Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9241 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9241 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME LorenzoCOGNOME nato a Vibo Valentia il 10/8/1977
avverso l’ordinanza del 4/9/2024 del Tribunale del riesame di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4/9/2024, il Tribunale del riesame di Catanzaro, pronunciandosi in sede di rinvio, confermava l’ordinanza emessa il 18/1/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia, con la quale NOME COGNOME era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere con riguardo al delitto di cui all’art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Propone ricorso per cassazione l’indagato, deducendo i seguenti motivi:
vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale. Il Tribunale avrebbe ritenuto il COGNOME intraneo all’associazione pur mancandone i requisiti: lo stesso, infatti, sarebbe responsabile soltanto di una piccola attività di spaccio, con acquisto di sostanza dalle mani di NOME COGNOME e rivendita al dettaglio in termini rudimentali e circoscritti. Il ricorrente, peraltro, avrebbe avuto rapporti soltant con il suo fornitore e nessun elemento attesterebbe un qualunque legame con altri partecipi, nonostante il limitato contesto territoriale, tanto che nessuno di questi mai lo citerebbe. La totale estraneità all’associazione, poi, emergerebbe anche da una conversazione del novembre 2022, sempre con COGNOME, dalla quale risulterebbe che i due avrebbero un rapporto di fornitura da circa tre anni; ebbene, questo dato sarebbe incompatibile con la contestazione di cui all’art. 74 in rubrica, dato che l’associazione sarebbe sorta soltanto nel 2021. Ancora sulla stessa conversazione, poi, il Tribunale avrebbe offerto un’interpretazione illogica: la circostanza che sarebbe stato il COGNOME a comunicare al ricorrente l’arresto di uno dei sodali, peraltro avvenuto quasi un mese prima, dimostrerebbe infatti la totale estraneità del COGNOME alle vicende del sodalizio, non il contrario;
il vizio di motivazione è poi dedotto con riguardo all’idoneità della misura applicata. L’ordinanza si esprimerebbe sul punto in termini apodittici, senza considerare che l’ultimo contatto del ricorrente con COGNOME risalirebbe al novembre 2022, che il primo sarebbe incensurato e che il ruolo ricoperto nell’associazione, se riscontrato, sarebbe del tutto marginale. Così da rendere adeguata la misura degli arresti dorniciliari, anche rafforzati da controllo elettronico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato.
Occorre innanzitutto ribadire – quel che, peraltro, si ritrova sia nell’ordinanza che nell’impugnazione – che, per costante e condiviso indirizzo, integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di droghe di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all’acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell’adesione dell’acquirente al programma criminoso (tra le molte, Sez. 5, n. 33139 del 28/9/2020, COGNOME, Rv. 280450). Ancora, e con particolare rilievo nella vicenda in oggetto, questa Corte ha più volte affermato che in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo
qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell’adesione dell’acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità di azione, dall’approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l’acquirente riveste per il sodalizio criminale (tra le altre, Sez. 6, n. 51500 dell’11/10/2018, COGNOME, Rv. 275719; Sez. 5, n. 32081 del 24/6/2014, Cera, Rv. 261747).
Tanto premesso in termini generali, il Tribunale del riesame ha sottolineato che l’indagine aveva fatto emergere uno stabile rapporto di fornitura di stupefacente tra il cedente NOME COGNOME (anch’egli indagato per il reato associativo) e l’acquirente COGNOME; tale rapporto si era sviluppato per circa un triennio, con cadenza anche plurisettimanale, e aveva originato un consolidato legame di debito/credito, come confermato anche dai numerosi reati-fine contestati.
5.1. Questa conclusione è stata poi valorizzata dal richiamo a due conversazioni. Nella prima, il fornitore COGNOME aveva spiegato a COGNOME le ragioni della mancata disponibilità di sostanza, facendo espresso riferimento all’arresto di un sodale (circostanza che, invero, appare ignota al ricorrente) ed al sequestro di stupefacente; nell’occasione, peraltro, COGNOME aveva comunque tranquillizzato l’acquirente, dicendogli che di lì a breve avrebbe comunque garantito una fornitura. Nella seconda conversazione, tra COGNOME e NOME COGNOME (al quale è contestato il ruolo di vertice nell’associazione), si richiamava un debito maturato dal COGNOME, per 220 euro, e le specifiche forniture cui riferirlo.
Così richiamato il contenuto dell’ordinanza, questa Corte ritiene che la motivazione non sia adeguata ai canoni interpretativi sopra citati e debba essere integrata in sede di rinvio.
6.1. In particolare, se risulta correttamente valorizzato il dato cronologico, ossia che COGNOME si era rifornito dall’associato COGNOME per circa un triennio, con cadenza anche plurisettimanale, non altrettanto può concludersi quanto al secondo parametro richiamato dalla giurisprudenza di legittimità, ossia il contenuto economico delle transazioni: il profilo risulta invero soltanto accennato alla pag. 8 dell’ordinanza, che peraltro non pare confrontarsi adeguatamente con i singoli reati fine contestati al ricorrente (e riportati alle pagg. 1-2), che danno conto di una cessione di 30 grammi di hashish (capo 22), di 20 grammi di hashish (capo 23), di hashish per il prezzo di 220 euro (capo 24), di 8 grammi di hashish (capo 25), di hashish in quantitativo non precisato (capo 26). Questa carenza argomentativa risulta invero rilevante, in quanto, come già affermato dalla sentenza rescindente, non basta ad integrare l’intraneità ad un’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti l’acquisto continuativo di droga, occorrendo
altresì l’affidamento, da parte del gruppo criminale, su un approvvigionamento da parte dell’agente tale da rendere possibile l’esercizio, ovvero il consolidamento dell’intera attività delittuosa (in termini, tra le altre, Sez. 6, n. 9927 del 5/2/201 D’Affronto, Rv. 259114; Sez. 2, n. 10468 del 10/2/2016, Ancora, Rv. 266405).
6.2. La motivazione dell’ordinanza, dunque, non risulta adeguata nella parte in cui non valuta il contenuto economico delle transazioni, oggetto dei reati fine, nell’ottica della contestata adesione del COGNOME all’associazione di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990.
6.3. Analogamente, poi, lo stesso tessuto argomentativo risulta carente con riguardo all’ulteriore e connesso profilo già evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, ossia la rilevanza obiettiva che l’acquirente riveste per il sodalizio criminale, ancora alla luce non solo della frequenza, ma anche della portata economica delle transazioni che effettua con il sodalizio, peraltro, nel caso di specie e per come emerge dall’ordinanza, attraverso uno solo dei suoi partecipi. Ebbene, su tale punto non si riscontra alcuna motivazione.
Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024
Il Co GLYPH ‘ere estensore
Il Presidente