Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16043 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16043 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino
NOME NOME NOME a Torino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della Corte di Appello di Torino visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugNOME ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dall’imputato e l’accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale.
udite le conclusioni dei difensori del ricorrente, AVV_NOTAIO ed AVV_NOTAIO, che hanno insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24 settembre 2019, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 12 dicembre 2011, ha condanNOME NOME COGNOME alla pena di anni 13 e mesi 4 di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. 309/90, previa declaratoria della sopravvenuta prescrizione dei reati di cui ai capi 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 e 26.
La Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, con sentenza del 15 gennaio 2021, ha disposto l’annullamento con rinvio di tale sentenza in relazione al reato associativo, rimarcando che i giudici di merito non si erano confrontati adeguatamente con le
censure difensive idonee in astratto a confutare l’ipotesi accusatoria (con particolare riferimento al ruolo di organizzatore svolto dal COGNOME all’interno dell’ipotizzata associazione a delinquere dedita al narcotraffico).
il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino e NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propongono ricorso avverso la sentenza del 31 gennaio 2023 con la quale la Corte di Appello di Torino ha condanNOME il COGNOME alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione, previa qualificazione del fatto nel reato di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90.
Il Procuratore generale, con l’unico motivo di ricorso, lamenta carenza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del reato di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. 309/90.
4.1. Il ricorrente ha sottolineato l’omessa valutazione delle intercettazioni, valorizzate nelle pagine da 159 a 161 della sentenza di primo grado, attestanti il ruolo gerarchicamente sovraordiNOME assunto dal NOME nei confronti dei correi COGNOME NOME e COGNOME NOME con conseguente carenza di motivazione sul punto.
4.2. I giudici di appello avrebbero, inoltre, omesso di valutare il contenuto delle due sentenze irrevocabili di condanna emesse dalla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione e dalla Corte di appello di Torino nei confronti dei correi del Mesole, separatamente giudicati con le forme del rito abbreviato; in particolare i giudici di legittimi avrebbero affermato che l’attività dell’associazione a delinquere si è arrestata “soltanto in conseguenza dell’arresto del capo COGNOME“(pag. 27 della sentenza n. 15528 del 12/01/2021) mentre la Corte di merito avrebbe espressamente affermato che “il sodalizio era capeggiato dal COGNOME…dominus dell’attività criminale finalizzata all’importazione in Italia dall’estero di ingenti quantitativi sostanza stupefacente del tipo hashish…appare come colui che dirigeva l’organismo associativo, assumendone all’interno una posizione verticistica di capo” (pagg. 150 e ss. della sentenza n. 5965 del 24/09/2019).
La motivazione sarebbe, inoltre, incompatibile con quanto affermato nella sentenza emessa dalla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione in ordine al ruolo di “organizzatori” del sodalizio svolto dai correi COGNOME e COGNOME, soggetti che venivano riconosciuti come fidati collaboratori del COGNOME che agivano nel rispetto delle direttive dell’odierno imputato (pag. da 38 a 45 della sentenza n. 15528 del 12/01/2021).
4.3. Secondo il ricorrente il materiale probatorio posto a fondamento di tali sentenze irrevocabili sarebbe in gran parte sovrapponibile a quello oggetto di giudizio, in quanto essenzialmente costituito dalle conversazioni intercettate nel
corso delle indagini preliminari dell’originario procedimento successivamente separato in conseguenza delle diverse scelte processuali degli imputati.
I giudici di appello, inoltre, non avrebbero motivato espressamente in ordine alle ragioni che li avrebbero indotti a pervenire a diverse conclusioni rispetto ai giudizi già definiti con conseguente carenza di motivazione sul punto.
La motivazione impugnata sarebbe apparente in quanto la Corte territoriale avrebbe fondato la decisione su argomentazioni generiche e sganciate da specifiche evenienze processuali, senza confrontarsi con gli elementi probatori posti a fondamento della decisione del primo giudice.
Il ricorrente COGNOME, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’associazione dedita al narcotraffico.
