Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40736 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40736 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato in Guatemala il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato in Guatemala il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore, avvocato NOME COGNOME del foro di FROSINONE, che ha insistito per raccoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 ottobre 2022, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale della stessa città in data 18 maggio 2021.
Con la sentenza confermata in appello, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati ritenuti responsabili: del reato di cui all’art. 74 d.P.R 9 ottobre 1990 n. 309, quali partecipi di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 1), e del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 per aver concorso nell’importazione di 385 kg di cocaina ed averne trasportati a Verona tre chilogrammi (capo 2).
Ritenuta la continuazione tra questi reati, più grave quello di cui al capo 2), e operata la diminuzione di pena conseguente alla scelta del rito, gli imputati (detenuti per questa causa) sono stati condannati alla pena di anni dodici di reclusione ed € 36.000,00 di multa ciascuno, con le pene accessorie previste dalla legge.
Per mezzo del comune difensore, gli imputati hanno proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello.
La difesa rileva preliminarmente che, quand’anche sussistente, l’associazione a delinquere di cui al capo 1) sarebbe stata composta soltanto da cittadini stranieri e avrebbe operato all’estero sicché, nel caso di specie, ai sensi degli artt. 7 e 10 cod. pen., difetterebbe la giurisdizione dello Stato italiano. Osserva che l’ipotizzata associazione operò in Italia solo perché sollecitata in tal senso da un agente sotto copertura e furono gli inquirenti ad allestire l’apparato organizzativo necessario ad introdurre lo stupefacente nel territorio italiano. Sostiene che le attività compiute in Italia dagli agenti sotto copertura, poiché non riferibili a soggetti facenti parte della ipotizzata associazione, non sarebbero idonee a radicare la giurisdizione dello Stato italiano.
Fatta questa premessa, il difensore dei ricorrenti articola quattro motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall’art. 173 comma 1 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.
2.1. Col primo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza degli estremi oggettivi del reato associativo contestato al capo 1) e della violazione degli artt. 73 e 80 d.P.R. 309/90 contestata al capo 2).
Con riferimento al reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90, la difesa lamenta che l’associazione sia stata ritenuta sussistente ancorché non fosse nota la consistenza numerica dei presunti associati e pur dovendosi escludere dal calcolo del numero
dei componenti dell’ipotizzata associazione tutti gli agenti sotto copertura che vi si erano infiltrati. La difesa osserva: che le indagini hanno consentito di individuare, oltre agli odierni imputati, un solo altro partecipe dell’ipotizzata associazione, identificato in lose NOME COGNOME detto “NOME” (nei cui confronti si è proceduto separatamente); che i giudici di merito non hanno attribuito altre unici soggetti individuati quali associati ruoli stabili e predeterminati; che costoro non avevano alcuna base logistica in Italia (se non quella che gli fu fornita dagli agenti sotto copertura) e poterono far partire la cocaina dalla Colombia e importarla nel territorio italiano solo perché gli agenti sotto copertura facilitarono l’organizzazione del trasporto; che furono gli agenti sotto copertura a individuare il luogo ove la sostanza avrebbe dovuto essere custodita e a trasportarne una parte a Verona in vista della successiva commercializzazione. Sostiene, pertanto, che l’organizzazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ritenuta sussistente dalla Corte territoriale, si costituì solo grazie all’operato degli inquirenti.
Con riferimento al delitto di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/90 contestato al capo 2). La difesa osserva: che furono gli agenti sotto copertura a decidere, in totale autonomia, i tempi, le modalità e la logistica della consegna controllata dello stupefacente, la cui importazione dalla Colombia all’Italia con transito in Spagna fu autorizzata ai sensi dell’art. 9 legge 16 marzo 2006, n. 146; che, una volta giunta in Italia, la sostanza fu presa in carico e trasportata a Catania dagli agenti sotto copertura; che furono gli agenti sotto copertura – nella specie fu l’agente cui è stato attribuito il nome di NOME COGNOME – a trasportare a Verona una parte di quella sostanza; che, di conseguenza, la sostanza stupefacente non entrò mai nella autonoma disponibilità degli imputati ai quali potrebbe essere ascritta solo «la “mera illusione” di aver detenuto e custodito in Italia lo stupefacente» .
In estrema sintesi, la difesa sostiene che, nel caso di specie, gli agenti sotto copertura non si limitarono ad inserirsi in un’associazione già strutturata e concretamente operativa il cui programma criminoso era quello di commercializzare stupefacenti in Italia, ma furono loro a creare e organizzare tale associazione convincendo gli imputati e NOME COGNOME a procedere all’importazione della cocaina e inducendoli a cercare di commercializzarla nel territorio italiano.
2.2. Col secondo motivo, la difesa sviluppa analoghi argomenti con riferimento all’elemento psicologico dei reati oggetto di imputazione. Sostiene che l’importazione della sostanza fu interamente realizzata da agenti sotto copertura e non v’è prova alcuna che l’intenzione di portare (o stupefacente in Italia fosse già maturata prima che gli inquirenti fornissero agli ipotetici associati la struttura logistica finalizzata a tale importazione. Che tale programma criminoso fosse preesistente, infatti, emergerebbe soltanto da informazioni rese agli inquirenti da
una fonte confidenziale; informazioni che, poiché provenienti da fonte anonima, non sono utilizzabili ai fini della decisione. A sostegno di tale argomentazione la difesa osserva che, come emergerebbe dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, la cocaina fu reperita solo per le insistenze degli agenti sotto copertura i quali – diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata – non si limitarono a facilitare il trasporto internazionale dello stupefacente e l’occultamento della sostanza, ma istigarono e determinarono gli imputati a commettere i reati per cui oggi si procede. La difesa sostiene, inoltre, che le indagini non avrebbero fornito prova dell’esistenza di un programma criminoso finalizzato a realizzare un numero indeterminato di illecite importazioni atteso che, come il G.u.p. riconosce a pag. 19 della sentenza di primo grado, la prospettata ulteriore importazione di 1.500 kg di cocaina, della quale gli imputati parlarono tra loro e con NOME COGNOME nel corso di conversazioni che sono state intercettate, «necessitava di tempi e condizioni tali» da non consentire di ritenerne prossima la realizzazione.
2.3. Col terzo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizi di motivazione per essere stati qualificati i fatti come violazioni degli artt. 74, 73 e 80 d.P.R. 309/90. Sostiene che, non essendovi prova dell’esistenza di una organizzazione stabilmente dedita alla consumazione di più reati tra quelli previsti dalla legge in materia di stupefacenti, gli imputati avrebbero potuto, al massimo, essere ritenuti responsabili del concorso nell’importazione e nella successiva detenzione della cocaina giunta in Italia il 10 gennaio 2020.
2.4. Col quarto motivo, i ricorrenti deducono vizi di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. Si dolgono, in particolare, della mancata applicazione delle attenuanti generiche che non sarebbe stata congruamente motivata. Secondo la difesa, nell’escludere che l’incensuratezza degli imputati potesse avere rilevanza ai fini dell’applicazione delle attenuanti generiche, la Corte territoriale avrebbe affermato (pag. 5 della motivazione) che «non si può escludere la sussistenza di precedenti per reati commessi al di fuori del territorio italiano»: una motivazione censurabile perché meramente congetturale e, quindi, manifestamente illogica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nessuno dei motivi di ricorso supera il vaglio di ammissibilità.
Prima di procedere ad esaminarli, è opportuno ricordare che il ricorso per cassazione deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica e non può limitarsi a generiche critiche
di dissenso sulla risposta fornita dal giudice di appello alle questioni sollevate col gravame. Ne consegue che, là dove sia censurata la valutazione da parte del giudice di secondo grado dei motivi articolati con l’atto d’appello, è onere del ricorrente specificare il contenuto dell’impugnazione e la decisività del motivo al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (tra tante, Sez. 3, n. 80 del 21/09/2018, dep. 2019, C, Rv. 275853). Non è consentito pertanto – pena l’inammissibilità per aspecificità del ricorso – che i motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, siano reiterati senza che ci si confronti criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ed è inammissibile un ricorso che si limiti a lamentare, in maniera generica, una presunta carenza o illogicità della motivazione (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970).
Si deve ricordare, inoltre, che i giudici di secondo grado hanno esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal G.u.p. e i motivi di appello non hanno riguardato elementi nuovi, essendosi limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata. Nel caso di specie, pertanto, le motivazioni della sentenza d’appello e di quella di primo grado si saldano e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale (per tutte: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595).
3. Dalle indagini, il cui esito è dettagliatamente riportato nella sentenza di primo grado (alla quale la sentenza di appello fa rinvio), emerge: che il 2 e 3 giugno 2019, NOME COGNOME si recò a Catania, si incontrò con l’agente sotto copertura NOME COGNOME e manifestò l’intenzione di organizzare la spedizione in Italia di un ingente quantitativo di cocaina; che, in quella occasione, egli era in compagnia di NOME COGNOME; che l’importazione avrebbe dovuto avvenire tramite un aereo privato che avrebbe caricato la sostanza stupefacente a Cartagena per portarla a Catania; che il 18 giugno 2019 vi fu un nuovo incontro tra COGNOME e COGNOME al quale partecipò COGNOME e, in quella occasione, il progetto criminoso fu confermato. Ne risulta smentita la tesi sostenuta dai ricorrenti secondo i quali il programma criminoso volto all’importazione della cocaina sorse soltanto perché gli operanti furono contattati dall’agente sotto copertura e solo le informazioni rese da una fonte confidenziale (inutilizzabili ai fini della decisione) consentirebbero di affermare che quel progetto era preesistente. Ed invero, NOME COGNOME non si sarebbe risolto ad un viaggio in Italia se non avesse già avuto intenzione di procedere all’importazione e, come risulta dal contenuto delle conversazioni che intrattenne con COGNOME (pagg. 4 e ss. della sentenza di primo grado), in occasione di quel viaggio (nel quale fu accompagnato
dagli attuali imputati) egli non si fermò a Catania, ma si recò anche al nord per incontrare altre persone che avrebbero collaborato alle attività di importazione.
A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, la circostanza che il carico non sia avvenuto da Cartagena su un aereo privato (come NOME COGNOME aveva inizialmente ipotizzato) bensì su un aereo di linea, e la constatazione che ciò fu possibile grazie all’aiuto degli agenti infiltrati, non escludono affatto l’esistenza di una organizzazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Come i giudici di merito hanno sottolineato, infatti, i due imputati presero parte, insieme a NOME COGNOME all’organizzazione e alla gestione di una importazione che aveva ad oggetto una ingente quantità di cocaina di ottima qualità e NOME COGNOME fu in grado di procurarsi tale sostanza a prescindere dalle sollecitazioni di COGNOME. La cocaina non fu sottoposta a sequestro in Colombia perché ne fu autorizzata la «consegna controllata internazionale» e, all’arrivo in Italia, il sequestro fu differito ai sensi dell’art. 9 legge 146/2006. Sin da subito, però, NOME COGNOME incaricò gli odierni imputati (come si è visto già presenti agli incontri preliminari del giugno 2019) di seguire il carico, assicurarsi del suo arrivo in Italia, gestire i contatti con committenti e acquirenti.
Nessun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità e ravvisabile nell’aver desunto da tali condotte la stabile condivisione di un programma delinquenziale che coinvolgeva almeno tre persone (gli odierni imputati e NOME COGNOME) ed era finalizzata alla commercializzazione di cocaina in Italia e in Europa e, quindi, alla commissione di un numero indeterminato di delitti in materia di stupefacenti. La Corte di appello ha sottolineato, inoltre (pag. 5), che gli odierni imputati avevano già programmato una successiva ulteriore importazione e la circostanza che la stessa necessitasse di essere ancora organizzata, non esclude la rilevanza del progetto ai fini della prospettata esistenza di un programma delinquenziale stabile. Secondo i giudici di merito, la circostanza che la struttura logistica ove la sostanza fu custodita fosse stata individuata dagli agenti sotto copertura non esclude il carattere organizzato dell’attività. NOME COGNOME, infatti, fu in grado di raccogliere ingenti quantità di sostanza in un breve arco di tempo (agli agenti infiltrati operanti in Colombia furono consegnati 42 panetti e 4 buste il 17 novembre; 150 panetti il 27 novembre; altri 150 panetti il 29 novembre 2019) e ciò dimostra la disponibilità di risorse economiche notevoli confermata dal viaggio in Italia dei due imputati e dal rinvenimento nella loro disponibilità di quasi 35.000 euro che erano stati consegnati loro dai committenti dopo la consegna dei campioni di cocaina (alla quale doveva seguire la vendita e messa in commercio dell’intera partita). Come noto, peraltro, «l’associazione per delinquere finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti è identificabile nell’accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono – ciascuno nell’ambito dei compiti
assunti o affidati – parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti della stessa specie, preordinati alla cessione o al traffico di droga, con la particolarità che per la configurazione del reato associativo non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l’esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune, in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, col contributo degli associati» (fra le tante: Sez. 1, n. 14578 del 21/10/1999, COGNOME, Rv. 216124; Sez. 6, n. 20708 del 28/03/2003; COGNOME, Rv. 225416; Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, COGNOME, Rv. 275583).
3.1. Nel ricorso si sottolinea che le indagini hanno consentito di individuare, oltre ai due imputati, solo un altro associato, in persona di NOME COGNOME e che il presunto collegamento tra questi e NOME COGNOME (indicato a pag. 3 della sentenza impugnata come il «capo del cartello messicano di Sinaloa») è meramente ipotetico. L’argomento non ha pregio. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha avuto modo di sottolineare (Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582; Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez. 1, n. 10758 del 18/02/2009, Uno, Rv. 242897) che «ai fini della configurabilità di un’associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo; c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest’ultimo» e i giudici di merito hanno chiarito, con argomentazione completa, logica e coerente – e perciò non censurabile in questa sede – che nel caso di specie tutti questi requisiti devono ritenersi sussistenti. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Come noto, peraltro, il numero minimo degli associati previsto dalla legge per la configurabilità del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 «deve essere valutato in senso oggettivo, ossia come componente umana effettiva del sodalizio, e non con riferimento al numero degli imputati presenti nel processo. Ne consegue che vale ad integrare il reato anche la partecipazione degli individui rimasti ignoti o giudicati a parte o deceduti, e che è possibile dedurre l’esistenza della realtà associativa, anche sotto il profilo numerico, dalle attività svolte, dalle quali può risultare in concreto una distribuzione di compiti necessariamente estesa a più di
due persone» (Sez. 5, n. 39223 del 23/09/2010, COGNOME, Rv. 248882; Sez. 3, n. 19212 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 275758).
Conclusioni analoghe si impongono con riferimento al reato di cui al capo 2). Come risulta dalla ricostruzione fornita dai giudici di merito, NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME giunsero in Italia, subito dopo l’arrivo del carico di cocaina, al fine di controllare il buon esisto dell’affare e sovraintendere alla consegna della sostanza a committenti ed acquirenti che furono individuati da loro e non dagli agenti sotto copertura. L’arrivo in Italia degli odierni imputati, inoltre, fu preannunciato all’agente sotto copertura da NOME COGNOME col quale i due imputati si tennero in costante contatto. Fu NOME COGNOME a disporre che una parte della sostanza fosse consegnata a persone, da lui individuate, provenienti da Barcellona che dovevano essere rassicurate sulla qualità del prodotto. Fu lui a disporre che la consegna avvenisse a Verona e gli emissari spagnoli consegnarono agli imputati una ingente somma di denaro (quasi 35.000 euro) che fu poi rinvenuta nella loro disponibilità al momento del fermo, eseguito il 23 gennaio 2020.
Secondo i giudici di merito, gli imputati ebbero diretta disponibilità dei 3 kg di cocaina che furono trasportati a Verona dall’agente COGNOME. La sentenza di primo grado riferisce (pag. 22) che il 16 gennaio 2020, questi (appositamente autorizzato a farlo dalla Procura della Repubblica) consegnò ad COGNOME e COGNOME tre panetti di cocaina destinati ai committenti spagnoli. Secondo i giudici di merito, gli imputati ebbero anche la disponibilità dell’intero carico (kg. 385 di sostanza contenente cocaina con una percentuale media di prodotto puro del 77%) atteso che, appena lo stupefacente fu caricato su un volo diretto a Roma, anche loro partirono alla volta dell’Italia per controllare che la cocaina giungesse a destinazione, fosse regolarmente stoccata, fosse distribuita secondo le indicazioni di NOME COGNOME. La motivazione è completa e coerente. Nessun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità può essere ravvisato, infatti, nell’aver ritenuto che tali condotte integrino gli estremi del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 73 e 80 d.P.R. 309/90.
Secondo la difesa, gli agenti infiltrati avrebbero superato i limiti loro consentiti dalla legge perché non si sarebbero limitati a disvelare una risoluzione delittuosa già esistente, ma avrebbero determinato la commissione di reati che, senza il loro intervento, non sarebbero stati commessi (sull’argomento: Sez. 6, n. 12204 del 04/02/2020; Giannone, Rv. 278730).
I giudici di merito hanno contestato tale affermazione in punto di fatto e hanno sottolineato: che gli imputati giunsero in Italia insieme a NOME COGNOME per
verificare la fattibilità di un progetto criminoso volto alla importazione di ingenti quantità di cocaina delle quali sapevano di poter avere la disponibilità; che in occasione di quel viaggio, svoltosi a giugno del 2019, non si limitarono a prendere contatto con l’agente sotto copertura NOME COGNOME, ma si spostarono anche nel nord Italia (avrebbero potuto quindi risolversi ad organizzare la programmata importazione senza avvalersi di lui); che, dopo l’arrivo del carico, gli imputati parlarono tra loro e con NOME COGNOME di ulteriori importazioni che avrebbero dovuto essere eseguite in futuro, nelle quali non necessariamente intendevano coinvolgere COGNOME; che gli imputati condividevano con NOME COGNOME il proposito criminoso; che, infatti, quando la sostanza stupefacente procurata da NOME COGNOME partì alla volta dell’Italia, NOME COGNOME e COGNOME si misero subito in viaggio e, durante tutto il periodo di permanenza in Italia, mantennero contatti con il complice colombiano attendendosi alle sue direttive; che, in forza di quelle direttive, una parte della sostanza fu portata a Verona.
La difesa non si confronta con tali argomentazioni quando sostiene che i ricorrenti furono indotti da COGNOME a procurarsi cocaina della quale non avevano disponibilità per importarla e neppure quando si spinge ad affermare che, senza il contributo degli agenti sotto copertura, gli imputati e COGNOME non avrebbero potuto organizzarsi stabilmente allo scopo di commettere reati in materia di stupefacenti. Ne consegue che, quando sostiene l’errata applicazione dell’art. 9 legge 146/2006, la difesa invoca, nella sostanza, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio. Ed invero – come i giudici di merito hanno compiutamente argomentato – nel caso di specie, l’azione delittuosa fu voluta e realizzata dai “provocati”, secondo impulsi e modalità agli stessi autonomamente riconducibili e l’agente provocatore non fece altro che dare spunto alla azione delittuosa, sicché la “provocazione” non esclude la punibilità del “provocato” (Sez. 6, n. 16163 del 24/01/2008, COGNOME, Rv. 239640).
È appena il caso di rilevare che, alla luce delle considerazioni svolte, le relazioni di servizio predisposte dall’agente sotto copertura sono certamente utilizzabili ai fini della decisione. Nel caso di specie, peraltro, le condotte specificamente compiute dagli imputati sono provate, oltre che da tali relazioni, anche dall’esito delle intercettazioni telefoniche ed ambientali che hanno consentito di monitorare costantemente gli imputati dal loro arrivo in Italia al fermo, avvenuto il 23 gennaio 2020.
Per quanto riguarda il difetto di giurisdizione, dedotto dalla difesa nella parte iniziale del ricorso, si deve osservare che il delitto di cui all’art. 74 d.P.R 309/90 è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e che – come emerge dalle sentenze di primo e secondo grado – quel delitto ebbe ricadute nel territorio
dello Stato italiano ove fu consumato il reato di cui al capo 2) e dove la associazione, il cui scopo era quello di rifornire di cocaina il mercato italiano (e non solo quello), operò in concreto, sia pure avvalendosi di una base logistica che era stata fornita agli associati da agenti sotto copertura.
Da quanto esposto emerge che, pur essendosi costituita all’estero tra cittadini stranieri, l’associazione non operò esclusivamente all’estero. Ciò comporta la giurisdizione dello Stato italiano che, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, sussiste «se una associazione ex art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, opera non solo all’estero, ma anche in Italia» (Sez. 3, n. 27989 del 15/04/2021, Pavlin, Rv. 282327; Sez. 1, n. 5777 del 20/11/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 212448).
Resta da esaminare il quarto motivo di ricorso col quale la difesa si duole che non siano state concesse agli imputati le attenuanti generiche.
Si deve dare atto ai ricorrenti che non costituisce motivazione adeguata della mancata applicazione di tali circostanze attenuanti la affermazione che gli imputati potrebbero essere gravati precedenti per reati commessi all’estero. Va detto, però, che tale argomentazione è stata utilizzata dal giudice di primo grado (pag. 46 della sentenza del G.u.p.) e la Corte territoriale non l’ha fatta propria, ma si è limitata a riportarla a pag. 5 della sentenza impugnata per rispondere alle doglianze formulate dagli appellanti. La mancata applicazione dell’art. 62 bis cod. pen. è stata giustificata dalla Corte di appello con riferimento alla oggettiva gravità dei fatti, al ruolo non marginale svolto dai due imputati e alla assenza di «elementi positivamente apprezzabili» a tal fine.
Ai sensi dell’art. 62 bis, comma 3, cod. pen., «l’assenza di precedenti condanne per altri reati non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma» e nel ricorso non sono state indicate (né erano state indicate nei motivi di appello) specifiche circostanze atte a giustificare una riduzione della pena. È sufficiente allora ricordare che, quando le circostanze che fondano l’istanza di applicazione delle attenuanti generiche non sono specificate, l’onere di motivazione del diniego è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti a pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 settembre 2023
Il Pres ente