Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33148 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33148 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 24/06/2025
Composta da
– Presidente –
NOME DI NOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Napoli il 29/06/1972
COGNOME NOMECOGNOME nato a Nuoro il 16/09/1985
NOME nata a Sassari il 09/10/1967
Assante di COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 29/11/1990
COGNOME NOME nata a Napoli il 02/06/1969
COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 07/01/1945
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Cagliari il 21/11/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori, Avv. NOME COGNOME e Avv. NOME COGNOME anche in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME che si sono riportati ai rispettivi ricorsi chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 20 gennaio 2022, in esito a giudizio abbreviato:
ha assolto, per non aver commesso il fatto, NOME COGNOME dal reato di cui al capo A2) e NOME COGNOME dai reati a lui ascritti ai capi A1), A2) e A8), rideterminando la pena nei loro confronti in sei anni e sei mesi di reclusione;
ha confermato le ulteriori statuizioni nei confronti dei predetti e di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione ai reati di associazione finalizzata al narcotraffico e ai relativi reati-scopo, come loro rispettivamente ascritti nell’imputazione.
Hanno proposto ricorso gli imputati con atti a firma dei rispettivi difensori, articolando i motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per le esigenze della motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME (avv. NOME COGNOME)
3.1. Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
La sentenza impugnata ha riconosciuto l’esistenza del reato associativo pur in assenza dei suoi elementi strutturali tipici, tra cui, anzitutto, uno stabile assetto organizzativo, con la predisposizione di risorse umane e materiali per l’attuazione del programma criminoso, nonchØ un apporto individuale, apprezzabile e non episodico, da parte degli associati.
Nel dettaglio, si Ł ritenuta in sentenza l’esistenza di uno stabile protocollo operativo sebbene le prime due operazioni di fornitura, contestate ai capi A1) e A2), furono effettuate con modalità differenti.
L’esistenza del vincolo associativo Ł stata dedotta automaticamente dalla pluralità di cessioni di sostanze illecite concluse fra le stesse persone, mentre sarebbe stato necessario dimostrare che gli acquirenti agirono con volontà e consapevolezza di aderire ad un’organizzazione criminale e di operare nell’interesse di questa.
L’assoluzione di NOME COGNOME e NOME COGNOME dai reati fine rubricati dal capo A1) al capo A9) avrebbe reso piø consona, rispetto alla contestata fattispecie associativa, la prospettazione di plurimi fattispecie di traffico o cessione di stupefacenti in concorso.¨ stata valorizzata la ripartizione dei ruoli dei partecipi, benchØ essa sia insita nella normale dinamica realizzativa dei reati in materia di sostanze stupefacenti, anche non aventi base associativa.
3.2. Inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all’articolo 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990.
La riqualificazione nella fattispecie di minore gravità Ł stata negata sulla base del mero dato oggettivo costituito dal valore ponderale delle transazioni. Avrebbero dovuto essere valorizzate, invece, le caratteristiche familiari del contesto associativo e le modalità realizzative delle singole operazioni di narcotraffico.
3.3. Inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all’art. 99, comma quarto, cod. pen.
La Corte d’appello ha disatteso la richiesta di esclusione della recidiva in ragione delle sole plurime condanne per reati analoghi a carico del COGNOME, quali elementi significativi di pervicacia criminale, ma sono stati obliterati gli ulteriori indici parametrici indicati dall’art. 133 cod. pen. che avrebbero, invece consentito una rivisitazione in mitius del trattamento sanzionatorio.
Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME (avv. NOME COGNOME e avv. NOME COGNOME)
4.1. Vizi di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente all’associazione contestata al capo A).
Il quadro probatorio non permette di ricostruire un effettivo contributo di COGNOME alla consorteria, essendo emerso esclusivamente il suo concorso in alcuni reati satellite, a lui attribuiti per avere sporadicamente accompagnato NOME COGNOME a ritirare la sostanza stupefacente presso l’abitazione di NOME COGNOME, ove pervenivano le forniture di cocaina da Napoli.
I rapporti dell’imputato con i sodali hanno natura amicale o sono legati ad interessi personali estranei al contesto associativo, posto che COGNOME, assuntore abituale di cocaina, se ne riforniva abitualmente da NOME COGNOME, del quale Ł emerso l’assoluto protagonismo anche nell’attività di spaccio.
