Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39567 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39567 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 47/25 del Tribunale di Palermo del 27 gennaio 2025;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
sentito il PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO, del foro di Palermo, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME NOME è insorto avverso la ordinanza con la quale il Tribunale di Palermo, in data 27 gennaio 2025, ha solo parzialmente accolto il ricorso da quello presentato in sede di riesame cautelare avverso la ordinanza con la quale, in data 8 novembre 2024, il Gip del Tribunale di Palermo aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla imputazione a carico del medesimo provvisoriamente elevata, avente ad oggetto la partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri ed in ordine ad una serie di reati fine.
Nella specie con la citata ordinanza il Tribunale, ritenuto che le esigenze cautelari relative alla posizione del NOME potessero essere soddisfatte anche attraverso una misura autocustodiale, ha disposto la sostituzione della custodia cautelare in carcere, originariamente applicata al NOME, con quella degli arresti domiciliari, sia pure assistiti da strumenti elettronici di controllo del rispetto di essa da parte dell’indagato.
Ha interposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza il NOME, affidando le proprie doglianze a 5 motivi di ricorso.
Con il primo motivo il ricorrente si è doluto del fatto che il Tribunale del riesame abbia ritenuto ricorrere i gravi indizi di colpevolezza a suo carico in relazione al reato associativo, peraltro aggravato dalla sussistenza del requisito della transnazionalità, sebbene nella motivazione della ordinanza stessa non siano indicati gli elementi dimostrativi del fatto che il prevenuto fosse uno dei partecipi della associazione di cui alla provvisoria imputazione
Il successivo secondo motivo di impugnazione concerne la ritenuta mancanza di motivazione in relazione ad una delle imputazioni aventi ad oggetto uno dei reati fine, in particolare quello sub K) della provvisoria contestazione; infatti, osserva il ricorrente, il Tribunale del riesame ha argomentato il proprio convincimento in ordine alla partecipazione del NOME alla commissione del reato in questione, in funzione del fatto che lo stesso sarebbe stato presente, unitamente ad altri presunti correi, sul luogo ove doveva essere scaricato il camion che trasportava la merce di contrabbando; ma una tale deduzione sarebbe solo frutto del fatto che nelle conversazioni intercorse fra gli altri correi si fa riferimento alla presenza di tale NOME, ma nulla induce a pensare con concretezza che questo NOME fosse, appunto, il NOME
Il terzo motivo di ricorso, anch’esso relativo ad una ipotesi di reato fine, quella sub O), riguarda la motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in particolare in relazione alla consapevolezza da parte del NOME della illiceità di una certa condotta, atteso che il suo apporto al reato, che si sarebbe concretizzato in un’attività di solo contenuto logistico, di per sé non è indicativa della illiceità del complessivo affare.
Il quarto motivo attiene alla assenza di elementi dimostrativi dell’avvenuto apporto causale da parte dell’imputato alla commissione del reato di cui alla lettera M) della provvisoria imputazione, non sussistendo dati di fatto dai quali desumere che anche il NOME era partecipe della spedizione che avrebbe dovuto ritirare il Tle in arrivo dalla Tunisia via mare.
Infine, con il quinto motivo di impugnazione è contestata la carenza di motivazione della ordinanza impugnata in punto di affermazione della ricorrenza della circostanza aggravante della transnazionalità, non essendo stato individuato il gruppo criminale straniero che avrebbe operato all’estero in sinergia con quello del quale avrebbe fatto parte il NOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è risultato inammissibile e, pertanto, come tale lo stesso deve essere dichiarato.
Osserva, infatti, il Collegio come i vari motivi di impugnazione formulati dalla difesa del ricorrente siano tutti caratterizzati dall’essere sostanzialmente rivalutativi in quanto indirizzati verso la richiesta del riesame delle ragioni di fatto poste a base dell’ordinanza censurata.
Invero, prendendo in esame il primo dei motivi articolati, si rileva che il ricorrente si duole della valutazione operata dal Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del NOME in relazione al reato associativo a lui contestato; in particolare ritiene il ricorrente che la partecipazione del NOME alla associazione per delinquere sia stata desunta in sede dì riesame cautelare solo dalla sussistenza degli indizi di colpevolezza riguardanti la sua partecipazione a taluni reati fine.
Sul punto rileva questa Corte che, essendo stata dimostrata, quanto meno al livello di gravità indiziaria, la esistenza della associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, è del tutto plausibile la inferenza operata dal giudice della cautela il quale ha ritenuto che la pluralità
delle singole operazioni di importazione del tabacco nelle quali è risultato implicato il NOME, il quale è entrato in contatto nel corso di esse con i vertici stessi della associazione, costituisce un indice adeguatamente affidabile sia della consapevolezza in capo al predetto delle esistenza di un articolato gruppo dedito all’attività delittuosa sia della intraneità del ricorrente a tale gruppo, sia, infine, della consapevolezza, fattore nel quale si invera la contestata affectio societatis scelerum, di prestare la propria attività nell’interesse della associazione finalizzata alla commissione di reati.
Quanto ai successivi motivi di doglianza, riguardanti, in particolare la adesione a taluni dei reati fine realizzati dall’associazione, è sufficiente rilevare, quanto al reato rubricato sub K), che il COGNOME era di fatto il “custode” dei veicoli sui quali doveva essere trasferito il carico di 900 casse di Tle oggetto, invece, di sequestro anteriormente al trasbordo, tanto che, una volta informato dell’avvenuto sequestro, il COGNOME, dominus della consorteria, si è appunto recato sul luogo ove i veicoli stazionavano ivi trovando, evidentemente a custodia di essi, il NOME; la individuazione del NOME come del soggetto, recante il nome di NOME, del quale il COGNOME nella specifica occasione parla con il COGNOME, altro sodale, costituisce una deduzione in fatto – plausibilmente ricavata in sede di merito, e, pertanto, non suscettibile di rivalutazione in questa sede – desunta dalla circostanza che non emergono altri associati aventi questo nome di battesimo o comunque in tale modo indicati, di tal che è del tutto ragionevole che i due interlocutori, come opinato in sede di merito, si riferissero all’attuale ricorrente.
Venendo alla contestazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in relazione al reato di cui al capo O), osserva il Collegio che la partecipazione del NOME al reato in questione è stata ritenuta dal giudice del riesame, anche in questo caso con motivazione certamente non manifestamente irragionevole, in quanto tale giudice ha valorizzato i contatti di carattere organizzativo intervenuti fra il Pípitò ed il COGNOME nei giorni immediatamente precedenti ad un sequestro di tabacchi trattati dalla associazione in questione.
Analogamente per quanto attiene alla imputazione di cui alla lettera M) in ordine al quale il Tribunale del riesame ha segnalato i dati obbiettivi, la partecipazione del NOME ad una trasferta unitamente ad altri sodali finalizzata al recupero di merce di contrabbando pervenuta in Sicilia via mare, in ragione dei quali inferire il coinvolgimento del ricorrente nel fatto delittuoso.
In relazione alla doglianza costituente il quinto motivo di ricorso, legata alla estensione anche al NOME della circostanza aggravante della transnazionalità, è sufficiente rilevare che, essendo emersi chiaramente gli elementi che depongono per la sussistenza dei rapporti fra la associazione capeggiata dal COGNOME ed altri gruppi criminali operanti presso stati esteri, la indiscussa natura oggettiva della circostanza in questione legittima la sua estensione a carico di tutti i soggetti partecipi della associazione in discorso.
La manifesta infondatezza di tutti i motivi di impugnazione determina la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, visto l’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Preskdente