Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33031 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33031 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Gela il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/04/2024 del Tribunale di Caltanissetta letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; sentito l’AVV_NOTAIO COGNOME, difensore di NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti dando atto che per il capo 94) vi è carenza di interesse attesa la cessazione della misura cautelare.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento di cui in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta ha confermato l’ordinanza cautelare emessa in data 1 marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta con la quale è stata applicata a NOME COGNOME la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad un’associazione dedita al narcotraffico (capo 8) e per il reato di detenzione di armi comuni da sparo (capo 94), previa esclusione sia dell’aggravante di cui all’art. 416b/s.1 cod. pen. contestata al capo 8) sia del delitto di evasione (capo 82).
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in quanto il Tribunale, attesa l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., ha ritenuto comunque sussistente un’associazione dedita al narcotraffico (capo 8) pur mancandone gli elementi tipici e ha qualificato NOME COGNOME come partecipe della stessa, in assenza degli indici dell’affectio societatis, proponendo una lettura congetturale delle conversazioni intercettate nelle date dell’8 gennaio 2021, del 9 aprile 2021, del 12 giugno 2021, del 13 agosto 2021.
Infatti, 1’8 gennaio 2021 NOME COGNOME si era recato a salutare i parenti, dopo una lunga carcerazione, e non poteva conoscere le vicende criminali dell’associazione; la conversazione del 9 aprile 2021, tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, era stata erroneamente collegata al viaggio di quest’ultimo a Palermo dovuta al fatto che il ricorrente non avesse la patente. Inoltre, erroneamente il provvedimento impugnato ha ritenuto che NOME COGNOME avesse intense frequentazioni con gli altri coindagati a Gela, in forza di un documento non agli atti (allegato NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO alla c.n.r.), atteso che da aprile a luglio 2021 era stato solo a Palermo in cui era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
Prive di rilievo, inoltre, sia la conversazione del 12 giugno 2021, tra il ricorrente e NOME COGNOME, rimasta isolata, sia del 13 agosto 2021 con NOME COGNOME che non risulta tra gli indagati.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto sussistente il dolo del delitto nonostante ne manchino gli elementi alla luce degli sporadici contatti di NOME COGNOME con il cugino, del limitato lasso di tempo, della mancata contestazione dei reati-fine.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche nei termini del travisamento delle prove, in relazione al delitto di detenzione illegale di armi (capo 94), in quanto l’interrogatorio di garanzia, letto unitamente alla consulenza tecnica di parte sulla conversazione n. 16070 dell’8 aprile 2021 ore 14,16, ha dimostrato che l’oggetto fosse droga da fumare (“gli spinelli”) e non armi e nella conversazione valorizzata dal Tribunale a pag. 19 non si parla mai di armi.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari in quanto il Tribunale ha escluso che il ricorrente fosse intraneo al clan mafioso non potendosi valorizzare il suo rapporto di parentela con NOME COGNOME e, allo stesso tempo, non ha indicato specifici ed attuali elementi circa il suo vincolo associativo, l’ultimo dei quali risale ad agost 2021, non bastando il richiamo ai precedenti specie alla luce dell’attività lavorativa svolta e del domicilio a Palermo.
2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta cumulativa del Pubblico ministero contenuta a pag. 1671 anche in relazione al tempo decorso dai fatti.
I difensori del ricorrente hanno depositato motivi aggiunti e nuovi con i quali hanno ribadito gli argomenti contenuti nel ricorso, anche in ordine alle esigenze cautelari, e hanno rappresentato le carenze del provvedimento impugnato sulla ritenuta esistenza di una stabile organizzazione, con i requisiti di cui all’art. 74 d. P.R. n. 309 del 1990 per come interpretato dalla Corte di legittimità, emergendo, nella specie, una mera cooperazione finalizzata al consumo di droghe o di concorso di persone nei reati in materia di stupefacenti. Inoltre, sono stati allegati i dispositivi delle sentenze di annullamento con rinvi emesse da questa Sezione il 10 luglio 2024 nei confronti di due coindagati, COGNOME e COGNOME, con posizioni analoghe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
In tema di misure cautelari personali, allorchè sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, la Corte di cassazione è tenuta a verificare, nei limiti consentiti della peculiare natura del giudizio di legittimità il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno
determinato ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, verificando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indiziari rispetto ai canoni della logica e dei principi di diritto governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Non è, dunque, consentito proporre censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come invece richiesto dal ricorrente, soprattutto attraverso l’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non quando manifestamente illogico ed irragionevole (tra le tante Sez. 3, n.44938 del 5/10/2021, Rv. 282337).
Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’interpretazione del linguaggio adoperato dagli interlocutori nei dialoghi intercettati, quand’anche criptico, costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito che se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
COGNOME I primi due motivi, COGNOME relativi alla gravità indiziaria, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili in quanto diretti a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio e, in particolare, delle conversazioni intercettate.
3.1. Prima di affrontare le questioni poste, attesa la contestazione dell’esistenza di un’associazione dedita al narcotraffico, di cui al capo 8, è opportuno ricordare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, fatto proprio dall’ordinanza impugnata, in ordine ai connotati di un’associazione ex art. 74 d. P.R. n. 309 del 1990, tutti motivatamente ritenuti sussistenti nella specie (pagg. 12 e 13), quali: l’articolata organizzazione, la presenza di soggetti che rivestono ruoli prestabiliti e che investono nel reciproco e tacito affidamento per l’attuazione del programma criminoso, la capacità di approvvigionarsi e smerciare in modo continuativo, l’esistenza di prestabiliti luoghi di stoccaggio, la sostituzione immediata dei corrieri una volta arrestati e la rapidità di reazione a fasi di cris l’uso di particolari cautele nella comunicazione con schede intestate a stranieri e di un linguaggio criptico, il complesso e stabile sistema di consegna dello stupefacente “a staffetta” anche oltre regione, l’individuazione di specifici luoghi in cui incontrarsi di persona per decidere le questioni legate al narcotraffico e confezionare le dosi, la capacità di proiettare la propria attività oltre i sing episodi e così offendere l’interesse protetto per effetto della sua esistenza ed il numero di associati (tra le tante Sez. 6, n. 11526 del 16/02/2022, Rv. 283049).
A ciò si aggiunge che i Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto, più volte ribadito da questa Corte, secondo cui, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di diversi tipi, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fi dell’associazione, può integrare indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione posto che, attraverso essi, si manifesta in concreto l’operatività della compagine criminale (Sez. 2, n. 35141 del 13/06/2019, Rv. 276741) e, stante la natura permanente del reato associativo, non rileva la limitata durata dei rapporti tra i correi (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Rv.279505) o il breve periodo di protrazione delle condotte allorché dagli elementi acquisiti emerga un sistema collaudato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021; Rv. 282122).
Così delineati gli elementi dimostrativi dell’esistenza di un’associazione dedita al narcotraffico, la condotta partecipativa, prevista e punita dall’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, può assumere contenuti variabili, per la consumazione della quale è sufficiente qualsiasi azione e modalità, idonea ad arrecare un contributo causale rispetto all’evento tipico, purchè connotato dall’apprezzabilità e dalla concretezza o per l’esistenza o per il rafforzamento dell’associazione (tra le tante, Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Rv. 281736).
In ordine, infine, al discrimine con il concorso di persone nel reato si ribadisce l’orientamento di questa Corte secondo il quale, in questo caso, l’accordo criminoso è occasionale e limitato, perchè diretto soltanto alla commissione di uno o più reati determinati, mentre nel reato associativo vi sono la stabilità del vincolo e l’indeterminatezza del programma criminoso che connotano il susseguirsi delle condotte illecite tra soggetti stabilmente collegati, così da rendere i reati-fine u epifenomeno della compagine criminale che non la esaurisce, mantenendosi questa salda anche dopo la loro consumazione (da ultimo, tra le tante, Sez. 2, n. 22906 dell’8/03/2023, Rv. 284724).
3.2. Il ricorrente si limita a dedurre incongruenze o contraddizioni inesistenti in quanto il Tribunale, dopo avere delineato la struttura, l’organigramma e le attività dell’associazione dedita al narcotraffico nel territorio di Gela, capeggiat da NOME COGNOME, soggetto di vertice di una cosca mafiosa afferente a «RAGIONE_SOCIALE», sulla base di un imponente materiale investigativo – costituito da intercettazioni, servizi di osservazione e videosorveglianza, sequestri di sostanza stupefacente, arresti mirati per riscontrare le indagini, dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del collaboratore di giustizia NOME COGNOME – ha collocato in detto contesto la figura di NOME COGNOME svelandone la posizione di partecipe ed attivo esecutore degli ordini del capo, suo cugino, in ordine allo sviluppo dei traffici di droga.