La episodica partecipazione del ricorrente ai reati scopo non assurge mai al rango di uno stabile contributo alla struttura associativa, nØ disvela una sostanziale adesione ai suoi scopi; e, del resto, in mancanza di un’autentica interazione con il sodalizio, non hanno rilievo le relazioni dirette e immediate con i singoli membri, benchØ aventi un ruolo apicale.
4.2.Vizi di motivazionein relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62bis cod. pen. nella massima estensione.
La sentenza di merito non ha tenuto conto del ruolo subalterno, meramente esecutivo, ricoperto dal ricorrente e del suo comportamento successivo ai fatti, essendosi egli affrancato dalla dipendenza ed avendo portato a termine l’intrapreso programma terapeutico riabilitativo.
Ricorso nell’interesse di NOME COGNOMEavv. NOME COGNOME)
5.1. Vizi di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione della ricorrente all’associazione contestata al capo A).
Il quadro probatorio non permette di individuare un apporto effettivo di NOME COGNOME alla consorteria, nØ una sua adesione al programma associativo, essendosi ella limitata a concorrere nella commissione di alcuni reati satellite, essenzialmente per avere accompagnato NOME COGNOME presso l’abitazione di NOME COGNOME a prelevare la sostanza stupefacente pervenuta da Napoli.
COGNOME intratteneva ai tempi una relazione clandestina con il COGNOME ed esclusivamente ai loro incontri era stata finalizzata l’acquisizione della disponibilità dell’appartamento di INDIRIZZO I rapporti con lo stesso e con i suoi familiari hanno, dunque, una valenza dimostrativa non univoca, in quanto si collocano in un ambito sentimentale e privato; mentre rileva il dato che ella non abbia avuto alcuna interazione con i fornitori, i corrieri, gli acquirenti.
5.2. Vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62bis cod. pen. nella massima estensione.
La sentenza di merito ha negato l’applicazione della massima riduzione consentita per le attenuanti, senza tenere conto del ruolo subalterno, meramente esecutivo, svolto dalla imputata.
La sentenza espone al riguardo argomentazioni solo apparenti, richiamando quelle, generiche, di cui alla sentenza di primo grado, senza considerare che non vi Ł contraddizione tra la gravità del reato e le circostanze attenuanti generiche, e senza adeguatamente valorizzare il comportamento positivo tenuto dall’imputata, alla luce di tutti gli indicatori rilevanti di cui all’art. 133 cod. pen.
Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME (avv. NOME COGNOME)
6.1 Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Il primo motivo Ł basato sugli stessi argomenti che sorreggono il primo motivo del ricorso nell’interesse di NOME COGNOME quanto alla insussistenza della associazione finalizzata al narcotraffico.
Con riferimento alla specifica posizione del ricorrente, lo stesso rappresentante della Pubblica Accusa aveva chiesto, da ultimo, una diversa qualificazione giuridica del fatto, sul presupposto che COGNOME non avesse avuto consapevolezza del ruolo svolto dagli altri sodali e soprattutto del contenuto delle spedizioni nonchØ del suo mancato coinvolgimento nei vari reati fine.
La partecipazione del ricorrente a tali reati – fatta eccezione per quello di cui al capo A9), in relazione al quale Ł stata accertata la sua presenza nell’ufficio postale al momento della spedizione – Ł fondata sul dato meramente empirico della attribuibilità della grafia sulle bollette di spedizione al medesimo soggetto, posto che la espletata consulenza grafologica ha, al riguardo, dubbia validità scientifica, stante la mancata acquisizione di un saggio grafico adeguato.
In generale, il pieno coinvolgimento dei congiunti del COGNOME nei reati fine non può
essere desunto dalle indagini finanziarie e, in particolare, dalle transazioni eseguite previa ricarica delle carte postepay ai medesimi intestate in quanto, diversamente da quanto ritenuto dai Giudici di merito, tale modalità operativa non era idonea a dissimulare la provenienza della provvista, proprio in ragione dello stretto legame di parentela.
6.2. Inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all’articolo 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990.
Il motivo Ł sovrapponibile al secondo motivo nell’interesse di NOME COGNOME, cui si rinvia.
