Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22695 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22695 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI POTENZA nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a MATERA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/12/2022 del TRIB. LIBERTA di POTENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (ari:. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall’art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Potenza e quelle dell’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE Matera per RAGIONE_SOCIALE, chc ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del PM.
RITENUTO IN FATTO
1. Il AVV_NOTAIO Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, propone ricorso per Cassazione, ex art. 311 e 606 c.p.p., avverso l’ordinanza n. 338/2022 T.L.P. del 1/12/2022 il con cui il Tribunale Distrettuale – Sezione Riesame – di Potenza, in accoglimento parziale del riesame proposto, annullava l’ordinanza n. 98/2022 R.M.C., emessa in data 11/11/2022 dal G.I.P. presso il Tribunale di Potenza limitatamente al capo 1) della rubrica provvisoria, sostituendo la misura cautelare in carcere applicata a NOME, con quella degli arresti domiciliari.
Il RAGIONE_SOCIALE è indagato nel proc. pen. n. 3590/2019 R.G.N.R. / Mod, 21 DDA – n. 3605/2020 R.G. G.I.P. – n. 345/2022 T.L.P.), oltre che per il reato di cui ai capo 1) della rubrica provvisoria (art. 74, commi I, Il, III, IV DPR 309/1990′ aggravato ex art. 416 bis 1 c.p.), per varie ipotesi di reati ex art. 73 DPR 309/920 (capi 10, 18 e 19) della rubrica provvisoria, per i quali è stato confermato il titolo cautelare.
2. Il PG ricorrente lamenta (in sintesi giusta il disposto di cui all’art.173, comma 1, disp. att. c.p.p.) violazione di legge e vizi della motivazione sotto il profilo della carenza di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza con riferimento all’art. 74 DPR 309/90, poiché la pronuncia impugnata sarebbe basata su argomentazioni che non si adeguerebbero ai principi ermeneutici vigenti riguardo alla sussistenza del sodalizio criminoso.
In specie, con riferimento alla mancanza di predisposizione di mezzi messi a disposizione dell’organizzazione deduce che il Tribunale ha omesso di valutare l’utilizzo di apparecchi telefonici cellulari utilizzati per mantenere contatti stabil continui tra gli associati agevolati e rafforzati tra l’altro dai vincoli parental4 esistenth tra alcuni dei compartecipi, la messa a disposizione dell’abitazione familiare di SalNOME come luogo di spaccio e detenzione della sostanza stupefacente riguardante il filone eroina, luogo ritenuto più sicuro per evitare i contrai ciei Forze dell’ordine, mentre per la cocaina veniva utilizzato il luogo messo a disposizione da COGNOME COGNOME direttamente consegnata a Montescaglioso dai fornitori, nel caso di specie COGNOME COGNOME un corriere di fiducia, COGNOMECOGNOME
Quanto poi alla condivisione di mezzi di trasporto e all’uso di autovetture lamenta che il riesame abbia omesso di considerare che il COGNOME, promotore e organizzatore, era limitato nei suoi movimenti dal ritiro della patente e dai continui controlli e quindi utilizzava normalmente il sodale COGNOME per avere a disposizione un’autovettura per gli spostamenti mentre erano frequenti i contatti tra i sodali per realizzare i vari collegamenti necessari per le consegne di droga ( fol 14 e 15 ricorso).
Il PG ricorrente ribadisce i plurimi elementi indiziari riehiamati nell’ordinanza genetica relativi al ruolo di organizzatore e finanziatore del COGNOME oltre che di referente per fornitori e assuntori che indirizzava a seconda che fossero consumatori di eroina o cocaina a ciascuno dei suoi stretti collaboratori, COGNOMENOME o COGNOME, avendo realizzato due filoni di spaccio, tra di loro collegati e occupandosi anche della consegna diretta di cocaina alla guardia giurata pucher COGNOME NOME.
