Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44574 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44574 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Caltanissetta il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/04/2023 del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13/04/2023, il Tribunale di Caltanissetta, in sede di riesame, confermava l’ordinanza del 16/03/2023 del G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta che aveva applicato a NOME COGNOME la misura coercitiva della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato dei delitti di promozione di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti contro il patrimonio e contro la fede pubblica (capo 1 dell’imputazione provvisoria) nonché di diversi reati-fine della stessa associazione (capi 2, 3, 8, 9, 22, 24, 37, 43 e 45 dell’imputazione provvisoria).
Avverso l’indicata ordinanza del 13/04/2023 del Tribunale di Caltanissetta, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 416 cod. pen. e dell’art. 273 cod. proc. pen. con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di promozione dell’associazione per delinquere di cui al capo 1) dell’imputazione provvisoria.
Il ricorrente deduce anzitutto l’insussistenza degli elementi necessari per ritenere l’esistenza, nel caso de quo, di un’associazione per delinquere – in particolare, la stabilità del vincolo associativo e l’indeterminatezza del programma criminoso – e la sussistenza, «a tutto concedere», di singole fattispecie di concorso nel reato (commesso il quale «l’accordo si scioglie»).
Il COGNOME rappresenta che la non configurabilità del menzionato reato associativo si dovrebbe ritenere alla luce: a) dei contrasti che sarebbero esistiti tra i presunti sodali – in particolare, tra lo stesso COGNOME, da una parte, NOME COGNOME e il COGNOME dall’altra – come sarebbe confermato dal contenuto di alcune intercettate conversazioni tra l’COGNOME e il COGNOME nel corso delle quali i due avrebbero lamentato di avere perso le tracce del COGNOME e avrebbero mostrato risentimento nei suoi confronti; b) del fatto che dalla comunicazione di notizia di reato sarebbe emerso che il COGNOME sarebbe risultato debitore di C 300.000,00 nei confronti del COGNOME; c) del fatto che, sempre dalla comunicazione di notizia di reato, sarebbe emerso che il COGNOME operava autonomamente rispetto all’COGNOME e al COGNOME; d) del fatto che non vi sarebbe traccia nell’indagine né di un programma criminoso condiviso né di una suddivisione di ruoli.
Il COGNOME rappresenta poi che dalla stessa indagine non sarebbe emerso alcun indizio della sua veste di promotore dell’associazione.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 640 e 648-bis cod. pen., e il vizio del motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di riciclaggio e di truffa aggravata (ai sensi del n. 2-bis del second comma dell’art. 640 cod. pen.) di cui ai capi 2) e 3) dell’imputazione provvisoria.
Il ricorrente contesta anzitutto l’affermazione del Tribunale di Caltanissetta secondo cui la ricostruzione dei fatti che egli aveva fornito in sede di interrogatorio di garanzia sarebbe stata «del tutto sganciata dalle risultanze investigative», rappresentando al riguardo che dalla «comparazione» delle proprie dichiarazioni con quelle della persona offesa COGNOME sarebbe emerso «che l’autovettura Range Rover Sport TARGA_VEICOLO, si trovava all’interno di una lattoneria di tale NOME COGNOME allorquando la stessa aveva ancora la targa estera, per come riferito dallo stesso COGNOME».
Il COGNOME rappresenta ancora che le circostanze che egli, per l’effettuazione del bonifico di C 1.500 da parte della persona offesa COGNOME,
aveva indicato l’IBAN della propria moglie e che aveva rilasciato un documento a propria firma, riportante il timbro della propria impresa, dimostrerebbero che egli non era a conoscenza della provenienza delittuosa dell’autovettura di cui al capo 2) dell’imputazione provvisoria. Il ricorrente ritiene che la motivazione con la quale il Tribunale di Caltanissetta ha superato tale argomento costituirebbe un «salto logico».
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 640 e 648-bis cod. pen., e il vizio del motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui ai capi 8), 9), 22) e 24) dell’imputazione provvisoria.
Il ricorrente lamenta che il Tribunale di Caltanissetta, «in relazione all’art. 497 bis C.P.», avrebbe immotivatamente ritenuto l’irrilevanza delle circostanze che, negli atti d’indagine, non erano presenti «atti immagini o copie che attestassero che i presunti documenti falsi fossero “validi per l’espatrio”, circostanze che farebbe venir meno l’elemento oggettivo del delitto contestato».
Quanto ai reati di cui ai capi 8) e 9) dell’imputazione provvisoria, il ricorrente deduce che «è evidente come, attraverso un salto logico non dimostrato né dimostrabile, si sia ritenuto grave il quadro indiziario in relazione a tale vicenda nei confronti del ricorrente nonostante l’assoluta mancata di protagonismo del COGNOME NOME tanto nell’acquisto quanto nella successiva vendita dell’autovettura Audi Q3 targata TARGA_VEICOLO».
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta «violazione di legge e difetto di motivazione», con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di ricettazione di un’autovettura di cui al capo 37) dell’imputazione provvisoria.