La Corte territoriale, omettendo di esaminare e valutare i motivi di appello, avrebbe ignorato il dictum della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione nella parte in cui i giudici di legittimità avevano rimarcato la mancata “disamina delle questioni dedotte in merito all’accertamento della consapevolezza dei vari concorrenti nei reati-fine di essere partecipi di una associazione e di svolgere i propri compiti per l’ottenimento dello scopo comune quale base della cd. affectio societatis” (pag. 13 della sentenza n. 7496 del 15/01/2021).
La motivazione sarebbe del tutto apparente in quanto fondata su elementi inidonei a dimostrare l’esistenza di un accordo stabile, duraturo e permanente trai correi, potendo le condotte prudenziali seguite dal COGNOME e dagli altri imputati prestarsi indifferentemente ad attività di reato concorsuali così come associative.
5.1. I giudici di appello, limitandosi a ripetere pedissequamente ed in modo acritico le argomentazioni del primo giudice, avrebbero fondato l’esistenza dell’associazione sull’utilizzo da parte degli imputati di particolare modalità di comunicazione (utilizzo di cabine telefoniche ed utenze dedicate, ricorso a specifici codici di comunicazione) senza tenere conto di quanto affermato nell’atto di appello in ordine alla natura generica di tali cautele, notoriamente utilizzate in tutti gli ambienti criminali.
5.2. Anche l’ulteriore elemento posto a fondamento della decisione di entrambi i giudici di merito (natura continuativa dell’attività di importazione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente) sarebbe inidoneo a dimostrare l’esistenza di una vera e propria struttura organizzativa, fondata su un accordo stabile e permanente, e caratterizzata dalla preordinazione dei compiti e dalla disponibilità di risorse.
5.3. I giudici di appello avrebbero, infine, ignorato gli elementi, valorizzati nell’atto di appello, indicativi dell’assenza di prova in ordine alla sussistenza del vincolo associativo (mancanza di una cassa comune, assenza di mutua solidarietà fra i correi in occasione dei rispettivi arresti, mancata finalizzazione delle condotte dei singoli imputati al raggiungimento di uno scopo comune, assoluzione del soggetto indicato come finanziatore del sodalizio –NOME COGNOME-) con conseguente vizio di motivazione.
Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, eccepisce l’incostituzionalità dell’art. 74, comma 1, d.P.R. 309/90 per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost. conseguente alla lesione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza della pena.
La difesa ha ritenuto applicabile al caso di specie il principio affermato dalla Corte Costituzionale in occasione della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 73 d.P.R. 309/90; secondo i giudici delle leggi, infatti, una pena eccessivamente alta nel minimo impedirebbe l’opportuna graduazione della pena irrogata in relazione allo specifico fatto commesso dall’imputato con conseguente sproporzione rispetto alla reale gravità del fatto e violazione della finalità rieducativa della sanzione penale.
Applicando tale principio alla sanzione per il reato associativo la difesa ha rimarcato l’abnorme distanza tra il minimo di pena prevista dal 1 comma (anni 20 di reclusione) e la pena massima prevista per la fattispecie di cui al 6 comma dell’art. 74 d.P.R. 309/90 (anni 7 di reclusione) nonché la scarsissima discrezionalità lasciata al giudice di merito nella valutazione della gravità in concreto della condotta contestata all’imputato (il range di pena è ricompreso, infatti, tra i 20 ed i 24 anni di reclusione) con conseguente violazione degli artt. 3 e 27 Cost.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso dedotto dal Procuratore Generale è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio d legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
1.1. Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il
costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati.
La parte pubblica, pur lamentando formalmente la carenza della motivazione, contesta in realtà la concreta ricostruzione in fatto resa dalla Corte territoriale. E ciò a fronte di un iter argomentativo coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi fattuali attestanti mancanza dei presupposti per il riconoscimento della fattispecie di cui al primo comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90.
Il percorso argomentativo dei giudici di appello non è validamente contrastato dalle critiche contenute nel ricorso, le quali mirano ad una lettura alternativa delle risultanze istruttorie e non si confrontano compiutamente con le argomentazioni spese dalla sentenza impugnata.