Evidenza illogicità della motivazione con riferimento all’affectio societatis che legava il promotore COGNOME e i sodali in quanto, da un lato, il Tribunale del riesame gli riconosceva l’egemonia sullo smercio di droga nel territorio di Montescaglioso (in linea con quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia COGNOME NOME, appartenente al Clan RAGIONE_SOCIALE), dall’altro, considera il COGNOME una sorta di finanziatore di due filoni “aziendali”, paralleli e separati aventi ad oggetto l’uno lo smercio di cocaina e l’altro quello di eroina,
Deduceva, inoltre, l’omessa e manifestamente illogica valutazione dell’organizzazione malavitosa facente capo al COGNOME, soggetto accreditato presso trafficanti italiani e albanesi, collocati in Puglia, con un ruolo ncn solo di Finanzia tore ma di organizzatore delle due linee di approvvigionamento e di spaccio cori una netta attribuzione di ruoli tra i due suoi più stretti collaborai:ori, COGNOME p il filone cocaina e COGNOME per quello dell’ eroina, e tra i vari sodali, con l’ ind duazione di luoghi per il trasferimento e consegna oltre che deposito della droga.
Un quadro indiziario suffragato da intercettazioni telefoniche e attività di osservazione di polizia giudiziaria che evidenziava un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con la partecipazione diretta ie. attiva e consapevole dei vari sodali (COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, cui vanno aggiunti i fornitori albanesi COGNOME NOME e COGNOME NOME NOME e quelli italiani tra cui NOME, COGNOME, COGNOME, (COGNOME NOME, corriere), in grado di fornire con continuità quantitativi consistenti di sostarme stupefacenti anche a credito con un contributo stabile all’attività associativa illecita peraltro descritta nell’ordinanza genetica da fol 159 a 166 .
Chiede pertanto che questa Corte annulli l’ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge.
Il PG presso questa Corte di legittimità ha reso in data 30/3/2023 le proprie conclusioni scritte chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
In data 15/4/2023 sono state depositate conclusioni scritte nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE a firma dell’AVV_NOTAIO che chiede venga dichiarato inammissibile il ricorso del AVV_NOTAIO della Repubblica di Potenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio, per nuovo esame al Tribunale di Potenza.
Preliminarmente avutoriguardo all’interesse a ricorrere del pubblico ministero, occorre dare atto che lo stesso, in casi come quello all’odierno esame, sussiste.
Ed invero, seppure la giurisprudenza più risalente abbia ritenuto che un interesse concreto e diretto alla affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ravvisabile soltanto quando detta statuizione sia strumentale alla costituzione ovvero al mantenimento dello stato di privazione della libertà (in questo senso, Sez. 6, n. 23241 del 21/05/2019, COGNOME, Rv. 276069; Sez. 6, n. 2386 del 24/06/1998, COGNOME, Rv. 212898), condivisibili e più recenti pronunce hanno, viceversa, affermato la sussistenza dell’interesse a ricorrere anche in ragione di un’utilità pratica, anche di carattere processuale, derivante dall’accoglimento del ricorso (cfr. Sez. 1, n. 20286 del 17/06/2020, Petito, Rv. 2801.23 che ha riconosciuto l’interesse del pubblico ministero a proporre appello avverso l’ordinanza cautelare emessa solo per alcuni dei reati contestati al fine di conseguirne l’estensione anche agli altri reati per i quali il giudice abbia ritenuto insussistenti i gra indizi di colpevolezza; Sez. 2, n. 45459 del 06/10/2016, Vilau, Rv. 268272; Sez.. 2, n. 32655 del 14/07/2015, COGNOME, Fb.f. 264526; Sez. 3, n. 6738 del 12/01/2023, per cui sussiste l’interesse concreto ed attuale del P.M. alla proposizione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il tribunaie dei riesame, pur confermando il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere, abbia escluso una circostanza aggravante ad effetto speciale che implichi l’applicazione di termini di durata della misura maggiori. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Da ultimo, si è altresì specificato che non può escludersi la sussistenza dell’Interesse ad impugnare nel caso in cui, a fronte di un’ordinanza che abbia sostanzialmente mantenuto la misura cautelare applicata, il ricorso sia comunque volto al conseguimento di un risultato processuale immediato e diretto (così Sez. 6, n. 7267 del 27/1/2022, Rotondale, Rv. 283001 che ha ritenuto l’interesse del pubblico ministero ad impugnare la decisione del tribunale del riesame che aveva annullato l’ordinanza cautelare limitatamente ad uno dei delitti in addebito, riducendo la durata della misura interdittiva applicata). E si è anche ritenuto che, nel procedimento cautelare, sussista l’interesse concreto e attuale dei pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza con cui il tribunale del riesame, pur confermando il provvedimento applicativo della misura caLtelare, abbia attribuito al fatto una diversa qualificazione incidente sulla durata della misura (Sez. 3, n. 6738 del 12/1/2023, COGNOME, Rv. 284357)
Può quindi ricavarsi, dai principi appena esposti, che nella specie sussiste, comunque, l’interesse ad impugnare del P.M., interessato a che si giunga ad un giudicato (anche se solo per la fase incidentale cautelare) che cristallizzi l’esistenza degli indicatori dei gravi indizi di colpevolezza per il reato originariamente contestato, ovvero il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90, oltre che per i reati-fine d cui all’art. 73, anche in assenza di specificazioni in ordine a richiesta di ripristin dell’originaria misura cautelare. Richiesta di ripristino che, a ben vedere, potrebbe anche implicitamente ricavarsi dal tenore del ricorso, alla NOME dei differente regime in ordine alla presunzione di pericolosità che governa le due diverse fattispecie di reato; in particolar modo l’applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di organizzazione dedita al narcotraffico è in via presuntiva riconosciuta come misura idonea, salvo che non siano acquisiti elementi da cui dedurre l’insussistenza di esigenze cautelari, ipotesi quest’ultima neppure accennata d’al giudice del riesame. Alla NOME di tali principi, nella fattispecie concreta, appare ravvisabile la sussistenza dell’interesse a ricorrere del pubblico ministero, in considerazione de! concreto risultato conseguibile a seguito dell’eventuale accoglimento dei ricorso, da individuarsi nel ripristino della originaria misura della custodia cautelare in carcere.
3. Sempre in premessa, va operata una considerazione di tipo metodologieo.
Anche in materia cautelare la motivazione di un provvedimento giudiziario non può consistere -producendosi, altrimenti, come nel caso che ci occupa, il risultato di un discorso non organico e frammentario e quindi il lamentato vizio motivazionale- in un coacervo di brani di intercettazioni telefoniche e/o ambientali o di altri atti processuali copia-incollati, inframmezzate da commenti dei giudice.
Come chiarito da questa Corte la pronuncia giurisdizionale deve costituire “un tutto” coerente ed organico, al fine di poter consentire un reale controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, per cui ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti del provvedimento ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (cfr. sul punto Sez. 2, n. 38818 dei 7/6/2019, Saraco, Rv. 277091; Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012, dep. 2013, Spezzacatena, Rv. 255096).
A fronte di una tecnica motivazionale come quella del provvedimento impugnato, invece, il lettore non ha un quadro organico delle ragioni dei decisum e manca un percorso logico coerente.
Ancor più, dunque, si palesa la contraddittorietà del provvedimento impugnato denunciata dal PM ricorrente.
Ad esempio, laddove lo stesso tribunale dei riesame, come si dirà più ampiamente a seguire, riconosce l’esistenza di elementi che tradiscono un’organizzazione e l’esistenza di un collegamento tra i due “rami di azienda” e poi non ne trae
le conseguenze in punto di ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in relazione al reato associativo.
Il provvedimento impugnato risulta, inoltre, carente laddove non si confronta adeguatamente con il narrato dei collaboratori di giustizia su cui si era diffusa ampiamente l’ordinanza genetica. Così come pare dare troppo poco peso all’incontro unitario tra i sodali e non si scende mai nella valutazione del ruolo del singolo se non in punto di esigenze cautelari.
