Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50023 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50023 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da : COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA in Israele COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Torino avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Torino in data 5/5/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall’art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME: letta la requisitoria con la quale il AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata quanto a COGNOME NOME e l’inammissibilità in relazione alla posizione di COGNOME NOME.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 5/5/2023, il Tribunale della Libertà di Torino, decidendo in sede di rinvio a seguito della pronuncia della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, emessa in data 15/12/2022, applicava nei confronti degli odierni ricorrenti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (quotidianamente a COGNOME e quattro giorni alla settimana per COGNOME), ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di cui all’art. 416 c. contestato al capo 1) e le esigenze cautelari.
In particolare, il collegio cautelare provvedeva a selezionare gli atti di indagine utilizzabili secondo le indicazioni fornite dalla Suprema corte nella sentenza rescindente e cioè gli atti compiuti entro il termine di un anno dalla iscrizione del nominativo degli indagati nel registro delle notizia di reato in relazione all’ipotesi di cui all’art. 270 c.p., poi riqualificata come art. 416 c.p. (pag. 3 dell’ordinanz e, dopo avere analizzato detti atti secondo criteri di valutazione di ordine cronologico, logico – settoriale e relazionale, riteneva integrato in termini di gravità indiziaria, il delitto associativo per la presenza di una struttur organizzativa stabile con suddivisione di ruoli, dedita alla realizzazione di un programma delittuoso consistente nella lotta violenta e nella resistenza alle Forze dell’ordine sfociante in vari reati fine.
2. Avverso detta ordinanza propongono ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione NOME COGNOME e COGNOME NOME i quali, con un unico atto, eccepiscono il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 623 c.p.p., non avendo il Tribunale del riesame osservato le prescrizioni della sentenza rescindente circa l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente al 13 gennaio 2021, avendo valorizzato, a fini dimostrativi della fattispecie associativa, l’annotazione di P.g del 26/3/2021 ed altri atti di indagine indicati alle pagg. 62-64, invero inutilizzabili, nonché un elemento (l’esistenza di una RAGIONE_SOCIALE di resistenza ) che, secondo la sentenza rescindente, era da ritenersi irrilevante.
L’ordinanza, inoltre, non avrebbe colmato la carenza motivazionale rilevata dalla sentenza rescindente, non avendo provveduto ad individuare il gruppo di persone che formava l’associazione a delinquere, confondendo la struttura organizzativa del RAGIONE_SOCIALE, con la struttura dell’associazione per delinquere.
2.1. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la decisione del Tribunale con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, segnalando che nel giudizio di merito, il Tribunale ha revocato quanto a COGNOME la misura
cautelare mentre con riferimento a NOME non era stata applicata alcuna misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono basati su motivi infondati e vanno rigettati.
Prima di esaminare le singole doglianze proposte dai ricorrenti, va ricordato, come necessaria premessa metodologica, che l’ordinanza è stata emessa a seguito di sentenza di annullamento con rinvio disposto da questa Corte, nella quale si legge ” in riferimento alla contestazione cautelare relativa alla fattispecie associativa di cui all’art. 416 cod. pen., rubricata a carico di COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio affinché il Tribunale del riesame verifichi quali atti risultano, in relazione all’addebito associativo, utililizzabili (in qu compiuti prima della scadenza del termine delle indagini di un anno dall’iscrizione dei nominativi dei predetti indagati nel registri delle notizie di reato in relazion all’ipotesi ex art. 270 cod. pen., poi riqualificata come art. 416 cod. pen.) e quali no e, all’esito di detta operazione, valuti se, eliminati dalla piattaforma indiziarl gli atti di indagine “tardivi”, possa ancora ritenersi configurabile a carico de predetti la fattispecie di cui all’art. 416 cod. pen.” ( pag. 11 della sentenza rescindente).
2.Con riferimento al delitto di cui all’art. 416 c.p., la sentenza ha ribadito che “la fattispecie di cui all’art. 416 cod. pen. presuppone l’esistenza di una stabile struttura organizzativa volta alla realizzazione di un programma criminoso oggetto del vincolo associativo, in modo da consentire di escludere la sussistenza del mero concorso di persone nel reato (Sez. 6, n. 8694 del 9 gennaio 2018, Chiariello, Rv. 272385) mentre tale delitto non è configurabile quando, pur in presenza di plurime condotte delittuose, siano stati predisposti complessi accorgimenti organizzativi al solo fine di perseguire lo scopo criminoso preventivamente individuato, e non di realizzare una struttura stabile, funzionalmente destinata alla commissione di una serie indeterminata di delitti (Sez. 6, n. 19783 del 16 aprile 2013, COGNOME Caro, Rv. 255471). Per la configurabilità della fattispecie di cui all’art. 416 cod. pen. ha precisato sentenza “è quindi indispensabile che gli elementi indiziari utilizzabili siano idonei a dimostrare l’esistenza di un reale vincolo associativo, con la precisa individuazione dei diversi ruoli rivestiti dagli indagati ritenuti partecipi, e di struttura organizzativa che, ancorchè non necessariamente complessa, presenti caratteri di stabilità e di finalizzazione alla commissione di una serie indeterminata di delitti. A tale riguardo, non ritiene la Corte che possano essere valorizzati gli elementi indicati nell’ordinanza impugnata e relativi alla
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organizzazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (l’esistenza della “RAGIONE_SOCIALE di resistenza” e il c.d legai team), che, sulla base di quanto esposto nel medesimo provvedimento, risultano del tutto neutri rispetto al profilo de/l’ipotizzato reato associativo”.
Preme altresì ricordare che i poteri attribuiti al giudice del rinvio sono diversi a seconda che l’annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nella prima ipotesi, resta ferma la valutazione dei fatti come accertati dal provvedimento annullato; nella seconda, invece, l’annullamento travolge gli accertamenti e le valutazioni già operate e, dunque, i poteri del giudice di rinvio hanno la massima latitudine: egli è, infatti, chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve rendere adeguata motivazione sui punti della decisione sottomessi al suo esame(Sez. 5, 42814/2014, rv. 261760; Sez. 2, 8733/2019, rv. 278629; Sez. 2 n. 27116/2014,rv. 259811).
3. Con riferimento all’iter logico della decisione, il giudice del rinvio, pur restando libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante un’autonoma valutazione del fatto concernente il punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento; in alcune pronunce di questa Corte si precisa che il giudice del rinvio è altresì vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali indicata dal giudice di legittimità o al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, indicata come di determinante rilevanza ai fini della decisione, con il limite di non ripetere i vizi di motivazio rilevati nel provvedimento annullato (Sez.5,n.7567/2012; Sez.6, n.19206/2013), mentre in altre pronunce si sottolinea la libertà del giudice del rinvio di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concernenti i punti oggetto di annullamento (Sez.1, n. 43685/2007). Il principio di diritto, in ogni caso, è rispettato ove il giudice del rinvio motivi la sua decisione sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di legittimità (ex multis: Se n. 30422/2005; Sez. 2, n. 47060/2013; Sez. 2, n. 27116/2014). Va ribadito che non viola, l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto “il giudice di rinvio dopo l’annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all’affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità” fermo restando solo un vincolo di contenuto negativo, consistente nel divieto di adottare la stessa motivazione ritenuta viziata dal giudice di legittimità
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(Sez. 4, n. 44644/2011; Sez.2, n. 1726/2017). E’, inoltre, stato ripetutamente affermato nella giurisprudenza che non rappresenta vizio censurabile l’omesso esame critico di ogni questione sottoposta all’attenzione del giudice di merito qualora dal complessivo contesto argomentativo sia desumibile che alcune questioni siano state implicitamente rigettate o ritenute non decisive, essendo a tal fine sufficiente che la pronuncia enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono ritenuti determinanti per la formazione del convincimento del giudice (ex plurimis Sez. 4, n. 45126/2008; Sez. 6, n. 49970/2012; Sez. 4, n. 34747/2012; Sez. 2, n. 9242/2013; Sez. 4, n.20044/2015).
4. Nel caso di specie l’ordinanza del Tribunale ha recepito le indicazioni fornite dalla sentenza rescindente circa l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiut successivamente al 13/1/2021, correttamente comprendendo nel novero degli atti utilizzabili quelli che seppure trasfusi in atti di indagine recanti una da successiva al termine annuale, in particolare l’annotazione di p.g. del 26/3/2021 contestata dalla difesa, erano stati compiuti entro il termine annuale indicato. I ricorrenti non considerano che, al fine della verifica della inutilizzabilità previst per gli atti compiuti dopo la scadenza del termine di durata per le indagini preliminari, deve farsi riferimento alla data in cui i singoli atti di indagine so compiuti e non a quella del deposito della informativa che li riassume (tra tante, Sez. 5, n. 19553 del 25/03/2014, Naso, Rv. 260403). Pertanto, nel caso di specie, è irrilevante la data indicata della redazione della annotazione di p.g., senza la individuazione della data degli atti di indagine che si assumono essere stati compiuti tardivamente (Sez. 6, n. 12104 del 05/03/2020, Rv. 278726; Sez.6, n. 9386 del 14/12/2017, Rv. 272728).
5. Risultano generiche anche tutte quelle critiche che lamentano la violazione di legge e l’omessa motivazione in relazione al delitto associativo. L’ordinanza impugnata, a pag. 6, ha precisato di muovere dalla indicazione fornita dalla sentenza rescindente circa la necessità di individuare una stabile struttura organizzativa volta alla realizzazione di un programma criminoso, ravvisandola nell’organizzazione di un gruppo di persone ( 16 militanti) avente carattere di stabilità, distinto da quella dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed a tal fine ha valorizzato l’intercettazione nella quale COGNOME attribuisce al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la valenza di “mezzo” per la realizzazione dei fini dell’associazione.
Secondo quanto emerso dalle intercettazioni e dalla disamina degli atti di indagine letti in chiave cronologica, relazionale e logico settoriale, detta finalità s identifica nella lotta armata mediante la preordinata provocazione di contrasti con le forze dell’ordine. Per ciascuno degli odierni indagati e seguendo una rigida scansione cronologica, il Tribunale ha indicato gli elementi (per lo più intercettazioni) dai quali desumere l’esistenza dell’associazione criminale
individuando una precisa ripartizione di ruoli (COGNOME e COGNOME rivestivano ruoli apicali, COGNOME un ruolo sub apicale) ed il programma criminoso contemplante anche la commissione, la istigazione e l’apologia di delitti sistematici soprattutto ex artt. 336, 337, 633, 610, 635, commessi sistematicamente nel corso degli anni (cfr. pag. 69 dell’ordinanza impugnata).
Il Tribunale si è attenuto al principio giurisprudenziale consolidato secondo cui in tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell’autonomia del delitto-mezzo rispetto ai delitti-fine, dedurre la prova dell’esistenza de sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che, attraverso di essi, si manifesta in concreto l’operatività dell’associazione (Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, Rv. 285126; Sez 2, n. 19435 del 31/03/2016, Rv. 266670; Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, Rv. 254233).
In sostanza, il giudice di rinvio ha arricchito la motivazione con considerazioni ulteriori che hanno consentito di attribuire agli elementi in precedenza valutati ( la RAGIONE_SOCIALE comune ed il legai team), un significato rilevante all’interno del contesto complessivo della intera vicenda processuale.
6. La censura difensiva di cui al motivo n. 2, concernente la contraddittorietà della motivazione per avere il Tribunale ritenuto insussistenti mutamenti significativi delle esigenze cautelari, in presenza di un provvedimento di revoca e attenuazione delle misure cautelari in atto, non coglie nel segno.
In tema di impugnazioni riguardanti provvedimenti cautelari, il giudice del rinvio può prendere in considerazione elementi sopravvenuti dopo l’emissione (o il diniego di emissione) della misura cautelare, ma tale potere è condizionato oltre che dalle valutazioni espresse dalla Corte di legittimità nel giudizio rescindente, dalla esigenza che i fatti nuovi posti a base del rinnovato appello incidano sull’originaria legittimità del titolo cautelare trovando, in caso contrario, la l naturale rilevanza nell’ambito di una autonoma richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare (Sez. 2, n. 8854 del 09/02/2016, Rv. 266100).
Nel caso di specie il Collegio cautelare si è attenuto alla richiesta del P.M. che secondo quanto risulta dal verbale del 5/5/2023, ha chiesto l’applicazione delle misure cautelari in atto, né emerge da detto verbale che la difesa abbia allegato elementi concreti, dimostrativi dell’attenuazione ( o revoca ) della misura cautelare per COGNOME o della mancata applicazione della misura nei confronti della COGNOME, limitandosi, genericamente, a richiamare la sua situazione personale.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 26 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presid