Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50024 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50024 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
NOME nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a BRA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/05/2023 del TRIB. del RIESAME di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 comma 8 d.lgs. 137/2020 e successi modifiche.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale del riesame di Torino in sede di rinvio decidendo sull’appello proposto il 4 marzo 2022 dal pubblico ministero del Tribunale di Torin avverso il rigetto parziale di misure cautelari pronunciato in data 23 febbraio 2022 dal g Torino, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione nei confronti di NOME COGNOME COGNOME, ritenu sussistente nei confronti degli imputati l’ipotesi di associazione per delinquere, ha disp l’applicazione nei loro confronti dell’obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria.
Per come sintetizzato nell’impugnato provvedimento il punto centrale della decisione, secondo quanto indicato dalla Suprema Corte a seguito dell’annullamento dell’ordinanza pronunciata dal Tribunale sede di appello cautelare da parte del Pubblico Ministero, rappresentato dalla necessità, di “rivalutare gli atti e verificare la sussistenza dei requ articolo 273 c.p.p. relativi al delitto capo 1, soprattutto in ordine alla struttura organi all’eventuale divisione dei ruoli, onde evidenziare anche i caratteri di stabilità e le di
I
rispetto a mere ipotesi di concorso continuato tra i singoli reati fine”. Ciò sulla inutilizzabilità di atti di indagine compiuti in epoca successiva al 13 gennaio 2021.
Per rispondere al quesito (sintetizzabile nella domanda: “sussiste l’assoc delinquere diretta alla commissione di reati di resistenza e di disturbo RAGIONE_SOCIALE o v una serie rilevantissima e pluriennale di reati commessi in concorso”) il Tribunale fa osservazioni/dichiarazioni preliminari:
non è più contestabile l’interpretazione dei dialoghi intercettati avendo la Sup condiviso la disamina fatta in precedenza dal Tribunale;
è coperto dal giudicato cautelare la circostanza che gli imputati dei reati si frequentino e condividano lo stesso nucleo di ideologia socio-politica, il contest attività socialmente e politicamente orientate; incontestato è altresì che tale sovente gli aderenti a commettere altresì reati perlopiù accomunati dal superamento costituzionali imposti alla lecita protesta pubblica;
gli ambiti dell’impegno politico sono ampi (dalla lotta per la casa alla contestaz partiti tradizionali, alla opposizione alla realizzazione di opere pubbliche) ma tutt dalla ormai inesorabile elevata probabilità che durante tali proteste si verifichino forze dell’ordine;
tali sviluppi criminali sono voluti ed alimentati da un gruppo ristretto nel movimento.
A conclusione dell’analisi degli indizi a carico di ciascun indagato, il Tribunal sussistenza dei requisiti costitutivi il sodalizio contestato agli odierni indag ravvisare il numero minimo di persone, un programma indeterminato ed una stru organizzativa stabile con suddivisione di ruoli nonché una “affectio societatis” specifica.
Scontata la premessa sulla sussistenza del numero minimo di partecipanti nec costituire l’associazione, si identifica il programma criminoso nel succedersi d compiute nell’arco di diversi anni con modalità sempre più agguerrite, uso massicci improprie e strategie di travisamento da una massa di soggetti anche a seguito d rinnovati suggerimenti della élite costituita dagli odierni indagati. Si evidenzia programma criminale si sia nel tempo rinnovato ed esteso in modo da ampliare le per iniziative estive anche ad iniziative invernali con ricambio di giovani militanti a ri strategia di addestramento e coinvolgimento di nuove leve; nonostante la matrice a l’élite con funzioni di coordinamento del più ampio movimento distingueva al proprio in incarichi apicali, sub-apicali e settoriali. I membri di tale gruppo ristretto sono gl strategie e gli istigatori del sodalizio e vanno intesi come organi sinergici e comp un complessivo organismo. Costoro si avvalevano per la loro attività di una struttura di mezzi di comunicazione, di sedi e di articolazioni settoriali. Il fine de individuarsi nel “conflitto di parti” cioè “lotte sociali” alimentate grazie economiche comuni e realizzate con preordinate e sistematiche violenze ai pubblici provocazioni (esplosioni, battiture, falò e danneggiamenti) con resistenze attive con
dell’ordine. Si tratta, si osserva nell’ordinanza, di una organizzazione ri nonostante la crisi dovuta alle divisioni interne, alla emorragia di aderenti, al alcune campagne, al timore di imminenti retate, alla pandemia ed alle restrizioni n arresti in capo ad alcuni sodali.
Vengono infine smentite le perplessità difensive in ordine al numero degli aderenti causale tra i sodalizio e reati fine, alla “geometria variabile del movimento”, al degli indagati e ad altre tematiche dirette a confutare la ricostruzione in termini as
Quanto alle esigenze cautelari veniva integralmente ribadito il giudizio in p espresso con la trascrizione letterale della precedente ordinanza in relazione a seppure con riferimento a misure cautelari meno afflittive secondo la rinnovata ric pubblico ministero.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno presentato ricorso per cass avverso l’ordinanza basato su quattro motivi.
6.1 Con il primo motivo essi lamentano inosservanza di norme processuali stabilite a inutilizzabilità e violazione di legge ai sensi del combinato disposto degli articoli e 628 comma 2 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in relazione all’utilizza parte del tribunale, in spregio sostanziale delle prescrizioni fornite dalla suprem annotazione conclusiva redatta dalla RAGIONE_SOCIALE di Torino in data 26 marzo 2021, nonos tribunale del riesame avesse espressamente indicato nel 13 gennaio 2021 il termine della durata delle indagini preliminari in relazione alla estinzione del reato L’annotazione non è utilizzabile in quanto non è mera riproduzione con ricognizione indagine autosufficienti e tempestivi; in ogni caso l’annotazione costituisce una rie che il tribunale non può utilizzare non essendovi in essa dati storici “dep rielaborazione investigativa.
Il presente procedimento si fonda principalmente sul contenuto di intercettazioni t raccolte nell’arco di decine di migliaia di ore di registrazione ed opportunamente perché altrimenti inutilizzabili in sé. L’annotazione conclusiva pertanto lungi dal mera collazione di atti di indagine autosufficienti costituisce la chiave con cui inte il materiale indiziari.
Quanto alle annotazioni redatte nel mese di maggio del 2022 (ve ne sono quattro), data anteriore rispetto a quella del decreto che dispone il giudizio emesso il 29 esse sono inutilizzabili trattandosi di atti redatti nell’ambito di indagini int dell’articolo 430 c.p.p..
Infine vi è totale mancanza di motivazione in ordine alla qualità e natura in r motivo ora evocato.
6.2 Con il secondo motivo si lamentano tutti i vizi motivazionali sulla ricostruz gravità indiziaria in ordine al reato associativo osservando preliminarmente che l’o esame ripropone inalterati gli stessi vizi motivazionali contenuti nella precedent dalla suprema corte.
Pur partendo dalla premessa per cui a costituire un sodalizio di rilievo penale RAGIONE_SOCIALE ma un gruppo criminale infiltrato al suo interno, il tribun per identificare l’associazione criminosa con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stesso e addir generale con il conflitto RAGIONE_SOCIALE prodottosi sul territorio metropolitano torinese. sintomatici dati nell’ordinanza sono in larga parte indiziari e riguardano perso all’associazione e fatti che non hanno direttamente a che fare con il suo programma c In tal senso l’ordinanza fa esattamente quel che in via teorica contesta, sovra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e le manifestazioni legate alla conflittualità RAGIONE_SOCIALE, da un lat sodalizio criminale, dall’altro. Così, i reati scopo dell’organizzazione vengono soggetti in larga parte estranei all’associazione. Altrettanto priva di logica e co derivazione dal ruolo ricoperto all’interno del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di corrispondenti ruol nella compagine associativa. In particolare si evidenza che:
per discriminare tra associazione e concorso, il tribunale si sforza di add organizzazione fatti che sono invece riferibili ad una estesa platea di soggetti che di movimenti associazioni e gruppi politici eterogenei. È sufficiente la presenza d imputati nell’ambito di questa attività per “reclutarla” nell’ambito del programma della associazione;
il ricorso alle tabelle riepilogative non supera il deficit argomentativo rileva suprema nella sentenza in tema di “scarsa evidenza di una relativa struttura org stabile”. Il dato ricavabile dalle due tabelle è che in diversi casi i ricorrenti presenziare ed a partecipare insieme a numerosi degli eventi indicati, dato neutro qui interessano;
la indicazione e definizione dei ruoli all’interno della organizzazione è priva di mo
nel delineare l’affectio societatis del sodalizio vengono elencate attività che riguardano RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del suo complesso con sovrapposizione conseguente dei due piani. Le nu intercettazioni richiamate a proposito della casa comune, dei sussidi, dei lavo cooperative, dell’aiuto sul piano giudiziario non consentono di pervenire al dis operato dal tribunale, come dimostrato dalle telefonate ascritte alla COGNOME esclusivamente di temi attinente alla gestione economica del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
6.3 Con il terzo motivo si lamenta la violazione della legge processuale giacché il andato ultra petita nell’applicare la misura a COGNOME ed a COGNOME che all’epoca dell’u maggio 2023 non risultavano gravate da alcun vincolo cautelare. Il Pubblico mini udienza aveva chiesto che nell’emettere eventuali misure la corte non eccedesse nei degli imputati la situazione cautelare all’epoca sussistente.
6.4 Con il quarto motivo si lamentano tutti i profili di vizio motivazionale poiché non ha valutato le esigenze cautelari in relazione all’attualità ma al momento in depositato l’appello cautelare del pubblico ministero. La motivazione in ogni ca perché operata per relationem ma senza individualizzazione né concretezza. Infine motivazione è contraddittoria ed illogica perché a nessuna delle due imputate viene
la partecipazione ai reati scopo e nessuno dei tre ricorrenti ha subito procediment reati associativi. Appare paradossale e irragionevole fondare il pericolo di recidiv sulle tendenze processuali per reati scopo in relazione ai quali COGNOME COGNOME COGNOME n indagate. La correlazione di specificità deve intercorrere tra il reato per cui è s misura ed i precedenti e le pendenze penali e non certo fra queste ultime e del contestati nello stesso procedimento non coinvolgono in alcun modo le imputate.
Con memoria inviata a mezzo PEC il Sostituto Procuratore generale ha c l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata nei confronti di NOME COGNOME e NOME e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili in quanto i motivi sui quali sono basati sono manif infondati.
Il primo motivo, fondato sulla pretesa inutilizzabilità della maggior parte de probatorio utilizzato dal tribunale del riesame in quanto tratto tel quel da una comunicazione di notizia di reato depositata in data successiva (26 marzo 2021) allo scadere del te indagini (13 gennaio 2021), sconta un errore prospettico: la data cui fare rife determinare la tempestività degli atti (e quindi la loro utilizzabilità) rispet durata delle indagini preliminari è quello di compimento dell’atto e non quello inev successivo in cui essi, una volta collazionati e compilati nella comunicazione di noti sono resi disponibili alla lettura ed interpretazione dell’autorità giudiziaria (ex multis, Sez. 6, n. 12104 del 05/03/2020 Imp. Sautto Rv. 278726 – 01). Nel caso specifico la difesa ha so asserito, in maniera assiomatica, che dall’inserimento nella comunicazione di notiz ‘postuma’ sarebbe derivata la rielaborazione del materiale raccolto, cosicché s piuttosto applicare quell’orientamento (non incompatibile con quello appena indicato sono inutilizzabili le informative di P.G. depositate dopo la scadenza del termine di indagini che non siano meramente ricognitive di atti già acquisiti, bensì con rielaborazione di atti tempestivamente inseriti nel fascicolo del pubblico ministero altri atti e materiale probatorio acquisito successivamente, in modo da assumere attitudine probatoria (Sez. 6, n. 9386 del 14/12/2017 Imp.Caridi Rv. 272728 – 01). tale impostazione non tiene conto del fatto che la decisione impugnata fa autonoma direttamente riferimento ad (un numero notevole di) atti di indagine che ‘stanno su gambe’ poiché sono anteriori e self-suffitient, cioè non ‘rielaborati’ in un mosaico ricostrutt nella successiva (e tardiva) comunicazione di notizia di reato del 26 marzo 2021. D’a il motivo non si perita di indicare quali atti fossero tardivi nonostante la all’interno della finestra temporale delle indagini, limitandosi ad abbracciarl generale (ma inevitabilmente generica) critica di tardività.
Il secondo motivo di ricorso attiene alla valutazione del materiale probatorio riscontro della sussistenza della ipotesi associativa.
Occorre partire dalla premessa che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, c ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai l ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni ch l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controll la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispett canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risult probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). In motivazione, la Corte ha sottolineato che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con rigua requisiti formali enumerati nell’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subord la legittimità del provvedimento coercitivo. Si è di conseguenza considerato che la motivazion della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conform al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all’art. 546 cod. proc con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, no fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità, bensì una qualificata probabilità di colpevolezza.
L’enunciazione del principio ora ricordato ha dato il via ad una serie di pronunce più rece che hanno sostanzialmente ribadito l’orientamento (ex multis: Sez. 4, n. 26992 de 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01 ). In sostanza, «l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pe delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità del motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fa l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rile concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione d circostanze già esaminate dal giudice di merito. Sez. F, n. 3 47748 del 11/08/2014, Contarini Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).
Alla luce di tali principi ermeneutici, il ragionamento adottato dal Tribunale del rie appare impeccabile e, soprattutto, per quanto qui interessa, inattaccabile in sede di legitti
È del tutto evidente infatti che non vi sia né omissione né contraddittorietà (quest’ultim vero, nemmeno evocata come parametro di critica della decisione) e nemmeno illogicità manifesta nel ricostruire, come effettuato dal tribunale, l’ipotesi associativa.
Va innanzitutto smentito che l’associazione sia un postulato cioè un principio indimostrato cui validità si ammetta a priori per evidenza o convenzione allo scopo di fornire la spiegazi
di determinati fatti o di costruire una teoria, come una profezia che si autoavvera. sufficiente richiamare a chiarimento sul punto interpretativo (ex pluris, Sez.4, n. 25351 del 17 maggio 2023, imp. COGNOME) che consente l’induzione della sussistenza di una compagine associativa dalla ripetizione delle condotte espresse dai reati-fine. Ciò corrisponde infatti orientamento ricorrente e consolidato, basato su un intuitivo argomento logico che ricostruisc l’associazione ogni qual volta le condotte illecite dei reati-fine (nel caso concreto, d decine su un periodo estremamente esteso), superando il mero concorso nel reato, convergano in un agire finalizzato all’interesse comune del gruppo, in virtù di un intrecci rapporti, contatti e incontri tra sodali, incaricati di svolgere ciascuno un proprio ruolo, avendo costoro agito in un arco temporale apprezzabile.
Si tratta di una ipotesi ricostruttiva che dovrà resistere al test del dibatt naturalmente. Ma che allo stato non è manifestamente illogica ed è sufficiente a sorreggere l’accusa provvisoria nei confronti degli imputati i quali, attraverso le proprie difese solamente potuto contrapporre una ricostruzione alternativa, di per sé insufficiente disarticolare le conclusioni del giudice del riesame.
Nella motivazione del provvedimento impugnato vengono elencati e valorizzati gli elementi sui quali il menzionato argomento logico viene fondato, sottolineando in particolare ricorrente presenza di un nucleo di soggetti in una serie di azioni politiche nei fini intenzioni ma trascese poi, nei mezzi, in condotte di violazione dell’ordine pubblico violenza nei confronti di coloro (i rappresentanti delle forze dell’ordine) prepos salvaguardia ed al ripristino di quell’ordine. Il consolidato vincolo di NOME e ‘NOME nell’azione politica che ha cementato nel corso di oltre un decennio i principali interpreti lotta politica anarchica in Piemonte ha portato alla realizzazione di un modus operand sistemico ed ad una comune intelligenza delle modalità attraverso cui realizzare i fini pol cosicché ogni manifestazione era caratterizzata o era potenzialmente destinata ad essere teatro di violenze maggiori o minori. E’ questo ‘common understanding’, questo ‘brodo di coltura’ a costituire il plesso in cui nasce una disponibilità sistematica alla azione violen viene ad essere vista come necessaria espressione dell’azione politica. In tal senso vanno intesi i ripetuti riferimenti (anche in mancanza di un collegamento diretto con specifici epi alle tecniche di dissimulazione, alle azioni di disturbo, alle necessità di reclutamento e innumerevoli accenni a modalità operative che, senza programmare esplicitamente la violenza e l’aggressione, erano inevitabilmente destinate a sfociarvi poiché l’esperienza, basata su ripetizione, insegnava un tanto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il terzo motivo non è consentito. Esaminando il verbale d’udienza del 5 maggio 2023 si apprende effettivamente, come sostenuto dalla difesa, che il Procuratore si è attestato, nel proprie richieste, su un salomonico “res ita stent ut stant” in termini di richieste di misure nei confronti degli imputati. Ne consegue che alle due ricorrenti non più soggette a misura, non potesse applicare alcuna misura. Se non che tutto ciò è rimasto a livello di asserito, essendo stata fornita alcuna prova concreta (la copia del provvedimento di revoca sarebbe
stata sufficiente) di quanto allegato. Il motivo non è quindi autosufficiente e questo Col non può procedere autonomamente alla ricerca della prova, per l’evidente carenza di poteri istruttori in materia.
Infine, anche il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato: le valutazi espresse dal tribunale in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari appaiono del tutt adeguate alla luce dell’ormai consolidato modus operandi che non è preludio a repentini cambi di orientamento, ravvedimenti, ripensamenti di quello che può ben essere considerato uno stile di vita improntato al confronto politico se non necessariamente, quanto meno potenzialmente violento. Tale condizione è ineludibile preludio al rischio di recidiva delinea provvedimento impugnato.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la conda del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
All’inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione dell’estratto del prese provvedimento a cura della Cancelleria all’organo dell’esecuzione per quanto di competenza.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, 26 ottobre 2023 Il Con ‘igliere relatore COGNOME Il Presiden