4. Ciò premesso, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l’elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all’art. 74 d.P n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere stabile dell’accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, COGNOME, Rv. 270564). Benché, poi, più volte, si sia evidenziata la necessità della costituzione di una struttura organizzata (cfr. Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, COGNOME, [-h/. 273008, e Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396), si è anche, nel contempo, precisato che sono sufficienti strutture rudimental . (v., tra le tante, Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, COGNOME, Rv. 258165, e Sez. 2, n. 16540 dei 27/03/2013, COGNOME, Rv. 255491). E’, dunque, sufficiente che tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, senza un preventivo accordo formale, un patto che ha in sé la c.d affectio societatis, in forza del quale tutti gli associati sono portati ad operare nel settore specifico del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie e altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contr scano all’attuazione del programma criminale. Sotto il profilo soggettivo, poi, poiché non è necessaria una esplicita manifestazione di una volontà associativa per la costituzione del sodalizio, la consapevolezza dell’associato ci far parte dell’associazione non può che essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in un’attiva e stabile partecipazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Questa Corte ha costantemente affermato il principio, che deve essere qui ribadito, che ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquer finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente l’esistenza tra i singoli parte di una durevole comunanza di scopo, costituito dall’interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla coste tuzione del rapporto associativo nemmeno la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dall svolgimento della complessiva attività criminale (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, COGNOME, Rv. 265945; Sez. 6, n. 4800 del 15/02/1993, COGNOME, Rv. 194539; Sez. 1, n. 825 del 02/11/1995, COGNOME, Rv. 203489; Sez. 1, n. 7753 del 10/06/1996,
Timpani, Rv. 205531; Sez. 5, n. 1291 del 17/03/1997, COGNOME, Rv. 208231; Sez 5, n. 10077 del 23/09/1997, COGNOME, Rv. 11 208822; Sez. 6, n, 3509 de! 10/01/2012, COGNOME, Rv. 251574; Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Manta, Rv. 257798).
Condivisibili e recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (vedasi, in particolare, Sez. 3, n. 9036 del 31/1/2022, COGNOME, Rv. 282838, h tema di concludenza degli elementi indiziari relativi al reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, hanno precisato che la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell’associazione, può integrare l’esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione ai reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell’assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente dei reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (cfr., anche, Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, COGNOME, Rv. 279505.02, e Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346-01).
In particolare, e ad esempio, altro è se la ripetuta commissione dei reati-fine avviene ogni volta in concorso con più partecipi del sodalizio, altro è se i reati-fine vengono commessi ora con uno, ora con un altro dei partecipi, altro ancora è se la reiterazione delle condotte illecite avviene in concorso sempre con la medesima persona. Invero, in linea generale, e fatte salve eventuali specificità della singola vicenda, la prima esemplificazione appare maggiormente indicativa dell’esistenza di un legame contestuale con più persone che si proietta al di là del singolo fatto sia rispetto alla seconda, sia rispetto alla terza. Solo in relazione alla prima classe di vicende, in effetti, sembra ragionevole ritenere la sussistenza di una inferenza indiziaria dotata di sufficiente concludenza in ordine alla sussistenza di un rapporto di tipo associativo, superabile solo con la prova contraria dell’assenza di un vincolo preesistente con i correi.
Del resto, risulta coerente con questa conclusione il diffuso orientamento della giurisprudenza x secondo il quale il continuativo rapporto tra fornitori ed acquirenti di sostanza stupefacente fonda un vincolo associativo solo a determinate condzioni, ulteriori rispetto alla reiterazione delle cessioni. Alcune decisioni, infatti, servano che, integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finaliz:Tata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le so stanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, ma sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell’associazione, di contribuire ai suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (cfr. Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, COGNOME, Rv. 279249, ma anche Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, COGNOME, Rv, 280450, la
quale attribuisce specifico rilievo al contenuto economico delle transazioni e alla rilevanza obiettiva del ruolo assunto dail’indagato nel sodalizio criminale per il rapporto sistematico con elementi di spicco dello stesso). Altre pronunce specificano che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che !a volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell’adesione dell’acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall’approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l’acquirente riveste per il sodalizio criminale (così, per tutte, Sez. 6, n. 51500 dei 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719).
5. Nel caso di specie, il Eribunale del riesame, riformando l’ordinanza genetica della misura, come già si anticipava, ha erroneamente escluso la sussistenza di una struttura associativa trascurando plurimi elementi indiziari di rilievo e procedendo ad una valutazione parcellizzata del materiale probatorio.
Come fondatamente evidenziato dal PM ricorrente, infatti, ii giudice della cali-. tela ha omesso di considerare e valutare congiuntamente i seguenti elementi: a. gli stretti vincoli di parentela esistenti tra gli associati; b. l’esistenza di un luogo di detenzione della sostanza che, seppure coincidente con l’abitazione del COGNOME, era ben noto ai sodali, e comunque il ricorso ad una modalità di smercio caratterizzata dalla fornitura di piccole dosi occultate sulla persona; c.. i chiari e rodati canali di approvvigionamento della droga; d. la separazione di ruoli e funzioni tra i partecipi; e. la disponibilità degli associati ad attivarsi al fine di met a disposizione i necessari mezzi di trasporto in caso di bisogno o verificare la eventuale presenza di forze dell’ordine; f le modalità consolidate di consegna e cessione della droga.
Come si rappresenta, inoltre, fondatamente nel ricorso, il gudice del gravame cautelare non ha considerato il ruolo apicale ricoperto dal COGNOME (in merito al quale assumono rilevanza anche le dichiarazioni del collaboratore COGNOME NOME espressamente richiamate nell’ordinanza applicativa della misura) che aveva organizzato due linee di approvvigionamento e spaccio della droga mantenendo comunque il ruolo di organizzatore dell’attività e di punto di riferimento sia per i fornitori che per gli assuntori pur coinvolgendo anche i referenti delle due diverse linee di spaccio, SalNOME e COGNOME, nelle decisioni relative alVapprovv;gionamento.
Nell’ordinanza impugnata, inoltre, i giudici del riesame hanno escluso la configurabilità dei sodalizio, ritenendo ravvisabile esclusivamente l’esistenza di rapporti bilaterali tra la coppia COGNOME – COGNOME e COGNOME – COGNOME, privando, del tutto immotivatamente, di ogni rilevanza circostanze di segno contrario quali, come si ricordava in precedenza, la riunione intercorsa tra SalNOME, COGNOME e COGNOME – alla presenza anche di COGNOME NOME, convivente del COGNOME – nonché il coinvolgimento del COGNOME anche in una operazione di cessione di cocaina condotta dal NOME.
6. L’ordinanza impugnata, riportando ampi stralci delle conversazioni intercettate, ripercorre gli elementi indiziari riguardanti i reati fine, conformemente alla impostazione del quadro indiziario descritto nell’ordinanza genetica, ma poi, in maniera apodittica e illogica, afferma che il compendio investigativo raccolto prova solo che il COGNOME aveva organizzato intorno alla sua persona una redditizia e fiorente attività di detenzione e cessione di narcotici pesanti ma non risultano concreti indicatori dimostrativi della esistenza di un sodalizio strutturato dedito al narcotraffico ma, come NOME, solo rapporti bilaterali tra la coppia COGNOME dedit4 al traffico di cocaina e la coppia COGNOME per il traffico di eroina e tra i singoli preposti e le rispettive compagne; senza l’es stenza di una cassa comune. Afferma che COGNOME coordinava e finanziava le due distinte linee di spaccio ricavandone un guadagno in quanto investitore comune di entrambe (pagg 90-91); ammette che vi erano indizi rivelatori di un sodalizio tra i tre soggetti apicali COGNOMECOGNOME referente comune di COGNOME che curava la linea del commercio di eroina e COGNOME, che curava quella della cocaina (pag. 92), indicando vari elementi (l’incontro con il COGNOME insieme ei COGNOME organizzato da COGNOME dopo che COGNOME era stato scarcerato (pag. 92), la conversazione dell’agosto 2021 in cui COGNOME commentava con i ci COGNOME COGNOME COGNOME la posizione debitoria di COGNOME NOME, la condivisione tra COGNOME e il COGNOME ri g uardo alla posizione debitoria di SaiNOME, ma poi conclude in maniera apodittica -illogica che non vi era un luogo comune di occultamento, una cassa comune, mezzi di trasporto modificati, interscambiabilità di ruoli; ma solo rapporti fiduciari, anche tra gli altri coindagati, che non assurgono a poter qualificare il sodalizio criminale, e ciò nonostante i due rami di azienda siano coordinanti dal COGNOME, con a capo ciascuno dei due stretti collaboratori COGNOME e COGNOME, (pag. 93) che si interfacciava con i preposti ( alcuni egati da rapporti di parentela e familiari) e i fornitori. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nell’ordinanza impugnata, in maniera illogica e contraddittoria, i rapporti connotati da elementi di consuetudine e di “fiducia”, descritti neti’ ordinanza genetica da pagg. 159, vengono qualificati come relazioni di tipo diretto ed immediato con
singole persone dedite ad attività illecite e non come forme di interazione neil’arnbito di un gruppo organizzato, con riferimento esplicito o implicito al ruolo esponenziale svolto da ciascuno nell’ambito della consorteria.
