Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40087 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40087 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
L’avvocato COGNOME NOME in difesa di COGNOME si riporta agli scritti difensivi.
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 4 luglio 2022 la Corte d’appello di Roma ha confermato in punto responsabilità la sentenza del Gip del tribunale di Latina che all’esito di giudizio abbreviato aveva condannato COGNOME NOME in ordine ai reati contestati ai capi 1), 2),3), 4), 5),6), 7),8), 13),14), 15),16), 17),18), 19),2 23), 24), 25), 26), 27), 30), 31),32) 33), 34), 35) 36) 38),39) 40) 41) 42) 43) 44), 45) 46).
La sentenza impugnata dà atto che l’imputato ha presentato appello non ponendo alcuna questione in ordini all’affermazione della penale responsabilità con riguardo ai reati contestati ai capi 2),3), 4), 5),6), 7),8), 13),14), 15),1 17),18), 19),20), 23), 24), 25), 26), 27), 43), 44), 45) e 46) relativi a violazione degli articoli 110 cod. pen. 10 quater e 8 D.L.vo n. 74/2000.
L’appello ha investito i reati cui al capo 1) violazione dell’articolo 416 codic penale per avere promosso e per essersi posto a capo di un’associazione finalizzata allo scopo di commettere una serie di delitti di indebita compensazione di debiti tributari, emissione di fatture false, occultamento e distruzione di documenti contabili, estorsioni, rapine, bancarotte, falso in atto pubblico, sostituzione di persona esercizio abusivo della professione, trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio tra i quali i reati indicati vari capi di imputazione, 30) (rapina pluriaggravata dell’autovettura Porsche Carrera), 31) (tentata estorsione relativa alla restituzione della Porsche di cui al capo precedente), 32) (rapina pluriaggravata commessa nel 2016 ai danni di COGNOME NOME ed avente ad oggetto una scultura in rame), 33) (bancarotta fraudolenta documentale), :34) (bancarotta fraudolenta per distrazione), 35) (tentate estorsione ai danni di COGNOME NOME) 36) (falso per induzione), 38),39) 40) (trasferimento fraudolento di valore) 41) (autoriciclaggi) e 42) (violazione dell’articolo 348 cod Pen.).
2. Ricorre per Cassazione l’imputato deducendo:
2.1. Vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all’articolo 416 cod. pen. Sostiene trattarsi di ipotesi di concorso e non certo della realizzazione di un sodalizio criminoso
2.2. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla sussistenza delle aggravanti contestate ai capi 30), 31), e 32). Sostiene che non può parlarsi dell’aggravante delle più persone riunite perché la rapina in danno di COGNOME non è avvenuta con la presenza di più soggetti sul luogo dei fatti. Aggiunge con riguardo alla aggravante di cui all’articolo 628 comma tre numero 3 bis) cod. pen. – su cui né il giudice di primo grado né quello di appello si sono soffermati –
che sicuramente il luogo di lavoro del COGNOME non era qualificabile come luogo di privata dimora in quanto il fatto non è avvenuto all’interno di un’area riservata alla sfera privata della persona offesa. Medesime valutazioni vengono effettuate anche con riguardo al capo 31) di cui si contesta la qualificazione giuridica motivata con richiamo a quanto affermato dal primo giudice senza indicare le ragioni per cui doveva essere rigettata la tesi difensiva. Anche con riguardo al capo 32) si contesta la sussistenza delle aggravanti per le ragioni già indicate e si sostiene che i fatti dovevano essere meglio qualificati come violazione dell’articolo 393 cod pen., considerato che il COGNOME aveva posto in essere la condotta sulla scorta di una pretesa legittimata dalla mancata corresponsione di quanto dovuto per l’attività svolta. Viene altresì rilevato che il COGNOME nell’esercitare il proprio diritto con l’asporto della statua di rame non aveva impiegato modalità violente (circostanza confermata anche dal soggetto passivo).
2.3. nullità dell’impugnata sentenza per vizio della motivazione con riguardo ai reati di cui ai capi 33) e 34). Rileva che il COGNOME è stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta, quale concorrente morale e depositario delle scritture contabili della società laziale RAGIONE_SOCIALE, senza indicarne le ragioni. In particolare, con riguardo al capo 33) lamenta omessa motivazione
2.4. violazione di legge e vizio della motivazione per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile perché reiterato e comunque aspecifico per mancato confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata.
La Corte territoriale ha dato atto che il procedimento in esame ha tratto origine dalle attività illecite poste in essere tra il 2014 e il 2018 un’organizzazione criminale dedita alla commissione di una serie notevole di delitti di indebita compensazione di debiti tributari con crediti inesistenti, emissione di fatture false, di occultamento e distruzione di documenti contabili, estorsioni, rapine, bancarotte fraudolente, falso, riciclaggio, impiego di denaro e beni di provenienza illecita, esercizio abusivo della professione.