Il ricorrente richiama quanto era stato da lui dichiarato nel corso del proprio interrogatorio di garanzia, secondo cui egli sarebbe stato vittima della condotta di NOME COGNOME («dal quale, ancora oggi, deve ricevere grosse somme di denaro a causa dell’acquisto di autovetture (pagate al COGNOME) ma, poi, risultate di provenienza illecita»), come sarebbe comprovato sia dalle dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria da NOME COGNOME novembre 2021, sia dalla comunicazione di notizia di reato del 9 settembre 2022 – dalle quali si evincerebbe «la contestualità tra l’acquisto della Jeep Renegade, da parte del COGNOME, e la conoscenza avuta dal COGNOME dell’arresto di NOME COGNOME, soggetto che doveva occuparsi del passaggio di proprietà della suddetta autovettura» – con la conseguenza che emergerebbero «elementi per ritenere lo stesso COGNOME inconsapevole concorrente di un’attività illecita posta in essere dal COGNOME NOME».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno da tempo chiarito che, «n tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad ess ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi d diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).
Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e al quale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce più recenti di questa Corte (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiene, Rv. 25546001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, COGNOME, Rv. 237012-01).
Da ciò consegue che «Prinsussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanz e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito)» (tra le altre: Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01).
2. Il primo motivo non è consentito.
2.1. Con riguardo al delitto di associazione per delinquere, la Corte di cassazione ha chiarito che il criterio distintivo tra tale delitto e il concorso persone nel reato va individuato nel carattere dell’accordo criminoso, che nell’indicata ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale e accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati anche nell’ambito del medesimo disegno criminoso – con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, per
la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez. 5, n. 1964 del 17/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274442-01; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, COGNOME Helmi, Rv. 258009-01).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti: a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) dall’indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall’accordo che sorregge il concorso di persone nel reato; c) dall’esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (Sez. 1, n. 10107 del 14/07/1998, COGNOME, Rv. 211403-01; Sez. 6, n. 11413 del 14/06/1995, COGNOME, Rv. 203642).
2.2. Tornando al caso in esame, si deve ritenere che il Tribunale di Caltanissetta abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità degli indizi della colpevolezza del COGNOME in ordine al reato di promozione di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti contro il patrimonio e contro la fede pubblica di cui al capo 1 dell’imputazione provvisoria.
Il Tribunale di Caltanissetta ha in particolare evidenziato come dagli atti di indagine fosse emerso come i singoli reati-fine contestati al COGNOME fossero in realtà indicativi dell’esistenza di un sodalizio criminale finalizzato allo scopo d acquisire illecitamente autoveicoli – mediante truffe ai danni di società finanziarie, commesse anche utilizzando documenti falsi, o provenienti dai reati di furto o di appropriazione indebita – per poi rivenderli, a fini di profitto,. a terzi ignar menzionati reati-fine si dovevano reputare maturati nell’ambito di un tale sodalizio criminale, rispetto al quale si doveva ritenere sussistente: a) la stabilità del vincolo – come era confermato anche dal fatto che era emerso come il gruppo avesse continuato a operare anche dopo l’insorgenza, in varie fasi, di dissidi tra gli associati – e l’indeterminatezza del programma criminoso, atteso anche che gli stessi vincolo e programma avevano iniziato, rispettivamente, a insorgere e a tradursi in atto, sin dal 2019, poi nel 2020 e nel 2021 e ancora a tutt’oggi (come era dimostrato da quanto era stato esposto nell’annotazione della polizia giudiziaria relativa all’arresto di NOME COGNOME il quale, sottoposto agli arresti domiciliari, aveva dichiarato di necessitare di un telefono cellulare per chiamare proprio il COGNOME e poter continuare, così, a «lavorare»); b) l’esistenza di una ripartizione di ruoli e, quindi, di una struttura del sodalizio, con i diversi ru appunto, rivestiti dall’COGNOME (prevalentemente, ottenere l’intestazione dei veicoli
tramite pratiche di rinazionalizzazione o l’utilizzo di documenti falsi da lui stess prodotti), dal COGNOME (prevalentemente, finalizzare l’acquisto dei mezzi), dal COGNOME e dal COGNOME (genericamente, di ampia messa a disposizione dell’associazione) e, infine, del COGNOME, al quale – come era in particolare risultato anche dal contenuto delle conversazioni tra l’COGNOME e il COGNOME – i sodali avevano riconosciuto un ruolo di vertice dell’associazione.
Tale motivazione appare avere valutato gli elementi indizianti in modo del tutto congruente e logico.
A fonte di ciò, le doglianze del ricorrente risultano sostanzialmente dirette a ottenere una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (come nel caso dei segnalati contrasti tra i sodali) o, comunque, un diverso apprezzamento della rilevanza e della concludenza dei dati probatori, il che – come si è visto al punto 1 – non è ammissibile in sede di ricorso per cassazione con il quale si lamenti l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Il secondo motivo non è consentito.
