Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34191 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34191 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Cinquefrondi il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 4/4/2024 dal Tribunale di Caltanissetta
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che si è riportato al ricorso e ha insistito nel suo accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 aprile 2024 il Tribunale di Caltanissetta ha annullato l’ordinanza emessa il 10 marzo 2024 d’al, Giudice per le indagini prelliminari della stessa città limitatamente alla contestazione dell’aggravante di cui all’art. 416
bis.1 cod. pen. e ha confermato nel resto, compresa la misura cautelare della custodia in carcere.
Il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato dei delitti di partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico di cui al capo 8) della rubrica e di quattro reati scopo ex art. 73 d.P.R. n. 309/90.
Avverso l’ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
3.1. Violazione di legge e vizi della motivazione in ordine sia alla sussistenza della fattispecie delittuosa associativa contestata sia alla partecipazione del ricorrente. Il Tribunale non avrebbe indicato gli elementi costitutivi dell’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90, essendosi limitato ad evidenziare l’utilizzo da parte degli indagati degli strumenti, dei mezzi e delle modalità normalmente ricorrenti anche nella commissione dei singoli episodi criminosi di compravendita di sostanze stupefacenti, in ipotesi riconducibili anche alla fattispecie di concorso di persone nel reato. Non avrebbe poi motivato in ordine alla consapevolezza degli indagati di agire nell’ambito di un’organizzazione nella quale l’attività dei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita. Premessi poi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della partecipazione all’associazione finalizzata a traffico di stupefacenti, è necessario il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, il ricorrente ha dedotto che il Tribunale non avrebbe indicato sulla base di quali elementi fattuali abbia desunto dai soli contatti telefonici tra il ricorrente NOME COGNOME o dalla sola geolocalizzazione delle utenze cellulari elementi indiziari idonei a far ritenere con elevata probabilità che, in tali occasioni l’indagato abbia effettivamente ceduto sostanza stupefacente a COGNOME e avrebbe trascurato di considerare che il ricorrente non si era fatto alcun problema a non avere un rapporto di esclusività con lo stesso COGNOME e a cercare altri possibili fornitori e/o acquirenti estranei, a dimostrazione del fatt che il rapporto era con la persona e non con la RAGIONE_SOCIALE di riferimento. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.2. Violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, affermate con espressioni generiche e argomentazioni presuntive, non adeguate a giustificare il mantenimento del vincolo estremo in capo all’indagato.
3.3. Violazione di legge e carenza di motivazione in riferimento all’adeguatezza della misura cautelare applicata. Il Tribunale avrebbe totalmente disatteso il dettato normativo che impone al giudice di indicare le specifiche
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ragioni per cui ritiene inidonea la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all’art. 275 bis, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 01; Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, NOME, Rv. 252178 – 01).
Correlativamente, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di mer abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del decisum e di controllare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che il provvedimento impugnato è immune da vizi sindacabili in questa sede.
Il primo motivo, con cui il ricorrente ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte relativa alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90, è privo di specificità.
4.1. Con riguardo alle doglianze afferenti alla sussistenza dell’associazione dedita al narcotraffico, giova premettere che questa Corte è ferma nell’affermare che «si è in presenza di un’associazione per delinquere, finalizzata al traffico di stupefacenti, ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, un patto che ha in sé la cosiddetta affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all’attuazione del programma criminale» (Sez. 2, n. 43327 del118/10/2013, Bashli, Rv. 256969 – 01).
In tale ottica si comprende il significato che assume il profilo organizzativo, che può anche risultare rudimentale, in quanto primariamente destinato a suffragare la stabilità dell’accordo e a conferirgli quella perdurante offensività in cui risiede la ragione della punizione della condotta. Si è rilevato, infatti, che «ne discende a corollario la secondarietà degli elementi organizzativi che si pongono a substrato del sodalizio, elementi la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano che l’accordo può dirsi seriamente contratto, nel senso cioè che l’assoluta mancanza di un supporto strumentale priva il delitto del requisito dell’offensività. Tanto sta pure a significare che, sotto un profilo ontologico, è sufficiente, perché il reato si perfezioni, un’organizzazione minima e che la ricerca dei tratti organizzativi non è diretta a dimostrare l’esistenza degl elementi costitutivi del reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici, l’esistenza di quell’accordo fra tre o più persone diretto a commettere più delitti: accordo in cui il reato associativo di per sé si concreta» (cfr. Sez. 6, n. 50382 del 14/11/2014, COGNOME, non massimata; per il rilievo secondario dell’aspetto organizzativo si rinvia anche a Sez. 2, n. 16540 del 27/3/2013, COGNOME, Rv. 255491 – 01, mentre per la sufficienza di «strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati» si richiama Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583 – 01; Sez. 6,, n. 46301 del 30/10/2013, P.RAGIONE_SOCIALE., RAGIONE_SOCIALE e altri, Rv. 258165 – 01).