1.2. La Corte territoriale, con percorso argomentativo coerente con le risultanze istruttorie ed esente da manifeste illogicità, ha fondato la decisione sull’assenza di elementi probatori da cui desumere “alcun tratto distintivo” tra le condotte poste in essere dal NOME e quelle realizzate dagli altri correi cui è stato riconosciuto il ruolo di partecipe; i giudici di appello hanno, in particolare evidenziato come l’imputato, così come i correi, abbia -in diverse occasioni”agito in prima persona nelle singole attività di importazione, svolgendo anche le funzioni di “staffetta”.
I giudici di appello hanno, inoltre, rimarcato come il NOME non abbia dato direttive in ordine alle metodologie ed alle strategie da seguire nell’attività delittuosa ed anzi sia ricorso all’aiuto dei correi per valutare questioni di primaria importanza per l’attività di importazione, decidendo insieme agli stessi come risolvere tali problematiche (vedi pag. 22 della sentenza impugnata).
Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
1.3. La deliberazione impugnata è, peraltro, coerente con il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini dell’attribuzione della qualifica di dirigente dell’associazione a delinquere, è necessaria la verifica dell’effettivo esercizio del ruolo di vertice che lo renda riconoscibile, sia pure sotto l’aspetto sintomatico, sia all’esterno che nell’ambito del sodalizio, realizzando un effettivo risultato di assoggettamento (Sez. 6, n. 40530 del 31/05/2017, P.G. in proc. Abbianante, Rv. 271482).
Deve essere in proposito rimarcato che il ruolo organizzativo, direttivo e la funzione di capo competono solo a chi risulti al vertice di una entità criminale autonoma ovvero sia incaricato di organizzare l’esecuzione di un settore delle
attività illecite del gruppo criminale e ciò abbia fatto in concreto, così dimostrando l’esecuzione di attività individuabili come organizzative perché frutto di poteri deliberativi e decisionali autonomi. Pertanto, indipendentemente da generici riconoscimenti di ruoli decisivi, è necessario che posizioni dirigenziali e ruoli apicali risultino in concreto esercitati, riconoscibili e riconosciuti nell’ambito del sodalizi
Nel caso di specie l’affermazione della parte pubblica secondo il quale il COGNOME avrebbe rivestito un ruolo direttivo nell’ipotizzato sodalizio non pare supportata da elementi probatori attestanti la realizzazione di condotte direttive ed organizzative connotate dall’esplicazione di poteri decisionali, con conseguente aspecificità del motivo di ricorso.
1.4. La Corte di merito ha, inoltre, correttamente affermato che l’acquisizione ex art. 238-bis cod. proc. pen. delle sentenze irrevocabili emesse nei confronti dei correi non comporta “alcun automatismo nel recepimento e nell’utilizzazione ai fini decisori dei fatti e dei giudizi di fatto contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle sentenze” (vedi pag. 11 della sentenza impugnata), al contempo evidenziando la diversità del materiale probatorio utilizzabile per la decisione in considerazione del differente rito mediante il quale è stato definito il presente giudizio.
I giudici di merito hanno, pertanto, fatto corretto uso dell’univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’acquisizione di sentenze irrevocabili ex art. 238-bis cod. proc. pen. nei confronti dei coimputati del medesimo reato non vincola il giudice nella valutazione degli altri elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio (vedi Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019, dep. 2020, Ligresti, Rv. 278389-01; Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018, COGNOME, Rv. 27551701; da ultimo Sez. 5, n. 47542 del 27/10/2023, COGNOME, non massimata).
COGNOME Il primo motivo di impugnazione proposto dal COGNOME è aspecifico e non consentito in sede di legittimità in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
Deve essere, in proposito, sottolineato come le doglianze formulate dal ricorrente siano dirette a contestare, nella sostanza, la ricostruzione del fatto non illogicamente operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata; ciò senza considerare che, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non appartengono al controllo di legittimità sulla motivazione: la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova nonché l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente
come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugNOME contenga l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata e, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni né illogicità evidenti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 39563 dell’08/092023, COGNOME, non massimata).
Il motivo di ricorso è improntato ad una valutazione delle prove del tutto parcellizzata, caratterizzata dall’analisi dei singoli elementi in maniera del tutto avulsa dal contesto, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati nella sentenza impugnata.
Occorre ribadire, in proposito, che il sindacato di legittimità non ha ad oggetto la revisione atomistica del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento, verifica che non può quindi estendersi alla valutazione dei singoli elementi di fatto acquisiti al processo, compito riservato alla competenza del giudice di merito.
2.1. Ciò premesso, deve essere rimarcato che la motivazione ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di appello a ritenere dimostrata la sussistenza di un’associazione a delinquere dedita al narcotraffico di cui NOME era partecipe, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle prove.
Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontars con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso.
2.2. Deve essere, preliminarmente, ricordato che il delitto di associazione per delinquere si distingue dal concorso di persone nel reato discipliNOME dagli artt. 110 e segg. cod. pen. poiché l’accordo criminoso non associativo è circoscritto alla commissione di uno o più reati singolarmente individuati, si esaurisce dopo che questi sono stati commessi ed è caratterizzato dalla mancanza di una struttura organizzativa e dei mezzi necessari all’attuazione del programma comune (Sez. 1, n. 10107 del 14/07/1998, COGNOME, Rv. 211403-01; Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724 – 01).
La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che il discrimine tra la fattispecie plurisoggettiva e quella concorsuale va individuato nella necessaria finalizzazione dell’accordo associativo alla costituzione di una struttura (almeno tendenzialmente) permanente, nella quale i singoli associati divengono – ciascuno nell’ambito dei propri compiti, assunti od affidati – parti di un tutto, e s propongono di commettere una serie indeterminata di delitti (così, in motivazione, Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, COGNOME, Rv. 256054; Sez. 3, n. 45421 del 01/07/2022, Aiello, non massimata).
Non occorre, peraltro, che tale organizzazione sia complessa, articolata o dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l’esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (vedi Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, COGNOME, Rv. 275583-01; Sez. 4, n. 38018 del 05/07/2023, COGNOME, non massimata).
L’elemento “strutturale-organizzativo” assurge, così, ad elemento tipizzante della fattispecie associativa destiNOME a fornire materialità al fatto, in ossequio al principio di potenziale offensività del reato, sotto il profilo della idoneità e adeguatezza dell’azione a ledere in modo permanente il bene protetto. Sicché l’elemento organizzativo deve essere valutato non solo e non tanto nel suo aspetto statico, quanto nella sua dimensione dinamica, dimostrativa dell’esistenza di una affectio societatis destinata a perpetuarsi nel tempo e che sopravvive al singolo episodio criminoso.
Tanto sta a significare, sotto un profilo ontologico, che la ricerca dei tratti organizzativi non è diretta a dimostrare l’esistenza degli elementi costitutivi del reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici, l’esistenza di quell’accordo fra tre o più persone diretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo di per sé si concreta (Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, COGNOME, Rv. 255491, in motivazione; Sez. 3, n. 38096 del 15/07/2022, COGNOME, non massimata).
Non occorre, peraltro, un patto espresso fra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stupefacenti (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi, Rv. 255312; Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, COGNOME, Rv. 279589 01).
2.3. Quanto ai profili probatori, il giudice può dedurre i requisiti della stabilit del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati fine, e
dell’indeterminatezza del programma criminoso dal susseguirsi ininterrotto, anche per un breve periodo di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268540-01; Sez. 2, n. 38964 del 14/06/2023, COGNOME, non massimata), proprio perché attraverso essi si manifesta in concreto l’operatività dell’associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266670-01; Sez. 4, n. 38017 del 05/07/2023, COGNOME, non massimata).
È, pertanto, consentito al giudice dedurre la prova dell’esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso gli stessi si manifesta in concreto l’operatività dell’associazione medesima, specie quando ricorrano elementi che dimostrino il tipo di criminalità, la struttura e le caratteristiche dei singoli reati modalità di esecuzione (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376; Sez. 6, n. 13844 del 02/12/2016, dep. 2017, Aracu, Rv. 270370).
La prova dello svolgimento di un’attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo temporale può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate soltanto alcune cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse, come nel caso di specie, siano collegate probatoriamente alle altre condotte contestate, non occorrendo riscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263043-01; Sez. 3, n. 42537 del 21/05/2014, COGNOME, Rv. 261146-01).
2.4. In applicazione dei principi esposti nei precedenti paragrafi, possono ritenersi ampiamente concludenti i plurimi e convergenti elementi da cui è stata desunta l’esistenza del sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti e, di conseguenza, è incensurabile la motivazione rassegnata sul punto.
La Corte territoriale ha, in particolare, rimarcato la specifica valenza probatoria della fonte captativa, sottolineando la chiarezza, univocità e concordanza del contenuto delle conversazioni intercettate, conversazioni la cui interpretazione è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
I giudici di appello, indicati i mezzi di prova (conversazioni intercettate, servizi di osservazione posti in essere dalla polizia giudiziaria, sequestri di sostanza stupefacente ed arresti effettuati a riscontro del contenuto delle captazioni) dai quali hanno tratto le informazioni necessarie a decidere, hanno illustrato, con motivazione articolata e priva di aporie o contraddizioni (vedi pagg. da 15 a 22 della sentenza impugnata), i seguenti elementi logico-fattuali attestanti la sussistenza del contestato reato associativo: pluralità delle transazioni illegali
riconducibili al programma criminoso; significativo numero di viaggi all’estero compiuti dal NOME per l’acquisto di sostanze stupefacenti; disponibilità di utenze telefoniche adoperate per mantenere i contatti tra gli associati; utilizzo nelle conversazioni intercettate di un lessico convenzionale e di “codici comuni di comunicazione non comprensibili da parte di estranei”; utilizzo di cabine telefoniche pubblico per evitare la captazione delle conversazioni tra gli affiliati; pluralità dei canali di approvvigionamento delle sostanze e di soggetti dediti all’acquisto delle sostanze stupefacenti importate dal NOME; prosecuzione dell’attività per circa un anno nonostante i sequestri delle sostanze stupefacenti e gli arresti di alcuni dei partecipi effettuati dagli inquirenti, indice di una struttur stabile destinata a “sopravvivere” agli associati di volta in volta arrestati o impossibilitati a proseguire l’attività come avvenuto in occasione dell’arresto del COGNOME e del COGNOME e del conseguente ruolo sostitutivo svolto dal COGNOME; ripartizione dei ruoli tra gli associati (il COGNOME si occupava degli approvvigionamenti e dell’organizzazione dell’importazione delle sostanze stupefacenti unitamente al COGNOME; il COGNOME si occupava del trasporto della droga, il COGNOME ed il COGNOME si impegnavano nella distribuzione degli stupefacenti, il COGNOME affiancava il ricorrente nella ricerca di ulteriori fornitori; il COGNOME accompagnava il ricorrente nei viaggi in Spagna per reperire gli stupefacenti ed il COGNOME metteva a disposizione la sua vettura per l’attività di trasporto della droga).
Tali indicatori logico-fattuali sono stati ritenuti idonei ad integrare un tessuto organizzativo sufficiente per l’integrazione dell’associazione criminale tipizzata dal citato art. 74 nonché a dimostrare l’esistenza di un unitario piano criminoso e la consapevolezza degli affiliati della dimensione collettiva dell’attività di spaccio, con motivazione articolata ed aderente alle risultanze istruttorie che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste (vedi pagg. da 15 a 22 della sentenza impugnata).
2.5. La sentenza impugnata, quindi, ha derivato la partecipazione associativa non solo dal dato storico della reiterata consumazione di reati-fine in concorso, ma anche dall’esistenza di rapporti collaudati di collaborazione tra gli imputati, con studiata predeterminazione dei compiti di ciascuno, in maniera destinata a produrre effetti ben oltre il singolo episodio delittuoso. Nella organicità della relativa programmazione, e nella sua esecuzione professionale, coinvolgente a vario titolo gli odierni ricorrenti, sono stati ragionevolmente colti i necessari segnali non solo di manifestazione dell’associazione ma anche di intraneità ad essa del NOME.
Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
I giudici di merito hanno basato il rilievo dell’avvenuta costituzione di una vera e propria associazione criminosa su un quadro probatorio adeguatamente
evocativo di una sistematica e persistente attività di narcotraffico, ruotante sull’operato sinergico dei soggetti chiamati a rispondere della corrispondente partecipazione. La regolarità dei traffici di sostanza, la diversificazione dei canali di approvvigionamento, il carattere non estemporaneo dei rapporti con fornitori e clienti e un certo predefinito grado di distribuzione dei ruoli appaiono indici dimostrativi in sé eloquenti, che i motivi in scrutinio revocano in dubbio in termini solo generici o di pura e non consentita argomentazione controvalutativa.
2.6. Il solido percorso argomentativo seguito dai giudici di appello in ordine alla sussistenza del vincolo associativo e dell’affectio societatis non viene scalfito dalle doglianze difensive, essendosi il ricorrente limitato ad una confutazione di principio che ignora gli elementi probatori valorizzati dai giudici di appello.
In relazione alla doglianza con la quale il ricorrente desume l’assenza dell’affectio societatis dal fatto che la condotta degli imputati sarebbe finalizzata al perseguimento di scopi personali, il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, è sufficiente l’esistenza tra i singoli partecip di un durevole interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo nella consapevolezza della dimensione collettiva dell’attività, non essendo di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti s propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale. Gli interessi individuali, secondari e mediati, possono addirittura essere confliggenti, come fisiologicamente accade tra il fornitore e l’acquirente, senza che per questo venga meno lo scopo, invece primario e comune, della commercializzazione e diffusione di tali sostanze (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, Addio, Rv. 265945; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, COGNOME, Rv. 269150 – 01; Sez. 4, n. 33943 del 13/07/2023, Copia, non massimata).
Non è necessario, inoltre, che le successive condotte tipiche di cui all’art. 73, stesso d.P.R., poste in essere da ciascuno, siano compiute in nome e per conto dell’associazione, ma solo che rientrino nell’iniziale programma criminoso della stessa (Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, COGNOME, Rv. 269150-01; Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, COGNOME, Rv. 276068-01).
In relazione all’ulteriore doglianza difensiva, il Collegio intende dare seguito al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale l’assenza di una c.d. «cassa comune» non è ostativa, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, al riconoscimento dell’associazione, essendo sufficiente, anche nell’ipotesi di una gestione degli utili non paritaria né condivisa con tra i vari sodali, che tra questi sussista, come nel caso di specie, un comune e durevole interesse ad immettere nel mercato sostanza stupefacente, nella consapevolezza
della dimensione collettiva dell’attività (vedi sez. 6, n. 2394 del 12/10/2021, Napoli, Rv. 282677 – 01; nello stesso senso: Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, Aguì, non massimata
Destituita di fondamento, infine, è la censura con la quale la difesa ha evidenziato che la contestuale assoluzione del co-imputato NOME COGNOME dimostrerebbe l’insussistenza del sodalizio dedito al narcotraffico, deve essere ribadito, in proposito, il principio dell’autonomia dei rapporti processuali in virtù del quale gli elementi di prova devono essere valutati in modo distinto in relazione a ciascuna delle posizioni processuali.
La questione di costituzionalità dedotta con il secondo motivo del ricorso del COGNOME è irrilevante in considerazione della mancata applicazione da parte dei giudici di appello del disposto di cui all’art. 74, comma 1 d.P.R. 309/90 e dell’inammissibilità del ricorso dedotto dal Procuratore generale.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del COGNOME al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 19 gennaio 2024
Il Consig4 g estensore
Il Pre dente