Ricorsi nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME (Avv. NOME COGNOME)
7.1 Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il primo motivo Ł basato sugli stessi argomenti di cui al primo motivo del ricorso nell’interesse di NOME COGNOME – cui si rinvia – quanto alla insussistenza della associazione finalizzata al narcotraffico.
Con specifico riferimento alle posizioni dei ricorrenti, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente sorella e padre del ricorrente, agli stessi Ł stata attribuita la qualifica di partecipi dell’associazione esclusivamente per avere messo a disposizione dell’attività illecita, senza circoscriverne l’impiego a specifiche operazioni, le rispettive carte prepagate.
L’assoluzione dei ricorrenti dai reati fine – capo A2), quanto a NOME COGNOME, capi A1), A2), A8), quanto a NOME COGNOME – dimostra l’inesistenza di uno stabile protocollo operativo.In generale, il loro pieno coinvolgimento nella associazione non può desumersi dalle indagini finanziarie, da cui Ł emerso che lo stupefacente veniva pagato mediante le ricariche eseguite sulle carte prepagate loro intestate in quanto, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, la riferibilità di tali transazioni era certamente individuabile; peraltro, le transazioni non vennero eseguite con analoghe modalità, quanto ai capi A1) e A2).
7.2. Inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all’articolo 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990.
Il motivo Ł sovrapponibile al secondo motivo nell’interesse di NOME COGNOME, cui si rinvia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito illustrate.
Per esigenze di ordine espositivo, conviene muovere dai motivi comuni ai ricorsi nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Essi sono reiterativi, in quanto ripropongono questioni già vagliate e disattese dai Giudici di appello con argomentazioni corrette in diritto e logicamente congrue.
2.1. Il primo motivo, inerente al reato di associazione finalizzata al narcotraffico, ripropone il tema della mancanza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 74 d.P.R. cit.
2.2. ¨ utile anzitutto precisare che, essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme, in cui le motivazioni delle sentenze di merito si integrano reciprocamente, componendo una unità organica ed inscindibile ( ex plurimis , v. Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 – 01; Sez. 6, n. 50944 del 04/11/2014, COGNOME, Rv. 261416 – 01), deve tenersi conto anche dei contenuti della sentenza di primo grado, richiamati nella parte motiva della decisione impugnata.
Sulla base dell’ampio compendio probatorio illustrato nelle sentenze di merito costituito dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, dai servizi di osservazione e controllo e dai sequestri di sostanze stupefacenti, ma anche dalle risultanze delle indagini
finanziarie che hanno permesso di ricostruire i flussi di denaro utilizzati per gli approvvigionamenti – sono state delineate le caratteristiche della associazione dedita al narcotraffico, capeggiata da NOME COGNOME ed a base prevalentemente familiare, di cui al capo A).
Sono stati valorizzati, in special modo:
a riprova dell’esistenza di un accordo programmatico, le conversazioni n. 2 del 26 aprile 2015 e n. 1843 del 10 giugno 2015, da cui emerge la previsione di importazioni di cocaina con frequenza mensile da Napoli (ove era attivo il fornitore NOME COGNOME, legato ad un clan camorristico), al prezzo di 43 euro/grammo (v. anche la conversazione n. 59179 del 4 settembre 2015);
quali elementi indicativi della esistenza di una struttura organizzativa, le basi logistiche costituite dall’appartamento di INDIRIZZO (ove avveniva la ricezione dei pacchi postali in cui era occultato lo stupefacente), e da quello di INDIRIZZO (ove le sostanze venivano confezionate in dosi), e la disponibilità in capo agli importatori di risorse finanziarie sufficienti per gli acquisti, che venivano regolati mediante accrediti delle carte prepagate intestate ai corrispondenti napoletani.
Di seguito, la Corte di merito ha descritto il c.d. ‘protocollo operativo’ che si Ł perfezionato dopo le prime due importazioni, prevedente la suddivisione tra i sodali, secondo uno schema fisso, dei compiti di approvvigionamento, di spedizione dei plichi contenenti lo stupefacente, di ricezione delle sostanze e presa in carico, di immissione delle sostanze nel mercato locale (v. pag. 51 della sentenza).
Ulteriori elementi dimostrativi della operatività della consorteria sono stati dedotti, infine, dai diversi episodi di narcotraffico, conformemente al consolidato orientamento per cui Ł consentito al giudice, pur nella riconosciuta autonomia del delitto-mezzo rispetto ai delittifine, dedurre la prova dell’esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive (cristallizzato Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, COGNOME, Rv. 218376).
Deve al riguardo precisarsi che non ha rilevanza ostativa, rispetto alla operata ricostruzione, l’intervenuto proscioglimento dei ricorrenti da un gran numero di reati scopo loro ascritti. Ed invero, nei reati di cui ai capi da A1) ad A9), sono state ritenute assorbite le attività di spaccio di cui ai successivi capi da A10) ad A94), contestate ai medesimi soggetti, senza che di tali fatti venisse sconfessata l’esistenza storica, bensì facendo applicazione del principio secondo il quale le diverse tipologie di condotte previste dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 perdono la loro individualità, con conseguente esclusione del concorso formale per effetto dell’assorbimento, se costituiscono manifestazione di disposizione della medesima sostanza e risultano poste in essere contestualmente o, comunque, senza apprezzabile soluzione di continuità, in funzione della realizzazione di un unico fine (Sez. 3, n. 23759 del 10/02/2023, El Khaddach, Rv. 284666 – 01).
Sotto altro profilo, non escludono la configurabilità della condotta associativa diversamente da quanto sostenuto dalla difesa – le assoluzioni pronunciate nei confronti di NOME e NOME COGNOME rispetto a specifiche attività di cessione, avvenute senza la prova di un loro diretto coinvolgimento.
2.3. Sono, dunque, integrati gli elementi tipici di un’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, come costantemente individuati dalla giurisprudenza di questa Corte, ossia: a) l’esistenza di un gruppo, i componenti del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; b) l’organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento
del fine illecito comune, con l’assunzione dell’impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso; c) l’apporto individuale, apprezzabile e non episodico, di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell’unione illecita (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550 – 01; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, COGNOME, Rv. 257582 – 01; Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396 – 01).
Nell’elemento organizzativo, avente caratteri di stabilità, come sopra precisato, risiede l’aspetto differenziale tra la fattispecie associativa di cui all’art. 74 d.P.R. cit. e quella del concorso di persone nei reati satellite ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73, stesso d.P.R. cit., caratterizzandosi la condotta associativa finalizzata al traffico di stupefacenti per un ” quid pluris ” rispetto al mero accordo di volontà (Sez. 4, n. 27517 del 12/04/2024, NOME COGNOME, Rv. 286738 – 01).
Da tutto quanto precede discende l’infondatezza della tesi difensiva secondo la quale la collaborazione fra i ricorrenti si sarebbe estrinsecata con riferimento a specifiche operazioni di narcotraffico gestite unilateralmente dal solo NOME COGNOME alle cui direttive si sarebbero attenuti i correi, senza che vi fosse tra loro un vincolo collettivo, così da potersi ritenere integrato, al piø, il concorso nel reato continuato.
A proposito della riqualificazione del reato associativo nella ipotesi di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. cit. – invocata da tutti i ricorrenti, ad eccezione di COGNOME e COGNOME la Corte ha ritenuto, in termini stringati, ma esaustivi, e sena distonie logiche, l’assenza delle condizioni perchØ possa dirsi integrato il paradigma attenuato, avuto riguardo: a) alla intensità dei traffici, che erano alimentati da un canale interregionale facente capo alle criminalità organizzata campana; b) alla consistenza economica degli acquisti di droga, implicanti movimentazioni di rilevanti somme di denaro.
¨ stata fatta, dunque, corretta applicazione dei consolidati principi secondo cui la fattispecie associativa prevista dall’art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 Ł configurabile alle seguenti condizioni: che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità; che abbiano a tal fine predisposto modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità; che, in concreto, l’attività associativa si sia manifestata con condotte tutte esclusivamente riconducibili alla previsione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. (v., tra le altre, Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019 Degli COGNOME, Rv. 278098 – 01; Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018, COGNOME, Rv. 274696 – 01; Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, COGNOME, Rv. 271708 – 01).