Appare pienamente coerente con tale impostazione l’affermazione secondo cui «ai fini della configurabilità di un’associazione finalizzata al narcotraffico, necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale), avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo; c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest’ultimo» (Sez. 6, n. 7387 del 3/12/2013, dep. nel 2014, COGNOME, Rv. 258796 – 01; Sez. 4, n. 44183 del 2/10/2013, COGNOME, Rv. 257582 – 01).
D’altro canto, «l’elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all’art. 7 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere dell’accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo
tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmat assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio» (Sez. 6, n. 28252 del 6/04/2017, COGNOME e altri, Rv. 270564 – 01; Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, COGNOME, Rv. 257906 – 01).
Va aggiunto che «il dolo del delitto di associazione a delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell’accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile e permanente» (Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, Aguì, Rv. 283351 – 04; Sez. 1, n. 30463 del 7/7/2011, P.G. in proc. Cali, Rv. 251012 – 01).
Sul piano probatorio, oltre all’ovvia considerazione della valorizzabilità delle intercettazioni GLYPH telefoniche, GLYPH pur GLYPH rigorosamente GLYPH valutate GLYPH (Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, COGNOME, Rv. 279251 – 01; Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299 – 01; Sez. :3, n. 11655 del 11/2/2015, COGNOME e altri, Rv. 262981 – 01), si afferma condivisibilmente che «in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, l prova del vincolo permanente, nascente dall’accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell’accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive» (Sez. 3, n. 47291 dell’11/06/2021, COGNOME, Rv. 282610 – 01; Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255207 – 01; Sez. 6, n. 9061 del 24/9/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255312 01).
Peraltro, occorre pur sempre «la prova della stabile adesione dell’agente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 ovvero della consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale» (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645 – 01).
4.2. A fronte di tali premesse ricostruttive, deve rilevarsi, nel caso in disamina, che il Tribunale, richiamate le copiose argomentazioni dell’ordinanza genetica, ha ricordato, innanzitutto, che era stata effettuata una massiccia attività tecnica di intercettazione ambientale e telefonica nei confronti di NOME COGNOME e dei suoi accoliti nonché dei vari soggetti che, di volta in volta, emergevano dallo sviluppo delle indagini. Era stato compiuto anche un monitoraggio degli indagati, che avevano avuto una serie di incontri, alcuni dei quali costituenti veri e propri summit tra esponenti della RAGIONE_SOCIALE
e componenti di altre consorterie mafiose, operanti su altra parte del territorio siciliano, finalizzati a stringere accordi e dirimere conflitti originati dalle at illecite, da essi commesse. Le risultanze delle attività di intercettazione telefonica e ambientale aveva poi trovato riscontro nell’esecuzione di plurimi sequestri di sostanza stupefacente e nelle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME.
Sulla scorta del compendio indiziario così sinteticamente richiamato, al pari del Giudice per le indagini preliminari, il Tribunale ha ritenuto provati perlomeno secondo lo standard probatorio della gravità indiziaria, tipico della fase cautelare – l’esistenza e l’operatività delle associazioni per delinquere di cui ai capi 1), 2) e 8) nonché i moltissimi episodi di spaccio al dettaglio all’ingrosso, perpetrati dai sodali e cristallizzati negli oltre 80 capi di incolpazi provvisoria, formulati dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale ha poi osservato che l’associazione dedita al narcotraffico, delineata al capo 8), era capeggiata da NOME COGNOME e NOME COGNOME e presentava tutti i caratteri tipici richiesti dall’art. 74 d.P.R. n. 309 del 90. I s condividevano un medesimo linguaggio criptico e comuni tecniche per sottrarsi all’attenzione degli inquirenti, quali, ad esempio, l’uso di schede intestate a stranieri, che venivano sostituite con frequenza; organizzavano trasferte anche al di là dei confini regionali, reciprocamente assistendosi mediante il ricorso al metodo della staffetta; avevano individuato luoghi precisi ove con significativa frequenza si incontravano di persona per affrontare questioni legate al narcotraffico ovvero per confezionare in dosi la droga da smerciare; collaboravano alacremente l’uno con l’altro secondo una suddivisione di ruoli pressoché stabile ma che, comunque, ammetteva l’intercambiabilità degli stessi. I coindagati, inoltre, avevano commesso moltissimi reati scopo e il loro spirito imprenditoriale aveva trovato sfogo anche nella gestione da parte di alcuni dei sodali di serre, volte all’autoproduzione di marijuana, che altri accolit utilizzavano poi come merce di scambio per portare a termine rilevanti acquisti di cocaina. Dalle molteplici conversazioni si evinceva che gli associati gestivano anche la cassa comune dell’associazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla luce di quanto precede è evidente che entrambi i Giudici della cautela hanno posto a base della loro analisi il medesimo inquadramento della fattispecie e coerentemente hanno dato rilievo sul piano probatorio ad elementi effettivamente idonei a dimostrare l’esistenza di uno stabile sodalizio dedito al narcotraffico.
