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio de
motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapol dal contesto, ma è solo l’esame del complesso probatorio entro il quale o elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227 M e altri).
Le predette precisazioni lasciano rilevare NOME il carattere meramen rivalutativo RAGIONE_SOCIALE ulteriori doglianze, tese a criticare frammentariamen motivazione, rifuggendo dalla sua doverosa analisi unitaria e complessiva, anc in rapporto alla prima sentenza.
3. Riguardo al primo motivo dedotto da NOME COGNOME, e relativo a vizi motivazione circa la responsabilità del ricorrente con riguardo ai capi 32, 36, devono esaminarsi distintamente i vari capi. Quanto al capo 32, in cu NOME che il ricorrente, assieme al fratello NOMENOME NOME cui sarebb separata la posizione, acquistava da NOME COGNOME almeno cento grammi di cocaina in data 18.3.2017, NOME a scopo di spaccio, va osservato che appare alquan vana e poco specifica, rispetto innanzitutto alla suindicata NOMEzio concorso, conforme alla condanna, la doglianza tesa a dimostrare che la utenz con numero finale 416 sarebbe stata in uso ad NOME piuttosto che ricorrente, posto che, da una parte, i giudici (pag. 35 della prima sent evidenziano NOME contatti tra il NOME e NOME, poi ri teelfonicamente, nella loro sostanza, all’altro fratello, ossia necessari NOME, così da confermare NOME per ciò solo l’uso della utenza con finale almeno “NOME” al NOME; dall’altra, la complessiva motivazione RAGIONE_SOCIALE d sentenze lascia comprendere come si trattasse, comunque, di una utenza in us ad entrambi (“l’incontro viene preceduto da una serie di contatti tra il Se RAGIONE_SOCIALE“, e nel senso di un uso comune della utenza si esprime an pagina 20 della seconda sentenza), e che, in ogni caso, la responsabilità foss ascriversi a entrambi i RAGIONE_SOCIALE, posta NOME la ritenuta partecipazione agli i e alla generale attività illecita da parte NOME del NOME NOMEpag. 35 della sentenza). La complessiva motivazione illustra NOME che vi era una chi finalità di spaccio in capo “ai cessionari NOME“, tanto che il quan consegnato NOME consentito “ai NOME” di consegnare a loro volt droga a plurimi clienti. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Va comunque aggiunto che non appare contrastato il rilievo dei primi giudici pe cui “il tenore” degli sms lasciava comprendere che interlocutore era NOMENOME NOME notazione dei giudici di appello per cui la riferibilità dell’utenza all’imp stata accertata con servizio di OCP, come da pagina 226 della informativa final
Inoltre la censura con cui si lamenta la mancata risposta a doglianze difensive, che sono fondate su una analisi specifica della informativa di pg, che i giudici richiamano per sostenere la riconduzione al ricorrente della utenza predetta, viene svolta in violazione del principio di autosufficienza, siccome nessuna allegazione risulta dei documenti richiamati in sentenza. Per completezza, si osserva che i giudici di primo e secondo grado ribadiscono un uso comune della utenza tra i due RAGIONE_SOCIALE pur evidenziando, i primi, un uso prevalente del ricorrente siccome maggiormente coinvolto, alla luce dei vari servizi di ocp, nell’attività di compravendita dello stupefacente con il sodalizio albanese.
Quanto al capo 34, esso attiene all’acquisto, da parte di NOME presso NOME NOME, di cento grammi di cocaina in data 1.5.2017. I giudici ne sostengono ragionevolmente la responsabilità sempre sul presupposto di intercettazioni coinvolgenti la utenza “in uso ai NOME” e sul rilievo della avvenut autoqualificazione dell’usuario della utenza intercettata nen’ episodio in esame, avente numero finale 416, come “il Grande”, precisazione al riguardo non specificamente contrastata laddove NOME viene dai primi giudici individuato, nell’analisi del capo 32, come il “Piccolo”.
