Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34190 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34190 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 18/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/03/2024 del Tribunale di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, che ha insistito per l’accogliírkento del ricorso, previa contestazione degli argomenti della requisitoria anche àla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento di cui in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta ha confermato l’ordinanza cautelare emessa in data 1° marzo 2024 dal AVV_NOTAIO per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con la quale era stata applicata a NOME COGNOME la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad un’associazione dedita al narcotraffico, anche con il ruolo di gestore della coltivazione e dei depositi di cannabis (capo 8), e per i reati-fine dell’associazione quali l’acquisto, il trasporto, la detenzione a fini di cessione e coltivazione stupefacenti (capi 20, 25, 26, 27, 30, 32, 33 e 34) previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. contestata al capo 8).
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso NOME, tramite il proprio difensore, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limi strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente all’associazione dedita al narcotraffico, di cui non sussistono i presupposti, perché fondata, da un lato, su intercettazioni e rapporti personali con COGNOME – ritenuta figura apicale di RAGIONE_SOCIALE in contrasto con l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e, dall’altro lato, sulla consumazione dei reati-fine. Peraltro il provvedimento, mera copia dell’ordinanza genetica, non ha dimostrato l’esistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, richiesti dall’art. 74 d. P.R. n. 309 del 1990, né ha forni adeguata risposta alle doglianze difensive contenute nella memoria depositata all’udienza del 27 marzo 2024. Infatti, per integrare la condotta partecipativa, come ritenuto dalla Corte di legittimità, non basta né la mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale; né il coinvolgimento nei reati fine che assumono valenza esclusivamente sintomatica e, in assenza di una struttura stabile e della consapevolezza dl operare per l’associazione.
Inoltre, diversamente da quanto scritto nel provvedimento, il ricorrente, non avendo mai rilasciato dichiarazioni all’autorità giudiziaria, non ha indicato i siti coltivazione della marijuana, e il Tribunale del riesame, tentando l’inversione dell’onere probatorio, non ha delineato né il suo ruolo, né l’intenzionale partecipazione all’organizzazione criminale e le ragioni che escludessero il mero concorso nei reati di cui all’art. 73 d. P.R. n. 309 del 1990.
Peraltro, la protrazione dell’attività delittuosa oltre il breve periodo sottopost ad intercettazioni (da marzo a maggio 2019, data dell’arresto), terminato con la telefonata ricevuta da NOME COGNOME il 4 maggio 2019, costituisce una mera congettura.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla gravità indiziaria per i delitti di cui all’ art. 73 d.P.R. n. 30 1990 (capi 20, 25, 26, 27, 30, 32, 33 e 34) in quanto il provvedimento impugnato, in assenza di sequestri di droga, ha fondato erroneamente la motivazione: per il capo 25) su atti di indagine non indicati, richiamando esiti irrilevant dell’intercettazione ambientale; per i capi 26), 30) e 32) su indizi privi di riscontr per il capo 27) su una captazione che pur non indicando la tipologia dello stupefacente è stato ritenuto fosse marijuana.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alle esigenze cautelari di cui mancano concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati oltre che la duplice presunzione di cui all’art. 275 comma 3, cod. proc. pen. soprattutto in ragione della risalenza nel tempo delle condotte al 4 maggio 2019. Infatti, il Tribunale, non ha tenuto conto degli elementi oggettivi e soggettivi indicati dalla difesa per superare la presunzione e, a fronte di compendi indiziari e cautelari identici o più gravi rispetto ad altri coindagati ( vedano le posizioni di NOME COGNOME classe 1994, di NOME COGNOME, di NOME COGNOME, di NOME COGNOME) per NOME è stata adottata la misura massimamente afflittiva, senza offrire argomenti circa l’adeguatezza di altre.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza delle doglianze formulate.
2.In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, la Corte di cassazione è tenuta a verificare, nei limiti della peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudic merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno determinato ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, verificando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indiziari rispetto ai canoni della logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Non è, dunque, consentito proporre censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal
giudice di merito, come invece richiesto dal ricorrente, soprattutto attraverso l’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non quando manifestamente illogico ed irragionevole (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; tra le tante conformi Sez. 3, n.44938 del 5/10/2021, Rv. 282337).
Il primo motivo di ricorso è indeterminato rispetto alle ragioni della ritenuta partecipazione del ricorrente alla struttura, all’organigramma e alle attività per la quale
3.1. Il provvedimento impugnato, con un’autonoma valutazione nella quale non sono riconoscibili violazioni di legge con riferimento all’interpretazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ha ritenuto NOME COGNOME il gestore delle serre e dei depositi di cannabis, per conto dell’associazione dedita al narcotraffico nel territorio agrigentino, provvedendo, con altri connazionali, alla coltivazione e alla raccolta delle piante oltre che al confezionamento e allo stoccaggio.
Il Tribunale di Caltanissetta, infatti, ha spiegato in maniera efficace e logica come l’imponente materiale investigativo, puntualmente esaminato, avesse dimostrato che l’associazione di tipo mafioso “RAGIONE_SOCIALE“, storicamente operante a Gela sotto la direzione di NOME COGNOME e NOME COGNOME, gestisse anche il traffico di stupefacenti – tra Gela, Catania, Agrigento, Palermo e le ‘ndrine calabresi, come confermato anche dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME -, in parte anche autoprodotti dalla stessa consorteria (marijuana), attraverso un’autonoma associazione, composta sia da soggetti interni alla compagine mafiosa, sia da soggetti esterni a questa, quali appunto il ricorrente.
In particolare, dalle intercettazioni, ambientali e telefoniche, ma soprattutto dai sequestri di significative quantità di stupefacente di tipo marijuana, avvenuti sia in occasione dell’arresto di COGNOME, il 4 maggio 2019 nel deposito di Contrada Carrubba, dove era stato trovato con 14,5 chili di marijuana, sia il 6 maggio 2019 presso la serra di Acate, indicata sempre da COGNOME agli agenti di polizia giudiziaria – non all’Autorità giudiziaria come censurato dal ricorso – in cui erano stati rinvenuti 800 chili di marijuana, con materiale utile al confezionamento e alla pesatura, era stato svelato il ruolo del ricorrente quale uomo di fiducia di COGNOME per il quale gestiva la coltivazione di marijuana in più località (Contrada Biviere e località Settefarine).
Dalle intercettazioni e dai servizi di geolocalizzazione delle auto, confermati dagli agganci delle celle telefoniche, inoltre, era risultato che nella prima metà di febbraio 2019 NOME avesse svolto anche l’attività di intermediazione tra NOME COGNOME e NOME COGNOME – entrambi appartenenti a RAGIONE_SOCIALE – con acquirenti di Canicattì (NOME COGNOME) e di Agrigento (NOME COGNOME) per
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In
l’acquisto di cocaina, sollecitando i pagamenti delle forniture nel caso di ritardi, nonché il suo pieno coinvolgimento nel ripetuto scambio di diverse partite di stupefacenti, di diverse qualità (cocaina e marjuana) nell’arco di pochi mesi, come evincibile dai numero reati-fine (capi 20, 25, 26, 27, 30, 32, 33 e 34), insieme a COGNOME e altri sodali, risultanti dal tenore inequivoco delle conversazioni (ad esempio è richiamata a pag. 10 l’intercettazione nell’auto di COGNOME del 23 aprile 2019 in cui COGNOME discute dei traffici di marijuana, dei possibili ricavi rispet a circa 30/40 chili di stupefacente da gestire nel periodo, delle fasi di semina della cannabis; la conversazione numero 1404 nella quale afferma di avere la disponibilità di 9 chili di stupefacente «sto purtannu nove chili di erba…»).
Nella completa e esauriente motivazione del provvedimento gravato si è puntualizzato come si sia trattato di elementi espressivi di una comunanza di intenti e di accordi delittuosi destinati a proseguire nel tempo, utilizzando una medesima strutturata organizzazione capace non solo di produrre improprio stupefacente, ma dotata d precisi e costanti canali di vendita anche fuori regione e della disponibilità di numerose serre in cui produrre, custodire e confezionare la droga.
La lettura degli elementi investigativi indicati, qualificata da una serie di dat oggettivi raccolti nel corso dell’imponente indagine – costituiti dal sequestro delle partite di droga nelle serre, dall’arresto dei soggetti di volta in volta coinvolti (o all’arresto di COGNOME è menzionato anche l’arresto di NOME COGNOME a Messina prima dell’imbarco sul traghetto per la Calabria in possesso di 2,38 chili di marijuana di cui al capo 20) – ha consentito, come illustrato efficacemente nell’ordinanza impugnata, di ritenere riscontrate non solo le inequivoche intercettazioni, supportate dai servizi di geolocalizzazione, ma anche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, NOME COGNOME, secondo il quale l’associazione di narcotraffico RAGIONE_SOCIALE si occupava della coltivazione della marijuana che veniva venduta alle ‘ndrine calabresi (pag. 10), pienamente coerente con l’esegesi che, alla luce dei principi enunciati da questa Corte, è stata fornita dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
3.2. L’ordinanza impugnata, facendo proprio il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine ai connotati di un’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, ha ritenuto gli stessi sussistenti. In particolare dato conto dell’articolata organizzazione, della presenza di soggetti con ruoli prestabiliti che investono nel reciproco e tacito affidamento per l’attuazione del programma criminoso, della movimentazione di rilevanti quantitativi di stupefacenti, della capacità di produrre, approvvigionarsi e approvvigionare in modo continuativo, dell’esistenza di prestabiliti luoghi di stoccaggio, del complesso e stabile sistema di consegna dello stupefacente, della capacità di proiettare la
propria attività oltre i singoli episodi e così offendere l’interesse protetto per effet della sua esistenza e del numero di associati (tra le tante Sez. 6, n. 11526 del 16/02/2022, Rv. 283049).
A ciò si aggiunge che il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, più volte ribadito da questa Corte, secondo cui, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell’associazione, può integrare indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione posto che, attraverso essi, si manifesta in concreto l’operatività della compagine criminale (Sez. 2, n. 35141 del 13/06/2019, Rv. 276741) e, stante la natura permanente del reato associativo, non rileva il breve periodo di protrazione delle condotte allorché dagli elementi acquisiti emerga un sistema collaudato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Rv. 282122).
3.3. In ordine, infine, al discrimine con il concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, la decisione impugnata si pone in linea con l’orientamento di questa Corte secondo il quale, in questo caso, l’accordo criminoso è occasionale e limitato, perché diretto soltanto alla commissione di uno o più reati determinati, mentre nel reato associativo vi sono la stabilità del vincolo e l’indeterminatezza del programma criminoso che connotano il susseguirsi delle condotte illecite tra soggetti stabilmente collegati, così da rendere i reati-fine un epifenomeno della compagine criminale che non la esaurisce, mantenendosi questa salda anche dopo la loro consumazione (da ultimo, tra le tante, Sez. 2, n. 22906 dell’8/03/2023, Rv. 284724).
Il secondo motivo, relativo alla gravità indiziaria dei reati fine, è formulato in termini indeterminati.
A fronte di una specifica motivazione contenuta nell’ordinanza impugnata riguardante ciascuno dei numerosi delitti contestati ai capi 20, 25, 26, 27, 30, 32, 33 e 34, con richiamo, per ogni provvisoria incolpazione di data, luogo, interlocutori, contesto e contenuto delle conversazioni intercettate e del loro sviluppo, con relativi elementi di riscontro costituiti dagli arresti, dai sequestri dalle geolocalizzazioni (pag. 10 capo 20; pagg. 10 e 11 capo 25; pagg. 11-13 capo 26; pagg. 13-14 capo 27; pag. 14 capo 30; pagg. 14-15 capo 32, pag. 15 capi 33 e 34), il ricorso, senza minimamente confrontarsi con il solido apparato argomentativo del Tribunale, si limita a generiche doglianze circa l’assenza di riscontri, di elementi da cui arguire la tipologia di stupefacente, l’irrilevanza dell conversazioni, peraltro ritenendo che non vi fossero stati i sequestri di droga.
Il terzo motivo di ricorso, attinente alle esigenze cautelari, è manifestamente infondato.
5.1. Il Tribunale, con una puntuale motivazione riguardante l’operatività, nel caso di specie, delle presunzioni dettate dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e l’assenza di elementi da cui poter desumere la mancanza del bisogno di cautela, hanno fatto corretta menzione di elementi che confermano l’esistenza di un attuale pericolo che il prevenuto, gravato da precedenti penali per porto d’armi e per i delitti di cui agli artt. 110, 424 e 614 cod. pen. commessi nel 2020, possa reiterare reati della stessa natura di quelli contestati in questa sede, valorizzando il pieno inserimento di COGNOME al servizio di un’associazione dedita al narcotraffico, con un ruolo significativo, espressivo di professionalità nel delinquere, come risulta dai numerosi affari illeciti posti in essere in prima persona e dalla coltivazione, trasporto e cessione di quantitativi elevati di droga per conto del sodalizio.
5.2. A fronte di detti argomenti, con i quali non risulta che il ricorso si sia confrontato, emergono generiche censure circa la mancanza di attualità e concretezza delle esigenze cautelari che valorizzano, in modo indeterminato, lo svolgimento di un’attività lavorativa lecita da parte di NOME, di per sé non ostativa alla reiterazione dei reati.
Considerato che le condotte criminose non risultano particolarmente lontane nel tempo, risalendo l’ultima al 30 aprile 2019, nella specie queste sono accompagnate anche da altri elementi circostanziali idonei ad escludere un’attenuazione del giudizio di pericolosità, Infatti, nonostante NOME fosse stato arrestato nel maggio 2019, già nel 2020 aveva commesso ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, per le quali è stato condannato in via definitiva con sentenza citata dalla stessa difesa, tanto da desumersi il rigetto implicito della richiesta di applicazione degli arresti domiciliari.
5.3. Altrettanto generica è la censura relativa all’arresto degli altri appartenenti alla compagine criminale e alle diverse misure cautelari applicate ad altri coindagati. A detto ultimo riguardo, poiché la posizione di ciascuno è autonoma, la valutazione da svolgere, ai sensi dell’art. 274 cod. proc. pen., con particolare riguardo al pericolo di recidiva, si fonda, oltre che sulla diversa entit del contributo assicurato da ognuno alla compagine criminale e alla realizzazione degli illeciti contestati in via provvisoria, anche su profili strettamente attinenti a personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l’adozione di regimi difformi, pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato (Sez. 4, n. 13404 del 14/02/2024, Rv.286363).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 18 luglio 2024
La Consigliera estensora
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Il Pres