Lo schema utilizzato è sempre stato il medesimo: il COGNOME COGNOME contattato da vari imprenditori al fine di utilizzare, in compensazione di debiti contratt verso l’erario, crediti inesistenti. Ciò è avvenuto pacificamente in 24 occasioni non contestate neppure dalla difesa. La sentenza spiega le modalità con cui COGNOMEno realizzate dette compensazioni. Erano state create alcune società: la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, la RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME che aveva lo specifico compito di prestanome e al quale COGNOME fittiziamente intestava alcuni beni ricevuti dalle società in favore delle quali illecitamente operava, quale corrispettivo dell’illecito accordo. Sul punto vengono richiamate le dichiarazioni di COGNOME che ha spiegato l’illecito sistema realizzato con i sodali COGNOME e COGNOME.
In sintesi, le sentenze di merito che concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, hanno dato conto non solo che è stata pianificata la realizzazione di numerosissimi reati finanziari e l’occultamento degli illeciti profitti, ma anche che il COGNOME è stato grado, attraverso la commissione di ulteriori e gravi reati (rapine ed estorsioni) di ottenere i pattuiti e illeciti compensi quando alcuni imprenditori concorrenti nei reati finanziari (giudicati separatamente) non pagavano quanto illecitamente pattuito. Si fa riferimento alla rapina pluriaggravata ai danni di COGNOME NOME e alla tentata estorsione pluriaggravata sempre ai danni di COGNOME NOME. NOME è il concorrente del COGNOME nei reati finanziari di cui ai capi 14 e 15 dell’imputazione, realizzati sempre secondo il consueto schema.
Il programma criminoso ideato dal COGNOME è realizzato assieme ai suoi complici e organizzato nei minimi particolari. Per tutto il periodo dell’indagine le condotte delittuose sono state realizzate nello stesso identico modo dai sodali, i quali operavano secondo un criterio di tendenziale ripartizione di ruoli (pagina 20 e seguenti sentenza d’appello). La ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito ha consentito di affermare senza ombra di dubbio che il COGNOME, il COGNOME e il COGNOME non erano dei meri concorrenti nei delitti, ma componenti di una vera e propria associazione per delinquere sussistendone tutti e tre i requisiti oggettivi che secondo la costante giurisprudenza di legittimità caratterizzano il delitto in argomento: l’esistenza di un vincolo associativo a carattere permanente tra tre o più persone, la presenza di un minimo di organizzazione a carattere stabile e l’esistenza di un programma criminoso volto al compimento di una serie indeterminata di delitti. Nel caso in esame si è di fronte ad un’associazione ben strutturata con predisposizioni di mezzi e indubbiamente idonea allo scopo tanto è vero che per anni sono riusciti ad evitare verifiche fiscali a carico della societ e a far fronte agli accertamenti da parte dell’RAGIONE_SOCIALE delle entrate
Correttamente, pertanto è stato ritenuti che il COGNOME, il COGNOME e il COGNOME non erano dei meri concorrenti
Il primo motivo di ricorso è, pertanto, palesemente inammissibile, perché il COGNOME, ha reiterato doglianze del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici dell’appello senza alcun confronto argomentativo con la motivazione della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo il COGNOME lamenta omessa motivazione con riguardo alla doglianza in ordine alla sussistenza dell’aggravante delle persone riunite (capo 30 rapina della Porsche e capo 32) e di quella di cui all’articolo 624 bis cod. pen. (capo 32 rapina della statua in rame).
Deve rilevarsi che i gravami su detti punti erano palesemente deficitari sotto il profilo della motivazione, essendo privi di una critica dialettica rispetto al indicazioni svolte dal primo giudice, che a pagina 60 della sentenza aveva precisato che il COGNOME si era recato a prendere l’auto dal COGNOME insieme a COGNOME NOME, noto elemento di spicco della locale delinquenza, circostanza che evidenzia la volontà dell’imputato di generare un senso di paura nella vittima e con riguardo alla rapina della statua, a pagina 66, ha richiamato le dichiarazioni della parte offesa che aveva precisato che il COGNOME gli aveva sottratto un’opera in rame rappresentante un leone a causa di un suo mancato pagamento e che l’imputato si era presentato con COGNOME NOME presso la sua abitazione per prendere l’opera in rame.
Non è pertanto annullabile per difetto di motivaziore la sentenza in argomento per il fatto che ha omesso di prendere in esame un motivo di impugnazione che, per essere privo del requisito della specificità, avrebbero dovuto essere dichiarato inammissibile. Sussiste, infatti, un effettivo interesse dell’imputato a dolersi della violazione solo quando l’assunto difensivo posto a fondamento del motivo sia in astratto suscettibile di accoglimento
Il terzo motivo di ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente, reiterando doglianze già espresse in primo e secondo grado, si è limitato a censurare profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, rinnovando contestazioni in punto di ricostruzione del fatto del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici dell’appello. Per un verso, dunque, il ricorso mira a sollecitare un non consentito riesame del merito, mentre, sotto altro profilo, non proponendosi una effettiva ed autonoma critica impugnatoria rispetto alla motivazione esibita dai giudici a quibus, il ricorso rassegnato finisce per risultare del tutto aspecifico.
Quanto, poi, alle censure relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche le doglianze si rivelano per un verso generiche e comunque palesemente inconsistenti, alla luce della congrua motivazione offerta sul punto offerta dai giudici di appello.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.