Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43439 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43439 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Cosenza DATA_NASCITA
avverso il provvedimento del 28/05/2024 del Tribunale di Catanzaro letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento sopra indicato, il Tribunale di Catanzaro, adito in funzione di Giudice del riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 17 aprile 2024 con cui veniva applicata nei confronti di NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di associazione per
delinquere dedita al narcotraffico sub capo 1) e per diversi reati-fine di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, di cui alla provvisoria contestazione.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo:
violazione di legge, in relazione all’ art. 273 cod. proc. pen., e vizio di motivazion per avere la Corte di appello confermato la gravità del quadro indiziario in ordine alla contestata appartenenza al sodalizio criminale nonostante si fosse al cospetto di droga parlata per assenza di recuperi di sostanza stupefacente e nonostante già dalla mera lettura dei capi di imputazione relativi ai reati fine – emergesse l’assenza di un rapporto di natura stabile tra il COGNOME e il gruppo criminale capeggiato da NOME COGNOME. Il COGNOME, infatti, acquistava sostanza stupefacente da diversi fornitori, tra cui compariva spesso tale NOME COGNOME, mentre le transazioni con l’COGNOME, intraneo al sodalizio COGNOME, erano episodiche ed occasionali.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decretolegge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non supera il preliminare vaglio di inammissibilità per genericità e per manifesta infondatezza dei suoi motivi.
1.1. Il thema decidendum è limitato alla sola questione relativa alla partecipazione di NOME COGNOME al sodalizio criminoso dedito al narcotraffco capeggiato da NOME COGNOME, che – secondo la ricostruzione operata dai Giudici della cautela – era strutturalmente collegato alla RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE – operante nel territorio cosentino -, contribuendo con i proventi dell’attività di spaccio a implementare la c.d. “bacinella comune”, gestita dai vertici delle singole organizzazioni criminali.
Il devolutum impone, dunque, di verificare se gli elementi di fatto – posti a fondamento della decisione- assumano la consistenza della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen., laddove per indizi si debbono intendere tutti quegli elementi che per la loro consistenza fondano una qualificata probabilità di colpevolezza, e se l’iter logico – argomentativo seguito dai Giudici sia immune da vuoti e lacune motivazionali e non sia inficiato da profili di manifesta illogicità:
tema di misure cautelari personali- allorché si contesti in sede di legittimità la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza- spetta alla Corte il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (così ex multis, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, NOME, Rv. 255460).
1.2. Tale essendo la regula iuris cui attenersi, ritiene la Corte che il Tribunale abbia fatto buon governo di tali principi, non riscontrandosi alcuna violazione di legge o vizio di motivazione: il complessivo corpo motivazionale si presenta esaustivo, congruo, aderente al dato probatorio e privo di salti logici.
Nella ipotesi al vaglio, i Giudici del riesame – dopo essersi lungamente e dettagliatamente soffermati (nelle prime 54 pagine del provvedimento) sulla genesi, sulla struttura e sulle modalità operative del sodalizio criminale sub capo 1) e dopo avere evidenziato come detto gruppo fosse a sua volta collegato ad una RAGIONE_SOCIALE criminale che sul territorio cosentino riuniva sette articolazioni ‘ndranghetiste, facenti capo a diverse famiglie, alleatesi fra loro al fine d preservare e rinforzare il dominio sul territorio, tanto da creare un vero e proprio sistema – esaminavano singulatim la posizione di ciascun sodale, soffermandosi al §4 (pagg. 55 e ss) sul ruolo dell’attuale ricorrente.