Le censure difensive si limitano a valutare in modo isolato e parcellizzato le conversazioni e gli incontri tenuti dal ricorrente, appena uscito da una lunga detenzione, con NOME COGNOME tentando di ricondurli ad innocui rapporti di natura familiare che, al contrario, il Tribunale ha doverosamente collocato in una cornice più ampia soprattutto valorizzando il contenuto dei colloqui tra i due cugini aventi ad oggetto il tentato omicidio di NOME COGNOME, i termini degli accordi con “i palermitani” in ordine alla compravendita di una partita di fumo (pag. 15).
3.3. Con riguardo al capo 94) – detenzione illegale di armi comuni da sparo ritenuto che non risulta esservi un interesse concreto al motivo di ricorso in ragione della declaratoria di cessazione della misura cautelare, per come documentata dallo stesso difensore, comunque è stata correttamente motivata dal Tribunale la gravità indiziaria del delitto alla luce del tenore della conversazione numero 16070 dell’8 aprile 2021 riportata testualmente a pag. 18.
3.4. Con specifico riferimento alle intense frequentazioni a Gela del ricorrente con gli altri coindagati (NOME COGNOME e NOME COGNOME) il Tribunale ha menzionato l’allegato n. 1558 alla c.n.r. finale, contenente la videoregistrazione dei numerosi incontri avvenuti, tra aprile ed agosto del 2021, nei luoghi in cui il capo dell’associazione, NOME COGNOME, solitamente li organizzava – abitazione o panificio – (pag. 14). Si tratta di un atto investigativo già menzionato nell’ordinanza genetica senza che la sua censurata assenza venisse rappresentata al Tribunale del riesame, tanto da rendere generica e tardiva la relativa doglianza soprattutto alla luce del fatto che dagli esiti della videoregistrazione era conseguita per COGNOME anche la violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
Alla luce di detti elementi di fatto, il Tribunale ha ritenuto correttamente configurata la consapevole condotta partecipativa all’associazione del ricorrente in forza della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui non è necessaria la commissione dei reati-fine (Sez. 4, n.11470 del 09/03/2021, Rv. 280703) e la prova del vincolo permanente può essere data anche dall’accertamento di condotte tipiche quali i contatti con soggetti di vertice della propria compagine criminale (NOME COGNOME) o di altre (NOME COGNOME) o con altri partecipi (NOME COGNOME e NOME COGNOME), la suddivisione dei compiti, l’uso di un linguaggio criptico, a nulla rilevando che l’attività investigativa si sia limitata ad un bre periodo di tempo, a fronte di un’associazione consolidata sul territorio di Gela nello svolgimento di attività di narcotraffico, come quella di specie.
Anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso, attinenti alle esigenze cautelari, sono generici.
6 COGNOME
IM
Il Tribunale, con apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità, ha fondato la propria decisione in ordine alle esigenze cautelari e alla scelta della misura coercitiva massimamente afflittiva sulla valorizzazione del pieno inserimento del ricorrente, gravato da numerosi e specifici precedenti, al servizio di un’associazione dedita al narcotraffico, dimostrato dal fatto che il giorno stesso in cui era uscito dal carcere aveva incontrato il cugino NOME COGNOME, in posizione di vertice anche di una cosca mafiosa, per riprendere la propria attività criminale di suo stretto collaboratore, a cui si aggiunge anche la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Rv. 283176).
Si tratta di argomenti puntuali e individualizzati, a cui è estranea la censura che attiene alla richiesta del Pubblico ministero che opera legittimamente una domanda cautelare congiunta, argomenti rispetto ai quali la difesa non ha addotto elementi concreti di segno contrario tali non ritenendosi né lo svolgimento da parte di COGNOME di un’attività lavorativa per due mesi nel 2021, né la sua residenza a Palermo, non potendosi comunque ritenere assente l’attualità delle esigenze cautelari stante la protrazione delle condotte sino al 2021.
L’inammissibilità dei motivi del ricorso principale rende inammissibili anche i motivi nuovi e aggiunti la cui valutazione, infatti, dipende dall’esito dei pri posto che l’art. 584, comma 4, cod. proc. pen. è applicabile anche al ricorso in cassazione (Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, Rv. 282218). Peraltro, con specifico riferimento alle pronunce di annullamento emesse da questa Corte per due coindagati, il motivo non spiega quali sarebbero gli elementi, giuridici e di fatto, i forza dei quali emerga una effettiva ed indissolubile incidenza della loro posizione rispetto a quella del ricorrente.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e i ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 12 luglio 2024
La AVV_NOTAIO estensora
La Presidente