Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50049 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50049 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Melito di Porto Salvo il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 01/03/2023 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato, per quel che qui rileva, l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 10 gennaio 2023, che aveva applicato al ricorrente gli arresti domiciliari in relazione ai reati di partecipazione ad una associazione per
delinquere finalizzata alla commissione di una serie di delitti di ricettazione e riciclaggio di mezzi di lavoro e di uno specifico reato di ricettazione di un autocarro e un escavatore (capi Q1 e C2 della imputazione provvisoria).
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di associazione per delinquere e ricettazione. Quanto al primo reato, il Tribunale non avrebbe descritto nessuna condotta di rilevanza associativa, utilizzando soltanto affermazioni generiche e non idonee a confutare l’assunto difensivo secondo cui il ricorrente avrebbe commesso soltanto episodiche condotte, come dimostrato anche dalla contestazione di due soli reatifine.
Quanto al reato di ricettazione, il Tribunale avrebbe valorizzato un’unica intercettazione di un dialogo intercorso tra soggetti terzi, dal tenore equivoco nel riferimento all’indagato.
Non si comprenderebbe il contributo offerto da quest’ultimo, in quale fase dell’azione esso sarebbe avvenuto e quale profitto il ricorrente avrebbe ottenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
In ordine al reato associativo, l’ordinanza impugnata è del tutto generica, limitandosi ad asserire, senza alcun riferimento a fatti specifici ed a condotte concrete, che il ricorrente fosse intraneo al sodalizio – del quale è stata ritenut provata la sussistenza – con la piena consapevolezza di farne parte.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al fine di verificare la sussistenza di condotte concrete di rilevanza associativa commesse dal ricorrente, anche nella prospettiva di invalidare l’assunto difensivo che esse avessero avuto carattere del tutto episodico e non rivelativo di affectio societatis.
Quanto al reato di ricettazione (capo C2), la motivazione del provvedimento, basata su una interpretazione di una conversazione intercettata, scolpisce una condotta del ricorrente finalizzata a commettere il reato nella particolare forma della intromissione nel fare acquistare a terzi i beni di provenienza illecit ottenendo un profitto personale che poteva avere anche natura non patrimoniale.
La statuizione del Tribunale è priva di vizi logico-giuridici, anche in ragione de principio secondo il quale, in materia di intercettazioni l’interpretazione de linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime d
esperienza (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337; Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439).
Le diverse argomentazioni difensive non esuberano da una diversa ricostruzione di merito, non effettuabile in questa sede, delle medesime risultanze investigative. Sarà da rivalutare, a seconda dell’esito del giudizio di rinvio, la sussistenza delle esigenze cautelari.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 416 cod.pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro, Sezione per le misure cautelari personali.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 15.11.2023.
Il Consigliere estensore
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Il Presidente
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NOME COGNOME