Occorre, in tale prospettiva, valutare il momento genetico del sodalizio, ricorrendo l’ipotesi minore quando esso sia stato costituito per commettere cessioni di stupefacente di lieve entità, e verificare che le concrete potenzialità operative dell’organizzazione siano limitate.
Hanno, infine, peculiare rilevanza, ai detti fini, i quantitativi di sostanze stupefacenti che il gruppo Ł in grado di procurarsi.
¨ stato osservato, difatti, in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, che, ai fini della qualificazione dei singoli reati-scopo come ipotesi di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può tenersi conto del dato quantitativo relativo agli approvvigionamenti del gruppo, quale indice della finalizzazione degli stessi alla commissione di fatti non riconducibili allo spaccio di lieve entità, fatta salva l’autonomia della valutazione complessiva della pericolosità delle singole condotte di cessione sulla base di tutti gli altri indici disponibili ( Sez. 4, n. 476 del 25/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282704 – 01).
Nel caso qui in esame, a fronte dei cadenzati e consistenti approvvigionamenti di
sostanze, non emergono elementi per affermare che i sodali avessero programmato esclusivamente la commissione di fatti di c.d. piccolo spaccio, – connotati, cioŁ, da ridotta circolazione di merce e di denaro e da potenzialità di guadagni limitati – nØ che l’attività associativa si sia concretamente manifestata con reati-scopo aventi tale connotazione. Talvolta anche i singoli venditori al dettaglio gestivano quantitativi importanti.
In ogni caso, rispetto agli elementi valorizzati nella sentenza, deve ritenersi che il carattere para-familiare dell’associazione non sia per sØ stesso indicativo di minore gravità. ¨ principio consolidato al riguardo, e del tutto condivisibile, che l’esistenza della consorteria criminosa non Ł esclusa per il fatto che la stessa sia imperniata per lo piø intorno a componenti della stessa famiglia, atteso che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono quest’ultimo ancora piø pericoloso. (Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, COGNOME Rv. 268184 – 01, in fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, nella quale la Suprema Corte ha escluso che il rapporto di fratellanza fra i componenti del sodalizio rilevasse per l’esclusione del vincolo associativo ovvero per la sussistenza della attenuante ex art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990).
4. Può ora passarsi ad esaminare i residui motivi formulati in relazione alle posizioni individuali.
4.1. A tali fini Ł utile svolgere alcune premesse metodologiche.
Le doglianze sono di regola reiterative di analoghe questioni prospettate negli appelli ed adeguatamente riscontrate dalla Corte territoriale, così che omettono di assolvere alla funzione tipica di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Sono, poi, inammissibili le questioni declinate in fatto, le quali fuoriescono dalla griglia dei vizi che sono suscettibili di sindacato innanzi a questa Corte di legittimità.Secondo principi oramai granitici, che non possono che essere qui ribaditi, non Ł dato al giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, benchØ anch’essa logica, dei dati processuali od una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova. (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 nonchØ in precedenza Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428; in epoca piø recente Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020- dep. 2021, F., Rv. 280601).
Con specifico riferimento ai dedotti vizi della motivazione, deve poi considerarsi che non possono essere oggetto di ricorso vizi diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicchØ sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747).
Va infine ribadito il costante orientamento di questa Corte di legittimità, per il quale non sono censurabili in questa Sede la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali o la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623), non potendo la Corte di cassazione verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074).
Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME
5. Il motivo relativo alla mancata esclusione della recidiva Ł inammissibile per la sua genericità.
Il riconoscimento della aggravante non Ł fondato sulle sole plurime condanne che il ricorrente ha riportato, ma sulla circostanza che queste, pur dopo l’espiazione delle relative pene, non hanno sortito alcun effetto deterrente. Con argomentazione esente da illogicità i Giudici di merito hanno stimato che il curriculum criminale del ricorrente conferisca ai fatti un surplus di gravità e di pericolosità.
La decisione si muove nel tracciato della sentenza Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, CalibŁ, Rv. 247838 – 01, secondo la quale, ai fini del riconoscimento dell’aggravante della recidiva, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali, Ł compito del giudice verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo ad ogni possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza,.
Dunque, la pregressa condotta criminosa appare indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che ha influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato ” sub iudice ” (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 – 01).