Nell’evidenziare, poi, i dati sopra indicati, quali l’utilizzo di modal operative e di tecniche condivise e consolidate, il ripetersi di condotte consimili di spaccio, l’esistenza di profili organizzativi, l’utilizzo di un linguaggio conosciu
dai sodali, gli incontri per affrontare questioni legate al narcotraffico, coltivazione di sostanze stupefacenti, i menzionati Giudici hanno valorizzato elementi legittimamente intesi come rappresentativi dell’operatività di un gruppo di soggetti, che agiva per il perseguimento non occasionale ed episodico ma stabile di un programma delittuoso, avente ad oggetto un numero indeterminato di reati in materia di stupefacenti.
Ciò equivale alla puntuale rappresentazione di un’associazione per delinquere di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990.
4.3. Quanto alla partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui al capo 8) dell’imputazione provvisoria, il Tribunale, dopo avere riportato alcuni passaggi di diverse conversazioni tra il ricorrente e NOME COGNOME, ha sottolineato che dalle intercettazioni emergeva sia che il ricorrente aveva uno stretto rapporto con NOME COGNOME e contatti anche con altri sodali sia che era indubitabile che il ruolo dell’indagato nella RAGIONE_SOCIALE era quello di garantire in maniera stabile gli approvvigionamenti di hashish in uno a un rapporto di scambio con la marijuana prodotta in Sicilia, parimenti significativo, atteso che il mantenimento di questo canale garantiva alla RAGIONE_SOCIALE quella stabilità di risorse economiche che rappresentavano la piattaforma su cui fondare i rapporti con le consorterie catanesi e quella prospettiva di ampliamento degli illeciti affari in territori limitrofi, come Agrigento.
Secondo il Tribunale, «la sistematica ripetizione dei reati scopo, la natura dei rapporti instaurati tra il ricorrente e i suoi complici, la durata dell’attività i in esame e la continuità negli approvvigionamenti sia da parte del ricorrente che di COGNOME fornivano, con carattere di stabilità e soprattutto consapevolmente, un contributo essenziale alla realizzazione del programma criminoso del gruppo».
Il Tribunale, inoltre, ha disatteso la deduzione difensiva secondo cui il ricorrente non poteva sapere di fornire stupefacenti ad una struttura organizzata, poiché aveva contatti solo con NOME. Ha osservato al riguardo che la contrattazione di ingenti quantitativi di stupefacenti e il fatto c NOME era in grado di organizzare anche in pochissimo tempo il trasporto di tali quantità logicamente lasciava inferire che vi fosse una struttura consolidata e che al vertice vi fosse proprio l’interlocutore privilegiato del ricorrente. Tra l’al l’indagato aveva consapevolezza che NOME non operava da solo, avendo avuto contatto con i corrieri come dimostrato dalla vicenda di Monteserrato.
Al cospetto di tali argomentazioni giova premettere che, in tema di partecipazione ad associazione per delinquere ex art. 74 della legge sugli stupefacenti con lo specifico ruolo di stabile acquirente di sostanza stupefacente
dal sodalizio, questa Corte regolatrice ha più volte affermato, la veste di partecipe ad un’associazione, finalizzata al traffico illecito di sostanz stupefacenti, può essere fondatamente riconosciuta al soggetto che si renda disponibile a fornire ovvero ad acquistare le sostanze di cui il sodalizio fa traffico tale da determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto (Sez. 6, n. 566 del 29/1/2015 – dep. 2016, Nappello, Rv. 265764 – 01). Non sono, invero, di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune la diversità degli scopi personali, né la diversità dell’utile’ né il contrast tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell’intera attività criminale (ex multis: Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, COGNOME, Rv. 285646 – 01; Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, COGNOME, Rv. 279249 – 01; Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, COGNOME e altri, Rv. 251574 – 01).
Nondimeno – come si è già in modo condivisibile precisato in altri arresti il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell’adesione dell’acquirente o del fornitore al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall’approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l’acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 dell’11/10/2018, COGNOME, Rv. 275719 – 01; Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, COGNOME, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, COGNOME e altri, Rv. 259881 – 01).