Il provvedimento impugnato, ancora, omette di argomentare con riferimento alla ripetuta commissione di più reati fine con altri soggetti, partecipi di un’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, in maniera logica e coerente dalla vicenda fattuale idonea ad integrare l’esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo.
Nell’ordinanza si afferma pie infatti che nonostante lo stretto rapporto fiduciario esistente tra COGNOME e COGNOME, quest’ultimo incaricato di prendere la droga che gli era stata chiesta da COGNOME (capi 8,56,62 e 66), e di occuparsi dello smercio di eroina, soddisfacendo i numerosi clienti che venivano da lUi indirizzati dallo stesso COGNOME, la circostanza che il SalNOME utilizzasse come struttura di deposito e di spaccio presso la propria abitazione milita in senso opposto alla prospettiva associativa.
Tale affermazione, che conclude in maniera diametralmente opposta rispetto al significato indiziario dell’esistenza del vincolo associativo evidenziato nell’ordinanza genetica da pag. 159, contrasta con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (cfr. ex multis Sez. 1, n. 35992 del 14/06/2011, De WC, Rv. 250773) secondo cui in tema di associazione per delinquere finalizzata ai traffico di sostanze stupefacenti, una volta verificata la sussistenza dei requisiti inerenti alla continuità e sistematicità dello spaccio ed alla predisposizione di una struttura operativa stabile, la costituzione del sodalizio criminoso non è esclusa per ii fatto che lo stesso sia per lo più imperniato attorno a componenti dello stesso nucleo familiare, poiché, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericolosa; e che integra gli estremi costitutivi dell’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti Io svolgimento continuativo, da parte di un nucleo familiare, di un’attività di spaccio presso l’abitazione dotata di una stabile clientela, di una rudimentale organizzazione fondata sull’interscambio dei ruoli esecutivi e sulla predisposizione al un nascondiglio funzionale al deposito dello stupefacente nelle pertinenze dell’abitazione nonché di stabili canali di rifornimento (Sez. 5, n. 6782 del 16/1/2015, Amante, Rv. 262733).
Quanto fin qui evidenziato non mette in discussione il principio consoidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in considerazione dell’autonomia tra reato associativo e reato-fine, derivante dal fatto che il primo prescinde dalla commissione degli illeciti oggetto del programma criminoso, la commissione di reati di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, non può, da sola ed
automaticamente, costituire prova della commissione del reato associativo, costituendo al più indice sintomatico dell’esistenza dell’associazione (così Sez. 4, n. 23518 del 29/04/2008, COGNOME, Rv. 240843, citata anche dal ricorrente; nello stesso senso anche Sez. 6, n. 9898 del 21/06/1995, COGNOME, Rv. 202646).
Tuttavia non può trascurarsi che, da un lato, la ripetuta commissione, in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso, di reati-fine integra, per ciò stesso, gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla partecipazione al reato associativo, superabili solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi e fermo restando che detta prova’ stante la natura permanente del reato “de quo”, non può consistere nell’allegazione della limitata durata dei rapporti intercorsi (Sez. 3, n. 42228 del 3/2/2015, Prota, Rv. 265346; Sez. 2, n. 5424 del 22/1/2010, Sindyal, Rv. 246441; Sez. 5 n. 6026 dei 25/03/1997, Puglia, Rv. 208088).
Parimenti, va ribadito che anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l’elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell’agente, consapevolmente servitosi dell’organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell’associazione (Sez. 6, n. 1343 del 4/11/2015, COGNOME, Rv. 265890; Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, COGNOME, Rv. 257800; Sez. 4, n. 45128 del 11/11/2008, COGNOME, Rv. 241927, che ha precisato che l’elemento oggettivo del reato d’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente provveduto allo spaccio; nello stesso senso Sez. 5, n. 9457 dei 24/09/1997, COGNOME, Rv. 209073, secondo cui la partecipazione al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti va desunta da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, denotino l’organico inserimento in una struttura criminosa a carattere associativo e che l’accertamento deve essere particolarmente rigoroso quando la prova dell’accordo sia desunta da condotte svolte nell’ambito di un solo episodio criminoso o da comportamenti che possono anche essere il frutto di un aiuto episodico). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La motivazione del provvedimento impugnato è viziata, come fondatamente lamenta il PM, in relazione alla sistemazione razionale dei fatti a conoscenza del giudice e alla logica che presiede alla loro ricostruzione.