Ed invero, la Corte di appello ha ulteriormente posto in evidenza che le circostanze attenuanti generiche, riconosciute – assai generosamente, come dalla stessa evidenziato dal Giudice dell’udienza preliminare, non potrebbero neppure essere oggetto di giudizio di prevalenza, data la straordinarietà della capacità a delinquere del ricorrente, attestata dalla facilità di reperimento di nuovi canali di fornitura per proseguire i traffici delittuosi cui era dedito.
A fronte di tale quadro ricostruttivo, ogni altro elemento – peraltro neppure specificamente dedotto dalla difesa – risulta all’evidenza recessivo.
Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME
6. Con riferimento alla partecipazione al sodalizio, le censure formulate nell’interesse di COGNOME sono parimenti reiterative e aspecificamente formulate.
Invero, i Giudici di merito hanno posto in rilievo come l’attività dallo stesso prestata fosse ampiamente funzionale al raggiungimento degli obiettivi del gruppo, per conto del quale esercitava anche attività di spaccio. Non inficiano tale conclusione – diversamente da quanto dedotto dalla difesa – da un lato, il rilievo che COGNOME non fosse l’accompagnatore esclusivo di NOME COGNOME; dall’altro la sua qualità di assuntore di stupefacenti, che resta non incompatibile con la configurabilità della partecipazione associativa, tant’Ł che essa costituisce il presupposto fattuale della aggravante di cui al comma 3 dell’art. 74 cit.
Sotto altro profilo, sono state congruamente disattese le censure relative alla pretesa insussistenza della affectiosocietatis .
A fronte della riduttiva ed atomistica lettura delle risultanze processuali che offre la difesa, si Ł ben messo in evidenza, dai Giudici di merito, come egli fosse l’interlocutore dell’organizzatore COGNOME, nella richiamata conversazione telefonica n. 1843 del 10 giugno 2015, in cui furono delineate le linee portanti dell’accordo associativo programmatico, e come lo stesso COGNOME avesse suggerito di incassare a muro la cassaforte utilizzata nell’appartamento ove venivano custodite le sostanze, che egli ben conosceva, ivi recandosi per accompagnare NOME COGNOME Ad ulteriore riprova della sua intraneità, egli conosceva persino le modalità di occultamento dello stupefacente all’interno delle confezioni inviate per posta, in una nicchia appositamente scavata all’interno dei libri: ‘un chilo, tutti i fogli tagliati
dentro’ (v. conversazione n. 571 del 18 aprile 2015).
6.2. Sul mancato riscontro alla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62bis cod. pen. nella massima estensione, vi Ł in sentenza motivazione coerente ed adeguata.
L’invocata modulazione – da correlarsi, in tesi difensiva, al ruolo subalterno o meramente esecutivo ricoperto dal ricorrente – sollecita un alternativo apprezzamento delle risultanze probatorie, essendosi, invece, motivatamente ritenuto che, per quanto non investito di compiti organizzativi, egli fosse il braccio destro del vertice e suo fiduciario.
Il completamento del programma terapeutico riabilitativo – peraltro meramente affermato – non Ł all’evidenza, elemento che possa far ritenere che ladiscrezionale determinazione della entità della pena sia viziata da illogicità.
Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME
7. La Corte di appello ha compiutamente stigmatizzato le censure che pongono in discussione la partecipazione della ricorrente al contesto associativo. La sentenza impugnata ha rimarcato come l’appartamento dalla stessa preso in locazione, sito in INDIRIZZO fosse la base operativa del sodalizio, ivi procedendosi al peso, alla suddivisione ed al confezionamento in dosi della cocaina (alle pagg. 38 e ss.), sicchØ resta irrilevante la concorrente destinazione dell’immobile a luogo degli incontri clandestini con NOME COGNOME
Inoltre, al di là dei rapporti di natura privata intrattenuti dalla ricorrente con i sodali, Ł stato compiutamente individuato il contributo che ella ha offerto alla esistenza e al rafforzamento della associazione, occupandosi del recupero dello stupefacente dal luogo di pervenimento, del suo confezionamento in dosi, dello spaccio al dettaglio; condotte che, globalmente apprezzate, disvelano una sua piena adesione alle dinamiche associative.