1.3. Nello specifico e per quanto di interesse, i Giudici di merito collocavano il COGNOME nel gruppo facente capo a NOME COGNOMECOGNOME il quale – per la gestione dell’attività di spaccio – si avvaleva di NOME COGNOME. Era, infatti, il suddett coordinare l’attività di spaccio e quella del recupero crediti impartendo direttive e ordini ai vari sodali e a rifornire i pusher che operavano nelle singole piazze di spaccio. Tra gli acquirenti abituali dell’COGNOME compariva anche la figura del COGNOME, il quale periodicamente si riforniva di sostanza stupefacente dal gruppo per poi collocarla sulla piazza di spaccio – avvalendosi nell’attività di vendita a minuto del costante apporto di NOME COGNOME-; il COGNOME era inoltre tra le poche persone a potere fruire di un rapporto “privilegiato” con l’COGNOME, potendo comunicare in maniera esclusiva e diretta con quest’ultimo per la disponibilità di utenze “citofoniche” (pag. 56 del provvedimento impugnato).
Per i Giudici del riesame erano emblematiche alcune intercettazioni telefoniche che – anche per il chiaro tenore delle conversazioni – lasciavano trasparire sia la stabilità del “rapporto di affari” intercorrente tra il COGNOME e il gruppo dell’RAGIONE_SOCIALE (rectius RAGIONE_SOCIALE), sia la scientia in capo allo stesso di essere parte ed intraneo ad una struttura organizzativa che operava stabilmente sul territorio
nel settore dello stupefacente (cfr pag. 56 e pag. 62 del provvedimento), tanto da averne accettato le regole ( tra cui quella che imponeva ai sodali di rifornirsi dello stupefacente da persone indicate dai vertici dell’associazione , cfr pagg. 66 e ss).
1.4. Le osservazioni del difensore circa la non esclusività del rapporto con l’COGNOME dal momento che il COGNOME si riforniva di sostanza stupefacente anche da altre persone, tra cui tale COGNOME, non è un argomento ex se in grado di destrutturare l’impianto motivazionale del provvedimento gravato.
E’ costante l’affermazione, secondo cui l’acquisto costante di sostanza stupefacente di cui un sodalizio fa commercio, determinando la stabilità del rapporto di fornitura, è uno degli indici sintomatici da cui desumere l’inserimento organico nell’associazione. Purtuttavia, non si richiede affatto l’esclusività del rapporto di dare ed avere, potendo l’acquirente rivolgersi anche a diversi e plurimi canali di approvvigionamento (Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, COGNOME, Rv 285646; Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2024, COGNOME, Rv 285702).
Ma al netto di tale considerazione, l’osservazione difensiva risente di una lettura frammentaria e parziale degli atti investigativi laddove i Giudici del riesame hanno bene evidenziato come una delle regole inderogabili del “sistema Cosenza” – la cui violazione era gravemente punita con violenti pestaggi e pagamenti di cospicue somme di danaro) – fosse quella di acquistare stupefacenti solo dai fornitori “approvati” dai vertici della RAGIONE_SOCIALE (pag. 54 del provvedimento). Ed il COGNOME – come evidenziato nel provvedimento impugnato (pagg. 66 e ss) – era consapevole dell’obbligo di acquistare dal gruppo COGNOME, per il tramite dell’RAGIONE_SOCIALE, per potere “tenere la zona” nonostante la sostanza fosse meno economica.
1.5. Allo stesso modo è eccentrica e sganciata dal provvedimento l’osservazione difensiva ulteriore relativa all’assenza di riscontri trattandosi d droga parlata: ferma la allarmante chiarezza dei colloqui telefonici – oggetto di captazione – per l’esplicito rifernnento all’erba et similia, numerosi e anche cospicui sono stati i recuperi di sostanza stupefacente, segnalati dai Giudici della cautela, cui è seguito anche l’arresto in flagranza di alcuni sodali.
La motivazione adottata è, dunque, esente da censure vieppiù al cospetto di doglianze difensive generiche, basate su una lettura parziale degli elementi indiziari, prive di un reale “dialogo” con l’articolato complesso motivazionale che sottende il decisum del Tribunale della libertà.
Alla inammissibilità del ricorso segue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. – la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila
euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della caus di inammissibilità (vedi Corte Costit., sent. n 186 del 13 giugno 2000).
Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, d att. cod. proc. pen.
Così deciso il 30 ottobre 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il tid nte