Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1154 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1154 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nata a Scorrano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/04/2025 del Tribunale di Lecce
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata; uditi gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, difensore della ricorrente, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Lecce, in parziale accoglimento dell’appello del Pubblico ministero, ha disposto la misura cautelare del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali ed assumere uffici direttivi di imprese e persone giuridiche per la durata di nove mesi nei confronti di NOME COGNOME, ritenuta gravemente
K
indiziata del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, alla turbativa d’asta, alla frode nelle pubbliche forniture.
Secondo il Tribunale, dalle indagini era emersa l’esistenza di un’associazione volta alla sistematica assegnazione di lavori pubblici presso alcuni comuni salentini in favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME e delle società a loro riferibili.
In particolare, si è ritenuto che NOME COGNOME, in qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE e di amministratore di fatto di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, di cui erano leg rappresentanti, rispettivamente, il fratello NOME COGNOME, NOME COGNOME e la compagna NOME COGNOME, aveva promosso e organizzato il sodalizio, con la partecipazione dei dipendenti NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché di NOME COGNOME, funzionario pubblico dei comuni di COGNOME e COGNOME, al fine di commettere numerosi reati contro la Pubblica amministrazione e la fede pubblica, creando un sistema di gestione e controllo degli appalti pubblici nei comuni di Maglie, COGNOME e Ruffano, in violazione della normativa di settore e in cambio di utilità corrisposte agli amministratori corrotti.
A differenza del Giudice per le indagini preliminari, che aveva escluso la configurabilità del reato per mancanza del numero minimo dei componenti dell’associazione, avendo ravvisato un’intesa stabile e duratura solo tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, il Tribunale ha ritenuto sussistente la consapevole partecipazione anche di NOME COGNOME e di altri soggetti alla realizzazione del programma associativo, ideato da NOME COGNOME, e, avendo ravvisato un concreto pericolo di reiterazione del reato, ha applicato alla ricorrente l’anzidetta misura cautelare.
3. Il ricorso è articolato in quattro motivi.
3.1. Con il primo si eccepisce l’inammissibilità dell’impugnazione del Pubblico ministero, che si era limitato a censurare il profilo della gravità indiziaria, omettendo qualsiasi critica in merito alle esigenze cautelari. Si segnala che il Giudice per le indagini preliminari, oltre a valutare le singole imputazioni, si era espresso anche sulle esigenze cautelari, escludendo il pericolo di recidiva in ragione del ruolo ancillare e meramente esecutivo riconosciuto ai dipendenti. L’omessa esposizione di ragioni dirette a contrastare tale valutazione era stata superata dal Tribunale del riesame, ritenendo implicito il richiamo alle esigenze indicate nella richiesta, ma ciò è erroneo, in quanto non vi era stato contraddittorio sul punto.
3.2. Con il secondo motivo si denunciano la violazione dell’art. 416 cod. pen. e la mancanza di motivazione. Il Tribunale si è limitato a riportare il contenuto delle ordinanze emesse nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione ai reati fine, loro contestati, benché la configurabilità di tali reati concorso nella commissione non provi l’esistenza del reato associativo. Il Tribunale ricostruisce la vicenda in termini generali, ma assertivamente afferma l’esistenza dell’associazione, trascurando che per molti reati fine il Giudice per le indagini preliminari aveva escluso la gravità indiziaria quanto a NOME COGNOME, così escludendone il ruolo di sodale negli affari gestiti autonomamente dal fratello NOME; anche la collaborazione dei dipendenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, ritenuta decisiva dal Tribunale, non ne prova la consapevole partecipazione all’associazione. Il Tribunale non valuta le argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari che ha escluso che dagli accertamenti svolti fosse emersa la conoscenza delle pratiche corruttive da parte dei dipendenti, coinvolti in attività esecutive o tecniche; in particolare, per l gara d’appalto dei lavori di ristrutturazione dello stadio di Maglie, il Giudice per l indagini preliminari ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria per NOME COGNOME, ma l’ha esclusa per COGNOME, COGNOME e NOME COGNOME; anche per l’appalto per l’adeguamento sismico della scuola primaria di Maglie, per i lavori di messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche del complesso dei bagni pubblici e per l’appalto RAGIONE_SOCIALE, nell’ordinanza genetica è stato escluso l’apporto consapevole di COGNOME, COGNOME e COGNOME, mentre il Tribunale si limita a valorizzare le mansioni della COGNOME, la predisposizione degli atti per la costituzione della RAGIONE_SOCIALE e i prelievi di contante, compatibili con mansioni di segretaria. Quanto ai ruoli di COGNOME, di COGNOME e di NOME COGNOME, meri prestanome per il Giudice per le indagini preliminari, in mancanza di prova della consapevole partecipazione a condotte criminose, il Tribunale motiva apoditticamente. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si denuncia la violazione del giudicato cautelare e la mancanza di motivazione, avendo il Giudice per le indagini preliminari escluso per la quasi totalità dei reati fine la sussistenza del reato e la partecipazione degli indagati con conseguente formazione del giudicato cautelare in relazione al numero minimo dei partecipi del reato associativo.
Sotto altro profilo, si denuncia la violazione dell’art. 416 cod. pen. per inidoneità degli elementi indicati dal Tribunale, perché privi di specificità e confronto critico con le argomentazioni del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari.
3.3. Con il terzo motivo si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’elemento psicologico del reato, per non avere il
Tribunale tenuto conto dei rilievi difensivi sul punto né considerato che NOME è fratello di NOME COGNOME, mera testa di legno, NOME COGNOME è la moglie e COGNOME e COGNOME sono dipendenti di NOME COGNOME, autore del meccanismo di corruzione ideato per ottenere appalti illeciti.
3.4. Con il quarto motivo si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Si tratta di vicende risalenti nel tempo, al più relative all’anno 2022, e il Tribunale non ha considerato che nei confronti di pubblici funzionari e sindaci erano state adottate misure cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto nei termini di seguito indicati.
2. Il primo motivo non è fondato.
Come sottolineato anche dalla ricorrente, qualsiasi impugnazione deve essere assistita da uno specifico e concreto interesse, di cui deve essere apprezzata l’attualità.
Tale interesse, in materia cautelare, con riguardo alla posizione del Pubblico ministero, deve essere correlato alla possibilità di adozione o di ripristino della misura richiesta. Ciò significa che il Pubblico ministero deve, in linea di massima, fornire elementi idonei a suffragare l’attualità del suo interesse, in relazione ai presupposti per l’adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non abbia esaminato taluno di quei presupposti.
Peraltro, ove quest’ultimo abbia specificamente escluso sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, l’impugnazione non può essere riferita a uno solo dei due presupposti, ma dovrà articolare specifiche e argomentate censure con riferimento ad entrambi, giacché non può ravvisarsi l’interesse del Pubblico ministero ad affermazioni astratte, in specie in materia di gravità indiziaria. D’altra parte, il Pubblico ministero neppure ha un interesse contrario a quello dell’indagato in ordine all’accertamento della legittimità (o illegittimit dell’ordinanza del Tribunale per mezzo di una decisione irrevocabile idonea a fondare, ai sensi dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen., la tutela risarcitoria per la ingiusta detenzione, e in funzione preclusiva della stessa tutela risarcitoria (Sez. 6, n. 2386 del 24/6/1998, Machetti, Rv. 212898)».
Va però anche rilevato che le Sezioni unite di questa Corte (v. sent. n. 18339 del 31/03/2004, COGNOME, non massimata sul punto), nel ricostruire l’ambito oggettivo dell’appello cautelare proposto dal Pubblico ministero avverso il rigetto, da parte del Giudice per le indagini preliminari, della richiesta cautelar personale, hanno precisato (§ 3.2. del Considerato in diritto) che tale
impugnativa «devolve al Tribunale investito dell’appello una cognizione non limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura, bensì estesa all’integrale verifica delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge perché sia giustificata l’adozione di una misura restrittiva della libertà personale, secondo il modello di ordinanza cautelare previsto, a pena di nullità, dall’art. 292 cod. proc. pen. (Sez. 2, 14.1.1991, Z., Rv. 188013; Sez. 6, 12.3.1993, F., Rv. 195635; Sez. 6, 12.5.1995, 0., Rv. 202979; Sez. 4, 19.4.1996, S., Rv. 205237; Sez. 2, 13.2.1997, D. M., Rv. 207556 ; Sez. 5, 24.6.1999, M., Rv. 214476; Sez. 2, 14.3.2000, M., Rv. 216930; Sez. 2, 10.4.2000, P., Rv. 215900; Sez. 6, 28.2.2001, N., Rv. 218618; Sez. 6, 14.6.2001, P., Rv. 220310; Sez. 6, 14.6.2001, P.M. in proc. G., Rv. 220398)».
Le Sezioni Unite hanno aggiunto che i poteri di cognizione e di decisione del Giudice dell’appello de libertate, pur nel rispetto del perimetro disegnato dall’originaria domanda cautelare, si estendono, senza subire alcuna preclusione, all’intero thema decidendum, che è costituito dalla verifica dell’esistenza di tutti i presupposti richiesti per l’adozione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare, poiché il Tribunale della libertà funge, in tal caso, non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del Pubblico ministero, ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui agli artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 cod. proc. pen. e, all’esito di siffatt scrutinio, di adottare, eventualmente, il provvedimento genetico della misura che, secondo lo schema di motivazione previsto dall’art. 292, risponda ai criteri di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari, nonché a quelli di adeguatezza e proporzionalità della misura.
2.1. Sviluppando siffatte argomentazioni, va affermato che, ove il Giudice per le indagini preliminari abbia specificamente escluso sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, l’impugnazione non può essere riferita a uno solo dei due presupposti, ma dovrà articolare specifiche e argomentate censure con riferimento ad entrambi.
Nel caso in cui, invece, il Giudice delle indagini preliminari – investito della richiesta cautelare nella quale il Pubblico Ministero abbia indicato, a norma dell’art. 291 cod. proc. pen., gli elementi a sostegno dell’esistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza che delle esigenze cautelari – l’abbia rigettata, ritenendo non sussistenti i primi e non pronunciandosi in merito alle seconde, l’appello presentato dal Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. non può essere dichiarato inammissibile perché l’Organo requirente non abbia nuovamente motivato in ordine alle esigenze cautelari.
In tal caso, il Tribunale dell’appello cautelare dovrà, una volta che abbia ritenuto esistenti i gravi indizi, esaminare le esigenze cautelari indicate nella richiesta e, quindi, decidere con gli stessi poteri attribuiti dall’art. 292 cod. pro pen. al primo Giudice (Sez. 6, n. 5332 del 06/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286061 – 01 in motiv.; Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, COGNOME, Rv. 282355 – 01, in motiv.).
2.2. Nel caso in esame, dalla lettura del provvedimento genetico non emerge un diretto esame della sussistenza delle esigenze cautelari, così che l’appello del Pubblico ministero relativo soltanto alla valutazione del Giudice per le indagini preliminari in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, deve considerarsi ammissibile.
3. Il secondo e il terzo motivo sono fondati.
Va premesso, innanzitutto, che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, nel caso in esame non si è formato il giudicato cautelare in ordine ai reati fine ascrittile, atteso che le ordinanze su tali reati non sono stat impugnate.
Al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione per intervenuta rinuncia non determina, al pari della mancata impugnazione, la preclusione del giudicato cautelare (Sez. 6, n. 40611 del 27/09/2024, COGNOME, Rv. 287046 – 01).
Nel caso in esame, quindi, non può affermarsi che l’esclusione del concorso della ricorrente nelle condotte integranti reati fine determina l’impossibilità d valutare incidentalmente tali fatti ai fini del riconoscimento dell’ipotes associativa.
3.1. Pur essendo ammissibile la valutazione compiuta dal Tribunale sull’intero compendio fattuale, va tuttavia rilevato che la motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine all’esistenza dell’associazione per delinquere, indicata nell’imputazione, è carente.
Il Tribunale, infatti, sulla base di due ordinanze, emesse nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, riguardanti altri capi di imputazione, ha affermato che NOME COGNOME e NOME COGNOME: a) avevano progettato un disegno finalizzato all’accaparramento a scopo di lucro di un numero indefinito di appalti pubblici; b) avevano la disponibilità di società di comodo; c) avevano manipolato le procedure di appalto; d) avevano operato in più comuni.
Secondo il Collegio del riesame, la realizzazione dell’anzidetto progetto necessitava di una organizzazione strutturata, che coinvolgeva anche NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ossia i soggetti a cui erano riconducibili le società di comodo, che sarebbero stati consapevoli del fatto che le
loro società erano uno strumento per la realizzazione del piano. NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati a loro volta fidati collaboratori e assistenti di NOME COGNOME “stabilmente impegnati a curare aspetti del programma criminoso”.
In particolare, NOME COGNOME, operaio dipendente di NOME COGNOME, era stato nominato legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, priva di mezzi e struttura operativa, costituita solo per partecipare alla gara e aggiudicarsi l’appalto della scuola di infanzia di Maglie, in realtà eseguiti da RAGIONE_SOCIALE; NOME COGNOME, legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, garantiva la partecipazione alle gare ed era consapevole delle elargizioni destinate ai politici per ottenere favori (COGNOME aveva pagato insieme a COGNOME il pranzo per festeggiare la vittoria elettorale del sindaco e dell’assessore di COGNOME, ai quali aveva ristrutturato immobili a condizioni di favore: pag. 33-35 dell’ordinanza); i dipendenti, ugualmente consapevoli dei rapporti privilegiati di NOME COGNOME con politici e con NOME COGNOME, eseguivano le diposizioni di NOME COGNOME e risolvevano ogni problematica insorta in caso di controlli sui cantieri (v. per ristrutturazione stadio). Peraltro, negli uffici di COGNOME Viva ove lavorava NOME COGNOME, era stata trovata documentazione relativa alle gare di appalto aggiudicate ad altre imprese.