7.1. Le doglianze relative al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, oggetto del secondo motivo di ricorso, si risolvono in una ‘ quaestio facti’ , perchØ postulano una riconsiderazione in chiave riduttiva delle risultanze istruttorie.
Per contro, il trattamento sanzionatorio, come determinato e motivato nella sentenza impugnata, ove Ł correlato all’importante ruolo operativo assunto dalla ricorrente nel sodalizio, non evidenzia alcun uso disfunzionale della discrezionalità, secondo i parametri di cui all’art. 133 cod. pen.
Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME di COGNOME
8. Il primo motivo, che pone in discussione la partecipazione del ricorrente al sodalizio, Ł anzitutto reiterativo.
Al ricorrente Ł attribuita la qualifica di partecipe per una serie di condotte che rientrano nel c.d. protocollo operativo descritto a pag. 51 della sentenza: in particolare, per avere materialmente eseguito le spedizioni sempre dal medesimo ufficio postale di Napoli, seguìto l’esito delle stesse, così da avvisare tempestivamente lo zio NOME COGNOME delle consegne, e ricevuto i pagamenti sulla propria carta Postepay , così come il nonno NOME COGNOME e la madre NOME COGNOME.
La prospettazione difensiva tende a sminuire una serie di attività che si sono rivelate decisive per l’esecuzione delle spedizioni, svolte dal ricorrente con piena consapevolezza dei contenuti dei pacchi spediti all’indirizzo convenuto – e, dunque, del contributo prestato alla realizzazione collettiva – come Ł stato dedotto dai Giudici di merito, con argomentazioni logicamente coerenti, avuto essenzialmente riguardo alle modalità di compilazione delle distinte di spedizione, tutte intestate a soggetti inesistenti, ed al tenore criptico dei colloqui tenuti con i correi ,anche nel relazionare sul tracking dei pacchi.
Le censure difensive sono vieppiø aspecifiche là dove, a fronte di risultanze istruttorie basate sulle indagini finanziarie, sui servizi di osservazione e sul contenuto delle intercettazioni telefoniche – e non esclusivamente sul contenuto della consulenza grafologica – pongono in discussione la riferibilità delle spedizioni al ricorrente per mancanza di un saggio grafico adeguato, con doglianza che resta, peraltro, del tutto generica.
Non si Ł invero considerato che il coinvolgimento di COGNOME di COGNOME Ł anche fondato sull’accertamento delle transazioni eseguite mediante accredito della carta ricaricabile a lui intestata.
I flussi di denaro che consentivano gli acquisti di cocaina transitavano anche per la sua prepagata ed il ricorrente era in costante contatto con la madre NOME COGNOME e il nonno NOME COGNOME con cui operava in stretta connessione.
A nulla rileva, sul piano della configurabilità del reato, che detta modalità operativa non fosse idonea a dissimulare la provenienza del denaro in ragione del legame di parentela del ricorrente con COGNOME in quanto la dissimulazione della condotta criminosa esula dalla oggettività giuridica del reato associativo.
Ricorsi nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME
9. Le censure relative alla ritenuta partecipazione associativa di NOME COGNOME e di NOME COGNOME sono meramente confutative. La sentenza valorizza, quale elemento indicativo di appartenenza, non la sola messa a disposizione del gruppo delle carte prepagate che furono di fatto utilizzate per la quasi totalità delle transazioni, condotta di per sØ significativa, perchØ attuata in via preventiva e senza circoscrivere l’impiego a specifiche operazioni; di entrambi i ricorrenti, con rilievi puntuali ed esenti da irragionevolezza, Ł precisato come fossero addentro alle dinamiche associative e come svolgessero attività di supporto ai sodali, venendo NOME COGNOME in diverse occasioni chiamato in causa per parlare con il nipote NOME o per garantire sulla sua correttezza, ovvero per anticipare denaro allo stesso, per conto di NOME COGNOME; e facendo NOME COGNOME da sponda nei rapporti del fratello NOME con NOME COGNOME di COGNOME o con i fornitori della droga (v. pag. 54 e 55 della sentenza impugnata).
Dunque un ruolo decisivo per l’attuazione del programma delittuoso.
10. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonchØ al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 24/06/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME