Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27750 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27750 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Barletta il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2022 della Corte d’appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; vista la revoca della costituzione della parte civile RAGIONE_SOCIALE fatta da procuratore speciale di tale società AVV_NOTAIO; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
dato atto che, nonostante la richiesta di trattazione orale, nessun difensore degli imputati era presente all’udienza.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10/05/2022, la Corte d’appello di Bari, per quanto qui ancora interessa, confermava la senténza del 22/02/2018 del Tribunale di Trani con la quale:
NOME COGNOME era stato condannato alla pena cinque anni e sei mesi di reclusione ed C 5.500,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di:
a.1) associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di produzione, detenzione per la vendita, vendita, messa in commercio e ricettazione di migliaia di capi di abbigliamento con segni falsi costituiti da marchi di note case di abbigliamento, di cui al capo a) dell’imputazione;
a.2) ricettazione e vendita di prodotti con segni falsi (9 paia di scarpe recanti il marchio Hogan) in concorso (con NOME COGNOME), di cui al capo b) dell’imputazione;
a.3) ricettazione e detenzione per la vendita di prodotti con segni falsi (306 capi di abbigliamento), di cui al capo c) dell’imputazione;
a.4) ricettazione e detenzione per la vendita di prodotti con segni falsi (161 capi di abbigliamento) in concorso (con NOME COGNOME), di cui al capo d) dell’imputazione;
a.5) ricettazione e detenzione per la vendita di prodotti con segni falsi (48 paia di scarpe con marchio Hogan) in concorso (con NOME COGNOME e con NOME COGNOME), di cui al capo e) dell’imputazione;
a.6) ricettazione e detenzione per la vendita di prodotti con segni falsi (6 paia di infradito), di cui al capo o) dell’imputazione;
NOME COGNOME era stato condannato alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione ed C 3.500,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo dell continuazione, di:
b.1) associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di produzione, detenzione per la vendita, vendita, messa in commercio e ricettazione di migliaia di capi di abbigliamento con segni falsi costituiti da marchi di note case di abbigliamento, di cui al capo a) dell’imputazione;
b.2) ricettazione e detenzione per la vendita di prodotti con segni falsi (48 paia di scarpe con marchio Hogan) in concorso (con NOME COGNOME e con NOME COGNOME), di cui al capo e) dell’imputazione;
b.3) ricettazione e cessione dietro compenso di prodotti con segni falsi (749 capi di abbigliamento) in concorso (con NOME COGNOME e con NOME COGNOME), di cui al capo g) dell’imputazione;
b.4) ricettazione e cessione dietro compenso di prodotti con segni falsi (127 paia di scarpe) in concorso (con NOME COGNOME e con NOME COGNOME), di cui al capo i) dell’imputazione;
b.5) ricettazione e cessione dietro compenso di prodotti con segni falsi (400 paia di scarpe recanti il marchio Hogan) in concorso (con NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME), di cui al capo j) dell’imputazione.
Avverso tale sentenza del 10/05/2022 della Corte d’appello di Bari, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti e per il tramite dei propri rispet difensori, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il ricorso di NOME COGNOME è affidato a due motivi.
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce: «iolazione di legge nella contestazione per tutti i capi di imputazione dei reati ex artt. 474 e 648 c.p. per mancata precisazione dell’elemento soggettivo e manifesta illogicità della motivazione».
Il ricorrente lamenta che i giudici di merito non avrebbero analizzato la condotta tipica e l’elemento psicologico di ciascuno dei reati contestati di ricettazione e di commercio di prodotti con segni falsi, il che avrebbe determinato una violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione «nel ritenere l’imputato reo di entrambe le condotte contestate in ogni singolo capo d’imputazione, atteso che si sarebbe dovuto verificare, per ogni singola imputazione, dove iniziava la condotta di ricettazione e dove, invece, iniziava la condotta di cui all’art. 474 c.p.».
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione «per la ritenuta partecipazione del COGNOME al reato associativo».
Il ricorrente ribadisce che, come aveva già sostenuto nel proprio atto di appello, l’intercettata conversazione con NOME COGNOME che è indicata al terzo capoverso della pag. 11 della sentenza impugnata farebbe emergere che egli «non rientra in nessun tipo di associazione atteso che la risposta del COGNOME di rivolgersi altrove qualora i prezzi non fossero stati di suo gradimento è emblematica che il COGNOME non avesse alcun coinvolgimento nel reato associativo, tanto meno un ruolo, essendo il suo intervento isolato e svincolato da un programma sodale».
Il COGNOME deduce l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata là dove Corte d’appello di Bari asserisce che il contenuto dell’altra intercettata conversazione che aveva citato nell’esaminare la posizione di NOME COGNOME avrebbe dimostrato come «ogni condotta agita dagli imputati stata permeata “dalla causa o interesse comune”» (quarto capoverso della pag. 11 della sentenza impugnata). Tale illogicità sussisterebbe in quanto, «nel momento in cui appare chiaro che i rei abbiano premura per eventuali controlli o accertamenti, avendo pur sempre posto in essere una condotta illecita, ma tale premura non può poi sostituire la verifica e controllo dell’animus del reo di voler partecipare all’associazione contestata e soprattutto che lo stesso faccia parte del sodalizio in contestazione».
3.3. Il ricorrente sostiene poi che andrebbe «verificata la configurazione dell’istituto della prescrizione, atteso che ad avviso di questo difensore i reati questione potevano dichiararsi prescritti».
Il ricorso di NOME COGNOME è affidato a quattro motivi.
4.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606 comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., e con riferimento all’art. 416 cod. pen., che la Corte d’appello di Bari avrebbe «erroneamente ritenuto configurato per il capo A) della rubrica, il reato di associazione a delinquere».
4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., e con riferimento all’art. 416 cod. pen., nonché agli artt. 187, 192, 530, 533 e 546 cod. proc. pen., la violazione di legge e il vizio della motivazione «in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo» del reato di associazione per delinquere.
4.3. Con il terzo motivo – che è relativo all’affermazione di responsabilità per i reati contestati ai capi e), g), i) e j) dell’imputazione – il ricorrente lament relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e il vizio della motivazione per avere la Corte d’appello di Bari «affermato la responsabilità dell’imputato a titolo di ricettazione senza considerare la sussistenza dell’ipotesi delittuosa prevista e punita dall’art. 473 cp, in luogo del reato ricettazione».
Il ricorrente deduce che «ontrariamente a quanto sostenuto dalla Corte nel caso di specie ci troviano di fronte ad un concorso nella contraffazione di beni con marchio contraffatto in quanto è lo stesso COGNOME che commissiona, stabilendo i modelli, i colori e le marche di scarpe e/o capi di abbigliamento che dovevano essere prodotte. Pertanto il Collegio giudicante poteva ritenere sussistente nel caso di specie il concorso nelle contraffazioni da parte del COGNOME e inquadrare la condotta concreta posta in essere dall’appellante in quella prevista e punita dall’art. 473 cp.».
4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., che la Corte d’appello di Bari avrebbe erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione dei reati di associazione per delinquere di cui al capo a) dell’imputazione e di commercio di prodotti con segni falsi di cui ai capi e), g), i) e j) dell’imputazione non fosse maturato, «p considerata la recidiva reiterata», il 10/05/2022 (cioè alla data di adozione dell’impugnata sentenza della Corte d’appello di Bari).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre
cosiddetta “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prov con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, NOME, Rv. 25261501).
È parimenti consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, COGNOME, Rv. 280155-01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, COGNOME, Rv. 256837-01).
Costituisce, ancora, un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione – e anch’esso, come i precedenti, condiviso dal Collegio – quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probator del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 28074701; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).
2. Il ricorso di NOME COGNOME.
2.1. Il primo motivo non è consentito.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno ormai da tempo chiarito, con la sentenza Ndiaye (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, Ndiaye), che: a) il delitto di ricettazione è configurabile anche nell’ipotesi di acquisto o ricezione, al fine d
profitto, di cose con segni contraffatti nella consapevolezza dell’avvenuta contraffazione, atteso che la cosa nella quale il falso segno è impresso – e che con questo viene a costituire un’unica entità – è provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita dall’art. 473 cod. pen. (Rv. 218770-01); b) il delit di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le qual non si può configurare un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Rv. 218771-01).
Nel caso in esame, le conformi sentenze dei giudici di merito (pagg. 70-102 e pagg. 129-130 della sentenza di primo grado; pagg. 11-13 della sentenza di secondo grado) hanno accertato che il COGNOME: a) era in possesso e, quindi, aveva acquistato o comunque ricevuto – non essendo emersa la prova che avesse concorso nei delitti presupposto – i capi di abbigliamento di cui ai capi b), c), d) e) e o) dell’imputazione recanti i falsi marchi di note imprese di abbigliamento e, quindi, provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita dall’art. 473 cod. pen., essendo altresì emersa la sua consapevolezza di acquistare o, comunque, ricevere dei beni recanti segni contraffatti, così commettendo i contestati reati di ricettazione di tali beni; b) aveva poi venduto (capo “b dell’imputazione) o detenuto per la vendita (capi “c”, “d”, “e” e “o” dell’imputazione) i suddetti capi di abbigliamento con marchi contraffatti, essendo, evidentemente, sempre consapevole di tale contraffazione, così commettendo anche il reato di commercio di prodotti con segni falsi di cui all’art. 474 cod. pen.
A fronte di ciò, le doglianze che sono state avanzate dal ricorrente risultano: da un lato, generiche, in quanto omettono di confrontarsi compiutamente con le indicate motivazioni delle sentenze dei giudici di merito, le quali, come si è detto, devono essere lette congiuntamente; dall’altro lato, sostanzialmente dirette a sollecitare una differente valutazione del significato probatorio da attribuire all diverse risultanze probatorie, in assenza dell’evidenziazione di effettivi travisamenti delle stesse risultanze, il che non è consentito fare in sede di legittimità.
2.2. Anche il secondo motivo non è consentito.
Si deve rammentare, con riguardo al reato di associazione per delinquere, che la Corte di cassazione ha chiarito che il criterio distintivo tra il delitt associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell’accordo criminoso, che nell’indicata ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale e accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati – anche nell’ambito del medesimo disegno criminoso – con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo
e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez. 5, n. 1964 del 17/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442-01; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258009-01).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti: a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) dall’indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall’accordo che sorregge il concorso di persone nel reato; c) dall’esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (Sez. 1, n. 10107 del 14/07/1998, COGNOME, Rv. 211403-01; Sez. 6, n. 11413 del 14/06/1995, COGNOME, Rv. 203642).
Le conformi sentenze dei giudici di merito (pagg. 132-134 della sentenza di primo grado; pagg. 8-9 e pag. 11 della sentenza di secondo grado), sulla base di precisi elementi probatori, hanno verificato la sussistenza, nel caso in esame, dei suddetti elementi della stabilità del vincolo, dell’indeterminatezza del programma criminoso e dell’esistenza di una struttura organizzativa, con la conseguente configurabilità non del mero concorso di persone nel reato continuato ma di un vero e proprio stabile sodalizio organizzato e finalizzato alla commissione di una seria indeterminata di delitti di ricettazione, detenzione per la vendita, vendita e messa in commercio di capi di abbigliamento con marchi contraffatti, al quale il COGNOME risultava avere aderito nella consapevolezza di fare così parte di un tale sodalizio criminoso.
A fronte di ciò, le doglianze del ricorrente appaiono sostanzialmente dirette a sollecitare una differente valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse risultanze probatorie, in particolare, alle conversazioni telefoniche intercettate, senza che siano evidenziate delle manifeste illogicità della motivazione con cui le stesse conversazioni sono state recepite, il che non è consentito fare in sede di legittimità (con riguardo ai limiti del sindacato, in sed di legittimità, dell’interpretazione e della valutazione del contenuto dell conversazioni intercettate: Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 28233701; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389-01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01).
2.3. Il terzo motivo è fondato limitatamente ai reati di cui all’art. 474 cod pen. di cui ai capi b), c), d), e) e o) dell’imputazione, mentre è manifestamente infondato nel resto.
Preliminarmente, si deve rammentare che l’inammissibilità del ricorso, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude, perciò, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturat successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256463-01; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi, Rv. 228349-01).
Ribadito tale principio, limitatamente ai sopra menzionati reati di cui all’art. 474 cod. pen. di cui ai capi b), c), d), e) e o) dell’imputazione, deve essere dichiarata la prescrizione, in quanto maturata prima del 10/05/2022, data della sentenza impugnata. Infatti: a) il reato di cui all’art. 474, secondo comma, cod. pen., anche se aggravato dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, si prescrive in sei anni; b) considerata l’esistenza di atti interruttivi, e la menzionat recidiva, tale tempo deve essere aumentato di due terzi (ex art. 161, secondo comma, cod. pen.), pervenendosi, così, a dieci anni; c) prendendo in considerazione il più recente dei reati di cui all’art. 474 cod. pen. che sono stati attribuiti al COGNOME, cioè quello di cui al capo o) dell’imputazione, commesso il 14/04/2011, lo stesso reato si prescriverebbe il 14/04/2021; d) posto che nel corso del giudizio di appello non risultano sospensioni del corso della prescrizione e che il Tribunale di Trani ha ravvisato solo la sospensione del corso della prescrizione che aveva disposto all’udienza del 15/06/2017 (pag. 217 della sentenza di primo grado), anche tenendo conto di tale sospensione, sia per il più recente reato di cui all’art. 474 cod. pen. di cui al capo o) dell’imputazione, sia quindi, a maggior ragione, per gli altri quattro più risalenti reati di cui all’art. cod. pen. di cui ai capi b), c), d) ed e) dell’imputazione, la prescrizione era senz’altro già maturata alla data del 10/05/2022 in cui è stata adottata l’impugnata sentenza di appello. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
A opposta conclusione si deve pervenire con riguardo, anzitutto, al reato di cui all’art. 416 cod. pen. di cui al capo 1) dell’imputazione. Infatti: a) il reat associazione per delinquere, aggravato dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, si prescrive in otto anni e quattro mesi (cinque anni + due terzi ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, primo e secondo comma, e 99, quarto comma, cod. pen.); b) considerata l’esistenza di atti interruttivi, e la menzionata recidiva, tale tempo deve essere aumentato di ulteriori due terzi (ex art. 161, secondo comma, cod. pen.), pervenendosi, così, a tredici anni, dieci mesi e venti giorni; c) considerato che il reato di associazione per delinquere attribuito al COGNOME è stato commesso dal mese di febbraio 2009 «al mese di luglio
2009», cioè fino al 31/07/2009, per esso la prescrizione sarebbe maturata solo il 21/06/2023, termine al quale andrebbe aggiunta anche la sopra menzionata sospensione del corso della prescrizione, e, quindi, successivamente alla sentenza impugnata del 10/05/2022.
La prescrizione dei reati di ricettazione di cui ai capi b), c), d), e) e dell’imputazione non è, a oggi, maturata. Infatti: a) il reato di ricettazione aggravato dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, si prescrive in tredici anni e quattro mesi (otto anni + due terzi ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, primo e secondo comma, e 99, quarto comma, cod. pen.); b) considerata l’esistenza di atti interruttivi, e la menzionata recidiva, tale temp deve essere aumentato di ulteriori due terzi (ex art. 161, secondo comma, cod. pen.), pervenendosi, così, a ventidue anni, due mesi e venti giorni. Appare perciò del tutto evidente come neppure il più risalente dei reati di ricettazione che sono stati attribuiti al COGNOME, cioè quello di cui al b) dell’imputazione, commesso il 22/04/2009, sia, neppure a oggi, prescritto.
Il ricorso di NOME COGNOME.
3.1. Il primo motivo non è consentito perché è del tutto generico.
Secondo il ricorrente, la Corte d’appello di Bari avrebbe «ome di evidenziare come richiesto nell’atto di appello quali fossero le circostanze e gli elementi dai quali desumere la prova degli elementi costitutivi tradizionalmente enucleati dalla giurisprudenza per la configurabilità della societas sceleris», atteso che, dalla motivazione di entrambe le sentenze di merito, non «emerge la prova del pactum sceleris, dell’affectio societatis, del momento temporale di costituzione della presunta associazione e dell’identità dei soggetti fondatori di essa».
Il ricorrente sostiene in particolare che «nel caso oggetto del presente giudizio sembra mancare un vero e proprio gruppo organizzato e teleologicamente orientato alla commissione dei reati fine. Le risultanze istruttorie hanno infatti palesato rapporti occasionali tra gli imputati, privi di quel carattere di stabilit aggregazione tale da poter determinare l’esistenza di una vera e propria sodalitas».
Tali doglianze, come immediatamente si vede, risultano del tutto generiche e, perciò, non consentite – atteso che il ricorrente: a) ha omesso di confrontarsi specificamente con le già ricordate motivazioni (pagg. 132-134 della sentenza di primo grado; pagg. 8-9 e pag. 11 della sentenza di secondo grado) delle conformi sentenze dei giudici di merito in ordine alla sussistenza, nei fatti contestati al capo
dell’imputazione, degli elementi fondamentali che caratterizzano un’associazione per delinquere; b) ha del tutto trascurato di indicare quali sarebbero le «risultanze istruttorie» – che sarebbero state in ipotesi travisate che avrebbero «palesato rapporti occasionali tra gli imputati, privi di quel carattere
di stabilità e aggregazione tale da poter determinare l’esistenza di una vera e propria sodalitas».
3.2. Anche il secondo motivo non è consentito perché è del tutto generico.
Il ricorrente lamenta che il «ragionamento probatorio» che è stato seguito dalla Corte d’appello di Bari «rileva profili di incoerenza nella illustrazione sia d ruoli ricoperti nel presunto sodalizio criminoso, sia della condotta concorsuale e dello sviluppo dei suoi effetti, , non essendo stato specificato attrave quale forma si sarebbe manifestata una concreta partecipazione degli imputati nella fase ideativa e preparatoria del reato».
Secondo il COGNOME, «la estemporaneità delle condotte dei reati scopo avrebbe dovuto indurre a ritenere configurabile una mera condotta concorsuale». La Corte d’appello di Bari non avrebbe motivato «in ordine alla ragione per cui il fatto concreto costituirebbe un reato associativo, piuttosto che un mero concorso di persone in reato continuato. Dal materiale probatorio emerge infatti come i rapporti tra i vari soggetti (produttori e commercianti) paion prevalentemente improntati al carattere dell’occasionalità». Infatti, «gni produttore opera per proprio conto, dunque in una logica di indifferenza, se non di vera e propria concorrenza, senza alcuna forma di reciproca collaborazione. Ciò rende palese come i singoli fabbricanti non siano inseriti in una stabile struttura organizzativa, essendo piuttosto da considerare quali monadi isolate che periodicamente e secondo una logica di reciproca indipendenza, riforniscono i commercianti».
Ciò si tradurrebbe, sul versante dell’elemento psicologico, nell’assenza dell’affectio soci etatis, «puntando viceversa al guadagno e all’arricchimento personale, in una logica individualistica e quasi concorrenziale», con la conseguenza che mancherebbe la «consapevolezza di far parte di un sistema criminale orientato al perseguimento dei reati fine», cioè «dell’attività delittuosa conforme al piano associativo».
Si tratta, come anche in questo caso immediatamente si vede, di doglianze del tutto generiche – e, perciò, non consentite – atteso che il ricorrente: a) h omesso di confrontarsi specificamente con già ricordate motivazioni (pagg. 132134 della sentenza di primo grado; pagg. 8-9 e pag. 11 della sentenza di secondo grado) delle conformi sentenze dei giudici di merito in ordine alla sussistenza, nei fatti contestati al capo a) dell’imputazione, degli elementi fondamentali che caratterizzano un’associazione per delinquere; b) ha del tutto trascurato di indicare: b.1) quali sarebbero i «profili di incoerenza nella illustrazione sia dei ruo ricoperti nel presunto sodalizio criminoso, sia della condotta concorsuale e dello sviluppo dei suoi effetti» da cui sarebbero affette le sentenze dei giudici di merito; b.2) da quale «materiale probatorio» – che sarebbe stato in ipotesi travisato –
sarebbero emersi «la estemporaneità delle condotte dei reati scopo», «come i rapporti tra i vari soggetti (produttori e commercianti) inseriti in una stabile struttura organizzativa, essend piuttosto da considerare quali monadi isolate che periodicamente e secondo una logica di reciproca indipendenza, riforniscono i commercianti».
3.3. Il terzo motivo non è consentito perché è anch’esso generico.
La Corte di cassazione ha chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, non occorre la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, COGNOME, Rv. 282955-01; Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, COGNOME, Rv. 259428-01; Sez. 2, n. 23047 del 14/05/2010, COGNOME, Rv. 247430-01), atteso che l’estraneità al delitto presupposto non è un elemento costitutivo della ricettazione ma una mera clausola di riserva, finalizzata a risolvere un concorso apparente di norme, con la conseguenza che la pubblica accusa non è onerata della relativa prova (Sez. 2, n. 4434 del 2021, cit., e Sez. 2, n. 23047 del 2010, cit., entrambe in motivazione).
Tuttavia, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’estraneità dell’imputato delitto presupposto è necessaria quando lo stesso imputato deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, COGNOME, Rv. 277594-01; Sez. 6, n. 34679 del 07/07/2016, Storto, Rv. 268098-01).
Nel caso in esame, il ricorrente, nel prospettare di avere concorso nei presupposti delitti di cui all’art. 473 cod. pen., ha tuttavia del tutto omesso fornire qualsiasi specifico elemento che si possa ritenere idoneo a rendere tale sua prospettazione credibile, avendo, in particolare, del tutto omesso di indicare quali elementi potessero fare ritenere credibile che era «lo stesso COGNOME che commissiona, stabilendo i modelli, i colori e le marche di scarpe e/o capi di abbigliamento che dovevano essere prodotte», di cui ai diversi capi e), g), i) e j) dell’imputazione.
Pertanto, anche la tesi dell’asserita sussistenza della prova del concorso nei presupposti delitti di cui all’art. 473 cod. pen. risulta sostenuta con argomenti del tutto generici, tanto da non risultare neppure idonei a integrare una credibile prospettazione in ordine al suddetto concorso, suscettibile di rendere necessaria la prova positiva dell’estraneità del ricorrente rispetto ai medesimi delitti.
3.4. Il quarto motivo è fondato limitatamente ai reati di cui all’art. 474 cod. pen. di cui ai capi e), g), i) e j) dell’imputazione, mentre è manifestamente infondato nel resto.
Limitatamente ai sopra menzionati reati di cui all’art. 474 cod. pen. di cui ai capi e), g), i) e j) dell’imputazione, deve essere dichiarata la prescrizione, in quanto maturata prima del 10/05/2022, data della sentenza impugnata. Infatti: a) il reato di cui all’art. 474, secondo comma, cod. pen., anche se aggravato dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, si prescrive in sei anni; b) considerata l’esistenza di atti interruttivi, e la menzionata recidiva, tale tempo deve essere aumentato di due terzi (ex art. 161, secondo comma, cod. pen.), pervenendosi, così, a dieci anni; c) prendendo in considerazione il più recente dei reati di cui all’art. 474 cod. pen. che sono stati attribuiti al COGNOME, cioè quello di al capo j) dell’imputazione, commesso il 22/06/2009, lo stesso reato si prescriverebbe il 22/06/2019; d) posto che nel corso del giudizio di appello non risultano sospensioni del corso della prescrizione e che il Tribunale di Trani ha ravvisato solo la sospensione del corso della prescrizione che aveva disposto all’udienza del 15/06/2017 (pag. 217 della sentenza di primo grado), anche tenendo conto di tale sospensione, sia per il più recente reato di cui all’art. 474 cod. pen. di cui al capo j) dell’imputazione, sia, quindi, a maggior ragione, per gli altri tre più risalenti reati di cui all’art. 474 cod. pen. di cui ai capi e), dell’imputazione, la prescrizione era senz’altro già maturata alla data del 10/05/2022 in cui è stata adottata l’impugnata sentenza di appello.
A opposta conclusione si deve invece pervenire con riguardo, anzitutto, al reato di cui all’art. 416 cod. pen. di cui al capo 1) dell’imputazione, atteso che, considerato che tale reato attribuito al COGNOME è stato commesso, come nel caso del COGNOME, dal mese di febbraio 2009 «al mese di luglio 2009», e che anche al COGNOME è stata attribuita, come al COGNOME, la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, analogamente a quanto si è detto con riguardo alla posizione del COGNOME, la prescrizione del suddetto reato sarebbe maturata solo il 21/06/2023, termine al quale andrebbe aggiunta anche la già menzionata sospensione del corso della prescrizione, e, quindi, successivamente alla sentenza impugnata del 10/05/2022.
Infine, anche rispetto al COGNOME, analogamente al COGNOME, essendo stata attribuita anche al COGNOME la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, i reat di ricettazione si prescrivono in ventidue anni, due mesi e venti giorni, con la conseguenza che appare perciò del tutto evidente come neppure il più risalente dei reati di ricettazione che sono stati attribuiti al COGNOME, cioè quello di cui al c g) dell’imputazione, commesso il 29/05/2009, sia, neppure a oggi, prescritto.
Pertanto: a) la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di NOME COGNOME limitatamente ai reati di cui all’art. 474 cod. pen. di cui ai capi b), c), d), e) e o) dell’imputazione perché estinti per prescrizione b) la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di NOME COGNOME
limitatamente ai reati di cui all’art. 474 cod. pen. di cui ai capi e), g), i dell’imputazione perché estinti per prescrizione; c) i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili nel resto; d) si deve disporre il rinvio a un’altra sezion della Corte d’appello di Bari per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; e) ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., deve essere dichiarata l’irrevocabilità delle affermazioni di responsabilità dei due imputati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente ai reati di cui all’art. 474 cod. pen. a ciascuno ascritti, perché estinti per prescrizione, e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Bari per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi ed irrevocabili le affermazioni d responsabilità.
Così deciso il 13/06/2024.