Il Tribunale di Caltanissetta ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza – in capo al ricorrente oltre che ai coindagati COGNOME e COGNOME – dei reati di riciclaggio e di truffa aggravata di cui ai capi 2) e :3) dell’imputazio provvisoria, sulla base sia delle dichiarazioni della persona offesa COGNOME, i quale aveva riferito di avere svolto le trattative con i menzionati indagati, sia della documentazione bancaria, dalla quale risultava, per quanto qui interessa, come il prezzo per l’acquisto dell’automobile fosse stato pagato dal COGNOME mediante dei bonifici effettuati sul conto corrente della moglie del COGNOME.
A fronte di ciò, le doglianze del ricorrente risultano sostanzialmente dirette a ottenere una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (come nel caso dell’argomento secondo cui la propria buona fede sarebbe stata comprovata dal fatto di avere fornito l’IBAN della propria moglie e di avere rilasciato un documento a propria firma, riportante il timbro della propria impresa; argomento logicamente respinto dal Tribunale di Caltanissetta sul fondamento dell’appurata spregiudicatezza che connotava la condotta del COGNOME, il quale non aveva esitato neppure ad apporre la propria fotografia su documenti risultati contraffatti) o, comunque, un diverso apprezzamento della rilevanza e della concludenza dei dati probatori (in particolare, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dallo stesso indagato in sede di interrogatorio), il che come si è visto al punto 1 – non è ammissibile in sede di ricorso per cassazione con il quale si lamenti l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
4. Il terzo motivo è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile per genericità.
Esso è manifestamente infondato nella parte in cui il ricorrente lamenta che il Tribunale di Caltanissetta avrebbe immotivatamente ritenuto che i documenti di identità in contestazione fossero validi per l’espatrio, atteso che lo stesso Tribunale ha dato correttamente atto di come tale validità per l’espatrio fosse stata attestata dalla polizia giudiziaria negli atti di indagine, nei quali si faceva espress riferimento alla stessa validità, attestazione che si deve ritenere sufficiente in sede cautelare.
Il motivo è invece inammissibile nell’altra parte in cui il ricorrente, con riguardo ai capi 8) e 9) dell’imputazione provvisoria, deduce l’illogicità della motivazione per avere il Tribunale di Caltanissetta ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui ai predetti due capi «nonostante l’assoluta mancanza di protagonismo del COGNOME NOME tanto nell’acquisto quanto nella successiva vendita dell’autovettura Audi Q3 targata TARGA_VEICOLO», attesa l’assoluta genericità di tale doglianza, la quale trascura sia qualunque effettivo raffronto con la motivazione dell’ordinanza impugnata sia di indicare per quali ragioni l’apporto dell’indagato nella vicenda sarebbe stato connotato dall’asserita «mancanza di protagonismo».
Il quarto motivo non è consentito.
Il tribunale di Caltanissetta ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi d colpevolezza, a carico del ricorrente, del reato di ricettazione di un’autovettura di cui al capo 37) dell’imputazione provvisoria, sulla scorta dei seguenti elementi e argomenti: a) delle dichiarazioni di NOME COGNOME, il quale aveva affermato di essere stato contattato dal ricorrente, che gli aveva proposto l’acquisto dell’autovettura per la vantaggiosa somma di € 12.000,00, e che, conclusa la trattativa, su ordine del COGNOME, NOME COGNOME gli aveva consegnato il mezzo, senza che, peraltro, fosse stato effettuato il passaggio di proprietà, fino a che, dopo vari tentativi di contattare il COGNOME, che prima si negava e, poi, accampava delle scuse, la persona offesa capiva di essere stata truffata; b) delle dichiarazioni di NOME COGNOME, il quale aveva confermato che il COGNOME gli aveva chiesto di recapitare l’autovettura al COGNOME, il quale, nell’occasione, gli aveva dato € 12.000,00 in contanti, che egli aveva poi consegnato al COGNOME; c) dell’inverosimiglianza della tesi dello stesso COGNOME di essere stato ignaro della provenienza delittuosa dell’automobile per essere stato tratto in inganno da NOME COGNOME, atteso che quest’ultimo era in realtà risultato essere il l’«alleato fedele» e «socio in affari» del COGNOME, in quanto, in realtà, suo stabile fornitore di autovetture di provenienza delittuosa.
A fronte di tale motivazione, che appare priva di contraddizioni e di manifeste illogicità, le censure del ricorrente si risolvono sostanzialmente nella prospettazione di un diverso apprezzamento circa il significato da attribuire a dati
probatori – in particolare: le dichiarazioni di NOME COGNOME e la comunicazione di notizia di reato del 9 settembre 2022 – che sono già stati esaminati e valutati dal giudice di merito in modo non manifestamente illogico, il che non è possibile fare in sede di legittimità.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Poiché dal presente provvedimento non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, si deve disporre, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., che copia dello stesso provvedimento sia trasmessa, a cura della Cancelleria, al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto pe provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dello stesso art. ’94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 05/10/2023.