Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50011 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50011 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA a CIRIE’
avverso l’ordinanza in data 07/04/2023 del TRIBUNALE DI POTENZA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sosti Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso nel senso di respingere il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME impugna l’ordinanza in data 07/04/2023 del Tribunale di Potenza, che in sede di riesame avverso l’ordinanza in data 16/03/2023 del G.i. del Tribunale di Potenza, ha riquaiificato la condotta contestata al capo 7) q truffa ai danni dello Stato e ai sensi dell’art. 61, comma primo, nn. 2, 7 e pen. e confermando la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta per contestazione e per quella di associazione per delinquere.
Deduce:
Violazione di legge vizio di illogicità della motivazione in relazione agli 110 e 416 cod. pen.
Il ricorrente premette che l’ordinanza genetica escludeva la sussisten dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa in relazione al reato associat contestato al capo 9).
Sostiene dunque, che le condotte contestate agli indagati non son
riconducibili al paradigma normativo dell’associazione per delinquere, sussistendo al più, le condizioni per ritenere un concorso di persone nel reato.
A tal fine evidenzia come l’accordo tra gli indagati, così come descritto nella stessa imputazione provvisoria, abbia una finalità ben determinata, che viene indicata dalla pubblica accusa nella volontà di provocare il default dell’azienda amministrata al fine di far recuperare ai COGNOME il controllo della fetta del mercato ortofrutticolo vantato prima del sequestro.
Rimarca, dunque, come sia la stessa pubblica accusa a individuare uno scopo specifico, ben definito e determinato, dalla cui realizzazione consegue la risoluzione dell’accordo.
Afferma, dunque, che la presenza di tali connotati esclude la possibilità di configurare un’associazione, a cui proposito è richiesta una struttura stabile, e tendenzialmente permanente in quanto funzionalmente destinata alla commissione di una serie indeterminata di delitti e non al solo fine di perseguire lo scopo criminoso preventivamente individuato.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato di truffa ai danni dello Stato e per l’errata attribuzione delle finalità sequestro di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen..
Il ricorrente in questo caso sostiene che la truffa non può considerarsi commessa in danno dello Stato, tale non potendosi qualificare l’azienda RAGIONE_SOCIALE, che si assume danneggiata dalla condotta contestata al capo 7) e originariamente qualificato come fatto di peculato.
A tale proposito evidenzia che i! sequestro dell’azienda era stato disposto ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. in quanto ritenuta cosa pertinente al reato e non ai fini di confisca, ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che essa non può considerarsi acquisita né acquisibile al patrimonio dello Stato, con ciò venendo meno il requisito che ha indotto il giudice dell’ordinanza impugnata a qualificare il fatto come truffa in danno dello Stato.
Aggiunge che la nomina di un Amministratore giudiziario non fa dell’azienda un bene amministrato dallo Stato.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 275 comma 1 e comma 2 bis, cod. proc. pen. per la mancata rivalutazione delle esigenze cautelari, sotto il profilo della concedibilità della sospensione condizionale all’esito della riqualificazione del fatto come truffa aggravata.
Per come si evince dall’intitolazione, il ricorrente sostiene che il tribunale non ha valutato le conseguenze della riqualificazione del fatto sia con riguardo alla prognosi di recidivanza, sia in merito alla possibile gradazione della misura cautelare, tanto più a fronte dell’incensuratezza di COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso -relativo alla configurabilità dell’associazione per delinquere contestata al capo 9)- è infondato.
1.1. Il Tribunale ha ritenuto l’esistenza di un’associazione per delinquere tra componenti della stessa compagine familiare avente un programma delittuoso indeterminato in ragione del profilo di operatività delle attività di amministrazione giudiziaria e ha poi collocato all’interno di detta struttura organizzativa ciascuno dei partecipanti, individuandone il ruolo diretto alla commissione di una indeterminata serie di reati-fine.
Come è noto, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza, si ha concorso di persone nel reato continuato allorquando l’accordo criminoso sia occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell’associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell’indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un’organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724-01).
Detta distinzione non è stata affatto trascurata dal Tribunale che ne ha fatto corretta applicazione, laddove ha rimarcato la sistematicità del modus operandi dei compartecipi, che attraverso modalità perfezionatesi nel tempo, hanno provveduto regolarmente, secondo un preciso programma criminoso, alla sottrazione dei ricavi della società amministrata nei rapporti di conto-vendita sui mercati, trasferendo quote di ricavi a “RAGIONE_SOCIALE“.
1.2. Ritiene il Collegio che il carattere della sistematicità delle condotte, tese all’arricchimento di tutti i partecipi ai danni dell’amministrata e volte al realizzazione di un programma illecito che non contempli la predeterminazione del momento terminativo, depone inevitabilmente per la sussistenza del reato associativo anche quando la “vittima” (ovvero il danneggiato) preso di mira sia sempre e soltanto una sola persona (fisica o giuridica), ben potendo detto obiettivo costituire, come nella fattispecie, l’oggetto del programma criminoso comune, indeterminato quanto al numero di reati da commettere ed il tempo di loro commissione.
1.3. Invero, può dirsi che attraverso il sistema concordato e messo a punto da tutti i compartecipi (membri della famiglia COGNOME; maestranze infedeli, posteggiatori), lo scopo avuto di mira dagli indagati non sia stato quello di portare l’amministrata alla decozione – evento, al più, indiretto, probabile conseguenza dei reiterati saccheggi – bensì quello di procurarsi fonti continuative ed indeterminate di guadagni illeciti: per i COGNOME, la “cagnotta” e, in un futuro indefinito c pi
lontano, la riconquista del mercato ortofrutticolo attraverso altra e “pulita” società familiare e per gli altri, ricavi marginali maggiori ottenuti attraverso vendite a prezz apparentemente ribassati, a scapito della reale venditrice, ossia l’amministrata. Queste conclusioni consentono di smentire l’assunto di essere al cospetto di un accordo “limitato” alla spoliazione del patrimonio ovvero alla determinazione dello stato di crisi dell’RAGIONE_SOCIALE, evocativo di un indimostrato accordo “a tempo”, incompatibile con le previsioni di cui all’art. 416 cod. pen.
Ne deriva infine – come, condivisibilmente concluso dalla Procura generale che le singole condotte delittuose non realizzano reati singoli, ancorché unificati dal medesimo disegno criminoso, ma fanno parte di un programma a lunga e indefinita scadenza, concordato a monte e perseguito attraverso una struttura organizzativa ad hoc, frutto dell’evoluzione dell’originario modus operandi della famiglia COGNOME.
1.4. Quanto alla partecipazione di COGNOME al sodalizio, va premesso che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dat adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 Cc. (dep. 02/05/2000 ) Rv. 215828 – 01).
Orbene nel caso in esame tale completa valutazione degli elementi appare essere stata compiuta dal tribunale; invero l’impugnata ordinanza contiene una lunghissima e particolareggiata esposizione di fatti circa il funzionamento del sodalizio e il ruolo assunto dai singoli partecipi e, tra questi, quello assunto da COGNOME, puntualmente descritto alle pagine 33 e seguenti dell’ordinanza impugnata.
A fronte di ciò, le argomentazioni spese dalla difesa si risolvono in una valutazione delle emergenze procedimentali alternativa a quella del Tribunale, così sollevando questioni di merito non scrutinabili in sede di legittimità.
Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Il motivo si rivolge al fatto descritto al capo 7) dell’imputazione, che il pubblico ministero aveva qualificato quale peculato e il tribunale ha riqualificato quale truffa in danno dello Stato, ai sensi dell’art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen..
Il tribunale perviene a tale conclusione sul presupposto che «ad essere
danneggiata è stata l’azienda RAGIONE_SOCIALE, sottoposta da amministrazione giudiziaria e dunque destinata ad essere acquisita al patrimonio dello Stato».
Secondo il tribunale, dunque, la truffa in questione deve considerarsi commessa in danno dello Stato in ragione della finalità di confisca del sequestro.
La motivazione del tribunale -per come correttamente sottolineato dalla difesa- evoca la sussistenza di un sequestro disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., ossia di un sequestro con finalità di confisca.
Epperò, nel caso in esame il sequestro non è stato disposto con finalità di confisca, ma con finalità impeditive, ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen..
Vale rimarcare come tale tipologia di sequestro differisca da quello con finalità di confisca, atteso che la sua finalità è quella di evitare il pericolo che libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero che possa agevolare la commissione di altri reati, ma non anche quella di preservare il bene o l’azienda in attesa della confisca.
Finalità quest’ultima, propria del sequestro di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen..
Peraltro, la sussistenza della truffa è stata esclusa anche con riguardo a tale seconda fattispecie, essendosi già affermato che non integra il delitto di truffa in danno dello Stato la condotta del soggetto che, subito dopo avere appreso l’esito dell’alcoltest al quale era stato sottoposto, venda simulatamente il proprio autoveicolo al fine di sottrarlo alla confisca conseguente all’accertamento del reato di cui all’art. 186 cod. strada, in ragione dell’assenza di un danno patrimoniale per la pubblica amministrazione costituente conseguenza immediata e diretta della condotta decettiva, attesa la necessità di emanazione di un ulteriore provvedimento avente natura sanzionatoria (Sez. 2, n. 5489 del 24/09/2019, dep. il 2020, COGNOME, Rv. 278370 – 01).
In sostanza, gli artifizi e raggiri indubbiamente posti in essere non hanno determinato ex se un danno patrimoniale allo Stato in quanto il bene non è ancora acquisito al patrimonio dello Stato, essendo a tal fine necessario un ulteriore provvedimento che è, appunto, la confisca.
Perciò, va ribadito il risalente ma pacifico principio per cui, nell’ipotesi d truffa, il “danno patrimoniale” che può essere preso in considerazione è solo quello che è conseguenza immediata e diretta del reato, con esclusione di ogni altro elemento, pregiudizio o circostanza successiva al reato medesimo (Sez. 2, Sentenza n. 8795 del 21/06/1985 Rv. 170630-01).
Deve pertanto concludersi affermando che manca la possibilità strutturale di configurare una truffa in danno dello Stato, con conseguente annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata in relazione a tale capo.
Una volta esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 640, comma
secondo, n. 1 cod. pen., deve essere dichiarata la cessazione dell’efficacia della misura cautelare disposta, in quanto la pena edittale massima comminata per la truffa ex art. 640, comma primo, cod. pen. è pari a tre anni e, quindi, non è superiore alla pena di tre anni per come richiesto dall’art. 280, comma 1, cod. proc. pen. come condizione di applicabilità delle misure coercitive, non rilevando -per come disposto dall’art. 278 cod. proc. pen.- la contestazione delle aggravanti comuni.
Tale esito, modificando la piattaforma posta a base della misura cautelare, impone la rivalutazione delle esigenze cautelari a carico di NOME e a tal fine l’ordinanza va annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata in relazione al capo 7) quanto all’aggravante di cui all’art. 640/2 n. 1 c.p. e, per l’effetto, dispone la cessazion dell’efficacia della misura cautelare per tale titolo; annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Potenza – Sezione per il riesame delle misure cautelari personali- per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 25/10/2023