Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8760 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8760 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Catanzaro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/05/2023 del Tribunale di Catanzaro a sentenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME chiede l’annullamento dell’ordinanza con la quale il Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di riesame proposta avverso l’ordinanza del 3 aprile 2023 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro che gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e alcuni reati cd. fine. Al ricorren
è contestato di avere partecipato ad un’associazione a delinquere di stampo ndranghetista, denominata “RAGIONE_SOCIALE” o “RAGIONE_SOCIALE“, con condotta ancora in corso da epoca antecedente al 2018. NOME COGNOME, nipote del boss deceduto NOME COGNOME e indicato dai collaboratori di giustizia come tributario della dote della Santa, sulla scorta delle risultanze delle intercettazioni telefoniche e ambientali, è stato ritenuto partecipe alle riunioni del sodalizio criminoso e indicato come il soggetto che pianificava gli obiettivi da perseguire in relazione alla commissione di reati contro il patrimonio e in materia di traffico di sostanze stupefacenti (i reati fine non erano stati oggetto di contestazione, in sede di riesame e sono stati genericamente indicati dal Tribunale).
2.Con i motivi di impugnazione, di seguito sintetizzati ai sensi dell’articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini del motivazione, il ricorrente denuncia:
2.1. violazione di legge e cumulativi vizi di motivazione sulla concretezza e attualità delle esigenze cautelari tenuto conto del tempo silente trascorso tra la data di commissione del fatto e l’adozione della misura, esigenze che avrebbero dovuto essere calibrate sul ruolo di semplice partecipe dell’indagato. Il Tribunale non ha adeguatamente motivato la necessità dell’applicazione della più grave misura cautelare laddove, se avesse correttamente esaminato il cd. tempo silente, sarebbe pervenuto a diversa conclusione;
2.2. violazione di legge e cumulativi vizi di motivazione sulla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della condotta partecipativa del ricorrente all’associazione ndranghetista. A carico del ricorrente vengono riportate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che, tuttavia, non sono state sottoposte a rigoroso vaglio critico sull’attendibilità dei dichiaranti e sul configurabilità del reato associativo in relazione al “RAGIONE_SOCIALE“. Il Tribunale non ha rilevato che l’indagato non è stato raggiunto da alcuna condanna in relazione ad altri processi quali Rinascita Scott e le dichiarazioni che lo raggiungono sono prive di riscontro, a meno di quello del suo legame di parentela con NOME COGNOME.
3.11 ricorso, rinviato all’udienza del 13 dicembre 2023 per omessa notifica dell’avviso di fissazione al difensore, è stato definito con trattazione scritta a seguito di rinnovazione della notifica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici che non si confrontano con le argomentazioni dell’ordinanza impugnata né con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza né sulla sussistenza delle esigenze cautelari, come noto presunte in relazione alla tipologia di reato.
Generico e manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, relativo alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Il possesso della dote di ndrangheta e gli elementi desumibili dalle conversazioni intercettate (riportate alle pagg. 4 e 5 dell’ordinanza impugnata) comprovano, secondo le logiche argomentazioni svolte nell’ordinanza impugnata, la condotta di appartenenza al sodalizio del ricorrente perché tali elementi, lungi da rilevare solo sul piano statico dell’appartenenza, ne dimostrano la partecipazione all’associazione e, in una alla commissione dei reati-fine, ne delineano il ruolo dinamico e funzionale all’interno della compagine associativa.
In particolare, l’ordinanza impugnata valorizza il contenuto delle conversazioni intercettate a partire da quella del 20 maggio 2019 dal cui contenuto emerge come il prevenuto discorreva del profitto derivante da un’estorsione censurando gli atteggiamenti assunti dai capi NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME in ordine alle modalità con le quali costoro stavano gestendo i rapporti con il RAGIONE_SOCIALE di Isola Capo Rizzuto, oggetto dell’attività associativa. Un elemento altamente significativo della sua partecipazione si ricava, poi, dalla conversazione del 1 agosto 2019 nella parte in cui NOME COGNOME riferiva a NOME COGNOME che egli aveva ordinato al ricorrente di controllare un cantiere da sottoporre a estorsione. Di seguito NOME COGNOME e COGNOME NOME avevano commentato le attività edilizie di un imprenditore che si era offerto di corrispondere la guardiania e proprio il ricorrente aveva precisato al suo interlocutore che avrebbe dovuto occuparsene con una ristretta cerchia di sodali. Risulta, infine, particolarmente significativa la conversazione del 14 maggio 2019 durante la quale il ricorrente, NOME COGNOME e NOME COGNOME commentavano la necessità di impiegare le somme della cassa comune per il sostentamento dei detenuti.