Il tribunale lucano, nel caso di specie, non ha contestualizzato e analizzato i reati fine nella loro proiezione dinamica quali espressione di ur rapporto di collaborazione collaudato, stabile, duraturo, tra gli associati destinato a produrre effetti ben oltre i singoli episodi delittuosi, che dava linfa ad un programma potenzialmente indefinito di forniture e acquisti.
8. La motivazione dell’impugnata ordinanza appare perciò, viziata in quanto pur aderendo alla ricostruzione delle fonti di prova (conversazioni intercettate, servizi di osservazione posti in essere dalla polizia giudiziaria, sequestri di sostanza stupefacente, effettuati a riscontro del contenuto delle conversazioni e delle dichiarazioni anche autoaccusatorie rese dal collaboratore di giustizia COGNOME NOME) illustrate analiticamente nell’ordinanza genetica alle pagg. 20 e ss, ne trae valutazioni frammentate e prive di coerenza logica, affermando in maniera apodittica che COGNOME dirigeva due linee di spaccio, due rami di un’azienda, di cui era il solo coordinatore e primo investitore.
Avuto riguardo alla specifica posizione del COGNOME, l’ordinanza impugnata si presenta vieppiù contraddittoria nella parte in cui, pur rilevando l’assenza di profili organizzativi, ricorda come le emergenze di indagine, univocamente e complessivamente orientate in senso accusatorio a carico del prevenuto, sono costituite innanzitutto dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME NOME, il quale nell’interrogatorio reso il 3115/2019 indicava tale indagato come uno dei pusher più attivi a Montescaglioso e sul territorio limitrofo, stretto collaboratore di COGNOME NOME, indiscusso punto di riferimento del narcotraffico locale. E laddove dà atto che la P.G. registrava ben 237 contatti telefonici tra i due nei periodo di monitoraggio, riscontrando le dichiarazioni del COGNOME anche con riguardo all’ identificazione del COGNOME, in quanto figlio di un assistente della PS in quiescenza e fidanzato della figlia di tale NOME COGNOME.
Il provvedimento impugnato dà anche atto di come solido riscontro in ordine alle condotte di spaccio ascritte al RAGIONE_SOCIALE si tragga dalle conversazioni telefoniche di cui sono trascritti ampi stralci alle pagg. 98-100. E, laddove si dà atto della sussistenza delle esigenze cautelari, se ne ribadisce “il collegamento stabile a soggetti dotati di significativa caratura delinquenziale (COGNOME)”.
Si tratta con tutta evidenza di un quadro che il giudice dei gravarne della cautela non spiega come possa ritenersi compatibile con la sopra ricordata giurisprudenza di questa Corte di legittimità che individua nella stabilità del rapporto tra fornitori ed acquirenti di sostanza stupefacente un elemento quantomeno indiziario di intraneità all’organizzazione criminale
Per quanto esposto, appaiono sussistenti i vizi denunciati con il ricorso proposto dovendosi altresì considerare che in tema di misure cautelari personali per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non operano i criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192, do. 2, cod. proc, pen., essendo suf ficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati che gl
sono addebitati (cfr. ex multis questa Sez. 4, n. 18589 del 14/2/2013, Superbo, Rv. 255928).
Va ribadito ancora una volta che, ai fini dell’adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reat addebitatigli, perché i necessari “gravi indizi di colpevolezza” non corrispondono agli “indizi” intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., non richiamato dall’art. 273 comma primo bis, cod. proc:. pen. (Sez. 4, n. 53369 del 9/11/2016, COGNOME, Rv. 268683).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Potenza.
Così deciso in Roma il 21 aprile 2023
Il C Rsigliere est:Isore
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Il President