3.2. A fronte della motivazione del provvedimento impugnato va rilevato, per un verso, che non.risulta chiaramente delineata la struttura dell’associazione, che è elemento diverso dalla circostanza, evidenziata dal Tribunale, dell’impiego di plurime società, tutte riconducibili a NOME COGNOME; per altro e concorrente verso, non sono state adeguatamente illustrate le ragioni per cui la ricorrente e gli altri soggetti, indicati nell’ordinanza, fossero consapevoli d partecipare a un sodalizio, anziché concorrere nelle attività delittuose poste in essere da NOME COGNOME.
L’indicazione di tali elementi era imprescindibile, atteso che, come già affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, Ciaramitaro, Rv. 256054 – 01), ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un’organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l’attuazione del programma criminoso comune.
Proprio tale peculiare atteggiarsi del pactum sceleris distingue nettamente l’associazione per delinquere dal concorso di persone nel reato, anche continuato, il quale, al . contrario, richiede l’accordo di due o più persone diretto ad eseguire un determinato reato, ovvero più reati, collegati da un medesimo disegno criminoso, consumati i quali l’accordo si dissolve e si esaurisce, facendo
così cessare ogni motivo di allarme sociale (Sez. 6, n. 3886 del 7 novembre 2011, dep. 2012, Papa e altri, Rv. 251562 – 01). Il discrimine tra la fattispecie plurisoggettiva e quella concorsuale va, in particolare, individuato nella necessaria finalizzazione dell’accordo associativo alla costituzione di una struttura (almeno tendenzialmente) permanente, nella quale i singoli associati divengono – ciascuno nell’ambito dei propri compiti, assunti o affidati – parti di un tutto, e si propongono di commettere una serie indeterminata di delitti.
Va poi aggiunto che, in tema di associazione per delinquere, la prova, mancando di norma un atto costitutivo, ben può essere desunta, in via indiretta, da facta concludentia, nei quali assumono certamente particolare valenza i delitti programmati ed effettivamente realizzati, specie se il contesto in cui questi sono maturati e le loro modalità di esecuzione conclamino l’esistenza di un vincolo associativo, quale entità del tutto indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti-scopo.
Nel caso in esame, il Tribunale non ha spiegato le ragioni per cui dalla commissione dei vari reati, diversi a quello associativo, potesse o meno desumersi la prova di quest’ultimo delitto, ossia la dimostrazione dell’esistenza di un vincolo permanente tra più persone, le quali agivano in sinergia tra loro, per attuare singole operazioni delittuose, con la piena consapevolezza di fare parte, sia pure con ruoli diversi, di un sodalizio che si era dato come programma la commissione di un numero indeterminato di reati e che si atteggiava quale entità autonoma e distinta rispetto al concorso di persone nei singoli reati-fine.
4. Anche il motivo sulle esigenze cautelari è fondato.
Il Tribunale ha valorizzato la messa a disposizione della ricorrente, il ruolo fondamentale svolto quale legale rappresentante di una delle varie società di comodo; la reiterazione delle condotte, protratte nel tempo, la conoscenza dei meccanismi ideati da NOME COGNOME e la ancora attuale operatività delle società anche in altri settori, con rischio di riproduzione degli schemi e metodi collaudati.
In definitiva, il rischio di reiterazione dei reati è stato ancorato al perdurante attività delle società ricollegabili a NOME COGNOME, ma ciò avrebbe dovuto comportare l’applicazione di una misura interdittiva nei confronti della società e non del suo fittizio amministratore.
Al riguardo, questa Corte ha affermato che, nel caso di commissione di reati che costituiscono anche il presupposto della responsabilità da reato degli enti, il giudizio di proporzionalità ed adeguatezza delle misure deve essere svolto secondo una valutazione complessiva, sulla cui base stabilire se e quale misura sia idonea a contenere il rischio di reiterazione, al fine di evitare che si addivenga
alla non necessaria compressione dei diritti della persona fisica, lì dove ciò non è strettamente necessario, essendo maggiormente adeguate le misure cautelari adottabili nei confronti dell’ente (cfr.: sentenza di questa Sezione del 02/12/2025 nei confronti di NOME COGNOME, non ancora massimata).
Alla luce di quanto precede, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, non residuando margini di ulteriore valutazione per giungere ad una diversa soluzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così deciso il 2 dicembre 2025.