Quanto al capo 36, che riguarda il ritenuto acquisto, da parte del ricorrente, di cocaina, in data 1.5.2017, il giudizio di responsabilità valorizza il contatto telefonico avviato dal COGNOME cui fece seguito un incontro con NOME, descritto con dovizia di particolari quanto alla consegna di beni dal primo al secondo, poi ragionevolmente identificati in droga in ragione di successiva intercettazione in cui il COGNOME riferiva di avere regalato 10 grammi in più, e in ragione del complessivo rapporto avviato con il COGNOME, già connotato da cessioni di droga. La ricostruzione si rafforza NOME per il rinvenimento, presso il COGNOME, di un foglio, riportante annotazioni recanti, tra le altre, il riferimento a “biondi” ch giudici riconducono al ricorrente sulla base di una foto che riproduceva il medesimo con capelli di tale colore, cosicchè la diversa tesi difensiva, che uniformerebbe sotto tale aspetto i due RAGIONE_SOCIALE‘ appare oltre che meramente fattuale NOME priva di ogni allegazione utile. In questo quadro, la disquisizione sulla riconducibilità al ricorrente RAGIONE_SOCIALE utenze con numero finale 416 e 537 non appare rilevante.
Ad ogni modo, la ulteriore precisazione RAGIONE_SOCIALE ragioni della attribuzione al ricorrente di una seconda utenza con numero finale 637 appare ragionevole quanto alla valorizzazione della circostanza per cui, dopo un appurato incontro tra il NOME NOME e il ricorrente, seguivano sms dalla predetta utenza diretti al NOME tali da non potere che essere realizzati da COGNOME NOME in assenza di NOME; ed essa non pare adeguatamente confutata in assenza della necessaria allegazione degli atti di indagine di riferimento, illustrativi di tali sms.
Il secondo motivo è fondato non avendo i giudici di appello rideterminato la pena finale applicando NOME le circostanze attenuanti generiche già concesse in primo grado. Ricorrendo la possibilità di correzione ex art. 620 lett. I) cod. proc. pen. la stessa va rideterminata nei seguenti termini: pena base pari a anni 1 e mesi sei di reclusione ed euro 1500 di multa, ridotte per le attenuanti ex art. 62 bis c.p. fino a anni 1 ed euro 1000 di multa, aumentata di mesi 1 e giorni 15 di reclusione ed euro 150 di multa per ciascun ulteriore episodio in continuazione, fino ad anni uno mesi 3 di reclusione ed euro 1300 di multa, ridotta per il rìto a mesi 10 di reclusione ed euro 867,00 di multa.
Il ricorso proposto da COGNOME è manifestamente infondato, siccome volto, a fronte di una coerente motivazione, a proporre una diversa valutazione dei dati valorizzati, peraltro considerati solo in parte. Invero, premesso che trattasi di un caso di “doppia conforme”, va osservato che la partecipazione all’associazione da parte del ricorrente è fondata su plurimi atti o circostanze, quali la seriale attività di acquirente di droga dal sodalizio svolta dal ricorrent stesso (cfr. pag. 59 della prima sentenza), la titolarità, in capo allo stesso, d diverse vetture, accompagnata dal significativo scambio RAGIONE_SOCIALE stesse con altri sodali, al fine di assicurare l’uso di automezzi “puliti” – come dimostrato dallo scambio di vetture con il COGNOME dopo che costui aveva dismesso altra auto usata in occasione di un controllo di polizia, effettuato mentre era di ritorno dall’Olanda e di poco antecedente l’arresto di altro soggetto -, la manifestata disponibilità ad aiutare il sodale NOME COGNOME a vendere stupefacente del gruppo criminale, tanto da non guadagnarci nulla, l’iniziativa volta a collaborare con NOME COGNOME nel cercare un nuovo luogo di custodia e un nuovo custode di stupefacenti del gruppo dopo l’arresto del COGNOME; si tratta di circostanze che, considerate complessivamente, appaiono obiettivamente convergenti verso il sostegno del sodalizio oltre che peculiari in tal senso ( a partire dalla intestazione di plurime macchine prontamente messe a disposizione di sodali) e ragionevolmente indicative di una chiara determinazione a favorire il medesimo. Così che le deduzioni difensive non riescono a prospettare vizi motivazionali, i quali, in questa sede, devono solo avere il crisma, come noto, della loro sussistenza “manifesta”, ovvero della illogicità, contraddittorietà o carenza evidente ed immediata. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio in relazione all’imputato COGNOME NOME limitatamente alla pena, che ridetermina in mesi dieci di reclusione ed euro 867 di multa. Va dichiarato inammissibile il ricorso nel resto e si devono dichiarare inammissibili i ricorsi di NOME COGNOME e COGNOME NOME con
conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. p sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza de Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non v ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare i nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorr versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore d RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione all’imputato COGNOME NOME limitatamente alla pena che ridetermina in mesi dieci di reclusione ed eu 867 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Dichiara inammissibi ricorso di NOME COGNOME e COGNOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Così deciso in Roma il 12.3.2024