Nella ricostruzione compiuta dal Tribunale, le valutazioni di tali risultanze si coniugano a quella delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME – del quale, nella parte AVV_NOTAIO dell’ordinanza è stata esaminata l’attendibilità- che aveva riferito che al ricorrente era stata conferita la dote dell Santa indicando, altresì, che era attivo nella commissione di reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.
Ritiene il Collegio che il Tribunale del Riesame ha analiticamente indicato gli elementi dai quali emerge, a livello di gravità indiziaria, la giuridica configurabilit dell’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen., genericamente contestata con il ricorso, e, soprattutto, della condotta partecipativa del ricorrente che, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, non si risolve nell’affiliazione rituale del NOME, riferita dal collaboratore, affiliazione che, nondimeno, può costituire grave indizio della condotta partecipativa (cfr. Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889), ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d’esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione. Nel caso in esame l’affiliazione dell’indagato si coniuga alle risultanze delle conversazioni intercettate ttEeEfn che tle attestano la sua operatività a favore dell’associazione ai fini del perseguimento dei comuni fini criminosi sia nella programmazione e gestione delle attività estorsive – emblematica la conversazione del 1 agosto 2019- sia nella gestione dei comuni profitti – rilevanti, a questo fine, sia la conversazione del 20 maggio 2019 che quella del 14 maggio 2019, innanzi indicate.
3.Ad esito analogo perviene il motivo di ricorso sulle esigenze cautelari.
A fronte della doppia presunzione, di natura relativa per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e di natura assoluta con riguardo all’adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria, derivante all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per il reato associativo, il Tribunale ha ritenuto che non vi fossero agli atti elementi dimostrativi del recesso del ricorrente dalla associazione mafiosa ancora operante, mentre sussistevano, in positivo, elementi che rivelavano il pericolo di recidiva, desunti dalle concrete modalità dei fatti, dalla personalità negativa del ricorrente, già condannato per gravi reati, fra i quali episodi di tentata estorsione in concorso, e del ruolo ricoperto nel contesto associativo che risulta di fondamentale importanza per la commissione di reati contro il patrimonio e contro la persona programmati dal sodalizio.
Si tratta di argomentazioni che superano quelle sviluppate con il ricorso fche propone una lettura riduttiva del pericolo di recidiva, in ragione della mera condotta partecipativa che gli viene contestata e della circostanza che l’indagato non è mai stato raggiunto da provvedimenti coercitivi in altre indagini sulle consorterie RAGIONE_SOCIALE, argomento, questo, evidentemente recessivo perché non direttamente espressivo della capacità a delinquere dell’indagato.
Quanto poi al tema del cd. “tempo silente” (ossia il decorso di un lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati), la giurisprudenza di
legittimità ha affermato che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa, mentre può rilevare il decorso di un apprezzabile “tempo silente” sole esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un’attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire l dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell’assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131).
In ogni caso, anche accedendo ad una esegesi costituzionalmente orientata della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., si è affermato che il tempo trascorso dai fatti contestati deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un “rilevante arco temporale” privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Gargano, Rv. 285272). Nel caso in esame, tale elemento non si rinviene nella ricostruzione accolta dal Tribunale, posto che le conversazioni intercettate, intervenute negli anni 2018 e 2019, danno conto della partecipazione del ricorrente ai futuri programmi espansionistici del RAGIONE_SOCIALE.
4.Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dell’indagato al pagamento delle spese processuali e, non emergendo profili dai quali dedurre un’assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 17 gennaio 2024
Il Consigliere relatore