In caso di contestata partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE criminale dello stabile fornitore o acquirente di droga, quindi, la ritenuta intraneità al gruppo postula che, nonostante il naturale conflitto d’interessi, sia ravvisabile e, dunque, argomentata la coscienza e volontà del singolo di assicurare, mediante l’approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, il proprio stabile contributo alla realizzazione degli scopi e, dunque, alla permanenza in vita della soci etas sceleris.
A tali coordinate ermeneutiche si è conformato il Giudice della ‘cautela.
Nel porre in evidenza le modalità dall’approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, la rilevanza obiettiva che l’acquirente rivestiva per il sodalizio criminale, tanto da avere stretti rapporti con il suo vertice, il Tribuna ha posto in luce elementi atti a dimostrare la partecipazione del ricorrente al gruppo criminale con la consapevolezza di operare in una dimensione collettiva e di adoperarsi per realizzarne i fini.
A fronte di siffatte argomentazioni il ricorrente, invece, si è limitato a la portata degli elementi valorizzati dal Giudice della cautela e a proporr diversa valutazione degli stessi, non consentita in questa sede.
Il secondo e il terzo motivo del ricorso, che possono essere esamin congiuntamente afferendo entrambi all’applicazione della misura cautelare del custodia in carcere, sono privi di specificità.
5.1. Deve premettersi che la sussistenza del concreto pericolo di reiterazi dei reati, di cui all’art. 274, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., dev desunta sia dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, che dalla perso dell’imputato, valutata sulla base dei precedenti penali o dei comportame concreti, attraverso una valutazione che, in modo globale, tenga conto entrambi i criteri direttivi indicati (Sez. 4, n. 37566 dell’1/04/2004, Alb Rv. 229141 – 01).
Questa Corte di legittimità, in più pronunce sul punto, ha chiarito ch requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato di cui all comma 1 lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile n. 47, richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel del fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell’inda dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giud cautelare, desumibile dall’analisi soggettiva della sua personalità, si presenza di condizioni oggettive ed “esterne” all’accusato, ricavabili da ambientali o di contesto – quali le sue concrete condizioni di vita in assen cautele, che possano attivarne la latente pericolosità. Ne consegue che il per di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva pr all’epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente (cfr. Sez. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977 nella cui motivazione la Corte ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione una “specifica occasione” per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice; 2, n. 47619 del 19/10/2016, COGNOME, Rv. 268508 – 01; Sez. 2, n. 11511 d 14/12/2016, dep. nel 2017, COGNOME, Rv. 269684 – 01).
5.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha richiamato la presunzione di c all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non vinta nel caso in esame, ricorre invece, plurimi elementi nel senso dell’attualità e concretezza del risc recidiva di cui all’art. 274. lettera c), cod. proc. pen..
Il ricorrente, infatti, aveva assunto un ruolo di assoluto protagoni nell’ambito del narcotraffico, curato dalla mafia locale, avendo reiterato con connotate da spiccata gravità e dimostrato non comune pervicacia criminale Egli, infatti, si era associato in modo stabile con un numero elevato di sogg
allo scopo di gestire il narcotraffico, e aveva portato personalmente a termine numerosi affari illeciti anche al di fuori della Regione di residenza’ avendo ceduto quantitativi elevati di droga.
Il giudizio negativo sul ricorrente risultava corroborato dall’esame dei precedenti: dal casellario risultava che l’indagato ha riportato condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, commesso nel 2016.
A fronte di così allarmanti esigenze cautelari, il mero decorso del tempo – in assenza di elementi utili a superare le presunzioni di legge e, al contrario, in presenza di molteplici indici sintomatici di massima pericolosità – non poteva che reputarsi da sé solo insufficiente a giustificare conclusioni di segno contrario. La personalità massimamente negativa dell’indagato e la professionalità nel delinquere dimostrata rappresentavano elementi prevalenti, sintomatici di una pericolosità preoccupante, necessitante di essere adeguatamente arginata.
Il Tribunale ha aggiunto che la misura disposta si presentava anche in concreto proporzionata alla gravità dei fatti e alla sanzione che in caso di condanna potrà essere irrogata al ricorrente.
Siffatta motivazione, con cui il Tribunale, oltre a richiamare la presunzione dettata dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha desunto, in linea con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, come sopra illustrati, l sussistenza di un pericolo attuale e concreto di recidiva dalla gravità del fatto e dalla personalità dell’indagato, sfugge a ogni rilievo censorio.
Con tale apparato giustificativo il ricorrente non si è adeguatamente confrontato, posto che, nella sostanza, si è limitato a ribadire quanto già dedotto dinanzi al Tribunale ovvero ha contestato in maniera assertiva il ragionamento articolato dal Giudice del riesame, senza evidenziare, però, profili di effettiva illogicità.
6. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
La Cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. attuaz. cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 18/7/2024