Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33108 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33108 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Gela (CI) il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 319/2023 RGMCP del Tribunale di Caltanissetta del 2 novembre 2023;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità de ricorso.
2 6 AGO. 2024
oggi :
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 3 novembre 2023, il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza del 11 ottobre 2023, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME NOME, indagato per il delitto di cui all’art. 74, commi 1 e 3, del dPR n. 309 del 1990, con ruolo apicale nell’associazione criminale contestata, e per quelli di cui agli artt. 81, comma 2, e 110 cod. pen. e 73 de dPR. n. 309 del 1990, nonché per il reato di cui agli artt. 61, n. 11-quater, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, del citato dPR n. 309 del 1990.
Avverso l’ordinanza del Tribunale nisseno, ha interposto ricorso per cassazione l’indagato, tramite il proprio difensore, formulando cinque motivi di doglianza.
Di questi, i primi tre hanno ad oggetto la sussistenza della associazione dedita al traffico di stupefacenti, di cui al capo 1 della provvisoria imputazione, contestata al ricorrente e ad altri dieci coindagati; in particolare, con il pri ed il secondo motivo di ricorso, sono stati dedotti due vizi procedurali da cui sarebbe affetta la motivazione del provvedimento impugnato: da un lato, la nullità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., pe assenza o apparenza della motivazione, consistente, secondo il ricorrente, nel mero richiamo del provvedimento applicativo della misura cautelare, conseguendo il vizio all’erroneo assunto che la difesa avrebbe svolto censure relative al ruolo dell’indagato all’interno dell’associazione criminale e non anche alla sussistenza della stessa; dall’altro, ancora la nullità dell’ordinanza ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per omesso esame da parte del Tribunale delle deduzioni difensive oggetto della memoria depositata in data 2, novembre 2023, poiché la relativa specificità avrebbe impedito al giudice il ricorso ad una motivazione complessiva, di implicito assorbimento delle stesse.
Con il terzo motivo di ricorso, la ritenuta sussistenza della contestata associazione è poi censurata sotto il profilo della violazione degli artt. 74, commi 1 e 3, del dPR n. 309 del 1990 e 273 cod. proc peri., in cui il Tribunale sarebbe incorso; a sostegno della deduzione difensiva, il ricorrente ha rilevato che i materiale probatorio valorizzato dal giudice del riesame smentirebbe la ritenuta idoneità della struttura organizzativa di cui al capo 1 della provvisori imputazione alla commissione dei reati fine contestati, nonché la ritenuta sussistenza dell’a ffectio societatis in capo agli indagati coinvolti nella contestazione associativa; peraltro, difetterebbe nel caso di specie anche il requisito, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di applicazione
dell’art. 74 del dPR n. 309 del 1990, della protrazione del vincolo associativo per un significativo lasso temporale, data la durata di soli quattro mesi dell indagini nei confronti degli indagati.
Con il quarto motivo di doglianza, è stata dedotta l’erronea applicazione dell’art. 74, commi 1 e 3, del dPR n. 309 del 1990 in relazione al ritenuto ruolo apicale del ricorrente nell’associazione oggetto di contestazione. Difetterebbero, nel caso di specie, obiettivi riscontri idonei ad integrare grav indizi in tal senso, non essendo stato accertato se le conversazioni intercettate valorizzate sul punto dal Tribunale del riesame, abbiano avuto concretizzazione; inoltre, dalle stesse captazioni sarebbe emerso come il COGNOME dovesse insistere per ottenere, da parte del cugino coindagato, somme di denaro per il mantenimento proprio e dei figli, ciò che escluderebbe la sussistenza di un ruolo di importanza in capo al ricorrente all’interno dell’associazione.
Infine, con il quinto motivo di doglianza, il ricorrente ha lamentato l’erronea applicazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen., poiché, in merito alla ritenuta esigenza cautelare, in ordine a tut le contestazioni mosse al COGNOME, il Tribunale del riesame avrebbe omesso di motivare con specifico riferimento alla posizione del singolo indagato, peraltro non adeguatamente motivando anche con riferimento all’idoneità (oggetto, ha ricordato il ricorrente, di presunzione relativa nel caso di specie) della so misura della custodia in carcere a fronteggiare il periculum.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è risultato inammissibile.
I primi tre motivi di ricorso hanno un oggetto convergente in quanto riguardano la sussistenza della associazione oggetto di contestazione a carico del ricorrente.
Di tali motivi, il primo – con il quale è eccepita la illegittimità del ordinanza censurata in quanto essa sarebbe carente di motivazione (o comunque la motivazione della medesima sarebbe del tutto apparente) in ordine al punto concernente la sussistenza della associazione per delinquere è manifestamente infondato; invero, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, nella ordinanza impugnata vi è una, sia pur sintetica, motivazione con la quale sono esplicitate le ragioni che fanno ritenere che la associazione per delinquere sia sussistente.
Deve, precisarsi al riguardo che, come segnalato dal Tribunale nisseno, le doglianze formulata da NOME NOME avverso la ordinanza applicativa della misura cautelare a suo carico hanno avuto quale loro precipuo bersaglio, come anche infra sarà segnalato, non tanto la sussistenza della associazione quanto la partecipazione ad essa del ricorrente; ciò, ovviamente, ha giustificato un più sintetico argomentare in ordine alla esistenza della associazione in sé, non essendo quello lo specifico motivo di doglianza fatto valere in sede di riesame cautelare; ciò posto si osserva come il Tribunale nisseno, avendo segnalando (oltre che ovviamente la pluralità degli indagati): il fatto che ciascuno di ess avesse uno specifico ruolo nel sodalizio; la natura organizzata della attività criminosa – desumibile dalla frequenza dei contatti operativi che i vari sodali avevano reciprocamente e dal fatto che gli stessi avessero concordato un comune codice linguistico all’evidente scopo di eludere le investigazioni -; il chiaro intento di perseguire, attraverso la commissione di illeciti connessi al traffico delle sostanze stupefacenti, uno scopo comune, ha adeguatamente, tanto più nella presente fase ancora non definitiva dello stato delle indagini, giustificato l’esistenza di elementi fortemente sintomatici della concretezza della violazione dell’art. 74 del dPR n. 309 del 1990.
Con riferimento al secondo motivo di doglianza, avente ad oggetto la ritenuta illegittimità della ordinanza impugnata per avere il Tribunale del riesame omesso di esaminare il contenuto delle deduzioni difensive rassegnate, ai sensi dell’art. 309, comma 6, cod. proc. pen., in data 2 novembre 2023 nell’interesse del ricorrente, osserva il Collegio che, per come formulato, i motivo di doglianza è inammissibile per genericità.
Come, infatti, questa Corte ha più volte rilevato l’omessa valutazione di uno scritto difensivo dimesso da una delle parti in giudizio non costituisce un fattore che di per sé integri gli estremi di un vizio del procedimento, potendo, tuttavia, una siffatta mancanza ridondare sotto il profilo della completezza della motivazione del provvedimento che sia stato redatto senza avere valutato gli argomenti contenuti nello scritto negletto (in tale senso, fra le altre: Corte cassazione, Sezione I penale, 23 settembre 2020, n. 26536; né tragga in inganno il tenore testuale di altro principio precedentemente enunciato da questa Corte, con sentenza di Corte di cassazione, Sezione VI penale, 17 maggio 2015, n. 31362, secondo il quale, in tema di impugnazione di misure cautelari personali, il giudice del riesame, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge carenza di motivazione, dovendo essere questo correttamente inteso Come
espressivo della regola già enunziata della completezza della motivazione, ma non anche della esistenza di una ipotesi di violazione di legge in un caso quale quello descritto, dovendo, pertanto, scrutinarsi l’eventuale vizio a tale riguardo dedotto non sulla base di criteri formali – cioè la omessa risposta ad una argomentazione difensiva, quale che sia il contenuto di questa – ma sulla base di criteri sostanziali di adeguatezza motivazionale); una tale evenienza, tuttavia, postula che in sede di impugnazione il ricorrente indichi specificamente quali siano stati i punti evidenziati con la memoria (o comunque con lo scritto difensivo) in questione che il giudicante non ha esaminato, segnalandone anche la decisività ai fini del decidere.
Cosa che la ricorrente difesa non ha, nella presente occasione, fatto, in tale modo caratterizzando come aspecifico (e quindi inammissibile) il motivo di impugnazione, essendosi la stessa esclusivamente riferita a “doglianze difensive (che) hanno avuto peculiare attitudine confutativa degli assunti alla base della ordinanza custodiate”, senza che, tuttavia, il contenuto di tal doglianze sia stato in qualche modo evocato, onde permettere a questa Corte sia di verificare la loro rilevanza sia di esaminare in quale maniera, cioè con quale approfondimento esse erano state esaminate dal Tribunale del riesame.
Venendo ai successivi terzo e quarto motivo di ricorso, riguardanti la attribuzione al ricorrente della qualifica di capo della associazione per delinquere la cui sussistenza è, per altro, contestata, si osserva che ess consiste nella confutazione in fatto degli approdi ricostruttivi cui è giunto i argomento il Tribunale del riesame.
Nessun rilievo ha la circostanza che gli elementi investigativi abbiano condotto a ritenere sussistente per un lasso di tempo, ritenuto eccessivamente breve, di circa 4 mesi la associazione in questione, essendo chiaro che, una volta riscontrati gli elementi di carattere personale ed organizzativo della associazione, il dato riferito alla sua durata, laddove la stessa non sia del tut effimera e cronologicamente evanescente, non può ritenersi determinante ai fini della sussistenza o meno del reato; quanto agli altri dati segnalati da ricorrente già si è visto che, tenuto conto del limitato spettro della contestazion sul punto formulata di fronte al giudice del riesame, la motivazione in relazione alla natura associativa del reato contestato risulta essere adeguata.
Quanto alla contestazione della qualifica rivestita dal ricorrente nell’ambito del sodalizio criminoso, si osserva che la doglianza del ricorrente è, si direbbe se non esclusivamente senz’altro principalmente, argomentata, in termini di inammissibilità, attraverso la confutazione della valenza dimostrativa
delle captazioni operate presso l’istituto penitenziario ove il COGNOME era ristretto in custodia cautelare durante i colloqui da questo intrattenuti con propri familiari liberi.
Si tratta di censura afferente a valutazioni fattuali, come tale non proponibile nella presente sede.
Infine, con riferimento al quinto motivo di impugnazione, il cui oggetto è relativo alla ritenuta carenza motivazionale in tema di adeguatezza della misura cautelare della custodia intramuraria applicata al ricorrente, si osserva che l ricorrente difesa nello sviluppare il motivo di impugnazione non pare avere fatto i conto con la doppia presunzione, di sussistenza delle esigenze cautelari e di idoneità della misura custodiale, che assiste l’ordinanza applicativa della misura ove questa sia, come nel caso che interessa, riferita alla violazione dell’art. 7 del dPR n. 309 del 1990.
Il ricorso deve in definitiva essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l’art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Considerato che il presente provvedimento non determina la rimessione in libertà dell’indagato, di esso deve essere data notizia ai sensi dell’art. comma 1-ter, disp att. cod. proc. pen. alle autorità ivi indicate nei modi previsti in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente