Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39455 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39455 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/06/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME COGNOME, nato in Romania il DATA_NASCITA
NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2022 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati; uditi i difensori, AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. NOME COGNOME e AVV_NOTAIO, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona riformava parzialmente la sentenza del 16 luglio 2020 del Tribunale di Ancona, che aveva condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME alla pena ritenuta di giustizia per i reati agli stessi rispettivamente ascritti, con la confisca di beni fino alla concorrenza del valore per COGNOME di euro 1.200.000 e per NOME di euro 2.100.000.
Segnatamente la Corte di appello escludeva l’aggravante di cui all’art. 4 I. n. 146 del 2006 e per l’effetto riduceva la pena per ciascuno degli imputati (per COGNOME in anni otto, mesi undici e giorni dieci di reclusione e per COGNOME in anni sette, mesi cinque e giorni quindici di reclusione), confermando nel resto la sentenza appellata.
Agli imputati erano stati contestati i seguenti reati (tutti originariamente aggravati ai sensi degli artt. 3 e 4 della I. n. 146 del 2006):
ad entrambi il reato ex art. art. 416 cod. pen. (capo 1) commesso dal maggio 2015 al 20 settembre 2017 e finalizzato alla commissione di reati di falso, di contrabbando e in materia fiscale (tra i quali quelli di seguito descritti), che vedeva quali partecipi anche NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, e altri soggetti, giudicati separatamente;
a NOME il reato ex artt. 110 e 81, 479 in relazione all’art. 476, secondo comma, 491-bis, 61 nn. 2 e 7 cod. pen., 43, comma 1, lett. a), e 45 d.lgs. n. 504 del 1995 (capo 2) per aver, in concorso con altri soggetti giudicati separatamente e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, formato 39 documenti di esportazione elettronici falsi, attestanti l’invio di merce da paesi U.E. verso paesi extra U.E., inseriti nel sistema telematico e c:on l’operazione di completamento compiuta dal funzionario doganale COGNOME che attestava falsamente l’uscita della merce dalla Comunità europea, così da consentire il trasporto in territorio italiano di alcolici, tabacchi lavorati esteri e altre merci esenzione del pagamento delle accise per complessivi euro 290mila circa e dell’Iva per complessivi 816mila circa (dal 21 maggio 2015 al 25 marzo 2016);
a NOME il reato ex artt. 110 e 81, 479 in relazione all’art. 476, secondo comma, 491-bis, 61 nn. 2 e 7 cod. pen., 43, comma 1, lett. a), e 45 d.lgs. n. 504 del 1995 (capo 3) per aver, in concorso con altri soggetti giudicati separatamente e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, formatp 13 documenti di esportazione elettronici falsi attestanti l’invio di merce da paesi U.E. verso paesi extra U.E., inseriti nel sistema telematico e con l’operazione di completamento compiuta dal funzionario doganale COGNOME che attestava falsamente l’uscita della merce dalla Comunità europea, così da consentire il trasporto in territorio italiano di alcolici, tabacchi lavorati esteri e altre merci in esenzione del pagamento delle accise per complessivi euro 1 milione e 492 mila circa e dell’Iva per complessivi 548mila circa (dal 3 febbraio 2016 al 18 luglio 2016);
ad entrambi il reato ex artt. 81, 319 e 321 cod. pen. (capo 4) per aver, in concorso tra loro e con altri soggetti giudicati separatamente e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in epoca prossima a ciascuna delle operazioni indicate nei capi 2) e 3, consegnato somme di danaro (seimila euro per singolo atto) a NOME COGNOME, funzionario doganale in servizio al porto di
Ancona, per omettere di verificare le operazioni di esportazione di cui ai capi 2) e 3) e per attestare falsamente il transito della suddetta merce, rendendo così possibili le false esportazioni con evasione del pagamento dell’accise e di dazi doganali (tra il 21 maggio 2015 al 18 luglio 2016).
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati sopra indicati, denunciando, a mezzo dei propri difensori, i motivi di annullamento, come di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Ricorso NOME.
2.1.1. Violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione al combinato disposto degli artt. 178, lett. a) e 179, comma 1, cod. proc. pen. per la errata interpretazione dell’art. 12 d.lgs. n. 116 del 2017 quanto alla composizione del collegio ex art. 33 cod. proc. pen.: nullità di atti e attività compiute nel dibattimento di primo grado, nullità della sentenza di primo grado.
La difesa aveva eccepito con l’appello la nullità assoluta ed insanabile derivante dalla presenza (a far data dal 28 maggio 2019) nel collegio giudicante di primo grado di un giudice onorario, che veniva a violare sia il divieto previsto dall’art. 11, comma 6, lett. b), n. 1) d.lgs. n. 116 del 2017 (in vigore dal 15 agosto 2017) – poiché si era proceduto con udienza preliminare celebrata il 23 agosto 2018 – sia quello di cui all’art. 12 dello stesso decreto legislativo – posto che si procedeva per reati indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen. (quale era quello indicato al capo 1).
Andava anche considerato l’art. 30, comma 6, stesso decreto per il regime transitorio, che nel ribadire il divieto di cui all’art. 12 cit., fa salvi solt procedimenti in cui l’azione penale sia stata esercitata prima dell’entrata in vigore di tale riforma (nella specie l’azione penale è stata esercitata in epoca successiva – 12 luglio 2018).
La Corte di appello ha rigettato tale eccezione con una giurisprudenza oramai superata rispetto alla suddetta normativa, come dimostra la pronuncia della Suprema Corte, Sez. 3 n. 9076 del 2020.
2.1.2. Violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 416 cod. pen.: vizio di motivazione omessa, apparente, manifestamente illogica, anche per travisamento di atti e risultanze processuali decisive, con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato associativo di cui al capo 1).
La difesa aveva contestato con l’appello la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso – tratta sostanzialmente dai giudici di merito dal suo coinvolgimento nei reati satellite – sia perché egli era subenl:rato in un secondo
tempo (ottobre 2015) quando già il modus operandi era oramai collaudato, sia per la brevità della ipotizzata partecipazione (da ottobre 2015 sino a marzo-luglio 2016) sia per la mancanza della predisposizione di mezzi e persone atte a garantire il programma criminoso (individuata nella predisposizione di due utenze telefoniche e nella capacità di mutare indirizzi e-mail) sia per il ruolo ricoperto (non indicato dal primo giudice; risultava che non conoscesse i sodali, se non il COGNOME; non si ingeriva in decisioni sulla operatività del sodalizio, limitandosi a definire con COGNOME le modalità di trasmissione della falsa documentazione).
A queste doglianze la Corte di appello non ha fornito adeguata e corretta motivazione, in quanto ha soltanto richiamato il modus operandi collaudato di altri sodali e le intercettazioni di riscontro alle operazioni individuate nei capi di imputazione, senza nulla indicare quanto alla consapevolezza del ricorrente di agire quale appartenente al sodalizio – posto che i contatti avvenivano solo con il COGNOME e egli non conosceva nessuno degli altri sodali. La affermazione che sia stato consapevole di partecipare al sodalizio è pertanto apparente e tautologica.
2.1.3. Violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110, 81, 319, 321 cod. pen., 125, 192, 546 cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione omessa, apparente, manifestamente illogica, anche per travisamento di atti e risultanze processuali decisive, con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo delle condotte corruttive di cui al capo 4).
La Corte di appello non ha adeguatamente risposto alla censura con la quale si contestava la consapevolezza del ricorrente che le operazioni illecite fossero portate avanti grazie alla cooperazione di un pubblico funzionario corrotto o che la condotta di questi fosse il frutto di uno specifico accordo corruttivo.
Sul punto la sentenza è apodittica, illogica e congetturale e quella di primo grado faceva affidamento al canone del “non poteva non sapere”.
La difesa aveva segnalato che identica cloglianza era stata accolta dalla Corte di cassazione nella fase cautelare – il cui giudizio di rinvio non si è celebrato per la intervenuta revoca della misura cautelare – e nessun elemento ulteriore è stato aggiunto al quadro indiziario censurato in sede di legittimità.
La difesa aveva altresì evidenziato con, l’appello che la corruzione non era l’unico metodo per aggirare il pagamento delle accise (come ad esempio l’apertura di un deposito fiscale sul quale fare fittiziamente destinare le merci, ipotesi per la quale era stato coinvolto lo stesso ricorrente) e che, come ammesso dal Tribunale, il ricorrente nulla sapesse sul punto, limitandosi a inviare a COGNOME la falsa documentazione e il danaro (denaro che era solo COGNOME a distribuire tenendo il ricorrente all’oscuro di tutto).
La Corte di appello ha eluso tutte le obiezioni difensive, desumendo con salto logico dalla captazioni che il ricorrente fosse perfettamente a conoscenza della corruzione del pubblico funzionario, tenuto conto viepiù della descrizione in primo grado della condotta associativa (non conosce personalmente gli altri sodali se non COGNOME, non partecipa a decisioni organizzative ma si limita a definire con COGNOME le modalità di trasmissione della falsa documentazione) e di quanto la stessa Corte di appello afferma (non ha partecipato ad incontri iniziali con altri personaggi coinvolti).
2.1.4. Violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 15, 319, 321 cod. pen., 43 e 45 d.lgs. n. 504 del 1995: vizio di motivazione omessa, apparente, manifestamente illogica anche per travisamento di atti e risultanze processuali decisive, con riferimento alla dedotta specialità degli artt. 43 e 45 cit. rispetto alla fattispecie di corruzione di cui al ca 4).
La difesa aveva dedotto che i fatti andassero qualificati nell’ambito delle fattispecie di normativa speciale e non nel reato di corruzione, disciplinando le prime una condotta specializzante (l’evasione di imposte) rispetto al secondo, che veniva quindi ad essere assorbito per continenza.
2.2. Ricorso di COGNOME.
2.2.1. Difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata ex rt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La Corte di appello ha eluso, con motivazione apparente o comunque carente, oltre che illogica e contraddittoria, i motivi di gravame proposti dalla difesa.
E’ sufficiente richiamare le 114 pagine dell’appello liquidate dalla Corte di appello con poco più di venti pagine di motivazione.
2.22. Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 270, comma 1, cod. proc. pen.
Una delle questioni sottoposte con l’appello – e affrontate dalla Corte di appello in modo assolutamente carente e basandosi su dati di fatto non emersi con certezza dall’istruttoria di primo grado è quella della utilizzabilità dell intercettazioni per violazione del primo comrna dell’art. 270, comma 1, cod. proc. pen.
Le intercettazioni erano state autorizzate il 13 novembre 2014 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti per il reato di millantato credit riguardante NOME COGNOME e fatti attinenti alla sua AVV_NOTAIOessione.
Con la richiesta di proroga del 28 maggio 2015 il P.M. faceva rilevare che il COGNOME era coinvolto nella imminente introduzione nello Stato di un ingente quantitativo di alcool e di tabacchi lavorati esteri di contrabbando. Le intercettazioni proseguivano per reati diversi.
Dopo 2 anni, il 31 maggio 2017 il P.M. disponeva lo stralcio del procedimento nei confronti del ricorrente e di altri indagati in quanto erano emersi “reati diversi” da quelli per i quali aveva proceduto inizialmente e commessi da soggetti in parte diversi dagli originari indagati.
Lo stesso Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale il 23 agosto 2017 si dichiarava territorialmente incompetente ad emettere la misura cautelare nei confronti del ricorrente e degli altri coimputati con conseguenziale trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale di Ancona. Nessuno dei reati per i quali era iscritta la notizia di reato a carico del ricorrente prevedeva l’arresto obbligatorio in flagranza: ai fini dell’art. 270 cod. proc. pen. occorre infatt verificare tale requisito con riferimento non ai capi di accusa attuali, ma al momento della “attivazione dell’intercettazione” (nella specie il reato di contrabbando ipotizzato al momento dell’attivazione della intercettazione non rientrava tra quelli dell’elenco ex art. 380 cod. proc. pen.).
Quindi le intercettazioni non potevano essere utilizzate nel processo in esame. La Corte di appello non si è confrontata con tali censure, quanto al momento in cui va verificato il requisito dell’arresto obbligatorio in flagranza.
La difesa aveva sollevato la questione in primo grado anche sotto il AVV_NOTAIOilo della mancanza di alcuna forma di connessione tra il procedimento originario e quello in esame, anche con riferimento a quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 50 de 2020, ma sempre senza esito.
Tale ultima questione era stata riproposta con l’appello, evidenziando la assenza dei requisiti richiesti dalle Sezioni Unite per la utilizzazione delle intercettazioni in procedimento diverso ed in particolare la connessione ex art. 12 cod. proc. pen.
Il Tribunale aveva fatto leva invero sul solo collegamento investigativo (non più rilevante). Nel caso in esame non vi è né l’ipotesi di connessione ex art. 12, lett. a) cod. proc. pen., né quella della lett. b) della stessa norma, né quella della connessione teleologica. E’ lo stesso P.M. nel decreto di stralcio a parlare di reati diversi commessi da soggetti in parte diversi (unico comune è il COGNOME) e in luoghi diversi.
La Corte di appello ha respinto l’eccezione ponendo in rilevo che a partire dal 25 maggio 2015 le intercettazioni erano effettuate anche per i reati di cui agli “artt. 110, 319, 321, 346, 476 cod. pen., 291-bis, 291-ter dpr 43/1973”, ovvero per gli stessi fatti del presente processo.
In conclusione, è evidente che non vi è alcuna connessione ab origine tra i due procedimenti ex art. 12 cod. proc. pen. e nessun atto del primo procedimento è stato acquisito nell’odierno procedimento (in particolare non è stato acquisito il
registro delle notizie di reato del primo procedimento e la Corte di appello fa riferimento soltanto ad una annotazione di p.g. e ad alcuni RIT).
2.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 121, 546 e 178 cod. proc. pen.
In primo grado la difesa aveva depositato una relazione redatta da un tecnico legale, contente un parere critico sui fatti di causa (relativo all’applicabilità o meno nel caso in esame dell’art. 43 d. Igs. n. 504 del 1995), facente parte della memoria difensiva finale depositata in sede di discussione orale (per l’esattezza depositata appena terminata la discussione orale all’udienza del 9 luglio 2020, precedente a quella fissata per le repliche nella quale anche il P.M. depositava una sua memoria).
Tale relazione non era stata esaminata dal Tribunale, in quanto ritenuta una consulenza tecnica di parte irritualmente prodotta, e neppure di essa si era tenuto conto in via implicita (non dando atto il primo giudice delle ardomentazioni fornite quali “prove contrarie”).
In sede di appello era stata eccepita la nullità della sentenza per l’omesso esame di tale parere, sulla base del principio di legittimità secondo cui i pareri di carattere AVV_NOTAIOessionale in ordine ai fatti di causa, anche non provenienti dal difensore nominato, rientrano tra le memorie che le parti possono presentare in ogni stato e grado del procedimento ex art. 121 cod. proc. peri.
La Corte di appello ha ritenuto infondata la censura con motivazione censurabile sia là dove ha ritenuto che il vizio dedotto non determinasse la nullità della sentenza (si riportano in calce le massime giurisprudenziali in tema di nullità derivante dall’omessa valutazione di una memoria difensiva) sia perché non prendeva in considerazione il mancato esame della memoria e comunque non motivava – ad integrazione – sui contenuti degli atti allegati.
2.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 43, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504 del 1995 (capo 2); violazione di legge in relazione all’art. 10, comma 4, Direttiva 2008/118/CE.
Secondo l’ipotesi accusatoria, il ricorrente e gli altri correi formavano vari documenti di esportazione elettronici volti ad attestare che la merce, movimentata da depositi fiscali autorizzati situati in paesi U.E. (Olanda e Lituania), avrebbe raggiunto il porto di Ancona in regime di sospensione da accisa per essere esportata verso paesi extra U.E. (in tale porto doveva avvenire lo svincolo di tale regime). Dallo stesso capo di imputazione emerge che la merce non abbia mai raggiunto Ancona.
La difesa illustra la normativa in tema di accise e il meccanismo di circolazione della merce destinata all’esportazione verso paesi terzi dell’Unione europea.
La Corte di appello ha eluso con una motivazione di otto pagine i diffusi motivi di appello (di ben trenta pagine) volti a contestare la sussistenza del reato di cui al citato art. 43, in quanto l’istruttoria dibattimentale non ha consentito di acclarare che la merce sottoposta ad accisa e che si presumeva oggetto di fittizie esportazioni (in quanto mai partita dal porto di Ancona) fosse pervenuta in Italia (dove si sarebbe quindi consumata la evasione dall’accisa una volta acclarato che la merce non era partita per un paese extra UE).
In modo illogico la Corte di appello ha affermato che il teste COGNOME da un lato non aveva potuto confermare sulla base di documenti in suo possesso l’arrivo della merce ad Ancona (ma è lo stesso capo di imputazione ad escludere tale arrivo) e dall’altro che era certo come la stessa merce non fosse partita da Ancona (evidentemente se non era mai arrivata non poteva neppure essere partita da Ancona).
La Corte di appello, pur facendo riferimento ad un quadro indiziario grave, preciso e concordante quanto all’ingresso delle merci in Italia, non ha spiegato affatto in cosa esso consista, finendo per fare affermazioni apodittiche e immotivate.
La stessa Corte di appello ha fatto ricorso ad argomentazioni illogiche nella parte in cui ha affermato che la merce non era mai arrivata ad Ancona.
Con il gravame, la difesa aveva anche evidenziato che l’art. 10 della Direttiva 2008/118/CE stabilisce, in caso di beni circolanti in regime di sospensione dell’accisa (ovvero quelli destinati all’esportazione verso paesi extra UE) e che non giungono a destinazione, il principio della imputazione della irregolarità fiscale del pagamento della accisa allo Stato di spedizione nel momento in cui è iniziata la circolazione. Quindi era necessario, per superare tale presunzione, dimostrare che i beni fossero giunti in Italia dove avevano circolato in violazione della normativa sulle accise. Tale prova non si rinviene né in primo grado né nella sentenza impugnata e la Corte di appello non ha preso in considerazione le questioni al riguardo sollevate dalla difesa: i testi esaminati hanno dichiarato di non avere la prova certa dell’arrivo in Italia della merce (le certezze per costoro erano limitate al fatto che le operazioni di esportazione erano iniziate in Olanda, Lituania e Polonia e che le merci non erano partite da Ancona); non erano state effettuate verifiche per stabilire l’uscita effettiva delle merci dai depositi di partenza (i giudi si sono affidati alla regola, priva di certezza, che il controllo degli Stati U.E. sostanziale sulle merci); l’onere della prova dell’arrivo in Italia della merce incombeva sulla accusa (i giudici di merito sembravano voler addossare sulla difesa tale onere dimostrativo); la prova deve fondarsi su indizi certi, quali non erano né la regola di esperienza dell’immissione dei beni in Stati dove più alte sono le aliquote di accise e IVA (smentita in fatto in quanto l’Italia è tra i paesi con l
aliquote più basse) né la circostanza emersa in analogo procedimento di un deposito sito in Spoleto (posto che in tale vicenda il ricorrente non è coinvolto) né il richiamo ad un precedente di legittimità (sentenza n. 15213 del 2020), solo superficialmente pertinente (i fatti erano relativi a tutt’altra situazione).
In definitiva non è stata raggiunta la prova della esigibilità da parte dell’Italia della imposta, che presuppone, invero, la immissione in consumo della merce (la merce risultava invero in regime di sospensione e non vi è prova che sia uscita dal deposito fiscale del mittente). Il reato in esame tutela, infatti, gli interes finanziari dello Stato.
2.2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’aggravante di cui all’art. 45 d.lgs. n. 504 del 1995 (capo 2).
La difesa con l’appello aveva contestato che, non sussistendo l’elemento oggettivo del reato ex art. 43 cit., non aveva rilevanza autonoma la fattispecie di cui all’art. 45 cit. che deve qualificarsi come circostanza aggravante del primo.
La difesa aveva sul punto sollevato questioni sulla responsabilità per la corruzione di cui al capo 4) alle quali la Corte di appello non risposto.
2.2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione in relazione all’art. 416 cod. pen. e alla sussistenza del reato associativo dal punto di vista oggettivo e soggettivo.
Anche in tal caso la difesa ha articolato diffusi motivi di appello (trenta pagine) volti a contestare la coerenza e la consistenza del materiale probatorio raccolto e posto a fondamento della condanna per il capo 1), che sono stati affrontati con motivazione sbrigativa, superficiale e apodittica.
2.2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione ai reati di falso contestati al capo 2) e alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo.
Ancora una volta la Corte di appello ha ignorato i rilevi difensivi.
La difesa aveva contestato l’attendibilità del COGNOME (si trattava di dichiarazioni confessorie, tra l’altro, riportate in modo del tutto generico, così da non comprendere a quali fatti si facesse riferimento), del COGNOME e del COGNOME, le cui dichiarazioni erano prive di riscontri esterni e comunque interessate, nonché la consapevolezza del ricorrente del coinvolgimento del COGNOME nella falsificazione.
La motivazione è assolutamente carente e lacunosa, in quanto basata su elementi indiziari non risolutivi, e comunque elusiva delle argomentazioni difensive (che si riportano in calce al ricorso da pag. 73 a pag. 76), aventi ad oggetto una tesi coerente e credibile e come tale meritevole di riscontro in sede di motivazione.
2.2.8. Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione al reato di corruzione di cui al capo 4) e alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo.
Anche per il motivo relativo al suddetto reato la Corte di appello si è espressa in modo estremamente sintetico rispetto ai rilievi difensivi (che si riportano in calce al ricorso), aventi ad oggetto una tesi coerente e credibile e come tale meritevole di riscontro in sede di motivazione.
2.2.9. Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1 , lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 2 cod. pen.
In maniera altrettanto lacunosa, la Corte di appello ha affrontato il motivo di gravame sulla esclusione della suddetta aggravante per il capo 2), le cui argomentazioni risultano eluse.
La difesa aveva, da un lato, contestato la sussistenza sia del reato mezzo (i falsi, non essendo stata raggiunta la prova della loro commissione in Italia) sia del reato fine (l’evasione dalla accisa) e, dall’altro, la consapevolezza del ricorrente delle risoluzioni criminose e della loro coordinazione finalistica, stante – a tutto voler concedere – il suo ruolo marginale nella vicenda.
2.2.10. Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen.
Con motivazione stringata e insufficiente, la Corte di appello ha risposto al motivo di gravame sulla esclusione della suddetta aggravante per il capo 2), le cui argomentazioni risultano ancora una volta eluse (quanto alla inesistenza del reato base e alla mancanza di prova del danno patrimoniale di rilevante gravità).
In particolare, l’entità del danno è stata calcolata secondo criteri illegittimi e arbitrari, in quanto basati su valutazioni presuntive (il calcolo è stato effettuato dall’RAGIONE_SOCIALE delle Dogane in assenza della merce da sottoporre a tassazione).
2.2.11. Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione al calcolo del valore dei beni assoggettati a confisca.
La difesa con l’appello aveva contestato la legittimità del calcolo effettuato sul valore dei beni assoggettati a confisca, in quanto l’ammontare della imposta evasa è stato determinato induttivamente.
Va premesso che il ricorrente è coinvolto solo nel traffico di alcuni minori invii di merci spedite dall’Olanda, mente il Tribunale ha effettuato il calcolo sommando , tutte le merci del presunto export e, come già anticipato, con criteri presuntivi e approssimativi, posto che le merci non sono state mai rinvenute.
Va inoltre censurata la evasione dell’IVA che, quand’anche non contestata come reato, non può ritenersi dovuta: manca, infatti, la prova dell’immissione in consumo della merce nel territorio dello Stato e il calcolo si basa anch’esso su un metodo approssimativo e presuntivo.
2.2.12. Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla determinazione della pena.
Nulla ha motivato la Corte di appello sulle richieste in tema di dosimetria della pena (minimo- della pena e minimo aumento per la continuazione) per il ruolo marginale assunto dal ricorrente.
2.2.13. Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione al diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza nella massima estensione.
La Corte di appello ha affrontato questo motivo di appello con motivazione lacunosa ed assolutamente insufficiente, nonostante gli elementi positivi allegati dalla difesa.
2.2.14. Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla revoca della confisca.
Anche su questa richiesta la Corte di appello nulla ha motivato.
Il difensore di NOME ha presentato motivi nuovi, così di seguito sintetizzati.
3.1. Con riferimento al secondo motivo di ricorso di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 416 cod. pen.
Nel ribadire i AVV_NOTAIOili critici relativi al reato associativo, va evidenziato come l sentenza impugnata non abbia fornito adeguata motivazione in ordine ai punti della ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso di cui al capo 1), tanto sotto il AVV_NOTAIOilo oggettivo (così da distinguere la condotta dal semplice concorso di persone nel reato), trattandosi di rapporto occasionale quandanche reiterato di collaborazione, quanto sotto quello soggettivo.
Si contesta l’assenza sia nella sentenza di primo grado che in quella impugnata dell’indicazione di specifici, sintomatici e corali elementi di giudizio da cui trarre i convincimento ai fini della affermazione di responsabilità.
A fronte delle censure difensive, la risposta della Corte cli Appello si palesa gravemente inadeguata: si cita nella sentenza un arresto di legittimità non pertinente al caso in esame, posto che non è indicato per il ricorrente un ruolo infungibile e come tale sintomatico di consapevole appartenenza al sodalizio criminoso, viepiù in considerazione del fatto che NOME avrebbe cominciato ad operare in tempi di molto successivi alla sua costituzione; vieppiù il ruolo di / z” intermediario sembra di natura occasionale e comunque assunto tardivamente / rispetto all’attività già avviata; non si comprende in quale modo il ricorreVte
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avrebbe utilizzato uomini e mezzi del sodalizio quale membro dell’associazione e non come semplice, inconsapevole ed indiretto utente di essi; la circostanza secondo cui COGNOME aveva fornito direttive al ricorrente di per sé non sembra confermare il suo ruolo partecipativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono entrambi inammissibili per le ragioni di seguito illustrate.
Quanto al ricorso proposto da COGNOME si osserva quanto segue.
2.1. Il primo motivo, relativo alla dedotta illegittima composizione del collegio giudicante di primo grado (per la partecipazione di un giudice onorario in violazione di specifici divieti introdotti dal d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116),, è manifestamente infondato e generico.
Indipendentemente dalla risposta fornita sul punto dalla Corte di appello (va rammentato che i vizi di motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l’intervenuta violazione di legge, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), quel che rileva è che la ipotizzata violazione di legge nel caso in esame difetta del tutto.
Quanto alla normativa introdotta dal d.igs. 13 luglio 2017, n. 116, i relativi articoli 11 e 12 del capo III stabiliscono rispettivamente la “assegnazione ai giudici onorari dei procedimenti civili e penali” (quindi con riferimento alle funzioni monocratiche) e la “destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali”, prevedendo, in ragione della diversa composizione dell’ufficio giudicante, specifici divieti di assegnazione o di destinazione.
Nella specie, quindi, rileva quel che stabilisce l’art. 12: “In ogni caso, il giudice onorario di pace non può essere destinato, …per il settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.
Ebbene, la difesa, anche nel corso della discussione orale, non ha chiarito perché venga in applicazione nel caso in esame l’art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.
L’art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen. elenca una serie di delitti, nessuno dei quali corrispondente a quelli oggetto del presente procedimento.
In particolare, per il reato associativo di cui al capo 1), va rilevato che la suddetta norma, al n. 7, fa riferimento al solo “delitto di cui all’articolo 16 del
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codice penale nei casi in cui e’ obbligatorio l’arresto in flagranza” e l’art. 380 cod. proc. pen. prevede, alla lettera m), l’arresto obbligatorio in flagranza per i soli “delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall’articolo 416 commi 1 e 3 dei codice penale, se l’associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b)’ c), d), f), g), i) del presente comma” (cfr. tra tante, Sez. 6, n. 9097 del 17/01/2013, Rv. 254583). Delitti, quest’ultimi, non facenti parte all’evidenza tra quelli ,oggetto della associazione sub capo 1).
2.2. Il secondo motivo, relativo al reato associativo, è meramente reiterativo e aspecifico.
La Corte di appello risponde invero adeguatamente a tutte le censure avanzate dal ricorrente con l’appello e il ricorso non fa altro che reiterarle, sostenendo, in modo generico, che la risposta sia insoddisfacente.
Va premesso che con l’appello il ricorrente non aveva contestato l’esistenza della associazione ma solo il suo ruolo partecipativo.
Secondo la difesa, il reato associativo era dimostrato soltanto dalla commissione di plurimi reati satellite, oggetto dell’attività associativa; difettavano inoltre i requisiti della permanenza (il ricorrente era subentrato quando il sistema era oramai in piedi e per un periodo molto breve) e dei mezzi (era in possesso solo di due utenze telefoniche ed era in grado di mutare indirizzi mail di volta in volta).
La Corte di appello ha affrontato tali rilievi, evidenziando quali elementi sintomatici dell’esistenza di un consapevole accordo associativo anche in capo al ricorrente, la frequenza e la serialità delle operazioni di fittizia esportazione (i ricorrente aveva realizzato ben quindici operazioni, secondo il metodo adottato dagli altri associati), nonché il collegamento tra l’attività di questi e quella degl altri sodali (COGNOME riferiva al COGNOME e questi era in contatto continuo con COGNOME su tutta l’attività svolta dallo NOME; l’utilizzo costante da parte di NOME, tranne per una operazione, del medesimo schema – alcoolici spediti da una società polacca e diretti verso una società macedone con visto di uscita dal porto di Ancona; più volte, inoltre, NOME aveva in prima persona sollecitato al funzionario della dogana la chiusura del documento).
La Corte di appello, oltre alle intercettazioni, ha fatto anche riferimento alle dichiarazioni del COGNOME e del COGNOME.
In particolare, COGNOME aveva dichiarato che tutte le operazioni erano state concordate con NOME appena ricevuti da NOME i documenti e COGNOME aveva confermato tale modus operandi (a lui arrivava il documento che girava a COGNOME che z’ questi poi consegnava agli spedizionieri o al doganiere; aveva incontrato lo TARGA_VEICOLO
almeno 7-8 volte e “lui portava i soldi”; NOME aveva avuto modo di conoscere NOME).
La Corte di appello ha anche chiarito che la struttura organizzativa andava riferita al sodalizio e non al singolo e che il ruolo del ricorrente – se pur non qualificabile come promotore o organizzatore dell’associazione (in primo grado era stata infatti esclusa la fattispecie di cui al primo comma dell’art. 416 cod. pen.) era quello di fungere da intermediario di soggetti stranieri non identificati, compito portato avanti con continuità per un periodo di tempo significativo-.
La conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale in ordine alla partecipazione del ricorrente al sodalizio è dunque conforme ai principi giurisprudenziali in materia, per nulla considerati dal ricorrente.
Secondo una pacifica giurisprudenza in tema di associazione per delinquere, se da un lato la commissione dei “reati-fine” dell’associazione, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria, né ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione, dall’altro la partecipazione non estemporanea dell’imputato ai reati fine che costituiscono il programma criminoso di un determinato sodalizio ben può costituire indice sintomatico dell’intraneità dell’agente rispetto al detto sodalizio criminoso (si veda, in tal senso, Sez. 1, n. 29959 dei 5/6/2013, Rv. 256200), tant’è che, a fronte di plurime commissioni, in concorso con altri partecipi, di fatti integranti i reati-fine dell’associazione, grava sul singolo la prova che il suo contributo non è dovuto ad un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, a motivo della natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (tra tante, Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Rv. 265346; Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Fi;v. 279505).
Quindi l’affectio di ciascun partecipe non è esclusa di per sé dalla partecipazione al sodalizio per una breve durata, soprattutto quando tale durata corrisponda piuttosto al periodo di tempo “fotografato” dalle indagini.
2.3. Il terzo motivo, relativo al dolo del reato di corruzione di cui al capo 4), mira soltanto a confutare, in modo meramente oppositivo, la risposta fornita dalla Corte di appello sul punto.
Le censure si muovono, infatti, nella prospettiva della mancata prova della partecipazione del ricorrente al reato associativo, che vedeva questi come “finanziatore” delle false esportazioni (era colui che “portava i soldi”) e come colui che consegnava i documenti da utilizzare per tali operazioni, nonché COGNOME come il funzionario doganale che consentiva la realizzazione materiale delle operazioni, alterando e falsificando le movimentazioni di merci in uscita dal porto di Ancona.,/ —L’accordo associativo prevedeva quindi l’intervento (rivelatosi non ipotetico , ,6′
meramente alternativo) del funzionario doganale per portare a compimento il programma criminoso.
La Corte di appello, dopo aver fornito la prova della sua partecipazione a tale sodalizio, ha anche offerto la dimostrazione “positiva”, con argomentazioni non manifestamente illogiche o arbitrarie, che il ricorrente fosse a conoscenza di quel “preciso” meccanismo illecito utilizzato per portare a termine le operazioni di fittizia esportazione, essendo al corrente che ogni operazione trovava esito finale nell’attività illecita del funzionario doganale e anche dei suoi turni di lavoro.
Secondo la Corte territoriale, il ricorrente si muoveva infatti in base ai “tempi” di chiusura del documento da parte del funzionario doganale.
Già in primo grado, il Tribunale aveva escluso il ricorso al sistema alternativo di depositi fiscali in Italia, valorizzando sia la circostanza che la data di chiusura del documento di esportazione da parte del funzionario doganale – spesso oggetto di sollecito da parte dello COGNOME – era stabilita in relazione alla data di emissione del documento, calcolando la verosimile durata del viaggio fino ad Ancona, sia il contenuto di plurime conversazioni captate in cui i correi si riferivano ad un funzionario doganale per la realizzazione delle loro operazioni, il quale chiedeva loro insistentemente soldi.
A queste conversazioni già esposte nella sentenza di primo grado, la Corte di appello ha fatto riferimento per la posizione del ricorrente COGNOME, per dimostrare come anche costui fosse consapevole del meccanismo corruttivo utilizzato per le simulate esportazioni (cfr. in particolare quelle del primo febbraio 2016 in cui NOME rassicura NOME che il giorno dopo il documento sarebbe stato chiuso, chiedendogli “i soldi”; quelle del 18 febbraio 2016 in cui è lo stesso COGNOME a chiedere a COGNOME di “chiudere subito” la pratica di esportazione che gli aveva inviato e dell’arrivo della “somma di danaro”; quelle del 22 febbraio 2016 in cui COGNOME comunica a COGNOME la avvenuta “chiusura” raccomandandosi di riferirlo a NOME).
La motivazione dei giudici di merito veniva quindi anche a superare le obiezioni mosse dalla Corte di cassazione alla valutazione del quadro indiziario sul capo 4) in sede cautelare, che si basava essenzialmente sulla presunzione che il ricorrente dovesse essere “necessariamente” consapevole dell’esistenza di un funzionario che avallasse le loro false esportazioni.
2.4. Quanto al quarto motivo, con cui si contesta la mancata risposta alla censura circa l’assorbimento della condotta di corruzione nella fattispecie ex art. 45 d.lgs. n. 504 del 1995, la questione risulta generica in punto di rilevanza, posto che, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha espressamente indicato gli aumenti di pena con riferimento al solo reato di cui all’art. 43 d.lgs. n. 504 del 1995 e non all’ipotesi aggravata (cfr. pag. 47 d sentenza impugnata).
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2.5. L’inammissibilità dei motivi principali di ricorso, sopra esaminati, si estende infine ai motivi nuovi ex art. 585, comma 4, ultimo periodo, cod. proc. pen.
Con riferimento al ricorso di COGNOME osserva quanto segue.
3.1. Il primo motivo, che contesta la complessiva carenza della motivazione della sentenza impugnata rispetto alle questioni sollevate con l’appello, è generico posto che si limita ad una sommaria critica della decisione, senza tuttavia individuare le questioni delle quali si assume il difetto di motivazione e soprattutto la loro decisività.
Secondo un pacifico principio in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell’appello dei motivi articolati con l’atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell’impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (tra tante, Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, Rv. 275853).
3.2. Il secondo motivo sulla utilizzabilità delle intercettazioni è formulato in modo generico e comunque basato su argomentazioni manifestamente infondate.
Preliminarmente vanno richiamati i consolidati principi in tema di rilevabilità della inutilizzabilità di atti processuali in sede di legittimità.
In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso p genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416).
Non compete infatti alla Corte di cassazione, in nnanc:anza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti d procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244328).
Nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale (perché appartenenti ad altro procedimento o anche – qualora si proceda con le forme del dibattimento – al fascicolo del pubblico ministero), al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l’eccezione si accompagna l’ulteriore onere di formale
produzione delle risultanze documentali – positive o negative – addotte a fondamento del vizio processuale (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De brio, Rv. 244329).
Nel caso si tratti di atti di altro procedimento, grava, infatti, sulla part interessata l’onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende l’eccepita inutilizzabilità, sulla base di copia degli atti rilevanti del procedimento originario che la parte stessa ha diritto di ottenere, a tal fine, in applic:azione dell’art. 11 stesso codice (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229245). ·
Fatte queste premesse, va rilevato che il ricorrente, nel sollevare la questione della inutilizzabilità delle intercettazioni disposte nel procedimento originario, avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, non deduce preliminarmente la rilevanza probatoria “decisiva” delle suddette captazioni rispetto ai singoli reati e alla propria posizione (il compendio probatorio utilizzato dai giudici di merito risulta infatti formato da plurime fonti di prova), né indica o allega gli specifici decreti di autorizzazione o di proroga delle intercettazioni, rilevanti ai fini delle captazioni decisive.
La genericità dell’articolazione del motivo non consente quindi al Collegio di affrontare in questa sede la questione dedotta, controllando, al di là della motivazione della sentenza impugnata, se vi sia stata effettiva violazione dell’art. 270, comma 1, cod. proc. pen.
A ciò va aggiunto che anche gli argomenti giuridici posti a fondamento della censura risultano all’evidenza privi di fondamento.
In primo luogo, come rileva la Corte di appello, nel procedimento originario a carico del COGNOME ed altri, a partire dal 25 maggio 2015 le intercettazioni erano state disposte per i delitti di cui agli artt. 110, 319, 321, 346, 476 cod. pen. e 291bis e 201-ter. d.p.r. n. 43 del 1073, ovvero “anche per gli stessi reati” del presente procedimento (trattandosi della “medesima vicenda storica”, a tal fine richiamando la sentenza impugnata gli atti di p.g. e la deposizione del teste COGNOME).
Quindi rispetto ad essi non poteva ipotizzarsi l’applicazione della regola ex a t. 270 cod. pen., non trattandosi di reati “diversi” rispetto a quelli oggetto del provvedimento di autorizzazione, essendo del tutto pacifico che, se un’intercettazione telefonica è validamente autorizzata per un determinato fattoreato, essa può essere utilizzata nei confronti di qualsiasi persona a carico della quale faccia emergere elementi di responsabilità per quel medesimo fatto-reato (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, pag. 21).
Va poi rammentato, per completezza argomentativa, il consolidato principio, secondo cui, ferma la identità storica del fatto, per il quale il giudice ha autorizzato la intercettazione, non viene in applicazione l’art. 270 cod. proc. pen. quando il
fatto sia successivamente diversamente qualificato (tra tante, Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Rv. 281501).
In secondo luogo, nelle ipotesi in cui dalle captazioni emergano reati diversi ed ulteriori rispetto a quello oggetto di autorizzazione, per i quali non è consentito l’arresto obbligatorio in flagranza, le Sezioni Unite, nell’arresto ora citato, hanno anche chiarito che la nozione di procedimento “diverso” non coincide con quella di “diverso reato”, essendo la prima più ampia della seconda, così da escludere la diversità del procedimento là dove esista · un “legame sostanziale” – e non meramente formale – tra i due procedimenti, ovvero tra il reato in relazione al quale l’autorizzazione all’intercettazione è stata emessa e il reato emerso grazie ai risultati di tale intercettazione. Tale connessione deve rivestire i caratteri delle ipotesi disciplinate dall’art. 12 cod. proc. pen., tra le quali si pene anche quella del reato continuato (lett. b) (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395).
Ebbene, a tali principi si è uniformata la Corte di appello, là dove ha stabilito che anche i reati “diversi” rispetto a quelli oggetto della l’autorizzazione all’intercettazione erano comunque connessi con questi ultimi “quantomeno ai sensi dell’art. 12, lett. b) cod. proc. pen.”
In tal caso, come precisato più volte da questa Corte di legittimità in tema di procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020, i risultati delle intercettazion autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati al primo dal vincolo della continuazione ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., senza necessità che il disegno criminoso sia comune a tutti i correi (Sez. 5, n. 37697 del 29/09/2021, Rv. 282027 e numerose prenunce conformi, Sez. 5, n. 10671 del 23/11/2021, Licata; Sez. 2, n. 18248 del 25/03/2022; Sez. 4, n. 28276 del 13/04/2022; Sez. 4, n. 29924 del 13/04/2022; Sez. 5, n. 37459 del 13/06/2022; Sez. 5, n. 37922 del 20/07/2022; Sez. 6, n. 45879 del 18/10/2022; Sez. 1, n. 10704 del 04/11/2022; Sez. 5, n. 21902 del 03/05/2023).
In altri termini, la connessione “sostanziale”, che fonda la nozione di stesso procedimento, rilevante ai fini dell’art. 270 cod. proc. pen., deve sussistere tra i reati, restando irrilevante la posizione soggettiva dei suoi autori, come chiarito dalla citata decisione delle Sezioni Unite Cavallo (vedi supra). Pertanto, lo spostamento di competenza territoriale dei reati, oggetto del presente procedimento (evocato dalla difesa a dimostrazione della dedotta “diversità” dei reati), implica una nozione diversa di connessione ex art. 12 lett. b) cod. proc. pen., che deve rimanere circoscritta a tale ambito e come tale è inidonea ad incidere sulla nozione di “connessione” intesa come “legame sostanziale” tra reati, rilevante in tema di intercettazioni (così, espressamente, Sez. 5, n. 37697 del 29/09/2021, cit.).
In ordine a tale conclusione, fatta propria dalla sentenza impugnata (cfr. pagg. 22 e 23), la difesa si è limitata a reiterare le doglianze versate nell’appello e ad escludere la ritenuta identità del procedimento, facendo leva su una errata esegesi dell’art. 270, comma 1, cod. proc. perì., oltre che su generiche e comunque assertive affermazioni rispetto a quanto accertato in sede di merito (in particolare in ordine alla effettiva connessione tra i fatti-reato dei procedimenti).
E’ appena il caso di rilevare che anche il reato associativo (non oggetto di provvedimenti di autorizzazione giudiziale) è stato unificato cai giudici di merito dal vincolo della continuazione con gli altri reati ascritti all’imputato, che – secondo la sentenza impugnata – erano stati oggetto di provvedimenti autorizzatori o dovevano ritenersi, a loro volta, connessi ex art. 12, lett. b) cod. proc. pen. con gli ultimi cui si riferiva l’autorizzazione giudiziale.
3.3. Il terzo motivo, riguardante l’omesso esame della memoria difensiva e del parere ad essa allegato, deve ritenersi generico.
Il ricorrente non si confronta con il più recente e consolidato orientamento interpretativo, richiamato dalla sentenza impugnata, secondo cui il semplice deposito di una memoria difensiva nel corso del procedimento, il cui contenuto non sia oggetto di specifica confutazione da parte del giudice, non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive, che devono essere esaminate dal giudice a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolte o siano inconferenti rispetto all’oggetto del giudizio (tra tante, Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Rv. 279578; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Rv. 276199; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Rv. 276511; Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Rv. 272739; Sez. 3, n. 5075 del 13/12/2017, dep. 2018, Rv. 272009; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Rv. 271600). Con la conseguenza che la parte che deduce l’omessa valutazione di memorie difensive ha l’onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l’argomento “decisivo” per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Rv. 276511).
Ed invero, vale il principio giusto il quale, in tema di ricorso per cassazione, l’omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria ,.-pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra I ragioni della memoria e gli specifici AVV_NOTAIOili di carenza, contraddittorietà o manife
illogicità argomentativa della sentenza impugnata (tra tante, Sez. 5, n. n. 17798 del 22/03/2019, Rv. 276766).
Tanto non è avvenuto nel caso in esame e l’impugnazione non sfugge al rilievo dell’inammissibilità per l’evidente genericità che la contraddistingue.
3.4. Il quarto motivo, relativo al reato di cui all’art. 43, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504 del 1995 di cui al capo 2) non supera la soglia clell’amrnissibilità, in quanto si presenta meramente reiterativo delle medesime questioni articolate con l’appello, che la Corte di merito ha affrontato con motivazione non censurabile in questa sede, in quanto adeguata e priva di vizi logico-giuridici. Deve pertanto ritenersi generica e comunque manifestamente infondata la censura con cui si definisce apodittica ed apparente la motivazione sul punto sviluppata dalla Corte territoriale.
La difesa, oltre a voler “misurare” la adeguatezza della risposta fornita dalla Corte di Ancona con il metodo del raffronto della lunghezza della motivazione con il numero delle pagine versate nell’appello, si limita a riproporre la tesi sostenuta con il gravame, volta a dimostrare da un lato la mancanza della prova dell’effettivo ingresso della merce in Italia e quindi della immissione al consumo della stessa nel territorio dello Stato, e dall’altro che, alla luce della normativa nazionale e comunitaria in materia, non poteva ritenersi verificata in Italia la irregolarità per i pagamento dell’accisa.
Quel che è dirimente rilevare è tuttavia che la Corte di appello ha replicato alla prima questione, evidenziando i dati “cerl:i” sui quali si fondava il ragionamento probatorio, qualificando invece la tesi proposta dalla difesa (immissione della merce al consumo in altro Paese comunitario) come mera ipotesi alternativa priva di riscontri.
La ipotesi accusatoria in particolare era sostenuta da un quadro indiziario, grave, preciso e concordante, già delineato in primo grado e costituito, oltre alle dichiarazioni spontanee “confessorie” del ricorrente (cfr. pag. 27 della sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale ha richiamato tali dichiarazioni per corroborare la ricostruzione fattuale delle varie ipotesi delittuose), dalla documentazione della dogana di esportazione, di cui era corredata la merce, in regime di sospensione, nel suo viaggio verso la dogana di uscita dall’Unione europea; dalla acclarata mancata partenza della merce dal porto di uscita (Ancona) dove la merce era formalmente diretta; dalla verificata esistenza di un deposito fiscale a Spoleto, gestito da appartenenti al medesimo sodalizio criminoso (ancorché non contestato nel presente procedimento), riferito non solo dai testi di p.g. ma anche dal coimputato COGNOME (pagg. 103-105 della sentenza di primo grado).
Questi elementi fattuali e logici, valutati congiuntamente alle modalità di operatività del sodalizio, consentivano di escludere, con ragionamento congruo e non manifestamente illogico, la immissione al consumo della merce nello stesso Stato del deposito doganale o in altro Stato dell’Unione europea, diverso dall’Italia (la vicenda del deposito di Spoleto, unitamente alla tracciabilità del viaggio della merce verso il punto di uscita, aveva infatti significativamente rivelato il modus operandi delle fittizie esportazioni poste in essere dal sodalizio e quindi l’effettivo passaggio della merce dall’Italia).
E’ appena il caso di rammentare, infatti, il consolidato principio in tema di valutazione della prova indiziaria, secondo cui il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (tra tante, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605).
3.5. Anche il quinto motivo, relativo all’aggravante di cui all’art. 45 d.lgs. n. 504 del 1995, è inammissibile, in quanto in larga parte declinato sul solo rilievo della insussistenza del reato principale, risultando quindi assorbito dalle osservazioni che precedono.
Inoltre, ma in modo assolutamente generico, il ricorrente lamenta la mancata risposta sulle questioni sollevate con riferimento al capo 4), non indicando quali siano le argomentazioni preternnesse e decisive avanzate con l’appello.
A ciò va aggiunto, in punto di rilevanza del motivo, che, come si è detto anche per il ricorso di COGNOME, la Corte di appello non ha di fatto applicato, nel calcolo della pena, l’aggravante speciale, avendo fatto riferimento espressamente alla sola ipotesi semplice di cui all’art. 43 d.lgs. n. 504 del 1995.
3.6. Il sesto motivo, relativo al reato associativo di cui al capo 1), è formulato in modo generico.
Il ricorrente, nel denunciare la omessa o carente valutazione da parte del giudice dell’appello dei motivi articolati con l’atto di gravame, si è infatti limitato trascriverne integralmente svariate ed intere pagine, enfatizzandone ancora una
volta il numero e tacciando tout court la risposta fornita dalla Corte di appello come sbrigativa, superficiale e apodittica rispetto ai rilievi sollevati dalla difesa assertivamente definiti “idonei a dimostrare l’innocenza dell’imputato quanto meno ex art. 530, comma 2 cod. proc. pen.”.
E’ principio pacifico infatti che l’onere di specificità del ricorso non può dirsi assolto con il mero rinvio ai motivi di appello né tantonneno con la mera allegazione dell’atto di appello del quale si lamenta la carente valutazione, ma occorre che l’impugnazione individui in modo specifico e autonomo le questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindac:ato di legittimità, illustrandone la decisività (per tutte, Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, Rv. 275853).
La formulazione generica e meramente reiterativa dei motivi di appello finisce inoltre per non confrontarsi realmente e criticamente con la articolata motivazione che si rinviene sul capo 1) nella sentenza impugnata con riferimento alla posizione del ricorrente (ex multis, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970).
3.7. Il settimo motivo, relativo ai reati di falso, è anch’esso inammissibile.
Quanto al tema dell’attendibilità del coimputato COGNOME, va rilevato che con l’appello la difesa aveva definito priva di riscontro probatorio l’ipotesi che il ricorrente avesse predisposto i falsi documenti di esportazione!, sostenendo che il solo COGNOME aveva fornito dichiarazioni sul punto, la cui attendibilità era tuttavia minata tanto da un personale interesse quanto dalla mancanza di riscontri estrinseci.
La Corte di appello ha superato tale eccezione, evidenziando i riscontri emersi rispetto alle dichiarazioni del COGNOME, consistenti non solo nelle dichiarazioni confessorie rese dall’imputato, ma anche in quelle rese dagli altri coimputati COGNOME e COGNOME, concordi nell’indicare nel COGNOME come il soggetto deputato ad inviare il documento di esportazione (c.d. “NUMERO_DOCUMENTO“) solo dopo aver conosciuto personalmente i collaboratori.
Rispetto a tali argomentazioni, il ricorrente ha proposto censure di merito quanto all’attendibilità dei coimputati e, comunque, manifestamente infondate, quanto alla necessità per le convergenti dichiarazioni dei computati di ulteriori riscontri esterni (tra tante, Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Rv. 276744).
La difesa con l’appello aveva, inoltre, definito come “avventata” la tesi che l’imputato avesse trasmesso documenti al funzionario doganale per il tramite dei sodali.
Anche sul tale AVV_NOTAIOilo la Corte di appello ha fornito una risposta puntuale e non manifestamente illogica, che la difesa contesta in 1:ermini generici e meramente oppositivi, limitandosi a definire manifestamente indiziari e non risolutivi gli elementi fondanti la condanna: è sufficiente evidenziare sul tema che
la Corte di appello ha spiegato come l’operazione aveva avuto inizio solo dopo l’individuazione del funzionario disponibile, appositamente retribuito e tassello indispensabile per la riuscita della prima fase della falsificazione.
Per il resto il motivo, nel censurare la motivazione della sentenza impugnata come elusiva dei motivi di appello, è declinato secondo la medesima modalità generica esaminata nel paragrafo che precede (mera trascrizione dei motivi di appello, definiti assertivamente decisivi) e pertanto inammissibile per le ragioni sopra indicate.
3.8. Anche l’ottavo motivo, sul reato di corruzione, è articolato nel medesimo modo generico e quindi inammissibile.
Il ricorrente si limita infatti a trascrivere i motivi di gravame, a defini sintetica la risposta fornita dalla Corte di appello e, per contro, meritevole di accoglimento la tesi difensiva.
3.9. Il nono motivo, sulla circostanza aggravante ex art. 61 n. 2 cod. pen., replica i motivi di appello, con cui il ricorrente ne aveva chiesto l’esclusione sul presupposto della assoluzione dai reati di riferimento (i falsi e i reati di evasione doganale).
La Corte sul punto ha rinviato alle argomentazioni spese sul tema del perfezionamento dei suddetti reati, evidenziando come la falsità ideologica fosse all’evidenza strumentale alla commissione del reato di sottrazione all’accertamento dell’accisa.
Il presente motivo deve, pertanto, ritenersi assorbito dalle osservazioni avanzate con riferimento ai reati di cui al capo 2).
3.10. Il decimo motivo, sulla circostanza aggravante ex art. 61 n. 7 cod. pen., reitera le argomentazioni spese nell’appello, da un lato ribadendo l’insussistenza del reato ex art. 43 d.lgs. n. 504 del 1995 e dall’altro sostenendo in modo aspecifico che la Corte di appello non abbia risposto ai rilievi difensivi circa la natura presuntiva della stima del danno causato all’Erario, in difetto della merce da sottoporre in concreto a tassazione.
Ebbene, la Corte di merito su tale secondo AVV_NOTAIOilo ha fornito una risposta adeguata e per nulla elusiva delle doglianze versate nell’appello, osservando che, una volta provata la commissione dei reati di cui all’art. 43 d.lcis. n. 504 del 1995, il calcolo del danno era stato effettuato sui prodotti descritti per tipologia e quantità nei documenti di esportazione e comunque con riferimento al valore della merce indicato dall’esportatore (c.d. valore “statistico”), arrotondato “per difetto”.
3.11. L’undicesimo motivo ripropone (in larga parte anche graficamente) la questione proposta con l’appello della illegittimità del calcolo effettuato dai giudici di merito sul valore dei beni sottratti al pagamento dei tributi, utilizzato per
determinare sia il danno all’Erario sia l’entità della confisca, limitandosi a sostenere che le doglianze difensive non sono state prese in considerazione.
I rilievi esposti riguardavano da un lato l’insussistenza del reato ex art. 43 d.lgs. n. 504 del 1995 e dall’altro impossibilità, in mancanza del ritrovamento “fisico” della merce, di effettuare un calcolo reale del tributo da esigere (con la conseguente natura meramente “induttiva” del suo ammontare) e della effettuazione in ogni caso di una stima “cumulativa”, senza distinzione soggettiva.
Sul danno e sulla modalità del calcolo dei tributi evasi si è già detto al paragrafo che precede.
Aspecifica e meramente reiterativa è anche la censura sul calcolo dell’accisa sui superalcolici: la Corte di appello ha, infal:ti, precisato che era stato calcolato i tributo evaso sulla base dei documenti di esportazione (che necessariamente devono descrivere natura, quantità e qualità della merce) e nel caso che non fosse stato indicato dall’esportatore il grado alcolico della bevanda si era tenuto conto del grado alcolico della stessa marca o dello stesso tipo di superalcolico, facendo così applicazione di elementi di stima obiettivi, per nulla arbitrari o aleatori.
Nello stesso senso deve concludersi anche per il rilievo concernente la stima “cumulativa” degli importi evasi, posto che, come ha spiegato la Corte di appello, i prodotti sono stati analizzati “individualmente” in base alla documentazione di esportazione ad essi relativa; come emerge, inoltre, chiaramente dalla sentenza di primo grado (pag. 132 e 133) il calcolo dei tributi evasi è stato fatto separatamente per i capi 2) e 3), escludendosi in radice ogni possibilità di confusione in ordine alla imputazione degli importi evasi.
Quanto, infine, all’IVA evasa attraverso le false esportazioni, è sufficiente osservare che la confisca è stato disposta ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen. in relazione al AVV_NOTAIOitto conseguito dal ricorrente (cfr. pag. 135 della sentenza di primo grado) con il reato di corruzione di cui al capo 4), che a sua volta rinviava al capo 2) che indicava espressamente in fatto l’importo della IVA evasa.
3.12. Il motivo dodicesimo sulla dosimet:ria della pena è anch’esso aspecifico.
La Corte di appello ha rilevato che sul punto non era stata avanzata con il gravame alcuna argomentazione ed effettivamente la richiesta risultava sguarnita di specifica illustrazione (la difesa si limitava a richiedere il minimo della pena “in considerazione dell’entità del fatto e dei criteri tutti ex art. 133 cod. pen.”) comunque astratta rispetto al ragionamento giustificativo sul punto esposto dalla sentenza di primo grado.
3.13. Aspecifico e meramente reiterativo è il tredicesimo motivo sul diniego delle attenuanti generiche.
Va premesso che il corrispondente motivo di appello, oltre a diffondersi sulla funzione adeguatrice della pena delle suddette circostanze e del giudizio di
bilanciamento tra circostanze, aveva indicato a sostegno della richiesta soltanto la “assoluta marginalità” del ruolo assunto dal ricorrente per tutte le considerazioni esposte con riferimento al merito delle contestazioni, concludendo che per tali “numerosi elementi positivi in relazione sia alla personalità dell’imputato sia alla modalità della condotta” doveva essere accolto il gravame sul punto.
Ebbene il ricorrente anche in tal caso ha trascritto pedissequamente i motivi di appello, limitandosi a definire tout court “lacunosa ed assolutamente insufficiente” la sentenza impugnata, senza tuttavia confrontarsi con, la risposta puntuale sul punto fornita dalla Corte di appello, che ha evidenziato, quali dati ostativi, specifici elementi concreti tratti dalla vicenda in esame, conformi ai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen.
3.14. Generico è infine anche l’ultimo motivo sulla confisca.
Al riguardo è sufficiente osservare che il motivo di appello, che si assume non aver avuto risposta dalla Corte territoriale, aveva ad oggetto la richiesta di revocare la confisca sull’unico AVV_NOTAIOilo della insussistenza del reato transnazionale e della corruzione.
Correttamente, pertanto, la Corte di appello, una volta confermata la responsabilità del ricorrente per il reato di corruzione, ha respinto la richiesta.
Sulla base di quanto precede deve dunque ribadirsi l’inammissibilità dei ricorsi, da ciò conseguendo la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei AVV_NOTAIOili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/,06/2023.